Raccomandata
Incarto n. 38.2017.84
dc/sc
Lugano 20 febbraio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 novembre 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 ottobre 2017 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
1.1. Con decisione su opposizione del 20 ottobre 2017 (cfr. doc. A) la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 15 settembre 2017 (cfr. doc. 17-18) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno.
L’amministrazione ha così motivato la propria decisione:
" (…)
Nell'opposizione del 03 ottobre 2017 la Signora RI 1 contesta le conclusioni della Cassa.
La Cassa ritiene quindi che la Signora RI 1 non abbia sufficientemente tutelato i suoi diritti ed abbia pertanto disatteso l'obbligo di ridurre il danno previsto dall'art. 55 LADI, con conseguente perdita del diritto a beneficiare della prestazione richiesta. (…)” (Doc. A)
1.2. Contro la citata decisione su opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore chiede il versamento dell’indennità per insolvenza ritenendo che RI 1 non abbia violato l’obbligo di ridurre il danno e rileva in particolare:
" (…)
Del resto, la signora RI 1 non nega che sapeva che la ditta aveva problemi di liquidità (e del resto era stata assunta quale contabile, con conseguente accesso ai conti), ma ovviamente non era al corrente delle strategie della ditta.
Va però pure detto che, in quel periodo, la __________ si avvaleva di uno specialista, sig. __________ (che si chiede di sentire quale testimone), il quale aveva il compito di ristrutturare l'azienda (e anche di cercare interessati all'acquisto della stessa), e che le prospettive erano buone.
Oltretutto la signora RI 1 conosceva la società da diversi anni, e pertanto si era fidata delle rassicurazioni della ditta circa il pagamento del suo salario (e meglio delle rassicurazioni ricevute nelle diverse occasioni in cui, oralmente, aveva sollecitato il pagamento del salario dovuto (e ciò all'amministratrice sig.ra __________, anche alla presenza della sig.ra __________, segretaria delle risorse umane, che si chiede vengano sentite quali testimoni).
La signora RI 1 veniva sempre rassicurata di non preoccuparsi, e che era solo questione di tempo.
E va detto che in effetti la __________ aveva diverse commesse per lavori acquisiti, e quindi con concrete prospettive di lavoro e di incasso per il futuro (come risulta dalla documentazione della ditta, alla quale la signora RI 1, in quanto contabile, aveva accesso, documentazione che si richiama espressamente dal competente Ufficio Fallimenti, e che la Cassa Disoccupazione non ha minimamente considerato).
Senza contare il fatto che la qui ricorrente conosceva il datore di lavoro in quanto nel passato, e meglio nel corso del 2012, la società __________ (società di cui la qui ricorrente era gerente) ha lavorato per la __________, fatturando le proprie prestazioni ed incassando puntualmente il dovuto.
La signora RI 1 non aveva quindi motivo per dubitare della loro correttezza. Ora si accorge di essere stata raggirata.
L'insieme delle circostante non conduce quindi di certo ad ammettere una grave negligenza da parte della signora RI 1, che semmai può essere qualificata di lieve. In seguito del resto, ha agito rapidamente.
Quanto alla questione del marito __________, si precisa che durante la sua attività per la __________ egli aveva ricevuto diversi acconti sui salari.
Non solo ma il signor __________ (e la signora RI 1) avevano dato mandato alla __________ di fornire gli infissi per la loro abitazione a __________, e quindi eventuali scoperti avrebbero comunque potuto essere compensati con il costo dei lavori appaltati (di cui comunque non era stato quantificato esattamente l'importo, ma non si trattava comunque di bagatelle). Dal momento in cui i signori RI 1 hanno ricevuto da parte della ditta la fattura per CHF 10'417.-- (doc. B), il marito ha iniziato ad inviare i solleciti di pagamento.
Inoltre va pure detto parecchi dipendenti sono stati pagati dalla Cassa di Disoccupazione senza che, apparentemente, essi abbiano operato verso il datore di lavoro in modo più determinato rispetto alla qui ricorrente, anzi. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 7 dicembre 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso sottolineando che l’assicurata avrebbe dovuto maggiormente tutelare i suoi interessi salariali e sottolinea che:
" (…)
Si rileva come la qui ricorrente era ampiamente a conoscenza delle difficoltà della società ancora prima di iniziare l'attività lavorativa in data 01 aprile 2017. Infatti già il marito vantava, nei confronti di detta società, notevoli crediti salariali mai saldati. Orbene, la Signora RI 1 ha pertanto deciso, pur a conoscenza dei notevoli crediti salariali (e mai pagati) vantati dal marito, di iniziare comunque a lavorare per la società. Così facendo si è assunta il grande rischio di non vedersi riconoscere il pagamento del salario, fatto poi questo avvenuto. Oltre a ciò, malgrado tutti i precedenti sopra menzionati, la signora RI 1 ha comunque lavorato fino al 02 agosto 2017 senza mai percepire il salario. La prima rivendicazione salariale è stata inoltrata unicamente il giorno 17 agosto 2017. (Doc. III)
1.4. L’11 dicembre 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Il 18 dicembre 2017 il rappresentante dell’assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…)
Quali mezzi di prova, richiedo l'audizione delle seguenti persone, già indicate nel ricorso e per i motivi indicati nello stesso:
__________ (già direttore della società, e che pure lui era a conoscenza delle richieste di pagamento della signora RI 1, in quanto presente al momento in cui la signora RI 1 sollecitava il pagamento del salario).
Mi riservo inoltre di comunicare l'indirizzo del sig. __________. Chiedo quindi una proroga fino al prossimo 15 gennaio 2018 per presentare i nominativi e gli indirizzi.
Preciso peraltro che la mia cliente ha sempre rivendicato il pagamento del suo salario, anche se oralmente ma comunque in modo sistematico (con testimoni presenti). La risposta era sempre la stessa: "appena possiamo ti paghiamo. I sindacati ci impediscono di agire autonomamente, dicono che i dipendenti devono essere trattati tutti alla stessa stregua".
La mia cliente invoca inoltre una disparità di trattamento per il fatto che altri dipendenti (affiliati a dei sindacati), pur essendo intervenuti in maniera molto limitata per rivendicare i salari (e fra l'altro senza agire esecutivamente), sono stati messi al beneficio delle prestazioni LADI. Si chiede che la parte avversa prenda posizione su questa osservazione, che si chiede venga appurata.” (Doc. V)
Il 9 gennaio 2018 il patrocinatore dell’assicurata ha ancora rilevato:
" (…)
A complemento della mia richiesta di mezzi di prova, chiedo che venga sentito, ad esempio, il signor __________, (o che comunque venga assunto il suo incarto da parte della resistente, come pure quello degli altri dipendenti). In effetti il signor __________) si era licenziato con effetto 31.12.2016, vantando anche lui con un credito salariale nei confronti del datore di lavoro. In data 01,04.2017 è poi stato riassunto fino al fallimento. Orbene, malgrado vantasse dei crediti salariali non pagati, egli ha ricominciato al lavorare per la stessa azienda, prendendosi quindi pure lui, semmai, il rischio di non essere pagato. Cosa che è poi effettivamente accaduta. Tuttavia al signor Romane la Cassa Disoccupazione ha pagato tutti i crediti salariali. La medesima situazione si è pure verificata con altri dipendenti, e meglio:
Si chiede quindi che, dalla parte resistente, vengano assunti i relativi incarti. A maggior ragione la mia cliente invoca pure una disparità di trattamento per il fatto che altri dipendenti (affiliati a dei sindacati), pur essendo intervenuti in maniera molto limitata per rivendicare i salari (e fra l'altro senza agire esecutivamente), sono stati messi al beneficio delle prestazioni LADI." (Doc. VII)
Al riguardo il 16 gennaio 2018 l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
La Cassa non ha osservazioni da aggiungere e riconferma le motivazioni indicate nella risposta di causa del 07 dicembre 2017. Si chiede dunque che il ricorso venga respinto e la decisione impugnata confermata
Per quanto concerne l'invocata presunta disparità di trattamento, che si contesta, la Cassa comunica come le fattispecie per gli altri dossier siano differenti rispetto alla presente vertenza. In particolare si rileva che per un assicurato la Cassa non era a conoscenza che lo stesso avesse lavorato in precedenza presso il medesimo datore di lavoro nei confronti del quale già vantava arretrati salariali. La Cassa prende tuttavia atto di questo nuovo elemento. Mentre per gli altri dipendenti, sempre che abbiano fatto domanda di indennità per insolvenza, la Cassa non evince che vi siano stati periodi distinti di assunzione.
Rimaniamo a disposizione, nel caso in cui codesto lodevole Tribunale lo ritenesse necessario, a trasmettere copia dei dossier degli altri dipendenti.” (Doc. XI)
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza, sostenendo che ella ha violato l’obbligo di ridurre il danno.
L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente
Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese.
In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.
In un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione finanziaria."
In quel caso l'Alta Corte ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.
In una sentenza 8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.
In una sentenza 8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage”) .
Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ». )
In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.
2.2. La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così espressa:
" (…)
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
art. 55 LADI
OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il danno.
Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario.
La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati.
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009
(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il versamento del salario).
TFA C 109/04del 9.6.2005
(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).
TFA C 91/01del 4.9.2001
(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75)."
2.3. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.4. Nell’evenienza concreta risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 il 1° aprile 2017 ha iniziato la sua attività quale contabile (grado di occupazione: 50%), presso la __________ di __________, con un salario lordo mensile di fr. 3500.-- (cfr. docc. 25 e 26). Il rapporto di lavoro è durato fino al 2 agosto 2017.
Sin dall’inizio della sua attività lucrativa l’assicurata non ha ricevuto alcun salario.
Il 17 luglio 2017 l’assicurata ha inviato alla __________ una raccomandata a mano nella quale ha rilevato:
" (…)
Ad oggi, nonostante i miei diversi richiami verbali e le assemblee sindacali svoltesi nel frattempo, non ho ancora ricevuto il saldo del salario di aprile 2017, il salario di maggio 2017 e giugno 2017, la quota parte tredicesima 2017, le vacanze e i giorni festivi.
Pertanto, vi invito a versare sul mio conto postale il dovuto entro e non oltre la fine del mese corrente.
Oltre a quanto sopra vorrei anche avere reali garanzie per il versamento degli stipendi futuri.
Se entro la data sopra riportata non riceverò nessuna comunicazione mi vedrò costretta ad adire le vie legali per l'incasso delle spettanze.” (Doc. 34)
RI 1 ha notificato i suoi crediti all’Ufficio fallimenti.
Il 3 agosto 2017 l’Ufficio fallimenti di __________ ha inviato all’assicurata una raccomandata del seguente tenore:
" Portiamo a sua conoscenza che, in data 2 agosto 2017 la Pretura del Distretto di __________, ha pronunciato il fallimento della __________.
Quale dipendente della fallita la invitiamo a voler prendere atto che l'Amministrazione del fallimento, rappresentata dallo scrivente Ufficio, le dà immediata disdetta del rapporto di lavoro, per cui a datare dal 2 agosto 2017 è licenziato.
Le sue pretese salariali potranno essere fatte valere in sede di liquidazione.” (Doc. 30)
Il 4 settembre 2017 RI 1 ha notificato i suoi crediti all’Ufficio fallimenti per un totale di fr. 24'081.-- (cfr. doc. 22).
Nella sua opposizione del 3 ottobre 2017 la ricorrente ha così giustificato il suo comportamento:
" (…)
Ho iniziato l'attività presso __________, in quanto la società necessitava di una contabile che potesse seguire la loro contabilità.
La __________, stava attraversando un periodo critico, dovuto a mancanza di liquidità, ma d'altro canto, aveva commesse di lavori acquisiti, e pertanto con prospettive di lavoro per il futuro, delle quali ero al corrente visto che avevo accesso alla contabilità. Alla mia richiesta di pagamento degli stipendi mensili, l'amministratrice, sig.ra __________, mi ha informata che, come da disposizione ricevuta dai sindacati __________ e __________, non poteva pagarmi subito, in quanto non dovevo essere privilegiata nei confronti degli altri dipendenti, i quali, negli ultimi mesi, ricevevano lo stipendio con un paio di mesi di ritardo. Ho accettato questa situazione in quanto ero tranquilla a fronte dei lavori acquisiti di cui ero al corrente.
A metà luglio 2017, dopo i diversi solleciti orali e, visto che il problema di liquidità sussisteva ancora, ho provveduto ad inoltrare un sollecito scritto per i miei salari.
A fronte di quanto sopra esposto, respingo la vostra decisione e chiedo che venga rivalutata la mia situazione accettando la richiesta d'indennità per insolvenza da me inoltrata in quanto mi ritrovo a non aver percepito nulla per il lavoro da me svolto.” (Doc. 14)
2.5. Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che la Cassa, a ragione, ha negato all’assicurata il diritto all’indennità per insolvenza.
Infatti, vista la precedente esperienza vissuta dal marito presso la medesima società (il quale, in particolare, non ha ottenuto nessun salario negli ultimi mesi del rapporto di lavoro conclusosi il 28 febbraio 2017, cfr. STCA 38.2017.85 del 9 febbraio 2018), considerato che ella sapeva che altri dipendenti si trovavano nella sua stessa situazione (salari arretrati da ottenere) e, considerata la sua professione di contabile che le permetteva di comprendere la gravità dalla carenza di liquidità, l’insorgente doveva sapere che, iniziando la sua attività presso quel datore di lavoro il 1° aprile 2017 avrebbe molto probabilmente rischiato di non ottenere lo stipendio alla fine di ogni mese, ciò che è effettivamente avvenuto nei quattro mesi di attività.
Del resto la ricorrente non ha contestato quanto affermato dalla Cassa nella decisione su opposizione impugnata e nella risposta di causa, e meglio che ella fosse al corrente delle difficoltà finanziarie della società già prima di iniziare l’attività presso la SA (cfr. doc. A; III). Al contrario nel ricorso è stato asserito che “(…) la signora RI 1 non nega che sapeva che la ditta aveva problemi di liquidità (…)” (cfr. doc. I).
Ella avrebbe così dovuto immediatamente attivarsi in modo incisivo per ottenere quanto le spettava (cfr. STFA C 384/01 del 12 aprile 2002; DLA 2007 n. 4 pag. 52 seg., in particolare consid. 4.1. pag. 54) e non limitarsi a consegnare una raccomandata a mano soltanto il 17 luglio 2017 (dopo quasi quattro mesi di lavoro).
In queste condizioni l’assicurata ha così violato il suo obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI.
2.6. RI 1 sostiene che ad altri lavoratori nelle sue stesse condizioni la Cassa avrebbe riconosciuto il diritto all’indennità per insolvenza.
Sul principio dell’uguaglianza nell’illegalità il Tribunale federale, in una sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
In concreto la Corte cantonale ha in primo luogo stabilito che la qui opponente non adempiva i presupposti legali per il riconoscimento di prestazioni assicurative in relazione alla frequentazione del corso di collaboratrice sanitaria X.________. Questa conclusione è corretta e incontestata. Controversa è per contro la deduzione del primo giudice, secondo cui sarebbero soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza per beneficiare del diritto all'uguaglianza nell'illegalità.
Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia a divedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempreché ciò non leda altri interessi legittimi. Qualora un'autorità esplicitamente riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità, fermo restando comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; 126 V 390 consid. 6a pag. 392; 122 II 446 consid. 4a pag. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina).
A motivazione della decisione di riconoscere alla qui opponente il diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha rilevato il fatto, incontestato, che cinque altri assicurati avevano frequentato, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo corso seguito dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta tuttavia ancora per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti, come già è stato ricordato al precedente considerando, la circostanza che la legge non sia stata applicata o non sia stata applicata correttamente in un singolo caso o in pochi singoli casi - circostanza questa comunque contestata dall'amministrazione ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato diversamente da quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio cantonale, che riconosce un tale diritto a U.________, non può essere tutelato. (…)”
Su questo tema cfr. pure DTF 139 II 49; DTF 136 I 65; DTF 134 V 34; STF 8C_348/2017 del 5 luglio 2017; STF 9C_561/2016 del 27 marzo 2017; STF 9C_530/2015 del 28 settembre 2015; STF 9C_648/2014 del 3 marzo 2015; STF C 44/00 del 31 luglio 2003; STF K 133/01 del 20 gennaio 2003.
Nella presente fattispecie la Cassa ha negato che la situazione dell’assicurata sia paragonabile a quella di altri ex dipendenti della ditta (cfr. consid. 1.4) e, in ogni caso, l’amministrazione non ha introdotto una prassi generalizzata contraria alla legge.
Questa censura non può dunque essere accolta, alla luce della giurisprudenza federale citata.
2.7. Il patrocinatore dell’assicurata ha proposto nuovi mezzi di prova (in particolare l’audizione di testimoni e il richiamo dell’incarto di altri assicurati).
Considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Di conseguenza la richiesta di prove deve essere respinta.
A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre 2017; STF 9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.8. In conclusione, valutati tutti gli elementi presenti nell’incarto e alla luce della giurisprudenza citata, la ricorrente non ha diritto all’indennità per insolvenza.
La decisione su opposizione emessa dalla Cassa cantonale di disoccupazione il 20 ottobre 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti