Raccomandata
Incarto n. 38.2017.66
rs
Lugano 20 ottobre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° settembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 agosto 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 24 maggio 2017 la CO 1 ha sospeso RI 1 per 27 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato un’occupazione adeguata della durata determinata di circa sei mesi in qualità di cameriera ai piani lavanderia al 40-60% presso il __________ assegnatale dall’URC il 3 maggio 2017.
Al riguardo l’amministrazione ha precisato che il comportamento dell’assicurata durante i primi contatti con il potenziale datore di lavoro, in occasione dei quali la medesima ha indicato di non essere immediatamente disponibile in quanto doveva organizzare l’accudimento di sua figlia, ha pregiudicato ogni possibilità d’assunzione (cfr. doc. 1).
1.2. Contro tale provvedimento RI 1 ha interposto opposizione datata 31 maggio 2017, pervenuta all’amministrazione il 1° giugno 2017. La stessa non è, però, stata firmata dall’assicurata (cfr. doc. 4).
1.3. Con scritto del 19 giugno 2017, inviato a RI 1 per raccomandata, la CO 1, da un lato, ha attirato la sua attenzione sul fatto che conformemente all’art. 10 cpv. 4 OPGA l’opposizione scritta deve portare la firma originale dell’opponente o del suo patrocinatore e che ai sensi dell’art. 10 cpv. 5 LPGA se la stessa non è firmata, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.
Dall’altro, ha conseguentemente assegnato all’assicurata un termine di dieci giorni per produrre l’opposizione munita della sua firma originale, precisando che in difetto non sarebbe entrata nel merito della stessa (cfr. doc. 6).
1.4. La raccomandata relativa allo scritto del 19 giugno 2017 è stata ritirata presso lo sportello postale di __________ il 21 giugno 2017 (cfr. doc. 7).
1.5. La Sezione del lavoro, non avendo ricevuto alcunché da parte dell’assicurata entro il termine assegnatole per rimediare alla mancanza della firma autografa sull’opposizione del 31 maggio 2017 scadente il 3 luglio 2017, il 23 agosto 2017 ha emanato una decisione su opposizione con cui ha ritenuto l’opposizione inoltrata dall’assicurata irricevibile e non è pertanto entrata nel merito della stessa (cfr. doc. II1).
1.6. RI 1 ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA, facendo valere di avere dato seguito alla richiesta dell’amministrazione, rispendendole l’opposizione firmata anche se non tramite una raccomandata. L’assicurata, che ha annesso copia dell’opposizione munita della sua firma al ricorso, ha conseguentemente chiesto di tenerne conto al fine del riesame della sanzione (cfr. doc. I; B).
1.7. La Sezione del lavoro, nella sua risposta di causa del 25 settembre 2017, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.8. Il 6 ottobre 2017 l’assicurata si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. VI).
1.9. La parte resistente ha preso posizione al riguardo con scritto del 17 ottobre 2017 (cfr. doc. VIII).
1.10. Il doc. VIII è stato inviato per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. IX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o a torto la CO 1 non sia entrata nel merito dell'opposizione interposta dall'assicurata il 31 maggio 2017 senza apporvi la propria firma.
2.3. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
L'opposizione, che in materia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve essere inoltrata nella forma scritta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a OPGA) ed essere firmata (cfr. art. 10 cpv. 4 OPGA) deve contenere una conclusione e una motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA).
L'art. 10 cpv. 5 OPGA stabilisce che se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (cfr. STF I 25/06 del 27 marzo 2007).
Nella procedura di opposizione, come anche nella procedura di ricorso, l'assegnazione di un termine supplementare per rimediare ad atti di impugnazione difettosi - come possono essere ritenuti un’opposizione o un ricorso sprovvisti di firma autografa - deve essere accordata, ad eccezione dei casi manifestamente abusivi (cfr. STF 9C_191/2016 del 18 maggio 2016 consid.2., 4; STF 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 consid. 5.3.);
Il Tribunale federale, con giudizio 8C_259/2015 del 24 febbraio 2016, pubblicato in DTF 142 V 152 consid. 4.5., ha precisato che quando una parte trasmette un atto per telefax non va accordato un termine supplementare per sanare il difetto. In proposito l’Alta Corte ha osservato che la parte che utilizza il telefax per inviare un’opposizione o un ricorso sa, o dovrebbe sapere, già a priori che tale mezzo contravviene all’esigenza della firma autografa.
In una sentenza 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4.1. la nostra Massima Istanza ha, inoltre, ricordato che invii per fax, posta elettronica o servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma scritta.
Nella sentenza 9C_62/2007 del 26 settembre 2007, già citata, l'Alta Corte ha poi evidenziato che:
" (...)
5.5 Nella recente sentenza citata I 898/06, questo Tribunale ha avuto modo di affermare che il termine supplementare dell'art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare a un vizio dell'opposizione è un termine stabilito da un'autorità e, in quanto tale, è per principio prorogabile (consid. 3.4; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, no. 9 all'art. 40; del medesimo autore, Auswirkungen des ATSG - Erste Erfahrungen, in: Schaffhauser/Kieser, Praktische Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2004, pag. 19 seg.; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2a ed., Zurigo 1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, pag. 311). La concessione di una proroga presuppone tuttavia motivi sufficienti. La prassi amministrativa è a tal riguardo generosa e considera motivo sufficiente un sovraccarico di lavoro, un'assenza oppure l'impossibilità di entrare in relazione con la parte patrocinata (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 9). Questa prassi contrasta in un certo qual modo con l'obbligo di celerità della procedura. Nondimeno, sia l'approvazione di domande di proroga del termine formulate dal patrocinatore, sia lo svolgimento rapido della procedura sono nell'interesse della persona assicurata, motivo per cui l'assicuratore deve di principio concedere un breve termine supplementare se intende respingere una domanda di proroga del termine (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 10; Rhinow/Krähenmann, op. cit., pag. 311). Lo stesso principio vale per la procedura di opposizione come pure per quella di ricorso di prima istanza (sentenza citata, consid. 3.4). (...)"
2.4. L'art. 39 cpv. 1 LPGA prevede che le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Giusta il cpv. 2bis una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Il cpv. 3 enuncia che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Ai sensi del cpv. 4, infine, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2.5. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta.
Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine (cfr. art. 38 cpv. 2 bis LPGA), nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il principio della buona fede, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; STF 2C_795/2017+796/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_823/2015 del 25 novembre 2015; DTF 127 I 34 consid. 2a/aa; DTF 134 V 49; STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006 consid. 3.4.; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa).
Chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001; STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta «Servizi postali», cifra 2.3.7. dell’edizione del gennaio 2003 e dell’edizione del gennaio 2004).
Se, tuttavia, l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario, il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).
2.6. Nella presente evenienza con decisione formale del 24 maggio 2017 la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 per 27 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato un’occupazione adeguata della durata determinata di circa sei mesi in qualità di cameriera ai piani lavanderia al 40-60% presso il __________ assegnatale dall’URC il 3 maggio 2017 (cfr. doc. 1; consid. 1.1.).
L'opposizione inoltrata dall'assicurata datata 31 maggio 2017 (cfr. doc. 7) è stata considerata irricevibile dalla CO 1 con decisione su opposizione del 23 agosto 2017 (cfr. consid. 1.5.; doc. II1), in quanto, da una parte, la medesima non vi aveva apposto la propria firma, dall’altra, non ha provveduto a sanare tale difetto entro il termine di dieci giorni assegnatole dall’amministrazione con raccomandata del 19 giugno 2017 (cfr. consid. 1.3.; doc. 6).
L’insorgente, con il ricorso al quale ha allegato copia dell’opposizione munita della sua firma, ha indicato al riguardo di avere rispedito all’amministrazione, dopo aver ricevuto la sua lettera del 19 giugno 2017, l’opposizione debitamente firmata, tuttavia non tramite invio raccomandato (cfr. doc. I; B; consid. 1.6.).
2.7. Chiamata a esprimersi in merito alla fattispecie, questa Corte osserva, dapprima, che a ragione la CO 1, conformemente all’art. 10 cpv. 5 OPGA (cfr. consid. 2.3.), il 19 giugno 2017 ha assegnato all’assicurata un termine di dieci giorni al fine di rimediare all’assenza di firma sull’opposizione del 31 maggio 2017 con l’avvertimento che in difetto non sarebbe entrata nel merito della stessa (cfr. consid. 1.3., doc. 6).
La notifica dello scritto del 19 giugno 2017, spedito per plico raccomandato il medesimo giorno, è avvenuta il 21 giugno 2017 quando è stato ritirato allo sportello presso la Posta di __________ (cfr. doc. 7).
Il termine di dieci giorni per sanare l’opposizione del 21 marzo 2011 è quindi iniziato a decorrere il 22 giugno 2017 ed è spirato lunedì 3 luglio 2017 (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA; consid. 2.4.).
L’amministrazione ha affermato di non aver ricevuto alcunché entro questo termine e nemmeno fino al 23 agosto 2017 quando ha emesso la decisione su opposizione di irricevibilità (cfr. doc. II1).
La ricorrente, dal canto suo, sostiene di aver spedito alla Sezione del lavoro, a seguito della richiesta di quest’ultima del 19 giugno 2017, l’opposizione firmata. L’assicurata ha, tuttavia, riconosciuto di non averla spedita tramite raccomandata, ciò che non le consente di provarne l’invio (cfr. doc. I)
Per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.; per quanto concerne gli invii da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9., pubblicata in DTF 136 V 295). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288; per quanto concerne gli invii da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9., pubblicata in DTF 136 V 295).
Va poi ricordato che qualora sia contestata la notifica di un invio per posta semplice e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario. Nel caso di un invio raccomandato, per contro, la giurisprudenza ha stabilito una presunzione refragabile secondo la quale l’impiegato postale ha correttamente inserito l’avviso di ritiro nella buca delle lettere o nella casella postale del destinatario e la data del relativo deposito che figura sulla lista delle notifiche è esatta. Questa presunzione implica un sovvertimento dell’onere probatorio a sfavore del destinatario: se quest’ultimo non riesce a dimostrare il mancato deposito nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale nel giorno attestato dal postino, la notifica è reputata avvenuta in tale luogo e in tale data (cfr. STF 2C_795/2017+796/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_753/2007 del 29 agosto 2008; STFA C 171/05 del 16 settembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr.- 10 pag. 36).
Non avendo comprovato l’invio tempestivo alla CO 1 dell’opposizione interposta contro la decisione del 24 maggio 2017 firmata dalla ricorrente, quest’ultima deve sopportarne le conseguenze giuridiche.
In simili condizioni, la trasmissione del documento in questione deve essere considerata in ogni caso come non avvenuta fino al 1° settembre 2017, allorché la ricorrente ha trasmesso al TCA copia dell’opposizione firmata (cfr. doc. B).
Come osservato dalla parte resistente (cfr. doc. III), tale invio del 1° settembre 2017 risulta però ampiamente tardivo.
2.8. In simili condizioni, ritenuto che l’opposizione del 31 maggio 2017 non apportava la firma dell’assicurata e che quest’ultima non ha provveduto tempestivamente a rimediare a tale mancanza, come invece richiestole dall’amministrazione, occorre concludere che rettamente la CO 1, in applicazione dell’art. 10 cpv. 5 OPGA, ha considerato l’opposizione irricevibile e non è entrata nel merito della stessa (cfr. STCA 42.2016.35 del 12 gennaio 2017; 38.2011.51 del 29 agosto 2011).
In proposito è utile sottolineare che da una sentenza 9C_89/2008 del 15 febbraio 2008, peraltro pertinentemente menzionata dall’amministrazione nella decisione su opposizione e nella risposta di causa (cfr. doc. II1; III), si evince che il Tribunale federale ha assegnato un termine di dieci giorni a un ricorrente per sanare la mancanza della firma sull’impugnativa interposta contro il rifiuto da parte di un tribunale cantonale di una domanda di assistenza giudiziaria. Non avendo l’insorgente rimediato al vizio entro tale termine, l’Alta Corte non è entrata nel merito del ricorso.
La decisione su opposizione del 23 agosto 2017 impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti