Raccomandata
Incarto n. 38.2016.54
dc/sc
Lugano 13 febbraio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 agosto 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 luglio 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 26 luglio 2016 la CassaCO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 16 marzo 2016 (cfr. pag.54-55) con la quale ha stabilito nel caso di RI 1 che il mese di settembre 2015 non può essere indennizzato, in quanto l'assicurato non ha presentato la documentazione richiesta entro il termine di tre mesi dalla fine del periodo di controllo in questione (cfr. doc. A).
1.2. Contro la citata decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:
" (…)
La questione riguarda un formulario (IPA) che doveva essere consegnato nei termini di tre mesi da settembre 2015 alla Cassa disoccupazione il quale non mi è stato recapitato, probabilmente, perché non avendo, in quel momento, diritto alla disoccupazione hanno ritenuto opportuno, giustamente, di non spedirlo. Dopo l'opposizione al non diritto mi è arrivato quello di ottobre, compilato e consegnato il 27 ottobre 2015.
Tengo a dire che rispetto la decisione della Cassa disoccupazione ma mi sembra di intravedere una eccessiva formalità in quanto il formulario di settembre non l'ho mai ricevuto e appena richiestomi dalla Cassa, a mia volte, l'ho subito richiesto al mio ex consulente, compilato e consegnato 11 14 marzo 2016.
Visto che l'entrata in disoccupazione è iniziata il 1° settembre 2015 ed 11 20 settembre è arrivato il non diritto non ho avuto la possibilità di essere messo al corrente, dal mio consulente, delle varie formalità
da esplicare a fine mese in quanto tutti gli appuntamenti erano automaticamente annullati.
Signor Presidente, vista la sua posizione di super partes la sua decisione in merito sarà serenamente accettata qualsiasi essa sia, a mia discolpa ho solo la buona fede, ma questa opposizione potrebbe servire a sensibilizzare la Cassa disoccupazione che la possibile erronea spedizione di documenti, potrebbe portare a gravissime situazioni per persone che hanno perso il lavo oltre i 50 anni per qualsiasi motivo.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 19 settembre 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Il ricorrente, nel suo scritto del 26 agosto 2016, conferma di non aver ricevuto il formulario "Indicazioni della persona assicurata" del mese di settembre 2015: suppone che il motivo sia da attribuire al fatto che, non avendo diritto alle indennità di disoccupazione in quel periodo, l'autorità ha ritenuto di non spedirlo. Inoltre afferma di intravvedere nella decisione della Cassa un'eccessiva formalità.
Preso atto delle considerazioni del ricorrente, la Cassa ha proceduto ad un complemento d'informazioni sia con la Segreteria di Stato e dell'economia di Berna sia con l'Ufficio regionale di collocamento di __________.
L'ufficio regionale di collocamento (capo ufficio Sig. __________), tramite mail del 07 settembre 2016, ha comunicato alla Cassa che gli assicurati ricevono le spiegazioni concernenti la procedura per la consegna dei formulari "Indicazioni della persona assicurata" durante l'incontro "Diritti & Doveri". Il ricorrente ha partecipato a questa riunione il 24 agosto 2015 dalle ore 14.00, ricevendo (come tutti i partecipanti) le informazioni. Oltre a ciò ogni assicurato riceve la brochure informativa.
Durante i colloqui di consulenza, inoltre, l'assicurato riceve ulteriormente le informazioni concernenti vari aspetti, tra cui la procedura di consegna dei formulari "Indicazioni della persona assicurata". Per tale aspetto, però, nel caso concreto, l'Ufficio regionale di collocamento non può garantirlo. Si può concludere che, essendo prassi comune, verosimile che il ricorrente abbia ricevuto sia in sede di riunione "Diritti & Doveri" sia durante il colloquio con il consulente le informazioni del caso.
Per quanto concerne gli accertamenti esperiti nei confronti della Segreteria di Stato e dell'economia, quest'ultima conferma che il formulario "Indicazioni della persona assicurata" del mese di settembre 2015 è stato trasmesso al ricorrente in data 15 settembre 2015. Siccome l'invio è trasmesso per posta normale (quindi non raccomandata), non può essere confermata la sua ricezione.
Ebbene, sulla pagina frontale di tale documento, ove va apposta la firma dell'assicurato (come successo nel presente caso), si evince chiaramente la seguente frase:
"Il diritto alle prestazioni assicurative si estingue qualora non venga fatto valere entro tre mesi dal termine del periodo di controllo cui si riferisce".
L'indicazione scritto sul formulario "Indicazioni della persona assicurata" risponde in modo appropriato all'obbligo della Cassa di rendere attenti gli assicurati circa il rischio di perdere il diritto alle indennità di disoccupazione in caso d'inosservanza del termine di tre mesi.
Il ricorrente avrebbe dovuto, a quel momento, richiedere all'Ufficio regionale di collocamento ulteriori informazioni (per esempio comunicando di non aver ricevuto il documento di settembre 2015, eccetera).
In conclusione, a mente della Cassa, l'assicurato ha ricevuto le informazioni in modo esplicito ed inequivocabile, quali:
a) procedura per la consegna del documento "Indicazioni della persona assicurata" durante l'incontro "Diritti & Doveri" organizzato dall'Ufficio regionale di collocamento.
b) consegna della brochure informativa presso gli sportelli dell'Ufficio regionale di collocamento.
c) durante il colloquio di consulenza presso l'Ufficio regionale di collocamento (nel presente caso non vi è la certezza assoluta, ma in applicazione della verosimiglianza preponderante, essendo prassi comune rilasciare nuovamente tale informazione, verosimile che il ricorrente abbia ottenuto le informazioni anche in tale sede).
d) leggendo e vidimando il formulario "Indicazioni della persona assicurata" del mese di ottobre 2015, ha potuto prendere atto che tale documento aveva una scadenza.” (Doc. V)
1.4. Il 23 settembre 2016 l’assicurato ha dichiarato di non avere nulla da aggiungere e di rimettersi alla decisione del Tribunale (cfr. doc. VII).
in diritto
2.1. L'art. 20 cpv. 1 LADI stabilisce che il disoccupato fa valere il diritto all’indennità presso una cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa.
Ai sensi del cpv. 2 di tale disposto il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettere l’attestato, su domanda, entro una settimana.
L’art. 20 cpv. 3 LADI enuncia che il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo.
Secondo l’art. 29 OADI, per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di almeno sei mesi, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa:
a. il modulo di domanda d’indennità debitamente riempito;
b. il doppio del modulo ufficiale d’iscrizione al collocamento;
c. le attestazioni di lavoro concernenti i due ultimi anni;
d. il modulo “indicazioni della persona assicurata”;
e. gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto
all’indennità. (cpv. 1)
Al fine di far valere il suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l’assicurato presenta alla cassa:
a. il modulo “indicazioni della persona assicurata”;
b. le attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi;
c. altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all’indennità;
d. .... (cpv. 2)
Se necessario, la cassa fissa all’assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione. (cpv. 3)
Se l’assicurato non può provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per valutare il diritto all’indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione firmata dall’assicurato, se questa appare verosimile. (cpv. 4)
2.2. Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in merito al termine di tre mesi previsto dall’art. 20 cpv. 3 LADI, ha stabilito che questo termine è perentorio e che per salvaguardare il diritto non basta che l’assicurato abbia reclamato, senza giustificativi, il pagamento dell’indennità pretesa (cfr. DTF 113 V 66).
Concretamente, ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per mancanza di un presupposto formale.
Nella decisione sopra citata, il TFA ha, in particolare, rilevato che:
" (...) D’autre part, il résulte des dispositions ci-dessus exposées que le droit au versement de l’indemnité n’est sauvegardé -pour ce qui est des mois suivant la première période de contrôle- que si l’assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des jours au cours desquels il s’est présenté a l’office du travail (art 17 al. 2 LACI et art. 23 OACI). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être dûment renseignée sur tous les éléments -ou, à tout le moins, sur les éléments essentiels- qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur le prétentions du requérant: l’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. (...)." (cfr. DTF 113 V pag. 68 e 69)
In una decisione del 29 giugno 1998, pubblicata in DLA 1998, N. 48, pag. 281, la nostra Massima istanza ha pure stabilito che il congruo termine supplementare previsto dall’art. 29 cpv. 3 OADI può e deve essere accordato soltanto per completare i primi documenti e non per mascherare la loro mancanza.
Di conseguenza, se l’assicurato non esercita il proprio diritto all’indennità entro il termine perentorio di tre mesi fissato dall’art. 20 cpv. 3 LADI, il suo diritto si estingue.
La Cassa di disoccupazione non deve né avvertire l’assicurato, né accordargli un termine supplementare.
Se l’amministrazione contesta di aver ricevuto la domanda di indennità di disoccupazione, l’assicurato deve addurre la prova di aver consegnato tempestivamente il certificato di controllo.
Egli sopporta le conseguenze della mancanza di prove per quanto concerne la consegna del certificato di controllo entro il termine legale di tre mesi.
L'Alta Corte si è poi riconfermata nella propria giurisprudenza in una decisione del 30 agosto 1999 pubblicata in DLA 2000 pag. 27.
In quell'occasione l'Alta Corte ha, in particolare, ribadito che il termine di tre mesi previsto dall'art. 20 cpv. 3 LADI per fare valere il diritto alle indennità di disoccupazione è un termine di perenzione e inizia a decorrere alla fine del periodo di controllo in questione, indipendentemente dal fatto che sia pendente una procedura di ricorso relativa al diritto alle indennità (STFA C 7/03 del 31 agosto 2004 consid. 3.2 pubblicata in DLA 2005 Nr. 11 pag. 135; DLA 2000 N. 6, consid. 1c, pag. 29 e 30; STCA 38.2012.66 del 4 novembre 2013).
Ancora, confermando il precedente giudizio del TCA, in una decisione non pubblicata del 18 settembre 2001, la nostra Massima Istanza ha, in particolare, ribadito che:
" (…)
b) Secondo giurisprudenza, il termine di tre mesi di cui all'art. 20 cpv. 3 LADI, che comincia a decorrere alla fine di ogni singolo periodo (DLA 2000 n. 6 pag. 30 consid. 1c e riferimenti ivi citati), è di natura perentoria (DTF 113 V 68 consid. 1b). La sua mancata osservanza ha per effetto l'estinzione del diritto all'indennità per il periodo di controllo in questione (Gerhards, Kommentar zum Arbeits-losenversicherungsgesetz (AVIG), vol. I, n. 26 ad art. 20), dovendo siffatta scadenza permettere all'amministrazione di pronunciarsi in breve tempo sul fondamento della domanda di indennizzo onde prevenire eventuali abusi (DTF 113 V 68 consid. 1b). (…)."
(cfr. STFA del 18 settembre 2001 in re M., C 189/01, consid. 2b)
I principi appena menzionati relativi all’art. 20 cpv. 3 LADI sono stati ricordati dall’Alta Corte nelle seguenti sentenze: STF 8C_935/2011 del 15 febbraio 2012 consid. 2; STF 8C_85/2011 del 10 maggio 2011 consid. 3; STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 2; STF 8C_1041/2008 del 12 novembre 2009 consid. 4; STFA C 189/04 del 28 novembre 2005 e nella STFA C 240/04 del 1° dicembre 2005.
2.3. Il termine di perenzione di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.3.) può, a determinate condizioni, essere restituito in applicazione dell’art. 41 LPGA (cfr. STF 8C_935/2011 del 25 febbraio 2012 consid. 2.).
Ai sensi dell’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr. pure art. 14 Lptca).
La giurisprudenza sviluppata in relazione alla restituzione di termini, che ha mantenuto la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007 consid. 2 in fine; STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.5.; STCA 38.2005.10 del 13 aprile 2005), prevede che per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87). L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. sentenza 1A.238/2006 del 14 dicembre 2006 con riferimento). Una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo e può di conseguenza giustificare una domanda di restituzione dei termini se l'interessato medesimo è stato impedito di agire entro il termine stabilito e se inoltre egli non è stato in grado d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87; 112 V 255; cfr. inoltre sentenza 9C_209/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.1). Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo patrocinatore, quest'ultimo dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87 con rinvii), in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. DTF 99 II 349 consid. 4 pag. 352).
Ad esempio, in una sentenza 9C_749/2012 del 26 novembre 2012, il Tribunale federale ha ritenuto che non esistessero validi motivi per restituire il termine nel caso di un assicurato che aveva invocato la malattia del suo patrocinatore, un sindacalista.
Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
La restituzione di un termine è, poi, pure giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. STFA del 28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04, consid. 4.1.; DLA 2000 N. 6 pag. 27).
In particolare, nella già citata sentenza del 18 settembre 2001, il TFA ha, tra l'altro, osservato:
" (…)
b) Resta ora da determinare se l'interessato possa fare valere elementi idonei a giustificare la restituzione del termine omesso, atteso come, secondo la giurisprudenza, un siffatto rimedio possa trovare applicazione pure nell'ambito dell'art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. DTF 114 V 123) e come un'eventuale restituzione possa imporsi anche a dipendenza di una violazione del principio della buona fede. (…)."
(cfr. STFA C 189/01del 18 settembre 2001, consid. 3b)
2.4. In una sentenza 38.2012.66 del 4 novembre 2013 il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato che aveva inoltrato tardivamente il formulario, sviluppando in particolare le seguenti considerazioni:
" (…)
In concreto, da una parte, il consulente capogruppo dell’URC di Lugano, rispondendo al TCA (cfr. doc. XIII), il 29 gennaio 2013 ha indicato che dall’aprile 2011 i formulari “Indicazioni della persona assicurata” - FAUT vengono spediti agli assicurati ogni mese direttamente dalla Segreteria di Stato dell’economia - SECO (cfr. doc. XIV, in precedenza erano consegnati dagli URC; cfr. STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.) e che una copia del FAUT di febbraio 2012 è stata consegnata all’insorgente, su sua richiesta, successivamente all’emanazione della decisione su opposizione dell’8 giugno 2012 (cfr. doc. 21, consid. 2.5.), il 18 giugno 2012 (cfr. doc. XIII; XIV).
Dall’altra parte, la Cassa, su invito di questo Tribunale (cfr. doc. XIX, consid. 1.10.), ha chiarito, interpellando la SECO, che quest’ultima non ha trasmesso all’assicurato il FAUT di febbraio 2012, in quanto il suo annuncio sarebbe avvenuto successivamente alla trasmissione di massa dei moduli di febbraio 2012 (cfr. doc. XX; XX1).
La SECO ha, però, precisato di aver spedito al ricorrente il FAUT di marzo 2012 tramite invio di massa il 15 marzo 2012 e che lo stesso gli è stato notificato al più tardi il 22 marzo 2012 (cfr. doc. XX; XX1; XX2).
L’insorgente non ha contestato tale asserzione, limitandosi a indicare, nella osservazioni in merito a tale accertamento, di prendere atto che il formulario del mese di febbraio 2012 non gli è stato trasmesso (cfr. doc. XXII).
Il modulo “Indicazioni della persona assicurata per il mese di marzo 2012”, sulla pagina frontale dove va apposta la firma dell’assicurato, enuncia espressamente che:
" Il diritto alle prestazioni assicurative si estingue qualora non venga fatto valere entro tre mesi dal termine del periodo di controllo cui si riferisce.” (Doc. 23)
Al riguardo va evidenziato che la nostra Massima Istanza se, da un lato, con la sentenza C 7/03 del 31 agosto 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 11 pag. 135, ha stabilito che l’amministrazione deve informare in modo esplicito e inequivocabile l’assicurato in merito alle conseguenze previste in caso di ritardo nell’esercizio del diritto all’indennità, ossia se agisce in violazione dell’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.2.; 2.3.), dall’altro, in particolare con le sentenze 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 6.1. e STFA C 12/05 del 13 aprile 2006 consid. 4.2.2., ha precisato che l’indicazione scritta sui FAUT risponde in modo appropriato all’obbligo della cassa di rendere attenti gli assicurati del rischio di perdere il diritto all’indennità di disoccupazione in caso di negligenza e che l’avvertimento dato preventivamente in merito alle conseguenze dell’inosservanza del termine di tre mesi è sufficiente dal profilo del principio della proporzionalità.
Inoltre, come visto sopra (consid. 2.7.), al momento dell’annullamento dell’iscrizione all’URC del 2 aprile 2012 all’assicurato è stato indicato che l’inizio dell’eventuale ripresa del diritto a indennità sarebbe stato determinato dalla data di reiscrizione (cfr. doc. XIV).
L’insorgente, dunque, il quale era tenuto a leggere con l’attenzione da lui ragionevolmente esigibile il FAUT di marzo 2012 in cui era indicato che l’esercizio del diritto all’indennità di disoccupazione doveva avvenire entro tre mesi dalla fine del mese in questione e a cui il 2 aprile 2012 l’URC ha comunicato che un’eventuale nuova iscrizione si sarebbe estesa solo al periodo successivo alla stessa, escludendo così implicitamente che potesse valere anche retroattivamente per i mesi precedenti, avrebbe potuto e dovuto comprendere l’importanza non solo di compilare senza indugio il formulario “indicazione della persona assicurata” del mese di marzo 2013 e di trasmetterlo alla Cassa tempestivamente entro la fine del mese di giugno 2012, ma pure, essendosi iscritto in disoccupazione a decorrere dal 1° febbraio 2012 (cfr. doc. 1; consid. 2.5.), di avvertire, in virtù del suo dovere di collaborare all’esecuzione della LADI di cui agli art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1 LPGA, l’amministrazione della mancanza del FAUT di febbraio 2012 – che, a differenza di quello di marzo 2012, non gli era stato inviato dalla SECO – e una volta ricevuto di completarlo e consegnarlo alla Cassa entro la fine di maggio 2012 (cfr. STF 8C_85/2011 del 10 maggio 2011 consid. 5.3.).
L’assicurato, in ogni caso, alla luce del chiaro avviso stampato sul FAUT di marzo 2012, avrebbe dovuto perlomeno chiedere all’amministrazione ragguagli in merito al comportamento da adottare per salvaguardare il diritto all’indennità di disoccupazione di febbraio e marzo 2012.
Al contrario agli atti non risulta, né il ricorrente lo pretende, che al momento dell’annullamento, all’inizio di aprile 2012, dell’iscrizione avvenuta il 31 gennaio 2012 (cfr. doc. 1) e nemmeno quando si è nuovamente annunciato per il collocamento il 27 aprile 2012 (cfr. doc. 13), egli abbia interpellato la Cassa o l’URC per avere delle delucidazioni al riguardo.
In simili condizioni, occorre concludere, in primo luogo, che l’amministrazione non ha violato l’art. 27 LPGA.
In secondo luogo, che l’assicurato non era nella condizione di legittimamente credere di poter consegnare la documentazione necessaria per far valere il diritto alle indennità di disoccupazione del mese di febbraio 2012, in relazione al quale si era annunciato a fine gennaio 2012, senza limitazione temporale.
La buona fede del ricorrente ai sensi dell’art. 9 Cost. - che tutela essenzialmente la fiducia riposta dal cittadino in un'assicurazione ricevuta dall'autorità nell'ambito di una situazione concreta (cfr. STF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 consid. 5.1.; 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.) - nel caso di specie non può, perciò, in ogni caso essere tutelata. (…)”
2.5. Nell’evenienza concreta è incontestato che l’assicurato ha presentato il formulario “Indicazioni della persona assicurata”, relativo al mese di settembre 2015, unicamente il 16 marzo 2016, e quindi oltre il termine di tre mesi previsto dall’art. 20 cpv. 3 LADI e 29 OADI (cfr. consid. 2.1.), che scadeva il 31 dicembre 2015.
Vista la natura perentoria del termine di tre mesi di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.3.), la richiesta delle indennità di disoccupazione per il mese di settembre 2015, si rivela tardiva.
Del resto come visto la giurisprudenza federale impone di trasmettere il formulario entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo determinante anche se vi è una procedura di ricorso (o di opposizione ) in corso (cfr. consid. 2.2.).
Inoltre nel caso concreto il ricorrente è stato posto al corrente della necessità di rispettare tale termine, sia durante la giornata informativa del 24 agosto 2015, sia attraverso l’opuscolo che viene consegnato alle persona in cerca di lavoro, sia soprattutto attraverso le chiare indicazioni che figurano sul retro del formulario relativo al mese di ottobre tempestivamente inoltrato dal ricorrente all’amministrazione (cfr. le pertinenti osservazioni della Cassa al consid. 1.3. e la STCA riprodotta al consid. 2.4.).
In simili condizioni, non essendo peraltro fatti valere ulteriori motivi per giustificare il ritardo, la decisione su opposizione del 26 luglio 2016 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti