Raccomandata
Incarto n. 38.2017.47
KE/RS/sc
Lugano 19 ottobre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Kathrin Erne, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 maggio 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 10 maggio 2017 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 5 aprile 2017 (cfr. doc. VII 1) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° dicembre 2016, siccome l’assicurata non ha prodotto nessun documento comprovante il reale versamento dei salari.
Al riguardo l’amministrazione si è così espressa:
" (…)
La Cassa ha proceduto a verificare l’estratto conto individuale AVS dell’assicurata e per il 2016 non figura nessun periodo di contribuzione. Pertanto i periodi di lavoro indicati sugli attestati dei datori di lavoro dal 01.01.2016 al 30.11.2016 (allegati 1,2,3) non sono stati sottoposti a contribuzione. Inoltre siamo stati informati dalla Cassa Compensazione AVS, con lettera del 18.04.2017 che l’assicurata per il 2016 è iscritta quale persona senza attività lucrativa (Allegato 4).
Per quanto riguarda la reale percezione del salario in contanti, l’assicurata non è stata in grado di fornire le prove atte a comprovare il fatto.
Teniamo a precisare che non spetta alla Cassa disoccupazione fornire le prove in tal senso.
Inoltre ritenuto che i rapporti di lavoro effettuati nel 2016 non sono stati sottoposti a contribuzione, l’assicurata non ha un periodo di contribuzione sufficiente per maturare il diritto alle indennità di disoccupazione dal 01.12.2016.” (cfr. doc. A = 1).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 10 maggio 2017 l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della medesima e il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione.
A sostegno della propria pretesa l’insorgente ha fatto valere di avere compiuto il periodo di contribuzione minimo richiesto ed a comprova di ciò ha allegato gli estratti dell’Istituto delle assicurazioni sociali del Canton __________ i quali attesterebbero l’avvenuto pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta dell’11 luglio 2017 la Cassa, dopo avere richiesto ed ottenuto una proroga del termine per la risposta (cfr. doc. III e IV), ha postulato la reiezione dell’impugnativa.
Al riguardo l’amministrazione ha precisato:
" (…)
Come indicato in precedenza, tenuto conto delle risultanze dell’audizione personale del 21 febbraio 2017, del ruolo ricoperto dall’assicurata presso __________ e __________, l’assenza di riscontri oggettivi del versamento del salario, nonché dell’attività delle società, non appare provato lo svolgimento dell’attività subordinata alla base della pretesa di prestazioni.
La prova del versamento dei contributi AVS/AI/IPG, per altro solo per la __________ e per l’anno 2016, non appare sufficiente a rendere verosimile lo svolgimento dell’attività lavorativa e l’effettivo versamento del salario preteso quale base per il calcolo del guadagno assicurato in relazione al periodo contributivo determinante.” (cfr. doc. V)
1.4. Il 13 luglio 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. VI). Le parti sono rimaste silenti.
1.5. Il 29 settembre 2017 la Cassa ha trasmesso la decisione del 5 aprile 2017, su richiesta del TCA (cfr. doc. VII + 1).
in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa a ragione oppure no ha negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° dicembre 2016, in quanto il periodo minimo di contribuzione non è adempiuto e non esiste neppure alcun motivo di esonero.
Un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
Al riguardo cfr. anche DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.
2.2. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1 che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:
a. formazione scolastica, riqualificazione professionale, formazione e formazione continua, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;
b. malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
c. soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.
Il cpv. 2 enuncia che sono parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente. Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera.
In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero.
Cfr. pure STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007.
2.3. La Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edite dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in vigore da ottobre 2012 (pt. B144 e B145) prevedono in relazione al periodo minimo di contribuzione e la percezione effettiva di un salario quanto segue:
" (…)
Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi
art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI
Percezione effettiva di un salario
B144 Oltre ad aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.
Persone che non occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
B145 Per le persone che, prima della disoccupazione, non occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, l’attestato del datore di lavoro e i conteggi mensili dello stipendio sono in genere sufficienti per dimostrare la riscossione effettiva del salario e, di conseguenza, l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. E’ irrilevante invece il fatto che il datore di lavoro abbia o meno versato i contributi sociali alla cassa di compensazione. Se ha dubbi giustificati riguardo all’esattezza dell’attestato allestito dal datore di lavoro o riguardo all’esistenza stessa di un rapporto di lavoro, la cassa deve effettuare le opportune verifiche. Simili dubbi sussistono, ad esempio, in presenza di un rapporto di lavoro tra parenti.
