Raccomandata
Incarto n. 38.2017.2
rs
Lugano 22 giugno 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 11 gennaio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 dicembre 2016 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 23 dicembre 2016 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 14 dicembre 2016 (cfr. doc. 4) con cui aveva sospeso RI 1, iscrittosi in disoccupazione il 21 settembre 2016, per tre giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo dal 1° al 19 novembre 2016 (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 23 dicembre 2016 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa o perlomeno la riduzione della sanzione a un giorno (cfr. doc. I).
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto:
" (…)
Non metto in dubbio che mi sia stato spiegato tutto con la dovuta professionalità, ma con tutte le informazioni ricevute, in una situazione delicata come essere licenziato dopo 28 anni di lavoro presso la stessa impresa e non per mia responsabilità, non tutto viene recepito come dovrebbe essere o come viene chiesto.
Desidero sottolineare il mio immediato impegno per rientrare al più presto nel mondo del lavoro, iniziando un lavoro in guadagno intermedio, periodo dove ho commesso lo sbaglio di non fare le ricerche di lavoro settimanali.
Inoltre se dal 01 al 19 novembre non ho svolto le ricerche come richiesto, la data che citate al secondo capoverso punto uno è errata, quando mi è stato contestato l’errore ho immediatamente corretto il mio agire.
Oggi sto svolgendo in modo corretto le ricerche di lavoro e sono in attesa di essere richiamato per continuare il lavoro in guadagno intermedio, che spero si possa trasformare in contratto a tempo indeterminato. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 18 gennaio 2017 l'URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per assenza di ricerche di lavoro nel periodo dal 1° al 19 novembre 2016.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.6. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che RI 1 (__________1965) ha lavorato presso la __________ di __________ in qualità di muratore/carpentiere dal 1982 al 2016.
Il 5 aprile 2016 egli ha, infatti, ricevuto la disdetta del contrato di impiego con effetto dal 31 agosto 2016 a seguito della chiusura dell’attività da parte del datore di lavoro.
L’assicurato ha lavorato ancora per la __________ in virtù di due contratti di durata determinata dal 1° al 15 e dal 16 al 20 settembre 2016 al fine di terminare i cantieri attivi (cfr. doc. 7 pag. 1).
Il ricorrente si è iscritto in disoccupazione il 21 settembre 2016, dichiarando di ricercare un’occupazione quale muratore sotto e soprastruttura (cfr. doc. 7 pag. 1).
Dall’”Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” sottoscritto dall’insorgente il 28 settembre 2016 emerge che il numero minimo di ricerche di lavoro da effettuare settimanalmente è di tre nelle professioni accordate nella forma scritta o di persona, prestando la massima attenzione agli annunci pubblicati sui mezzi di informazione e attivandosi sull’arco di tutto il mese (cfr. doc. 7 pag. 8).
Il 1° dicembre 2016 l’URC ha inviato al ricorrente, il quale durante il mese di novembre 2016 ha comprovato dodici ricerche di lavoro effettuate dal 20 al 30 novembre 2016 in forma scritta come muratore a tempo pieno (cfr. doc. 1), una Richiesta di giustificazione, con la quale l’ha invitato a motivare, entro l’8 dicembre 2016, il fatto di non avere intrapreso sforzi dal 1° al 19 novembre 2016.
Il consulente del personale ha pure precisato, da un lato, che le giustificazioni pervenute dopo la data indicata non avrebbero potuto essere tenute in considerazione. Dall’altro, che in tal caso l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso (cfr. doc. 2).
L’assicurato, con risposta del 6 dicembre 2016, ha asserito:
" (…) giustifico l’assenza delle mie ricerche, perché dal 07.11.2016 al 18.11.2016 ho lavorato presso l’agenzia __________. Visti i miei orari di lavoro, inizio ore 08.00 fine ore 17.00, non sono riuscito a svolgere le mie ricerche di persona, visto che gli uffici chiudono alle ore 17.00.
Dal 19.11.16 ho iniziato a svolgere le mie ricerche recuperando le precedenti per un totale di 12 ricerche mensili (come da contratto).
(…)” (Doc. 3)
Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con decisione formale 14 dicembre 2016, indicando che la giustificazione fornita dal ricorrente non era ammissibile, in quanto nonostante l’impiego tramite un’agenzia interinale avrebbe potuto attivarsi mediante ricerche in forma scritta, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per tre giorni (cfr. doc. 4).
Con decisione su opposizione del 23 dicembre 2016 l’URC ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. doc. A).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia che l’assicurato ha svolto, nella forma scritta, dodici ricerche di lavoro tra il 20 e il 30 novembre 2016 in qualità di muratore a tempo pieno presso ditte di __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (cfr. doc. 1).
Pur avendo compiuto, nel periodo di controllo del mese di novembre 2016, un numero rilevante di ricerche, le stesse non sono state ripartite durante tutto l’arco del mese, contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza STCA 38.2015.56 del 16 marzo 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2011.4 del 8 agosto 2011 consid. 2.7.; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007; STCA 38.2002.111 del 25 novembre 2002; STCA 38.2002.1 del 29 luglio 2002; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).
In effetti tutti i dodici sforzi del mese di novembre 2016 volti al reperimento di una nuova occupazione sono stati effettuati in una decina di giorni dal 20 al 30 novembre 2016, mentre dal 1° al 19 novembre 2016 non è stata intrapresa alcuna ricerca.
Per quanto attiene alla circostanza che l’insorgente nell’arco di tempo dal 1° al 19 novembre 2016 ha lavorato mediante un’agenzia interinale, la __________, con un orario di lavoro che si estendeva dalle ore 8:00 alle 17:00, conseguendo guadagno intermedio (cfr. doc. 3; 5; I; A), giova osservare che ai sensi della giurisprudenza federale le ricerche di lavoro devono essere compiute anche mentre un assicurato consegue un guadagno intermedio (cfr. STF C 293/06 del 5 marzo 2007 consid. 3.1.3.; STFA C 98/02 del 26 maggio 2003; STFA C 399/99 del 3 agosto 2000; STCA 38.2006.60 del 16 novembre 2006 consid. 2.9.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 30).
In particolare nella sentenza C 399/99 l’Alta Corte ha ricordato il principio secondo cui gli assicurati iscritti in disoccupazione che conseguono un guadagno intermedio hanno l'obbligo di cercare un'occupazione non più soggetta a guadagno intermedio, che consenta loro di non più ricorrere all'assicurazione contro la disoccupazione.
Pertanto il fatto che il ricorrente, in ossequio del resto all’obbligo di ridurre il danno, svolgesse un’attività lavorativa non lo esonerava, dal 1° al 19 novembre 2016 dall’intraprendere perlomeno alcuni sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione.
Al riguardo va d’altronde rilevato che tutte le ricerche compiute dall’assicurato dal 20 al 31 novembre 2016 sono state svolte per iscritto (cfr. doc. 1).
Egli, quindi, indipendentemente dalla sua asserzione secondo cui non è riuscito a effettuare delle ricerche di impiego poiché, quando terminava di lavorare – alle ore 17:00 –, gli uffici erano chiusi (cfr. doc. 3), avrebbe potuto svolgere qualche ricerca di lavoro alla sera oppure nei fine settimana (5-6 e 12-13 novembre 2016) nella forma scritta, come peraltro indicato dall’URC (cfr. doc. 4).
Ne discende che l’assicurato ha violato, nel mese di novembre 2016, l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).
Il ricorrente deve, dunque, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
2.8. Per quanto attiene all’entità della sanzione, va ribadito che l’URC ha inflitto all’assicurato tre giorni di sospensione (cfr. consid. 1.1.).
Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo ammonta a tre-quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).
Il TCA ritiene che in concreto nella commisurazione della penalità vada considerata la circostanza che l’assicurato dal 1° al 19 novembre 2016 ha lavorato a tempo pieno alle dipendenze di un’agenzia interinale (cfr. consid. 2.7.; doc. 3).
In effetti è vero che il conseguimento del guadagno intermedio non consente di esentare un assicurato dal compiere ricerche di lavoro (cfr. consid. 2.7.).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che lo svolgimento di un’occupazione deve essere tenuto conto nella valutazione della colpa, in quanto le possibilità di ricerca di un impiego mentre viene effettuata un’attività che permette di ottenere guadagno intermedio sono limitate (cfr. STFA C 98/02 del 26 maggio 2003 consid. 2.1.; STFA C 399/99 del 3 agosto 2000 consid. 1).
Non va, del resto, dimenticato che nei restanti giorni del mese di novembre 2016, e meglio dal 20 al 30 novembre 2016, l’insorgente ha comunque effettuato dodici ricerche di impiego (cfr. doc. 1).
E’, perciò, altamente verosimile che l’assenza di ricerche di lavoro dal 1° al 19 novembre 2016 sia proprio da attribuire all’impegno connesso all’esercizio dell’attività lavorativa al 100%.
Di conseguenza a mente di questa Corte, tutto ben considerato, la sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione di tre giorni inflitta al ricorrente dall'URC a causa delle insufficienti ricerche di impiego nel mese di novembre 2016 (assenza di ricerche dal 1° al 19 novembre 2016) non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve pertanto essere ridotta a due giorni (per un caso analogo cfr. STCA 38.2016.49, 38.2016.66 del 12 aprile 2017: la sospensione di tre giorni per il mese di maggio 2016 e la sanzione di tre giorni per il mese luglio 2016 a causa di insufficienti ricerche inflitte a un’assicurata che in quei periodi di controllo lavorava a tempo parziale conseguendo un guadagno intermedio sono state ridotte, ciascuna, a due giorni).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 23 dicembre 2016 emessa dall'URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 2 giorni.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti