Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2017.60
Entscheidungsdatum
20.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2017.60

rs

Lugano 20 marzo 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 agosto 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 19 giugno 2017 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 19 giugno 2017 (cfr. doc. A) la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 22 novembre 2016 (cfr. doc. 14), con cui aveva ritenuto RI 1, nato nel 1968, inidoneo al collocamento dal 1° marzo 2016.

L’amministrazione ha così motivato il proprio provvedimento:

" (…) visto quanto precede, considerato in particolare che agli atti sono presenti alcune fatture riguardanti il 2015, la cui numerazione non è consecutiva (006/2015, 007/2017, 019/2015, 022/2015, 024/2015 e 026/2015) e che anzi se la 026 fosse l’ultima (ma questo non è stato possibile appurarlo considerato che l’assicurato no ha trasmesso l’estratto conto sul quale le ditte effettuano i pagamenti delle fatture), vi sarebbero ulteriori fatture, in particolare dalla 001/2015 alla 005/2015, dalla 008/2015 alla 018/2015, la 020/2015, la 021/2015, la 023/2015 e la 025 che non sono state prodotte e dunque questo lascia presumere lo svolgimento di un’attività già prima dell’iscrizione in disoccupazione. Significativo è pure il fatto che egli non ha trasmesso l’estratto conto sul quale i clienti effettuano i pagamenti delle fatture come anche il fatto che egli si è rifiutato di sottoscrivere il consenso per interpellare la __________. Tutti questi elementi rendono maggiormente plausibile che l’attività esisteva già prima del 1. novembre 2016, come preteso dall’assicurato.

Tutto ben considerato, dai documenti in nostro possesso, si ritiene che il signor RI 1 dal marzo 2016 non sia idoneo al collocamento.

  1. Per quanto riguarda la contestazione dell’inizio dell’effetto della negazione del diritto(fissato al 1. marzo 2016) va osservato quanto segue.

Diversamente da quanto sostenuto dall’opponente, egli non ha – fornendo unicamente delle informazioni incomplete – correttamente e compiutamente informato né l’amministrazione e nemmeno la Cassa. Infatti, egli non ha indicato né che svolgeva un’attività in proprio e nemmeno ha prodotto – malgrado richieste dall’Amministrazione – tutte le fatture che egli aveva emesso durante il periodo in cui era alle dipendenze della __________ e nemmeno quelle emesse successivamente. Il signor RI 1 ha prodotto solamente della documentazione parziale (cfr. pto. 4.) e nonostante sia nella precedente procedura che in quella pendente gli fosse stato richiesto, egli si è rifiutato di completarla.

Inoltre anche sugli appositi formulari (Indicazioni della persona assicurata) egli ha omesso di indicare l’attività svolta, malgrado la precisa domanda (cfr. domanda 2). Dall’informazione parziale e reticente fornita all’Amministrazione l’interessato non può dedurne alcun vantaggio e la fissazione dell’inizio dell’effetto della negazione del diritto deve essere confermata.” (Doc. A)

1.2. Con tempestivo ricorso al TCA, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RI 1, ha chiesto, in via principale, l’annullamento integrale della decisione di inidoneità al collocamento, in via subordinata, l’annullamento del provvedimento in questione nella misura in cui nega l’idoneità al collocamento con effetto retroattivo al 1° marzo 2016 (cfr. doc. I pag. 14).

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente, specializzato in impianti di spegnimento ad acqua, tramite il proprio patrocinatore, ha addotto segnatamente che le continue richieste di documenti di cui non è in possesso, fondate su incomprensibili sospetti dell’autorità, non si giustificano e mal comprende come avrebbe potuto produrre agli atti un accordo di collaborazione mai esistito. Egli ha precisato che per lui non è possibile apportare la prova di un fatto negativo e che in assenza della prova del contrario, la Sezione de lavoro avrebbe dovuto ammettere che gli accordi di collaborazione (mai sottoscritti) richiesti, così come le presunte fatture, non sono mai esistiti.

La parte ricorrente ha contestato il fatto che l’amministrazione abbia fondato la propria decisione unicamente su alcune fatture del 2015, relative quindi a un periodo in cui l’assicurato non percepiva alcunché dalla Cassa disoccupazione poiché era ancora attivo presso __________.

Al riguardo il rappresentante dell’insorgente ha indicato che la numerazione delle fatture, che secondo la Sezione del lavoro, non essendo consecutiva, indurrebbe a pensare che ve ne siano altre non prodotte, risulta totalmente inconferente, siccome si tratta di un riferimento interno.

Il legale ha poi affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, dagli atti si evince che il ricorrente ha iniziato un’attività indipendente solo a partire dal mese di novembre 2016, come aveva preannunciato nel corso dei colloqui URC.

In proposito è stato precisato che per una persona in disoccupazione con due figli a carico ancora agli studi la scelta di avviare un’attività in proprio non è certamente priva di conseguenze e non va presa alla leggera, come pure che a comprova della necessità di un periodo di riflessione prima di effettuare una simile scelta assurge poi il fatto che l’insorgente non avesse alcuna esperienza nella gestione di un’attività in proprio.

Il patrocinatore dell’assicurato ha altresì asserito che quest’ultimo non ha esercitato alcuna attività nel lasso di tempo intercorso tra la fine della sua attività come dipendente di __________ e quella indipendente di novembre 2016, né ha intrapreso alcuno sforzo teso all’avvio di un’attività, come ad esempio investimenti importanti, iscrizione a RC di una ditta o l’affitto di locali commerciali.

Secondo la parte ricorrente egli era dunque perfettamente idoneo al collocamento.

È stato specificato che l’assicurato ha del resto sempre reso partecipe l’URC della possibilità, in ragione della difficoltà di trovare un posto di lavoro come dipendente, di avviare un’attività indipendente.

Infine il rappresentante dell’insorgente ha fatto valere che l’inizio dell’effetto della negazione del diritto al 1° marzo 2016 non trova alcun riscontro oggettivo agli atti ed è del tutto arbitraria (cfr. doc. I).

1.3. In risposta, la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.4. Il 13 ottobre 2017 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, dopo aver visionato l’incarto della Sezione del lavoro, ha formulato alcune osservazioni in merito alla fattispecie (cfr. doc. IX).

1.5. L’amministrazione si è espressa al riguardo con scritto del 6 novembre 2017 (cfr. doc. XIII).

1.6. Copia del doc. XIII è stata inviata per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XIV).

1.7. Il legale dell’assicurato, per conto di quest’ultimo, ha presentato ulteriori osservazioni con scritto del 12 marzo 2018 (cfr. doc. XV), che è stato trasmesso senza indugio alla Sezione del lavoro per conoscenza (cfr. doc. XVI).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Sezione del lavoro ha correttamente ritenuto il ricorrente inidoneo al collocamento dal 1° marzo 2016.

2.2. Preliminarmente occorre rilevare che il rappresentante del ricorrente ha contestato la decisione su opposizione del 19 giugno 2017 emessa dalla Sezione del lavoro per motivi d’ordine formale.

Egli fa valere, implicitamente, una lesione del diritto di essere sentito, sostenendo che l’amministrazione avrebbe violato l’obbligo di motivare la decisione su opposizione del 19 giugno 2017 (cfr. doc. I pag. 8-9).

Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).

Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su opposizione del 19 giugno 2017, atteso che da quest’ultima emerge chiaramente il motivo per cui la Sezione del lavoro ha negato all’insorgente l’idoneità al collocamento dal 1° marzo 2016, ovvero l’esercizio di un’attività indipendente (cfr. doc. A).

Del resto l’insorgente, rappresentato dall’avv. RA 1, ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione emessa nei suoi confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.

La censura sollevata dal ricorrente non risulta, dunque, fondata.

2.3. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).

A norma dell’art. 15 LADI il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.

L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.1.)

Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).

Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265).

In una sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale federale dal 1° gennaio 2007), in proposito ha rilevato che per l’idoneità al collocamento sono determinanti le prospettive concrete di un’assunzione in condizioni equilibrate del mercato del lavoro. In questo contesto bisogna tener conto della disponibilità temporale, delle circostanze congiunturali e di tutte le altre circostanze, segnatamente del tipo d’attività. Le possibilità reali d’assunzione sono da valutare unicamente considerando assunzioni ragionevoli per la persona assicurata in questione.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_714/2014 del 26 marzo 2015 consid. 2.2.

L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12).

L’Alta Corte ha pure stabilito che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

È dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un’occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

L'Alta Corte ha pure confermato la propria giurisprudenza secondo la quale la questione dell'idoneità al collocamento non si giudica esclusivamente in base alla disponibilità per quanto concerne il tempo, bensì in base a tutte le circostanze del singolo caso.

Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (cfr. STFA C 149/03 dell'8 marzo 2004 consid.3.1.).

2.4. Secondo la giurisprudenza federale l’idoneità al collocamento non è data, quando l’assicurato non è pronto o non è in condizione di assumere un’attività dipendente perché egli ne ha intrapresa o intende intraprenderne una indipendente e nella misura in cui egli non può essere collocato quale lavoratore dipendente in particolare non potendo o non volendo egli impiegare la sua capacità lavorativa come pretende solitamente un datore di lavoro (cfr. STF 8C_679/2011 del 16 agosto 2012 consid. 4.2.; STF 8C_721/2009 del 27 aprile 2010 consid. 3; STFA C 3/03 del 21 agosto 2003; STCA 38.2015.4 del 16 aprile 2015; STCA 38.2013.47 del 13 marzo 2014).

In una sentenza pubblicata in DLA 2002 N. 5 pag. 54 seg., il TFA ha stabilito che l'assicurato che esercita un'attività indipendente durante la propria disoccupazione è idoneo al collocamento solo se può esercitare tale attività al di fuori dell'orario di lavoro normale.

Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato; in caso contrario, vi è inidoneità al collocamento.

Con sentenza C 283/05 del 15 marzo 2006, l’Alta Corte ha confermato l’inidoneità al collocamento di un assicurato a decorrere dal mese di gennaio 2004 allorché lo stesso ha deciso di mettersi in proprio. L’assicurato, infatti, da un lato, a fare tempo da tale data aveva preso in locazione un locale commerciale, si era iscritto alla Cassa di compensazione AVS quale indipendente e aveva fatto iscrivere la nuova ditta a RC. Inoltre egli aveva allestito un business-plan e progettava numerosi contatti all’estero. Dall’altro, aveva svolto delle ricerche di impiego qualitativamente insufficienti, in particolare poiché si limitavano al settore nel quale voleva rendersi indipendente. Il TFA ha così concluso che le pratiche di avvio della propria attività erano talmente avanzate che l’assicurato non era più disponibile a essere collocato.

In una sentenza 8C_130/2010 del 20 settembre 2010, il Tribunale federale ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione, prima, e i giudici cantonali, poi, hanno giudicato un assicurato, socio gerente di una società Sagl con firma individuale, inidoneo al collocamento, considerando inverosimile che egli fosse realmente intenzionato ad accettare un impiego salariato dipendente e ritenendo che le ricerche di lavoro da lui svolte rendessero illusorie per non dire nulle le possibilità di conseguire un’attività dipendente.

Con giudizio 8C_169/2014 del 2 marzo 2015 il Tribunale federale ha avallato quanto deciso dall’amministrazione e dai giudici cantonali, confermando l’inidoneità al collocamento di un assicurato. L’Alta Corte ha considerato inverosimile che egli fosse realmente temporaneamente intenzionato ad accettare un impiego salariato dipendente in ragione dell’imminente avvio da parte del medesimo di una propria attività di infermiere indipendente, ritardato momentaneamente dai tempi relativi alla concessione dei documenti richiesti per svolgere l’attività. In quell’occasione la nostra Massima istanza ha precisato , da una parte, che l’assicurato non si era iscritto in disoccupazione al fine di ridurre il danno, bensì per compensare l’assenza di reddito nel periodo tra la fine dell’attività dipendente (da lui abbandonata) e l’inizio della sua attività indipendente. Dall’altra, che del resto l’assicurato presentava una disponibilità limitata nel tempo a partire dall’iscrizione in disoccupazione che lo rendeva di principio inidoneo al collocamento avendo poche possibilità di concludere un contratto di lavoro.

L’Alta Corte, con giudizio 8C_665/2014 del 23 marzo 2015, ha confermato l’inidoneità al collocamento dal dicembre 2012 di un assicurato decisa dalla Sezione del lavoro e avallata da questo Tribunale, ritenendo che egli non fosse disponibile per il mercato del lavoro, visti il ruolo di direttore e i compiti assunti in seno a una società iscritta a RC nel giugno 2012.

Il TF, al riguardo, ha osservato:

" (…)

6.3. La Corte cantonale, mediante i fatti, accertati in maniera non manifestamente inesatta, poteva, senza violare il diritto federale, concludere all'inidoneità al collocamento del ricorrente. Egli infatti, concluso il suo precedente impiego, ha iniziato una collaborazione con la ditta B., che lo ha portato ad essere particolarmente attivo nella vendita di cerniere come risulta da messaggi della posta elettronica professionale e da note spese non solo nei fini settimana, ma anche nei giorni feriali. L'assicurato ha trasmesso campioni, eseguito ordinazioni di prodotti, preparato campioni per il loro collaudo e organizzato fiere, viaggiando all'estero. Egli ha collaborato anche all'apertura di una succursale in Ticino, divenendone poi direttore con un pensum del 50%, ciò che ha portato perfino all'assunzione di un dipendente e a tenere contatti con potenziali clienti. L'impegno del ricorrente nell'attività con la ditta B. era notevole. Come rettamente considerato dalla Corte cantonale anche le ricerche di impiego del ricorrente erano circoscritte a funzioni simili e a tempo pieno. Il Tribunale delle assicurazioni poteva concludere quindi che egli era a tal punto limitato nelle sue possibilità di assumere un altro impiego salariato da non essere disponibile sul mercato del lavoro."

Infine con una sentenza 8C_407/2015 del 13 agosto 2015 il Tribunale federale ha approvato l’operato del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che aveva concluso un contratto di lavoro al 50% a tempo indeterminato con una Sagl di cui la compagna era gerente e nella quale aveva investito del denaro considerandosi una figura di vitale importanza per la società.

La nostra Massima Istanza ha, in particolare, rilevato:

" (…) emerge in maniera non contestata che il ricorrente non solo ha investito in maniera importante in B.________ Sagl, bensì ha sempre accompagnato la gerente, per stessa dichiarazione di quest'ultima, "in tutte le operazioni", aspetto che ha trovato conferma nelle trattative per la rilevazione di un salone di parrucchiere. La gerente ha anche affermato che il ricorrente svolgeva la sua occupazione il mattino o il pomeriggio a dipendenza delle esigenze dei clienti. Del resto lo stesso ricorrente ha ammesso che la sua volontà fosse quella di occuparsi al 100% nella società, tuttavia non essendo possibile a causa dei ricavi non sufficienti. In presenza di un'attività seppur ridotta al 50% ma senza orari fissi, la Corte cantonale, senza violare il diritto federale, poteva concludere per l'inidoneità al collocamento del ricorrente. Giova peraltro ricordare che non è compito dell'assicurazione contro la disoccupazione garantire il rischio imprenditoriale o la differenza finanziaria dovuta all'esercizio di un'attività lucrativa meno retribuita (sentenza 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.3.2 con numerosi riferimenti). (…)”

2.5. In una sentenza 38.2015.75 del 13 giugno 2016 questa Corte ha ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato a causa dei ruoli e dei compiti da lui assunti nella sua attività indipendente che svolgeva tramite la ditta per la quale lavorava prima di beneficiare della disoccupazione.

La Massima istanza, con giudizio 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017, ha respinto il ricorso inoltrato contro la sentenza appena esposta e confermato il giudizio cantonale.

In particolare l’Alta Corte al riguardo ha osservato:

" (…)

3.3. Lo svolgimento di un'attività a tempo parziale durante un periodo di disoccupazione non è sufficiente per concludere all'inidoneità al collocamento. Occorre piuttosto valutare le circostanze nel caso concreto e in modo particolare se l'esercizio dell'attività abbia conseguenze sulla disponibilità dell'assicurato ad assumere un impiego e in modo particolare negli orari abituali di lavoro (DTF 112 V 136 consid. 3b pag. 138; cfr. anche sentenza 8C_79/2009 del 25 settembre 2009 consid. 4.1 con riferimenti). In tale esame sapere se un'attività sia retribuita o no non è quindi di rilievo (cfr. sentenza 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 6.2). Nemmeno è quindi rilevante il sistema di organizzazione di una società o lo svolgimento soltanto di alcune mansioni all'interno della stessa. In tale medesima ottica, nel quadro di un'attività indipendente, nemmeno possono essere ribaltati sull'assicurazione contro la disoccupazione il rischio imprenditoriale o la differenza finanziaria dovuta all'esercizio di un impiego meno retribuito (sentenza 8C_819/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.3.2 con numerosi riferimenti). (…)”

2.6. L’art. 43 cpv. 1 LPGA regola l'"Accertamento" e stabilisce che l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

L’art. 43 cpv. 3 LPGA prevede che se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.

L'art. 43 cpv. 3 LPGA parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione e di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA, bensì anche ad altre disposizioni previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3 LPGA che contempla il dovere di svincolare dal segreto tutte le persone e tutti i servizi affinché possano fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art. 29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).

La violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel caso in cui avvenga in modo ingiustificato.

Le sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni, né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in ogni caso adempiere questo obbligo.

La norma non indica come scegliere fra le due possibilità di sanzione. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una decisione di merito, non va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 3° ed., Zurigo, Basilea, Ginevra 2015, ad art. 43 n. 99-100).

L’assicuratore, tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).

Le sanzioni contemplate all’art. 43 cpv. 3 LPGA possono, in ogni caso, essere inflitte solo dopo diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni, né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in ogni caso adempiere questo obbligo (cfr. STF 8C_333/2010 dell’11 ottobre 2010 consid.3.2.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).

2.7. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge l’assicurato, specializzato in impianti di spegnimento ad acqua, è stato alle dipendenze della __________ a tempo pieno da dicembre 2014 fino a gennaio 2016.

La disdetta, prevista per il 31 gennaio 2016, con scritto del 31 ottobre 2015 è stata data dalla __________ con effetto immediato con l’accusa di concorrenza sleale. Il ricorrente, il 29 gennaio 2016, ha interposto alla Pretura di __________ istanza per l’obbligatorio tentativo di conciliazione in cui ha contestato il licenziamento in tronco e ha chiesto il versamento del salario per i mesi del periodo ordinario di disdetta, oltre a un’indennità ai sensi dell’art. 337c CO. L’insorgente e la __________ hanno raggiunto una soluzione transattiva con la quale, in particolare, la società ha ritirato la disdetta con effetto immediato, ma ha confermato il licenziamento ordinario per la fine di gennaio 2016 (cfr. doc. 19/2 foglio 17, 22, 47; doc. 7 foglio 13).

Nel mese di febbraio 2016 l’assicurato ha lavorato a tempo pieno per la __________ di __________ (cfr. doc.19/2 foglio 9).

Egli si è iscritto in disoccupazione con effetto dal 1° marzo 2016, indicando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 19/2 foglio 12).

L’8 settembre 2016 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha inviato alla Sezione del lavoro uno scritto con cui le ha segnalato che il ricorrente aveva intenzione di avviare un’attività in proprio nel suo ambito professionale e le ha richiesto una verifica approfondita riguardo al periodo in cui l’assicurato ha percepito le indennità di disoccupazione (movimenti bancari – disponibilità al collocamento) circa l’esercizio di un’attività di consulenza non dichiarata (cfr. doc. 5).

La Sezione del lavoro, il 13 settembre 2016, ha perciò posto i seguenti quesiti all’assicurato, stabilendo il termine del 29 settembre 2016 per le relative risposte:

" (…)

  1. Da quando svolge delle consulenze private nel ramo della progettazione d’impianti antincendio?

  2. Inviare tutte le fatture emesse dall’inizio dell’attività fino ad oggi.

  3. Inviare tutti i contratti di collaborazione stipulati dall’inizio dell’attività fino ad oggi.

  4. Inviare tutta la documentazione inerente la sua affiliazione quale indipendente all’AVS (formulari ufficiali, documentazione aggiuntiva, decisione, altro).

  5. Inviare la decisione a conclusione della causa contro l’ex datore di lavoro (__________).” (Doc. 6)

L’amministrazione ha pure precisato che, nel caso in cui non avesse ricevuto alcuna risposta entro il termine fissato, avrebbe proceduto all’emissione di una decisione in base agli atti in suo possesso, citando l’art. 43 LPGA (cfr. doc. 6).

Il 27 settembre 2016 l’avv. RA 1 per conto del ricorrente, ha indicato:

" (...)

In allegato Le trasmetto dunque il modulo compilato dal signor RI 1 in vista dell’avvio di un’attività indipendente nel settore della consulenza, progettazione e direzione lavori per impianti anti incendio. L’attività individuata dal signor RI 1 è per conto terzi nel senso che egli potrà assumere mandati in subappalto per conto di aziende omologate. Come spiega il signor RI 1 il subappalto dovrebbe essere un punto di forza siccome consentirebbe alle aziende omologate un risparmio sui costi del personale. D’altro canto il signor RI 1 non dovrebbe sopportare costi eccessivi di struttura posto che il materiale verrebbe pagato dall’azienda omologata dalla quale avrebbe ricevuto l’incarico.

(…).

L’inizio della sua attività quale indipendente è previsto per il 1° novembre 2016. Inizialmente presso il proprio domicilio. Non vi sono dunque fatture relative all’attività che il mio cliente si appresta ad iniziare e non è per colpevole reticenza che il signor RI 1 non lo ha ancora fatto. (…) Nel periodo di disoccupazione il mio cliente si è tuttavia scontrato all’impossibilità di trovare un impiego quale dipendente; questo lo ha convinto ad assumere il rischio di un’impresa individuale. (…)” (Doc. 7)

Nel formulario “Attività indipendente – Bozza progetto” compilato il 21 settembre 2016 l’insorgente ha indicato che dal 1° febbraio 2016 ha deciso di provare la via imprenditoriale in relazione alla progettazione di sistemi antincendio, nonché la direzione lavori. Egli ha precisato, da un lato, che si tratta di un lavoro di subappaltante, quindi per la ditta omologata che gli affida l’incarico vi è un risparmio dei costi di manodopera. Dall’altro, che avrebbe potuto iniziare il 1° novembre 2016 (cfr. doc. 7 fogli 3-4).

Il 5 ottobre 2016 l’assicurato ha compilato il “Questionario per l’affiliazione degli indipendenti” all’attenzione della Cassa __________, precisando il genere di attività è la “progettazione di impianti di spegnimento antincendio” e che la data d’inizio dell’attività indipendente era per il 1° novembre 2016 (cfr. doc. 8).

La Sezione del lavoro, il 10 ottobre 2016, ha interpellato la parte ricorrente come segue:

" (…)

  1. In relazione all’attività svolta dal signor RI 1 quando era ancora alle dipendenze della ditta __________, voglia trasmetterci copia di tutte le fatture emesse negli anni 2015 e 2016;

  2. In considerazione dell’imminente inizio d’attività (01.11.2016), voglia trasmetterci copia dei contratti di collaborazione stipulati dal signor RI 1.” (Doc. 9)

Il 18 ottobre 2016 il rappresentante dell’assicurato ha comunicato che quest’ultimo avrebbe iniziato l’attività indipendente il 1° novembre 2016, di non vedere a quale titolo fossero richieste le fatture relative a lavori accessori svolti con l’accordo del datore di lavoro __________ quando l’insorgente era ancora dipendente e che rilevante era il fatto che durante la disoccupazione il medesimo non avesse svolto delle attività senza segnalarlo all’amministrazione (cfr. doc. 10).

L’amministrazione, il 24 ottobre 2016, ha indicato:

" (…) precisiamo che abbiamo avviato una procedura di accertamento in relazione al possibile svolgimento di un’attività di consulenza non dichiarata da parte del signor RI 1 (cfr. comunicazione URC del 08.09.2016, già in suo possesso).

Il signor RI 1 dal 01.11.2016 inizierà un’attività indipendente presumibilmente solo per conto della ditta __________ di __________.

Dalla documentazione a disposizione e trasmessa al signor RI 1 in data 13.09.2016, presumiamo che tale attività di consulenza sia iniziata già a fine anno 2015, tramite l’invio di diverse fatture contestate inizialmente dal precedente datore di lavoro (__________). La consulente del personale, nella citata comunicazione, ha segnalato l’ipotesi che tale attività sia continuata anche nel corso dell’anno 2016.

Visto quanto precede, la invitiamo a trasmetterci quanto richiesto con lettera del 10.10.2016.” (Doc. 11)

Il 27 ottobre 2016 l’avv. RA 1 ha osservato:

" (…) dovreste essere stati informati che il licenziamento in tronco del mio cliente è datato 31.10.2015 (peraltro preceduto da una lettera di licenziamento ordinario datata 21.10.2015). Di conseguenza non vedo come possiate presumere che “già a fine 2015” il mio cliente possa aver svolto un’attività indipendente e/o che si appresti a farlo “solo per conto della ditta __________ di __________”. (Doc. 12)

Il 31 ottobre 2016 la Sezione del lavoro, non avendo ricevuto la documentazione richiesta negli scritti del 13 settembre, 10 e 24 ottobre 2016, ha informato la parte ricorrente che avrebbe emesso una decisione in base agli atti in suo possesso ai sensi dell’art. 43 LPGA.

L’amministrazione, al riguardo, da un lato, ha specificato di ritenere dai documenti a sua disposizione che l’insorgente svolgeva un’attività indipendente da fine anno 2015, per cui prospettava una decisione di inidoneità al collocamento e conseguentemente il rifiuto delle indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2016.

Dall’altro, ha invitato la parte ricorrente a formulare eventuali osservazioni scritte e a trasmettere quanto richiesto con lettera del 10 ottobre 2016 entro il 16 novembre 2016, rendendola attenta che, non ricevendo alcuna presa di posizione entro il termine fissato, avrebbe proceduto all’emissione della decisione menzionata (cfr. doc. 13).

Non avendo l’assicurato prodotto alcunché entro il 16 novembre 2016, la Sezione del lavoro, il 22 novembre 2016, ha emesso un provvedimento con cui l’ha ritenuto inidoneo al collocamento dal 1° marzo 2016 (cfr. doc. 14; consid. 1.1.).

Il nominativo dell’insorgente è stato annullato dal sistema COLSTA a far tempo dal 27 gennaio 2017 (cfr. doc. 28/1).

Dal verbale del colloquio di consulenza con l’URC del 27 gennaio 2017, sottoscritto dall’insorgente, emerge che “(…) l’avvocato gli ha detto di chiudere da subito la pratica anche se andranno avanti con l’opposizione perché è andato nella direzione di indipendente” (cfr. doc. 28/2).

Il 6 marzo 2017 la Sezione del lavoro, a seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato contro la decisione del 22 novembre 2016 (cfr. doc. 15), l’ha invitato a rispondere a delle ulteriori domande entro il termine di dieci giorni:

"

  1. Da quando svolge delle consulenze private nel ramo della

progettazione d’impianti antincendio?

  1. Voglia p.f. trasmetterci tutte le fatture emesse dall’inizio dell’attività fino al 26 gennaio 2017.

  2. Quando è stata svolta/conclusa la trattativa con __________?

  3. Come è regolata la collaborazione con la __________?

  4. Voglia p.f. trasmetterci il contratto di collaborazione con la __________, come pure tutti gli eventuali contratti di collaborazione con altre ditte. (…)” (Doc. 20)

La parte resistente ha aggiunto che, non ricevendo alcuna risposta entro il termine fissato, avrebbe emanato una decisione in base agli atti in suo possesso (art. 43 LPGA; doc. 20).

Il 23 marzo 2017 l’avv. RA 1 ha prodotto sette fatture emesse tra dicembre 2016 e gennaio 2017 dal suo assistito nei confronti della __________ di __________ e della __________ di __________ (cfr. doc. 23/1-23/7), oltre ai contratti di collaborazione con la __________ per il 2017 e con la __________ firmato nel dicembre 2016 (cfr. doc. 23/8; 23/10).

Il legale ha, inoltre, risposto allo scritto del 6 marzo 2017 della Sezione del lavoro come segue:

" 1./2. La formazione professionale del signor RI 1 è quella di Progettista specializzato in impianti di spegnimento ad acqua. Con questa posizione è stato negli anni dipendente di diverse società attive in quel settore specifico oppure in settori vicini o complementari. Vista l’impossibilità di ritrovare un posto di lavoro in questo specifico settore di attività, in dicembre 2016 si è messo in proprio, come aveva preannunciato di voler fare e d’allora e fino al 26.01.2017 ha emesso le 7 (sette) fatture che trova in allegato di cui 4 (quattro) alla __________ e 3 (tre) alla __________;

3./4. la trattativa con la __________ si è conclusa in gennaio 2017 con la firma del contratto quadro di collaborazione che trova in allegato e che riporta tutti i termini della collaborazione del signor RI 1 quale indipendente;

  1. oltre al contratto quadro di collaborazione con la __________, il signor RI 1, sempre in qualità di prestatore d’opera indipendente, ha concluso solo un altro contratto con la __________ in dicembre 2016. Sottolineo che il contratto con la

__________, di cui trova un esemplare allegato, è un classico contratto d’appalto, ovvero relativo ad un’opera concreta (in casu l’impianto presso la Residenza __________ di __________) e non necessariamente ripetibile.” (Doc. 23)

L’amministrazione, il 29 marzo 2017, ha nuovamente scritto all’avv. RA 1:

" (…) Da un controllo dell’incarto della Cassa disoccupazione __________, __________, relativo al suo assistito, costatiamo che vi sono già delle fatture emesse fino a luglio 2015 e numerate fino alla 026, che le alleghiamo in copia (doc. da 1-6). A questo proposito, nel termine di 10 giorni a far tempo dalla ricezione della presente, le chiediamo di:

  1. Spiegare di cosa si tratta e per quale motivo non ne ha fatto menzione nel suo scritto 23 marzo 2017?

  2. spedire tutte le fatture emesse dal suo assistito da gennaio 2015 al 26 gennaio 2017;

  3. trasmettere l’estratto conto intestato al signor RI 1, presso la banca __________, __________ (IBAN/N: __________), da gennaio 2015 al 26 gennaio 2017.

Inoltre, allo stato attuale della pratica, non escludiamo di porre alcune domande ala ditta __________ (__________). Richiamato l’obbligo di collaborazione di ogni assicurato nell’accertamento dei fatti (art. 28 LPGA) ed in particolare l’obbligo ad autorizzare - nel singolo caso - i terzi a fornire tutte le informazioni necessarie ad accertare il diritto delle prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA), le chiediamo di controfirmare il presente documento a titolo di consenso e di ritornarcelo entro il termine indicato sopra.

La preghiamo di osservare che non ricevendo alcuna risposta e documentazione entro il termine fissato sopra procederemo all’emissione di una decisione in base agli atti in nostro possesso (art. 43 LPGA).” (Doc. 24)

In effetti agli atti risultano sei fatture emesse dall’assicurato già nell’anno 2015, e meglio il 17 febbraio, il 29 aprile, il 4, il 17 e il 27 luglio 2015, nei confronti della __________ e della __________ (cfr. doc. 19/2 fogli 39-41).

In proposito il 17 novembre 2015 l’insorgente ha asserito di avere effettuato delle prestazioni private per le ditte di antincendio in questione mentre era alle dipendenze della __________ e che era grazie a tali prestazioni che riusciva a fare entrare lavoro alla __________ per quel che riguardava i lavori d’installazione di antincendio. Egli ha precisato di non avere rubato clientela alla __________, bensì di avere favorito le poche entrate di lavoro che ha avuto in un anno di lavoro nel Canton Ticino (cfr. doc. 19/2 foglio 43).

Il 10 aprile 2017 la parte ricorrente ha affermato:

" (…) In particolare le fatture allegate alla Vostra del 19.03.2017 sono quelle relative al 2015 quando il signor RI 1 lavorava ancora per la __________. Si tratta di piccoli lavori di progettazione e consulenza che il signor RI 1 aveva svolto con l’accordo e nell’interesse del datore di lavoro ma che in seguito lo stesso datore di lavoro ha preso a pretesto per licenziarlo (ottobre 2015). Quelle fatture non sono state prodotte con mia del 23.03.2017 siccome erano già di Vostra conoscenza da tempo nonché della Cassa disoccupazione __________. Per il resto il signor RI 1 considera di aver adempito adeguatamente all’onere di informazione e non è disposto a divulgare informazioni relative alla sua sfera privata.” (Doc. 25)

Con decisione su opposizione del 19 giugno 2017 (cfr. doc. A) la Sezione del lavoro ha confermato il proprio precedente provvedimento del 22 novembre 2016 di inidoneità al collocamento dal 1° marzo 2016 emesso nei confronti dell’assicurato.

2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda dapprima che conformemente all’art. 43 cpv. 3 LPGA e alla giurisprudenza federale in merito (cfr. consid. 2.6.), l'amministrazione, quando deve effettuare degli accertamenti, può decidere in base agli atti solo se non può accertare in alcun modo i fatti determinanti e dopo aver diffidato l'assicurato per iscritto, avvertendolo delle conseguenze giuridiche e avergli impartito un adeguato termine di riflessione.

Nel caso di specie l’assicurato, benché sia stato invitato, più volte, per iscritto dalla Sezione del lavoro a fornire tutta la documentazione necessaria a chiarire la fattispecie, non ha proceduto in tal senso (cfr. consid. 2.7.).

In particolare il ricorrente non ha prodotto l’estratto del proprio conto bancario, né ha autorizzato l’amministrazione a interpellare la ditta __________ con cui ha collaborato già nel 2015 e in seguito - ritenuti il contratto di collaborazione per il 2017 e le fatture emesse nei suoi confronti nel gennaio 2017 - da fine 2016/inizio 2017, come invece postulato dalla parte resistente (cfr. doc. 24; 24/1 segg.; consid. 2.7.).

La Sezione del lavoro, del resto, a reiterate riprese ha assegnato all’insorgente adeguati termini e l’ha informato sulle conseguenze giuridiche della mancata trasmissione di quanto domandato ai sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, e meglio che nel caso in cui non avesse dato seguito alle sue richieste avrebbe proceduto all’emissione di una decisione in base agli atti in suo possesso (cfr. doc. 6; 13; 20; 24; consid. 2.7.).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che la Sezione del lavoro, in casu, ha ossequiato l’art. 43 cpv. 3 LPGA.

2.9. Questa Corte ritiene, poi, che il modo di operare della Sezione del lavoro, la quale sulla base degli atti in suo possesso ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento dal 1° marzo 2016, meriti conferma.

Dapprima è utile evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_921/2009 dell’11 dicembre 2009; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25).

Omettendo di produrre la documentazione richiesta, segnatamente l’estratto del proprio conto bancario presso la __________, e non autorizzando la Sezione del lavoro a porre delle domande alla __________ (cfr. doc. 24; 25; consid. 2.7.), il ricorrente ha reso alquanto complesso, se non impossibile, il compito dell’amministrazione di chiarire le questioni concernenti la sua disponibilità lavorativa (cfr. STCA 38.2008.69 del 19 febbraio 2009 consid. 2.12.).

Ne consegue che, a ragione, la Sezione del lavoro ha proceduto decidendo sulla sola base degli atti a sua disposizione.

2.10. Inoltre il TCA evidenzia che è vero che l’assicurato ha dichiarato di avere iniziato la propria attività indipendente nel settore della progettazione di sistemi antincendio dal 1° novembre 2016 e che i contratti di collaborazione sono stati conclusi con le ditte __________ di __________ e __________ di __________ alla fine del 2016/inizio del 2017 (cfr. doc. 25; consid. 2.7.).

È altrettanto vero, tuttavia, che dalle carte processuali risulta che il medesimo ha emesso delle fatture anche nel 2015, per di più indirizzate alla __________ e alla __________ (cfr. doc. 19/2 fogli 39-41; consid.2.7.).

In proposito va sottolineato, come fatto notare dall’amministrazione (cfr. doc. A; V), che la numerazione delle fatture del 2015 agli atti non è consecutiva (fatture n. 006/2015 del 17 febbraio 2015; n. 007/2015 del 17 febbraio 2015; n. 019/2015 del 29 aprile 2015; n. 022/2015 del 4 luglio 2015; n. 024/2015 del 17 luglio 2015; n. 026/2015 del 27 luglio 2015; cfr. doc. 19/2 fogli 39-41).

Riguardo all’affermazione della parte ricorrente secondo cui, essendo la numerazione un riferimento interno, la presenza di altre fatture non si può desumere dal fatto che i numeri sulle fatture presenti agli atti non siano consecutivi e sarebbe curioso immaginare quali conclusioni e presunzione potrebbe trarre l’amministrazione da un sistema di catalogazione delle fatturazioni basato su simboli o colori (cfr. doc. I pag. 9), il TCA ritiene alquanto inverosimile che le fatture siano state numerate in ordine crescente ma omettendo dei numeri.

Del resto già nel verbale del colloquio di consulenza con l’URC del 23 novembre 2015 l’insorgente aveva indicato che “…non si sarebbe iscritto a febbraio 2016 perché o andava a lavorare a __________ da quella data o si sarebbe ev. messo in proprio se non veniva assunto a __________ …” (cfr. doc. 28/2).

Il 27 gennaio 2016, in occasione di un ulteriore colloquio di consulenza, egli ha asserito che da fine febbraio 2016 avrebbe potuto avere due possibilità tramite la ditta __________ di __________ o per una posizione come collaboratore a tempo fisso al 100% o svolgere per loro incarichi quale libero professionista rappresentando la ditta in Ticino in qualità di specialista antincendio (cfr. doc. 28/2).

Il 29 aprile 2016 l’assicurato ha dichiarato alla propria consulente del personale di aver deciso di avviarsi come indipendente in qualità di progettazione e installazione nel campo antincendio collaborando poi con la ditta __________ (cfr. doc. 28/2).

Giova, altresì, osservare che il ricorrente non ha dato seguito all’assegnazione del 15 aprile 2016 di un impiego presso la __________ di __________ quale “Sicherheitsmitarbeiter (Allrounder) 50-100%” da parte dell’URC. Egli ha motivato il fatto di non avere preso contatto con il potenziale datore di lavoro indicando che non si trattava di un’occupazione nel campo antincendio (cfr. doc. 28/4).

Questo sorprende, ritenuto, da una parte che l’assicurato stesso ha sottolineato che per una persona in disoccupazione con due figli a carico agli studi, come nel suo caso, la scelta di un’attività in proprio non è priva di conseguenze e non va presa alla leggera (cfr. doc. I pag. 10), dall’altra, che il grado di attività indicato era 50-100%, che il medesimo nemmeno abbia contattato la ditta per sapere esattamente che tipo di mansioni avrebbe dovuto svolgere, e se si trattava di un impiego a tempo pieno o parziale.

Il ricorrente, nonostante l’esplicita richiesta della Sezione del lavoro (cfr. doc. 24), come visto, non ha poi prodotto l’estratto del proprio conto bancario, né ha acconsentito a che l’amministrazione interpellasse la ditta __________ (cfr. doc. 25; consid. 2.7.).

È poi utile rilevare, in merito all’asserzione ricorsuale secondo cui l’insorgente ha iniziato l’attività indipendente solo dal 1° novembre 2016, in quanto nei mesi precedenti necessitava di un periodo di riflessione non avendo alcuna esperienza nella gestione di un’attività in proprio (cfr. doc. I pag. 10), che l’assicurato è già stato socio e gerente della __________ fallita nel 2007/08 (cfr. doc. 19/2 fogli 65; 75).

Il ricorrente ha pure fatto valere che tra la fine dell’impiego presso la __________ e il novembre 2016 nemmeno avrebbe intrapreso sforzi tesi all’avvio dell’attività indipendente, come ad esempio investimenti importanti, iscrizione a RC di una ditta, l’affitto di locali commerciali (cfr. doc. I pag. 10).

Tale affermazione risulta, però, ininfluente ai fini della risoluzione della presente vertenza. In effetti dallo scritto del 27 settembre 2016 dell’avv. RA 1 alla Sezione del lavoro si evince che “…L’attività individuata dal signor RI 1 è per conto terzi nel senso che egli potrà assumere mandati in subappalto per conto di aziende omologate. Come spiega il signor RI 1 il subappalto dovrebbe essere un punto di forza siccome consentirebbe alle aziende omologate un risparmio sui costi del personale. D’altro canto il signor RI 1 non dovrebbe sopportare costi eccessivi di struttura posto che il materiale verrebbe pagato dall’azienda omologata dalla quale avrebbe ricevuto l’incarico” (cfr. doc. 7; consid. 2.7.; la sottolineatura è del redattore).

In simili condizioni, dopo attento esame dell’intera documentazione agli atti, non potendo fare capo a ulteriori informazioni, come i dati bancari relativi a eventuali versamenti da parte di terzi e le dichiarazioni delle ditte con le quali l’assicurato ha collaborato nel 2015 e da fine 2016/inizio 2017, a causa della violazione del suo dovere di collaborare, occorre concludere che per il periodo dal 1° marzo 2016 (ossia dalla data di annuncio per il collocamento; cfr. doc. 19/2 foglio 12) al 27 gennaio 2017 (quando è stata annullata la sua iscrizione in disoccupazione; cfr. doc. 28/1) non può essere stabilito, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che il ricorrente fosse idoneo al collocamento.

Al riguardo cfr. STF U 316/06 del 6 luglio 2007; STCA 38.2008.69 del 19 febbraio 2009 consid. 2.13.

A tale proposito va d’altronde rilevato che il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

Il Tribunale federale, con sentenza 8C_743/2015 del 3 giugno 2016, ha peraltro confermato una decisione d’inidoneità al collocamento di un assicurato, in quanto non è stato possibile stabilire per quante ore al giorno egli sarebbe stato disponibile per il mercato del lavoro.

Va infine segnalato, per un caso in senso contrario, la STCA 38.2016.41 del 30 novembre 2016 in cui questa Corte ha stralciato dai ruoli per intervenuta transazione una causa relativa a un ricorso inoltrato contro una decisione su opposizione di inidoneità al collocamento. La transazione è consistita nella modifica del provvedimento impugnato nel senso che l’assicurato è stato ritenuto idoneo al collocamento con una perdita di lavoro computabile del 50%.

Dal decreto di stralcio si evince in particolare che dalle carte processuali, a differenza del caso concreto, si è potuto determinare il tempo in cui quell’assicurato era disponibile per il mercato del lavoro, e meglio:

" (…)

c) Nella presente fattispecie, dall’esame della documentazione contenuta nell’incarto emerge che se, da una parte, l’attività a titolo indipendente avviata dall’assicurato (nato nel …) nel suo settore di bruciatorista dopo il licenziamento che l’ha portato ad iscriversi in disoccupazione il 1° dicembre 2014, non può essere considerata accessoria, d’altra parte tale attività, seppure duratura, non lo occupa certamente a tempo pieno (cfr. doc. I pag. 6, 7 e 14: “3-5 mattine alla settimana” e doc. 8, verbale del colloquio di consulenza del 28 maggio 2015: “Sul fronte occupazione, l’iniziativa dell’assicurato per quanto concerne l’avvio della prospettata attività non prosegue in quanto i servizi di sostegno competenti hanno considerato buono il suo progetto ma prematuro per quanto concerne le possibili entrate. L’attivazione come indipendente non garantirebbe entrate sufficienti a garantire il minimo sostegno vitale”).

Si giustifica pertanto il riconoscimento dell’idoneità al collocamento e la fissazione di una perdita di lavoro computabile del 50%. (…)”

La decisione su opposizione del 19 giugno 2017 deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

7

Gerichtsentscheide

58