Raccomandata
Incarto n. 38.2016.67 + 38.2017.18
dc/gm
Lugano 30 marzo 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 novembre 2016 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. La RI 1 di __________, attiva nel settore di arredamenti cucina, elettrodomestici, rappresentanze ufficiali e riparazioni/servizio tecnico, ha assunto __________ a partire dal 1° settembre 2016 con la funzione di addetto alle riparazioni, manutenzioni, servizio esterno, lavori d’officina e con una retribuzione mensile lorda di fr. 6'500.- (cfr. Doc. 8/1).
La ditta, in data 20 settembre 2016, ha inoltrato una domanda per l’ottenimento di assegni per il periodo di introduzione (cfr. Doc. 8).
L’URC di __________ ha formulato un preavviso negativo così motivato:
" (…)
La PCI si iscrive in disoccupazione per la prima volta il 01.08.2016 con diritto a 400 ID con GI a 6500 fr.
La PCI lavorava presso la __________ di sua proprietà fino al 2013 in seguito cessata al Signor __________ e alla RI 1.
La PCI era il responsabile tecnico, commerciale e vendita per le macchine del Caffè.
La richiesta API fatta dalla nuova azienda vuole un periodo di introduzione di sei mesi per colmare le lacune che ha la PCI nelle nuove funzioni come tecnico di grandi apparecchi.
Considerato quanto visto e tenuto conto della situazione si ritiene che la PCI non è difficilmente collocabile (più di tre mesi in disoccupazione) e pertanto preavvisiamo negativamente l’aiuto.” (Doc. 9)
L’11 ottobre 2016 l’Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha respinto la domanda in quanto l’assicurato “ha già le conoscenze per poter operare autonomamente nella nuova funzione” (cfr. Doc. 10).
Contro questa decisione __________ ha inoltrato una tempestiva opposizione (cfr. Doc. 17).
1.2. La RI 1 ha pure assunto, a partire dal 1° settembre 2016, __________ con la funzione di addetto alle riparazioni, manutenzione, servizio esterno, lavori d’officina e con una retribuzione mensile lorda di fr. 4'500.- (cfr. Doc. 1/1).
Anche per questo dipendente la ditta ha inoltrato una domanda per l’ottenimento degli assegni per il periodo di introduzione (cfr. Doc. 1).
L’URC di __________ ha formulato un preavviso negativo così motivato:
" (…)
PCI al suo secondo TQ (2005 – 2007 – e 01.08.2016 – 31.07.2016) con 400ID.
La PCI ha lavorato per __________ dal 2007 occupandosi della riparazione e messa in funzione delle macchine del caffè e piccoli elettrodomestici.
Nella nuova attività si dovrà occupare della riparazione di grandi elettrodomestici (frighi, lavastoviglie,…).
Tenuto conto di quanto visto e considerato che è iscritto unicamente da un mese in disoccupazione si preavvisa contrariamente l’aiuto in quanto non è ritenuto difficilmente collocabile.” (Doc. 2)
L’11 ottobre 2016 l’Ufficio delle misure attive ha respinto la domanda in quanto l’assicurato “ha già le competenze per poter operare autonomamente nella nuova funzione” (cfr. Doc. 3).
Contro questa decisione __________ ha inoltrato una tempestiva opposizione (cfr. Doc. 16).
Anche la ditta RI 1 ha inoltrato una tempestiva opposizione contro le decisioni relative ai due dipendenti (cfr. Doc. 15).
1.3. Con la decisione su opposizione del 9 novembre 2016 l’UMA ha respinto l’opposizione della ditta RI 1, rilevando:
" (…)
Nel caso specifico il sussidio è stato respinto per due motivi: il primo espresso sulla decisione contestata e riferito alle competenze dei signori __________ e __________, il secondo non menzionato riguarda perlopiù un aspetto giuridico sul non adempimento delle condizioni definite dall'articolo 90 OADI di cui si dirà in seguito.
