Raccomandata
Incarto n. 38.2017.15
dc/sc
Lugano 5 marzo 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 gennaio 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 16 gennaio 2017 (cfr. doc. A) la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 16 dicembre 2016 (cfr. doc. 19-20) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza argomentando:
" (…)
La società è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di __________ in data 31 ottobre 2016 a far data dal 02 novembre 2016. Tale decreto di fallimento è stato annullato con decreto della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino in data 05 dicembre 2016. La situazione è stata pertanto ristabilita come in precedenza.
Nell'opposizione del 22 dicembre 2016 il sig. RI 1 ha confermato che in effetti la società non è fallita, ma ha richiesto di essere posto al beneficio di prestazioni d'insolvenza in seguito a manifesto indebitamento.
La Cassa ha proceduto a richiedere ulteriori informazioni alla Pretura di __________, la quale con scritto del 04 gennaio 2017 ha confermato come nessuna causa promossa dai creditori sia stata stralciata per mancato versamento dell'anticipo. Allo stato attuale non può essere concesso il diritto alle indennità di insolvenza per fallimento o manifesto indebitamento della società __________.
La Cassa sottolinea inoltre come l'opponente, dalla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 30 giugno 2015, non abbia sufficientemente tutelato i suoi interessi salariali. (…)” (Doc. II/1)
1.2. Contro la citata decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale chiede il versamento dell’indennità per insolvenza e rileva:
" (…)
In effetti contro il __________ ho inoltrato Istanza di Fallimento e l'AU del __________ ha già chiesto un rinvio alla Pretura di __________.
Nel corso del mese di Febbraio 2017 è comunque prevista un'ulteriore udienza.
Contrariamente a quanto affermato dalla Cassa Insolvenza che sostiene nelle motivazioni il ritardo del mio sollecito, faccio presente invece che ho tempestivamente sollecitato il pagamento delle mie spettanze, da prima più volte verbalmente e in seguito con lettera intestata all'__________ datata 25 Agosto 2015, neanche due mesi dalla scadenza del contratto, scaduto appunto il 30 Giugno 2015.
Visto quanto sopra e vista l'evidente situazione debitoria e fallimentare del __________ chiedo che il mio ricorso venga accettato ed io stesso messo al beneficio delle indennità di insolvenza.
Invito codesto Tribunale a volersi far rilasciare l'intera documentazione presso la Pretura di __________, l'Ufficio Esecuzione e Fallimenti di __________ ed il mio incarto presso la Cassa Insolvenza.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 20 marzo 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso e sottolinea quanto segue:
" (…)
Il ricorrente contesta integralmente le motivazioni della Cassa, sottolineando sia la situazione debitoria e fallimentare del __________ sia il fatto di aver tutelato adeguatamente e tempestivamente i suoi crediti salariali.
La Cassa prende atto delle argomentazioni del ricorrente, ma riconferma come non siano soddisfatti i presupposti per beneficiare dell'indennità d'insolvenza.
La Cassa ha proceduto a richiedere ulteriori informazioni alla Pretura di __________, la quale con scritto del 04 gennaio 2017, ha confermato come nessuna causa promossa dai creditori sia stata stralciata per mancato versamento dell'anticipo. Allo stato attuale non può essere concesso il diritto alle indennità di insolvenza per fallimento o manifesto indebitamento della società __________.
Per quanto concerne gli sforzi intrapresi al fine di tutelare i propri crediti salariali, la Cassa constata come il Sig. RI 1 abbia proceduto alla rivendicazione salariale tramite lettera del 25 agosto 2015 (attività lavorativa cessata il 30 giugno 2015) ed unicamente in data 29 gennaio 2016 ha intrapreso le vie esecutive.
A mente della Cassa, in base a quanto esposto in precedenza, il ricorrente avrebbe dovuto maggiormente tutelare i suoi interessi salariali.
Da quanto precede la Cassa trae il convincimento che il ricorrente non abbia salvaguardato i suoi interessi in ma 'era incisiva: così facendo non ha ottemperato ai requisiti posti dall'art. 55 cpv. 1 LADI. (…)” (Doc. V)
1.4. Il 22 marzo 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI).
Il 2 aprile 2017 il ricorrente ha in particolare ricordato di avere inoltrato un’istanza di fallimento presso la Pretura di __________ e che è stata fissata un’udienza per il 29 marzo 2017, poi posticipata al 27 aprile 2017 (cfr. doc. VII).
Il 20 aprile 2017 la Cassa ha preso atto di tale comunicazione (cfr. doc. IX).
Il 2 maggio 2017 il TCA ha chiesto all’assicurato di indicare quale esito ha avuto l’udienza del 27 aprile 2017 presso la Pretura di Locarno-Città (cfr. doc. XI).
L’assicurato ha risposto che l’udienza è stata fissata per l’8 giugno 2017 precisando che:
" (…)
Detta proroga è stata da me concessa poiché ho verificato la pesante situazione debitoria del __________, l’inconsistenza dei suoi beni in caso di fallimento ma soprattutto grazie alle ulteriori rassicurazioni del Sig. __________ di provare in tutti i modi in detto periodo a sistemare la pendenza (mi ha confermato che ha due importanti incontri che potrebbero dargli una grossa mano finanziaria).
Non mi resta che dire speriamo perché la situazione sta diventando pesante anche per le mie finanze.” (Doc. XIV)
Il 23 giugno 2017 il ricorrente ha comunicato che l’udienza è stata ulteriormente rinviata e una nuova udienza è stata fissata per il 2 agosto 2017 sottolineando quanto segue:
" (…)
Certo che se avessi almeno un risconto positivo da Voi, il mio atteggiamento nei confronti del sig. __________ cambierebbe totalmente e in quel caso sarei pronto a chiudere definitivamente la procedura con il fallimento.” (Doc. XV)
L’11 luglio 2017 la Cassa si è riconfermata integralmente nella risposta di causa (cfr. doc. XVII).
Il 16 agosto 2017 il TCA ha chiesto all’assicurato di comunicare qual è stato l’esito dell’udienza del 2 agosto 2017 (cfr. doc. XIX).
Il ricorrente ha comunicato che l’udienza è stata posticipata al 2 settembre 2017 (cfr. doc. XX).
L’11 settembre 2017 il TCA ha chiesto all’assicurato qual è stato l’esito di tale udienza (cfr. doc. XXII).
Dopo un colloquio telefonico del 27 settembre 2017, il segretario del TCA ha sollecitato una risposta il 4 ottobre 2017 (cfr. doc. XXIII).
Il 5 ottobre 2017 l’assicurato ha comunicato che nel corso dell’udienza del 2 settembre 2017 “è stato confermato l’ulteriore rinvio della stessa all’8 novembre 2017” (cfr. doc. XXIV).
Il 15 novembre 2017 il TCA ha chiesto all’assicurato di comunicare quale esito ha avuto l’udienza dell’8 novembre 2017 (cfr. doc. XXVI).
Il 7 dicembre 2017 l’assicurato ha risposto che l’udienza è stata rinviata al 24 gennaio 2018 alle ore 14:30 (cfr. doc. XXVIII).
1.5. Il 5 gennaio 2018 RI 1 ha inviato al segretario del TCA un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:
" … come ha potuto sapere, il __________ è fallito, tant’è che la mia udienza prevista a Gennaio è stata annullata.
Come mi devo comportare adesso per accedere al fondo cassa e recuperare, seppur in parte, i soldi non percepiti?” (Doc. XXX)
Il 17 gennaio 2018 la Cassa si è al riguardo così espressa:
" (…)
La Cassa prende atto come, con decisione della Pretura di __________, la società __________ sia stata dichiarata fallita a far data dal 03 gennaio 2018. In considerazione di ciò potrebbero risultare soddisfatti i presupposti sanciti dall’art. 51 LADI, sempre che non vi siano dei ricorsi contro la sentenza della Pretura di __________. Per quanto concerne gli sforzi intrapresi al fine di tutelare i propri crediti salariali, la Cassa si riconferma integralmente su quanto esposto nella risposta di causa del 20 marzo 2017. A mente della Cassa, il fatto di aver atteso quasi sette mesi dalla fine del rapporto di lavoro (30 giugno 2015) per intraprendere le vie esecutive (29 gennaio 2016), dimostra come il qui ricorrente non abbia sufficientemente tutelato i suoi interessi salariali.
Si chiede che il ricorso venga respinto e la decisione impugnata confermata.” (Doc. XXXII)
Il 7 febbraio 2018 l’assicurato ha formulato le seguenti osservazioni:
" (…)
In effetti ho dovuto disdire il rapporto di lavoro, dopo numerosissimi solleciti orali e personali nei confronti dell’ex-datore di lavoro, a norma dell’Art. 337 del Codice delle Obbligazioni.
Fatta questa doverosa premessa mi permetto contestare integralmente quanto descritto dalla cassa nei loro scritti al vostro indirizzo.
Ho pure appreso che il __________ è definitivamente fallita.
Per quanto riguarda un mio ulteriore commento vi rimando a quanto già indicato nel mio ricorso ed in particolare richiamo la mia richiesta di intervento di questo Tribunale nei confronti dei vari uffici (Pretura, Cassa AVS, LPP, Ufficio Registro di Commercio, Ministero Pubblico, ecc.) per verificare a suo tempo l’effettiva situazione fallimentare del __________.
Proprio per questa situazione ribadisco come, a mio modesto parere, vi siano i presupposti affinché io possa beneficiare del pagamento delle indennità di insolvenza così come prescritto dai disposti di legge. Qualora codesto tribunale lo ritenga necessario chiedo un’audizione con la presenza dell’amministratore unico, signor __________, il quale potrà confermare che lo avevo sollecitato più volte. Lui stesso mi aveva sempre rassicurato che mi avrebbe pagato a giorni. Questo non è avvenuto ragione per la quale ho dovuto rivendicare il tutto all’insolvenza.
Vi ringrazio per la cortese attenzione che vorrete porre al mio incarto, mi scuso per l’ulteriore lavoro che vi creo, contesto eventuali spese e/o ripetibili a mio carico mentre resto fiducioso in attesa di una vostra risposta in merito.” (Doc. XXXIV)
Il 14 febbraio 2018 la Cassa ha riconfermato integralmente quanto esposto nel suo scritto del 20 marzo 2017 (cfr. doc. XXXVI).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è ora esclusivamente la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza, in quanto egli ha violato l’obbligo di ridurre il danno.
La società __________ è infatti stata definitivamente dichiarata fallita il 3 gennaio 2018 per cui il presupposto dell’art. 51 LADI è invece adempiuto (cfr. consid. 1.1 e 1.5).
L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente
Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese.
In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.
In un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione finanziaria."
In quel caso l'Alta Corte ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.
In una sentenza 8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.
In una sentenza 8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage”) .
Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) .»).
In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.
2.2. La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così espressa:
" (…)
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
art. 55 LADI
OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il danno.
Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario.
La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati.
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009
(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il versamento del salario).
TFA C 109/04del 9.6.2005
(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).
TFA C 91/01del 4.9.2001
(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75)."
2.3. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.4. Nell’evenienza concreta risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato al 50% per la __________ dal 1° gennaio al 30 giugno 2015 con la mansione di “responsabile dello __________ e degli , nonché responsabile dell’, in collaborazione con il __________ ed il __________, in carica durante il periodo di assunzione” (doc. 35).
Durante i sei mesi di lavoro il ricorrente non ha mai ottenuto lo stipendio pattuito.
Il 25 agosto 2015 RI 1 ha inviato alla __________ uno scritto, per posta raccomandata, del seguente tenore:
" Richiamato il contratto di lavoro 2 gennaio 2015 giunto a scadenza determinata il 30 giugno 2015, con la presente sono a rivendicare le spettanze salariali quivi pattuite.
Nonostante le numerose richieste verbali e le promesse del Presidente __________, a oggi, il sottoscritto non ha percepito nessuno degli stipendi mensili previsti. Vi chiedo quindi di voler versare entro il 31 agosto p.v. la somma di CHF 15'000.00 sulla seguente relazione bancaria a me intestata presso l’Istituto __________ di __________ __________.
Non solo, non o neppure godute delle 2 settimane di ferie previste contrattualmente, per cui, essendo venuto meno il rapporto di lavoro, le stesse dovranno essere indennizzate finanziariamente. L’importo così risultante dovrà essere accreditato alla medesima scadenza sopra indicata, sul suddetto conto.
La presente a valere quale formale messa in mora, nel senso che da oggi, sulle somme dovute decorreranno gli interessi al tasso usuale del 5% annuo.
Qualora non dovessi constatare l’avvenuto pagamento di quanto mi spetta, procederò senza ulteriore indugio all’incasso forzato, addebitandovi le relative spese.
Rimanendo comunque a disposizione per discutere la mia liquidazione anche di persona e nella viva speranza di non dover far capo alle Autorità Giudiziarie elvetiche, vogliate gradire i miei migliori saluti.” (Doc. 27)
Il 24 gennaio 2016 l’assicurato ha fatto spiccare un precetto esecutivo contro il quale il datore di lavoro ha formulato un’opposizione (cfr. doc. 38 e 39).
Il 30 giugno 2016 RI 1 ha promosso un’istanza presso il Pretore della Giurisdizione di __________ con la quale ha chiesto il “rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta contro il precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________ per l’importo di fr. 15'000.--oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2015”. (doc. 21).
Il 26 agosto 2016 il Pretore ha accolto l’istanza rilevando:
" (…)
Ora. Un contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima come riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito (qui fr. 2'500.-- mensili netti), sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (TF 19 ottobre 2010, inc. 5A_513/2010, consid. 3.2 con rinvii; Stähelin, Basler Kommentar SchKG I, n. 126 ad art. 82 LEF).
Secondo la giurisprudenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, il contratto di lavoro giustifica il rigetto dell’opposizione solo per il salario netto. La dottrina è orientata nello stesso senso (CEF 7 maggio 2015, inc. 14.2015.21, consid. 5.2. con rif.).
Alla luce di siffatta formulazione del titolo il rigetto, non vi è ragione per non ammettere l’istanza per l’importo totale di fr. 15'000.-- (fr. 2'500.-- x 6 mesi), oltre interessi, trattandosi di un salario netto.
Le argomentazioni addotte dalla __________ nelle sue osservazioni 3 agosto 2016 sono rimaste a livello di puro parlato. Nessun riscontro probatorio (manco a livello di semplice verosimiglianza) è stato fornito a supporto di tali allegazioni, le quali – pertanto – non sono sufficienti per far ritenere siccome non tutelabile l’istanza dell’escutente. In particolare, dallo scritto testé citato, non si comprende se il lavoratore abbia o non (o perlomeno abbia parzialmente) prestato la propria attività. In altre parole, non si capisce se realmente la convenuta sostenga che nei sei mesi di durata del contratto RI 1 non ha fornito la sua prestazione lavorativa; tanto più che, se così fosse, non si vede per quale motivo la datrice di lavoro abbia riconosciuto al qui istante 2'000.- Euro quale “rimborso spese per trasferte effettuate” (v. osservazioni 3 agosto 2016 convenuta). (…)” (Doc. 23-24)
Il 15 novembre 2016 il ricorrente ha infine insinuato il suo credito di fr. 15'000.-- + interessi del 5% nel fallimento della __________ (cfr. doc. 29 e doc. 26).
2.5. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere quanto dovutogli dalla __________ siano insufficienti e che quindi la Cassa ha correttamente negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.
In effetti l’assicurato, che durante i sei mesi di lavoro (gennaio – giugno 2015) non aveva ricevuto nessun salario, ha atteso fino al 25 agosto 2015 per sollecitare tramite lettera raccomandata il versamento di quanto gli spettava entro il 31 agosto 2015.
Sebbene in quello scritto egli avesse preannunciato che avrebbe “proceduto senza ulteriore indugio all’incasso forzato”, egli ha poi ancora atteso quasi cinque mesi prima di fare spiccare un precetto esecutivo a fine gennaio 2016.
Le vie esecutive sono dunque state intraprese soltanto quasi sette mesi dopo la conclusione di un rapporto di lavoro, durato sei mesi e nel corso del quale l’assicurato non aveva ricevuto nessuna retribuzione.
In simili condizioni, questo Tribunale ritiene che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).
La giurisprudenza esige, infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).
Secondo questo Tribunale una maggiore incisività si imponeva visto che l’assicurato non aveva ottenuto il salario già durante il rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017; STF 8C_573/2016 del 18 ottobre 2017; STF 8C_850/2016 del 9 marzo 2017; STCA 38.2017.89 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2017.46 del 9 agosto 2017; STCA 38.2017.28 del 24 maggio 2017; STCA 38.2017.17 del 10 maggio 2017).
Non avrebbe comunque dovuto più esserci alcuna esitazione dopo la conclusione dello stesso, (cfr. STCA 38.2017.17 del 10 maggio 2017; STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017) e, soprattutto, dopo il 31 agosto 2015.
2.6. L’assicurato ha proposto nuovi mezzi di prova (in particolare l’audizione dell’amministratore unico __________ e il richiamo dell’incarto presso la Pretura di __________ e presso l’Ufficio esecuzioni di __________).
Considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Di conseguenza la richiesta di prove deve essere respinta.
A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre 2017; STF 9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.7. In conclusione, valutati tutti gli elementi presenti nell’incarto e alla luce della giurisprudenza citata, il ricorrente non ha diritto all’indennità per insolvenza.
La decisione su opposizione emessa dalla CO 1 il 16 gennaio 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti