Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2017.22
Entscheidungsdatum
19.10.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2017.22

rs

Lugano 19 ottobre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 marzo 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27 gennaio 2017 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 27 gennaio 2017 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 22 settembre 2016 (cfr. doc. 43) con cui ha negato ad RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 26 luglio 2016, in quanto, benché nel termine quadro per il periodo di contribuzione dal 26 luglio 2014 al 25 luglio 2016 abbia esercitato un’attività salariata soggetta a contribuzione, non è più stata retribuita dal datore di lavoro, la __________, dal mese di agosto 2015, con la conseguenza che l’ammontare del guadagno assicurato è risultato inferiore all’importo minimo di fr. 500.-- (cfr. doc. A).

In particolare nella decisione su opposizione è stato rilevato quanto segue:

" (…) Nell’evenienza concreta emerge come l’opponente è stata impiegata presso la __________ dal 14 febbraio 2013 al 21 luglio 2016 in qualità di responsabile di sistemi d’informazione. In data 21 luglio 2016 ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato per mancato versamento dello stipendio a decorrere dal mese di agosto 2015.

Preso atto delle osservazioni formulate nell’opposizione del 19 ottobre 2016, la Cassa ha convocato a verbale l’assicurata in data 14 novembre 2016. Dal verbale d’audizione si rivela come l’opponente non abbia percepito il salario a decorrere dal mese di agosto 2015. Per i salari non percepiti è stato intimato un precetto esecutivo nei confronti dell’ex datore di lavoro, al quale non è stata interposta opposizione: in data 14 novembre 2016 l’opponente ha richiesto il proseguimento dell’esecuzione. Inoltre la signora RI 1 ha inoltrato una richiesta d’indennità per insolvenza alla cassa cantonale di disoccupazione del Canton __________, la quale ha però negato le prestazioni d’insolvenza tramite decisione del 23 settembre 2016.

La Cassa ha proceduto, in virtù dell’art. 37 dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI), ad effettuare la media degli ultimi 6/12 mesi lavorativi. Siccome il salario percepito mensilmente è inferiore a CHF 500.00, non vi è alcun diritto a prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. Per quanto concerne il periodo contributivo si fa rilevare come la Cassa non ha mai contestato il mancato raggiungimento del periodo contributivo necessario per avere diritto alle indennità disoccupazione. Semmai, in base all’art. 37 OADI, il diritto è stato negato in quanto l’opponente non ha raggiunto un guadagno medio mensile di CHF 500.00 nel periodo di riferimento (periodo di calcolo ultimi 6/12 mesi lavorativi, nello specifico dal 22 luglio 2015 al 21 luglio 2016). (…)” (Doc. A1)

1.2. Contro la decisione su opposizione RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo (cfr. doc. IX+1; X+1) ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della medesima e il conseguente riconoscimento delle indennità di disoccupazione dal 26 luglio 2016.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’avv. RA 1, per conto dell’assicurata, dopo aver indicato, che quest’ultima presso la __________ si occupava concretamente della comunicazione visiva dell’azienda e di altre società annesse come da istruzioni ricevute dalla datrice di lavoro e della gestione dei siti web, del social media marketing e corporate identity di queste società, ha segnatamente ha addotto che nell’agosto 2015 la SA ha iniziato a mostrare problemi nel versare il salario per presunti problemi finanziari, tanto che lo stesso (inizialmente ammontante a fr. 5'500.-- lordi al mese e dall’ottobre 2013 aumentato a fr. 7'000.-- lordi mensili) non è stato più pagato fino al licenziamento da parte della dipendente nel luglio 2016.

Al riguardo è stato precisato che in quel periodo l’assicurata ha comunque continuato a svolgere il proprio lavoro e che il datore di lavoro prometteva il versamento degli arretrati facendo riferimento a un finanziamento che doveva giungere da lì a poco.

Il patrocinatore della ricorrente ha rilevato, da un lato, che quest’ultima, come risulta dalla documentazione prodotta agli atti, richiedeva regolarmente riscontro al fine di essere pagata alla datrice di lavoro, la quale prometteva il pagamento con dichiarazioni molto specifiche e concrete, in modo da indurla a rimanere presso di lei.

Dall’altro, che visto però che il credito accumulato aumentava e la datrice di lavoro non accennava a mantenere le proprie promesse, l’assicurata si è licenziata con effetto immediato e ha fatto valere le proprie pretese mediante un’esecuzione contro la datrice di lavoro per salari non pagati (fr. 72'944.55) per la quale è stata chiesta la continuazione in via di fallimento.

Inoltre la parte ricorrente ha asserito che dall’estratto delle esecuzioni è risultata una situazione a lei del tutto sconosciuta, in quanto sia l’amministratore che la datrice di lavoro non avevano mai accennato a problematiche definitive, bensì l’avevano sempre rassicurata sostenendo che il pagamento sarebbe avvenuto presto.

L’avv. RA 1 ha, poi, contestato a nome dell’insorgente, l’assunto secondo cui siccome la medesima non ha percepito lo stipendio negli ultimi 12 mesi prima della domanda di disoccupazione, allora non avrebbe avuto un guadagno assicurato, sostenendo che avendo svolto un’attività soggetta a contribuzione, disponeva di un guadagno assicurato dell’ammontare di fr. 7'000.-- determinato sia dai versamenti effettivi ricevuti, sia dai certificati di salario, dalle buste paga, dal contratto di lavoro e dall’insieme degli facenti parte dell’incarto.

E’ inoltre stato osservato che l’assicurata non aveva alcuna funzione analoga a quella di un datore di lavoro, né era una parente dello stesso, né aveva alcuna altra relazione con il medesimo tale da destare dubbi sulla realtà del rapporto lavorativo.

Infine la parte ricorrente ha evidenziato che non è mai stata messa in discussione la sua buona fede e che ha continuato a lavorare nella speranza di ricevere il salario dovuto, senza rinunciarvi mai (cfr. doc. I).

1.3. In risposta la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. L’avv. RA 1, a nome e per conto dell’assicurata, si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie con scritto del 9 aprile 2017 al quale ha allegato un estratto conto bancario della sua cliente da cui si evincono gli ultimi dodici mesi di stipendio incassati, e meglio dall’agosto 2014 al luglio 2015, in quanto non risulta nell’incarto trasmesso dalla parte resistente (cfr. doc. V; B).

1.5. Il 21 aprile 2017 la Cassa ha preso posizione al riguardo e si è riconfermata con quanto esposto nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno negato all’assicurata il diritto a indennità di disoccupazione dal 26 luglio 2016, poiché non è possibile stabilire un guadagno assicurato superiore alla somma di fr. 500.-- mensili.

Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.

Giusta l’art. 40 OADI il guadagno non è assicurato qualora, durante il periodo di calcolo, non raggiunga mensilmente 500 franchi. I guadagni risultanti da più rapporti di lavoro sono cumulati.

Al riguardo cfr. STF 8C_70/2015 del 19 agosto 2015 consid. 4.1.

2.2. Per costante giurisprudenza determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un rischio di abuso, segnatamente possa essere esclusa la possibilità di concludere accordi in merito a salari fittizi.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014; STFA C 9/02 del 19 novembre 2002.

In una sentenza C 284/05 del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C 183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno determinante.

Inoltre con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha deciso che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile.

Ciò ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In proposito cfr. pure STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.

2.3. La nostra Massima Istanza, in una sentenza C 14/94 del 31 maggio 1994 concernente l’entità del guadagno assicurato di un’assicurata, dal 1986 alle dipendenze di una società, che il 20 settembre 1991, dopo che dal giugno 1991 non riceveva più il salario, è stata licenziata senza termine di disdetta a seguito del fallimento della ditta e che il 23 settembre 1991 si è annunciata al collocamento rivendicando delle indennità di disoccupazione, ha stabilito che il guadagno assicurato andava calcolato facendo riferimento al salario pattuito. Il fatto che da giugno 1991 l’assicurata non ha più ricevuto lo stipendio dipendeva da problemi finanziari della società, mentre la circostanza che la medesima ha continuato a lavorare presso la ditta fino al 20 settembre 1991 non poteva esserle imputata. In particolare tale comportamento non poteva essere visto quale rinuncia al salario. In effetti sulla base degli atti (segnatamente la lettera di una banca) risultava che l’assicurata era legittimata a nutrire fondate speranze circa il superamento delle difficoltà legate alla mancanza di liquidità.

Con giudizio C 161/04 del 29 luglio 2005 l’Alta Corte, nel contesto di una restituzione di indennità di disoccupazione chiesta a un assicurato che dal luglio 2002 era in disoccupazione dopo essere stato attivo, dall’agosto 2001 al giugno 2002, presso un club di calcio quale giocatore, ha deciso che, contrariamente a quanto effettuato dalla Cassa, il guadagno assicurato doveva essere determinato sulla base del salario concordato e non degli stipendi minori percepiti, in quanto alla luce della situazione specifica non risultava una rinuncia a parte del salario.

Il TF, in una sentenza 8C_743/2008 del 9 febbraio 2009, pubblicata in SVR 2009 ALV Nr. 8 pag. 27, ha poi stabilito che nel caso di un lavoratore che aveva rinunciato temporaneamente con accordo esplicito al pagamento del salario concordato con lo scopo di sostenere la ditta di recente fondata dal suo datore di lavoro e che, nel prosieguo, in ragione dell’insolvenza della ditta, non è riuscito a incassare il salario, quest’ultimo non poteva essere preso in considerazione per fissare il guadagno assicurato.

Il Tribunale federale, con giudizio 8C_840/2010 del 14 gennaio 2011 relativo all’entità del guadagno assicurato (fissato dalla Cassa in fr. 4'134.-- e contestato dall’assicurato che ha chiesto di considerare a tale titolo un importo di fr. 8'900.--) di una persona che si è iscritta in disoccupazione il 26 aprile 2006 dopo che il 10 aprile 2006, a seguito della dichiarazione di fallimento della società, è stato disdetto il rapporto di lavoro che la legava alla Sagl di cui era socio gerente e da cui non riceveva lo stipendio da settembre 2005 , ha deciso che a ragione il guadagno assicurato era stato calcolato facendo capo ai salari effettivamente percepiti.

In effetti in quel caso di specie, da un lato, non si trattava di un contratto di lavoro di lunga durata (da settembre 2004 ad aprile 2006) e l’assicurato aveva ricevuto lo stipendio pattuito soltanto per dieci mesi. Dall’altro e soprattutto, il ricorrente, quale socio e gerente della società datrice di lavoro poteva influenzare in modo determinante le decisioni di quest’ultima, così che un rischio di abuso non poteva essere escluso.

La nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_921/2013 del 15 aprile 2014, massimato in RtiD II-2014 N. 90 pag. 396 segg, ha inoltre confermato una sentenza emessa il 18 novembre 2013 da questo Tribunale relativa a un assicurato socio e gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr. 1'000.-- di una Sagl sin dalla sua fondazione fino al luglio 2012, quando è rimasto solo socio senza diritto di firma, che fino al 1° giugno 2012 è stato pure alle dipendenze della società (il 31 maggio 2012 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto immediato a causa del mancato pagamento degli stipendi dal mese di febbraio 2012) e al quale è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione, non essendo stato in grado di comprovare il versamento effettivo di un salario superiore a fr. 500.-- durante il periodo di calcolo (1° dicembre 2011 – 31 maggio 2012 oppure 1° giugno 2011 – 31 maggio 2012).

L’assicurato, in effetti, per sua stessa ammissione non ha percepito alcun salario per i mesi da febbraio a maggio 2012.

Inoltre il TCA ha ritenuto che la questione di sapere se i salari del 2011 e lo stipendio per il mese di gennaio 2012 siano stati effettivamente versati all'interessato poteva rimanere irrisolta. Decisivo essendo il fatto che gli stessi, come riconosciuto dall'insorgente, erano stati interamente e direttamente immessi nella società, vista la difficile situazione finanziaria di quest'ultima, poi fallita nell'agosto 2012.

Tale modo di procedere dell'insorgente risultava analogo, dal profilo della finalità e del risultato, al comportamento di un assicurato che per sostenere la ditta del suo datore di lavoro rinuncia, anche solo temporaneamente, al salario che in seguito non riesce più a incassare a causa dell'insolvenza della società.

Questa Corte cantonale ha, quindi, considerato che doveva essere fatta astrazione da un eventuale effettivo incasso dei salari reinvestiti direttamente nella società.

In concreto, poi, il TCA ha applicato il principio secondo il quale il guadagno assicurato ai sensi dell'art. 23 LADI è determinato in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo e non l'eccezione prevista dalla giurisprudenza, ritenuto che non poteva essere escluso un rischio di abuso.

Determinante era la circostanza che l'interessato quale socio e gerente con firma individuale fino al luglio 2012 poteva influenzare in maniera rilevante le decisioni del datore di lavoro. Il suo ruolo in seno alla società implicava l'assunzione di un rischio imprenditoriale che non poteva essere scaricato sull'assicurazione disoccupazione la cui finalità era quella di garantire un'adeguata compensazione della perdita di guadagno ai salariati. Il fatto di avere reinvestito i redditi salariali direttamente nella società confermava, del resto, il potere decisionale dell'insorgente all'interno della stessa.

Di conseguenza secondo questo Tribunale il guadagno assicurato del ricorrente per il periodo febbraio-maggio 2012, in cui non aveva ricevuto alcuna remunerazione, era pari a fr. 0.--, mentre per i mesi precedenti non risultava determinabile in modo sufficientemente attendibile, siccome, anche nel caso in cui l’assicurato abbia utilizzato i salari pure per se stesso e per i propri bisogni, sarebbe comunque impossibile stabilire l’ammontare esatto della remunerazione che, nel caso di corresponsione effettiva, è rimasto a sua disposizione.

In simili condizioni, il TCA ha deciso che a ragione l'amministrazione aveva negato all’assicurato il riconoscimento di prestazioni LADI.

Il TF ha stabilito che l’accertamento di questa Corte, secondo cui nel periodo in questione precedente l'annuncio in disoccupazione non è stato versato alcun salario, non risultava essere stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto, né si fondava su una valutazione arbitraria o comunque incompleta delle prove. L’Alta Corte, al riguardo, ha evidenziato che non bisognava in sostanza dimenticare che il ricorrente, pur detenendo una quota del solo 5%, aveva sempre gestito la società da solo.

Infine giova rilevare che questa Corte, con sentenza 38.2011.3 del 5 settembre 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460, pronunciandosi in relazione al caso di una socia e gerente di una Sagl con diritto di firma individuale dalla fondazione della società nel 1988 e in possesso di una quota sociale di fr. 19’000.– (su un totale di fr. 20’000.–) che, dal 1988 al 31 marzo 2010, è pure stata alle dipendenze – senza percepire salario negli anni 2009/2010 – della Sagl, poi radiata d’ufficio nell’agosto 2010 a seguito di fallimento sospeso per mancanza di attivo, e nel mese di agosto 2010 si è iscritta in disoccupazione, ha deciso che a ragione la Cassa le aveva negato il diritto a indennità di disoccupazione, ritenuto che il suo guadagno assicurato per gli anni 2009/2010, non avendo la stessa percepito alcun salario, era pari a fr. 0.--.

Il TCA ha motivato il proprio giudizio, rilevando che in quel caso di specie era applicabile il principio generale secondo cui determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Non entrava, invece, in linea di conto l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla giurisprudenza, che prevede di prendere come riferimento il salario concordato, ma soltanto allorché un abuso (nel senso di un accordo in merito a salari fittizi) può essere escluso. Infatti, in quella specifica evenienza un rischio di abuso, già dal profilo oggettivo, non poteva essere negato, in quanto quale socia e gerente della Sagl la ricorrente poteva influenzare in maniera rilevante le decisioni del datore di lavoro. Il suo ruolo in seno alla società implicava l’assunzione di un rischio imprenditoriale che non poteva essere scaricato sull’assicurazione contro la disoccupazione. L’asserzione della ricorrente secondo cui, per una sua precisa scelta, avrebbe girato gli stipendi spettantile ai collaboratori occupati della società a causa della carenza di liquidità della ditta per salvaguardare posti di lavoro e sperando in una ripresa non le è stata di alcun ausilio: tale dichiarazione ha confermato, al contrario, il suo potere decisionale all’interno della Sagl e perciò il fatto che la stessa si fosse addossata un rischio imprenditoriale che non andava posto a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2016.60 dell’8 giugno 2017; STCA 38.2015.64-65 del 24 ottobre 2016 consid. 2.7.-2.8.; STCA 38.2014.54 del 2 dicembre 2015.

2.4. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che la ricorrente, di nazionalità __________ (cfr. doc. 168), ha lavorato dal 14 febbraio 2013 al 21 luglio 2016 quale responsabile del sistema d’informazione presso la __________ di __________. Il salario iniziale è stato fissato a fr. 5'500 lordi al mese per dodici mensilità, poi aumentato a fr. 7'000 lordi dal 1° ottobre 2013 (cfr. doc. 172; 135; 134; 132).

Lo scopo della __________ risulta il seguente:

" (…) toutes activités, en Suisse et dans le monde, dans le domaine des nouvelles technologies dans le respect de l'environnement, notamment de l'eau et du solaire, et plus particulièrement l'étude, le développement, la réalisation, l'acquisition, le commerce, la distribution, la fabrication de tous produits dans ce domaine, toutes opérations liées au financement de ces produits ainsi que tous services y relatifs (pour but complet, cf. statuts).” (cfr. doc. 159: estratto RC, anche reperibile al sito www.zefix.ch)

A RC sono iscritte __________, dal __________ a __________, amministratrice presidente (dal 2017 anche liquidatrice) con firma individuale e __________, dalla __________ a __________, amministratore (dal 2017 anche liquidatore) con firma individuale (cfr. estratto RC).

Il 21 luglio 2016 l’assicurata si è licenziata con effetto immediato, in quanto lo stipendio non le è stato versato dopo il mese di luglio 2015 (cfr. doc. 132).

L’insorgente, il 21 luglio 2016, ha pure avviato contro la SA una procedura di esecuzione per un importo pari a fr. 72'944.55 corrispondenti a salari non pagati dall’agosto 2015 (cfr. doc. 127).

Il relativo precetto esecutivo è stato notificato alla società il 23 agosto 2016. Contro il medesimo non è stata interposta opposizione (cfr. doc. 34; 109; 110).

L’assicurata ha rivendicato il diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 26 luglio 2017 (cfr. doc. 120).

Da uno scritto del 26 luglio 2016 indirizzato dalla ricorrente alla Cassa emerge che:

" (…) ho dato le mie dimissioni il 21 luglio 2016 a causa dei continui ritardi nel versamento dello stipendio. L’ultimo versamento è stato realizzato il mese di settembre 2015 corrispondente ai mesi di giugno e luglio 2015.

Durante tutto questo tempo io ho svolto il mio lavoro senza mancare un giorno; lavoro poi dichiarato da __________ alle istituzioni pertinenti (AVS, LPP, disoccupazione, ecc.) fino alla mia disdetta.

Ho avuto una lunga comprensione a questo ritardo poiché avevo fiducia nel recupero dell’azienda che aveva ricevuto una lettera a febbraio 2016 che confermava il prestito di 27,5 milioni di dollari per un progetto in __________. Sono potuta sopravvivere durante questo lungo periodo grazie ai miei risparmi, all’aiuto della mia famiglia e della mia compagna. Nel mese di luglio 2016 quando il mio capo mi ha informato che ancora non avevano ricevuto i soldi di detto progetto ho deciso di licenziarmi e iscrivermi nella cassa di disoccupazione.

(…)” (Doc. 131)

Con decisione del 22 settembre 2016 la Cassa ha negato all’assicurata il diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 26 luglio 2016, in quanto, benché nel termine quadro per il periodo di contribuzione dal 26 luglio 2014 al 25 luglio 2016 abbia esercitato un’attività salariata soggetta a contribuzione, non è più stata retribuita dal datore di lavoro, la __________, dal mese di agosto 2015, con la conseguenza che l’ammontare del guadagno assicurato è risultato inferiore all’importo minimo di fr. 500.-- (cfr. doc. 43; consid. 1.1.).

La Caisse __________, il 23 settembre 2016, ha negato all’insorgente le indennità per insolvenza, poiché non erano adempiute le condizioni di cui all’art. 51 cpv. 1 lett. a LADI, e meglio la SA non risultava fallita (cfr. doc. 31).

A seguito dell’opposizione inoltrata contro la decisione del 22 settembre 2016 dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurata (cfr. doc. 38 segg.), quest’ultima, il 14 novembre 2016, è stata sentita dalla parte resistente (cfr. doc. 14).

Dal relativo verbale si evince quanto segue:

" (…)

Ha dei legami di parentela con il suo ex datore di lavoro?

No, non ho assolutamente alcun legame con la mia ex datrice di lavoro.

Quali sono state le sue mansioni dettagliate in __________?

Responsabile dei sistemi d’informazione, questo comprende il marketing e tutta la comunicazione dell’azienda e delle sue filiali.

Ci può indicare con esattezza fino a quando ha incassato il salario da __________?

Il 30.09.2015 mi ha retribuito giugno e luglio 2015, 10806 franchi, equivalenti a 2 mesi di stipendio.

A decorrere da quale data ha iniziato la rivendicazione scritta degli stipendi non ricevuti?

Da settembre 2015 ho cominciato a scrivere vari mail, nel mese di febbraio 2016 la datrice di lavoro ha inviato uno scritto dove ci comunicava l’entrata di soldi per questo ero fiduciosa e per questo ho tenuto duro e ho continuato a lavorare anche senza incassare un salario e ritenuto che vantavo un credito verso la datrice di lavoro.

A che punto sono le domande d’esecuzione presentate?

Il precetto è stato ritirato senza alcuna opposizione, al momento attuale non è ancora stato fatto niente per procedere.

Stiano valutando la possibilità di far richiedere il fallimento della società.

(…)

Per quale motivo ha atteso fino a tale data per iniziare una rivendicazione salariale?

Sin dal mese di settembre 2015 ho rivendicato il mio salario, non ho mai scritto alcuna lettera per posta raccomandata in quanto, anche da contratto, vi era indicato che la nostra corrispondenza sarebbe stata via e-mail, pertanto non ho ritenuto necessario procedere con una procedura così formale, d’altra parte anche la datrice di lavoro mi confermava che da lì a poco sarebbero entrati dei soldi e la situazione si sarebbe risolta. (…)” (Doc. 15-16)

Il 14 novembre 2016 la ricorrente ha, poi, richiesto la continuazione dell’esecuzione nei confronti della __________ (cfr. doc. 34).

Il provvedimento del 22 settembre 2016 è stato confermato con decisione su opposizione del 27 gennaio 2017 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

Da un estratto del registro delle esecuzioni relativo al periodo febbraio 2012-febbraio 2017, rilasciato il 16 febbraio 2017 dall'Ufficio di esecuzione di __________, a carico della __________ risultano 65 esecuzioni per complessivi fr. 745'560.87 (dal 26 febbraio 2014 al 21 ottobre 2016) e 12 attestati di carenza di beni per un ammontare globale di fr. 35'960.87 (cfr. doc. A3)

La __________ è stata sciolta d’ufficio in virtù dell’art. 153b ORC dal 5 luglio 2017 (cfr. estratto RC; www.zefix.ch).

2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile rilevare che è incontestato che l’assicurata, nel termine quadro per il periodo di contribuzione (26 luglio 2014-25 luglio 2014; cfr. art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI (cfr. doc. 43; A).

Ne discende che la ricorrente ha adempiuto il presupposto per avere diritto all’indennità di disoccupazione relativo al periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Al riguardo nella decisione su opposizione la Cassa ha, del resto, affermato di non avere “mai contestato il mancato raggiungimento del periodo contributivo necessario per avere diritto alle indennità di disoccupazione” (cfr. doc. A pag. 5).

Litigiosa è piuttosto la questione di sapere se in concreto al fine della determinazione del guadagno assicurato debba essere fatto riferimento al salario effettivamente percepito dalla ricorrente o allo stipendio pattuito con la __________.

La Cassa, ritenendo, da una parte, che sia decisivo il salario effettivamente ricevuto, dall’altra, che l’assicurata da agosto 2015 non è più stata pagata dall’ex datrice di lavoro, ha concluso che il suo guadagno assicurato non ha raggiunto l’importo di fr. 500.-- e conseguentemente le ha negato le prestazioni LADI (cfr. doc. 43; A; consid. 2.4.).

La parte ricorrente è, invece, del parere che, siccome non ha rinunciato al salario e ha continuato a lavorare fino al luglio 2016 sulla base delle rassicurazioni fornitele dall’ex datrice di lavoro in merito al pagamento degli stipendi, non vi è motivo, considerato pure che non aveva alcuna funzione analoga a quella di un datore di lavoro, rispettivamente alcun legame di parentela con quest’ultimo, per non considerare per il calcolo del guadagno assicurato lo stipendio concordato di fr. 7'000.-- lordi al mese (cfr. doc. I; V).

2.6. Il TCA ribadisce, inoltre, che ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 OADI il periodo di calcolo per il guadagno assicurato corrisponde agli ultimi sei mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione.

Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione, se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Inoltre il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data di annuncio alla disoccupazione (art. 37 cpv. 3 OADI; STF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014 consid. 2.2.; STF C 155/06 del 3 agosto 2007, consid. 3.1.).

In concreto i periodi di calcolo previsti all’art. 37 cpv. 1 e 2 OADI decorrono rispettivamente dal 26 gennaio al 25 luglio 2016 e dal 26 luglio 2015 al 25 luglio 2016.

L’assicurata, come peraltro ammesso dalla stessa, non ha più ricevuto lo stipendio dal mese di agosto 2015 (cfr. consid. 2.4.).

Pertanto, se per definire il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI si dovesse applicare il principio generale secondo cui determinanti sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. consid. 2.2.), lo stesso corrisponderebbe a un importo inferiore a fr. 500.--, come deciso dalla Cassa, visto che il solo salario che potrebbe essere considerato sarebbe quello dal 26 al 31 luglio 2015 (lo stipendio ricevuto per l’intero mese di luglio 2015 è pari a fr. 5'403.30; cfr. doc. B), il quale andrebbe poi diviso per dodici mesi.

Questo Tribunale, attentamente esaminate le circostanze del caso di specie e tutto ben considerato, ritiene, tuttavia, che nella presente fattispecie torni applicabile l’eccezione al principio generale contemplata dalla giurisprudenza, consistente nel prendere come riferimento il salario concordato (cfr. consid. 2.2.; 2.3.).

In effetti in casu un rischio di abuso può essere escluso.

Al riguardo va osservato che la ricorrente è stata alle dipendenze della __________ dal febbraio 2013 al luglio 2016, ossia per poco meno di tre anni e mezzo.

Fino al mese di agosto 2015 alla medesima è stato corrisposto il salario. In particolare per il periodo agosto 2014 – settembre 2015 (in relazione ai salari da giugno 2014 a luglio 2015) la retribuzione le è stata versata sul suo conto bancario presso __________ (cfr. doc. B).

Da alcuni messaggi di posta elettronica intercorsi tra l’insorgente e l’amministratrice presidente della società, __________, tra dicembre 2015 e settembre 2016 (cfr. doc. 96 segg.) emerge poi che l’assicurata ha regolarmente chiesto informazioni circa il pagamento dei salari arretrati, rivendicandoli.

In proposito va evidenziato che nel mese di febbraio 2016 __________ le ha indicato, producendo anche una lettera di una società terza, la EAWC Technologies, debitrice nei confronti della __________, come pure un’attestazione di una banca del __________ che garantiva un credito alla __________ (cfr. doc. 105; 106; 107), che il pagamento dei salari sarebbe avvenuto entro qualche giorno (cfr. doc. 101; 104).

Da un ulteriore messaggio del 9 aprile 2016 della ricorrente emerge che l’amministratrice della SA un mese prima aveva ancora garantito il pagamento degli stipendi (cfr. doc. 97).

Il TCA non ignora che sono trascorsi molti mesi, quasi un anno, dal primo mancato pagamento dello stipendio, in agosto 2015, al suo licenziamento del luglio 2016.

Al riguardo va, tuttavia, rilevato che l’insorgente svolgeva la funzione di responsabile del sistema d’informazione, e meglio si occupava della comunicazione visiva dell’azienda e della gestione dei siti web (cfr. consid. 1.2.; 2.4., doc. I).

Pertanto ella non si trovava professionalmente nelle condizioni di rendersi conto della reale situazione finanziaria della società, che in un secondo tempo si è rivelata in seria difficoltà già dal 2014-2015 (cfr. doc. A3).

In simili condizioni, occorre concludere che l’assicurata non ha rinunciato, nemmeno temporaneamente, alla propria retribuzione. Al contrario, sulla base delle rassicurazioni dell’amministratrice presidente della SA sostanziate da documenti (scritto di una società creditrice e attestazione bancaria), la ricorrente nutriva piuttosto una fondata speranza circa il fatto che le difficoltà di liquidità sarebbero state a breve superate e di ricevere, quindi, gli stipendi (cfr. consid. 2.3.).

L’assicurata, in seno alla __________, non rivestiva del resto alcuna posizione analoga a un datore di lavoro e non risultano rapporti di parentela con gli amministratori della stessa (cfr. consid. 2.4.).

Nemmeno la Cassa sostiene il contrario.

2.7. Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché determini il guadagno assicurato dell’insorgente facendo riferimento al salario pattuito con la sua ex datrice di lavoro e stabilisca il suo diritto a indennità di disoccupazione dal 26 luglio 2016.

2.8. Vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione del 27 gennaio 2017 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa affinché proceda come indicato al consid. 2.7.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

16