Dalle verifiche effettuate risulta che i signori __________ e __________, prima dell'iscrizione in disoccupazione (agosto 2016), lavoravano già presso lo stesso datore di lavoro che poi li ha riassunti e richiesto il sussidio contestato. Infatti la __________ risulta essere di proprietà della ditta RI 1.
Il licenziamento dalla __________ è avvenuto in maggio con effetto fine di luglio 2016. A contare dal 1° settembre entrambe le persone citate sono poi state riassunte dalla ditta RI 1.
Per poter beneficiare dell'assegno per il periodo d'introduzione (API), l'azienda deve assumere persone ritenute difficilmente collocabili ai sensi dell'articolo 90 dell'OADI e che necessitano di un'introduzione speciale per poter svolgere il nuovo compito in azienda.
L'articolo 90 OADI definisce che una persona è ritenuta difficilmente collocabile se:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha requisiti professionali insufficienti;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere.
Considerato che di fatto i signori __________ e __________ non sono ritenute persone difficilmente collocabili, l'assegno per il periodo d'introduzione è stato respinto. Non sono persone ritenute difficilmente collocabili tant'è che a brevissima distanza dall'iscrizione in disoccupazione (un mese), entrambe sono state riassunte dallo stesso datore di lavoro che li aveva licenziati quando lavoravano presso la __________. Stesso datore di lavoro perché di fatto la concessionaria citata è di proprietà della ditta RI 1. Le lettere di licenziamento prima e quelle di riassunzione poi, sono firmate dalla stessa persona. (…)” (Doc. A)
1.4. Contro la decisione su opposizione, il datore di lavoro ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale rileva:
" (…)
L'ufficio delle misure attive si avvale di funzionari dello Stato che accolgono le richieste, fanno il preavviso emettono una decisione, ed infine avverso ad un'opposizione, non possono far altro che emettere la sentenza in consonanza della loro prima decisione.
Si constata che gli stessi funzionari abbiano a sentenziare in seconda istanza su decisioni da loro prese nella prima. Si contesta pertanto in primis tale procedura.
Non di meno l'Uff. regionale di collocamento sig. __________ si permette di fare a caso un preavviso negativo sottolineando che __________ e __________ erano già addentro nell'attività.
Valutazione assolutamente fuori posto e scontrosa della realtà e delle capacità degli stessi nel campo lavorativo e non circostanziata dai fatti ma puramente soggettiva da parte dello zelante funzionario.
Si contesta pure l'affermazione (cit) che i siqg. __________ e __________ prima dell'iscrizione (agosto 2016) lavoravano già presso lo stesso datore di lavoro.
La RI 1 __________, e la __________ in __________, sono due ditte completamente separate indipendenti nella forma giuridica e nella realtà e nelle attività.
Il gioco soggettivo da parte di funzionari nel classificare le capacità e conoscenze lavorative a tavolino compromettono le decisioni ai meri fini di non concedere indennità e supporto a chi come nel concreto ne ha fatto richiesta.
Pure l'assonanza fra le due ditte non deve essere interpretata come singola attività, sebbene che nulla osta alla RI 1 di possedere quote o partecipazioni di altre ditte avente una propria ragione giuridica, ma separata nell'attività e nella parentela.
Quindi non si trova riscontro nelle rispettive leggi od ordinanze ODI / LADI a suffragio del diniego.
Chiaramente il cambiamento quasi sostanziale rispetto alla precedente occupazione è evidente tanto più che l'attività per i due dipendenti necessita un periodo d'introduzione e assestamento di almeno dodici mesi.
È puramente una falsità affermare che __________ e __________ sono stati licenziati e riassunti dal medesimo datore di lavoro.
Si ribadisce quindi le ben distinte persone giuridiche e l'attività indipendentemente chi fosse l'amministratore l'azionista gli azionisti o proprietari delle quote.
Non c'è bisogno di evidenziare il funzionamento delle SA e Sagl ne di chi le amministra, ma il solo fatto di essere in un certo qual modo separate nella forma e nell'attività e nel domicilio non giustifica le argomentazioni edotte nella decisione impugnata dai soliti funzionari __________ - __________.
Senza presunzione di causa siamo disposti ad un confronto delle attività della nostra ditta e quella precedente dei due dipendenti così da permettere e rimettere in giudizio il preavviso del solerte funzionario __________, che dietro la sua scrivania durante un colloquio aveva fatto intendere considerando il caso specifico la possibilità dell'aiuto API.
Evidentemente non si tratta di persone over 50, ma pur sempre difficilmente collocabili in funzione dell'occupazione lavorativa precedente rispetto alla nuova attività.
Sarebbe come dire ad un meccanico o a un elettromeccanico di prestare servizio di riparazione o manutenzione su apparecchiature a lui sconosciute o mai trattate, ad esempio quelle apparecchiature e prodotti che comportano la nostra attività.
Paragone assolutamente sostenibile anche se scientificamente le due professioni si fregiano giustamente dei titoli professionali citati, per cui nessuna ditta assumerebbe un dipendente senza un periodo di introduzione-istruzione e formazione specifica nel campo.
Per questi motivi e ai sensi dei considerandi si chiede che:
La presente opposizione e la richiesta degli assegni API vengano accolte, a far tempo 1 settembre 2016,per un periodo di almeno 6 mesi lavorativi considerando tutte le interposte richieste e argomentazioni, ed è quindi accordato il giusto supporto e contributo finanziario.” (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 3 gennaio 2017, l’UMA chiede di respingere il ricorso e rileva:
" (…)
Nello specifico i signori __________ e __________ sono stati licenziati cautelativamente il 27 maggio 2016 con effetto 31 luglio 2016 dalla ditta __________ di __________, per poi essere riassunti parzialmente al 30%a dalla stessa azienda a contare dal 2 agosto 2016. Dal 1° settembre i signori in questione sono stati assunti al 100% presso la RI 1.
I signori __________ e __________ non sono ritenute persone difficilmente collocabili, l'assegno per il periodo d'introduzione è quindi stato respinto. Non sono persone ritenute difficilmente collocabili tant'è che a brevissima distanza dall'iscrizione in disoccupazione (un mese), entrambe sono state riassunte dalla ricorrente e precisamente dalla stessa persona che li aveva inizialmente assunti presso la __________, licenziati parzialmente presso questa azienda per poi riassumerli con un grado d'occupazione del 30%. Persona quest'ultima che corrisponde verosimilmente al signor __________, gerente con firma individuale della __________ di __________ e amministratore unico con firma individuale della RI 1.
Il signor __________ al momento dell'iscrizione in disoccupazione, precisamente il 10 agosto 2016 informa il consulente del personale sul motivo dell'iscrizione in disoccupazione: "(...) La PCI si iscrive in AD dal 01.08.2016 dopo aver terminato il lavoro presso la ditta __________ dove era occupato dal 2007 nella mansione di Elettromeccanico. In data 01.06.2013 gli è stato sottoposto un nuovo contratto di lavoro, il 27.05.2016 il datore di lavoro ha consegnato brevi manu la disdetta per la fine di luglio le cause di questa sono dovute ad un calo di lavoro. Ora il DL gli ha sottoposto un nuovo contratto al 30% a partire dal 02.08.2016 per un periodo indeterminato. Oggi mi comunica che avrebbe una possibilità di lavoro presso la ditta RI 1 __________ a partire dal 01.09.2016. Ci informa che il datore di lavoro ha intenzione di chiedere eventuali aiuti al nostro ufficio per l'inserimento in azienda (...)"
Si rileva che la __________ di __________ e la ditta RI 1 di __________ non sono estranee tra di loro, tant'è che tra i soci della __________ e la ditta RI 1 di __________ risultavano iscritti a registro di commercio in qualità di soci e gerenti con firma individuale rispettivamente amministratrice unica con firma individuale, i membri della famiglia __________; precisamente il signor __________ (richiedente dell'API), il padre signor __________ e la madre signora __________.
E’ ipotizzabile che i signori __________ e __________ si siano iscritti in disoccupazione unicamente per richiedere l'assegno per il periodo d'introduzione, visto che di fatto al momento dell'iscrizione sapevano già di venir assunti a brevissimo presso la ditta RI 1 di __________. Ditta quest'ultima amministrata dalla stessa persona che li aveva licenziati parzialmente dalla __________ di __________. (…)” (Doc. III)
1.6. Il 12 gennaio 2017 la ditta ricorrente ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale si è così espressa:
" (…)
Il sig. __________ ed il sig. __________ hanno presentato una domanda API, confortati dal fatto che nei colloqui intrattenuti con il sig. __________ (URC), sarebbe scaturita la possibilità (considerato che la __________ era ed è in netta difficolta per quanto riguarda Io stato occupazionale dei due dipendenti) che la RI 1 di __________ avrebbe assunto con il beneficio degli aiuti API i già citati dipendenti.
Infatti l'attività della RI 1 di __________, è nettamente diversa, onde per cui necessita degli aiuti come illustrati dall'URC sig. __________ affine di integrare i due dipendenti in conformità delle necessità della RI 1.
Pure nel colloquio nell'Uff. URC di __________ sig. __________ fu illustrata ampiamente tutta la posizione e le attività delle due ditte qui coinvolte lasciando intendere da parte del funzionario che tale richiesta per gli assegni API avrebbe avuto la possibilità di essere accolta.
Con amara sorpresa in una risposta della Sezione del lavoro Uff. misure attive il sig. __________ si è fatto garante di un preavviso negativo espresso unicamente su base soggettiva non suffragata da constatazioni e delle attività delle due ditte adducendo che __________ e __________ avevano già maturato sufficiente esperienza nel settore delle riparazione di elettrodomestici cosa assolutamente inveritiera atta al diniego come nella decisione scaturita oggetto di ricorso tante che __________ e __________ hanno interposto opposizione.
Riteniamo che la legge assicurazione contro la disoccupazione trova ampia applicazione dal fatto che:
necessita di un'introduzione speciale in azienda
art. 8 della LADI risulta ampiamente rispettato e tutto quanto nella LADI legge Federale applicabile nella fattispecie.
A giudizio puramente soggettivo dell'Uff. delle misure attive vi è stato un diniego ingiustificato e tendenzioso, e non suffragato dalle reali attività lavorative insite nella ditta RI 1 — __________.
L'Uff. citato si permette di affermare che le due ditte sono di una unica proprietà solo per il fatto che ii sig. __________ è amministratore unico della RI 1.
Nell'esposto del 3 gennaio 2017 si cita il sig. __________, e per quanto ci risulta la persona risulta altamente qualificata quale amministratore e fiduciario, anche in altre amministrazioni e società, e non spetta sicuramente al funzionario cantonale ipotizzare uno stato di reato penale a questa persona.
Del caso daremo incarico al nostro legale di fiducia il mandato per difendere i nostri interessi.
Si rammenta che la natura giuridica delle due ditte è nettamente diverse e solo per un puro caso l'amministratore rispettivamente per l'una e per l'altra diritto di firma si rispecchia nella medesima persona.
L'affermazione poc'anzi citata dall'Uff. misure attive è gravemente tendenziosa cosi pure in quelle del grado parentale del sig. RI 1.
Il che lascia supporre che l'Uff. delle misure attive per penna del suo zelante funzionario possa ipotizzare un'indebita e fraudolenta richiesta di assegni integrativi API, al che ci riserviamo l'azione amministrativa più opportuna nei suoi confronti.
Si riconfermano gli allegati da 1 a 22 inviati dall'Uff. misure attive, e per tutti i motivi da noi edotti si chiede piaccia giudicare che gli assegni API siano accolti come richiesta e versati a chi di diritto e respinte le risposte di causa dell'Uff. MA, nonché il preavviso dell'URC sig. __________.” (Doc. V)
Il 19 gennaio 2017 l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
L’Ufficio misure attive, preso atto della replica inoltrata il 12 gennaio 2017 dalla ditta RI 1, non ha nessuna particolare osservazione da formulare e riconferma quanto contenuto nella risposta di causa inoltrata al lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni il 3 gennaio 2017.
Visto quanto precede si chiede piaccia giudicare come richiesto con la risposta di causa del 3 gennaio 2017. (…)” (Doc. VII)
in diritto
In ordine
2.1. Le decisioni formali sono state emesse dalla funzionaria __________ (cfr. doc. 16 e doc. 17), mentre la decisione su opposizione è stata firmata dal capoufficio __________ e dal capogruppo __________ (cfr. doc. 20).
Sono dunque state rispettate le esigenze di separazione personale e gerarchica tra chi emette la decisione e chi pronuncia la decisione su opposizione, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza del TCA (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni” in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, CFPG e Helbing & Lichtenhahn, 2006, pag. 135 seg. (139-141).
Nel merito
2.2. Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata (…)."
Pertanto, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI (cfr. la STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI, la STFA
C 56/04 del 10 gennaio 2005 e la STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004.
2.3. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a – 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:
" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
2.4. In particolare, quale provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati, consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un nuovo lavoro.
I presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati all'art. 65 LADI:
" Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per il periodo d’introduzione se:
a. ...
b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e
c. l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta."
Nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60 capoverso 1 lettera b”.
Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:
" (…)
Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione
La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata.
(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013)
L'OADI, al cpv. 1 dell'art. 90, fino al 31 marzo 2011 così definiva la nozione di "assicurato difficilmente collocabile":
" 1Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha cattivi precedenti professionali;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere."
Dal 1° aprile 2011 (entrata in vigore della quarta revisione della LADI del 19 marzo 2010) il cpv. 1 dell’art. 90 OADI è invece così formulato:
" 1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha requisiti professionali insufficienti;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere;
e. dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata
disoccupazione secondo l’articolo 6 capoverso 1ter”
Gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 % del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).
La legge pone dunque una serie di condizioni affinché possano essere concessi gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 467 e seg.).
Innanzitutto deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).
Al riguardo B. Rubin (in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”; Ed. Schulthess 2014 pag 483) sottolinea che “une personne qui aurait accepté un nouvel emploi pour remplacer immédiatement un emploi perdu n’y aurait pas droit, faute de remplir la condition du chômage“.
Poi, deve trattarsi di persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).
Inoltre tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione, devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).
Secondo l'art. 66 cpv. 2 LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo.
Gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12 mesi (art. 66 cpv. 2 bis LADI).
Secondo l'art. 90 cpv. 1 bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.
Dal 1° aprile 2011 l’art. 66 cpv.2 LADI è stato modificato nel senso che durante il termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo.
L’art. 66 cpv. 2 bis precisa tuttavia che gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12 mesi.
L’art. 90 cpv. 1 bis OADI prevede ora che gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla situazione personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell’introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.
2.5. In una sentenza C 332/99 del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato che:
" (…)
Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati, per evitare una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag. 660, nota 20).
Tali prestazioni possono essere concesse solo se la collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252 consid. 3b). (…)."
La nostra Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:
" (…)
Tutta la documentazione agli atti testimonia per contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.
Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di introduzione possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la Z. SA l'ha considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.
c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)." (cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)
Il TCA è arrivato alla stessa conclusione in una sentenza 38.2014.6 del 14 luglio 2014. In quell’occasione l’UMA aveva respinto la richiesta di assegni per il periodo d’introduzione sostenendo, da una parte, che l’assicurato non necessita di un periodo di introduzione avendo già ricoperto a più riprese la posizione di gerente diplomato / cuoco e che, d'altra parte, le persone indicate dal datore di lavoro, non possono occuparsi della formazione del ricorrente in quanto già impiegati presso altri datori di lavoro.
Questa Corte ha confermato l’operato dell’amministrazione rilevando:
" Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata innanzitutto che per ammissione dello stesso datore di lavoro, l'assicurato è stato in grado di preparare autonomamente i pranzi.
Egli era dunque in grado di svolgere l'attività di cuoco, ciò che non sorprende tenuto conto dell'esperienza professionale di cui dispone.
Inoltre e soprattutto egli non poteva ricevere una formazione del 60-70% durante la giornata, in quanto il responsabile della formazione era occupato altrove.
In altri termini l'assicurato nello svolgimento della sua attività come cuoco non è stato costantemente seguito dal responsabile della formazione.
Che il Ristorante, aperto da pochi mesi, avesse quale obiettivi di proporre pietanze di elevato livello di qualità (cfr. doc. 9) è del tutto legittimo.
Non spetta tuttavia all'assicurazione contro la disoccupazione sostenere le aziende che affidano tale compito particolare a persone, che come il ricorrente, non hanno un'adeguata esperienza e si limitano a fare "supervisionare" l'attività da persone esterne, negli orari in cui queste ultime non esercitano la loro abituale occupazione.
Infine va sottolineato che gli assegni per il periodo d'introduzione sono stati chiesti dal 1° settembre al 30 novembre 2013 (cfr. doc. IX/1). D'altra parte l'assicurato si è iscritto al Corso di preparazione agli esami finali di tirocinio nella professione di Cuoco in base all'art. 33 LFPr le cui lezioni teoriche e pratiche hanno avuto inizio nel gennaio 2014 (cfr. doc. IX/3) e che gli permetteranno di conseguire l’attestato nel 2015 (cfr. consid. 1.2).
È pertanto evidente che alla conclusione dell'introduzione, nel novembre 2013, l'assicurato non poteva contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, come richiesto dall'art. 65 lett. c LADI.
La decisione su opposizione del 16 gennaio 2014 deve dunque essere confermata.”
2.6. Nella presente fattispecie, risulta dagli atti dell’incarto che __________, nato nel 1973 e __________, nato nel 1976, hanno lavorato presso la ditta __________.
Il 27 maggio 2016 essi hanno ricevuto una disdetta cautelativa per il 31 luglio 2016 (cfr. doc. 9 e doc. 12).
Il 29 luglio 2016 la ditta ha riassunto i due assicurati al 30% e con un contratto a tempo indeterminato (cfr. doc. 6 e doc. 13).
Il 30 agosto 2016 è stato sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato tra la ditta RI 1 e __________ (cfr. doc. 7), rispettivamente __________ (cfr. doc. 14).
Il nuovo datore di lavoro ha nel contempo richiesto per i due dipendenti le indennità per il periodo di introduzione.
Dall’estratto del Registro di commercio del Canton Ticino risulta che la RI 1 detiene l’intero capitale sociale di fr. 20'000.-- della __________ e che gerente della società è __________ (cfr. doc. 18).
Quest’ultimo è pure amministratore unico della RI 1 (cfr. doc. 18).
Alla luce di questi elementi e considerate anche le severe condizioni alle quali sono vincolati gli assegni per il periodo di introduzione (cfr. consid. 2.5 e B. Rubin, op.cit., pag. 482 N° 2) il TCA non può che approvare l’operato dell’UMA che si è opposto al versamento di tale prestazione.
Infatti, vista l’immediata riassunzione dei due dipendenti, da parte di un nuovo datore di lavoro, che presenta oltretutto stretti legami di carattere finanziario e personale con il precedente (cfr. al riguardo consid. 1.5) non è possibile concludere che i due assicurati fossero difficilmente collocabili.
Può così rimanere aperta la questione di sapere se, vista la formazione e l’esperienza professionale dei due assicurati, era realmente necessario un periodo d’introduzione nel nuovo lavoro di 6 mesi o se non si trattasse piuttosto di un abituale periodo di inserimento (cfr. consid. 2.5; vedi tuttavia doc. 16 e doc. 17).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti