Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2017.23
Entscheidungsdatum
19.06.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2017.23

KE/sc

Lugano 19 giugno 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Kathrin Erne, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 marzo 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 2 febbraio 2017 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 14 giugno 2016 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito: URC), fondandosi sull’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ha sottoposto per decisione alla Sezione del lavoro il caso concernente RI 1, in quanto da un controllo delle ricerche di impiego relativo al mese di marzo 2016 è emerso, segnatamente, che delle 10 ricerche consegnate per iscritto, 5 potenziali datori hanno dichiarato di non avere ricevuto la relativa candidatura (cfr. doc. 7).

1.2. Con decisione del 19 settembre 2016 la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato per 11 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, per non avere inviato nel periodo determinante 3 delle 13 ricerche consegnate all’URC (cfr. doc. 17).

In particolare l’amministrazione ha rilevato che:

" (…)

  • 5 datori di lavoro hanno confermato che non hanno ricevuto la candidatura dell’interessato, di cui 3 di essi hanno precisato che conservano le candidature (__________, __________, __________), mentre, 2 datori di lavoro hanno riferito di non aver ricevuto la candidatura ma le conservano (__________e __________);

  • 1 datore di lavoro (__________) non è in grado di rispondere se ha ricevuto o meno la candidatura;

  • 4 datori di lavoro hanno confermato di aver ricevuto la candidatura nel mese di marzo 2016 (__________, __________, __________, __________).” (cfr. doc. 17)

1.3. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappr. da RA 1 (cfr. doc. 18), la Sezione del lavoro, il 2 febbraio 2017, ha emanato una decisione su opposizione in cui ha ribadito quanto stabilito nel suo primo provvedimento.

L’autorità ha in particolare specificato che:

" (…)

Dagli accertamenti esperiti sia dall’URC che dall’UC riguardo alle candidature svolte per iscritto, interpellando i potenziali datori di lavoro in merito alla ricezione o meno delle postulazioni e alla gestione delle candidature (risposta al candidato e conservazione dei documenti), risulta che:

  • 4 datori di lavoro hanno dichiarato di non aver ricevuto la lettera di candidatura dell’interessato e hanno precisato di conservare le candidature (__________, __________, __________ e __________);

  • 1 datore di lavoro ha riferito di non aver ricevuto la lettera di candidatura dell’interessato, di non rispondere e non conservare le lettere di candidatura, precisando tuttavia di conservare una lista con nominativi, date di nascita, date richieste, impiego richiesto e che tale lista viene conservata per 3 anni (__________);

  • 1 datore di lavoro (__________) non è in grado di rispondere se ha ricevuto o meno la candidatura;

  • 3 datori di lavoro hanno confermato di aver ricevuto la candidatura nel mese di marzo 2016 (__________, __________, __________);

  • 1 datore di lavoro ha indicato di aver ricevuto la candidatura dell’assicurato, precisando “probabilmente” e di non averla conservata. Osserva inoltre che ricevono molte lettere di candidatura e non sempre rispondono per iscritto e che non conservano la corrispondenza.

Pertanto, anche limitando la valutazione ai soli datori di lavoro che forniscono la migliore attendibilità in ragione della modalità di gestione delle candidature, vanno considerati almeno i cinque, che hanno riferito di non aver ricevuto le lettere di candidatura dell’interessato, di cui quattro hanno precisato di conservare le lettere di candidatura (__________, __________, __________, ), mentre uno () ha dichiarato di conservare in una lista i nominativi dei candidati (data di nascita, date richieste, impiego richiesto) per la durata di tre anni”. (cfr. doc. B)

1.4. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale ha chiesto il rinvio dell’incarto alla prima istanza e l’assegnazione di un ulteriore termine di 30 giorni per completare il mezzo di impugnazione.

A motivazione del ricorso il rappresentante ha addotto:

" (…)

Da parte ricorrente si richiede il ritorno dell’incarto in quanto si considera che in prima istanza non siano stati istruiti tutti gli elementi che ragionevolmente potevano essere assunti.

