Raccomandata
Incarto n. 38.2017.21
KE/DC/sc
Lugano 18 luglio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Kathrin Erne, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 febbraio 2017 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 3 febbraio 2017 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha modificato la decisione con la quale aveva sospeso RI 1 per 10 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva, senza valida giustificazione, delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di controllo del mese di settembre 2015 (cfr. doc. C2 = 2), riducendo la sanzione a 5 giorni e rilevando in particolare:
" (…)
Nel caso in esame, nella sua istanza di opposizione, la signora RI 1, in buona sostanza, non contesta la legittimità della decisione di sanzione emanata nei suoi confronti, ma ritiene che 10 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione, causa invio tardivo della ricerche di lavoro del mese di settembre 2015, sia troppo severa, poiché il suo “errore” è stato commesso in buona fede.
A causa degli orari particolari di apertura dell’ufficio postale di __________, quando si è recata alla posta per spedire la prova delle ricerche di lavoro il 5 ottobre 2015, dopo le 17.45, lo sportello era già chiuso.
Essendo sprovvista di francobollo e non capendo come poteva acquistarne uno dal distributore automatico, ha dovuto inviare la lettera il giorno dopo.
Le argomentazioni sollevate dall’interessata possono essere favorevolmente accolte.
Nella determinazione del numero di giorni di sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione da infliggere, il consulente del personale, ha applicato l’aggravante della seconda volta, in considerazione di una precedente decisione di sanzione, emanata in data 29 febbraio 2015 (recte: 2016).
Considerato tuttavia che tale decisione è stata annullata, con decisione su opposizione del 2 febbraio 2017, viene a cadere l’applicazione dell’aggravante. (…)” (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su opposizione del 3 febbraio 2017 l’assicurata ha inoltrato una tempestiva opposizione (recte: ricorso) al TCA, esprimendosi come segue:
" (…)
Non sono d’accordo con questa conclusione per le seguenti ragioni:
1.3. Nella sua risposta del 14 marzo 2017 l’URC propone di respingere il ricorso (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurata si è nuovamente pronunciata in merito alla fattispecie con scritto del 24 marzo 2017 nel quale ha precisato di non avere mai chiesto l’annullamento della decisione ma di avere fatto presente che tale sanzione è troppo severa (cfr. doc. V).
1.5. L’URC, il 27 marzo 2017, ha ribadito la posizione espressa nella risposta di causa del 14 marzo 2014 (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’URC ha sospeso l’assicurata per cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver consegnato tardivamente le ricerche di impiego relative al periodo di controllo del mese di settembre 2015.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L’art. 26 cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L’obbligo di ridurre il danno, valido anche nell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l’altro, quando l’assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Cfr. pure STF 8C_556/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 8 a 12 giorni per la seconda volta in caso di mancate ricerche e da 6 a 8 giorni per la seconda volta in caso di ricerche insufficienti).
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro contemplano da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per le inadempienze successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta), visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1.A. - 1C. dell’ottobre 2011).
Invece per le prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine, è prevista una sanzione da 5 a 9 giorni in caso del primo invio oltre il termine. Per il secondo invio oltre il termine è prevista una sanzione da 10 a 19 giorni e per il terzo invio oltre termine, l’incarto va rinviato al servizio cantonale per la decisione (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1.E. dell’ottobre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.5. Nel caso concreto l’URC ha sospeso l’assicurata, iscrittasi in disoccupazione dal 2 giugno 2014 (cfr. doc. A), per cinque giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto non ha consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di settembre 2015 entro il termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.3.), senza alcuna valida giustificazione.
In una sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:
" (…)
Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.
In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge.
In quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando:
" (…)
La juridiction cantonale a considéré que l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011. Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition
De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).
4.1 L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2 OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être déterminé avec certitude.
4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).
4.3 L'ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.
4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de l'intéressé. (…)"
Con sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.
L’Alta Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena di essere sanzionato).
Inoltre il TF ha deciso che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.
Cfr. al riguardo STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017, STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 e STF 8C_885/2012 del 2 luglio 2013.
2.6. Nella presente evenienza le ricerche d’impiego del mese di settembre 2015, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione entro lunedì 5 ottobre 2015 (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2012.11 del 13 giugno 2012 consid. 2.7.).
L'amministrazione, come visto sopra, nella decisione del 28 luglio 2016 ha precisato di aver ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in quanto esse sono state inoltrate dall’assicurata in data 6 ottobre 2015, ossia oltre il termine legale (cfr. doc. C2 = 2).
In concreto è incontestato il fatto che la ricorrente abbia consegnato tardivamente le proprie ricerche d’impiego relative al mese di settembre 2016 (cfr. doc. I, V, C5).
L’insorgente, a seguito della Richiesta di giustificazione inviatale dal consulente del personale il 19 luglio 2016 (cfr. doc. C4), il 25 luglio 2016 ha addotto:
" In risposta alla sua richiesta di giustificazione del 19.7.2016, le faccio presente che durante il nostro colloquio di consulenza del 2.11.2015 ne avevamo già discusso in merito.
