Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2017.67
Entscheidungsdatum
18.04.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2017.67

rs

Lugano 18 aprile 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 settembre 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 luglio 2017 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 21 giugno 2017 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha negato ad RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione con effetto retroattivo dal 1° dicembre 2014, motivando come segue:

" L’assicurato presenta una domanda di indennità di disoccupazione a far tempo dal 01.12.2014 in quanto alla ricerca di un’occupazione al 100%, presenta 4 attestati del datore di lavoro (AdL) per le attività svolte presso:

__________ 01.10.2013-31.05.2014 manutentore/portinaio

__________ 01.06.2014-30.06.2014 operaio

__________ 01.07.2014-31.08.2014 operaio

__________ 01.09.2014-30.11.2014 resp. operai in produzione

Fornendo alla cassa i relativi conteggi salario.

A seguito di controlli effettuati dall’Ufficio Giuridico della sezione del lavoro cantonale, relativamente alla sua idoneità al collocamento; lo stesso ha, in data 30.09.2016, redatto un rapporto di constatazione a seguito di un verbale di audizione e con segnalazione di presunta infrazione al Ministero Pubblico.

A seguito di vari accertamenti operati dal Ministero Pubblico, dall’Ufficio Giuridico e dalla Cassa e sulla base del rapporto dell’UG e del Procedimento Penale dal lodevole Ministero Pubblico la cassa ha deciso di non riconoscere il diritto alle indennità di disoccupazione all’assicurato a margine a partire dal 01.12.2014.” (Doc. XI2)

Nel Rapporto di Constatazione del 30 settembre 2016 la Sezione del lavoro ha indicato alla Cassa che:

" (…)

  1. In data 18.09.2015 il signor RI 1 è stato ascoltato (all. n.1) presso l’Ufficio Giuridico di Bellinzona (in seguito: UG) e, in merito alle sue precedenti collaborazioni professionali presso le suddette società, egli non ha saputo fornire alcuna indicazione circa:
  • il datore di lavoro;

  • la persona con la quale ha stipulato il contratto di lavoro;

  • il luogo di lavoro;

  • il proprio salario (pagato sempre in contanti);

  • la persona (o datore di lavoro) che, quotidianamente, lo contattava per indicargli dove recarsi per prestare la propria attività lavorativa.

  1. In data 13.11.2016 l’UG ha inoltrato al Ministero Pubblico una segnalazione (all. n.2) sulla presunta Infrazione alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 105 LADI) relativamente ai signori (…), RI 1 (…).

  2. In data 08.04.2016 la Polizia Cantonale inoltrava all’UG un Rapporto di segnalazione (all. n.4) dal quale si evince che (oltre ad altre società), la __________ e la __________ “(…) risultano essere titolari di caselle postali (alcune hanno indirizzi di comodo presso abitazioni private) oppure ancora sono cosiddette società-bucalettere, in nessun caso si è constatata l’esistenza di uffici propri (…)”.

  3. In data 21.07.2016 il Procuratore Pubblico, signora __________, ha revocato la richiesta di segretezza in merito all’inchiesta penale in corso sul caso in oggetto (all. n.5).

Visto quanto sopra, vi invitiamo a volere riesaminare il diritto alle indennità da parte del signor RI 1, tenuto conto della probabile inesistenza dell’attività lavorativa su cui è stata fondata la domanda di prestazione (art. 2 cpv. 1 lett. a, nonché art. 13 cpv. 1 LADI; Prassi LADI B143 e ss) (…)” (Doc. V all. 7)

1.2. La Cassa, sempre il 21 giugno 2017, ha chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 9'494.95 rilevando in particolare che:

" Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

In data 21.06.2017 la cassa ha provveduto, con decisione N. __________, a negarle il diritto alle indennità di disoccupazione; in data 01.12.2014 la cassa le aveva aperto un termine quadro valido e versato ID nel periodo 01.12.2014 – 31.03.2015, conformemente ai disposti di legge e vista la decisione di non diritto citata sopra lei deve restituire le indennità percepite indebitamente. (…)” (Doc. XI1)

1.3. Con decisione su opposizione dell’11 luglio 2017 la Cassa ha confermato l’ordine di restituzione del 21 giugno 2017, ribadendo le argomentazioni esposte in quella sede (cfr. doc. A).

1.4. Il 6 settembre 2017 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della decisione di restituzione.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale la patrocinatrice dell’assicurato ha fatto valere che gli accertamenti effettuati dalla Cassa per giungere alla decisione di non riconoscere il diritto alle indennità di disoccupazione e quindi di chiederne la restituzione risultano del tutto inconsistenti.

La legale ha, inoltre, aggiunto, da un lato, che l’incarto penale è ancora incompleto e in fase d’istruzione. Al riguardo la medesima ha precisato di avere sollecitato il Ministero Pubblico, che a sua volta ha intimato alla Polizia di concludere l’inchiesta, per cui, a mente della patrocinatrice, a breve saranno a disposizione le indicazioni che permetteranno di chiarire la vicenda.

Dall’altro, che il rapporto dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro non permetterebbe di acquisire elementi che corroborino i dubbi avanzati nei confronti del suo assistito. In particolare l’avv. RA 1 ha menzionato l’interrogatorio a cui è stato sottoposto l’insorgente, in occasione del quale gli sarebbero state poste poche domande e incentrate sui suoi rapporti con i datori di lavoro e non tanto sulle incombenze di cui egli quotidianamente si è occupato.

Infine è stato asserito che il ricorrente è fiducioso, in quanto non vi possono essere dubbi che egli ha lavorato per i datori di lavoro __________, __________, __________ e __________ (cfr. doc. I).

Con atto separato del 6 settembre 2017 la parte ricorrente ha formulato istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio (cfr. doc. II).

1.5. Nella sua risposta del 19 settembre 2017 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando segnatamente:

" (…) sentito personalmente il 18.09.2015 (doc. 7):

  • Tutti i salari risultano versati a contanti brevi manu e non, come dichiarato dall’assicurato alla cassa, su di un conto corrente postale

  • l’assicurato non è stato in grado di descrivere in modo chiaro con chi doveva interloquire in relazione ai vari lavori da eseguire, chi fosse il responsabile delle varie aziende, dove era ubicata la sede amministrativa delle varie aziende e non ha risposto esaustivamente e con precisione alle domande poste in sede di audizione da parte dei 2 ispettori dell’Ufficio Giuridico della sez. cantonale del lavoro (in seguito UG) come da verbale di audizione allegato

  • il versamento del salario non appare comprovato da alcuna documentazione se non dalle dichiarazioni delle parti interessate (…)” (Doc. V)

1.6. Il 30 ottobre 2017 l’avv. RA 1 ha trasmesso il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con alcuni documenti (cfr. doc. IX; IXbis).

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 deve o meno restituire l’importo di fr. 9'494.95 corrispondente ad indennità di disoccupazione percepite nel periodo 1° dicembre 2014 – 31 marzo 2015, poiché da alcune verifiche esperite dalla Sezione del lavoro e dalla Cassa è emerso che non risultava comprovato lo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente presso __________ da ottobre 2013 a maggio 2014, __________ nel mese di giugno 2014, __________ nei mesi di luglio e agosto 2014 e __________ da settembre a novembre 2014.

L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

Dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:

" La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4."

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.2. Nella presente fattispecie, come visto nei fatti (consid. 1.1.), la Cassa ha ricevuto dalla Sezione del lavoro un Rapporto di constatazione allestito il 30 settembre 2016 da cui risulta in particolare che in occasione dell’audizione dell’assicurato del 18 settembre 2016 in merito alle sue attività lavorative presso __________ da ottobre 2013 a maggio 2014, __________ nel mese di giugno 2014, __________ nei mesi di luglio e agosto 2014 e __________ da settembre a novembre 2014 il medesimo non ha saputo fornire alcuna indicazione circa i datori di lavoro, le persone con le quali ha stipulato il contratto di lavoro, i luoghi di lavoro, il proprio salario - che sarebbe sempre stato pagato in contanti - e le persone (o datori di lavoro) che, quotidianamente, lo contattavano per indicargli dove recarsi per prestare la propria attività lavorativa (cfr. doc. V all. 7).

L’8 aprile 2016 la Polizia cantonale aveva del resto trasmesso alla Sezione del lavoro un Rapporto di segnalazione redatto dopo aver esperito alcuni accertamenti in relazione, in particolare alla __________, alla __________ e alla __________, da cui si evince che:

" (…)

Tutte le società risultano essere titolari di caselle postali (alcune hanno indirizzi di comodo presso abitazioni private) oppure ancora sono cosiddette società-bucalettere, in nessun caso si è constatata l’esistenza di propri uffici.

La __________ di __________ risulta addirittura aver “lasciato” la sua sede in Via __________ nel corso della primavera 2015.” (Doc. V all. 7)

La Sezione del lavoro nel novembre 2015 aveva, inoltre, segnalato al Ministero pubblico, tramite uno scritto denominato “Infrazione alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 105 LADI)”, oltre ad altri, il nominativo dell’assicurato, osservando:

" (…)

L’istruttoria amministrativa svolta, condotta sia attraverso l’audizione delle persone indicate a margine, che l’esame della documentazione raccolta, ci induce a ipotizzare l’esistenza di un sistema artificioso mediante il quale diversi soggetti maturavano in modo fittizio il periodo di contribuzione (art. 13 cpv. 1 LADI), necessario per ottenere le indennità di disoccupazione. In concreto si sospetta che le persone interessate non abbiano realmente lavorato, in tutto o in parte, per le società in relazione alle quali hanno dichiarato di avere adempiuto il periodo contributivo. (…)” (Doc. V all. 7)

Tra le società interessate identificate dalla Sezione del lavoro figuravano, tra l’altro, la __________, la __________, la __________ e la __________ (cfr. doc. V all. 7) presso cui l’insorgente ha asserito di avere lavorato.

La Cassa, a seguito delle informazioni di cui sopra e dopo aver effettuato degli accertamenti, ha chiesto ad RI 1 la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite nel periodo 1° dicembre 2014 – 31 marzo 2015, pari a fr. 9'494.95, in quanto ha stabilito che il medesimo non aveva diritto alle stesse dal 1° dicembre 2014, data corrispondente all’inizio della disoccupazione (cfr. doc. 77=142; consid. 1.1.; 1.2.; 1.3.).

Si tratta, dunque, di stabilire se a ragione l’amministrazione poteva ordinare il rimborso delle prestazioni LADI a seguito dei fatti emersi dall’inchiesta interna della Sezione del lavoro, nonché della Cassa e dagli accertamenti della Polizia Cantonale, e cioè che l’assicurato nel termine quadro per il periodo di contribuzione (1° dicembre 2012 - 30 novembre 2014) non aveva svolto un’attività lavorativa presso la __________, la __________, la __________ e la __________.

2.3. Un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).

In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.

Al riguardo cfr. anche DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.

In una sentenza 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 il Tribunale federale ha confermato il giudizio 38.2017.47 del 19 ottobre 2017, con il quale il TCA ha approvato l’operato di una Cassa disoccupazione che aveva ritenuto non comprovato l’esercizio di un’attività lucrativa (“siccome l’assicurata non ha prodotto nessun documento comprovante il reale versamento dei salari”).

In quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato ed ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto le disposizioni legali ritenute applicabili, si è chinato diffusamente sul periodo minimo di contribuzione in materia di disoccupazione, riferendosi anche alla Prassi LADI. In seguito, la Corte cantonale ha precisato i criteri per calcolare il guadagno assicurato. I giudici ticinesi hanno osservato che la ricorrente non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione. Ammesso e non concesso che la ricorrente disponesse di un guadagno assicurato, quest'ultimo non era ad ogni modo determinabile in modo sufficientemente attendibile. A sostegno della sua conclusione, la Corte cantonale ha ripercorso cronologicamente tutta la situazione professionale della ricorrente, in modo particolare il verbale di audizione dell'assicurata. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato che la ricorrente, dal momento che nel maggio 2015 aveva terminato le indennità di disoccupazione, ha ricominciato un'attività lavorativa come dipendente in società personalmente collegate con i suoi ex datori di lavoro, due società avendo peraltro sede in un monolocale nei pressi di Mendrisio. Ai giudici ticinesi ha colpito inoltre l'ammontare del salario mensile, il quale negli ultimi sei mesi, periodo determinante per il salario assicurato, era superiore ai fr. 10'000.-, mentre in precedenza era di molto inferiore. La Corte di merito ha considerato non credibile tale salario, che al dire della ricorrente sarebbe stato versato in contanti e usato per far fronte alle spese mensili. Nemmeno il percorso professionale non ha convinto i giudici ticinesi, non avendo seguito alcuna formazione da rappresentante a promotrice immobiliare. La ricorrente secondo la Corte cantonale oltretutto non ha debitamente motivato le sue mansioni lavorative e non ha fornito nessuna prova relativa al lavoro svolto. Infine, neanche ha saputo indicare se vi fossero altri impiegati presso le ditte in questione. Per terminare, i giudici ticinesi hanno precisato che i conteggi individuali dei contributi AVS rimangono indizi, ma non la prova di un effettivo pagamento.

3.1. La ricorrente, il cui atto di ricorso non indica alcuna norma di legge, critica l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale sotto diversi aspetti. Tuttavia, il Tribunale federale non rivede i fatti stabiliti dalla Corte cantonale, se non in maniera molto limitata (consid. 1). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti, dinanzi al Tribunale federale non basta criticare liberamente la decisione precedente come se ci si trovasse in grado di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella dell'autorità inferiore, bensì occorre spiegare almeno succintamente, ma puntualmente, perché gli accertamenti dei primi giudici sono manifestamente errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5). In concreto, la ricorrente si limita a contestare gli accertamenti dei giudici cantonali con ipotesi e deduzioni, o facendo singole estrapolazioni, senza tuttavia dimostrare perché gli accertamenti del Tribunale delle assicurazioni siano manifestamente inesatti o contrari al diritto federale.

3.2. Contrariamente alle tesi sostenute nel ricorso, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha reso il proprio giudizio, ricordando in maniera precisa tutte le circostanze al fascicolo relative al caso concreto. La Corte cantonale ha già detto che l'avvenuto pagamento degli oneri sociali non prova il versamento del salario. A ciò si aggiunga, secondo gli accertamenti dei giudici ticinesi, che soltanto nei sei mesi precedenti l'inizio della disoccupazione la ricorrente avrebbe beneficiato di un forte aumento di stipendio, senza peraltro dimostrare in maniera convincente, ove avesse usato il denaro versato asseritamente in contanti. È peraltro inconferente la circostanza che la ricorrente non sia mai stata oggetto di procedimenti penali. La Corte cantonale non ha rinfacciato alla ricorrente comportamenti penalmente punibili e il giudizio (consid. 2) non trova fondamento su di un agire illecito. Per quanto attiene all'audizione davanti all'amministrazione, la ricorrente pare misconoscere che tale pratica non è un'esclusiva delle autorità inquirenti, ma deriva da un lato dal diritto dell'interessato a partecipare alla procedura e da un altro lato dall'interesse dell'autorità decidente di chiarire i fatti, sentendo personalmente l'assicurato. Infatti, anche i giudici civili sono soliti procedere ad interrogatori di parti o di testimoni. Le poche critiche invero generiche della ricorrente cadono nel vuoto. Il giudizio impugnato non è pertanto lesivo del diritto federale. (…)”

Per completezza giova rilevare che con sentenza 8C_495/2017 del 31 gennaio 2018 la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso della Cassa cantonale vallesana di disoccupazione interposto contro un giudizio della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Vallese che aveva stabilito, da una parte, che l’assunzione di un’assicurata da parte di una Sagl, fondata dal figlio, non era fittizia, dall’altra, che la medesima doveva essere considerata quale salariata alle dipendenze della Sagl per l’intero termine quadro per il periodo di contribuzione.

In quel caso di specie l’assicurata, per alcuni mesi prima di diventare inabile al lavoro al 100% a causa di problemi alla schiena (periodo in cui ha percepito indennità giornaliere per perdita di guadagno), era stata pagata dalla Sagl tramite versamento su un suo conto bancario.

2.4. La Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edite dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in vigore da ottobre 2012 (pt. B144 e B145) prevedono in relazione al periodo minimo di contribuzione e la percezione effettiva di un salario quanto segue:

" (…)

Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi

art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI

Percezione effettiva di un salario

B144 Oltre ad aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.”

Il tenore dei p.ti B144 - B148 della Prassi LADI ID sopra citati è rimasto invariato anche nella versione valida dal 1° gennaio 2017 (http://www.area-lavoro.ch/dateien/ Kreisschreiben/Prassi_LADI_ID_gennaio_2017.pdf).

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

Nella già citata sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale ha stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e quindi non è applicabile.

Nel caso affrontato nella sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale, durante alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

Al riguardo giova evidenziare che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012 - che ha sostituito i p.ti B144-B148 della Circolare ID del 2007 - corrisponde sostanzialmente al tenore del testo precedente.

Ne discende, in applicazione della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 menzionata sopra, che anche la Prassi LADI/B144-B148, valida dall’ottobre 2012, prevedendo che se un assicurato non stabilisce chiaramente di aver percepito il salario, il diritto all’indennità di disoccupazione deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e non è quindi applicabile.

In proposito va rilevato che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012, contempla quale elemento di novità rispetto alla Circolare ID del gennaio 2007 il riferimento a una sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 con l’unica annotazione che “in mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento dl salario non può essere formalmente dimostrato”.

Il TCA si limita a rilevare che la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 riguarda, tuttavia, soltanto la determinazione del guadagno assicurato ed è stato evidenziato espressamente che non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione da parte dell’assicurato - che era stato socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro - riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività lavorativa.

2.5. Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).

Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.

2.6. Per costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

Il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.

Al riguardo cfr. pure STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.

In una sentenza C 284/05 del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C 183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno determinante.

Inoltre con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, già citata sopra (cfr. consid. 2.4.), il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile.

Ciò ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In proposito cfr. pure STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.

2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto, che dagli Attestati del datore di lavoro risulta che il ricorrente avrebbe lavorato presso __________ da ottobre 2013 a maggio 2014 quale impiegato manutenzioni e portineria per 21 ore settimanali percependo un salario di fr. 1'700.-- (cfr. doc. V all. 3), presso __________ nel mese di giugno 2014 in qualità di operaio per 42 ore alla settimana con uno stipendio di fr. 4'870.--(cfr. doc. V all. 4), presso __________ nei mesi di luglio e agosto 2014 quale operaio per 42 ore settimanali percependo un salario di fr. 5'660.55 (cfr. doc. V all. 5) e presso __________ da settembre a novembre 2014 quale responsabile operai della produzione per 50 ore alla settimana con un salario di fr. 5'400.-- (cfr. doc. V all. 6).

Dal verbale di audizione davanti alla Sezione del lavoro del 18 settembre 2015 emerge che in relazione all’attività lavorativa presso __________ l’insorgente ha dichiarato di non ricordare dove sia la relativa sede, né dove ha firmato il contratto. Al riguardo egli ha inoltre affermato:

" (…) Mi chiama alla mattina un tale di nome __________ e non ricordo altro. Non sono mai passato nella sede della __________ con la quale non ho mai avuto nulla a che fare.” (doc. V all. 7)

Anche per quanto attiene all’attività lavorativa presso la __________, il ricorrente ha asserito:

" (…) Ho lavorato anche per la __________ come manutentore di stabili con la stessa modalità di lavoro (mi chiamavano e andavo direttamente sul posto, no mi ricordo il nome del responsabile che mi chiamava, era un altro) (…)” (doc. V all. 7)

Egli ha pure indicato:

" (…) In generale i licenziamenti avvenivano perché non c’era più lavoro. Non ricordo chi mi faceva firmare i contratti né dove li firmavo.” (Doc. V all. 7)

Va poi osservato che è vero che davanti alla Sezione del lavoro il 18 settembre 2015 il ricorrente ha affermato di aver ricevuto lo stipendio su di un conto corrente postale (cfr. doc. V all. 7).

E’ altrettanto vero, tuttavia, che agli atti non figura alcun estratto conto postale o bancario che comprovi tali dichiarazioni.

Nemmeno in sede ricorsuale l’insorgente ha prodotto tale documentazione al fine di smentire quanto espressamente indicato nella risposta di causa dalla Cassa, e meglio che “tutti i salari risultano versati a contanti brevi manu e non, come dichiarato dall’assicurato alla cassa, su di un conto corrente postale” (cfr. doc. V).

L’omissione del ricorrente configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

Al riguardo cfr. pure STF C 234/04 del 21 marzo 2005.

L’insorgente deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo all’asserzione secondo cui gli stipendi gli sarebbero stati versati su di un conto corrente postale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

Ne consegue che in concreto non risulta comprovata la reale riscossione dei salari che il ricorrente ha asserito di aver percepito presso __________, __________, __________ e __________.

In proposito è utile rilevare che la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce in ogni caso un indizio importante e significativo per dimostrare l’esercizio effettivo di un’attività dipendente, soprattutto nei casi critici (cfr. consid. 2.3.).

Non va d’altronde dimenticato che dagli accertamenti esperiti dalla Polizia cantonale in relazione, segnatamente, alle società __________, __________ e __________ è emerso che tali società sono titolari di caselle postali (alcune hanno indirizzi di comodo presso abitazioni private) oppure sono cosiddette società-bucalettere, in nessun caso è stata constatata l’esistenza di propri uffici (Doc. V all. 7)

2.8. Stante quanto precede, questa Corte, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che non sia comprovato lo svolgimento da parte dell’insorgente di un’attività lavorativa presso __________ da ottobre 2013 a maggio 2014, __________ nel mese di giugno 2014, __________ nei mesi di luglio e agosto 2014 e __________ da settembre a novembre 2014.

In simili condizioni, il ricorrente non ha, nel termine quadro dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2014, compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI secondo cui ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro, ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione (cfr. consid. 2.1.).

Al riguardo cfr. STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 citata e parzialmente riprodotta al consid. 2.3.

2.9. Va, infine, osservato, in relazione all’asserzione ricorsuale secondo cui l’incarto penale sia ancora in fase di istruzione (cfr. doc. I), che in concreto è stato stabilito che il ricorrente non ha comprovato di aver svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione e quindi di aver compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI tenendo conto, vista la criticità della fattispecie in cui il ricorrente, da un lato, non ha indicato i nominativi delle persone di riferimento delle società presso le quali sarebbe stato impiegato (egli ha infatti dichiarato di nemmeno ricordare chi gli faceva firmare i contratti né dove li ha firmati; cfr. doc. V all. 7) e, dall’altro, le società __________, __________ e __________ non hanno propri uffici, ma sono titolari di caselle postali (alcune hanno indirizzi di comodo presso abitazioni private) o sono cosiddette società-bucalettere (cfr. doc. V all. 7), della mancata prova dell’effettiva riscossione dei salari, quale indizio importante e significativo.

In proposito giova ribadire che la riscossione dei salari è in ogni caso determinante per calcolare, nel caso in cui sia comprovato l’esercizio di un’attività soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi nel termine quadro per il periodo di contribuzione, il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI (cfr. consid. 2.4.).

Qualora il guadagno assicurato non sia determinabile in modo sufficientemente attendibile, la pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione va comunque negata (cfr. consid. 2.5.).

Pertanto, indipendentemente dall’esito finale della vertenza penale, la restituzione delle indennità di disoccupazione s’impone per ragioni connesse alla LADI.

Nemmeno va, perciò, dato seguito alla richiesta dell’insorgente di richiamare gli atti penali una volta che il Ministero pubblico avrà completato l’inchiesta (cfr. doc. IX).

A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.10. Alla luce di quanto esposto al considerando precedente, occorre concludere che il ricorrente nei mesi da dicembre 2014 a marzo 2015 ha beneficiato di indennità di disoccupazione a cui non aveva oggettivamente diritto, visto che non ha comprovato di aver svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione e dunque di aver compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.8.).

Per quanto attiene al principio della restituzione, il TCA ritiene utile sottolineare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti, è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’assicurato era in buona fede, oppure no, quando ha ricevuto l’indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell’ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134, consid. 2e; STFA P 91/02 dell’8 marzo 2004, consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 e 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2016.55 del 24 aprile 2017; STCA 38.2015.8 del 7 dicembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.

In simili condizioni questa Corte ritiene che nella presente evenienza siano adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni iniziali con le quali sono state attribuite le indennità di disoccupazione all’insorgente per l’arco di tempo dicembre 2014 – marzo 2015 (in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3.).

La circostanza che dalle verifiche condotte dalla Sezione del lavoro e dalla Cassa sia emerso che lo svolgimento di un’attività lavorativa presso le società __________, __________, __________ e __________ non è stato debitamente comprovato costituisce, infatti, un fatto nuovo che, qualora fosse stato portato fin da subito a conoscenza della Cassa, l’avrebbe indotta a prendere una decisione differente in merito al diritto del ricorrente alle indennità di disoccupazione.

Ne discende che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione delle prestazioni percepite indebitamente durante il periodo dicembre 2014 – marzo 2015 (cfr. STCA 38.2016.55 del 24 aprile 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2015.8 del 7 dicembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid. 2.7.).

2.11. A proposito dell’importo da restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa ha chiesto al ricorrente il rimborso di fr. 9'494.95, corrispondenti alla somma delle indennità di disoccupazione percepite da dicembre 2014 a marzo 2015 (cfr. consid. 1.2.; 1.3.).

Ritenuto che l’insorgente non aveva diritto a prestazioni LADI nel lasso di tempo citato, a ragione la Cassa ha richiesto la restituzione dell’integralità delle prestazioni erogate.

La parte ricorrente, del resto, non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta da rimborsare.

2.12. In esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata dell’11 luglio 2017.

2.13. Deve, infine, essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio da parte dell’avv. RA 1 (cfr. doc. II).

In realtà la domanda dell’insorgente deve essere intesa solo come richiesta di assunzione delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 61 lett. a LPGA; art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce alla luce della LADI e della giurisprudenza pubblicata nella Raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale, nel sito www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch (cfr. consid. 2.1. ; 2.3.), la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti emerge in modo indubbio che l’insorgente non ha comprovato né la riscossione di salari presso __________ da ottobre 2013 a maggio 2014, __________ nel mese di giugno 2014, __________ nei mesi di luglio e agosto 2014 e __________ da settembre a novembre 2014, né lo svolgimento di un’attività lavorativa soggetta a contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI presso tali società (cfr. consid. 2.3.; 2.7.; 2.8.).

Inoltre gli elementi fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del TCA.

Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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