Raccomandata
Incarto n. 38.2017.78
rs
Lugano 9 aprile 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 ottobre 2017 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione (n. __________) del 22 settembre 2017 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sospeso RI 1, annunciatasi per il collocamento il 21 luglio 2017, dal diritto alle indennità di disoccupazione per un giorno a causa di mancate ricerche di lavoro dal 21 al 31 luglio 2017 (cfr. doc. 4l).
1.2. Con ulteriore decisione (n. __________) del 22 settembre 2017 l’URC ha inflitto all’assicurata una penalità di tre giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti sforzi intrapresi al fine di reperire un impiego nel mese di agosto 2017 (cfr. doc. 4d).
1.3. Il 25 settembre 2017 RI 1 ha inviato all’URC uno scritto con a margine l’indicazione “Concerne Decisione di sanzione n. __________ + n. __________”.
La medesima ha poi precisato che si trattava di un’opposizione alla sanzione ricevuta con la richiesta di annullamento di quest’ultima, non essendo d’accordo in merito alla penalità inflittale.
A sostegno della propria domanda l’interessata ha segnatamente indicato di avere perso il proprio lavoro a causa delle conseguenze di un infortunio, ma che vuole essere comunque attiva nel mondo del lavoro nella misura in cui ciò le sia possibile. Al riguardo ha specificato di essersi iscritta in disoccupazione al 20%, come pure che è molto difficile trovare un’occupazione al 20%, poiché non vi sono offerte di impiego a questa percentuale.
RI 1 ha poi asserito che le sue ricerche sono mirate e di qualità e ha chiesto di tenere conto della qualità che valuta come aspetto molto importante.
Infine l’assicurata ha fatto valere che non le sarebbe stato detto quante ricerche compiere e che non le è stato dato un minimo (cfr. doc. 11).
1.4. Con decisione su opposizione del 20 ottobre 2017 l’URC ha confermato il provvedimento del 22 settembre 2017 n. __________ relativo alla sanzione per insufficienti ricerche di lavoro nel mese di agosto 2017, rilevando in particolare:
" (…)
1.5. Contro la decisione su opposizione del 20 ottobre 2017 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo di annullare la penalità n. __________.
A sostegno della propria pretesa ricorsale la medesima ha addotto:
" (…) In data 22 settembre 2017 mi è stata data una sanzione di 3 giorni + 1 (4 giorni) dall’ufficio regionale di collocamento per non avere apportato sufficienti ricerche di lavoro (per averne fatte 9 e non di più).
Ho subito spiegato e contestato il perché avessi fatto 9.
(…) a luglio 2017 mi sono potuta iscrivere in disoccupazione con una percentuale del 20% in quanto non abile di più al lavoro ma mi sono voluta iscrivere comunque perché sto cercando e vorrei poter comunque trovare un posto di lavoro congruo alle mie capacità fisiche che mi permetta di poter mantenere me ed il mio piccolo senza dover chiedere ulteriori aiuti siccome sono una mamma single e mantengo da sola il mio bimbo di 2 anni. Questo perché sono una persona volenterosa e perché ho studiato tanto per poter aumentare le mie conoscenze teoriche e pratiche.
L’ufficio regionale di collocamento di __________ mi ha sanzionato dicendo che 9 ricerche di lavoro per un mese sono troppo poche. Io mi sono giustificata dicendo che ricerche di lavoro al 20 percento mirate e di qualità come richiede la legge (la legge dice che tra gli obblighi dell’assicurato vi è quello di cercare un’occupazione adeguata nel mio caso 20 percento di attività lavorativa, ricerche mirate e fatte nel migliore dei modi).
(…) Nella decisione ricevuta oggi 25 ottobre, nella quale rifiutano la mia opposizione mi informano che avrei dovuto fare 3 ricerche alla settimana, non mi è stato detto di obbligo minimo 3, né la legge LADI lo specifica né tantomeno mi è stato indicato con obbligo dell’urc, ma comunque in questo caso ho fatto 9 ricerche come si deve. 9 ricerche che tengono presente della mia situazione attuale e dove io posso realmente garantire una presenza lavorativa.
(…)
Sulla decisione ricevuta oggi dall’ufficio regionale di collocamento dove scrivono che respingono la mia richiesta di annullamento della penale scrivono testuali parole “che ritengono che la sospensione dalle indennità con un giorno di penale rispetti il principio della proporzionalità e sia adeguata”. Oltre al fatto che continuo a non trovarla giustificata la penale comunque mi sono stati dati 3 giorni + 1 di penale/punizione e non 1 come c’è scritto e già questo non è giusto.
Ho agito in buona fede poiché non potevo immaginarmi una tale regola in quanto la legge ladi non lo prevede né tantomeno l’urc è stato chiaro in questo, quindi dovrebbe sussistere a priori il rapporto della buona fede come previsto dall’articolo 9 della costituzione federale della confederazione svizzera: art. 9 Protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede Ognuno ha diritto di essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
(…)” (Doc. I)
1.6. Nella sua risposta del 28 novembre 2017 l’URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando segnatamente:
" (…)
1.7. Pendente causa questa Corte ha richiamato dall’URC il verbale del colloquio di consulenza del 26 luglio 2017 (cfr. doc. IX).
L’amministrazione, con scritto pervenuto al TCA il 14 dicembre 2017, ha comunicato:
" (…) che dal mese di maggio 2017 la Strategia URC per la gestione delle persone in cerca di impiego orientata al risultato della SdL non prevede più l’analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e un piano d’azione, bensì un processo di consulenza orientata al risultato, così come trovate nell’incarto inviatovi in data 30.11.2017.
Nel caso specifico nella nostra banca dati non vi è alcun verbale controfirmato da parte dell’assicurata.” (Doc. X)
1.8. L’assicurata, il 22 dicembre 2017, ha inviato alcune osservazioni in relazione all’assenza del verbale dell’incontro con l’URC del 26 luglio 2017.
L’insorgente ha, dapprima, ribadito la propria richiesta di annullamento della sospensione di quattro giorni complessivi. In seguito ha nuovamente evidenziato di non aver saputo quante ricerche di impiego compiere al mese (cfr. doc. XII).
1.9. Il 12 gennaio 2018 la parte resistente ha indicato di non avere nulla da aggiungere (cfr. doc. XIV).
1.10. Il doc. XIV è stato trasmesso per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. XV).
in diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è certamente la questione di sapere se l’URC, con decisione del 22 settembre 2017 (n. __________; cfr. consid.1.2.), confermata espressamente con decisione su opposizione del 20 ottobre 2017 (cfr. consid. 1.4.), ha a ragione o meno sospeso l’assicurata dal diritto all’indennità di disoccupazione per tre giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel mese di agosto 2017.
Per quanto attiene alla sanzione di un giorno di sospensione in relazione alle mancate ricerche di impiego dal 21 al 31 luglio 2017, va osservato che è vero che nell’opposizione del 25 settembre 2017 la ricorrente ha menzionato a margine, come oggetto dello scritto, entrambe le decisioni di sanzione, e meglio la n. __________ riguardante il mese di agosto 2017 (cfr. consid. 1.2.) e la n. __________ concernente l’arco di tempo dal 21 al 31 luglio 2017 (cfr. consid. 1.1.; doc. 11).
Inoltre le argomentazioni esposte nell’opposizione, relative al fatto di avere svolto ricerche mirate e di qualità, come pure afferenti alla difficoltà nel reperire un posto di impiego al 20%, corrispondente alla sua disponibilità per il mercato del lavoro a causa di problemi di salute connessi a un infortunio, possono riferirsi sia al mese di agosto 2017 che al periodo dal 21 al 31 luglio 2017.
Nel ricorso l’insorgente ha, del resto, specificato di non trovare corretta la penalità inflittale, citando la sospensione di tre giorni (per agosto 2017) + un giorno (per luglio 2017; cfr. doc. I).
Il 22 dicembre 2017 la ricorrente ha, altresì, richiesto l’annullamento della sospensione di quattro giorni complessivi (cfr. consid. 1.8.).
È altrettanto vero, tuttavia, che la medesima, nell’opposizione, ha sottolineato unicamente la decisione n. __________ riguardante il mese di agosto 2017.
Nel ricorso, poi, l’assicurata ha sostanzialmente espresso i motivi per i quali ha compiuto nove ricerche nel mese di agosto 2017 (cfr. doc. I).
Nel caso di specie la questione di sapere se l’insorgente ha effettivamente contestato pure la sospensione di un giorno per mancate ricerche dal 21 al 31 luglio 2017 non merita di ulteriori approfondimenti.
Anche ritenendo, infatti, che l’assicurata si è opposta anche alla decisione del 22 settembre 2017 riguardante il periodo 21-31 luglio 2017 e considerando che l'oggetto impugnato non viene stabilito esclusivamente sulla base del contenuto effettivo di una decisione, bensì è costituito sia dai rapporti giuridici sui quali l'amministrazione si è pronunciata nel provvedimento, che da quelli su cui a torto l'amministrazione ha omesso di esprimersi nella decisione (cfr. STF 9C_309/2011 del 12 dicembre 2011 consid. 3.2.; STFA U 105/03 del 23 dicembre 2003 consid. 4.2.; STCA 42.2016.16 del 5 aprile 2017 consid. 2.1.), la sospensione di un giorno, come verrà meglio esposto nei considerandi seguenti, va in ogni caso confermata.
L’amministrazione, nella decisione su opposizione del 20 ottobre 2017, avrebbe comunque dovuto essere più precisa nell’indicare quale fosse, secondo lei, l’oggetto dell’opposizione.
In effetti l’URC, da una parte, ha asserito che durante il mese di agosto 2017 l’assicurata aveva comprovato nove ricerche di impiego ritenute quantitativamente insufficienti. Dall’altra, ha scritto che tale comportamento è stato sanzionato con un giorno di sospensione (cfr. doc. A).
2.2. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
2.3. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (in cui al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.5. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata (__________1977), quando era alle dipendenze - dal 9 settembre 2013 - del __________, quale __________ (cfr. doc. 7m), ha subìto il 3 febbraio 2014 un infortunio, cadendo sul posto di lavoro (cfr. inc. 35.2018.22 doc. A1), che ha poi condotto alla perdita dell’impiego con effetto dal 31 marzo 2017 (cfr. doc. I; 11; 78).
Il __________ 2015 è nato suo figlio __________ (cfr. doc. 78).
Il 17 marzo 2017 la ricorrente si è iscritta in disoccupazione a partire dal 1° aprile 2017 dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 7c).
Dall’”Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” sottoscritto dall’insorgente il 27 marzo 2017 si evince, da una parte, che la medesima ha indicato di ricercare un’occupazione quale sindacalista, ispettrice del lavoro, specialista in gestione del personale, assistente del personale, impiegata di commercio, hostess. Dall’altra, che il numero minimo di ricerche di lavoro da effettuare settimanalmente era di tre (dodici mensili, cfr. doc. 9c).
Il nominativo dell’assicurata è stato annullato dalla banca dati COLSTA il 28 aprile 2017 con effetto dal 1° maggio 2017 (cfr. doc. 7n).
Dal protocollo del colloquio del 28 aprile 2017, sottoscritto dall’insorgente, emerge che la medesima ha rinunciato al diritto all’indennità di disoccupazione per potersi dedicare alla crescita di suo figlio (cfr. doc. 9e).
Il 21 luglio 2017 l’assicurata si è nuovamente annunciata per il collocamento con una disponibilità lavorativa del 20% (cfr. doc. 1a).
L’8 settembre 2017 l’URC ha inviato alla ricorrente, la quale dal 21 al 31 luglio 2017 non ha comprovato alcuna ricerca di lavoro, una Richiesta di giustificazione con la quale l’ha invitata a motivare, entro il 15 settembre 2017, il fatto di non avere intrapreso sforzi volti al reperimento di un’occupazione nel lasso di tempo citato.
La consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4i).
L’insorgente, con scritto pervenuto all’URC lunedì 18 settembre 2017, ha affermato:
" Mi scuso tantissimo per il disguido, c’è stata un’incomprensione. Allo sportello mi è stato detto che bastavano le ricerche date il giorno dell’iscrizione visto che mi sono iscritta il 21 e le ricerche le ho fatte e date lo stesso giorno allo sportello e visto che le ho fatte anche se non avrei dovuto, visto che prendevo gli assegni prima infanzia per la cura del mio bimbo mi venivano contate quelle. Non era mia intenzione altrimenti non fornire altre ricerche.
Ne ho fatte comunque altre di ricerche oltre a quelle già date allo sportello. (…)” (Doc. 4j)
Sempre l’8 settembre 2017 l’amministrazione, constatato che nel mese di agosto 2017 l’assicurata ha comprovato nove ricerche di lavoro, ritenute insufficienti quantitativamente, le ha inviato un’ulteriore Richiesta di giustificazione al fine di formulare, entro il 15 settembre 2017, osservazioni al riguardo e produrre ogni eventuale mezzo di prova. La consulente del personale, in tale scritto, ha peraltro fornito le stesse indicazioni che nella Richiesta di giustificazione di cui sopra (cfr. doc. 4a).
La ricorrente, compilando la Risposta alla richiesta di giustificazione pervenuta all’URC il 18 settembre 2017, ha asserito:
" (…) Mi scuso nuovamente. Essendomi iscritta al 20% x motivi di salute-invalidità al 20% credevo bastassero nove ricerche. Anche perché al 20% è impossibile trovare offerte. Io comunque le mando anche se cercano al 50% o 100% perché voglio trovarmi un posto di lavoro e poi se mi chiamano al colloquio faccio presente la mia situazione (salute) sperando di trovare comunque un posto.
Mi sono già scusata al telefono con la mia bravissima consulente __________. Spero di essere capita. Non era mia intenzione!” (Doc. 4b)
Dal profilo procedurale l’URC ha ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, come visto nei fatti, non ritenendo che la ricorrente avesse fornito dei validi motivi atti a giustificare il suo comportamento, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per un giorno in relazione alle mancate ricerche di lavoro dal 21 al 31 luglio 2017 e per tre giorni a causa degli insufficienti sforzi intrapresi nel mese di agosto 2017 al fine di reperire un’occupazione (cfr. doc. 4l; consid. 1.1.; doc. 4d; consid. 1.2.; doc. A; consid. 1.4. e 2.1.).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile ribadire (cfr. consid. 2.3.) che la LADI e l’OADI, come peraltro evidenziato dall’insorgente (cfr. doc. I), non prevedono un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005 consid. 2.12.).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha comunque precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.3.; DTF 139 V 524 consid. 2.1.4.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_306/2013 del 5 giugno 2013; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In proposito cfr. pure STCA 38.2016.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2014.67 del 25 febbraio 2015 consid. 2.7.; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.
Per quanto concerne l’arco di tempo dal 21 al 31 luglio 2017, il TCA evidenzia che l’assicurata non ha effettivamente svolto alcuna ricerca di lavoro.
Nella Risposta alla richiesta di giustificazione del settembre 2017 la medesima ha indicato di aver svolto altre ricerche oltre a quelle consegnate all’amministrazione relative al periodo precedente l’annuncio per il collocamento (cfr. doc. 4j).
La ricorrente, però, mai ha fornito prove concrete di tale asserzione, benché abbia avuto a più riprese (sia davanti all’amministrazione che al TCA) la possibilità di perlomeno elencare dettagliatamente gli sforzi che avrebbe intrapreso, come pure di comprovarli.
La sua omissione configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).
Al riguardo cfr. pure STF C 234/04 del 21 marzo 2005.
L’insorgente deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo alle asserite ricerche che avrebbe compiuto dal 21 al 31 luglio 2017 (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).
Le ricerche di lavoro che la ricorrente ha indicato di avere compiuto nel lasso di tempo in questione senza precisazione alcuna non vanno, quindi, considerate valide ai fini della presente vertenza (cfr. STCA 38.2017.12 del 20 settembre 2017 consid. 2.10; STCA 38.2015.16 del 21 maggio 2015 consid. 2.9.).
Il fatto poi che l’insorgente abbia indicato che quando si è reiscritta in disoccupazione il 21 luglio 2017 allo sportello le sarebbe stato detto che le ricerche consegnate a quel momento bastavano (cfr. doc. 4j) non è atto a modificare l’esito della presente vertenza.
In primo luogo, appare inverosimile che presso l’URC al momento dell’iscrizione non abbiano piuttosto enunciato il principio di cercare lavoro durante la disoccupazione.
In secondo luogo, comunque, l’assicurata il 17 marzo 2017, pochi mesi prima dell’iscrizione in disoccupazione del 21 luglio 2017, si era già annunciata per il collocamento a far tempo dal 1° aprile 2017. In quell’occasione, e meglio il 27 marzo 2017, la ricorrente e l’URC avevano concordato che la medesima avrebbe compiuto, nei periodi di controllo, tre ricerche alla settimana, pari a dodici ricerche al mese, come risulta dall’”Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” sottoscritto dall’insorgente (cfr. doc. 9c; consid. 2.5.).
Pertanto l’assicurata, che doveva avere ancora ben chiara questa indicazione relativa all’obbligo di compiere ricerche di lavoro nei periodi di controllo, avrebbe dovuto in ogni caso dubitare della correttezza della pretesa affermazione da parte dello sportello dell’URC, anche perché le ricerche consegnate il 21 luglio 2017 si riferivano al periodo precedente la disoccupazione, mentre dal 21 luglio 2017 la medesima si trovava in stato di disoccupazione. Di conseguenza la ricorrente avrebbe dovuto chiedere ragguagli in merito all’amministrazione, al più tardi in occasione del primo colloquio di consulenza del 26 luglio 2017 alle ore 14:00 (cfr. doc. 5). Tuttavia nemmeno dal 26 al 31 luglio 2017 risultano effettuate delle ricerche di lavoro.
Ne discende che, contrariamente a quanto richiesto dall’insorgente (cfr. doc. I), in casu non trova applicazione la tutela della sua buona fede ai sensi dell’art. 9 Cost., visto che l’inesattezza dell'asserita indicazione da parte dello Sportello dell’URC era facilmente riconoscibile usando la dovuta diligenza (cfr. STF 9C_809/2012 del 31 gennaio 2013 consid. 3.4.3.).
L’Alta Corte ha, del resto, stabilito che il dovere di effettuare delle valide ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, d’altronde, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. DTF 139 V 524; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
In proposito cfr. pure STCA 38.2017.54 del 12 ottobre 2017 consid. 2.7.
Alla luce di quanto esposto occorre concludere che la ricorrente, dal 21 al 31 luglio 2017, ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.2.).
Tale violazione implica la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.2.).
2.7. Per quanto attiene al mese di agosto 2017, dalle carte processuali emerge che tra il 3 e il 28 di tale mese la ricorrente ha compiuto nove ricerche di lavoro candidandosi in forma scritta per impieghi a tempo pieno quale operatrice di call center, impiegata, ispettrice (segnatamente presso Commissione paritetica, cfr. doc. 7).
L’assicurata, al riguardo, ha fatto valere, da un lato, che essendo la sua disponibilità ad essere impiegata del 20%, credeva che il numero di ricerche effettuate, peraltro mirate e di qualità, fosse sufficiente. Dall’altro, che trovare offerte di lavoro al 20% non è facile (cfr. doc. 4b; 11; I).
L’URC ha, però, osservato che all’insorgente, durante il primo colloquio di consulenza del 26 luglio 2017, era stata data la direttiva di compiere almeno tre ricerche di lavoro settimanali, per cui al mese dovevano risultare, come minimo, dodici ricerche (cfr. doc. A; V).
In effetti dal documento “Azioni di reinserimento” risulta che il 26 luglio 2017, durante il primo colloquio di consulenza, è stato stabilito che le “Azioni” (cosa si deve fare per raggiungere l’obiettivo, ovvero il reinserimento) da intraprendere consistono nello svolgere almeno tre ricerche settimanali in tutti i settori in tutto il Cantone (cfr. doc. 6).
È vero che l’asserzione della parte resistente e quanto si evince dal documento “Azioni di reinserimento” non possono essere comprovati dal verbale del colloquio del 26 luglio 2017, poiché non esiste nella banca dati dell’URC.
Dallo scritto del dicembre 2017 dell’URC al TCA sembra emergere che la nuova Strategia URC per la gestione delle persone in cerca di impiego orientata al risultato introdotta nel mese di maggio 2017 non preveda più la sottoscrizione di verbali da parte dei ricorrenti (cfr. doc. X; 1.7.).
Questo Tribunale esprime le proprie perplessità a proposito della nuova Strategia URC, in quanto tale modo di procedere può rendere alquanto difficoltosa la prova di determinate circostanze che emergono nei colloqui di consulenza.
In concreto, tuttavia, è altrettanto vero che, come visto, l’assicurata, già il 27 marzo 2017, si era impegnata, nel contesto dell’”Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” a compiere tre ricerche alla settimana, pari a dodici ricerche al mese (cfr. doc. 9c; consid. 2.5.).
In simili condizioni questa Corte non ha validi motivi per dubitare che anche il 26 luglio 2017 sia stata impartita all’insorgente la stessa prescrizione.
La ricorrente, pertanto, ben doveva essere al corrente del suo obbligo di effettuare perlomeno dodici ricerche nel mese di agosto 2017.
Le difficoltà del mercato del lavoro in un determinato ambito professionale, o come in casu le difficoltà connesse con il reperimento di un impiego al 20%, del resto, non consentono di attenuare l’obbligo degli assicurati di ricercare un impiego. Al contrario richiedono sforzi maggiori al fine di trovare una nuova occupazione, ritenuto che determinante non è la prospettiva di successo delle ricerche di lavoro, bensì l’intensità con la quale le stesse vengono compiute (cfr. STF C 16/07 del 22 febbraio 2007 consid. 3.1.; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.3; DTF 124 V 234; STCA 38.2016.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2014.67 del 25 febbraio 2015 consid. 2.7.).
L’assicurata, svolgendo nove ricerche d’impiego, ha, dunque, violato nel mese di agosto 2017 l’obbligo di ridurre il danno e deve essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).
2.8. Per quanto concerne l’entità della sanzione, va ribadito che nel caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurata un giorno di sospensione per le mancate ricerche di impiego dal 21 al 31 luglio 2017 e tre giorni di sospensione per le insufficienti ricerche del mese di agosto 2017 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.).
Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro durante un periodo di controllo ammonta a un minimo di cinque giorni di sospensione, mentre in caso di insufficienti ricerche durante un periodo di controllo la sospensione corrisponde a un minimo di tre giorni (cfr. consid. 2.4.).
A mente del TCA, tutto ben considerato, le penalità di un giorno, rispettivamente di tre giorni a carico della ricorrente si rivelano, dunque, conformi al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
La decisione su opposizione del 20 ottobre 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti