Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2017.30
Entscheidungsdatum
06.06.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 38.2017.30

rs

Lugano 6 giugno 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 marzo 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23 febbraio 2017 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 23 febbraio 2017 la Cassa CO 1 (in seguito la Cassa) ha confermato il proprio provvedimento del 27 settembre 2016 (cfr. doc. A1=20) con cui aveva rifiutato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° luglio 2016 in applicazione dell’art. 28 LADI, corrispondendo il 30 giugno 2016 al 30° giorno di inabilità lavorativa totale dal 1° giugno 2016, primo giorno del termine quadro per la riscossione di prestazioni (1°.6.2016 – 31.5.2018), periodo in cui le prestazioni LADI erano state regolarmente pagate (cfr. doc. A).

1.2. Contro la decisione su opposizione del 23 febbraio 2017 l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha addotto quanto segue:

" (…)

a) Le decisioni 23 febbraio 2017 e 27 settembre 2016 della Cassa CO 1 non tengono assolutamente conto della decisione 25 agosto 2016 dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro che si determinava sull’idoneità al collocamento del ricorrente nella misura del 100% con limitazioni mediche che possono variare a differenza della professione.

L’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, nell’impossibilità d’interpellare il suo medico fiduciario, ha infatti fatto propria la perizia del medico di fiducia di __________ (n.d.r.: assicurazione per perdita di guadagno a causa di malattia collettiva che ha versato all’assicurato indennità giornaliere dal 10 febbraio 2015 al 31 maggio 2016) (perizia di cui i funzionari CO 1 erano già in possesso) e ha accertato la disponibilità al collocamento dell’assicurato, come pure la sua volontà a seguire sia i provvedimenti sul mercato del lavoro che l’URC avrebbe assegnato sia a rispettare le condizioni, i diritti e i doveri imposti dal medesimo ufficio.

Tale circostanza è ancora più clamorosa se si pensa che è la stessa CO 1 ad aver chiamato in causa la Sezione del lavoro per determinarsi sull’idoneità al collocamento dell’assicurato in considerazione proprio della presenza nei propri atti di rapporti medici fra loro contrastanti.

In particolare, risulta incomprensibile capire per quali motivi CO 1 non ha seguito la decisione della Sezione del lavoro laddove asserisce che “la Sezione del lavoro ha ritenuto l’incapacità lavorativa temporanea e di conseguenza ha ritenuto l’assicurato idoneo al collocamento” (p. 5 decisione su opposizione del 23 febbraio 2017).

Anche le motivazioni addotte dalla Cassa in prima istanza (ossia con la decisione del 27 settembre 2016) sono piuttosto gravi e quindi inaccettabili: contrariamente a quanto asserito dalla stessa al punto 4 (“Lei produce soltanto dei certificati medici di incapacità al lavoro completa dal 1° giugno 2016 e a proseguire almeno fino al 7 novembre 2016”), la Cassa disponeva pure della presa di posizione di __________ e dei corrispondenti documenti: non si spiega altrimenti il ricorso alla Sezione del lavoro per la determinazione dell’idoneità al collocamento dell’assicurato. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella propria risposta di causa la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 15 maggio 2017 la parte ricorrente si è nuovamente pronunciata in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).

1.5. Il doc. V è stato inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).

in diritto

In ordine

2.1. L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda del ricorrente di misure provvisionali intesa a ottenere nelle more della procedura ricorsuale l’erogazione di prestazioni LADI anche per il periodo a far tempo dal 1° luglio 2016 (cfr. doc. I pag. 3; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016 consid. 2.2.; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 38.2011.75 del 26 ottobre 2011 consid. 2.10.).

In proposito giova in ogni caso rilevare che il riferimento all’art. 70 cpv. 1 e 2 lett. b LPGA per fondare la richiesta di indennità a titolo provvisionale (cfr. doc. I) non è pertinente, in quanto tale disposto, nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione, si combina con gli art. 15 cpv. 2 LADI e 15 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.5.) e concerne l’anticipo di prestazioni da parte dell’AD in attesa della decisione di un altro assicuratore qualora una persona con impedimento durevole e importante della capacità lavorativa e di guadagno non sia manifestamente inidonea al collocamento (cfr. STF 8C_919/2015 del 21 luglio 2016 consid. 2; STF 8C_401/2014 del 25 novembre 2014, STF 8C_53/2014 del 26 agosto 2014 = SVR 2014 ALV Nr. 12 pag. 37 = DLA 2014 N. 9 pag. 210; STCA 38.2013.55 del 12 maggio 2014 consid. 2.2.).

In concreto all’assicurato è stato applicato l’art. 28 LADI riguardante la capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito di malattia, infortunio o gravidanza (cfr. consid. 2.4.).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione o meno a RI 1 è stato ritenuto applicabile l’art. 28 LADI dal 1° giugno 2016 e se quindi correttamente gli è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° luglio 2016.

2.3. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato le condizioni necessarie per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:

" Art. 15 Idoneità al collocamento

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002)

L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA

C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

In una sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale federale dal 1° gennaio 2007), in proposito, ha rilevato che:

" (…)

1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen) Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG)."

L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

La nostra Massima istanza ha, pure, stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF 8C_126/2014 dell’8 luglio 2014 cosid. 3.1.; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

E' dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

2.4. L’art. 28 LADI regola il diritto all’indennità giornaliera nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta (cfr. STF 9C_361/2011 dell’11 novembre 2011 consid. 5.2.; STF 8C_841/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 4.3., pubblicata in SVR 2010 ALV Nr. 5 pag. 11; STFA C 344/05 dell’11 dicembre 2006; STFA C 286/05 del 24 gennaio 2006).

Il cpv. 1 di questa disposizione stabilisce che gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro.

Il cpv. 2 prevede che le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dall’indennità di disoccupazione.

Il cpv. 3 enuncia che il Consiglio federale disciplina i particolari, stabilisce segnatamente il termine per l'esercizio del diritto e le conseguenze di un esercizio tardivo.

Giusta il cpv. 4 i disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere temporaneamente ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso 1 e che percepiscono indennità giornaliere di un’assicurazione, hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano gli altri presupposti, all'intera indennità giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento, e a un’indennità giornaliera ridotta del 50 per cento, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.

Il cpv. 5, infine, prevede che il disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico. Il servizio cantonale o la cassa può in ogni caso ordinare una visita da parte di un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.

L'art. 28 cpv. 1 LADI deroga, dunque, a uno dei principi fondamentali dell'assicurazione contro la disoccupazione, ovvero al concetto secondo cui le relative prestazioni possono essere erogate a un assicurato solo se questi è idoneo al collocamento. Tale disposto prevede infatti una regolamentazione specifica per i casi di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito di malattia, infortunio o gravidanza. Il senso e lo scopo di questa eccezione consiste nell'evitare, nonostante l'inidoneità al collocamento e la conseguente mancanza dei presupposti per pretendere le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, i casi di rigore e nel colmare le lacune relative a quelle situazioni particolari che rischiano di non essere coperte né dall'assicurazione contro la disoccupazione, né dall'assicurazione malattie o infortuni.

Ai fini di migliorare la sicurezza sociale dei disoccupati è stata quindi prevista, nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a causa di malattia, infortunio o maternità, una pretesa a indennità giornaliere limitata nel tempo (cfr. DTF 136 V 95 consid. 5.2.; STF 8C_841/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 4.4., pubblicata in SVR 2010 ALV Nr. 5 pag. 11; DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR 2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STF 9C_361/2011 dell’11 novembre 2011 consid., 5.2.; STFA del 14 aprile 2001 nella causa H., C 303/02).

Il cpv. 1 dell'art. 28 LADI sottolinea, perciò, in particolare il carattere sussidiario dell'obbligo di indennizzare dell'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_295/2007+8C_327/2007 del 30 maggio 2008 consid. 5.2.).

La fattispecie di cui all’art. 28 LADI non deve essere confusa con quella di cui agli art. 15 cpv. 2 LADI e 15 cpv. 3 OADI.

La nostra Massima Istanza ha ricordato che questi due ultimi disposti sono applicabili in caso di impedimento durevole e importante della capacità lavorativa e di guadagno (cfr. DTF 136 V 95 consid. 5.2.; DLA 2006 N. 10 pag. 141; STF 8C_904/2014 del 3 marzo 2015 consid. 2.2.2.; STF 8C_651/2009 del 24 marzo 2015 consid. 3.2.). L'art. 15 cpv. 3 OADI contempla l'obbligo, per l'assicurazione contro la disoccupazione, di anticipare prestazioni a titolo preventivo, qualora un impedito non sia manifestamente inidoneo al collocamento (cfr. STF 8C_919/2015 del 21 luglio 2016 consid. 2; STF 8C_53/2014 del 26 agosto 2014 = SVR 2014 ALV Nr. 12 pag. 37 = DLA 2014 N. 9 pag. 210) e soddisfi gli altri presupposti del diritto. Queste prestazioni sono soggette a restituzione (art. 95 LADI) nel caso in cui l'assicurazione per l'invalidità conceda successivamente una rendita.

Un impedimento della capacità lavorativa e di guadagno è durevole se permane almeno un anno (cfr. B. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, ad art. 15, N. 76).

Per contro l'art. 28 LADI, come già precisato, è applicabile in caso di incapacità lavorativa temporanea.

Ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 OADI, relativo al diritto all’indennità giornaliera in caso di incapacità al lavoro temporanea, l’assicurato che si trova temporaneamente in una situazione di incapacità al lavoro totale o parziale e intende far valere il diritto all’indennità giornaliera deve annunciare la sua incapacità lavorativa all’URC entro una settimana dall’inizio della medesima.

Il cpv. 2 prevede che l’assicurato annuncia l’incapacità al lavoro tardivamente senza valido motivo e che no ha indicato tale incapacità neppure nel modulo “Indicazioni della persona assicurata” perde il diritto all’indennità giornaliera per i giorni di incapacità al lavoro precedenti l’annuncio.

2.5. RI 1 dal 13 settembre 2004 al 31 maggio 2016 è stato alle dipendenze della __________ di __________ in qualità di carpentiere a tempo pieno (cfr. doc. 3).

Egli non ha più svolto l’attività lavorativa dal 15 febbraio 2015 a causa di malattia (cfr. doc. 2).

L’assicurazione per perdita di guadagno a causa di malattia collettiva, __________, ha versato all’assicurato indennità giornaliere dal 10 febbraio 2015 al 31 maggio 2016 (cfr. doc. I p.to 1).

In effetti il 26 febbraio 2016 la __________, dopo aver menzionato l’esito della visita peritale reumatologica del 18 gennaio 2016 presso il Dr. med. __________ (“…il sig. RI 1, come carpentiere, va considerato inabile al lavoro nella misura dei 2/3, da intendersi come diminuzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, a partire dal 10.2.2015, dato che l’attività svolta non soddisfa in gran parte i limiti funzionali e di carico citati. L’assicurato in attività confacenti va considerato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento massimo al 100% a decorrere dal 10.2.2015”; cfr. doc. 14), ha comunicato al ricorrente che gli accordava un adeguato periodo di adattamento garantendo l’indennità giornaliera del 100% fino al 31 maggio 2016 e che in seguito avrebbe sospeso il pagamento della stessa (cfr. doc. 14).

Il 29 febbraio 2016 la __________, rilevando che al 31 maggio 2016 l’insorgente aveva raggiunto la prestazione massima prevista dal contratto collettivo di lavoro di quel settore professionale in caso di malattia, ha disdetto il contrato di lavoro con effetto dal 1° giugno 2016 (cfr. doc. 4).

L’assicurato, il 1° giugno 2016, si è iscritto in disoccupazione aprendo un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2018. Egli ha dichiarato una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1; 11; A).

Con decisione del 3 giugno 2016 l’Ufficio assicurazione invalidità (progetto di decisione del 29 marzo 2016, cfr. doc. 5) ha negato al ricorrente il diritto a una rendita d’invalidità e a provvedimenti professionali. In particolare l’Ufficio AI, sulla base delle conclusioni del medico SMR che aveva fatto capo alla perizia reumatologica del Dr. med. __________ del gennaio 2016, l’ha ritenuto inabile al lavoro per 2/3 (intesa come riduzione del rendimento) dal 10 febbraio 2015 nella sua professione abituale di carpentiere e dallo stesso giorno capace al lavoro al 100% in attività adeguate alle sue condizioni di salute

Tale provvedimento è stato confermato dal TCA con sentenza 32.2016.67 del 15 marzo 2017 cresciuta in giudicato incontestata.

Questo Tribunale ha posto il parere del gennaio 2016 del reumatologo, Dr. med. __________, alla base del menzionato giudizio, evidenziando che anche il medico SMR, intervenuto in seguito, ha avallato la valutazione peritale.

Il TCA ha di conseguenza considerato l’assicurato, dall’inizio della malattia (10 febbraio 2015) fino all’emanazione della decisione impugnata (del 3 giugno 2016), abile al 100% in attività adeguate al suo stato di salute, fermo restando le limitazioni elencate dal Dr. med. __________. Dal conseguente raffronto tra il reddito da valido e il reddito da invalido è risultata un’incapacità al guadagno nulla riducendo il salario teorico statistico da invalido del 10% e del 2% applicando, come richiesto dall’insorgente, una riduzione del 15%.

Con certificato medico del 6 giugno 2016 la Dr. med. __________, FMH in medicina generale e medicina interna, ha dichiarato l’assicurato inabile al lavoro al 100% dal 1° giugno al 20 luglio 2016 a causa di malattia (cfr.doc. 13).

Il 7 giugno 2016 la Cassa ha, quindi, sottoposto il caso del ricorrente alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico al fine di chiarire la questione della sua idoneità al collocamento (cfr. doc. 6).

Nel formulario “Indicazioni della persona assicurata” relativo al mese di giugno 2016 compilato il 21 giugno 2016 l’insorgente ha indicato di essere impossibilitato a lavorare in seguito a malattia dal 1° giugno al 20 luglio 2016 (cfr. doc. 16).

La dottoressa __________, il 19 luglio 2016, ha attestato un’ulteriore incapacità lavorativa del 100% per malattia dal 21 luglio al 4 settembre 2016 (cfr.doc. 13).

La Sezione del lavoro Ufficio giuridico, il 25 agosto 2016, fondandosi sulla perizia reumatologica del Dr. med. __________ citata sopra, ha emesso una decisione con la quale ha ritenuto l’assicurato idoneo al collocamento dal 1° giugno 2016. Il grado di disponibilità è stato considerato del 100% con delle limitazioni mediche che possono variare a differenza della professione (cfr. doc. 11).

Il 30 agosto 2016 la Cassa, menzionando l’art. 28 LADI (cfr. consid. 2.4.) e facendo riferimento, alla sua incapacità al lavoro dal 1° giugno 2016, ha comunicato all’assicurato di potergli versare l’indennità di disoccupazione soltanto fino al 30 giugno 2016, trentesimo giorno civile dell’incapacità al lavoro.

L’insorgente è stato, inoltre, reso attento che avrebbe potuto percepire nuovamente l’indennità di disoccupazione solo nel caso in cui avesse ritrovato una capacità lavorativa di almeno il 20%, rispettivamente del 50% se riceveva indennità da un’assicurazione privata contro la perdita di guadagno in caso di malattia (cfr.doc. 15).

Il 6 settembre 2016 la Dr. med. __________ ha certificato un’inabilità al lavoro del 100% in seguito a malattia dal 5 settembre al 7 novembre 2016 (cfr.doc. 13).

Con decisione formale del 27 settembre 2016 la Cassa ha negato al ricorrente il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° luglio 2016, poiché il 30 giugno 2016 corrispondeva al 30° giorno di inabilità lavorativa totale a far tempo dal 1° giugno 2016, periodo (dal 1° al 30 giugno 2016) in cui le prestazioni LADI sono state regolarmente pagate conformemente a quanto contemplato dall’art. 28 cpv. 1 LADI (cfr. doc. A1=20).

La Dr. med. __________ ha ritenuto l’assicurato nuovamente incapace al lavoro al 100%, l’8 novembre 2016, dall’8 novembre 2016 al 31 gennaio 2017, il 19 gennaio 2017, dal 1° al 28 febbraio 2017, il 23 febbraio 2017, dal 1° marzo al 9 aprile 2017 (cfr. doc. 13).

Con decisione su opposizione del 23 febbraio 2017 la Cassa ha confermato il proprio provvedimento del 27 settembre 2016 (cfr. doc. A).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile osservare che a seguito del suo annuncio per il collocamento del 1° giugno 2016 l’assicurato è stato ritenuto dalla Sezione del lavoro, a far tempo da tale data, idoneo al collocamento con un grado di disponibilità del 100% con delle limitazioni mediche che possono variare a differenza della professione (cfr. doc. 11; consid. 2.5.).

Inoltre il TCA ricorda che ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LADI gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta, segnatamente, per malattia e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti.

Questo diritto dura, tuttavia, al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro (cfr. consid. 2.4.).

Successivamente al lasso di tempo di trenta giorni in cui hanno diritto all’indennità giornaliera intera, gli assicurati la cui capacità lavorativa continua a essere temporaneamente ridotta e che percepiscono indennità giornaliere di un’assicurazione hanno diritto a prestazioni se sono abili al lavoro almeno in misura del 50% (cfr. art. 28 cpv. 4 LADI).

L’art. 28 cpv. 5 LADI enuncia, poi, che il disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico (cfr. consid. 2.4.).

Benché un tale certificato medico non abbia un valore probatorio assoluto, dubbi riguardo alla correttezza dello stesso presuppongono in ogni caso dei motivi seri in merito (cfr. STF 8C_841/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 5.1., pubblicata in SVR 2010 ALV N. 5 pag. 11).

In concreto l’inabilità al lavoro totale dell’assicurato per il periodo a decorrere dal 1° giugno 2016 risulta dai certificati medici rilasciati dal medico curante dello stesso, e meglio dalla Dr. med. __________, FMH in medicina generale e medicina interna, in data 6 giugno, 19 luglio, 6 settembre, 8 novembre 2016, 19 gennaio e 23 febbraio 2017 (cfr. doc. 13; consid. 2.5.).

Tali attestazioni mediche sono state fornite dal ricorrente medesimo. In particolare il certificato medico del 6 giugno 2016 relativo al periodo d’incapacità lavorativa dal 1° giugno al 20 luglio 2016 è stato prodotto a sostegno delle proprie dichiarazioni espresse nel formulario “Indicazioni della persona assicurata” concernente il mese di giugno 2016, in cui l’assicurato ha risposto affermativamente alla domanda “E’ stato impossibilitato a lavorare?”, precisando che era a causa di malattia dal 1° giugno al 20 luglio 2016 (cfr. doc. 16; consid. 2.5.)

Pertanto questa Corte non ravvede alcun valido motivo per dubitare dell’affidabilità delle certificazioni mediche della Dr. med. __________.

L’assicurato, del resto, non mette in discussione le attestazioni della Dr. med. __________ in quanto tali.

Egli contesta piuttosto il fatto che la Cassa non abbia tenuto conto della decisione della Sezione del lavoro riguardante la sua idoneità al collocamento dal 1° giugno 2016 (cfr. doc. I; V).

Il TCA, in proposito, rileva che la Cassa, contrariamente alle asserzioni del ricorrente, ha considerato la decisione emessa il 25 agosto 2016 dalla Sezione del lavoro di ritenerlo idoneo al collocamento dal giugno 2016.

In effetti è proprio tenendo conto di tale provvedimento che la parte resistente ha applicato all’assicurato, il quale - nonostante le decisioni dell’__________ del febbraio 2016 e dell’Ufficio AI del giugno 2016, fondate principalmente sulla valutazione medica reumatologica del Dr. med. __________ (cfr. consid. 2.5.), di ritenerlo abile al lavoro al 100% in attività adeguate al suo stato di salute -, ha prodotto dei certificati medici di incapacità lavorativa totale, l’art. 28 LADI concernente i casi di capacità lavorativa temporaneamente inesistente (o ridotta; cfr. consid. 2.4.).

La Cassa ha così riconosciuto all’assicurato indennità giornaliere dal 1° giugno 2016 per trenta giorni (art. 28 cpv. 1 LADI; cfr. consid. 2.4.).

Per avere diritto a indennità anche successivamente al periodo di trenta giorni un assicurato, come indicato dalla parte resistente (cfr. doc. 15), deve dimostrare, nel caso in cui non percepisca prestazioni da altre assicurazioni, di avere ritrovato un’abilità al lavoro almeno in misura del 20% (cfr. consid. 2.3. in fine) oppure di almeno il 50% se beneficiava di indennità da parte di un’altra assicurazione (cfr. art. 28 cpv. 4 LADI).

Nel caso di specie, invece, l’insorgente, dal mese di giugno 2016, ha continuato a produrre certificati medici di incapacità lavorativa al 100% (cfr. consid. 2.5.).

Egli nemmeno ha preteso di avere effettuato delle ricerche di lavoro che possano attestare che il medesimo si ritenesse, perlomeno parzialmente, abile al lavoro.

In simili condizioni, occorre concludere che la Cassa a ragione, dopo che l’assicurato ha esaurito il diritto alle indennità giornaliere di trenta giorni dal 1° al 30 giugno 2016 erogategli in virtù dell’art. 28 cpv. 1 LADI, gli ha negato il diritto a ulteriori prestazioni dal 1° luglio 2016 (cfr. STCA 38.2015.15 del 25 gennaio 2016).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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