Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2017.83
Entscheidungsdatum
19.02.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2017.83

RS

Lugano 19 febbraio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice: Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 novembre 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 10 ottobre 2017 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 10 ottobre 2017 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 17 marzo 2017 (cfr. doc. 18/1) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° novembre 2016, in quanto, da una parte, l’assicurata non risiede in Svizzera, dall’altra, deve essere considerata una vera lavoratrice frontaliera (cfr. doc. A).

1.2. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo il riconoscimento delle indennità di disoccupazione.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente, tramite il proprio rappresentante, ha segnatamente addotto:

" (…)

  1. nella presente vertenza, la Sezione del lavoro ha considerato la ricorrente quale vera frontaliera la quale deve pertanto richiedere le prestazioni di disoccupazione nel suo paese di residenza, ovvero l’Italia.

Difatti ella in quel Paese vi ha i familiari (la mamma, il figlio e un fratello) e vi ha mantenuto la residenza. A tale conclusione la Sezione del lavoro è giunta dopo l’iscrizione in disoccupazione, allorquando la ricorrente aveva presentato un certificato redatto da un medico italiano.

Su questo punto la ricorrente ha già avuto modo di indicare i motivi per i quali si era rivolta ad un medico italiano. Difatti, non avendo familiari stretti a __________ che potessero assisterla nel delicato momento dell’infortunio e nelle fasi successive, la ricorrente si è rivolta per aiuto ai familiari e di conseguenza si è rivolta ad un medico italiano.

Tale circostanza, tuttavia, non può condurre alla conclusione per cui la ricorrente debba essere considerata una vera frontaliera. Sono esigenze pratiche che l’hanno condotta a richiedere l’assistenza dei familiari e non tanto l’assenza di una rete di conoscenze in Ticino, difficilmente attivabile in circostanze simili. Appare evidente infatti che colui che ha bisogno di una qualche forma di assistenza dal punto di vista fisico, si rivolga in primis ai propri familiari, piuttosto che a conoscenti o ad amici.

Il fatto poi che nel tempo libero dal lavoro si recasse in Italia a rendere visita ai familiari, non comporta la perdita della residenza effettiva in Svizzera. Difatti non sembra emergere il fatto che tale comportamento avesse il carattere di continuità e di sistematicità . Dagli atti emerge infatti la circostanza che la ricorrente vive costantemente a __________ e che si reca nei giorni di riposo a far visita ai familiari. Ciò non conduce tuttavia a ritenere che l’opponente si recasse sistematicamente in Italia, ogni volta che aveva i giorni liberi. Non a caso la ricorrente ha dichiarato che in via normale vive a __________. Ovvero la normalità è la vita trascorsa a __________, l’eccezione è rappresentata dalle visite, svolte nel tempo libero, ai propri familiari in Italia. Ciò che sta a significare il fatto che il centro degli interessi della ricorrente è __________, il Ticino, la Svizzera e non l’Italia.

Dagli atti emerge dunque il fatto che la ricorrente dispone di una residenza effettiva in Svizzera e ha dunque diritto di percepire le indennità dell’assicurazione in questo Paese. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 4 dicembre 2017 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere l’impugnativa, rilevando in particolare:

" (…)

Diversamente da quanto sostenuto dalla controparte riguardo alla circostanza di recarsi in Italia per farsi assistere dai propri familiari a seguito dell’infortunio, si sottolinea che il Tribunale cantonale delle assicurazioni (in seguito: TCA), nel caso di un assicurato che, a seguito di un infortunio era rimasto nel proprio Paese d’origine presso la madre per farsi assistere, ha stabilito che questa circostanza assume un’importanza rilevante per la determinazione del centro degli interessi (STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016, attualmente non pubblicata).

Riguardo al tentativo della controparte di dare un senso diverso alle affermazioni relative ai rientri in Italia dell’assicurata, segnatamente che i rientri rappresentano un’eccezione, si precisa che le medesime risultano sufficientemente chiare, escludendo ogni margine d’interpretazione (cfr. lettera 16 febbraio 2017 doc. 10: “vado in Italia nei giorni di riposo lavorativo”). (…)” (Doc. III)

1.4. La parte ricorrente, il 18 dicembre 2017, si è riconfermata nella tesi di diritto, nelle allegazioni e nelle conclusioni formulate in sede di ricorso, ribadendo la propria richiesta di accoglimento di quest’ultimo (cfr. doc. V).

1.5. Copia del doc. V è stata inviata per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. VI).

in diritto

2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se la ricorrente abbia diritto oppure no a indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° novembre 2016.

Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

L'art. 12 LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".

Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizi sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017).

In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.3.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.

In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.

In una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato che:

" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.”

In una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:

" 4.1. Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.”

In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:

" (…)

che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Sviz-zera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”

In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.

L’Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.

5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017.

2.2. Nella presente evenienza questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.).

La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).

RI 1 (__________ 1956), di nazionalità italiana e in possesso di un permesso B UE/AELS rilasciato il 15 luglio 2014 e valido fino al 31 marzo 2018 (cfr. doc. 10/10), dopo alcune precedenti esperienze professionali in Ticino, dal 2000 ha lavorato nel settore alberghiero quale cameriera ai piani, cameriera e aiuto cucina. In particolare dal mese di agosto 2014 è attiva presso l’__________ di __________ in qualità di aiuto cucina in virtù di contratti di durata determinata (a tempo pieno dal 1° agosto al 31 ottobre 2014, dal 1° aprile al 31 ottobre 2015, dal 1° marzo al 31 ottobre 2016; cfr. doc. 5).

Dal 1° luglio 2015 l’assicurata svolge pure lavori di portineria in uno stabile di __________ per un salario lordo mensile di fr. 266.65 (cfr. doc. 8/6; 7).

La ricorrente si è iscritta in disoccupazione il 21 ottobre 2016 con effetto dal 1° novembre 2016 (cfr. doc. 2).

Il 2 novembre 2016 la medesima ha concluso un ulteriore contratto di lavoro quale aiuto cucina presso l’__________ di __________ per il periodo dal 1° novembre 2016 al 30 marzo 2017, ma con attività al 50% (cfr. doc. 8/6; 7). L’assicurata è, dunque, parzialmente senza lavoro ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 lett. b LADI.

Nel mese di febbraio 2017 la ricorrente ha subito un infortunio. Nel verbale di Pronto Soccorso allestito presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale , Ospedale di __________ (), il 2 febbraio 2017 è stato indicato che l’assicurata la sera precedente è caduta riportando la frattura limitante superiore di D12 (cfr. doc. 8/2).

Inoltre il Dott. __________ di __________, il 3 febbraio 2017, ha certificato che:

" (…)

La Sig.ra RI 1

Residente in via __________

Risulta affetta da frattura vertebrale di D12 da caduta a terra accidentale

Dichiara di essere ammalata dal 02/02/2017

Necessita di riposo e cure domiciliari fino al 07/04/2017 compreso s.s.

Data rilascio 02/02/2017” (Doc. 8/1)

La Cassa di disoccupazione __________, che ha ricevuto il certificato medico del Dott. __________, il 10 febbraio 2017 ha sottoposto il caso dell’insorgente alla Sezione del lavoro per decidere se l’assicurata sia da ritenere idonea al collocamento e se sì, se è perché risiede effettivamente in Svizzera (cfr. doc. 8).

Sempre il 10 febbraio 2017 la Sezione del lavoro ha inviato alla ricorrente il seguente scritto invitandola a formulare eventuali osservazioni:

" (…)

Dalla documentazione in nostro possesso rileviamo che ha dichiarato di avere subito un infortunio non professionale nella propria abitazione di __________ (CH). Si è tuttavia recata al Pronto soccorso di __________ (I) per gli accertamenti del caso.

Secondo il certificato medico del dr. __________ di __________ è residente a __________ in Via __________ (I) e non a __________ (CH), come ha invece dichiarato alla Cassa. (…)” (Doc. 9)

Con lettera pervenuta all’amministrazione il 17 febbraio 2017 l’assicurata ha indicato:

" (…) vi comunico che la dimora in Svizzera è a __________ Via __________ mentre la residenza è in Italia in Via __________ in quanto casa di proprietà congiunta con mio figlio __________ e mia nuora __________.

Al momento vista la necessità di assistenza mi trovo presso mia madre e mio fratello a __________ in Via __________ perché mio figlio e mia nuora lavorano e non possono assistermi adeguatamente.

Comunque in via normale io vivo costantemente a __________ e vado in Italia nei giorni di riposo lavorativo. (…)” (Doc. 10)

Con ulteriore scritto, anch’esso pervenuto alla Sezione del lavoro il 17 febbraio 2017, la ricorrente, relativamente all’infortunio, ha spiegato:

" L’infortunio è successo verso le 15.00 del 02/02/17 in casa a __________ dopo essere tornata dal lavoro dall’__________ di __________ verso le 14.00.

Tornata a casa mi sono messa a fare i lavori domestici e sono scivolata picchiando il sedere e la schiena.

Al momento ho pensato fosse solo la botta ma poi sentendo pungere al lato sinistro ho chiamato mio fratello che da __________ è venuto a prendermi per portarmi all’ospedale di __________ dove hanno riscontrato lesione alla D12.

Mi è stato ordinato di mettere busto ortopedico da tenere giorno e notte poi di fare RSM e dopo 3 settimane rifare RX e visita ortopedica. Il motivo che sono stata portata a __________ è che io a __________ vivo sola e non è possibile avere assistenza e pensando di dovere essere magari ricoverata i miei famigliari possono essere vicini per aiuto, cosa impossibile se rimango a __________. (…)” (Doc. 10/1

Il 28 febbraio 2017 l’amministrazione ha nuovamente interpellato l’assicurata come segue:

" (…)

Lei ha precisato che durante la riabilitazione soggiorna presso l’abitazione di sua madre e di suo fratello a __________ (I-), tuttavia normalmente risiede stabilmente a __________ e soggiorna a __________ (I-) unicamente durante i giorni di riposo lavorativo.

La invitiamo cortesemente a precisare:

  • Prima dell’iscrizione all’URC (01.11.2016), quali erano i giorni di lavoro e i relativi giorni di riposo?

  • Dopo l’iscrizione all’URC (01.11.2016), quali sono i giorni di lavoro e i relativi giorni di riposo?

  • Ha sottoscritto il nuovo contratto di lavoro per la stagione pressoi l’__________ di __________? Può trasmetterne una copia?

  • Voglia cortesemente trasmettere copia della conferma d’iscrizione all’A.I.R.E. (…)” (Doc. 12)

L’insorgente, con scritto pervenuto alla Sezione del lavoro il 9 marzo 2017, ha risposto:

" (…) le comunico che i giorni di riposo prima del 1.11.16 lavoravo al 100% e quindi 5 giorni su 7 con 2 giorni di riposo, mentre dopo il 1.11.16 lavoravo al 50% per 5 giorni settimanali con elasticità in base al lavoro. Quindi 2 giorni di riposo più mezze giornate e fatto anche giorni di ferie scaglionati durante l’anno sempre in base al bisogno.

Vi allego nuovo contratto di lavoro a partire dal 1/4/17 al 100% fino al 31/10/17. Per quanto riguarda l’iscrizione all’A.I.R.E. mi è stato detto che posso non farla avendo la residenza in Italia e per motivi famigliari non posso toglierla. (…)” (Doc. 13)

L’8 marzo 2017 il Dott. __________ ha nuovamente attestato:

" Certifico che

La Sig.ra RI 1

Residente in via __________

Risulta affetta da frattura vertebrale di D12 da caduta a terra accidentale

Necessita di riposo e cure fisiatriche fino al 10/05/2017 compreso s.c.

Data rilascio 08/04/2017” (Doc. 15)

2.3. Chiamato ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale osserva preliminarmente che è la data della decisione su opposizione impugnata (nel presente caso: il 10 ottobre 2017) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2).

Il TCA evidenzia, poi, che, per costante giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_399/2014 del 22 maggio 2015 consid. 4.2 ; STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1998 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Al riguardo, in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 l’Alta Corte ha ribadito che “per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.)”.

Alla luce della giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni dell’assicurata contenute negli scritti pervenuti alla Sezione del lavoro il 17 febbraio, rispettivamente il 9 marzo 2017 hanno un’importanza decisiva.

Applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), il TCA deve dunque concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che la ricorrente ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.

L’insorgente non ha concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), la quale esige come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 menzionata al consid. 2.1.

Nella presente fattispecie il centro delle relazioni personali dell’insorgente si situa a __________ (provincia di __________), che dista da __________ circa 66 km (cfr. www.viamichelin.ch). In quella località la medesima è proprietaria di una casa congiuntamente al figlio (nato nel 1980; cfr. doc. 5) e alla nuora (cfr. doc. 10).

A __________, che dista peraltro 6 km da __________ (cfr. www.viamichelin.ch), abitano sua madre e suo fratello (cfr. doc. 10).

Con i familiari menzionati l’assicurata intrattiene peraltro delle ottime e strette relazioni, visto che quando ha subito l’infortunio nel febbraio 2017 a __________ non ha chiamato eventuali amici o conoscenti residenti in Ticino, bensì il fratello che l’ha condotta al Pronto soccorso di __________. In seguito quest’ultimo e la madre l’hanno ospitata a __________, ritenuto, come specificato dalla ricorrente, che il figlio e la nuora lavorano, per cui non avrebbero potuto provvedere a lei nella maniera adeguata (cfr. doc. 10).

Al riguardo cfr. STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016, menzionata dalla Sezione del lavoro nella risposta di causa (cfr. doc. III; consid. 1.3.), in cui è stato deciso che un assicurato aveva mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Contestualmente il TCA ha indicato che “(…) le dichiarazioni contenute nel verbale del 13 marzo 2015, sottoscritto dall'assicurato, e in particolare quella secondo cui sia durante il periodo in cui ha esercitato un’attività lucrativa sia dopo l’iscrizione in disoccupazione egli abitava in Ticino dal lunedì al venerdì e soggiornava regolarmente in Italia il fine settimana, mentre dopo l’infortunio del 18 gennaio 2015, nel periodo in cui non poteva stare seduto, né guidare, si è stabilito presso l’abitazione di sua madre a X., provincia di Y., assumono pertanto un'importanza decisiva.”

È, inoltre, utile rilevare che il Dott. __________ di __________ che ha visitato la ricorrente nel febbraio 2017 e nell’aprile 2017 ha indicato che la medesima è residente a __________ (cfr. doc. 8/1; 15).

La ricorrente in Ticino, e meglio a __________, dispone sì di un appartamento di 2 locali (58,50 m2) per una pigione di fr. 600.-- mensili (cfr. doc. 10/12), tuttavia la medesima ha affermato nel febbraio/marzo 2017 di vivere a __________ ma di recarsi in Italia nei giorni di riposo lavorativo, sempre corrispondenti sia quando lavorava al 100% prima della disoccupazione che in seguito allorché era impiegata al 50% (su cinque giorni), a due giorni settimanali (cfr. doc. 10; 13).

In proposito giova sottolineare che l’assicurata, precisando alla Sezione del lavoro quali fossero i suoi giorni di lavoro e di riposo, non ha minimamente contestato la premessa formulata dall’amministrazione, ossia che “(…) normalmente risiede stabilmente a __________ e soggiorna a __________ (I-__________) unicamente durante i giorni di riposo lavorativo” (cfr. doc. 12; 13).

Nemmeno va dimenticato che in relazione al suo mancato annuncio all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) la ricorrente ha asserito di poter non iscriversi, avendo la residenza in Italia, e che per motivi famigliari non può togliere quest’ultima (cfr. doc. 13).

Rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 10 ottobre 2017 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato.

2.4. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurata possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schultess Editions Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).

Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017).

L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Nella STF 186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).

Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

" Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza."

Sul tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.

In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”.).

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

6.2. Cette disposition du règlement d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10 Wencel, points 49 et 50).

6.3. La recourante soutient que l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).

6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.

Par définition, un tel travailleur exerce une activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).

N'est pas non plus un critère pertinent, dans le cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que, dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08] et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.

Quant à la situation familiale de l'intéressée, elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid. 5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).

6.5. Par conséquent, même en tenant compte des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"

In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana.

Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…) L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”

In un’altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.

Alla medesima conclusione il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del 18 aprile 2016.

Infine in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:

" (…)

7.6. Anche considerando i criteri del diritto europeo, il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.

7.7. Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (…)”

2.5. Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).

Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.

Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).

Lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.

Inoltre con giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro proprietà.

Anche con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza.

In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.

Neppure è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

Questa Corte non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i rientri sporadici nel suo Paese di residenza - falso frontaliere, poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77). Il Presidente del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni caso citato le sentenze cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva della nozione di falso frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015).

In tale contesto è utile ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione ammnistrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012).

In una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso una ditta di impieghi temporanei. In provincia di X. vivevano nella casa di proprietà dei genitori sua moglie e due figli che studiavano in provincia di X. rispettivamente in Provincia di Y..

Il TCA è arrivato a questa conclusione dopo avere constatato che l’assicurato ha sempre dichiarato di rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il patrocinatore del ricorrente ha poi enumerato con precisione le date nelle quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre 2015 e il rientro solo a scadenza mensile si spiega con il fatto che l’assicurato vive “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe in corso una procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato.

Infine l’assicurato trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.

Il TCA ha poi concluso che ci troviamo in presenza di un falso frontaliere in quanto la situazione del ricorrente (al beneficio presso X. di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) è assimilabile a quella dei lavoratori stagionali.

In una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).

2.6. Nella presente fattispecie l’assicurata ha dichiarato, nel mese di febbraio 2017, di vivere a __________ e di andare in Italia nei giorni di riposo lavorativo (cfr. doc. 10), corrispondenti, come indicato dalla stessa nel marzo 2017, a due giorni alla settimana (cfr. doc. 13).

Il TCA non ignora che il rappresentante dell’insorgente nell’opposizione e nel ricorso ha fatto valere che “il fatto poi che nel tempo libero dal lavoro si recasse in Italia a rendere visita ai familiari, non comporta la perdita della residenza effettiva in Svizzera. Difatti non sembra emergere il fatto che tale comportamento avesse il carattere di continuità e di sistematicità. Dagli atti emerge infatti la circostanza che la ricorrente vive costantemente a __________ e che si reca nei giorni di riposo a far visita ai familiari. Ciò non conduce tuttavia a ritenere che l’opponente si recasse sistematicamente in Italia, ogni volta che aveva i giorni liberi.” (cfr. doc. 18; I).

Tuttavia la ricorrente, come visto (cfr. consid. 2.2.), nel marzo 2017 rispondendo al quesito della Sezione del lavoro in merito a quali fossero i suoi giorni di lavoro e di riposo, non ha sollevato alcuna obiezione circa l’affermazione dell’amministrazione secondo cui “(…) normalmente risiede stabilmente a __________ e soggiorna a __________ (I-__________) unicamente durante i giorni di riposo lavorativo” (cfr. doc. 12; 13). Più precisamente l’insorgente, in quell’occasione, non ha specificato che la frase della Sezione del lavoro non era da intendersi che si recava in Italia ogni volta che aveva dei giorni di riposo.

In simili condizioni, questo Tribunale, considerato il principio della priorità della dichiarazione della prima ora che prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato in prima battuta, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. consid. 2.3.) e in applicazione del criterio della probabilità preponderante (cfr. consid. 2.3.), ritiene che il rientro dell’assicurata in Italia avvenisse di regola una volta alla settimana (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, riprodotta al consid. 2.3. in fine; STCA 38.2017.53 del 14 dicembre 2017 consid. 2.4.).

Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale, la ricorrente deve essere considerata una frontaliera vera, per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

Va, infine, rilevato che, anche volendo per ipotesi, ammettere che il rientro non avveniva ogni settimana, la conclusione non cambierebbe.

L’insorgente, infatti, visto, da un lato, che ai sensi dell’assicurazione contro la disoccupazione risiede in Italia non lontano dal confine svizzero, e meglio in provincia di Varese (cfr. consid. 2.3.), dall’altro, che era occupata professionalmente cinque giorni alla settimana con due di libero (cfr. doc. 13), non era impedita a rientrare regolarmente in Italia.

Di conseguenza la medesima non può essere qualificata come falsa frontaliera, analogamente a quanto stabilito da questa Corte nelle STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017 consid. 2.5.; STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e diversamente da quanto deciso nelle STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016 e STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016 consid. 2.11. (cfr. consid. 2.5.).

Anche da questo profilo dunque, va negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione.

Come già sottolineato dal TCA in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178.

In tale contesto il TCA ricorda inoltre che la vecchia giurisprudenza sul vero frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7. e STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 4.2).

In simili condizioni la decisione su opposizione del 10 ottobre 2017 deve essere confermata.

2.7. A titolo abbondanziale va segnalato che in una sentenza C-655/13 del 5 febbraio 2015 nella causa Mertens, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha stabilito che la nozione di lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale non esige che il lavoratore continui ad esercitare la propria attività lucrativa nella stessa impresa nella quale lavorava a tempo pieno (per un commento di questa sentenza, cfr. Europe. Actualité du droit de l’Union européenne. Ed. Lexis Nexis, Rivista mensile, aprile 2015, pag. 21).

B. Kahil-Wolff, citando questa recente sentenza, sottolinea che “la notion de chômage partiel inclut des situations de travail a temps partiel” (cfr. “La coordination européenne des systemes nationaux de sécurité sociale” in Soziale Sicherheit / Sécurité sociale, Ed Helbing Lichtenhahn 2016 pag. 233 n. 90) e che “à noter qu’une personne qui travaille encore à temps partiel n’est pas au chômage complet et échappe à la règle redoutée” (cfr. “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales”, in SZS/RSAS 2015, pag. 438 seg. (n. 2 pag. 443)).

Come ricordato anche dalla SECO (cfr. consid. 1.5), il Tribunale federale ha stabilito che la nozione di disoccupazione parziale nel contesto del diritto internazionale non corrispondeva in precedenza a quella dell’art. 10 cpv. 2 lett. b LADI bensì a quella di lavoro ridotto secondo gli art. 31 seg. LADI (cfr. DTF 133 V 137 consid. 7.3 pag. 146-147:

" Nach Gemeinschaftsrecht bedeutet Vollarbeitslosigkeit einen Erwerbsausfall infolge Auflösung des Arbeitsverhältnisses und Teilarbeitslosigkeit einen vorübergehenden Arbeitsausfall bei andauerndem Arbeitsverhältnis, insbesondere bei Kurzarbeit (IMHOF, a.a.O., S. 53; EICHENHOFE, a.a.O., N. 5 zu Art. 71 der Verordnung Nr. 1408/71).“

La nuova giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (la quale sebbene riferita al Regolamento (CEE) 1408/71 vale pure nel contesto del Regolamento (CE) 883/2004; cfr. STF 8C_602/2015 del 7 gennaio 2016, consid. 1.3.3.), è ininfluente per la presente vertenza (cfr. per un caso analogo la STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016).

Essa apporta infatti una modifica sostanziale, rispetto all’interpretazione precedente, che potrebbe peraltro avere pesanti effetti finanziari sull’assicurazione contro la disoccupazione per cui non può essere ritenuta vincolante per la Svizzera (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC; STF 9C_381/2015 del 17 dicembre 2015 consid. 6.3.3. - 6.5.2.; STF 2C_716/2014 del 26 novembre 2015 consid. 3.1 - 3.2; DTF 133 V 367 consid. 8.2 pag. 373; DTF 132 V 423 consid. 9.2 pag. 437; Borella/Grisanti, “La rilevanza della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per il giudice svizzero nell’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone” in: Corti/Mini/Postizzi [a cura di], Diritto senza devianza, Studi in onore di Marco Borghi, Basilea/Ginevra/Monaco 2006, pag. 205 segg.; J. Racine, “Der Einfluss des Europäischen Gerichtshof auf die Schweiz” in plädoyer 6/15 pag. 41 seg.; M. Oesch, “Der Einfluss des EU-Rechts auf die Schweiz – von Gerichtsdolmetschern, Gerichtsgutachtern und Notaren”, in SJZ 2016 pag. 53 segg. (55-56)).

Spetterà al Comitato misto stabilire se e quando tale giurisprudenza verrà semmai in futuro recepita nel nostro paese (cfr. art. 16 cpv. 2 terza frase ALC, Borella/Grisanti, op.cit., pag. 212; B. Kahil-Wolff, op.cit., in SBVR pag. 236 n. 37; DTF 141 V 530 consid. 7.4.3 pag. 544).

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2016.64 del 13 marzo 2017 consid. 2.6.; STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 consid. 2.6.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

13

ALC

  • art. 8 ALC
  • art. 15 ALC
  • art. 16 ALC

CC

CE

  • art. 65 CE

EG

  • art. 65 EG

LADI

LPGA

LTF

Gerichtsentscheide

62