In particolare il ricorrente nella sua opposizione fa specifico riferimento alla questione da verificare, ossia la procedura registrazione/controllo e funzionamento della trasmissione postale, che di fatto non è stata oggetto di ulteriore verifica.

Da parte dello scrivente è stato fatto un rapido esame di quanto sopra in base al quale ci permettiamo di richiedere il ritorno dell’incarto alla prima istanza e l’assegnazione alla parte ricorrente di un ultimo termine di 30 giorni per produrre le prove in merito a quanto sostenuto.

A questo titolo si anticipa che da un primo esame:

  • uno dei datori di lavoro che dichiara di non aver ricevuto la candidatura del RI 1 ci ha informato che tra marzo e aprile 2016 vi è stata la partenza delle segretaria addetta a tale disbrigo.

  • un altro datore di lavoro, disponibile a dichiararlo per iscritto, ci ha informato che egli stesso ha in passato inviato simultaneamente 5-6 fatture a differenti clienti, nessuna delle quali è mai arrivata. Sempre lo stesso dichiara inoltre di aver ricevuto richiami in determinate fattispecie senza aver mai ricevuto la prima comunicazione.

In buona sintesi si tratta di due esempi che mostrano come le affermazioni del RI 1 siano del tutto credibili e attendibili.” (cfr. doc. I)

1.5. In risposta la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. Con scritto del 6 aprile 2017, il rappresentante dell’assicurato ha chiesto una proroga di 20 giorni del termine per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V).

1.7. Con scritto del 10 aprile 2017 il TCA ha concesso al ricorrente una proroga di 20 giorni (cfr. doc. VI).

in diritto

2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione a sapere se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere fornito all’URC di __________ delle indicazioni inveritiere in merito all’invio di alcune lettere di candidatura spontanea relative al mese di marzo 2016.

2.2. L’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di informare o di annunciare (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).

Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Circa gli effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

" a) Die Mitwirkung beim Vollzug der Sozialversicherungsgesetze und insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zuge der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."

(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 28, n. 30 e 31)

" a Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf verzichtet, von der allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.

In merito all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gehrards:

" Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im einzelnen “erforderlich” ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen Unterlagen”).

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder “nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

  • Anspruchsberechtigung des Versicherten

(s. Anspruchs- vorausetzungen)

  • Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).

Il dovere di informare deve essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

Devono essere fornite tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).

Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

Il motivo di sospensione perseguito dall’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI comprende ogni violazione del dovere dell’assicurato di dare le informazioni veritiere, esatte e complete della sua situazione di disoccupazione, nonché delle circostanze che permettono di calcolare le prestazioni. Poco importa se le informazioni inveritiere o incomplete siano o meno all’origine delle prestazioni versate indebitamente. Pure una negligenza leggera in funzione dell’adempimento dell’obbligo di informare e di annunciare può portare a una sanzione. Essa può essere esclusa solo se l’assicurato era di buona fede. Il criterio soggettivo dell’intenzione, ossia il modo di agire consapevolmente e volontariamente non è una condizione d’applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI (cfr. ARV/DTA 2017 B. Rubin, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, p. 12).

2.3. La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° pag. 61), nella pubblicazione della Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID), in vigore dall’ottobre 2012, in merito alla violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, si è così espresso:

"D 37 L’assicurato viola il suo obbligo di informare e di annunciare se fornisce indicazioni inveritiere o incomplete alle questioni che figurano sul modulo da consegnare all’organo esecutivo competente. Vi è pure motivo di sospensione se l’assicurato non fornisce spontaneamente tutte le informazioni importanti per determinare il suo diritto all’indennità o calcolare le sue prestazioni.

D 38 Il fatto che indicazioni inveritiere o incomplete gli abbiano effettivamente permesso di percepire prestazioni alle quali non aveva diritto è irrilevante.

Giurisprudenza: ARV/DTA 2004 n. 19 pag. 190 segg. (È irrelevante se le informazioni inveritiere o incomplete abbiano portato o meno a un versamento indebito delle prestazioni o al loro calcolo errato); DTFA C 273/05 del 7.4.2006 (Assenza all’incontro informative da comunicare senza indugio anche in caso di malattia).

D 39 Se viene stabilito che l’assicurato ha violato scientemente il suo obbligo di informare e di annunciare, l’organo esecutivo interessato valuta inoltre la possibilità di sporgere una denuncia penale (art. 106 LADI).

D 40 Se la violazione dell’obbligo di informare e di annunciare comporta una perdita duratura o temporanea del diritto all’indennità, si rinuncia a pronunciare sospensione.

2.4. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

2.6. In una sentenza del 27 maggio 1997 pubblicata in DTF 123 V 150 (giudizio reso contro una decisione emessa dopo l’entrata in vigore, il 1° gennaio 1996, della modifica dell’art. 30 cpv. 3 LADI e dell’art. 45 cpv. 2 OADI che hanno inasprito i limiti della durata delle sospensioni a seconda del grado della colpa), il TFA ha stabilito che è costitutiva di abuso del potere di apprezzamento la prassi amministrativa secondo cui nel caso di un assicurato che fa dichiarazioni inveritiere circa le sue ricerche personali di lavoro viene di regola pronunciata una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per la durata massima prevista nell’ipotesi di colpa grave.

Contestualmente la nostra Massima Istanza ha, in particolare, rilevato che:

" (...)

2.- Streitig und zu prüfen ist, ob die von der Vorinstanz auf 45 Tage reduzierte Dauer der Einstellung in der Anspruchberechtigung im Sinne des mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde gestellten Rechts-begehrens wieder auf 60 Tage zu erhöhen ist.

(...)

3.- (...)

c) Als sachgemässer Ausgangspunkt für die individuelle Verschuldensbeurteilung im Bereich des schweren Verschuldens ist ein Mittelwert in der von 26 bis 60 Tagen reichenden Skala zu wählen, d.h. eine durchschnittliche Dauer von ca. 43 Einstellungstagen. Unter Berücksichtigung der gegebenen Umstände des konkreten Einzelfalls ermöglicht diese Vorgehensweise einerseits eine Verschärfung der verwaltungsrechtlichen Sanktion, wie dies auch durch Art. 45 Abs. 2 lit. d AVIV angeordnet wird, wenn das Verschulden des Versicherten besonders schwer wiegt, z.B. im Wiederholungsfall bei bereits erfolgter strafrechtlicher Verurteilung. Eine Verschärfung der Sanktion in krasseren Fällen als dem vorliegenden ist nicht mehr möglich, wenn bereits der durchschnittliche Fall mit der maximal zulässigen Sanktion belegt wird. Anderseits erlauben Milderungsgründe, den Durchschnittswert von ca. 43 Einstellungstagen nach Massgabe des in milderem Licht erscheinenden Verschuldens auch in der Kategorie schweren Verschuldens angemessen zu reduzieren, wobei der Bereich von 26 bis 42 Tagen auszuschöpfen ist, ohne das Ermessen zu unterschreiten. Sachgerechte Ermessenbetätigung erfordert, den gesamten Ermessespielraum nach oben und unten in eine dem jeweiligen Verschulden entsprechenden Weise zu nutzen.

Eine zahlenmässige Schwerpunktbildung an der oberen Grenze des Ermessensspielraums ist auch insofern nicht sachgerecht, als der Gesetzgeber mit der auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Neuregelung von Art. 30 Abs. 3 AVIG den Sanktionsrahmen von 40 auf 60 Einstellungstage je Einstellungsgrrund erhöht hat. Es geht somit nicht etwa darum, überholte reformbedürftige Normen durch besonders strenge Anwendung aktuellen Bedürfnissen anzupassen.

(...)

d) Auch die konkreten Umstände des vorliegenden Falles bilden keinen hinreichenden Anlass, auf 60 Einstellungstage zu erkennen. Festzuhalten ist, das die unwahren Angaben des Beschwerde-gegners als erstellt zu gelten haben. Es sind jedoch keine Anhaltspunkte ersichtlich, welche eine Verschärfung der Sanktion über einen mittleren Wert, der gemäss vorinstanzlichem Entscheid bei 45 Tagen liegen kann, aufdrängen oder rechtfertigen würden.

(...)." (cfr. DTF 123 V 150, consid. 2 e 3c) e d), pag. 151, 153 e 154)

In un’ulteriore sentenza C 152/03 del 25 giugno 2004, chiamata a decidere nel caso in cui ad un assicurato, oltre ad una sospensione di 37 giorni in quanto disoccupato per propria colpa, è stata inflitta una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione di 60 giorni, ridotti dal Tribunale cantonale a 45, sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, in merito allo scopo e alla durata della sospensione irrogata in forza di quest’ultimo disposto, l’Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

2.3 Die Dauer der Einstellung nach Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG leitet sich - ihrer Zweckbestimmung gemäss - von Art und Ausmass des im Einzelfall vorhandenen objektiven Schadensrisikos ab, wie es sich durch die unwahren oder unvollständigen Angaben oder durch andere Verletzungen der Auskunfts- und Meldepflichten ergeben hat. Die subjektive Vorwerfbarkeit des betreffenden Verhaltens beeinflusst das Mass der Sanktion dagegen nur insoweit, als deren Berücksichtigung in einem angemessenen Verhältnis zum gesetzlichen Schutzzweck steht. Denn auch bei beim Einstellungstatbestand des Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG handelt es sich nicht um eine Massnahme mit dem Charakter einer Strafe (a.M. Chopard, a.a.O., S. 35; vgl. auch Nussbaumer, a.a.O., S. 251 N 691). Dies ergibt sich nach gesetzessystematischen Gesichtspunkten nicht zuletzt daraus, dass die rein pönalen Rechtsfolgen - unter anderem - von Auskunfts- oder Meldepflichtverletzungen in komplementärer Weise durch die Strafbestimmungen der Art. 105 und 106 AVIG abgedeckt werden.

Im konkreten Fall hat das Verhalten des Versicherten nur insofern zu einem effektiven wirtschaftlichen Schaden der Arbeitslosenversicherung geführt, als er ein Arbeitsverhältnis aufgekündigt hat, ohne dass hiefür hinreichende Gründe vorgelegen hätten. Die selbstverschuldete Arbeitslosigkeit wurde mit einer (rechtskräftigen) Einstellung in der Anspruchsberechtigung über 37 Tage separat sanktioniert. Diese Anzahl von Arbeitslosentaggeldern hätte der Versicherte zu Unrecht in Anspruch genommen, falls sein Ansinnen, die Kasse über die Urheberschaft der Vertragskündigung zu täuschen, erfolgreich gewesen wäre. Mit Blick auf dieses begrenzte spezifische Schadensrisiko erhellt die Unverhältnismässigkeit einer Einstellungsdauer von 60 Tagen. Hinzu kommt noch, dass die Einreichung des gefälschten Belegs gewissermassen einem untauglichen Versuch gleichkommen musste, der als solcher objektiv nicht geeignet war, eine Täuschung zu bewirken, weil die Kasse bei der Abklärung des Leistungsanspruchs stets Angaben des letzten Arbeitgebers einholt, die sich unter anderem auf die Umstände der Vertragsauflösung erstrecken. Damit ist die vorinstanzlich reduzierte Einstellungsdauer im Ergebnis zu bestätigen.

(…)." (cfr. STFA C 152/03 del 25 giugno 2004)

Con giudizio C 23/07 del 2 maggio 2007, la nostra Massima istanza ha confermato la sentenza dell’istanza inferiore con la quale essa ha ridotto la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione da 45 a 16 giorni in un caso che riguardava un’assicurata che aveva fornito delle indicazioni inveritiere circa le sue ricerche personali di lavoro. In sette casi l’assicurata aveva indicato la data sbagliata e in due casi non aveva fatto la candidatura anche se l’aveva dichiarato sul formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare un lavoro”. In merito alla durata della sospensione il TF ha in particolare osservato quanto segue:

" (…).Demgegenüber lässt die gesamte Aktenlage vorliegend den Schluss nicht zu, dass sich die Versicherte durch die unwahren Angaben irgend einen Vorteil hätte verschaffen wollen, indem sie beispielsweise absichtlich mittels fingierten Bewerbungen über eine ungenügende Anzahl Bewerbungen mangels Arbeitswille hätte hinweg täuschen wollen, zumal sie in dem hier zu beurteilenden Zeitraum eine Vielzahl korrekter Bewerbungen auswies. Vielmehr ist mit der Vorinstanz von einer Überforderung beim Koordinieren der 49 Bewerbungen und Ausfüllen der entsprechenden Nachweisformulare aufgrund einer schwierigen familiären und gesundheitlichen Situation auszugehen, wobei sich in den Akten Hinweise auf eine somatische wie auch psychische Problematik finden. Wie der Diakon der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Niederuzwil in einem Schreiben vom 21. August 2006 glaubwürdig darlegte, entfalte die Beschwerdegegnerin zuweilen eine hektische Betriebsamkeit, um die permanente und intensive Belastung zu reduzieren, die offenbar zulasten von Faktoren wie Genauigkeit und Effizienz ging und schlussendlich zu den falschen Angaben in den Nachweisformularen führte, was bei der Verschuldensbeurteilung zu berücksichtigen ist. Ebenso wenig lässt sich aus der in BGE 123 V 150 ergangenen Rechtsprechung schliessen, dass im Falle unwahrer Angaben beim Nachweis persönlicher Arbeitsbemühungen grundsätzlich von einem schweren Verschulden auszugehen ist. In Übereinstimmung mit der internen Verwaltungsweisung des seco (Kreisschreiben über die Arbeitslosenentschädigung, Januar 2003, Sanktionen (Teil D), Einstellraster) ist bei einer Verletzung der Auskunfts- und Meldepflicht nach Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG eine einzelfallgerechte, verschuldensabhängige Einstellungsdauer zu verfügen.”

2.7. L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione (cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

Nella presente fattispecie il TCA constata che, prima di emettere la decisione formale del 19 settembre 2016, con la quale ha sospeso l’insorgente per 11 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, il 20 luglio 2016 la Sezione del lavoro ha trasmesso all’assicurato copia della comunicazione dell’URC del 14 giugno 2016 relativa a una sanzione, invitandolo a formulare osservazioni scritte in merito (cfr. doc. 7 e 15), che egli ha, peraltro, inoltrato il 19 agosto 2016 (cfr. doc. 16).

Il diritto di essere sentito dell’assicurato è, dunque, stato rispettato già prima dell’emanazione della decisione formale del 19 settembre 2016, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA C 91/02 del 6 agosto 2002 consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze (cfr. DTF 136 V 116), la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54).

2.8. La Sezione del lavoro ritiene che l’assicurato non abbia spedito 5 candidature di lavoro delle 13 ricerche di lavoro indicate sul formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” afferente al mese di marzo 2016 che sono state oggetto di verifica presso i potenziali datori di lavoro da parte dell’URC.

Al riguardo l’amministrazione ha precisato che 5 potenziali datori di lavoro hanno riferito di non aver ricevuto le lettere di candidatura dell’assicurato. Quattro di essi hanno precisato di conservare le lettere di candidatura, mentre uno ha dichiarato di conservare in una lista i nominativi dei candidati (date di nascita, date richieste, impiego richiesto) per la durata di tre anni (cfr. doc. B, consid. 1.2.).

L’assicurato sostiene in buona sostanza di avere sempre spedito tutte le lettere (cfr. doc. 16). Il suo rappresentante contesta in particolare che il funzionamento della trasmissione postale non è stata oggetto di ulteriore verifica e pertanto le affermazioni dell’assicurato fossero del tutto credibili e attendibili (cfr. doc. I).

Questa Corte, dapprima, constata che la Sezione di lavoro, relativamente a quanto emerso dagli accertamenti esperiti dall’URC e dall’ufficio giuridico riguardo alle candidature svolte per iscritto, interpellando i potenziali datori di lavoro in merito alla ricezione o meno delle postulazioni e alla gestione delle candidature, ha indicato che:

" - 4 datori di lavoro hanno dichiarato di non aver ricevuto la lettera di

candidatura dell’interessato e hanno precisato di conservare le candidature (__________, __________, __________ e __________);

  • 1 datore di lavoro ha riferito di non aver ricevuto la lettera di candidatura dell’interessato, di non rispondere e non conservare le lettere di candidatura, precisando tuttavia di conservare una lista con nominativi, date di nascita, date richieste, impiego richiesto e che tale lista viene conservata per tre anni (__________);

  • 1 datore di lavoro (__________) non è in grado di rispondere se ha ricevuto o meno la candidatura;

  • 3 datori di lavoro hanno confermato di aver ricevuto la candidatura nel mese di marzo 2016 (__________, __________, __________);

  • 1 datore di lavoro ha indicato di aver ricevuto la candidatura dell’assicurato, precisando “probabilmente” e di non averla conservata. Osserva inoltre che ricevono molte lettere di candidatura e non sempre rispondono per iscritto e che non conservano la corrispondenza.” (cfr. doc. B)

Da un attento esame delle “Richieste di informazioni sulle ricerche di lavoro” trasmesse ai potenziali datori di lavoro (cfr. doc. 4 e 12-14) risulta in effetti che tre potenziali datori di lavoro, e meglio __________ di __________, __________ di __________ e __________ di __________, hanno dichiarato di aver ricevuto la candidatura dell’assicurato nel lasso di tempo rilevante, ossia nel mese di marzo 2016. __________ di __________ ha dichiarato di averla ricevuta “probabilmente” (cfr. doc. 4, 13 e 14).

Dagli atti risulta inoltre che un potenziale datore di lavoro, ossia __________ di __________, non è stato in grado di indicare se avesse o meno ricevuto una candidatura dell’insorgente nel periodo determinante (cfr. doc. 7). Pertanto non può essere affermato con la necessaria tranquillità che questo datore di lavoro non ha ricevuto la candidatura dell’assicurato. Ciò non è peraltro preteso dalla Sezione del lavoro.

È utile osservare che l’insorgente nel lasso di tempo rilevante ha effettuato tre domande d’impiego di persona, e meglio il 9 marzo 2016 da __________ di __________, il 14 marzo 2016 da __________ di __________ e il 21 marzo 2016 da __________ di __________ (cfr. doc. 5).

Per contro 5 potenziali datori di lavoro (__________di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________ e __________ di __________) hanno risposto negativamente alla precisa domanda “Avete ricevuto la candidatura in questione?”.

Di questi 5 potenziali datori di lavoro 4, ossia __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________ e __________ di __________, hanno, inoltre indicato di non rispondere per iscritto ai candidati ma di conservare le lettere nei loro atti.

Infine un potenziale datore di lavoro, __________ di __________, ha indicato di non conservare le lettere nei suoi atti ma di conservare una lista con nominativi, date di nascita, date richieste, impiego richiesto. Questa lista viene conservata per 3 anni.

Ne discende che se questi 5 potenziali datori di lavoro avessero ricevuto le lettere di candidatura che il ricorrente sostiene di aver inviato, avrebbero perlomeno conservate le missive, ciò che in concreto non si è verificato.

Dunque risultano almeno 5 i potenziali datori di lavoro che non hanno ricevuto le lettere di candidatura che l’assicurato pretende di avere inviato nel mese di marzo 2016.

Quanto rilevato dal rappresentante del ricorrente, e meglio che l’errore non deve per forza essere cercato dall’assicurato, poiché il funzionamento della posta non è stato oggetto di ulteriore verifica e che vi possono essere varie cause per le quali le lettere non sarebbero giunte a destinazione (cfr. doc. I), non è atto a sovvertire la conclusione appena esposta alla quale è giunta questa Corte.

In effetti le asserzioni dell’assicurato sono semplici allegazioni di parte (cfr. STF 8C_524/2009 dell’11 gennaio 2010; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 2.2.; DLA 1997 n. 17 pag. 79) non suffragate da alcuna prova.

2.9. Il ricorrente ha, inoltre, fatto valere di aver sempre spedito le lettere di candidatura in questione, precisando che “… se poi i datori di lavoro non le guardano o le cestinano, non so come difendermi” (cfr. doc. 16).

Al riguardo è utile rammentare che normalmente un invio con posta A viene recapitato al destinatario già il giorno lavorativo seguente e anche di sabato, mentre un invio con posta B viene recapitato al destinatario al più tardi il terzo giorno lavorativo dopo l'impostazione, escluso il sabato (cfr. www.posta.ch).

In una sentenza C 212/00 del 2 novembre 2000, relativa a un caso in cui l’amministrazione ha rifiutato a un assicurato le indennità di disoccupazione in quanto lo stesso non avrebbe esercitato il relativo diritto entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo (art. 20 cpv. 3 LADI), in casu luglio 1997, il TFA ha stabilito che il plico postale, se fosse stato inviato il 31 ottobre 1997, ultimo giorno del termine di tre mesi, mediante posta non prioritaria, avrebbe dovuto giungere al destinatario il 5 novembre 1997 (il 3 novembre 1997 era un sabato). Nel caso di specie la lettera è arrivata l’11 novembre 1997, ossia il settimo giorno feriale dopo il relativo invio. Secondo l’Alta Corte questo ritardo rientrava nell’ambito del possibile, per cui l’assicurato non doveva sopportare le conseguenze della perdita o della distruzione della busta di intimazione da parte della cassa. Il termine di tre mesi è stato considerato ossequiato.

Nell’evenienza concreta l’assicurato ha indicato di aver inviato le 5 lettere di candidatura in questione (cfr. consid. 2.8.) nel mese di marzo 2016, mentre gli accertamenti dell’amministrazione sono stati eseguiti a fine aprile 2016 (cfr. doc. 4).

Benché inviate con posta ordinaria, nella peggiore delle ipotesi - dal profilo del numero dei giorni necessari per il rispettivo recapito - tramite posta B, le candidature del ricorrente del mese di marzo 2016 (7 marzo 2016 presso __________ l, 18 marzo 2016 presso __________, 23 marzo 2016 presso __________ e __________ e 29 marzo 2016 presso __________) a fine aprile 2016, allorché sono stati esperiti i controlli da parte dell’URC a distanza di circa tre settimane dagli ultimi presunti invii postali dell’assicurato, avrebbero dovuto essere arrivate ai destinatari.

In proposito va evidenziato che __________, __________, __________ e __________, ai quali l’insorgente ha scritto il 7, rispettivamente il 14, 15 e 25 marzo 2016, hanno indicato che la candidatura è stata loro recapitata.

Per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.; per quanto concerne gli invii da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9. destinata alla pubblicazione). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288; per quanto concerne gli invii da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9. destinata alla pubblicazione).

Da un accertamento esperito da questa Corte presso l’URC di __________ nell’ambito di un’altra vertenza è emerso che normalmente l’amministrazione non chiede agli assicurati di spedire per raccomandata le ricerche di impiego (cfr. STCA 38.2002.108 del 16 maggio 2003, consid. 1.4.; 2.7).

Il fatto di inviare le ricerche per posta A o B non può, dunque, per principio, nuocere agli assicurati.

L'importante è, tuttavia, che essi sappiano comprovare di avere realmente effettuato le ricerche allegando, ad esempio, la domanda e la relativa risposta del potenziale datore di lavoro contattato.

Va, poi, osservato che secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STF 8C_480/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 3.1.; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2003; STFA C 264/99 del 18 settembre 2001; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403).

Il TFA ha ricordato questi principi in una sentenza C 49/00 del 15 gennaio 2001, pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che conformemente al criterio della probabilità preponderante il giudice delle assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili.

Per quanto concerne, le 5 candidature che i potenziali datori di lavoro hanno asserito di non aver ricevuto nel mese di marzo 2016 (cfr. consid. 2.8.), tutto ben considerato, viste in particolare le risposte fornite dalle rispettive ditte contattate dall’URC menzionate sopra e il fatto che, comunque, quando sono stati effettuati gli accertamenti da parte dell’URC le lettere di candidatura avrebbero dovuto essere giunte ai potenziali datori di lavoro interpellati, anche se spedite per posta B, questo Tribunale ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che l’insorgente, nel mese di marzo 2016, non le ha effettivamente svolte.

L’assicurato ha conseguentemente fornito all’amministrazione indicazioni inveritiere.

E’ pertanto a giusto titolo che la Sezione del lavoro lo ha sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione in base all’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI.

2.10. Come visto (cfr. consid. 2.5.; 2.6.), la durata della sospensione è determinata in funzione della gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150; STFA C 152/03 del 25 giugno 2004; cfr. pure, la “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” pubblicata nella Prassi LADI ID (consid. 2.3.) in vigore dall’ottobre 2011 (consid. 2.3) che nel caso dell’art. 30 cpv. 1 lett. e non fissa il numero dei giorni di sospensione e si limita a rinviare alla gravità della colpa da valutare secondo i casi).

Con sentenza pubblicata in DTF 123 V 150 e riportato al consid. 2.6., il TFA ha confermato, nel caso di un assicurato che aveva fatto dichiarazioni inveritiere circa le sue ricerche personali di lavoro, una sospensione di 45 giorni.

Ritenuto un minimo di 31 ed un massimo di 60 giorni di sospensione nel caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c OADI), la nostra Corte federale ha pure rilevato che una sospensione pari alla durata media di circa 43 giorni offre la possibilità di considerare tutti i fattori, aggravanti o attenuanti, che giustificano l'entità della sospensione decisa.

Con giudizio C 23/07 del 2 maggio 2007, anch’essa riportata al consid. 2.6., il TFA ha confermato la riduzione della sospensione da 45 a 16 giorni del diritto alle indennità nel caso di un’assicurata che aveva indicato sul formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” 7 date erronee e due candidature che non aveva consegnato. Il TFA ha ritenuto determinante la molteplicità delle candidature (erano 49), la difficile situazione familiare, il suo stato salute e la mancanza di un’intenzione di volersi procacciare un vantaggio.

In una sentenza 38.2005.22 del 21 luglio 2005, questo Tribunale ha confermato la correttezza della sospensione di 20 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione stabilita dall’amministrazione, nel caso di un assicurato che aveva fornito indicazioni inveritiere in relazione a 13 ricerche di impiego su un totale di 25 ricerche controllate dall’URC per il periodo agosto-ottobre 2004.

Con giudizio 38.2010.53 il TCA ha confermato la decisione dell'amministrazione che ha sospeso l’insorgente per 20 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere fornito indicazioni inveritiere in relazione a 12 ricerche di impiego su 36 indicate per i mesi da gennaio a marzo 2010.

Nel caso di specie l’amministrazione ha sospeso l’insorgente per 11 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere fornito indicazioni inveritiere in relazione a 5 ricerche di impiego su 13 indicate per il mese di marzo 2016 (cfr. doc. 17).

Con l’indicazione di 13 candidature sul formulario “Prova degli sforzi personali per trovare un lavoro” nel mese di marzo 2016 l’assicurato ha raggiunto il numero di ricerche di lavoro da effettuare durante un periodo di controllo. In effetti, il suo piano d’azione, allestito l’11 gennaio 2016, prevede un minimo di 3 ricerche di lavoro settimanalmente, ossia almeno 12 ricerche al mese (cfr. doc. 1). Quindi, senza le 5 ricerche non effettuate, l’insorgente non avrebbe raggiunto il numero richiesto e di conseguenza avrebbe subito una sospensione per ricerche di lavoro insufficienti (art. 30 cpv. 1 lett. c LADI).

Alla luce della giurisprudenza appena menzionata e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, la sanzione di 11 giorni inflitta al ricorrente - nonostante, come esposto sopra (cfr. consid. 2.9.), risulti in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che le ricerche di lavoro non compiute dall’insorgente nel mese di marzo 2016 sono 5, - è conforme al principio della proporzionalità e deve essere confermata, tanto più che il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2 STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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18

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62