Þ Giurisprudenza
DTF 128 V 189 (Soltanto in casi eccezionali e motivati ci si può basare sul salario convenuto mediante accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore. Costituisce un caso particolare l’ipotesi in cui il coniuge che collabora nella professione o nell’impresa dell’altro acquista, per tale attività, il diritto a una equa indennità ai sensi dell’art. 165 cpv. 1 CC)
Persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
B146 Per le persone che, prima della disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e per i loro coniugi o partner registrati la cassa deve in ogni caso verificare il versamento effettivo del salario.
B147 Le ricevute di versamento sul conto postale o bancario sono in genere sufficienti, nell’ambito di tali verifiche da parte della cassa, a dimostrare il versamento del salario e l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione.
B148 Se il salario è stato versato in contanti, una dichiarazione fiscale corredata dei certificati di salario ottenuti presso l’amministrazione fiscale, le ricevute di salario o gli estratti di libri forniti da una fiduciaria, unitamente a un estratto del conto individuale AVS, possono essere accettati a prova del versamento del salario. Se gli importi indicati sui documenti non corrispondono a quanto figura nell’estratto del conto individuale AVS, per il calcolo del guadagno assicurato viene preso in considerazione l’importo meno elevato.
L’assicurato il cui salario è versato in contanti può anche dimostrare con altri mezzi la riscossione effettiva del salario.
La riscossione del salario non può essere dimostrata soltanto con il conteggio mensile dello stipendio, la ricevuta di salario, il contratto di lavoro, la conferma della disdetta o l’inoltro del credito nell’ambito della procedura fallimentare. Questi documenti sono semplici allegazioni di parte, la cui veridicità può essere garantita unicamente dall’assicurato.
Se i giustificativi presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari effettivamente versati nel periodo in questione, l’assicurato deve subire le conseguenze dell’assenza di prove e il diritto all’ID deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione. La prova della percezione effettiva del salario è determinante per stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione e per determinare il guadagno assicurato. In assenza di una simile prova, il calcolo del guadagno assicurato non sarebbe possibile.”
Il tenore dei p.ti B144 - B148 della Prassi LADI ID sopra citati è rimasto peraltro invariato anche nella versione valida dal 1° gennaio 2017 (http://www.area-lavoro.ch/dateien/ Kreisschreiben/Prassi_LADI_ID_gennaio_2017.pdf).
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
Nella già citata sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale ha stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e quindi non è applicabile.
Nel caso affrontato nella sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale, durante alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI:
" (...)
4.1. Die Vorinstanz hat in ausführlicher und differenzierter Würdigung des Sachverhaltes festgestellt, dass der Versicherte die Mindestbeitragszeit von zwölf Monaten im Rahmen seiner Tätigkeit für die Firma D.________ erfüllt hat. Insbesondere hat sie überzeugend dargelegt, die teilweise nur kurzen Zäsuren in der Lohnzahlung (Juni und Oktober 2004) über eine Zeitspanne von 17 Monaten berechtigten zur Annahme, der Versicherte sei zwar nicht durchgehend in der Lage gewesen, sich einen Lohn auszubezahlen, habe aber deshalb seine Tätigkeit für das Unternehmen nicht eingestellt. Andernfalls wäre er kaum in der Lage gewesen, sich anschliessend wieder einen Lohn auszurichten.
(...)
4.4 Schliesslich ändern auch allfällige anderslautende Kreisschreiben des seco nichts an diesem Ergebnis. Wenn auch das Gericht Verwaltungsweisungen bei seiner Entscheidung berücksichtigt, sofern diese eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmung zulassen, so ist es nicht an sie gebunden (BGE 132 V 121 E. 4.4 S. 125 mit Hinweisen). Eine Verwaltungsweisung, welche die Beitragszeit nur dann als erfüllt gelten lässt, wenn eine mindestens zwölfmonatige tatsächliche Lohnzahlung nachgewiesen ist, würde nicht der geltenden Praxis von BGE 131 V 444 entsprechen, so dass sie für die hier strittige Frage nicht massgebend wäre. (...)"
Al riguardo giova evidenziare che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012 - che ha sostituito i p.ti B144-B148 della Circolare ID del 2007 - corrisponde sostanzialmente al tenore del testo precedente.
Ne discende, in applicazione della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 menzionata sopra, che anche la Prassi LADI/B144-B148, valida dall’ottobre 2012, prevedendo che se un assicurato non stabilisce chiaramente di aver percepito il salario, il diritto all’indennità di disoccupazione deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e non è quindi applicabile.
In proposito giova rilevare che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012, contempla quale elemento di novità rispetto alla Circolare ID del gennaio 2007 il riferimento a una sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 con l’unica annotazione che “in mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento dl salario non può essere formalmente dimostrato”.
Al riguardo il TCA si limita a rilevare che la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 riguarda, tuttavia, soltanto la determinazione del guadagno assicurato ed è stato evidenziato espressamente che non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione da parte dell’assicurato - che era stato socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro - riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività lavorativa.
2.4. Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).
L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.
2.5. Per costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).
Il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.
Al riguardo cfr. pure STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.
In una sentenza C 284/05 del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C 183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno determinante.
Inoltre con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, già citata sopra (cfr. consid. 2.3.), il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile.
Ciò ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In proposito cfr. pure STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.
2.6. Nella presente evenienza, dalle carte processuali emerge che l’assicurata ha percepito le indennità di disoccupazione dal 1° maggio 2014 fino al 30 aprile 2015. Prima di ricevere tale indennità, l’assicurata ha lavorato dal 1° maggio al 31 ottobre 2013 per la __________ percependo uno stipendio mensile di fr. 800.--. Dal 1° novembre 2013 al 31 gennaio 2014 la ricorrente è stata una prima volta alle dipendenze della __________ percependo uno stipendio mensile di fr. 5'904.--. Dal 1° febbraio al 30 aprile 2014 l’insorgente ha lavorato per la __________ percependo uno stipendio mensile di fr. 5'900.-- (cfr. doc. 9).
Il 1° dicembre 2016, RI 1 si è iscritta di nuovo per il collocamento cercando un impiego a tempo pieno (cfr. doc. 2).
Nel formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione”, compilato dall’insorgente il 2 dicembre 2016, ha indicato di avere lavorato dal 1° giugno al 31 dicembre 2015 alle dipendenze della __________, __________, quale segretaria PR. Nel suo contratto di lavoro era previsto uno stipendio mensile lordo di fr. 959.90 per 40 ore lavorative al mese. Con scritto del 23 novembre 2015 il rapporto di impiego è stato disdetto con effetto al 31 dicembre 2015 (cfr. doc. 6 e 15).
Dal 1° gennaio 2016 l’insorgente ha prestato servizio per la __________, in qualità di rappresentante. Il suo contratto di lavoro, di durata determinata fino al 31 maggio 2016, prevedeva uno stipendio mensile lordo di fr. 900.-- per 30 ore lavorative al mese (cfr. doc. 5 e 15).
In seguito dal 1° giugno al 31 agosto 2016 l’assicurata ha lavorato alle dipendenze della __________, in veste di gestore immobiliare, con un contratto di lavoro a tempo pieno e di durata determinata. Il suo stipendio mensile lordo ammontava a fr. 10'616.35 (cfr. doc. 4 e 15).
In seguito l’insorgente, dal 1° settembre al 30 novembre 2016, ha lavorato di nuovo, ma questa volta in qualità di promotrice immobiliare, per la __________. Stavolta, il suo contratto di lavoro, a tempo pieno e di durata determinata, prevedeva uno stipendio lordo mensile di fr. 11'879.-- (cfr. doc. 3 e 15).
Il 14 dicembre 2016 la Cassa ha comunicato all’assicurata di avere aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° dicembre 2016 fino al 30 novembre 2018 con un guadagno assicurato ammontante a fr. 10'582.-- e diritto a 400 indennità giornaliere (cfr. doc. 27).
Il 10 gennaio 2017 l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG) ha avviato un’inchiesta amministrativa relativa alla verifica dell’idoneità al collocamento e ai presupposti del diritto alle indennità di disoccupazione, segnatamente, per stabilire il concreto esercizio dell’attività lavorativa in seno alle società __________, __________ e __________ rispettivamente l’effettiva riscossione dei salari mensili (cfr. doc. 7).
Il 21 febbraio 2017 __________, ispettore dell’UG, ha sentito l’insorgente in relazione all’inchiesta avviata. Dal verbale di audizione emerge, in particolare, che per tutti i rapporti di lavoro (dal 1° giugno 2015 al 30 novembre 2016) lo stipendio è stato versato in contanti e quanto segue:
" (…)
Domanda 1:
Come venivano versati i salari mensili dalle ditte __________, __________, __________, percepiti per il periodo 1° giugno 2015 al 30 novembre 2016?
Risposta 1:
Regolarmente verso la fine del mese o inizio del mese successivo, avveniva il pagamento dei salari in contanti con la conseguente sottoscrizione del relativo conteggio.
In particolare, per la ditta __________ era il signor __________ che si occupava di consegnarmi in contanti il salario mensile, mentre per le ditte __________ e __________ era nella persona del signor __________ che mi consegnava mensilmente il salario in contanti.
Preciso che alcune volte il signor __________ era assente e pertanto, il signor __________ si occupava personalmente di consegnarmi il salario in contanti per la ditta __________. In altre parole, __________ faceva da sue veci.
Quando mi veniva pagato il salario in contanti, sottoscrivevo, a conferma della ricezione, il conteggio di salario che restava nella documentazione della società, mentre per i miei atti mi veniva consegnata una copia (non firmata) del corrispettivo conteggio di salario.
[…] Non sono al corrente se gli altri salari venivano pagati a contanti oppure tramite versamenti banca / posta. Erano i sigg. __________ o __________ che si occupavano degli stipendi.
Domanda 2:
Con riferimento agli ultimi salari percepiti da __________ e __________, considerato che ammontavano mensilmente a ca. CHF 10'000.-- cosa ne faceva? Depositava parte dei contanti in un suo conto bancario / postale?
Risposta 2:
Non depositavo gli importi percepiti ma li tenevo in contanti per far fronte alle spese mensili.
Preciso che nel periodo 1° giugno 2015 fino al 31 maggio 2016, mentre ero alle dipendenze delle ditte __________ e __________, ho attraversato una situazione finanziaria precaria e pertanto ho dovuto far capo a mia sorella __________ (detta __________, 1975) la quale mi ha aiutato finanziariamente a far fronte alle mie spese mensili.
Oltre a ciò, mia sorella mi ha ospitato a __________ con mia figlia __________ (2008).
Con gli ultimi salari importanti, percepiti da __________ e __________, ho potuto restituire in contanti i prestiti percepiti da mia sorella; quantificando circa CHF 5'000.--
Domanda 3:
Dispone di un conto bancario / postale?
Risposta 3:
L’unico conto bancario a mia disposizione è presso la Banca __________ sede di __________, al conto di risparmio __________ che consegno seduta stante un estratto delle registrazioni dal 05.03.2015 al 31.12.2016.
[…]
Domanda 4:
Che ruolo occupano in seno alle ditte citate i sigg. __________ e __________?
Risposta 4:
Per quanto di mia conoscenza i sigg. __________ e __________ erano i miei responsabili, inteso che sono stati loro ad assumermi. Per me erano i miei capi ai quali dovevo rendere conto.
[…]
Domanda 6:
Di cosa si occupava presso la __________?
Risposta 6:
La __________ esercitava nel campo dei sistema di sicurezza informatica. Ero stata assunta quale rappresentante con un contratto di lavoro di durata determinata: 01.01.2016 - 31.05.2016 per un tempo di lavoro di 30 ore mensili.
Mi occupavo della ricerca di clientela italiana per ampliare il settore dell’edilizia (costruzioni) o reperire succursali italiane che esercitassero già in questo settore o che volevano operare in Svizzera.
Domanda 7:
Come erano organizzate e pianificate le sue giornate di lavoro?
Risposta 7:
Di regola dedicavo 1 giorno o due mezze giornate alla settimana, in modo irregolare a dipendenza della disponibilità della clientela.
Organizzavo degli appuntamenti, inizialmente per passa parola e quindi fissavo degli incontri.
A domanda rispondo (ADR)
Quando la ditta era interessata o l’incontro andava a buon fine, riferivo al signor __________ o __________ l’esito.
Non redigevo alcun rapporto scritto all’attenzione dei miei capi, riferivo unicamente a voce il mio operato. Non ero stipendiata sulla base del mio operato.
Le spese di trasferta o pasti non venivano rapportate su distinte spese.
La sede legale era a __________, mentre la sede di lavoro era a __________ in Via __________ in una palazzina ubicata in un monolocale.
Avevo a disposizione un PC portatile, ma utilizzavo il mio telefono mobile che per l’occasione avevo acquistato una scheda telefonica italiana.
Nel monolocale trovavo posto una scrivania con sedie, un piccolo cucino e un bagno. La palazzina disponeva di parcheggi.
Domanda 8:
Di cosa si occupava presso la __________?
Risposta 8:
La __________, fra le altre cose, si occupa di gestione immobili e di altre società. Ero stata assunta quale gestore immobiliare con un contratto di lavoro a tempo pieno e di durata determinata: 01.06.2016 - 31.08.2016.
Inizialmente sono stata assunta per la sistemazione dei loro archivi, della registrazione dei conti di gestione degli immobili.
In seguito, mi sono state affidate la vendita e la gestione di due palazzine: la prima a __________ (mappale __________), ubicazione __________ - stabile commerciale e abitativo, la seconda a __________ (mappale __________) in Via __________ - casa plurifamiliare di 13 appartamenti.
Il salario mensile lordo (CHF 10'616.35 / salario base: CHF 9'800.-) era stato determinato dal fatto che se avessi realizzato la vendita delle due palazzine non avrei percepito una percentuale sul prezzo di vendita quale intermediaria e pertanto, era stato stabilito un salario alto quale compenso dell’eventuale mancata percezione della percentuale di vendita.
La sede legale è a __________, ma la ditta dispone di un ufficio a __________ in Via __________. L’ufficio è ubicato in una palazzina, si entra da dietro ed è composto da un ampio locale con camino, cucina e bagno.
La giornata tipo iniziava presso l’Ufficio postale di __________ ritirando la corrispondenza dalla casella postale 138 e poi mi recavo all’ufficio a __________ ad evadere le mie mansioni.
Nella casella postale __________ vi era la corrispondenza per le ditte: __________, __________ e la __________. Il signor __________ si occupava del ritiro della posta della __________.
Almeno 2-3 giorni alla settimana condividevo l’ufficio con il signor __________.
Domanda 9:
Di cosa si occupava presso la __________?
Risposta 9:
La __________, fra le altre cose, si occupa di gestione immobile e di altre società. Ero stata assunta quale promotrice immobiliare con un contratto di lavoro a tempo pieno e di durata determinata: 01.09.2016 - 30.11.2016.
Principalmente sono stata assunta per la vendita e la gestione delle due palazzine citate in precedenza, quella di __________ e quella di __________.
Precedentemente alla mia assunzione vi era mia sorella __________ quale segretaria.
Anche in questo caso, il salario mensile lordo (CHF 11'879.- / salario base: CHF 9'900.-) era stato determinato dal fatto che se avessi realizzato la vendita delle due palazzine non avrei percepito una percentuale sul prezzo di vendita quale intermediaria e pertanto, era stato stabilito un salario alto quale compenso dell’eventuale mancata percezione della percentuale di vendita.
La sede legale è a __________, mentre la sede era a __________ in Via __________ in una palazzina ubicata in un monolocale. Dove trovava sede anche la __________.
Domanda 10:
Ha ancora contatti con i sigg. __________ e __________? Ha dovuto trasmettere il suo operato - acquisito in questi anni - a qualcuno? Chi è subentrato alla sua funzione?
Risposta 10:
Dopo la fine del rapporto di lavoro (al 30.11.2016) ho avuto ancora qualche contatto sporadico con il signor __________ al quale ho chiesto se aveva ancora bisogno dei miei servizi e mi sono interessato sul proseguo dei lavori.
Il signor __________ non l’ho più visto e non ho più avuto contatti.
Non sono al corrente se è subentrato altro personale alla mia funzione. Non sono a conoscenza se le palazzine sono state vendute, suppongo di no.
Domanda 11:
Oltre a Lei, __________ e __________, le ditte avevano altro personale?
Risposta 11:
Come detto mia sorella __________ e se ben ricordo vi era un signore che lavorava per __________ ma svolgevo il suo lavoro in Italia.
[…]
A domanda rispondo (ADR)
Il mio tempo di lavoro non era soggetto a timbratura e non disponevo di un’agendo di lavoro.
A domanda rispondo (ADR)
Circa la riscossione del salario, oltre a quello che ho detto e presentato, non sono in grado di comprovare la reale percezione del pagamento in contanti.
Ritengo che i sigg. __________ o __________ abbiano registrato il tutto nel modo dovuto.
Non sono al corrente se vi sia una fiduciaria che abbia verificato l’amministrazione delle società.(…)” (cfr. doc. 10)
Con scritto del 7 dicembre 2016, __________, funzionario della Cassa ha chiesto alla Cassa di compensazione l’estratto conto individuale completo relativo ai contributi AVS/AI/IPG/AD dell’assicurata per gli anni 2013 - 2016 (cfr. doc. 9).
Il 20 dicembre 2016 la Cassa di compensazione ha trasmesso l’estratto conto individuale comprendente il salario o reddito iscritto presso le casse di compensazione che tengono un conto individuale per l’assicurata (cfr. doc. 9).
Il 29 marzo 2017 __________ ha nuovamente chiesto alla Cassa di compensazione l’estratto conto individuale completo relativo ai contributi AVS/AI/IPG/AD per l’anno 2016 (cfr. doc. 9). In seguito, il 31 marzo 2017, la Cassa di compensazione gli ha comunicato che i dati relativi all’anno 2016 saranno disponibili durante il mese di settembre 2017, in quanto i datori di lavoro dovranno presentare il rendiconto relativo all’anno scorso solo all’inizio dell’anno seguente (cfr. doc. 9). Successivamente, con lettera del 18 aprile 2017, la Cassa ha inoltre comunicato che l’assicurata per l’anno 2016 è iscritta quale persona senza attività lucrativa e per il momento non sono in possesso dei dati fiscali definitivi (cfr. doc. 9).
La Cassa, con decisione del 5 aprile 2017, ha negato all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, in base al rapporto dell’UG e considerando che l’assicurata non aveva mai prodotto nessun documento comprovante il reale versamento dei salari (cfr. doc. VII 1).
Nell’opposizione interposta contro il provvedimento del 5 aprile 2017 l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha fatto valere che la presa di posizione della Cassa si baserebbe su elementi per nulla comprovati e che verrebbero interpretati in maniera unilaterale sempre a sfavore della lavoratrice. Inoltre non sarebbe corretto penalizzare l’assicurata per il fatto di avere percepito lo stipendio in contanti (cfr. doc. B pag. 2).
Con decisione su opposizione del 10 maggio 2017 la Cassa ha confermato la precedente decisione del 5 aprile 2017 di diniego del diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° dicembre 2016.
L’amministrazione ha in particolare evidenziato che nell’estratto conto individuale AVS dell’assicurata per l’anno 2016 non figura nessun periodo di contribuzione e pertanto le attività lavorative dal 1° gennaio al 30 novembre 2016 non sarebbero stati sottoposti all’obbligo di contribuzione. Perciò ha ritenuto che l’assicurata non ha un periodo di contribuzione sufficiente per rivendicare il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. A).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ricordare che la Cassa aveva segnalato la fattispecie alla Sezione del lavoro, siccome la ricorrente era dipendente di alcune aziende facenti parte di un altro caso sottoposto al Ministero Pubblico per presunti reati e già sottoposti ad inchiesta penale (cfr. doc. VII 1).
Sulla base di questi dubbi, la Cassa era tenuta ad effettuare le opportune verifiche per accertare l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione, anche se l’assicurata non occupava una posizione analoga a un datore di lavoro prima della disoccupazione (cfr. consid. 2.3.; B 145 Prassi LADI).
Il TCA rileva che l’insorgente, allorquando aveva terminato la disoccupazione alla fine di maggio 2015, ha ricominciato la sua attività lavorativa presso ditte (__________, __________ e ) che sono personalmente collegate con i suoi ex datori di lavoro (, __________, __________).
Esaminando gli estratti RC della società __________ e della società __________ si evince che di ambedue, al momento dell’assunzione della ricorrente, __________ era presidente con diritto di firma individuale (cfr. estratti RC __________ e __________). Ciò sorprende in particolare, visto che secondo la deposizione della ricorrente era lo stesso __________ che le consegnava mensilmente lo stipendio in contanti mentre era assunta presso la __________ (cfr. consid. 2.6.).
Anche __________, colui che ha consegnato lo stipendio in contanti all’assicurata mentre era assunta presso la __________ e la __________ e faceva le veci di __________, era amministratore unico della __________ dal 22 settembre 2009 fino al 3 dicembre 2009, mentre __________ è tuttora membro con diritto di firma individuale presso la __________ sino dal 28 luglio 2015 e amministratrice unica con diritto di firma individuale della __________ (cfr. consid. 2.6.; estratti RC __________ e __________).
Vi sono anche altre persone che risultano essere state iscritte in più di uno di queste cinque società come __________ che faceva parte della __________ come membro con diritto di firma individuale dal 4 marzo 2013 al 19 febbraio 2014, della __________ come membro con diritto di firma individuale dal 12 novembre 2015 al 26 maggio 2017, della __________ come amministratrice unica con diritto di firma individuale dal 12 novembre 2015 al 26 luglio 2017 e della __________ come membro con diritto di firma individuale dal 23 novembre 2015 al 28 luglio 2017 (cfr. estratti RC __________, __________, __________, __________ e ). Poi si ripete anche il nome di __________ (, ), __________ e __________ (, __________, ), __________ (, ) e __________ (, __________). (cfr. estratti RC __________, __________, __________, __________, __________).
D’altronde la __________ e la __________ condividono lo stesso ufficio (monolocale) in Via __________ a __________ (cfr. consid. 2.6.).
Inoltre colpisce l’ammontare dello stipendio dell’assicurata. Effettivamente negli ultimi sei mesi di attività lavorativa, la stessa ha percepito uno stipendio mensile superiore a fr. 10'000.--. Questo importo sorprende in particolare in quanto l’assicurata in precedenza, lavorando per le stesse ditte o ditte collegate, ha percepito uno stipendio molto inferiore (cfr. consid. 2.6.).
Oltre a ciò, l’assicurata era ben consapevole, avendo percepito le indennità di disoccupazione dal 1° maggio 2014 al 30 aprile 2015, che il guadagno assicurato va calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione.
Come esposto, proprio negli ultimi sei mesi di attività lucrativa, l’insorgente avrebbe percepito uno stipendio molto superiore rispetto agli stipendi che riceveva prima.
Al riguardo l’assicurata aveva precisato di avere ricevuto il salario in contanti e di averlo utilizzato per “far fronte alle spese mensili” senza depositarlo su un conto bancario. In effetti, dall’estratto del suo conto risparmio dal 5 marzo 2015 al 31 dicembre 2016 presso la __________ non figura nessun versamento, tranne i versamenti della Cassa di disoccupazione che sono stati versati fino a maggio 2015 (cfr. doc. 14).
Durante l’audizione del 21 febbraio 2017 l’assicurata ha solamente precisato di avere restituito fr. 5'000.- a sua sorella per un prestito ricevuto in precedenza. Trattandosi comunque di una somma importante - l’assicurata indica di avere ricevuto più di fr. 60'000.-- per sei mesi di lavoro - la sua affermazione di avere fatto fronte alle spese mensili non risulta credibile.
Questo Tribunale rileva d’altronde che l’assicurata lavorava come segretaria presso la __________. Alla __________ è stata assunta come rappresentante. Dalla __________ faceva il gestore immobiliare e infine, ritornata alla __________ è stata assunta come promotrice immobiliare (cfr. consid. 2.6.). Questo cambiamento di incarico lascia perplessi considerando inoltre che l’assicurata non ha seguito nessun corso professionale o altro perfezionamento professionale.
Il TCA constata tra l’altro che l’assicurata non ha saputo spiegare, sostanziando debitamente, le sue mansioni nelle varie attività lavorative. Ella ha spiegato in modo vago e impreciso che alle dipendenze della __________ (assunta come rappresentante dal 1° gennaio - 31 maggio 2016) ha ricercato clientela ed organizzato degli incontri, senza redigere alcun rapporto scritto.
Mentre era assunta dalla __________ in qualità di gestore immobiliare (1° giugno - 31 agosto 2016) e dalla __________ come promotrice immobiliare (1° settembre - 30 novembre 2016) le era stato affidato la vendita e la gestione di due palazzine, una a __________ e l’altra a __________. Anche in relazione a tali mansioni non ha fornito nessuna prova relativa al lavoro svolto, come ad esempio testimonianze di eventuali interessati all’acquisto, ecc. L’assicurata ha unicamente fornito la documentazione relativa a questi due palazzi. Questo opuscolo è però soltanto una descrizione del mappale con varie fotografie, la relazione tecnica, la planimetria e l’estratto del registro fondiario (cfr. doc. 12).
La ricorrente non ha inoltre saputo indicare se vi sono altri impiegati presso le ditte in questione. Dalle dichiarazioni allegate al ricorso si evince però chiaramente che presso la __________ lavoravano altre tre persone (__________, __________ e ) mentre l’insorgente era attiva (cfr. doc. D). Anche alla __________ lavorava un'altra persona () mentre l’assicurata era alle sue dipendenze (cfr. doc. E).
Dall’estratto conto individuale AVS risultano pagati i contributi AVS/AI/IPG/AD dalla __________ per l’attività svolta dall’assicurata dal 1° giugno al 31 dicembre 2015 in qualità di segretaria PR con un salario mensile di fr. 959.90 (cfr. doc. 9).
Dalla documentazione allegata al ricorso risultano inoltre pagati i contributi AVS/AI/IPG/AD dalla __________ per l’attività svolta dall’insorgente dal 1° giugno al 31 agosto 2016 in qualità di gestore immobiliare con un salario mensile di fr. 10'616.35 (cfr. doc. D).
L’assicurata ha inoltre allegato la dichiarazione della __________, con la quale la ditta attesta che l’insorgente ha lavorato presso la loro azienda dal 1° gennaio al 31 maggio 2016 ed è stata regolarmente stipendiata, e la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2016 ove è indicato un salario complessivo di fr. 4'500.-, pari a fr. 900.- mensili, sottoscritta e datata 30 gennaio 2017 (cfr. doc. E).
Anche per l’attività svolta presso __________ l’insorgente ha allegato la relativa dichiarazione del datore di lavoro e la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2016, ove è indicato un salario complessivo di fr. 35'637.-, pari a fr. 11'879.- mensili, sottoscritta e datata 30 gennaio 2017 (cfr. doc. C).
A proposito dei contributi AVS/AI/IPG/AD dell’anno 2016 si ricorda che, come è stato comunicato dalla Cassa di compensazione, i relativi dati saranno disponibili solo durante il mese di settembre 2017 siccome i datori di lavoro dovranno presentare il rendiconto relativo all’anno 2016 solo all’inizio dell’anno successivo (cfr. doc. 9).
Per quanto attiene al conto individuale AVS, va però osservato che il TF ha indicato che le registrazioni nel conto individuale costituiscono al massimo degli indizi di un effettivo pagamento dei salario (cfr. DTF 131 V 444 consid. 1.2.; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.4.).
2.8. Stante quanto precede, questa Corte, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che l’assicurata, nel termine quadro dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2016, non abbia compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI secondo cui ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro, ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione (cfr. consid. 2.1.).
Del resto, l’assicurata neppure può essere esonerata dal compimento del periodo di contribuzione ex art. 14 LADI, in quanto, in casu, non entra in linea di conto alcun motivo di esenzione. L’assicurata non ha, peraltro, preteso il contrario.
2.9. In ogni caso si ricorda che la riscossione dei salari è determinante per stabilire, nel caso in cui sia comprovato l’esercizio di un’attività soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi nel termine quadro per il periodo di contribuzione, il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI (cfr. consid. 2.4.).
D’altronde nella presente fattispecie il guadagno assicurato dovrebbe essere stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo.
L’eccezione secondo la quale è sufficiente l’accordo salariale fra il datore di lavoro e lavoratore non potrebbe trovare applicazione (cfr. consid. 2.5.), dato che in casu non può essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi (salario molto elevato negli ultimi sei mesi della pretesa attività lavorativa; dopo aver percepito indennità di disoccupazione fino al maggio 2015 la ricorrente è stata assunta da società collegate ai suoi ex datori di lavoro per il periodo maggio 2013 - aprile 2014; cfr. consid. 2.6.; 2.7.).
Nel caso in cui il guadagno assicurato non sia determinabile in modo sufficientemente attendibile, la pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione va negata (cfr. consid. 2.5.).
2.10. In conclusione la Cassa ha, dunque, giustamente negato all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° dicembre 2016.
La decisione su opposizione del 10 maggio 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti