Raccomandata
Incarto n. 38.2017.12
rs
Lugano 20 settembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 gennaio 2017 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 22 novembre 2016 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sospeso RI 1 per dieci giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo dal 21 giugno al 31 agosto 2016 precedente la disoccupazione iniziata il 1° settembre 2016 (cfr. doc. 39).
1.2. Il 25 novembre 2016 l’URC ha emesso una nuova decisione con la quale ha annullato e sostituito il precedente provvedimento, riducendo la penalità a cinque giorni a causa dell’età avanzata dell’assicurato (cfr. doc. 37).
1.3. A seguito dell’opposizione interposta da RI 1 (cfr. doc. 36), l’amministrazione, il 24 gennaio 2017, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il provvedimento del 25 novembre 2016, rilevando in particolare che l’asserzione dell’assicurato secondo cui non si è attivato tempestivamente nel cercare un nuovo impiego poiché il datore di lavoro gli avrebbe prospettato la possibilità di continuare la collaborazione presso un’altra sede non risulta suffragata da alcun elemento probatorio (cfr. doc. A1).
1.4. Contro la decisione su opposizione del 24 gennaio 2017 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione inflittagli.
A sostegno della propria pretesa egli ha addotto:
" (…)
Immediatamente dopo aver ricevuto la mia lettera di licenziamento a giugno 2016, ho intrapreso delle negoziazioni con la società __________ che era il mio datore di lavoro, in quanto non avevo ricevuto i miei salari di maggio e giugno.
E’ stato stipulato un contratto di compravendita dello studio dentistico nel quale lavoravo (del quale allego copia) firmato il 1/7/2016.
Nonostante tutto e sapendo che potevano sorgere difficoltà per finalizzare questo contatto, ho intrapreso altre ricerche di lavoro. Non capisco perché mi viene rimproverato di non avere fatto abbastanza per cercare lavoro a luglio e giugno. (…)” (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 21 febbraio 2017 l’URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per assenza di ricerche di lavoro dal 21 giugno al 31 agosto 2016.
2.2. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
2.3. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Riguardo ai lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.
Infatti secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; RDAT 1986 pag. 174; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).
L'art. 17 cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro (cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,
pag. 28-29).
Il TCA constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del lavoro.
La stessa Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., accogliendo il ricorso di una Cassa di disoccupazione contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo che aveva annullato la sanzione di tre giorni di sospensione inflitta a un'assicurata di 54 anni a causa di insufficienti ricerche di lavoro in un mese, ha inoltre rilevato che:
" Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)
Anche relativamente ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA (cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).
L’Alta Corte, in una sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, concernente un assicurato nato nel 1939 che era stato sospeso per cinque giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di novembre 2000, ha comunque confermato l’entità della sanzione.
Con giudizio C 275/05 del 6 novembre 2006 la nostra Massima istanza ha, poi, confermato la sospensione di nove giorni inflitta a un assicurato nato nel 1942 per insufficienti ricerche di impiego nel periodo di disdetta da luglio a ottobre 2002, sottolineando che soprattutto i disoccupati più anziani, per i quali è più problematico il reperimento di un posto di lavoro, sono tenuti a effettuare ricerche di impiego in modo più intenso.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.6. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato (__________ 1956) ha lavorato presso __________, negli studi di __________ e __________, in qualità di medico dentista a tempo pieno dal 1° dicembre 2014 al 31 agosto 2016 (cfr. doc. 14; 16).
Il 20 giugno 2016 egli ha, infatti, ricevuto la disdetta del contratto di impiego per il 31 agosto 2016 a causa di motivi economici (cfr. doc. 21).
Il ricorrente si è iscritto in disoccupazione l’11 luglio 2016 con effetto dal 1° settembre 2016 (cfr. doc. 27) indicando di cercare un’occupazione al 100% quale medico dentista (cfr. doc. 30).
Dall’”Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” sottoscritto dall’insorgente il 12 luglio 2016 emerge che il numero minimo di ricerche di lavoro da effettuare settimanalmente era di tre (cfr. doc. 30).
L’11 novembre 2016 l’URC ha annullato il nominativo dell’assicurato dalla banca dati COLSTA con effetto dall’8 novembre 2016, in quanto ha iniziato un’attività in proprio quale dentista a __________ e a __________ reperita nei mesi di settembre e ottobre 2016 (Fribourg; cfr. doc. 1, 2, 32, 33).
Sempre l’11 novembre 2016 l’URC ha inviato all’insorgente una Richiesta di giustificazione con la quale l’ha invitato a motivare, entro il 21 novembre 2016, il fatto di non avere intrapreso sforzi volti al reperimento di un impiego dal 21 giugno al 31 agosto 2016.
Il consulente del personale ha pure precisato che tale comportamento avrebbe potuto portare ad una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione e che, da un lato, le giustificazioni pervenute dopo la data indicata non avrebbero potuto essere tenute in considerazione. Dall’altro, che in tal caso l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso (cfr. doc. 44).
Il ricorrente non ha dato seguito alla Richiesta di giustificazione.
Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con decisione del 22 novembre 2016, ha quindi sospeso l’assicurato per dieci giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 39; consid. 1.1.).
Il 25 novembre 2016 l’URC ha emesso una nuova decisione con la quale ha annullato e sostituito il precedente provvedimento, riducendo la penalità a cinque giorni a causa dell’età superiore ai 60 anni (cfr. doc. 37; consid. 1.2.).
La decisione del 25 novembre 2016 è stata confermata con decisione su opposizione del 24 gennaio 2017 (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che dalle carte processuali emerge che effettivamente il ricorrente, nel lasso di tempo 21 giugno – 31 agosto 2016, non ha svolto ricerche di lavoro, ad eccezione dello sforzo intrapreso al fine di riprendere uno studio dentistico di __________.
A quest’ultimo riguardo nell’opposizione del 12 dicembre 2016 l’assicurato ha indicato che:
" (…) in mancanza del pagamento dei miei salari di giugno, luglio e agosto 2016 era stato concordato tra me e __________ un subentro in uno degli studi del gruppo che mi impiegava.
A fine agosto, questo accordo è scaduto per accordi non raggiunti.
(…)” (Doc. 36)
Nel ricorso è poi stato specificato che
" (…) Immediatamente dopo aver ricevuto la mia lettera di licenziamento a giugno 2016, ho intrapreso delle negoziazioni con la società __________ che era il mio datore di lavoro, in quanto non avevo ricevuto i miei salari di maggio e giugno.
E’ stato stipulato un contratto di compravendita dello studio dentistico nel quale lavoravo (del quale allego copia) firmato il 1/7/2016. (…)” (Doc. I)
Agli atti risulta, in effetti, un “Contrat d’achat d’un cabinet dentaire” relativo alla ripresa dello studio dentistico di __________ appartenente al gruppo __________ da parte dell’assicurato con effetto dal 1° agosto 2016 sottoscritto dalle parti il 1° luglio 2016.
A mano è stata apposta la condizione che il contratto dipendeva dalla firma dell’affitto commerciale dei locali adibiti a studio dentistico (cfr. doc. A2).
Nell’impugnativa l’insorgente, dopo aver indicato che il 1° luglio 2016 era stato stipulato il contratto di cui sopra, ha però evidenziato di aver comunque saputo che “potevano sorgere difficoltà per finalizzare questo contratto” (doc. I).
2.8. L'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
" Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"
Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004):
" Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."
2.9. In concreto è vero che il ricorrente e la __________, il 1° luglio 2016, hanno concluso un contratto di cessione di uno studio dentistico con effetto dal 1° agosto 2016 (cfr. doc. A2; consid. 2.8.).
E’ altrettanto vero, tuttavia, in primo luogo, che tale accordo era sottoposto alla condizione del rinnovo dell’affitto commerciale con il proprietario dei locali adibiti a studio dentistico.
In secondo luogo e soprattutto, che il contratto con la __________ è stato sottoscritto il 1° luglio 2016 e l’11 luglio 2016 l’assicurato si è annunciato per il collocamento a far tempo dal 1° settembre 2016.
Il 12 luglio 2016, inoltre, ha avuto luogo un incontro con una funzionaria dell’URC ed è stato allestito il documento “Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione”. In tale occasione l’insorgente non ha indicato alcunché in merito alla conclusione di un contratto di ripresa di uno studio dentistico.
Al contrario, da una parte, è stato annotato che egli avrebbe terminato la sua attività quale dentista dipendente il 31 agosto 2016 e che cercava un impiego al 100% dal 1° settembre 2016 (cfr. doc. 27 segg.). Dall’altra, egli, firmando il documento, si è detto d’accordo di effettuare il numero minimo di tre ricerche alla settimana (cfr. doc. 30).
Tenendo, poi, conto dell’affermazione ricorsuale secondo cui l’assicurato sapeva che, nonostante la firma il 1° luglio 2016 del contratto di compravendita dello studio dentistico, potevano sorgere delle difficoltà per finalizzare tale accordo (cfr. doc. I), occorre concludere, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che il ricorrente era consapevole del fatto che l’accordo con l’ex datrice di lavoro non avrebbe condotto ad alcuna attività lavorativa effettiva perlomeno dall’11 luglio 2016, e dunque non soltanto da fine agosto 2016 come invece indicato nell’opposizione (cfr. doc. 36).
Ne discende che il ricorrente dal 1° al 10 luglio 2016 poteva legittimamente credere di non dovere compiere ulteriori ricerche di impiego.
Nel periodo dall’11 luglio al 31 agosto 2016 precedente la disoccupazione, però, come pure nell’arco di tempo dal 21 al 30 giugno 2016 antecedente alla conclusione del contratto con la __________, in cui si sono svolte al massimo delle trattative finalizzate all’eventuale ripresa di uno studio dentistico, avrebbe dovuto effettuare ricerche di lavoro quantitativamente e qualitativamente valide.
Ciò vale a maggiore ragione per l’arco di tempo dall’11 luglio al 31 agosto 2016, in cui l’insorgente aveva già ricevuto da parte dell’URC debite istruzioni circa gli sforzi da intraprendere, e meglio almeno tre ricerche alla settimana (cfr. doc. 29).
2.10. Per quanto attiene all’affermazione dell’assicurato secondo cui nei periodi determinanti avrebbe svolto anche ulteriori ricerche (cfr. doc. 36; I), va osservato che, considerato che il medesimo ha avuto a più riprese (a seguito della richiesta di giustificazione da parte dell’URC, in sede di opposizione e in sede ricorsuale) la possibilità di elencare dettagliatamente le ricerche che avrebbe effettuato nel periodo determinante, come pure di comprovarle, la sua omissione configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).
In proposito giova evidenziare che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali, nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.
Contestualmente il TFA ha rilevato:
" (…)
4.2 Ob trotz vorgängiger behördlicher Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren." (STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2)
L’assicurato deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo alle asserite ricerche che avrebbe compiuto nei mesi di giugno, luglio e agosto 2016 (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).
Le ricerche che l’insorgente ha indicato di avere compiuto nel lasso di tempo in questione senza precisazione alcuna non vanno, quindi, considerate valide ai fini della presente vertenza.
In proposito cfr. STCA 38.2015.16 del 21 maggio 2015 consid. 2.9.; STCA 38.2011.5 del 22 giugno 2011; STCA 38.2007.15 del 7 maggio 2007.
2.11. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorrente ha svolto una ricerca di lavoro (trattative con la ex datrice di lavoro) dal 21 al 30 giugno 2016 e nessuna ricerca dall’11 luglio al 31 agosto 2016.
Egli ha, pertanto, violato l’obbligo di ridurre il danno e deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).
2.12. Per quanto concerne l’entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato, in prima battuta dieci giorni di sospensione dal diritto alle indennità per disoccupazione (2 giorni di sospensione a causa di mancate ricerche nel mese di giugno 2016 + 4 giorni di sospensione a causa di mancate ricerche di lavoro nel mese di luglio 2016 + 4 giorni di sospensione per mancate ricerche nel mese di agosto 2016; cfr. doc. 39; consid. 1.1.), poi ridotti a cinque giorni per tenere conto dell’età avanzata (cfr. doc. 37; consid.1.2.).
Nella decisione su opposizione la parte resistente ha indicato:
" (…) Rileviamo inoltre che l’entità della sanzione, riveduta in un secondo momento, è stata computata in modo errato, essendo stata applicata una riduzione della metà, senza tenere conto che al momento dell’infrazione contestata non aveva ancora compiuto 60 anni e che la riduzione doveva quindi essere solamente di un terzo. Ne risulta che è stato sospeso in misura attenuata rispetto a quanto dovuto.” (Doc. A1)
Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta ad un minimo di quattro giorni di sospensione.
Nel caso di specie, considerato, da un lato, che nel periodo dal 21 al 30 giugno 2016 l’assicurato ha comunque effettuato uno sforzo volto al reperimento di un’attività lavorativa intrattenendo delle trattative con la sua ex datrice di lavoro per la ripresa di uno studio dentistico, dall’altro, che dal 1° al 10 luglio 2016 egli poteva, a seguito della conclusione del contratto con la __________ il 1° luglio 2016, ritenere legittimamente che avrebbe ripreso lo studio dentistico di __________ (cfr. consid. 2.9.), si sarebbe prospettata - senza tenere conto dell’età avanzata - una sospensione di 8 giorni (1 giorno per il periodo dal 21 al 30 giugno + 3 giorni per il lasso di tempo dall’11 al 31 luglio 2016 + 4 giorni per agosto 2016).
Visto, però, che l’assicurato nell’estate 2016 aveva 59 anni (60 anni il 2 ottobre 2016) si giustifica una riduzione della sanzione (cfr. consid. 2.4.; STCA 38.2012.49 del 18 ottobre 2012; STCA 38.2006.87 del 22 gennaio 2007).
La penalità di cinque giorni inflitta dall’amministrazione si rivela, dunque, conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
La decisione su opposizione del 24 gennaio 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti