Raccomandata
Incarto n. 38.2017.37
KE/sc
Lugano 25 ottobre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Kathrin Erne, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 marzo 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Questo Tribunale, con sentenza 38.2015.21 del 14 settembre 2016, ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione su opposizione del 12 febbraio 2015 con cui la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), accogliendo parzialmente l’opposizione di RI 1 contro l’ordine di restituzione del 17 luglio 2014, aveva ridotto la somma da rimborsare da fr. 4'789.10 a fr. 4'265.50, corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite in troppo nel periodo febbraio-giugno 2012 a seguito del computo del salario percepito dal Cantone Ticino per la sua attività di esperto di esami non dichiarata nella misura in cui superava il reddito di fr. 198.35 mensili che era da ritenersi la retribuzione per attività accessoria.
Il TCA ha rinviato gli atti alla Cassa per determinare se gli importi supplementari rispetto al guadagno accessorio comprendano delle spese per pasti o di trasferta se il luogo degli esami non corrispondeva con il domicilio.
1.2. Il 15 ottobre 2016 RI 1 ha depositato un ricorso contro il giudizio 35.2015.21 del 14 settembre 2016 del TCA. Il ricorso dell’insorgente è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_684/2016 del 25 ottobre 2016, in quanto i giudici federali hanno ritenuto prematuro un ricorso a quello stadio della procedura.
1.3. Con decisione su opposizione del 16 marzo 2017 la Cassa ha respinto l’opposizione di RI 1 e confermato la decisione di restituzione del 3 gennaio 2017 con la quale aveva chiesto la restituzione di fr. 2'443.90, dopo avere appurato le spese sostenute dall’assicurato per lo svolgimento dell’attività di esperto di esami corrispondenti a fr. 479.80 per il mese di marzo 2012, fr. 364.20 per il mese di aprile 2012 e fr. 242.40 per il mese di maggio 2012, come richiesto dal TCA con il giudizio 38.2015.21 (cfr. doc. A).
1.4. RI 1 ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione del 16 marzo 2017 davanti al TCA, chiedendo l’annullamento della decisione su opposizione del 3 gennaio 2017.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto:
" (…)
I compensi ricevuti dall’__________ non costituiscono un salario bensì sono un compenso per la missione di esperto d’esami.
Tale missione è da me svolta da parecchi anni al di fuori del normale tempo di lavoro. Prova ne è il fatto che mi impegnava sia prima della mia iscrizione in disoccupazione che dopo la stessa, periodi in cui sono stato e sono tuttora occupato a tempo pieno (100%).
Tale attività non ha subito un’estensione particolare durante il periodo in cui ero disoccupato poiché, ogni anno, vi sono delle fluttuazioni dipendenti dal numero di allievi da esaminare, dalle sedi d’esame e dalle disposizioni del Capoperiti.
Quanto previsto nel marg. C9 Prassi LADI ID non trova applicazione in quanto la mia attività principale è sempre stata al 100% quale dipendente di ditte terze mentre l’attività quale perito d’esame è sempre stata un’attività accessoria e deve essere considerata tale.
Un guadagno accessorio rimane tale, esso non ha alcun influsso sul periodo di contribuzione e non va preso in considerazione per il calcolo del guadagno assicurato.
L’attività accessoria è stata intrapresa ed è svolta da più di un decennio in un periodo di normale occupazione e pertanto non trova applicazione nemmeno il marg. C11.
Inoltre bisogna considerare che la CO 1 (Cassa CO 1) non è mai entrata nel merito dell’attività svolta da me e non ha approfondito il motivo per il quale un perito d’esame è indennizzato e non salariato; a questo proposito giova anche citare l’interpellanza “Rafforzare la formazione duale remunerando meglio i periti d’esame” (n. 14.4063) depositata in Consiglio nazionale in data 04.12.2014.
Nella sua risposta, il Consiglio Federale scrive “1. L’attuazione e la vigilanza della formazione professionale sono di competenza dei cantoni. Fra questi compiti rientra anche l’impiego dei periti d’esame per le procedure di qualificazione (art. 35 cpv. 1 dell’ordinanza sulla formazione professionale OFPr, RS 412.101) e il calcolo delle indennità (…). La preparazione e lo svolgimento degli esami, infatti, sono compiti di grande responsabilità, che presuppongono esperienza o competenze professionali, metodologiche e sociali (…)”.
Ne consegue che l’impiego di un perito d’esame per le procedure di qualificazione nel Cantone Ticino è solamente indennizzato da un importo di CHF 40.00 per un’ora d’attività, la quale è svolta in qualsiasi orario, in qualsiasi giorno (festivi compresi) e in qualsiasi luogo (proprio domicilio, sede dell’azienda, sede d’esame, ecc.). Quindi il perito riceve un compenso quasi simbolico per un compito, come scritto dal Consiglio Federale, di grande responsabilità. (…)” (Doc. I)
1.5. Con risposta del 4 maggio 2017 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Il 12 maggio 2017 il ricorrente ha trasmesso un atto di replica e ha osservato:
" (…)
La CO 1 ha continuato ad escludere la necessità di approfondire l’attività del perito d’esame e l’ha sempre considerata come una qualsiasi attività lavorativa. In particolare modo presumo non conosca come si svolgano gli esami denominati “Lavoro pratico individuale (LPI)”.
La CO 1 non ha mai approfondito i motivi per i quali nel 2012 dovetti investire maggiore tempo negli esami di fine tirocinio.
La CO 1 non avendo afferrato l’attività svolta da un perito d’esame non ha potuto comprendere che l’indennizzo ricevuto è forfettario. Nel formulario “Conteggio delle prestazioni relative agli esami finali di tirocinio, MP/LA” è indicato al paragrafo “Rimborsi spese” un indennizzo comprensivo di spese di viaggio e vitto. In realità, esistono altre spese che il perito difficilmente può quantificare come l’uso di casa propria per lo svolgimento di questa attività, le telefonate, il tempo investito nello studio di particolarità dell’esame, ecc.
A questo punto è doveroso precisare quanto avrebbe già dovuto comunicare l’autorità cantonale preposta alla gestione degli esami, ossia che nella sessione d’esame del 2012, il sottoscritto fu impiegato per provare una nuova procedura di verifica, la quale non fu più riproposta perché non sufficientemente funzionale ma che allungò il mio impegno per i LPI. Inoltre, ci furono altri due LPI problematici che richiesero un maggiore impegno per garantire il corretto svolgimento.” (cfr. doc. V).
1.7. La Cassa ha osservato di non avere ulteriori osservazioni da formulare e si è riconfermata integralmente con quanto esposto nella sua risposta di causa (cfr. doc. VII).
1.8. I doc. VI e VII sono stati trasmessi per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 deve o meno restituire l’importo di fr. 2'443.90 corrispondente ad indennità di disoccupazione percepite in troppo nel periodo marzo-maggio 2012 a seguito del computo del salario percepito dal __________ per la sua attività di esperto di esami.
L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
Dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:
" La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4."
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.2. Secondo l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI, il cui tenore non è stato modificato a far tempo dal 1° aprile 2011, è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).
In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid. 2.5.).
In tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro, la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.
Pertanto, secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).
In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo è inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.
Sul tema cfr. pure STFA C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005.
2.3. L’Audit Letter 2017/2 del settembre 2017 emessa dalla SECO, a pag. 5, esprimendosi in relazione al guadagno accessorio, precisa che è ritenuto guadagno intermedio l’estensione temporale del guadagno accessorio durante la disoccupazione:
" Guadagno accessorio
Situazione iniziale
Il guadagno accessorio non è assicurato. È considerato tale ogni guadagno che un assicurato trae da un’attività esercitata fuori del tempo normale di lavoro (Prassi LADI ID C8). Durante la disoccupazione, il guadagno accessorio non può essere computato quale guadagno intermedio. Tuttavia, se l’assicurato estende la propria attività accessoria, il guadagno supplementare conseguito va computato come guadagno intermedio (Prassi LADI ID C9).
Periodo di calcolo per il guadagno accessorio
Per determinare il guadagno accessorio che comunque va separato dal guadagno assicurato conviene riferirsi allo stesso periodo di calcolo scelto anche per il guadagno assicurato, sempreché nel caso concreto sia possibile e ragionevole. Per entrambi i valori direttamente interdipendenti (Guadagno assicurato/Guadagno accessorio) ci si riferisce dunque a periodi corrispondenti.
Se, ad esempio, i guadagni accessori sono strettamente connessi ad attività svolte in determinati mesi, allora si tratta di un caso speciale, in cui occorre calcolare unicamente il guadagno accessorio ottenuto in questi mesi che comunque va separato dal guadagno intermedio.
Þ Esempio
Un assicurato svolge sempre da dicembre a febbraio l’attività di maestro di sci considerata fonte di guadagno accessorio. Alla fine, prima di essere disoccupato, ha guadagnato in media in questo periodo CHF 2'500 al mese. Durante la disoccupazione, i redditi che nei mesi da dicembre a febbraio superano i CHF 2'500 vanno computati come guadagno intermedio.
Estensione del guadagno accessorio
Il reddito supplementare da un guadagno accessorio conseguito grazie a un’estensione temporale nel periodo in cui l’assicurato percepisce l’indennità di disoccupazione va computato come guadagno intermedio. Un guadagno supplementare dovuto unicamente a un aumento del salario e ottenuto senza estensione temporale dell’attività non va computato come guadagno intermedio.”
2.4. Nell’evenienza concreta, come visto nei fatti, questa Corte, con sentenza 38.2015.21 del 14 settembre 2016, ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione su opposizione del 12 febbraio 2015 emanata dalla Cassa prevedente il rimborso della somma di fr. 4'265.50, corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite in troppo nel periodo febbraio-giugno 2012 a seguito del computo del salario percepito dal __________ per la sua attività di esperto di esami non dichiarata alla medesima nella misura in cui superava il reddito di fr. 198.35 mensili che era da ritenersi la retribuzione per attività accessoria.
Il TCA ha rilevato che l’attività accessoria come perito d’esame finale di tirocinio per la professione di operatore in automazione era stata estesa in modo considerevole nell’anno 2012 durante la disoccupazione dell’assicurato. I redditi supplementari, alla luce della giurisprudenza federale, delle direttive della SECO e della dottrina, costituivano pertanto un guadagno intermedio ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 LADI, il quale doveva essere computato nel calcolo delle indennità di disoccupazione. Il TCA ha confermato il calcolo della Cassa secondo cui il guadagno accessorio, appurato che l’attività accessoria di perito d’esame era svolta durante tre mesi all’anno, corrisponde a fr. 437.-- mensili. Per calcolare l’ammontare del guadagno intermedio relativo al 2012 da considerare al fine del calcolo delle indennità giornaliere spettanti effettivamente al ricorrente e dunque l’importo da restituire alla Cassa dagli importi conseguiti tramite l’attività di perito d’esame andava dedotto la somma di fr. 437.-- mensili corrispondenti al guadagno accessorio che non andava considerato quale guadagno intermedio. Riguardante i mesi di marzo, aprile e maggio 2012, questa Corte ha osservato che il compenso di marzo 2012 di fr. 1'220.-- superava di fr. 783.-- il guadagno accessorio di fr. 437.--. Il compenso di aprile 2012 di fr. 1'970.-- era maggiore di fr. 1'533.-- rispetto al guadagno accessorio di fr. 437.--. Il compenso di maggio 2012 di fr. 1'890.-- era maggiore di fr. 1'453.-- rispetto al guadagno accessorio di fr. 437.--.
Il TCA ha, tuttavia, rinviato gli atti alla Cassa per determinare se gli importi supplementari rispetto al guadagno accessorio di fr. 437.--, dei compensi per i mesi di marzo, aprile e maggio 2012 di fr. 783.--, rispettivamente fr. 1'533.-- e fr. 1'453.-- comprendano delle spese per pasti o di trasferta se il luogo degli esami non corrispondeva con il domicilio. Nel caso in cui il ricorrente avesse prodotto debita e circostanziata documentazione a sostegno delle spese menzionate, allora le stessa andrebbero dedotte dal guadagno supplementare prima di computarlo quale guadagno intermedio.
Con scritto del 20 settembre 2016 la Cassa ha invitato l’insorgente a trasmettere entro il termine di una settimana le pezze giustificative a comprova delle spese sostenute nel corso dei mesi di marzo - maggio 2012 e di compilare la “Tabella per stipendio” riguardante altrettanto il periodo marzo - maggio 2012 (cfr. doc. 55 e 56).
L’11 ottobre 2016, in risposta allo scritto della Cassa, RI 1 ha notificato le spese sostenute nel periodo da marzo - maggio 2012, e meglio fr. 479.80 nel mese di marzo 2012, fr. 364.20 nel mese di aprile 2012 e fr. 242.20 nel mese di maggio 2012. Al suo scritto ha allegato la tabella riassuntiva delle spese da lui sostenute dal quale si evince che le spese notificate si riferiscono solo a spese di trasferta (cfr. doc. 42 e 43).
Successivamente, il 22 novembre 2016, la Cassa ha notificato a RI 1 un riepilogo specificando i nuovi calcoli effettuati e calcolando il nuovo importo da restituire in fr. 2'443.90 tenendo in considerazioni a titolo di spese gli importi da lui comunicati con lettera dell’11 ottobre 2016. Al ricorrente è stato inoltre assegnato un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni in merito (cfr. doc. 30 e 31). RI 1 è rimasto silente e pertanto il 3 gennaio 2017 la Cassa gli ha notificato l’ordine di restituzione ammontante a fr. 2'443.90 in quanto il ricorrente aveva ricevuto un importo superiore al suo diritto alle indennità di disoccupazione durante il periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2012 (cfr. doc. 26 e 27).
Con decisione su opposizione del 16 marzo 2017 la Cassa ha poi respinto l’opposizione del ricorrente e confermato la decisione di restituzione del 3 gennaio 2017 con la quale aveva chiesto la restituzione di fr. 2'443.90, dopo avere verificato le spese sostenute dall’assicurato per lo svolgimento dell’attività corrispondenti a fr. 479.80 per il mese di marzo 2012, fr. 364.20 per il mese di aprile 2012 e fr. 242.40 per il mese di maggio 2012 come richiesto dal TCA con il giudizio 38.2015.21 (cfr. doc. A).
2.5. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA evidenzia dapprima che il ricorrente ha formulato delle censure circa il principio della restituzione sollevando sostanzialmente che le retribuzioni ottenute per la sua attività di esperto di esami devono essere considerate quale guadagno accessorio e non quale guadagno intermedio (cfr. doc. I; consid. 1.4.).
Questa Corte, tuttavia, già si è chinata su tali questioni emanando, come visto, la sentenza 38.2015.21 del 14 settembre 2016 (cfr. consid. 1.1.).
In particolare il TCA, nel giudizio 38.2015.21 consid. 2.6., ha deciso che l’insorgente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente parte delle indennità di disoccupazione afferenti ai lassi di tempo marzo-maggio 2012, rilevando:
" (…)
2.6. Litigiosa è la questione di sapere se parte delle retribuzioni ottenute dall’assicurato nel periodo febbraio-giugno 2012 per la sua attività di perito d’esame debba essere considerata quale guadagno intermedio da dedurre dalle indennità giornaliere che egli ha percepito in quel periodo e che dovranno in tal caso parzialmente essere restituite, come deciso dalla Cassa, oppure no.
Quanto al principio della restituzione, il TCA evidenzia che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge.
Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
L’insorgente ha fatto valere, innanzitutto, di svolgere la funzione di perito d’esame al di fuori del normale tempo di lavoro quale attività accessoria a quella principale al 100% e che quindi la stessa non deve essere considerata ai fini del calcolo delle indennità di disoccupazione a lui spettanti (cfr. doc. I, 7; 25).
In concreto, come visto, dalle carte processuali si evince, da una parte, che l’assicurato, nel settembre 2008, è stato designato con decisione della __________ quale __________ con validità fino al 31 agosto 2012 (cfr. doc. B2; la designazione è poi stata rinnovata per l’arco di tempo gennaio 2013 – agosto 2016, doc. B1).
Dall’altra, che il medesimo nel 2009 e nel 2010 ha effettivamente svolto tale l’attività parallelamente al proprio impiego al 100% presso la __________ (salario di fr. 5'750 lordi mensili) percependo fr. 580, rispettivamente fr. 1'310, come pure nel 2011 parallelamente all’occupazione a tempo pieno presso la __________ (salario di fr. 7'000 lordi mensili) conseguendo un’entrata di fr. 2’850 (cfr. consid. 2.4.; 2.5.).
Per quanto attiene al periodo determinante ai fini della presente lite, ossia da febbraio a giugno 2012, l’assicurato controllava la disoccupazione. Da febbraio ad aprile 2012 il medesimo ha svolto un’attività lavorativa al 20% per la __________ che l’ha licenziato con effetto dal 1° maggio 2012 (cfr. consid. 2.4.; doc. 312; 307; 280), mentre nei mesi di maggio e giugno 2012 non risulta che egli abbia lavorato (cfr. consid. 2.4.).
Il ricorrente nel 2012 ha, inoltre, continuato a esercitare l’attività di perito d’esame che è stata retribuita con complessivi fr. 5'360 lordi (cfr. doc. B8).
Nell’anno 2012, durante la disoccupazione, lo svolgimento di tale attività si è esteso notevolmente.
In effetti la retribuzione che ne è conseguita di complessivi fr. 5'360 (cfr. consid. 2.5.) risulta nove volte più elevata rispetto a quella del 2009 di fr. 580, quattro volte maggiore di quella del 2010 di fr. 1'310 e quasi il doppio dell’entrata relativa al 2011 di fr. 2'850 (cfr. consid. 2.5.).
L’estensione considerevole dell’attività di perito d’esame nel 2012 durante la disoccupazione risulta anche dal fatto che in seguito, e meglio nel 2013 e 2014, allorché l’assicurato svolgeva l’attività lavorativa a tempo pieno presso la __________, iniziata nel novembre 2012 (cfr. doc. IX; X), le entrate connesse alla funzione di perito d’esame sono state di fr. 1'390 nel 2013 (cfr. doc. B7), ossia di un quarto circa rispetto all’importo di fr. 5'360 conseguito nel 2012 e di fr. 1'560 nel 2014 (cfr. doc. B5), tre volte e mezzo circa in meno rispetto al 2012.
In simili condizioni, occorre concludere, da un lato, che la funzione di perito d’esame per gli anni 2009, 2010 e 2011 (come pure nel 2013 e 2014) in cui è stata espletata dall’assicurato in aggiunta a un impiego quale dipendente al 100% risulta accessoria, come del resto considerato dalla Cassa (cfr. doc. A).
Dall’altro, che l’attività accessoria è stata estesa in modo considerevole nell’anno 2012 durante la disoccupazione.
I redditi supplementari, alla luce della giurisprudenza federale, delle direttive della SECO e della dottrina - peraltro univoche su tale tema - citate sopra (cfr. consid. 2.3.), costituiscono pertanto un guadagno intermedio ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 LADI, il quale deve essere computato nel calcolo delle indennità di disoccupazione (cfr. STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 2.2. e 4.2.-4.3.; DTF 123 V 230 consid. 3d).
Del resto risulta priva di fondamento la censura del ricorrente secondo cui “i compensi ricevuti dall’__________ non costituiscono un salario bensì sono un compenso riconosciuto per le spese sostenute nello svolgimento della mia funzione di perito d’esame” (cfr. doc. I).
In effetti la decisione di designazione quale __________ emessa dalla __________ il 23 settembre 2008 con validità dal settembre 2008 all’agosto 2012 prevede il versamento, da una parte, di un compenso a seconda del dispendio orario dedicato all’attività, dall’altra, di indennità per le spese sostenute, ovvero per il pasto e la trasferta qualora il luogo nel quale si svolgeva l’attività non corrispondeva al luogo di domicilio (cfr. doc. B2).
Inoltre nella decisione del 21 novembre 2012 con cui la nomina quale __________ è stata rinnovata per il lasso di tempo gennaio 2013 – agosto 2016 la __________ ha sì specificato che il compenso previsto a seconda del dispendio orario è comprensivo delle spese di viaggio e di vitto nel Cantone (cfr. doc. B1), tuttavia ciò non significa che le indennità, che sono state aumentate rispetto al periodo precedente (il compenso per una giornata intera è stato incrementato da fr. 190 a fr. 270, per mezza giornata da fr. 100 a fr. 140 e all’ora da fr. 30 a fr. 40; cfr. doc. B1 p.to 9; B2 p.to 5), corrispondano soltanto al rimborso spese. Le medesime, al contrario, sono costituite per la maggior parte del loro importo da una retribuzione per l’attività in sé (cfr. doc. B1).
La Cassa è venuta a conoscenza dell’attività svolta dall’assicurato quale perito d’esame nel 2012 soltanto nel 2014 a seguito di un controllo effettuato dalla SECO (cfr. doc. 42).
L’insorgente nel periodo determinante (febbraio-giugno2012) ha così beneficiato di indennità di disoccupazione calcolate senza tenere conto delle entrate relative all’attività in questione.
Di conseguenza egli ha percepito effettivamente a torto perlomeno parte delle prestazioni LADI relative a questo lasso di tempo.
In esito a quanto precede il TCA ritiene che nella presente evenienza siano senz’altro adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni iniziali con le quali sono state attribuite le indennità giornaliere di disoccupazione all’assicurato per il periodo febbraio – giugno 2012 (in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3.).
L’esercizio da parte dell’assicurato dell’attività di perito d’esame durante il periodo di riscossione delle prestazioni LADI costituisce, infatti, un fatto nuovo che, qualora fosse stato portato a conoscenza dell’amministrazione, l’avrebbe indotta a prendere una decisione differente.
Ne discende che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione di prestazioni percepite indebitamente durante il periodo febbraio - giugno 2012 (cfr. STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid. 2.7.).”
Per quanto attiene all’importo da restituire e alla sua correttezza, il TCA, nel giudizio 38.2015.21, ha evidenziato:
" (…)
2.7. A proposito dell’importo da restituire e alla correttezza del medesimo il TCA ribadisce che è il guadagno supplementare conseguito tramite l’estensione di un’attività accessoria che va conteggiato quale guadagno intermedio ai fini del calcolo delle indennità di disoccupazione spettanti a un assicurato (cfr. consid. 2.3.).
Nel caso di specie la Cassa nella decisione su opposizione ha stabilito che il guadagno accessorio, appurato che l’attività accessoria di perito d’esame è svolta durante tre mesi all’anno, corrisponde a fr. 437 mensili (cfr. doc. A).
In effetti dalle carte processuali risulta che per il 2010 - anno in cui da settembre 2010 si è iscritto in disoccupazione (cfr. consid. 2.4.) - l’assicurato ha esercitato la funzione di perito d’esame nei mesi di marzo, aprile e maggio 2010 ottenendo un compenso complessivo di fr. 1'310 (cfr. doc. 17; 18; B10), pari in media a fr. 436.66 al mese, arrotondati a fr. 437 (cfr. DTF 130 V 121).
Per calcolare l’ammontare del guadagno intermedio relativo al 2012 da considerare al fine del calcolo delle indennità giornaliere spettanti effettivamente al ricorrente e dunque l’importo da rimborsare alla Cassa dagli importi conseguiti tramite l’attività di perito d’esame va dedotta la somma di fr. 437 mensili corrispondente al guadagno accessorio che non va considerato quale guadagno intermedio (cfr. art. 24 cpv. 3 2° frase LADI; consid. 2.3.).
Nel 2012, come visto sopra (cfr. consid. 2.5.), l’insorgente ha ottenuto dall’attività di perito d’esame la somma globale di fr. 5'360 lordi (cfr. doc. B8), e meglio, come attestato dal Caposervizio dell’Ufficio stipendi e assicurazioni, fr. 120 per il mese di febbraio 2012, fr. 1'220 per il mese di marzo 2012, fr. 1'970 per il mese di aprile 2012, fr. 1'890 per il mese di maggio 2012 e fr. 160 per il mese di giugno 2012 (cfr. doc. 72; 73).
Gli importi relativi ai mesi di febbraio e giugno 2012 pari a fr. 120, rispettivamente a fr. 160 sono inferiori al guadagno accessorio mensile di fr. 437. Pertanto, non risultando alcun guadagno supplementare rispetto al guadagno accessorio, a titolo di guadagno intermedio per questi due mesi non va computato alcunché.
Per quanto attiene, invece, ai mesi di marzo, aprile e maggio 2012, questa Corte osserva che il compenso di marzo 2012 di fr. 1'220 (cfr. doc. 72) supera di fr. 783 il guadagno accessorio di fr. 437 (fr. 1'220 – fr. 437).
Il compenso di aprile 2012 di fr. 1'970 (cfr. doc. 72) è maggiore di fr. 1'533 rispetto al guadagno accessorio di fr. 437 (fr. 1'970 – fr. 437).
Il compenso di maggio 2012 di fr. 1'890 (cfr. doc. 72) è maggiore di fr. 1’453 rispetto al guadagno accessorio di fr. 437 (fr. 1'890 – fr. 437).
Va, tuttavia, evidenziato che, benché la decisione del 23 settembre 2008 di designazione quale perito d’esame per l’arco di tempo settembre 2008 – agosto 2012 preveda che il compenso per il dispendio orario non è comprensivo delle indennità per le spese di vitto e trasferte (cfr. doc. B2), dai conteggi delle prestazioni relative agli esami finali di tirocinio per i mesi in questione del 2012 emerge che quale importo fatturato per la giornata intera sia stato indicato fr. 270.-- (cfr. doc. 89, 92, 93), corrispondente alle nuove tariffe adeguate comprensive delle spese di vitto e trasferte nel Cantone (cfr. doc. B1).
Ne discende che non è escluso che gli importi supplementari, rispetto al guadagno accessorio di fr. 437, dei compensi per i mesi di marzo, aprile e maggio 2012 di fr. 783, rispettivamente fr. 1'533 e fr. 1'453 comprendano delle spese per pasti o di trasferta se il luogo degli esami non corrispondeva al domicilio.
La Cassa verificherà, pertanto, tale ipotesi dando la possibilità all’assicurato di comprovare tali eventuali spese effettive per i mesi di marzo, aprile e maggio 2012.
Nel caso in cui il ricorrente produca debita e circostanziata documentazione a sostegno delle spese menzionate, allora le stesse andranno dedotte dal guadagno supplementare prima di computarlo quale guadagno intermedio (cfr. STFA C 244/03 del 29 marzo 2004 consid. 2.2.; per il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente cfr. consid. 2.3.; DTF 142 V 162 e SECO, Audit Letter 2016/2 del settembre 2016 pag. 11; per analogia cfr. pure sentenze in ambito di contributi AVS: STF 9C_412/2007 del 9 luglio 2008 consid. 3.1., 3.2.; STFA H 57/04 del 20 aprile 2006 consid. 7.1.; STCA 30.2014.30 del 23 ottobre 2014 consid. 2.3.; 2.4., parzialmente pubblicata in RtiD I-2015 N. 45 pag. 764).”
Il ricorrente ha impugnato la sentenza 38.2015.21 del 14 settembre 2016 davanti il Tribunale federale. Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto ritenuto prematuro a quello stadio della procedura. Il TF ha precisato che in concreto il ricorrente potrà poi impugnare, se del caso, non soltanto un eventuale futuro giudizio del TCA, reso su ricorso dopo l’emanazione della nuova decisione della Cassa, ma, qualora influisca su questi ultimi, anche il giudizio ora impugnato (cfr. STF 8C_684/2016 del 25 ottobre 2016).
2.6. Oggetto della decisione su opposizione del 16 marzo 2017 sono soltanto le spese per pasti o di trasferta se il luogo degli esami non corrispondeva al domicilio. In effetti, l’incarto era stato rinviato dal TCA alla Cassa solamente per verificare le spese effettive che se del caso erano da dedurre dal guadagno supplementare per poter calcolare il guadagno intermedio (cfr. dispositivo STCA 38.2015.21 pt. 1§).
Questo Tribunale osserva che il ricorrente in relazione alle spese effettive messe in deduzione dal guadagno supplementare prima di computarlo quale guadagno intermedio non ha censurato alcunché.
La Cassa ha, come indicato dal TCA, tenuto conto delle spese comunicate dal ricorrente con lettera dell’11 ottobre 2016 (cfr. doc. 42). Per il calcolo delle trasferte il ricorrente ha applicato quanto indicato nel Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2015. Per il mese di marzo 2012 RI 1 ha sostenuto spese di trasferta di fr. 479.80. Nel mese di aprile 2012 lo stesso ha speso fr. 364.20 a titolo di spese di trasferta e durante il mese di maggio 2012 RI 1 ha speso fr. 242.20 quale spese di trasferta (cfr. doc. 43).
L’amministrazione ha dunque ricalcolato il guadagno intermedio lordo che ammonta a fr. 1'703.20 per il mese di marzo [fr. 783.-- (guadagno supplementare da attività di perito d’esame) - fr. 479.80 (spese di trasferte) + fr 1'400.-- (guadagno intermedio conseguito da __________)], rispettivamente a fr. 2'568.80 per il mese di aprile [fr. 1'533.-- (guadagno supplementare da attività di perito d’esame) - fr. 364.20 (spese di trasferte) + fr 1'400.-- (guadagno intermedio conseguito da __________)] e a fr. 1'210.60 per il mese di maggio [fr. 1'453.-- (guadagno supplementare da attività di perito d’esame) - fr. 242.40 (spese di trasferte) cfr. doc. 17, 20, 23 e 30].
Sulla base di questi guadagni intermedi appena esposti, la Cassa ha potuto stabilire l’effettivo diritto a indennità di disoccupazione durante il periodo marzo-maggio 2012, e meglio fr. 3'794.75 per marzo 2012 (cfr. doc. 23), fr. 2'922.70 per aprile 2012 (cfr. doc. 20) e fr. 4'372.95 per maggio 2012 (cfr. doc. 17).
Tali importi sono poi stati dedotti dagli importi corrisposti all’assicurato in precedenza, e meglio fr. 4'004.10 versati il 30 marzo 2012 per il mese di marzo (cfr. doc. 25), fr. 3'774.60 versati il 4 giugno 2012 per il mese di aprile (cfr. doc. 22) e fr. 5'755.60 versati il 21 settembre 2012 per il mese di maggio (cfr. doc. 19).
La somma della differenza di questi importi, e meglio fr. 2'443.90 corrisponde all’importo chiesto in restituzione a RI 1 dalla Cassa [(fr. 4'004.10 - fr. 3'794.75) + (fr. 3'774.60
Del resto il ricorrente non ha fatto valere ulteriori spese da dedurre e non ha contestato la modalità del conteggio effettuato dalla Cassa. Il ricorrente non ha neanche usufruito del termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni che gli era stato concesso della Cassa prima del rilascio dell’ordine di restituzione del 3 gennaio 2017 (cfr. doc. 30 e 31).
Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione del 16 marzo 2017 deve, quindi, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti