Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2016.52
Entscheidungsdatum
06.02.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2016.52

rs

Lugano 6 febbraio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 agosto 2016 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 25 luglio 2016 emanata da

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 25 luglio 2016 la Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha confermato la decisione del 21 giugno 2016 (cfr. doc. A3) ed ha respinto la richiesta del 6 giugno 2016 di RI 1 di continuare a ricevere il sussidio per le spese di pendolare, già ottenuto dal 15 marzo al 16 maggio 2016 in virtù della decisione del 31 marzo 2016 che accoglieva la richiesta per un periodo di sei mesi, anche per il periodo a far tempo dal 17 maggio 2016 in cui ha cambiato datore di lavoro.

L’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento con il fatto che l’assicurato al momento della domanda del 6 giugno 2016 non era più iscritto – dal 15 marzo 2016 – al Servizio cantonale di collocamento a seguito dell’annullamento dal sistema informatico (cfr. doc. A1).

1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale chiede che venga riconosciuto il diritto alle prestazioni rilevando:

" in data 31 marzo 2016 l’Ufficio delle misure attive (UMA) della Sezione del lavoro di Bellinzona, ha preso una misura di sostegno nei miei confronti in quanto come persona disoccupata ho accettato un impiego fuori dal Cantone, assegnandomi per sei mesi, dal 15 marzo al 15 settembre, un sussidio di Fr. 994.80 per le spese di soggiornante settimanale.

Ho iniziato la mia attività lavorativa presso il ristorante __________ di __________ (__________) il 15 marzo, dopo un mese e mezzo di lavoro la titolare mi ha comunicato che doveva procedere ad una ristrutturazione del personale e mi ha licenziato con un preavviso di 7 giorni (disdetta contrattuale nel periodo di prova di tre mesi) per la data del 15 maggio. Fortunatamente sono riuscito a trovare subito un nuovo impiego sempre in __________ ma a __________ ed a partire dal 17 maggio ho iniziato la nuova attività, non ho quindi avuto la necessità di iscrivermi in disoccupazione. Ho comunicato tutto quello che è accaduto alla cassa disoccupazione __________ di __________ competente per il pagamento del sussidio, ed alla Signora __________ dell’Ufficio delle misure attive di Bellinzona che, prima ha sospeso il pagamento del sussidio e mi ha detto di ripresentare la domanda, successivamente l’Ufficio ha deciso di revocare la decisione del 31 marzo precedentemente presa.

Non avendo nessuna responsabilità per quanto accaduto mi domando cosa avrei dovuto fare se non cercarmi subito un nuovo lavoro?

Ho avuto la fortuna di non dover riscrivermi in disoccupazione ed è chiaro che non sono iscritto nel sistema COLSTA.

Penso che tale decisione sia ingiusta, una misura di sostegno presa per aiutare un disoccupato nel reinserimento lavorativo, dovrebbe essere valida sia che io lavori al ristorante __________ che al ristorante __________ di __________.

La mia richiesta è che venga ripristinata la decisione del 31 marzo 2016.” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 12 settembre 2016 l'UMA propone di respingere il ricorso, precisando:

" (…)

L’Ufficio delle misure attive in data 25 luglio 2016 ha emesso la decisione su opposizione confermando la decisione no. __________ del 21 giugno 2016, specificando di non poter tenere in considerazione la richiesta in base al nuovo Contratto di lavoro in quanto il signor RI 1 a decorrere dal 15 marzo 2016 non figurava più iscritto quale cercatore di impiego all’Ufficio regionale di collocamento di __________ (doc. 13).

In effetti il sussidio è indirizzato (se sussistono i presupposti) agli assicurati che per evitare la disoccupazione accettano un’occupazione fuori della regione di domicilio (art. 68 cpv. 1 LADI).

(…)” (Doc. III)

1.4. Pendente causa questa Corte ha chiesto all’Ufficio regionale di collocamento di __________ (URC) da quando

  • nel marzo 2016 - l’assicurato era in disoccupazione, indicando la data dell’annuncio per il collocamento e la data d’inizio del termine quadro per la riscossione delle prestazioni (cfr. doc. VII).

L’URC ha risposto con scritto del 20 gennaio 2017 (cfr.doc. VIII).

1.5. Il doc. VIII è stato trasmesso per conoscenza alle parti (cfr. doc. IX).

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 ha diritto oppure no ai sussidi per pendolare dal 17 maggio 2016.

Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):

" (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"

Per quel che riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e pag. 486-511; A Leu, "Die Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schultess Juristische Medien AG. Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; B. Rubin, "Commentaire sur l'assurance-chômage". Ed Schultess Juristische Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2014 pag. 497-504 seg.), inseriti nella Sezione 4 ("Provvedimenti speciali") del Capitolo 6 (Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro") della LADI la terza revisione della legge ha modificato l'art. 68 LADI.

Questa disposizione legale ha attualmente il seguente tenore:

" Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto.

1L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:

a. non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e

b. hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.

2Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo

3Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività."

Il Consiglio federale, nel Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001 (cfr. FF 2001 p. 1967 seg.), si è al riguardo così espresso:

" Tutti i presupposti del diritto sono riuniti in un unico articolo. Per questo motivo gli articoli 68 e 71 sono fusi in un solo articolo.

La nuova lettera b del capoverso 1 sostituisce il capoverso 2. I sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale possono essere versati solo nella misura in cui, a cagione del lavoro esterno, l'assicurato subisca perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività. La definizione di «ultima attività» va quindi intesa ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1. Il guadagno assicurato di riferimento è pertanto quello conseguito grazie a una prestazione lavorativa prima di entrare in disoccupazione.

Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione non hanno quindi diritto a questi sussidi.

I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo 71" (p. 2014)

La terza revisione della LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza di quanto accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e 372-385), le persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non hanno diritto a questa prestazione (cfr. STCA 38.2007.20 del 4 luglio 2007).

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2014.72 del 4 marzo 2015, massimata in RtiD II-2015 N. 63 pag. 309.

2.2. In una sentenza 8C_21/2013 del 30 ottobre 2013, pubblicata in DTF 139 V 531, il Tribunale federale ha stabilito, da una parte, che occorre che sia dato un rapporto causale tra la disoccupazione e l’assunzione di un posto esterno. Dall’altra, che per il mantenimento del posto esterno, rispettivamente dello statuto di soggiornante settimanale, al di là del periodo di sei mesi non si possono riconoscere ulteriori sussidi nell’ambito di un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione, se simili sussidi erano già stati erogati durante sei mesi nell’ambito del precedente termine quadro.

In questa sentenza, e meglio al consid. 3.2.2.1, l’Alta Corte ha ricordato la ratio legis dei sussidi per assicurati pendolari (art. 69 LADI) e soggiornanti settimanali (art. 70 LADI), rilevando che con tale misura della durata di al massimo sei mesi si incoraggiano quegli assicurati ai quali non si è potuto assegnare un impiego adeguato nella loro regione di domicilio ad accettare un’occupazione al di fuori della zona di domicilio.

L’attribuzione di sussidi per pendolari e soggiornanti settimanali consente di non svantaggiare gli assicurati che hanno accettato un lavoro al di fuori della zona di domicilio. Questi ultimi, tuttavia, non devono essere favoriti a lungo andare rispetto agli altri lavoratori che pure sono impiegati fuori del luogo di domicilio (cfr. anche Consiglio federale, Messaggio concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, p.to 325.3, in FF 1980 N. 42 del 21 ottobre 1980, pag. 545).

La limitazione della durata dei sussidi a sei mesi costituisce quindi un correttivo, al fine di impedire a lungo termine di favorire questi assicurati rispetto agli altri lavoratori attivi fuori della zona di domicilio.

Le persone legittimate a rivendicare i sussidi per pendolari e soggiornanti settimanali secondo l’art. 68 cpv. 1 LADI possono essere disoccupati o tutt’al più ancora assicurati che dopo la perdita del loro posto di lavoro accettano un nuovo impiego al di fuori della regione di domicilio. In questo senso tra la disoccupazione e l’assunzione di un posto esterno deve perciò essere dato un nesso di causalità.

Al consid. 3.2.2.2 la nostra Massima istanza ha poi indicato che la misura dei sussidi per pendolare è stata pensata quale sostegno provvisorio (“Ueberbrückungshilfe”) e che il periodo in cui viene riconosciuta tale misura, limitato dal legislatore a sei mesi al massimo, va utilizzato dall’assicurato per decidere se, al fine di superare in modo efficiente e durevole la propria disoccupazione con buone possibilità di successo per il futuro, creare il proprio domicilio nel luogo del nuovo lavoro oppure cercare una nuova occupazione nel luogo del domicilio avuto fino a quel momento. La libertà di scegliere dove stabilirsi non viene lesa dalla limitazione dei sei mesi, in quanto da tale libertà non deriva il diritto di disporre in ogni domicilio liberamente scelto di un posto di lavoro adeguato, rispettivamente di beneficiare di un sostegno finanziario durevole in per un’attività fuori della zona di domicilio.

Nel Messaggio del 1980 menzionato sopra è stato espressamente indicato che i sussidi per assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, migliorando la mobilità geografica dei lavoratori e permettendo dunque di approfittare meglio di tutte le possibilità di lavoro esistenti, non devono condurre a spopolare talune regioni e ad accentuare la concentrazione eccessiva in altre. E’ per questo motivo che il riconoscimento dei sussidi è subordinato a severe condizioni e, dal punto di vista temporale, è limitato a sei mesi (cfr. FF 1980 N. 42 del 21 ottobre 1980, pag. 544)

2.3. Nella Prassi LADI PML p.ti L1 segg. emessa nel gennaio 2014 dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° pag. 61), è stato sottolineato che:

" SUSSIDI PER LE SPESE DI PENDOLARE E PER LE SPESE DI SOGGIORNANTE SETTIMANALE (SPSS)

art. 68-70 LADI; art. 91-95 OADI

OBIETTIVO

L1 Questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato un’occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione.

PERDITE FINANZIARIE

L2 Conformemente all’art. 68 cpv. 3 LADI, gli SPSS possono essere versati soltanto se gli assicurati, a causa del lavoro esterno, subiscono perdite finanziare rispetto alla loro ulti-ma attività.

L3 Secondo l’art. 94 OADI, l’assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività,

a. il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (nel limite stabilito dall’ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causa-te dalla frequentazione di corsi organizzati nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.056.2), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (salario determinante ai sensi della legislazione sull’AVS; art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e

b. le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione.

L4 La perdita finanziaria non è calcolata mensilmente, ma soltanto all’inizio del lavoro esterno.

Definizioni

L5 Il sussidio per le spese di pendolare copre per un periodo massimo di sei mesi, all’interno del Paese, la parte supplementare delle spese necessarie e comprovate che l’assicurato deve sostenere rispetto alla sua ultima attività per lo spostamento giornaliero fra il luogo di domicilio e il nuovo luogo di lavoro (art. 69 LADI) . Le spese di vitto non sono computabili anche se sono prese in considerazione nel calcolo della perdita finanziaria subita.

L6 Il sussidio per le spese di soggiornante settimanale copre, per un periodo massimo di sei mesi, le spese supplementari, rispetto all’ultima attività, dell’assicurato che non può rientrare quotidianamente al suo domicilio. Esso si compone di un’indennità globale per l’alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, nonché del rimborso del-PML SECO-TC Prassi LADI PML/L7-L12

le spese necessarie per un viaggio settimanale andata e ritorno fra il luogo di domicilio e il luogo di lavoro (all’interno del Paese) (art. 70 LADI).

DESTINATARI

L7 La nozione di «ultima attività» di cui all’art. 68 cpv. 3 LADI va intesa ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 LADI. L’art. 94 OADI si riferisce pertanto al guadagno assicurato conseguito mediante l’attività lucrativa (prima della disoccupazione).

Gli assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione non hanno perciò diritto agli SPSS.

Condizioni

L8 Condizioni per la concessione di SPSS:

  • Il richiedente deve poter comprovare un periodo di contribuzione di almeno dodici mesi (art. 13 LADI).

  • Non è stato possibile procurare all’assicurato alcuna occupazione adeguata ai sensi dell’art. 16 LADI nella regione di domicilio (art. 68 cpv. 1 lett. a LADI).

  • Il richiedente accetta un’occupazione fuori della propria regione di domicilio per evitare la disoccupazione.

  • L’assicurato subisce perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività (art. 68 cpv. 3 LADI).

DURATA DELLE PRESTAZIONI

Principio

L9 Conformemente all’art. 68 cpv. 2 LADI, i sussidi possono essere accordati, entro lo stesso termine quadro, per un massimo di sei mesi complessivi.

L10 Il termine di sei mesi decorre dalla data in cui l’assicurato inizia a esercitare l’attività lavorativa fuori della propria regione di domicilio. Se presenta la sua domanda soltanto dopo tale data, l'assicurato non potrà più aver diritto alle prestazioni durante i sei mesi (diminuzione proporzionale al ritardo ai sensi dell’art. 95 cpv. 1 OADI in combinato disposto con l’art. 81e cpv. 1 OADI).

L11 Non vi può essere alcun prolungamento della durata massima del versamento, indipendentemente dalle circostanze.

Termine quadro

L12 Il provvedimento può essere accordato più volte per termine quadro a condizione che la durata totale non superi sei mesi. In caso di apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione, è possibile concedere un sussidio a cavallo dei due termini quadro a condizione che siano pronunciate due decisioni e che la durata totale della prestazione non superi sei mesi.

(…)”

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.4. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 si è iscritto in disoccupazione il 19 ottobre 2015 con effetto dal 26 ottobre 2015 (termine quadro per la riscossione delle prestazioni: 26 ottobre 2015 – 25 ottobre 2017; cfr. doc. VIII).

Il 29 marzo 2016 l’assicurato, domiciliato a __________, ha presentato, tramite l’URC di , una domanda di sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanale con allegata copia del contratto di lavoro da lui concluso relativo a un impiego di durata indeterminata presso il Ristorante __________ di __________ () con inizio al 15 marzo 2016 e un periodo di prova di tre mesi (cfr. doc. 1, 2).

Con decisione del 31 marzo 2016 l’UMA ha accolto la richiesta di RI 1 riconoscendogli un sussidio per le spese di soggiornante settimanale per il periodo 15 marzo - 14 settembre 2016 di fr. 994.80 (cfr. doc. 4).

L’UMA, nel provvedimento in questione, ha indicato:

" (…)

Fattispecie e motivi:

all’assicurato non è stato possibile procurare un’occupazione adeguata nella regione di domicilio. Per evitare la disoccupazione a decorrere dal 15 marzo 2016, ha iniziato una nuova attività fuori Cantone e più precisamente a __________ – distanza chilometrica – km 93.

Considerata la perdita finanziaria la richiesta è accolta.

Osservazioni:

N.B.: a riguardo dell’invio tardivo della domanda è stata tenuta in considerazione la data di consegna del formulario da parte del datore di lavoro (24 marzo 2016).” (Doc. 4)

L’URC, dal canto suo, il 31 marzo 2016 ha annullato dal sistema COLSTA il nominativo dell’assicurato quale persona in cerca di impiego con effetto dal 15 marzo 2016 avendo trovato un’occupazione a tempo pieno e a tempo indeterminato a __________ dal 15 marzo 2016 (cfr. doc. 3; VIII).

Il 7 maggio 2016, nel periodo di prova, il responsabile del Ristorante __________ di __________ ha disdetto il contratto di lavoro per il 16 maggio 2016 a causa di ristrutturazione (cfr. doc. 6).

Il 2 giugno 2016 l’assicurato ha trasmesso all’UMA la lettera di licenziamento del 7 maggio 2016 (cfr. doc. 5).

L’UMA, di conseguenza, con decisione del 6 giugno 2016 ha interrotto il versamento del sussidio per le spese di pendolare dal 16 maggio 2016 (cfr. doc. 7).

RI 1 ha reperito un nuovo impiego dal 17 maggio 2016 presso il Ristorante __________ di __________ (__________). Dal relativo contratto risulta che è stato previsto un periodo di prova di tre mesi, mentre non si evince alcunché in merito alla durata del rapporto di impiego (doc. 9).

Il 6 giugno 2016 l’interessato ha presentato una nuova domanda di sussidio per le spese di soggiornante settimanale per l’attività svolta a __________ (cfr. doc. 8).

L’UMA, il 21 giugno 2016, ha respinto tale richiesta. A motivazione del rifiuto è stato indicato che “… l’assicurato non figura più iscritto in disoccupazione come alla Conferma di annullamento dal sistema COLSTA emessa dall’URC di __________ in data 31 marzo 2016” (Doc. 11).

Il provvedimento del 21 giugno 2016 è stato confermato con decisione su opposizione del 25 luglio 2016 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che l’assicurato ha aperto il termine quadro per la riscossione delle prestazioni nell’ottobre 2015, che il 31 marzo 2016 il suo nominativo è stato stralciato dal sistema COLSTA con effetto dal 15 marzo 2016 in quanto aveva reperito un impiego a __________ (__________) a tempo pieno e di durata indeterminata e che il 31 marzo 2016 gli è stato in ogni caso concesso dall’UMA un provvedimento inerente al mercato del lavoro, e meglio un sussidio di sei mesi - dal 15 marzo al 14 settembre 2016 - quale soggiornante settimanale per avere accettato un’attività di durata indeterminata a __________ nel Canton __________ iniziata il 15 marzo 2016 (cfr. consid. 2.4.).

Per motivi indipendenti dalla volontà dell’insorgente, durante il periodo di prova, e meglio il 7 maggio 2016, il contratto di lavoro con l’esercizio pubblico di __________ è stato disdetto dal datore di lavoro a far tempo dal 16 maggio 2016, ossia dopo soli due mesi di occupazione (cfr. consid. 2.4.).

L’assicurato, ossequiando l’obbligo di ridurre il danno che impone di intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per evitare o abbreviare la disoccupazione (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI; STF 8C_70/2015 del 19 agosto 2015 consid. 4.3., 8C_180/2010 del 4 agosto 2010 consid. 2.2.), ha reperito una nuova occupazione già dal 17 maggio 2016 sempre nel Cantone __________ a __________, che dista 9 km da __________ (cfr. www.viamichelin.ch).

In simili condizioni, tutto ben considerato, il TCA ritiene che il modo di procedere dell’amministrazione che ha respinto la richiesta del 6 giugno 2016 di RI 1, volta ad ottenere la continuazione dell’erogazione del sussidio per soggiornante settimanale anche per l’impiego a __________, già solo per il fatto che l’assicurato dal 15 marzo 2016, ovvero da quando ha iniziato il lavoro a __________ per il quale è stato posto al beneficio dei menzionati sussidi per la durata massima di sei mesi (dal 15 marzo al 14 settembre 2016), non era più iscritto in disoccupazione, senza esaminare nello specifico le condizioni di questa misura, non possa essere tutelato.

In effetti, considerato, da una parte, che il contratto d’impiego a __________ del ricorrente è stato disdetto per il 16 maggio 2016, allorché aveva usufruito soltanto di due dei sei mesi di sussidi riconosciutigli nel marzo 2016, dall’altra, che il medesimo ha iniziato il nuovo lavoro a __________ il 17 maggio 2016, porre a fondamento del diniego di beneficiare dei sussidi quale soggiornante settimanale per l’attività a __________ l’assenza di iscrizione per il collocamento costituisce un formalismo eccessivo.

Il formalismo eccessivo è una forma particolare di diniego di giustizia formale vietato dagli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU. Esso è ravvisabile nell'ipotesi in cui per una determinata procedura sono predisposte delle regole rigide, senza che simile rigore sia materialmente giustificato. La giurisprudenza ha certo sempre affermato che le regole di procedura sono necessarie nell'istituzione delle vie di diritto ai fini di assicurare un decorso della procedura conformemente al principio della parità di trattamento, nonché per garantire l'applicazione del diritto materiale. Le esigenze formali non sono quindi in contrasto con l'art. 29 cpv. 1 Cost.: vi è infatti formalismo eccessivo solo qualora l'applicazione rigorosa delle regole di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diventa un fine a sé stante e impedisce o complica in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1. e riferimenti ivi menzionati; STF 9C_923/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.1.1., pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 62 pag. 189 segg.).

Al riguardo giova evidenziare che il ricorrente, qualora non avesse trovato immediatamente una nuova occupazione, avrebbe potuto riannunciarsi per il collocamento (termine quadro per la riscossione delle prestazioni: 26 ottobre 2015 - 25 ottobre 2017; cfr. consid. 2.4.) con la conseguenza che, nel momento in cui fosse stato assunto - anche dopo un breve periodo di disoccupazione - fuori Cantone, l’amministrazione, in caso di richiesta, non avrebbe di principio negato il diritto ai sussidi, bensì avrebbe esaminato se i relativi requisiti erano ossequiati.

Ne discende che nel caso di specie negare il diritto ai sussidi per la nuova attività a __________ all’assicurato che, ricevuta la disdetta del contratto di lavoro di __________ dopo soli due mesi di attività per motivi di ristrutturazione e mentre era in corso la misura riconosciutagli nel marzo 2016 dall’UMA per sei mesi fino a settembre 2016, ha invece reperito senza ritardo un nuovo impiego, in conformità all’obbligo di ridurre il danno, unicamente per il fatto che non era più iscritto nel sistema COLSTA impedisce in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale.

Più precisamente viene ostacolata la realizzazione dello scopo dei sussidi per pendolari e soggiornanti settimanali che è quello di incoraggiare per al massimo sei mesi quegli assicurati ai quali non si è potuto assegnare un impiego adeguato nella loro regione di domicilio ad accettare un’occupazione al di fuori della zona di domicilio (cfr. art. 68 LADI; consid. 2.1.; 2.2.; 2.3.).

In concreto il rifiuto a priori del sussidio, senza verificare l’adempimento dei specifici presupposti, per la mancanza di iscrizione all’URC non è, del resto, giustificato da alcun interesse degno di protezione nella misura in cui i sussidi di cui agli art. 68 segg. LADI costituiscono già una misura provvisoria (“Ueberbrückungshilfe”; consid.2.2.) con durata di al massimo sei mesi. Tale durata limitata consente di evitare che il provvedimento in questione contribuisca a spopolare talune regioni e ad accentuare la concentrazione eccessiva in altre, come pure che a lungo termine gli assicurati che beneficiano dei sussidi siano favoriti rispetto agli altri lavoratori attivi fuori della zona di domicilio (cfr. consid. 2.2.).

La decisione su opposizione impugnata con cui l’UMA ha confermato nei confronti dell’insorgente il diniego dei sussidi per soggiornante settimanale in relazione all’attività a __________, iniziata il 17 maggio 2016, per il motivo che il medesimo non era più iscritto al collocamento a seguito dell’annullamento dal sistema informatico deve essere, quindi, annullata.

Gli atti vanno, pertanto, trasmessi all’UMA perché, indipendentemente dallo stralcio del nominativo del ricorrente dal sistema COLSTA del marzo 2016, esamini se le condizioni materiali da adempiere per avere diritto ai sussidi quale soggiornante settimanale (cfr. consid. 2.3.) richiesti il 6 giugno 2016 sono o meno ossequiate in relazione all’impiego presso il ristorante __________ di __________ iniziato il 17 maggio 2016.

In proposito è in ogni caso utile osservare, da un lato, che la durata massima di sei mesi di riscossione dei sussidi per le spese di pendolare entro il termine quadro inizia al momento dell’assunzione del lavoro esterno e non al momento di un’eventuale presentazione tardiva della domanda. In tal caso le prestazioni non possono più essere versate durante 6 mesi, bensì soltanto pro rata temporis (cfr. DLA 1987 N. 3 pag. 44; STFA C 136/00 del 28 agosto 2001 consid. 2a; consid. 2.3.: Prassi LADI PML p.to L10).

Dall’altro, che l’assicurato ha comunque già beneficiato, da metà marzo a metà maggio 2016, di due mesi di sussidi.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione del 25 luglio 2016 impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono trasmessi all’UMA perché verifichi, indipendentemente dallo stralcio del nominativo del ricorrente dal sistema COLSTA del marzo 2016, se le condizioni materiali da adempiere per avere diritto ai sussidi quale soggiornante settimanale richiesti il 6 giugno 2016 sono o meno ossequiate in relazione all’impiego presso il ristorante __________ di __________ iniziato il 17 maggio 2016.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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