Detto questo, le ribadisco che ho inoltrato la prova delle ricerche di lavoro con un solo giorno di ritardo, causa la mia disattenzione riguardo agli orari di apertura particolari dello sportello postale di __________.” (cfr. doc. C5)
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che a ragione l’URC ha considerato che non esistono in concreto valide giustificazioni per la consegna tardiva delle ricerche di settembre 2015.
In effetti il fatto di aver inviato gli sforzi intrapresi nel settembre 2015 volti al reperimento di un’occupazione il giorno successivo, siccome non era a conoscenza degli orari dell’ufficio postale a __________ e non sapeva utilizzare il distributore automatico per i francobolli, non può rappresentare un valido motivo per non consegnare tempestivamente le ricerche di lavoro.
Gli assicurati devono prestare la debita attenzione alle date degli appuntamenti con l’URC, rispettivamente dei termini per la consegna della documentazione richiesta, in particolar modo dei formulari relativi agli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione. Ciò implica anche la modalità dell’invio, ossia gli orari degli uffici postali.
Non va dimenticato che l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr. consid. 2.5.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.).
Ne discende che la ricorrente, avendo prodotto in ritardo le ricerche di settembre 2015 a causa di una sua disattenzione, ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve, conseguentemente, essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STCA 38.2016.4 del 13 aprile 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7.).
Infatti, come già esposto in precedenza (cfr. consid. 2.3.; 2.5.), l’assicurato è tenuto a fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
2.8. Per quanto attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie l’amministrazione inizialmente ha inflitto all’assicurata dieci giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione, riducendo la sanzione con la decisione su opposizione a 5 giorni (cfr. consid. 1.1.).
L’insorgente ha inoltrato il 6 ottobre 2015 nove ricerche di lavoro per il mese di settembre 2015, ossia con un giorno di ritardo (cfr. consid. 2.6.; doc. C2 = 2) a seguito di una sua disattenzione (non era a conoscenza degli orari di apertura dell’ufficio postale di __________, cfr. consid. 2.7.).
Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), la SECO prevede da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro durante un periodo di controllo, in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta e rinvio al servizio cantonale per decisione alla terza volta).
Anche nel caso di prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine la SECO contempla una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine, da 10 a 19 il secondo invio tardivo e il rinvio al servizio cantonale per decisione alla terza volta (cfr. Prassi LADI/D72 punti 1.D; 1.E).
In proposito va ricordato che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_64/2012 del 26 giugno 2012, ha indicato che il fatto che dall’aprile 2011 la sanzione prevista dall’art. 26 cpv. 2 OADI, ovvero che le ricerche consegnate tardivamente senza valido motivo non possono più essere prese in considerazione, intervenga già quando le prove delle ricerche non sono consegnate entro il termine previsto dall’OADI stessa - senza quindi assegnazione di un termine supplementare come in passato - non significa ancora che una sanzione di durata identica si imponga all'assicurato che non effettua ricerche di lavoro in un determinato periodo di controllo e a quello che compie sforzi sufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo e consegna tuttavia le ricerche con un lieve ritardo.
Inoltre in una sentenza 8C_257/2014 del 10 giugno 2014 l’Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se la direttiva della SECO che prevede la medesima sanzione nel caso di mancate ricerche in un periodo di controllo e nel caso di consegna tardiva delle ricerche (Prassi LADI p.to D.72) sia conforme alla legge, rispettivamente all’ordinanza.
In proposito il TF ha ricordato che in ogni caso determinante per la commisurazione della durata della sospensione è unicamente la gravità della colpa di un assicurato da definire sulla base del suo comportamento generale.
A quest’ultimo proposito cfr. pure consid. 2.5.; art. 30 cpv. 3 LADI; STF 8C_257/2014 del 10 giugno 2014 consid. 4.3., pubblicata in DLA 2014 N. 11 pag. 219; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg., consid. 2.3.
Si segnala inoltre che questa Corte, in una fattispecie paragonabile, ha ridotto una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all’indennità a 3 giorni di sospensione dal diritto all’indennità, tenendo conto in particolare del fatto che il ricorrente ha inoltrato le ricerche di lavoro insieme alla risposta della Richiesta di giustificazione (cfr. STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.8.).
La durata della penalità da infliggere ad un assicurato non dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche (cfr. STCA 38.2015.24 del 30 luglio 2015 consid. 2.8.; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.8.).
Nel caso concreto il TCA rileva che le ricerche d’impiego sono state prodotte il 6 ottobre 2015, e quindi solo un giorno dopo il termine legale (cfr. doc. 3).
Tutto ben considerato, a mente del TCA, si giustifica la riduzione della sanzione da cinque a tre giorni di penalità (cfr. STF 8C_33/2012 del 26 giugno 2012).
La decisione su opposizione del 3 febbraio 2017 è, dunque, modificata nel senso che l’insorgente è sospesa per tre giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 3 febbraio 2017 è modificata nel senso che l’assicurata è sospesa per 3 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni