Raccomandata
Incarto n. 38.2016.49 38.2016.66
rs
Lugano 12 aprile 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 luglio 2016 e sul ricorso del 23 novembre 2016 di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione del 13 luglio 2016 e del 21 novembre 2016 emanate da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 13 luglio 2016 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 20 giugno 2016 (cfr. doc. 4 inc. 38.2016.49) con cui aveva sospeso RI 1 per tre giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di maggio 2016 (cfr. doc. A1 inc. 38.2016.49).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 13 luglio 2016 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:
" (…)
In data 23.06.2016 avevo inoltrato regolare opposizione contro la decisione di sospensione di 3 giorni emessa il 20.06.2016 in quanto, a loro dire, non avevo comprovato 12 ricerche di lavoro concordate a suo tempo. In effetti, in Maggio 2016, avevo effettuato 8 ricerche di lavoro.
In Maggio 2016, come da me ampiamente descritto il 23.06.2016 all’URC, avevo fatto solo 8 ricerche in quanto questo mese ho prestato la mia attività lavorativa al 50%.
Certa di avere agito secondo i disposti di legge LADI ed in particolare quello di aver fatto il possibile per cercare un posto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. (…)” (Doc. I inc. 38.2016.49)
1.3. Nella sua risposta del 25 luglio 2016 l’URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando:
" (…)
La direttiva di effettuare almeno 3 ricerche alla settimana è stata data alla signora RI 1 dalla sua consulente al momento della sua riattivazione, al termine della stagione estiva, durante il Primo colloquio del 21 ottobre 2015 e formalizzata nel documento Analisi del profilo PCI e Piano d’azione (doc. 7). La direttiva è in seguito stata nuovamente confermata e verbalizzata durante il colloquio di consulenza del 25 aprile 2016 (doc. 8) quando la signora RI 1 ha informato la sua consulente che avrebbe iniziato a lavorare, a tempo parziale e per la stagione estiva, presso l’Hotel __________ ad __________ rimanendo iscritta in disoccupazione per beneficiare del guadagno intermedio. Entrambi sono stati controfirmati dalla signora RI 1.
Teniamo a sottolineare che ogni eventuale modifica di queste direttive, come di tutte le altre direttive date durante il rapporto di consulenza, può essere decisa unicamente dal consulente e deve essere formalizzata in un verbale di colloquio.” (cfr. doc. III inc. 38.2016.49)
1.4. L’assicurata si è pronunciata nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 29 luglio 2016 (cfr. doc. V inc. 38.2016.49).
1.5. L’URC, il 2 settembre 2016, ha comunicato di non avere particolari osservazioni da aggiungere alla risposta di causa (cfr. doc. VIII inc. 38.2016.49).
1.6. Il doc. VIII è stato trasmesso per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. IX inc. 38.2016.49).
1.7. Con decisione su opposizione del 21 novembre 2016 l’URC ha, inoltre, confermato un ulteriore provvedimento del 10 ottobre 2016 (cfr. doc. 4 inc. 38.2016.66) con il quale l’assicurata era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per tre giorni per insufficienti ricerche di impiego nel periodo di controllo di luglio 2016 (cfr. doc. A1 inc. 38.2016.66).
L’amministrazione, nella decisione su opposizione del 21 novembre 2016, ha in particolare osservato:
" (…)
Evidenziamo anche il fatto che la signora RI 1, solo in allegato all’opposizione del 20.10.2016, ci ha fatto pervenire le dichiarazioni di tre datori di lavoro che confermano di ricordare che la signora si è presentata presso di loro (due bar e un negozio) il 22.07.2016 alla ricerca di un impiego.
Queste “ricerche” non modificano il fatto che l’assicurata non ha rispettato la direttiva che le richiede un minimo di tre ricerche di lavoro alla settimana. Infatti la signora non ha prodotto ricerche di lavoro durante la settimana dal 25 al 31.07.2016.
Teniamo anche a sottolineare che le stesse tre ricerche di lavoro le troviamo certificate, per mezzo di timbri apposti dai datori di lavoro, e datate 04.07.2016, sul formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” del mese di luglio 2016 e che la signora RI 1, nella sua “Risposta alla richiesta di giustificazione” giunta al nostro ufficio il 16.08.2016 ha dichiarato di aver scritto la data sbagliata e che in realtà lei si è recata presso questi tre datori di lavoro il 04.08.2016.” (Doc. I inc. 38.2016.66)
1.8. Contro la decisione su opposizione del 21 novembre 2016 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:
" (…)
Specifico che 04 luglio 2016 non potevo fisicamente fare queste ricerche in quanto mi trovavo regolarmente in vacanza, cosa che ho specificato sia alla collocatrice e in seguito tramite osservazioni del 13 agosto 2016 di cui vi allego una copia e in seguito per l’appunto tramite opposizione alla decisione del 18 ottobre 2016, dove spiegavo l’accaduto allegando le relative comprove che tali ricerche erano state effettuate il 22 luglio 2016 (tre come richiesto), per poi macchiare il foglio.
E’ vero che in data 04.08.2016 mi sono recata ancora una volta nei rispettivi commerci a richiedere di nuovo il timbro già richiesto il 22.07.2016 di cui allego le dichiarazioni.
Tengo a precisare che in luglio ho fatto 12 ricerche di lavoro concordate a suo tempo, ed avevo preso una settimana di vacanza (inizio luglio) non pagata per cui ritengo di avere fatto il massimo possibile secondo la legge LADI per cercare un posto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale. (…)” (Doc. I inc. 38.2016.66)
1.9. L’amministrazione, in risposta, ha proposto di respingere il ricorso con motivazioni essenzialmente identiche a quelle espresse nella decisione su opposizione del 21 novembre 2016 (cfr. doc. III inc. 38.2016.66).
1.10. L’assicurata, il 13 dicembre 2016, ha comunicato di non avere ulteriori giustificativi da presentare (cfr. doc. V inc. 38.2016.66).
1.11. Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza all’URC (cfr. doc. VI inc. 38.2016.66).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi presentati dalla medesima insorgente sono diretti contro due decisioni su opposizione che concernono fatti, perlomeno parzialmente, di ugual natura e sono state emesse entrambe dall’URC di ___________, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale, le procedure ricorsuali 38.2016.49 e 38.2016.66 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
Nel merito
2.3. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurata dal diritto all’indennità di disoccupazione sia per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo di maggio 2016 sia per insufficienti sforzi volti al reperimento di un’occupazione nel periodo di controllo di luglio 2016.
2.4. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
2.5. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.7. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata si è iscritta in disoccupazione l’8 ottobre 2015 (2° termine quadro per la riscossione di prestazioni dal 1° giugno 2014 al 31 maggio 2016 e apertura di un 3° termine quadro dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2018; cfr. doc. 6 inc. 38.2016.49), dopo aver terminato la stagione lavorativa dal marzo a settembre 2015 presso l’Hotel __________ di __________ e l’Albergo __________ di __________ (cfr. doc. 7 inc. 38.2016.49).
La ricorrente ha dichiarato di cercare un impiego quale ricezionista d’albergo, cameriera e ausiliaria di vendita (cfr. doc. A1; 7 inc. 38.2016.49).
Dall’”Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” sottoscritto dall’insorgente il 21 ottobre 2015 emerge che il numero minimo di ricerche di lavoro da effettuare settimanalmente è di tre, pari a dodici al mese, in forma scritta, prevalentemente rispondendo ad annunci di lavoro e, nel caso non ve ne fossero, candidandosi in modo spontaneo (cfr. doc. 7 inc. 38.2016.49).
In occasione del colloquio di consulenza del 25 aprile 2016 l’assicurata ha comunicato alla propria consulente del personale che da quel giorno avrebbe conseguito un guadagno intermedio, iniziando a essere chiamata a ore da un datore di lavoro (cfr. doc. 8 inc. 38.2016.49).
Dal “Bilancio intermedio e aggiornamento del Piano d’azione”, sempre del 25 aprile 2016, risulta, da un lato, che tale attività al 50% nel settore professionale nel quale operava l’insorgente è stata reperita da quest’ultima tramite conoscenze personali.
Dall’altro, che il “Piano d’azione” del 21 ottobre 2015, prevedente lo svolgimento di tre ricerche d’impiego alla settimana, è stato interamente confermato (cfr. doc. 8 inc. 38.2016.66), e meglio dall’Hotel __________ di __________ (cfr. doc. III inc. 38.2016.49).
Il 15 giugno 2016 l’URC ha inviato alla ricorrente, la quale durante il mese di maggio 2016 ha comprovato otto ricerche di lavoro ritenute quantitativamente insufficienti dall’amministrazione, una Richiesta di giustificazione, con la quale l’ha invitata a motivare, entro il 22 giugno 2016, il proprio comportamento.
La consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2 inc. 38.2016.49).
L’assicurata, con risposta del 16 giugno 2016, ha asserito:
" Vi informo di avere fatto il mio massimo possibile, così come prescritto dalla legge, in quanto durante il mese non ho avuto altre opportunità “offerte da datori di lavoro”, o altre opportunità lavorative per i mezzo della stampa.
Oltre tutto vi prego di tenere in considerazione che sto lavorando al 50% e visto i turni irregolari sto facendo il mio massimo possibile.
(…)” (Doc. 3 inc. 38.2016.49)
Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con decisione formale del 20 giugno 2016, indicando che la giustificazione fornita dalla ricorrente non appariva rilevante per la valutazione del caso, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per tre giorni, ritenendo che la medesima avesse violato il proprio obbligo di cercare lavoro come da disposizioni ricevute dall’URC (cfr. doc. 4 inc. 38.2016.49; consid. 1.1.).
Con decisione su opposizione del 13 luglio 2016 l’URC ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. doc. A1 inc. 38.2016.49; consid. 1.1.).
2.8. Il 9 agosto 2016 l’amministrazione, constatato che nel mese di luglio 2016 l’insorgente, pur avendo compiuto dodici ricerche di lavoro, non ha intrapreso alcuno sforzo dal 20 al 31 luglio 2016, le ha poi inviato un’ulteriore Richiesta di giustificazione al fine di formulare osservazioni al riguardo, entro il 16 agosto 2016.
La consulente del personale, come del resto già avvenuto con la Richiesta di giustificazione del 15 giugno 2016 (cfr. consid. 2.7.), ha specificato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2 inc. 38.2016.66).
L’assicurata, con risposta del 13 agosto 2016, ha indicato:
" (…) vi ricordo che lavoro al 50% e dal mio ritorno dalle vacanze (06.07.2016) spesso ho dovuto fare i turni spezzati e questo per farvi capire che ho fatto il massimo possibile per trovare una nuova occupazione.
Infatti il 06.07.2016 appena arrivata, ho risposto subito ad un annuncio trovato in viaggio su internet, molto interessante come cameriera al 50%. Per quanto riguarda i timbri, il 26.07.2016 sono andata personalmente al negozio __________, __________ e __________. Il martedì 02.08.2016 nel compilare gli ultimi dettagli ho versato il caffelatte sul foglio, dunque di fretta ho rifatto il foglio, andando di nuovo a __________ per rifare i timbri, e sono stati i primi della lista ricerche che figurano.
Questo l’ho fatto il 04.08.16, giorno di libero, ecco per cui la mia confusione nel ricompilare le date (4.7.16), visto che quel giorno era il 4.8.16. (…)” (Doc. 3 inc. 38.2016.66)
Anche in questo caso (cfr. consid. 2.7.) il diritto di essere sentito della ricorrente, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA, è stato ossequiato (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’URC, con decisione formale del 10 ottobre 2016, osservando che la giustificazione fornita dalla ricorrente non appariva rilevante per la valutazione del caso, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per tre giorni, ritenendo, da un lato, che la medesima non ha effettuato alcuna ricerca dal 20 al 31 luglio 2016, dall’altro, che l’obbligo di rispettare le istruzioni dell’amministrazione e cercare lavoro è un obbligo elementare (cfr. doc. 4 inc. 38.2016.66; consid. 1.7.).
Contro la decisione del 10 ottobre 2016 l’assicurata ha interposto opposizione ribadendo di aver erroneamente indicato di aver effettuato tre ricerche di lavoro, raccogliendo i relativi timbri, il 4 luglio 2016, ciò che risulta impossibile visto che era in vacanza in __________. La medesima ha aggiunto di avere, invece, intrapreso tali sforzi il 22 luglio 2016 e di avere dovuto in seguito rifarli poiché aveva versato una tazza di caffè sul modulo delle ricerche (cfr. doc. A2 inc. 38.2016.66).
A comprova di queste dichiarazioni la ricorrente ha allegato all’opposizione delle dichiarazioni dei tre potenziali datori di lavoro, e meglio __________ di __________, __________ di __________ e __________ di __________, i quali hanno attestato che la medesima ha effettuato una richiesta di lavoro presso di loro il 22 luglio 2016 (cfr. doc. A2 inc. 38.2016.66).
Con decisione su opposizione del 21 novembre 2016 l’URC ha confermato il proprio precedente provvedimento del 10 ottobre 2016, rilevando in particolare che le dichiarazioni dei tre potenziali datori di lavoro, annesse peraltro soltanto all’opposizione, non modificano il fatto che l’assicurata non ha rispettato la direttiva che le richiede un minimo di tre ricerche di lavoro alla settimana. In proposito l’amministrazione ha precisato che infatti l’insorgente non ha prodotto ricerche di lavoro durante il lasso di tempo dal 25 al 31.07.2016 (cfr. doc. A1 inc. 38.2016.66; consid. 1.7.).
2.9. Per quanto attiene al mese di maggio 2016, questa Corte osserva che dalle carte processuali, in particolare dal formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” pervenuto all’URC il 3 giugno 2016, emerge che l’assicurata ha compiuto otto ricerche di lavoro quale ricezionista presso degli hotel, una il 2, due il 4, una il 9, una il 10, una il 17, una il 18 e una il 24 maggio 2016. Tutti e otto gli sforzi cono stati intrapresi per iscritto (cfr.doc. 1 inc. 38.2016.49).
Come visto sopra (cfr. consid. 2.7.), l’URC e l’assicurata il 21 ottobre 2015 hanno concordato che quest’ultima avrebbe effettuato tre ricerche d’impiego alla settimana per complessive dodici ricerche al mese, prevalentemente rispondendo ad annunci di lavoro e, nel caso non ve ne fossero, candidandosi in modo spontaneo (cfr. doc. 7 inc. 38.2016.49).
Il 25 aprile 2016 le direttive di cui sopra sono state interamente confermate (cfr. doc. 8 inc. 38.2016.66; consid. 2.7.).
La ricorrente, compiendo unicamente otto ricerche, non ha dunque rispettato le istruzioni impartitele dall’amministrazione
L’insorgente ha fatto valere di avere compiuto, nel mese di maggio 2016, otto ricerche invece di dodici, in quanto, da una parte, che non vi sono stati ulteriori annunci (oltre agli otto a cui ha risposto) di impieghi confacenti alla sua persona, dall’altra, di aver lavorato al 50% con turni irregolari (cfr. doc. I; A2; A5 inc. 38.2016.49).
Tali motivazioni non sono atte a giustificare in modo valido il comportamento dell’assicurata.
In effetti alla ricorrente, che nel maggio 2016 era quasi al termine del 2° termine quadro per la riscossione delle prestazioni (il 1° giugno 2016 ella ha aperto un 3° termine quadro; cfr. consid. 2.7.), ben doveva essere chiaro, emergendo in modo esplicito dal “Piano d’azione” da lei sottoscritto il 21 ottobre 2015, che gli sforzi andavano intrapresi rispondendo ad annunci di lavoro, ma che in assenza degli stessi avrebbe dovuto candidarsi in modo spontaneo presso potenziali datori di lavoro (cfr. doc. 7 inc. 38.2016.49).
Inoltre ai sensi della giurisprudenza federale le ricerche di lavoro devono essere compiute anche mentre un assicurato consegue un guadagno intermedio (cfr. STFA C 98/02 del 26 maggio 2003; STFA C 399/99 del 3 agosto 2000; STCA 38.2006.60 del 16 novembre 2006 consid. 2.9.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 30).
In particolare nella sentenza C 399/99 l’Alta Corte ha ricordato il principio secondo cui gli assicurati iscritti in disoccupazione che conseguono un guadagno intermedio hanno l'obbligo di cercare un'occupazione non più soggetta a guadagno intermedio, che consenta loro di non più ricorrere all'assicurazione contro la disoccupazione.
Pertanto il fatto che la medesima, in ossequio del resto all’obbligo di ridurre il danno, svolgesse un’attività lavorativa, peraltro a tempo parziale (cfr. consid. 2.7.), non la esonerava, in particolare dall’11 al 16 e dal 25 al 31 maggio 2016, periodi in cui non è stata svolta alcuna ricerca di lavoro, dall’intraprendere ulteriori sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione candidandosi in modo spontaneo presso dei potenziali datori di lavoro.
In simili condizioni, l’insorgente deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
2.10. Per quanto concerne l’entità della sanzione, va ribadito che nel caso di specie l’URC, in relazione al mese di maggio 2016, ha inflitto all’assicurata tre giorni di sospensione (cfr. consid. 1.1.).
Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo ammonta a tre-quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.6.).
Il TCA ritiene che in concreto nella commisurazione della penalità vada considerata la circostanza che l’assicurata, dalla fine di aprile 2016, e quindi nel mese di maggio 2016, lavorava a tempo parziale presso l’Hotel __________ di __________ (cfr. consid. 2.7.; doc. V inc. 38.2016.49).
In effetti è vero che il conseguimento del guadagno intermedio non consente di esentare un assicurato dal compiere ricerche di lavoro (cfr. consid. 2.9.).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che lo svolgimento di un’occupazione deve essere tenuto conto nella valutazione della colpa, in quanto le possibilità di ricerca di un impiego mentre viene effettuata un’attività che permette di ottenere guadagno intermedio sono limitate (cfr. STFA C 98/02 del 26 maggio 2003 consid. 2.1.; STFA C 399/99 del 3 agosto 2000 consid. 1).
Del resto dal “Bilancio intermedio e aggiornamento del Piano d’azione” del 25 aprile 2016 si evince che l’insorgente, nel periodo antecedente l’inizio dell’attività presso l’Hotel di __________, ha sempre rispettato quanto concordato nel Piano d’azione iniziale dell’ottobre 2015, non ha ricevuto alcuna sospensione a causa di ricerche di lavoro insufficienti e si è sempre impegnata con un numero superiore di ricerche rispetto a quanto concordato (cfr. doc. 8 inc. 38.2016.66).
E, perciò, altamente verosimile che la diminuzione del numero di ricerche di lavoro compiute nel mese di maggio 2016 sia da attribuire all’impegno connesso all’esercizio dell’attività lavorativa al 50%.
Di conseguenza a mente di questa Corte, tutto ben considerato, la sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione di tre giorni inflitta alla ricorrente dall'URC a causa di insufficienti ricerche di impiego nel mese di maggio 2016 non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.) e deve pertanto essere ridotta a due giorni.
2.11. In relazione al mese di luglio 2016 dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata ha svolto nove ricerche di lavoro, come ricezionista, commessa, venditrice, consulente telefonica e cameriera per iscritto tra il 6 e il 19 luglio 2016, e meglio una ricerca il 6, due l’8, una l’11, una il 12, una il 14, una il 15, una il 18 e una il 19 (cfr. doc. 1 inc. 38.2016.66).
Inoltre la ricorrente, nel formulario delle ricerche di luglio 2016, ha indicato di aver effettuato ulteriori tre ricerche, presso __________ di __________, __________ di __________ e __________ di __________, il 4 luglio 2016.
In seguito la medesima ha specificato di aver sbagliato a scrivere la data del 4 luglio 2016, visto peraltro che era in vacanza all’estero, che queste ricerche sono state svolte verso fine luglio 2016 e che il 4 agosto 2016 è semplicemente ritornata dai potenziali datori di lavoro per ottenere il timbro, poiché aveva macchiato il formulario da consegnare all’URC con del caffè (cfr. doc. 3; A2; I inc. 38.2016.66).
I potenziali datori di lavoro hanno attestato che le tre ricerche menzionate sono avvenute il 22 luglio 2016 (cfr. doc. A2 inc. 38.2016.66).
Complessivamente, quindi, risultano essere state svolte dodici ricerche di lavoro.
Le stesse, tuttavia, non sono state ripartite durante tutto l’arco del mese, contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza STCA 38.2015.56 del 16 marzo 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2011.4 del 8 agosto 2011 consid. 2.7.; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007; STCA 38.2002.111 del 25 novembre 2002; STCA 38.2002.1 del 29 luglio 2002; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).
In effetti, a prescindere dai primi giorni del mese di luglio 2016 in cui l’assicurata si trovava all’estero in vacanza beneficiando di cinque giorni di esonero (cfr. consid. 2.8.; doc. A3 inc. 38.2016.66), non sono stati intrapresi sforzi dal 23 al 31 luglio 2016.
Al riguardo giova ribadire che lo svolgimento di un’attività lavorativa al 50% con conseguimento di guadagno intermedio (cfr. doc. A4 inc. 38.2016.66) non esonerava la ricorrente dal compiere ulteriori ricerche di una nuova occupazione anche negli ultimi nove giorni del mese di luglio 2016 (cfr. consid. 2.9.).
Per inciso va, infine, osservato, in relazione all’asserzione dell’insorgente, ripetuta più volte, di dovere effettuare i “timbri” (cfr. doc. A4; A2; I inc. 38.2016.66), che il TCA ha già avuto modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. STCA 38.2012.72 del 27 febbraio 2013 consid. 2.10.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.; RDAT I-1994, pag. 206-207).
Ne discende che l’assicurata ha violato, nel mese di luglio 2016, l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.4.).
Pertanto la ricorrente deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
2.12. Per quanto attiene all’entità della sanzione relativa al mese di luglio 2016, va ribadito che l’URC ha inflitto all’assicurata tre giorni di sospensione (cfr. consid. 1.7.).
Tutto ben considerato, ritenuto lo svolgimento dell’attività lavorativa di cameriera di sala al a tempo parziale con turni irregolari (cfr. doc. V inc. 38.2016.49) e il fatto che prima di iniziare tale impiego la ricorrente abbia sempre avuto un comportamento corretto per quanto riguarda, in particolare, le ricerche di lavoro che venivano effettuate anche in misura maggiore di quella concordata (cfr. doc. 8 inc. 38.2016.66), la sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione di tre giorni inflitta alla ricorrente dall'URC a causa di insufficienti ricerche di impiego nel mese di luglio 2016 non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.) e deve, pertanto, essere ridotta a due giorni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 13 luglio 2016 emessa dall'URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 2 giorni.
§§ La decisione su opposizione del 21 novembre 2016 emessa dall'URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 2 giorni
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti