Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2017.58
Entscheidungsdatum
29.01.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2017.58

dc/sc

Lugano 29 gennaio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 agosto 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 19 giugno 2017 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 19 giugno 2017 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 3 aprile 2017 (cfr. doc. 10) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità di disoccupazione dal 4 ottobre 2016 in quanto, da una parte, l’assicurato non risiede in Svizzera e, dall’altra, egli deve essere considerato un vero frontaliere. (cfr. doc. A).

1.2. Contro questa decisione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

La sua patrocinatrice ha innanzitutto così descritto la situazione professionale e personale dell’assicurato:

" (…)

Il ricorrente, originario di __________, è giunto per la prima volta in Svizzera oltre 20 anni fa, e meglio nel 1996, anno in cui ha lavorato alle dipendenze della compagnia __________ di __________ in qualità di broker assicurativo marittimo.

Nel 1998 tale società è stata acquistata da una ditta __________, motivo per cui egli rientrato in Italia dove ha continuato a lavorare come broker sino al 2007.

Nel 2007 RI 1, separatosi dalla moglie, si è definitivamente trasferito in Ticino dove, unitamente al socio in affari , nel novembre del 2007 ha costituito la società __________ (; qui di seguito: __________), della quale detiene ancora oggi il 30% del capitale azionario e dove ha lavorato sino al 2016 in qualità di direttore.

Considerata la situazione consolidata professionalmente in Ticino, nel 2007 il ricorrente si è iscritto all'AIRE (Albo degli Italiani Residenti all'Estero) e ha acquistato uno spazioso appartamento a __________, dove si è definitivamente trasferito con tutti i suoi effetti personali. Nel corso del 2010, raggiunto in Ticino dal fratello __________, egli ha deciso di andare a convivere con il medesimo prima a __________ in un bel appartamento di 3.5 locali e successivamente (3 anni più tardi) a __________ per motivi di comodità in un appartamento più ampio dove saltuariamente potrà altresì ospitare i propri figli, in affidamento alla madre, quando le circostanze lo permettono.

Dal 2007 il ricorrente ha radicato la propria vita in Canton Ticino, principalmente a __________ e vi è integrato sia nella cerchia delle sue amicizie ed affetti che nel vissuto territoriale.

Nel 2014 __________ ha ceduto una parte del suo pacchetto clienti a __________ (succursale di __________, __________), società che ha altresì ripreso i contratti di lavoro dei dipendenti __________, ivi compreso quello del ricorrente, il quale stato alle dipendenze di tale azienda in qualità di responsabile commerciale dell'area __________ sino a maggio 2016, quando il rapporto di lavoro terminato, con disdetta dell'ottobre 2015.

A fronte della sua nuova situazione economica/ lavorativa, RI 1 non ha più potuto far fronte all'affitto mensile di oltre CHF 3'500.- per l'appartamento occupato sino a quel momento. Egli ha quindi deciso di acquistare un nuovo appartamento a __________ di 2.5 locali insieme al fratello (doc. 8), dove essi attualmente convivono pagando un'ipoteca di complessivi CHF 2'000.- ed affittano un parcheggio.

Tale appartamento, seppur leggermente più piccolo rispetto al precedente, è molto spazioso, moderno ed è situato in una palazzina pressoché nuova, gestita dal __________ di __________ on. __________, con il quale essi intrattengono buoni rapporti. Tale situazione abitativa è momentanea poiché il fratello del ricorrente sta costruendo una palazzina a __________ di 4 appartamenti molto ampi (SUL di circa 250 mq l'uno, ora in fase conclusiva) con l'idea di rilevarne uno per andare ad abitarci a lavori ultimati.

RI 1 è stato al beneficio di un permesso B dal 2007 al 2012, nel 2012 egli ha ottenuto un permesso C, che è stato recentemente rinnovato (doc. 9). (…)” (doc. I pag. 2-3)

La rappresentante di RI 1 ha poi enumerato le relazioni personali che l’assicurato ha in Ticino (fratello gemello, amici, hobby, frequentazioni).

Secondo la patrocinatrice dell’assicurato, a torto, la Sezione del lavoro si è fondata esclusivamente sulla situazione familiare e sul fatto che egli sia proprietario di un appartamento a __________.

In realtà egli va ritenuto residente in Svizzera sulla base dei seguenti elementi:

" (…)

√ la residenza primaria del ricorrente è da collocare in Ticino, dove il medesimo proprietario di un bel appartamento con vista lago e dove si trovano la maggior parte dei suoi effetti personali (vestiti, auto, moto, mobilio,...) e dove vive le sue relazione interpersonali;

√ l'appartamento di __________ è stato acquistato a oltre due anni di distanza dal suo trasferimento in Ticino, ciò a comprova del fatto che la residenza principale del ricorrente, a partire dal 2007, è da situare in Svizzera. In Italia egli ha costituito solo una sorta di residenza secondaria legata esclusivamente all'esercizio dei suoi diritti di visita, mentre la sua residenza effettiva e principale è in Ticino, dove sono stati fatti gli investimenti più importanti per quanto riguarda il mobilio e la situazione abitativa;

√ dopo la disoccupazione RI 1 non si è trasferito a __________, dove vivono i suoi figli, nonostante egli sia proprietario del citato appartamento, dove ipoteticamente potrebbe anche vivere; ciò è un chiaro segnale che per l'assicurato la propria vita è in Ticino ed è la conferma che, sul piano soggettivo, egli è intenzionato a mantenervi il centro dei suoi interessi indipendentemente dalla situazione lavorativa;

√ il ricorrente ha nuovamente trovato lavoro in Ticino per una ditta ticinese (doc. 10), ciò che conferma che il medesimo è perfettamente inserito nel modo del lavoro ticinese ed ha stretti legami con il mercato svizzero. Questo è esattamente l'obbiettivo perseguito dalla giurisprudenza ed il motivo per cui viene esatta una residenza effettiva in Svizzera;

√ egli è iscritto all'AIRE da molto tempo e meglio da quando ha lasciato l'Italia definitivamente nel 2007;

√ egli vive in Svizzera da molti anni (10 ormai), dove beneficia di un permesso C che è stato ancora recentemente rinnovato (doc. 9), dove paga le imposte e dove ha stipulato diverse assicurazioni (RC) e abbonamenti (telefono, internet), dove affiliato a una cassa malati, ...;

√ la maggior parte delle relazioni personali del ricorrente sia in Svizzera, dove egli ha stretto legami sociali (amicizie professionali e non) e dove convive con una parte della sua famiglia (il fratello gemello);

√ egli ha indicato sin dal principio la necessità di rientrare sovente a __________ per esercitare il suo diritto di visita sia dinnanzi all'Ufficio del lavoro sia dinnanzi all'Ufficio della migrazione in occasione del rilascio del permesso C e il fatto che la frequenza delle visite non è mai cambiata, anche a seguito della disoccupazione. Ciò è sintomatico del fatto che la residenza effettiva dell'assicurato è in Svizzera; se così non fosse egli a questo punto rientrerebbe in Italia con accresciuta frequenza, ciò che non è il caso. II rientro settimanale non può comunque costituire l'unico criterio sul quale fondarsi per valutare la posizione del qui ricorrente, poiché come già scritto la giurisprudenza non esige un soggiorno permanente ed ininterrotto in Svizzera. La trasparenza e sincerità con cui il ricorrente si è sempre confrontato con le Autorità non deve essere strumentalizzata ed utilizzata a suo detrimento;

√ egli sia azionista di una SA in Ticino ed ha importanti progetti lavorativi legati al territorio;

√ egli ha dedicato il suo tempo libero ad hobby legati al territorio, quali la __________ (che spesso guida nelle valli nel nostro cantone o nei Grigioni con gli amici summenzionati), rispettivamente l'hockey e che egli frequenta con regolarità locali, ristoranti e mostre in Ticino durante il suo tempo libero;

√ nessun elemento indicato al punto 3.2. si è verificato.

La decisione qui impugnata archivia sommariamente tutti gli aspetti qui elencati, limitandosi di volta in volta a sostenere che trattasi unicamente di indizi che, da soli, non sono sufficienti per costituire il centro degli interessi di vita in Svizzera.

Tale conclusione non può essere condivisa, poiché nel caso presente l'unico aspetto della vita del ricorrente che lo lega all'Italia sono i due figli e la madre, mentre i legami con il Ticino sono molteplici e altrettanto importanti. Se considerati complessivamente, tali elementi militano

  • in applicazione del principio della probabilità preponderante - sia per numero che per influenza in favore di una residenza effettiva in Svizzera. (…)” (Doc. I pag. 12-13)

1.3. Nella sua risposta del 18 settembre 2017 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso rilevando in particolare:

" (…)

Ora, come detto, conformemente a quanto precede, l'UG ha ritenuto maggiormente probabile fiche le persone con le quali il signor RI 1 conserva i rapporti più stretti siano i figli - e la madre - e che il centro delle sue relazioni personali - e quindi la sua residenza ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI - si trovi a __________. Per quanto riguarda l'esistenza di legami con altre persone si rammenta come simili rapporti non siano insoliti per la maggior parte dei frontalieri attivi per un certo periodo nel nostro paese (cfr. STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014 consid. 2.5; STF 80_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2; STCA 38.2016.64 del 13 marzo 2017 non - ancora - pubblicata, riguardante un cittadino svizzero, considerato frontaliero, con abitazione e moglie residente in Italia, mentre i figli maggiorenni, gli amici, l'attività professionale della moglie e l'attività extraprofessionali dell'assicurato si trovano in svizzera).

È quindi da considerarsi residenza secondaria, e non primaria ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, la dimora dell'assicurato a __________ di 2.5 locali, abitati unitamente al fratello __________ (di loro proprietà), e di cui, peraltro, una camera non sarebbe utilizzata in quanto tutti e due dormirebbero sul divano (doc. 6 pag. 2). (…)” (Doc. V)

1.4. Il 2 ottobre 2017 la patrocinatrice dell’assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" (…)

Ad. 2.2. la conclusione cui giunge l'Autorità inferiore, secondo cui il signor RI 1 avrebbe "potuto chiedere – se questa fosse stata la sua reale volontà – che il diritto di visita fosse organizzato in modo da non dover rientrare in Italia settimanalmente" non è in concreto sostenibile.

Non si può pretendere che il signor RI 1 si privi di un ampio diritto di visita per finalità amministrative, segnatamente al solo scopo di ulteriormente confermare la sua residenza Svizzera. Nemmeno si può obbligare dei ragazzini di 14 e 15 anni ad affrontare soli il viaggio per venire a trovare il papà in Ticino, rispettivamente il padre o la madre a fare avanti e indietro quattro volte per portali in Svizzera. E ciò a maggior ragione quando il signor RI 1 ha acquistato un appartamento esattamente allo scopo di esercitare il proprio diritto di visita in un ambiente e una città familiare ai figli per cercare di dare loro una certa stabilità a seguito del divorzio e del suo trasferimento.

Ad. 2.3. ultimo paragrafo: La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che la circostanza che il lavoratore abbia lasciato la propria famiglia (in casu i figli) nello Stato della residenza iniziale, non può, di per sé, essere sufficiente a determinare il centro delle relazioni personali dell'assicurato; non si tratta infatti dell'unico criterio da prendere in considerazione per determinare tale aspetto della vita di una persona.

Non si può dunque prescindere da un'analisi approfondita del caso concreto, tenendo conto di tutti i principi generali sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia.

Ad. 2.4. La valutazione dell'Ufficio giuridico secondo cui, con maggiore probabilità, il signor RI 1 avrebbe il centro dei suoi interessi a __________ perché conserva rapporti più stretti con i figli e con la madre rispetto a quelli esistenti con il fratello, gli amici e i conoscenti, non trova riscontro negli atti. Trattasi di conclusione astratta senza alcun elemento concreto e tangibile a suffragio. Al contrario il ricorrente ha ben dimostrato di avere strette relazioni personali in Svizzera, ciò che potrà essere confermato con le audizioni testimoniali proposte. L'istruttoria avrà altresì modo di confermare come l'abitazione in Svizzera sia principale e prioritaria rispetto all'appartamenti di __________, qualificabile piuttosto quale pied-à-terre.” (Doc. VII)

Al riguardo il 9 ottobre 2017 la Sezione del lavoro ha rilevato:

" (…)

La dichiarazione di frequenza dell'esercizio del diritto di visita, rilasciata dalla signora __________ il 29 settembre 2017 (doc. C), non appare plausibile. Tant'è che nell'opposizione 11 maggio 2017 non vi è menzione di alcun cambiamento già intervenuto al riguardo (il quale, secondo la precitata dichiarazione risalirebbe ad inizio aprile 2017), anzi, viene precisato che la frequenza non sarebbe cambiata a seguito della disoccupazione (doc. 14 p.to 3 pag. 11) e che, tutt'al più, si prospetterebbero cambiamenti futuri (doc. 14 p.to 2.2. pag. 8).

Ma anche volendo ammettere il cambiamento invocato, è necessario precisare come ciò non muti né lo statuto dell'assicurato (vero frontaliere), stabilito in funzione della situazione prima dell'insorgere della disoccupazione (Circolare ID 883 A34), né il fatto che la sua residenza primaria, in ogni caso, deve essere collocata a __________.” (Doc. IX)

Il 19 ottobre 2017 la rappresentante del ricorrente ha sottolineato che:

" (…)

1La dichiarazione 29.09.2017 rilasciata dalla signora __________ (doc. C) autentica e non fa che confermare la frequenza con cui il signor RI 1 rende visita ai suoi figli a far tempo dalla scorsa primavera (due volte al mese). L'opposizione 11 maggio 2017 indicava infatti possibili cambiamenti (punto 2.2.), nel frattempo intervenuti. Nell'eventualità in cui questo Tribunale dovesse avere dubbi rispetto all'attendibilità di tale dichiarazione, questa potrà essere confermata dalla signora __________ mediante audizione testimoniale.

2Diversamente da quanto esposto dall'Ufficio giuridico, tale cambiamento di frequenza è sintomatico del fatto che il ricorrente ha la propria residenza primaria in Svizzera e non ha alcuna intenzione di tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un'occupazione in Ticino 10 anni fa.

3Se, come sostiene l'Autorità inferiore, il ricorrente avesse effettivamente la propria residenza primaria a __________ egli si sarebbe trasferito in Italia durante il periodo di disoccupazione o avrebbe quantomeno intensificato le proprie visite in quel Paese, ciò che non è il caso. Di più: è l'esatto opposto.

3Secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte federale (DTF 138 V 186), citata da questo lod. Tribunale nella sentenza 38.2015.53 del 2.12.2015 (pag. 10), nella valutazione complessiva del caso occorre tenere da conto l'intenzione del lavoratore, risultante dall'insieme delle circostanze, di tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un'occupazione. Questo cambiamento nei diritti di visita va dunque considerato nell' apprezzamento dell'intenzione di RI 1 di conservare la propria residenza effettiva in Ticino.” (Doc. XI)

in diritto

2.1. Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

L'art. 12 LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".

Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, vuole una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017).

In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.3.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.

In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.

In una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato che:

" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione,

In una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:

" 4.1. Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.”

In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere, argomentando:

" (…)

che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extralavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”

In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.

L’Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.

5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”

2.2. Nella presente fattispecie, questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).

Il 14 marzo 2017 la Cassa __________ ha chiesto alla Sezione del lavoro di verificare se l’assicurato adempie i presupposti necessari per concedere il diritto alla disoccupazione in seguito all’effettiva residenza in Svizzera, sulla base delle seguenti indicazioni:

" La persona in oggetto è iscritta presso la nostra Cassa a decorrere dal 04.10.2016 nella misura del 100%; da tale data l’assicurato è posto al beneficio delle indennità di disoccupazione.

L’ex moglie ed i figli risiedono a __________.

L’assicurato risiede a __________ con il fratello, in un appartamento di comproprietà con lo stesso.

Sulla base di una segnalazione anonima pervenutaci in data 22.02.2017, la Cassa ha proceduto a convocare l’assicurato in data 28.02.2017 ponendogli i quesiti necessari per verificare l’effettiva residenza in Svizzera.” (Doc. 7)

Il verbale d’audizione del 28 febbraio 2017 redatto da __________ e __________ della Cassa e sottoscritto da RI 1, nato nel 1971, ha il seguente tenore:

" (…)

Dal momento della sua iscrizione in disoccupazione si è mai recato all'estero?

Sì, mi sono recato a __________ per questioni lavorative, per mantenere i contatti con i clienti che già avevo e per acquisirne di nuovi. Mi ci sono recato 2 settimane fa, ma non ho pensato di comunicarlo alla Cassa, e per quanto riguarda la compilazione errata del formulano di autocertificazione IPA legata alla mia assenza, l'ho compilato col solito automatismo.

Sig. RI 1 dove abita esattamente?

Via __________

A quanto corrisponde la sua pigione?

È di mia proprietà in comproprietà con mio fratello.

Vorrei precisare che, questo non è il mio primo appartamento di proprietà, anni fa ne avevo acquistato uno a __________, in seguito l'ho venduto e mi sono spostato in affitto, con mio fratello, prima a __________ e poi a __________, in seguito, circa agosto 2015, abbiamo deciso di comprare l'attuale appartamento.

Chi paga l'affitto?

Paghiamo un'ipoteca.

La sua abitazione è condivisa con altre persone?

Sì, con mio fratello gemello che si chiama __________.

Di quanti locali è composto il suo appartamento?

È composto da 2.5 locali, ingresso, cucina, soggiorno, bagno e una sola camera da letto.

La camera non viene utilizzata, ma dormiamo tutti e due (io e mio fratello) sul divano.

L'appartamento dispone di un unico posteggio di proprietà, motivo per il quale abbiamo dovuto affittarne uno.

Sa quantificare i metri quadri?

All'incirca 70 mq

Dal suo incarto risulta che i suoi figli vivono in Italia, è corretto?

Si è corretto.

Come fa uso del suo diritto di visita?

Mi reco dai miei figli quasi tutti i weekend, in quanto cosi stabilito dall'accordo (2 giorni la settimana).

Con quale frequenza rientrava, durante l'attività lavorativa, presso la sua famiglia?

Quando già lavoravo in Svizzera scendevo, a settimane alterne, una settimana scendevo il giovedì e il venerdì, mentre l'altra il sabato e la domenica.

Tra l'altro ci terrei a precisare che, al momento del rilascio del mio permesso C, ho ben specificato che mi recavo ogni weekend dai miei figli a __________.

È già capitato anche che andassi a prenderli al venerdì sera e li portassi a __________ per il week end, non vi sono "regole" ci organizziamo settimana per settimana.

Con quale frequenza rientra, dal momento della sua iscrizione in disoccupazione, presso la sua famiglia?

Vedi sopra, rientro nei weekend per poter esercitare il mio diritto di visita.

Attualmente quale è la sua durata settimanale di soggiorno a __________?

Risiedo a __________ 5 giorni alla settimana.

Quali legami ha con la Svizzera?

Oltre alla questione lavorativa, ho delle amicizie che mi legano alla Svizzera, come pure mio fratello con il quale vivo.

Per quale motivo ha deciso di iniziare un'attività lavorativa in Svizzera?

Tra il 1996 e il 1998 ho lavorato in un'azienda di brokeraggio __________, dove ho conosciuto il sig. __________.

L'azienda è stata acquisita da una società __________ e ci hanno trasferito in Italia.

Nel frattempo __________ ha poi costituito la __________ (ora fallita) e quando gli affari con la società italiana sono andati male, mi ha proposto di tornare a lavorare in Svizzera con lui.

La sua famiglia (ex moglie, figli, genitori, ecc.) dove risiedono? Casa propria o in affitto?

Mia madre a __________ e i miei figli a __________ con la madre.

Quando mi reco nei weekend a __________, risiedo presso un appartamento di mia proprietà composto da 2 camere da letto.

L'ho acquistato nel 2009/2010 circa così da poter esercitare il mio diritto di visita sui figli, quali si fermano da me a dormire durante le mie visite.

Quale tipo di legame ha con la madre dei suoi figli?

Siamo in buoni rapporti.

Ha una Cassa malattia? Quale?

Si, __________.

Ha un medico Svizzero?

__________ prevede il call center

È membro di associazioni senza scopo di lucro, società o altri enti in Svizzera/Italia? Quali?

No.

È abbonato a giornali o riviste?

No.

Come effettua le sue ricerche di lavoro?

Internet, e di persona.

Ha un collegamento ad Internet?

Si, __________ (TV e Internet) a mio nome

Ha stipulato contratti telefonici fissi/cellulari?

Fissi no, cellulare __________.

Può indicarci i suoi numeri di telefono fissi/cellulari?


Può indicarci i suoi indirizzi di posta elettronica?


Ha un veicolo (macchina/moto)? Quale? In caso affermativo, tale veicolo in quale paese risulta essere immatricolato?

Sia macchina che moto. La macchina è in leasing __________ acquistata vicino a __________.

Tale veicolo ha targhe Svizzere/estere?

Sì, ha targhe svizzere.

Per tale veicolo ha stipulato una assicurazione in Svizzera?

Sì, con __________ per quanto riguarda la moto, invece per la macchina __________.

Ha stipulato un abbonamento per il trasporto con i mezzi pubblici?

No, non ho stipulato alcun abbonamento.

Come effettua i normali pagamenti (contanti/carte di credito/ecc)?

Con carta di credito.

È iscritto all’AIRE (l’AIRE è l’anagrafe della popolazione italiana residente all'estero).

Sì, sono iscritto all'AIRE dal 2007/2008.

Segnalazione anonima:

Sig. RI 1, attualmente svolge un'attività lavorativa presso uno o più datori di lavoro? In caso affermativo voglia indicarci nome e sede del datore di lavoro/società.

Sto aiutando una società __________ ad ottenere un mandato ad __________ tramite il mio pacchetto di conoscenze, motivo per il quale mi sono recato ad __________, così da potermi poi creare un futuro lavorativo.

Conosce il Gruppo __________ di __________?

È la società __________ che sto aiutando; vi è la possibilità di un'eventuale assunzione futura.

Ha mai lavorato per loro?

No, non ho mai lavorato per suddetta società.

Conosce il Sig. __________?

Certamente, è un ex collega della __________ che ora lavora per la __________.

È proprio tramite lui che ho avuto il contatto con la __________.

Ha sottoscritto un contratto di lavoro?

Assolutamente no.

È in procinto di sottoscriverne uno?

Se gli affari dovessero andare bene chiederò loro un'assunzione portando loro il mio pacchetto clienti.

Quale è la sua funzione/posizione all'interno della società __________?

Non occupo nessuna posizione; sto svolgendo una funzione di mediatore mettendo a disposizione la mia rete di contatti.

Possiede delle azioni della __________?

Non possiedo azioni della società.

Da quanto tempo svolge tale attività (mediatore)?

Il mio viaggio ad __________ per la __________ era il primo, quindi da febbraio 2017.

È stato retribuito per i giorni in cui ha lavorato?

Non sono stato retribuito e non ho pagato il viaggio ad __________.

Per quale motivo non ci ha informati di tale attività e delle sue assenze tramite l'apposito formulario di autocertificazione IPA?

Non c'ho pensato per quanto concerne l'informare la Cassa dell'attività di mediatore presso la __________, e per quanto riguarda la compilazione errata del formulano di autocertificazione IPA, l'ho compilato col solito automatismo.

Ha ulteriori osservazioni da aggiungere?

Vorrei aggiungere che, secondo il mio parere, la segnalazione in questione è stata fatta dal mio ex socio __________, col quale vi è una causa penale in corso. (…)” (Doc. 6)

Il 29 marzo 2017 l’assicurato è stato sentito dall’ispettore dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro __________.

In quell’occasione è stato allestito un verbale del seguente tenore, firmato pure dall’assicurato:

" (…)

ADR: Preciso che il 13, 14 e 15 febbraio 2017 ero ad __________ per far partecipare la Società __________ di __________ a una gara di coperture assicurative per la costruzione di una porta aerei. La società __________ è poi stata invitata alla gara. Mi è stato pagato unicamente il viaggio dal mio ex collaboratore __________.

A __________ era presente anche il signor __________, per questo so esattamente che è stato lui a scrivere la lettera anonima, da __________ mi ha scritto un messaggio su Whatsapp.

Il mio errore è stato non comunicare all’URC il mio soggiorno ad __________, ma è stata una cosa improvvisa. E visto che vorrei poter lavorare per la società __________ non ho esitato.

Nel 2007 io e il signor __________ abbiamo costituito la società __________ (tutta la storia viene citata nel esposto penale del 13.06.2016).

Non vengo assunto in quanto non ho clienti da portare. Se vincono la gara che ho menzionato potrei essere assunto. A Maggio 2017 saprò dire di più.

Questa situazione è unicamente causata dall'esposto legale che ho fatto contro il mio ex datore di lavoro __________. Possiedo copia della segnalazione anonima che era nell'incarto che ho richiesto alla Cassa disoccupazione. Sono perfettamente a conoscenza da chi è stata scritta.

Preciso che nel mio vecchio contratto di lavoro era inserita una clausola che prevedeva 1 anno dal termine d'impiego quale non concorrenza, il quale doveva essere remunerato in rate trimestrali, non ho mai ricevuto un franco.

D1: Da che data è iscritto in disoccupazione?

R1: Dal 04.10.2016. Preciso che nonostante non percepissi stipendio da aprile 2016 mi sono iscritto solo a ottobre 2016.

D2: Quando si è iscritto in disoccupazione, di quale permesso di soggiorno beneficiava?

R2: Sempre del C emesso nel 2012.

D3: Attualmente sta lavorando?

R3: No. Confermo di non avere alcuna entrata.

D4: Quale è stato il suo ultimo impiego prima di iscriversi in disoccupazione?

R4: Lavoravo presso la __________, Succursale di __________, in qualità di broker assicurativo.

D5: Per quale motivo e da chi è stato disdetto il rapporto di lavoro?

R5: Per motivi personali tra me e il signor __________ che mi ha rubato un sacco di soldi circa 4'000'000 di chf. (vedi esposto penale del 13.06.2016)

D6: In precedenza aveva già lavorato in Svizzera?

R6: Si nel 1997 e 1998

D7: Qual è la sua formazione professionale, dove e quando si è formato?

R7: Ho iniziato a fare il broker assicurativo marittimo dal 1996.

D8: Presso la ditta __________, Succursale di __________ (ultimo datore di lavoro) come era organizzato il tempo di lavoro? (orari di lavoro, ev. turni, periodi di libero)

R8: Da Lunedì al venerdì 40 ore settimanali.

D9: Mentre lavorava dove abitava?

R9: A __________.

D10: Dopo la fine del lavoro, dall'inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa nella sua situazione abitativa?

R10: A __________

D11: E' previsto qualche cambiamento?

R11: No.

D12: Qual è la sua situazione famigliare?

R12: Sono divorziato con 2 figli di 13 e 14 anni.

D13: Dove risiedono i suoi famigliari?

R13: La mia ex moglie ed i miei 2 figli risiedono a __________.

D13a: Quante volte si reca in Italia a trovare i suoi figli?

R13a: Quasi tutti i fine settimana vado a __________ dove ho un appartamento open space.

D14: Con quale frequenza rientrava in Italia mentre lavorava?

R14: Ho sempre avuto la stessa frequenza. Vado a trovare i miei figli quasi tutti i fine settimana a __________. Ribadisco di averlo confermato al rilascio del permesso C, nella sede della Polizia comunale di __________.

D15: Con l'inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa?

R15: Sempre uguale non ho ne aumentato ne diminuito le visite. Allo stato attuale posso dire che diminuiranno essendo oramai degli adolescenti. A __________ vive anche mia madre.

D16: Come svolge le sue ricerche di lavoro?

R16: Principalmente via internet.

D17: Di che tipo di lavoro è alla ricerca?

R17: Risk manager. Entrare aziende di trasporti e rifare il pacchetto assicurativo.

D18: Da quale data e dove risiede in Svizzera?

R18: Nel 1997 e 1998 a __________. Dal 1998 al 2007 ho risieduto a __________. Nel 2007 mi sono nuovamente trasferito in Ticino, ho comprato un appartamento presso il __________ di __________. Dal 2010 al 2012 avendo veduto l'appartamento e ho vissuto in affitto a Maroggia sopra il mio ufficio. Dal 2012 al 2014 vivevo con mio fratello a __________ al complesso __________ della famiglia __________. 2015 abbiamo comprato (io e mio fratello) un appartamento a __________ Residenza __________ di 2.5 locali.

D19: Vive solo in Svizzera?

R19: No con mio fratello.

D20: Come è composta la sua attuale abitazione?

R20: È un appartamento da 2.5 locali.

D21: A quanto ammonta l'affitto mensile?

R21: Paghiamo l'ipoteca. A titolo personale verso 1’000 fr mensili.

D22: Si è iscritto all'AIRE, da quando?

R22: Si.

D23: È proprietario di immobili in Italia?

R23: Si un appartamento a __________.

D24: Ha figli?

R24: 2 figli.

D25: Dove frequentano le scuole?

R25: A __________

D26: Chi si occupa della custodia dei suoi figli?

R26: La loro madre e mia ex moglie.

D27: La sua ex moglie lavora?

R27: Dice di no.

D28: Per che motivi rientra in Italia?

R28: Per esercitare il mio diritto di visita ai figli. Corrispondo con circa 2'500 euro al mese per il loro mantenimento, quindi lo faccio valere.

D29: Ha un veicolo immatricolato in Svizzera?

R29: Si, una __________ targata TI __________ ed una moto __________ targata TI __________

ADR: Confermo di risiedere in Svizzera a tutti gli effetti, sono comproprietario di un appartamento con mio fratello. Nei fine settimana mi reco a __________ a trovare i miei figli e mia madre, ho anche un appartamento di mia proprietà, ma ribadisco che la mia vita in Svizzera.” (Doc. 9)

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su opposizione impugnata (nel presente caso: il 19 giugno 2017) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2).

Inoltre, per costante giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_399/2014 del 22 maggio 2015 consid. 4.2 ; STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1998 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Al riguardo, in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 l’Alta Corte ha ribadito che “per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.)”.

Alla luce della giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni contenute nei verbali del 28 febbraio e 29 marzo 2017 sottoscritto dall'assicurato hanno pertanto un'importanza decisiva.

Applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che RI 1 ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.

Il ricorrente non ha concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), la quale esige come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Nella presente fattispecie il centro delle relazioni personali di RI 1 si situa in Italia.

A __________, che dista da __________ due ore e mezza, vivono infatti i suoi figli di 13 e 14 anni (che vede due giorni la settimana), la sua ex moglie (che ha l’affidamento dei figli) e sua madre.

Alla luce di queste intense relazioni con gli altri familiari (figli e madre), il TCA ritiene che, malgrado il divorzio dalla moglie, l’assicurato abbia il centro delle proprie relazioni in Italia. Del resto, in una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015, contro la quale è stato inoltrato un ricorso dichiarato irricevibile dal Tribunale federale nella già citata sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 (cfr. consid. 2.1), aveva sottolineato che “la circostanza che il ricorrente si sia separato di fatto dalla moglie, non implica che egli non abbia più il centro dei suoi interessi in X, visto in particolare il rientro settimanale in Italia, secondo quanto dichiarato dall’assicurato sia la Sezione del lavoro che alla Polizia cantonale”; vedi pure la STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016, consid. 2.4).

A __________ l’assicurato è proprietario di un appartamento composto da due camere letto.

A __________ egli è invece comproprietario insieme con il fratello gemello di un appartamento di 2,5 locali (cfr. doc. 6: “La camera non viene utilizzata, ma dormiamo tutti e due (io e mio fratello) sul divano”).

A nulla di diverso può portare il fatto che l’assicurato abbia amici in Svizzera, che sia affiliato a una cassa malati e che riceva cure mediche nel nostro paese.

Rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 19 giugno 2017 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato.

2.3. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24).

Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017;).

L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Nella STF 186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).

Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

" Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza."

Sul tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.

In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”.).

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

6.2. Cette disposition du règlement d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10 Wencel, points 49 et 50).

6.3. La recourante soutient que l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).

6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.

Par définition, un tel travailleur exerce une activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).

N'est pas non plus un critère pertinent, dans le cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que, dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08] et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.

Quant à la situation familiale de l'intéressée, elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid. 5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).

6.5. Par conséquent, même en tenant compte des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"

In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana.

Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…) L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”

In un’altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.

Alla medesima conclusione il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del 18 aprile 2016.

Infine in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:

" (…)

7.6. Anche considerando i criteri del diritto europeo, il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.

7.7. Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (…)”

2.4. Nella presente fattispecie lo stesso assicurato ha affermato di rientrare nei “fine settimana in Italia” (cfr. verbale del 28 febbraio 2017, doc. 6 e verbale del 29 marzo 2017, doc. 9, risposta 3a: “Quasi tutti i fine settimana vado a __________ dove ho un appartamento open space” e risposta 14: “Ho sempre avuto la stessa frequenza. Vado a trovare i miei figli quasi tutti i fine settimana a __________. Ribadisco di averlo confermato al rilascio del permesso C, nella sede della Polizia comunale di __________.”).

In tale contesto si ricorda peraltro che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017; STF 8C_752/2016 del 3 febbraio 2017; STF 9C_762/2016 del 18 gennaio 2017; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594; STF 8C_637/2016 del 13 dicembre 2016; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a).

Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale RI 1 deve essere considerato un frontaliere vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

Come già sottolineato dal TCA in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 e STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016, nelle quali il TCA ha riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliero con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 nelle quali invece l’ha negato “vista la tipologia del lavoro svolto”).

In simili condizioni la decisione su opposizione del 19 giugno 2017 deve essere confermata.

2.5. La patrocinatrice dell’assicurato ha proposto nuovi mezzi di prova (in particolare l’audizione di testimoni e un sopralluogo, cfr. doc. I pag. 16).

Considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

Di conseguenza la richiesta di prove deve essere respinta.

A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre 2017; STF 9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

12

ALC

  • art. 8 ALC
  • art. 15 ALC

CC

Cost

D7

  • art. 1998 D7

EG

  • art. 65 EG

LADI

LPGA

LTF

Gerichtsentscheide

68