Raccomandata
Incarto n. 38.2017.49
dc/sc
Lugano 17 agosto 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 giugno 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 9 giugno 2017 (cfr. doc. A1) la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione emessa in data 23 maggio 2017 (cfr. doc. A5) con la quale aveva negato a RI 1, nato il __________ 1951, il diritto di beneficiare delle indennità per insolvenza richieste nel maggio 2017 per gli ultimi mesi di attività lavorativa presso la __________ terminata il 30 aprile 2017 (cfr. doc. A4), in quanto, avendo raggiunto l’età di pensionamento, non poteva più essere considerato un lavoratore soggetto all’obbligo di contribuzione ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. a LADI, il quale a determinate condizioni ha diritto all’indennità per insolvenza.
Nella decisione su opposizione la Cassa ha sottolineato che l’assicurato “è in età di pensionamento ordinario AVS ed è esonerato, in virtù della vigente legge, dall’obbligo del pagamento dei contributi all’assicurazione contro la disoccupazione”. (cfr. doc AI pag. 4).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 9 giugno 2017 l’assicurato ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e il conseguente riconoscimento delle indennità per insolvenza. Egli sottolinea che dal salario gli sono stati dedotti i contributi all’AD, che non percepisce nessuna rendita AVS e che ha ritrovato una nuova occupazione dal 1° luglio 2017 (cfr. doc. I).
1.3. Nella risposta di causa del 6 luglio 2017, la Cassa, riconfermandosi nella propria decisione su opposizione del 9 giugno 2017, ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc III).
1.4. Il 7 luglio 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Il 27 luglio 2017 il ricorrente ha inviato uno scritto, con allegata documentazione (cfr. Doc. V1), del seguente tenore:
" La Cassa come ha potuto vedere rifiuta la mia richiesta non di disoccupazione ma di insolvenza, adducendo che essendo in età pensionabile non mi aspetta.
Premetto che nn ho nessuna pensione AVS o altro da parte delle istituzioni svizzere.
E come dimostrano le buste paga ho avuto lo scorporo dei contributi con una franchigia di 16'000 franchi annui che vengono versati in un fondo sociale.
Dopo essermi messo in contatto con i sindacati anche loro mi confermano che nn vi è alcuna legge sull’insolvenza che precluda chi lavora dopo l’età di 65 anni debba essere escluso dei diritti acquisiti, per le ragioni sopra citate.
Pertanto Sig. giudice mi rimetto alla Sua decisione e con l’occasione le porgo i miei più sinceri saluti.” (Doc. V)
Tale scritto è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. Doc. VI).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il diritto di percepire indennità per insolvenza.
Ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LADI:
" I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali." (La sottolineatura è del redattore)
L’art. 2 cpv. 2 lett. c LADI enuncia che i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS (65 anni per gli uomini e 64 per le donne) sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi (vedi pure Doc. V1: “Le persone che pur avendo raggiunto l’età ordinaria di pensionamento esercitano ancora un’attività lucrativa continuano a versare i contributi all’AVS/AI/IPG, ma non all’assicurazione contro la disoccupazione (AD). Esse beneficiano però di una franchigia.”).
2.2. Nella Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) p.to B9 emessa nel marzo 2015 dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° pag. 61), è stato sottolineato che:
" AVENTI DIRITTO
B9 I lavoratori soggetti all’obbligo contributivo al servizio di un datore di lavoro insolvente che sottostà a una procedura d’esecuzione forzata in Svizzera o che occupa in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’II. I lavoratori che non hanno ancora raggiunto l’età minima di contribuzione per l'AVS sono parificati ai lavoratori soggetti all’obbligo contributivo (art. 73 OADI). L’età limite per l’II corrisponde all’età normale della pensione AVS, dato che a quel momento viene meno l’obbligo contributivo.
Il diritto all’II non deve soddisfare altre condizioni oltre a quella dell’esercizio di un’attività salariata soggetta a contribuzione. (…)”
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.3. Nell’evenienza concreta, dalle carte processuali emerge che RI 1, nato il __________ 1951, in possesso di un permesso di dimora UE/AELS (permesso B) valido fino al 30 settembre 2021(cfr. doc. A 8),ha lavorato quale impiegato tecnico presso la __________ di __________ dal 1° marzo 2016 al 30 aprile 2017. Il salario lordo mensile ammontava a fr. 5’500.-- (cfr. doc. 54).
A partire dal mese di novembre il salario non gli è più stato versato, prima parzialmente, poi totalmente (cfr. doc. 53).
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ritiene che, a ragione, la Cassa ha negato all’assicurato il diritto alle indennità per insolvenza.
Infatti, ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LADI hanno diritto all’indennità per insolvenza unicamente i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione. Quindi, ritenuto che con il raggiungimento dell’età di pensionamento AVS di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a e b LAVS) viene meno l’obbligo contributivo (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. c LADI: “i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS, sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi”), possono pretendere tale indennità soltanto i lavoratori che non hanno ancora raggiunto l’età normale della pensione AVS (cfr. consid. 2.1.; 2.2.).
Ora, nella presente fattispecie, al momento in cui ha iniziato la sua attività lucrativa presso la __________ RI 1 aveva appena compiuto i 65 anni, età di pensionamento (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS).
Egli, perciò, durante tutto il periodo di attività lavorativa presso l’azienda di __________ non andava più considerato un lavoratore soggetto all’obbligo di contribuzione giusta l’art. 51 cpv. 1 LADI.
Se, come sostiene il ricorrente, effettivamente i contributi all’AD fossero stati dedotti, essi andrebbero restituiti (cfr. doc. 54: “Deduzioni: - secondo legge”). Tale questione esula comunque dalla presente vertenza.
Alla luce di quanto appena esposto questo Tribunale deve concludere che, a ragione, la Cassa ha negato al ricorrente il diritto di beneficiare di indennità per insolvenza per il fatto di avere raggiunto l’età di pensionamento AVS.
La decisione su opposizione del 9 giugno 2017 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti