Raccomandata
Incarto n. 38.2016.48
rs
Lugano 8 settembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 luglio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 luglio 2016 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 giugno 2016 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha assegnato a __________ un programma d’occupazione temporanea (POT) presso l’Associazione __________, nel periodo dal 6 luglio al 4 novembre 2016. L’amministrazione ha così indicato i rimedi giuridici:
" Contro la presente decisione è possibile inoltrare opposizione scritta, ma solamente per le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico, entro 30 giorni dalla notifica a:
Ufficio regionale di collocamento ____________________ "
(Doc. VIII1)
1.2. Il 5 luglio 2016 l’assicurato si è opposto all’ordine di frequentare il programma d’occupazione temporanea in questione (cfr. doc. VIII/2).
1.3. Con decisione su opposizione del 5 luglio 2016 l’amministrazione ha dichiarato l’opposizione irricevibile (cfr. doc. A1).
1.4. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto di non essere obbligato ad accettare il POT assegnatogli in quanto non adeguato (cfr. doc. I).
1.5. Nella sua risposta del 25 luglio 2016 l’URC ha proposto di confermare la decisione su opposizione del 5 luglio 2016, osservando:
" (…) sulla decisione di assegnazione del 27 giugno 2016 sono indicati i rimedi giuridici che specificano che è possibile inoltrare opposizione scritta solamente per le disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Non è data la facoltà di presentare opposizione contro la decisione di una misura d’occupazione. Qualora l’assicurato non intenda frequentare o rinunci a partecipare al programma occupazionale può comunicare in forma scritta i motivi della propria decisione all’URC che, se li riterrà non adeguati, procederà sottoponendo il caso per decisione all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro. Contro la decisione dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro è data la facoltà di presentare opposizione.
A seguito del rifiuto di partecipazione alla misura il nostro Ufficio ha nel frattempo provveduto a revocare la decisione (11.7.2016) e ha già sottoposto il caso per decisione in data 6 luglio 2016 all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro. (…)” (Doc. III)
1.6. Il 25 luglio 2016 l’insorgente ha inviato un ulteriore scritto al TCA (cfr. doc. IV) il quale è stato inviato per conoscenza all’URC (cfr. doc. VI).
1.7. L’URC, il 30 agosto 2016, su richiesta di questa Corte (cfr. doc. VII), ha trasmesso copia della decisione di assegnazione del POT del 27 giugno 2016 e dell’opposizione (cfr. doc. VIII + 1 e 2).
1.8. Il doc. VIII + 1 e 2 è stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. IX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli. E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:
a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5, e
c. fornire i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.
Secondo l’art. 85 cpv. 1 lett. c LADI i servizi cantonali decidono sull’adeguatezza di un’occupazione, assegnano agli assicurati un’occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l’articolo 17 cpv. 3.
L’art. 85b cpv. 1 LADI stabilisce ancora che i Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento a cui affidano segnatamente compiti del servizio cantonale.
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo".
Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972).
In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Al riguardo il TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:
" (...)
2.1 Nell'ambito della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a una riorganizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il periodo contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici regionali di collocamento e ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dei risparmi da contrapporre ai maggiori on derivanti dagli Accordi bilaterali (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."
Anche la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011, non ha apportato sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).
2.4. Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF), in una decisione del 10 settembre 1997, pubblicata in SVR 1998 ALV Nr. 12, pag. 37, ha stabilito che qualora la precedente istanza sia ingiustamente entrata nel merito di un rimedio giuridico, il Tribunale federale delle assicurazioni annulla la decisione di tale istanza ed accerta che non si può entrare nel merito del rimedio giuridico in mancanza di un presupposto processuale.
Se un ufficio del lavoro pronuncia la sospensione del diritto alle indennità poiché l’assicurato ha disatteso le istruzioni del competente ufficio del lavoro di frequentare un corso di perfezionamento, nell’ambito dell’esame della decisione in merito ai giorni di sospensione va esaminata pure la questione di sapere se le istruzioni furono date a ragione. Se però le istruzioni dell’ufficio del lavoro vengono esaminate a titolo preliminare in questo procedimento, non vi è interesse degno di protezione a che le istruzioni volte a frequentare un corso di perfezionamento possano essere impugnate a titolo indipendente.
Nel caso di specie si trattava di statuire su una decisione di un Tribunale cantonale che era entrato nel merito di un ricorso, inoltrato da un assicurato, contro una decisione che lo obbligava a frequentare un corso.
Il Tribunale cantonale era entrato nel merito ritenendo che altrimenti non si sarebbe mai potuto stabilire se, in casi analoghi, l’obbligo di frequentare il corso fosse o meno giustificato.
In quell’occasione il TFA ha concluso che, a torto, l’autorità cantonale era entrata nel merito della vertenza e, in particolare, ha rilevato che:
" (...) Dieser Auffassung des kantonalen Gerichts kann nicht gefolgt werden. In der Verfügung vom 30. September 1996 wurde der Beschwerdeführer richtigerweise darauf hingewiesen, dass das Nichtbefolgen von Weisungen des Arbeitsamtes gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG i.V.m. Art. 45 Abs. 2 AVIV Kürzungen der Arbeitslosen-entschädigung in Form von Einstelltagen zur Folge habe. Die angeführten Gesetzbestimmungen gelangen zur Anwendung, wenn ein Versicherter entgegen der Weisung des Arbeitsamtes eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. In beiden Fällen (Missachtung der Weisung, einen Kurs zu besuchen und Missachtung eine zumutbare Arbeit anzunehmen), hat die kantonale Amtstelle die Einstellung in der Bezugsberechtigung zu verfügen (Art 30 Abs. 2 AVIG). Gegen solche Verfügungen steht dem Versicherten nach Art. 100 AVIG der Beschwerdeweg offen. Im Rahmen eines Anfechtungsverfahrens, welches im Anschluss an den Erlass einer Einstellungsverfügung wegen Nichtannahme einer zumutbaren zugewiesenen Arbeit angestrengt wird, ist jeweils zu prüfen, ob die entsprechende Weisung des Arbeitsamtes rechtmässig, ob also namentlich die zugewiesene Arbeit zumutbar war. Gleiches gilt für Fälle wie den vorliegenden: Verfügt die kantonale Amtstelle eine Einstellung in der Bezugsberechtigung, weil der Versicherte die Weisung des zuständigen Arbeitsamtes, einen Weiterbildungskurs zu besuchen, missachtet hat, ist im Rahmen der Überprüfung der Verfügung über die Einstelltage insbesondere auch zu prüfen, ob die fragliche Weisung zu Recht ergangen ist. Es verhält sich demzufolge nicht so, dass im Falle des Nichteintretens auf die Beschwerde vom 3. Oktober 1996 nie ein Gerichtsentscheid zur Frage der Rechtmässigkeit der Weisung des KIGA vom 30. September 1996 hätte ergehen können. Das kantonale Gericht ist unter diesen Umständen zu Unrecht auf die Beschwerde eingetreten." (cfr. SVR 1998 ALV Nr. 12, consid. 3. d), pag. 38)
Questa giurisprudenza è stata confermata in un’altra sentenza, pubblicata in DLA 2004 pag. 282 seg., nella quale l'Alta Corte ha ribadito che un assicurato tenuto a seguire un corso di perfezionamento o a partecipare a un programma di occupazione temporanea non ha alcun interesse legittimo a contestare la relativa decisione di assegnazione. Se, ingiustificatamente, egli non si conforma a questa decisione, il suo diritto all'indennità viene sospeso. Soltanto dopo che egli avrà interposto ricorso contro la decisione di sospensione, il Tribunale verificherà, a titolo pregiudiziale, se l'assegnazione al corso o al programma di occupazione temporanea sia stata pronunciata a giusta ragione.
Al riguardo cfr. pure STFA C 221/03 del 18 dicembre 2003.
2.5. Nell’evenienza concreta, alla luce della giurisprudenza federale qui sopra riprodotta (cfr. consid. 2.4.), il TCA deve concludere che, a ragione, l’amministrazione non è entrata nel merito dell’opposizione inoltrata dall’assicurato contro la decisione con la quale gli è stato assegnato un provvedimento inerente al mercato del lavoro.
Un’opposizione può, infatti, essere interposta soltanto contro un'eventuale sanzione inflitta a seguito della mancata partecipazione al corso.
Un assicurato può, invece, contestare le prestazioni fornitegli durante la frequentazione della misura inerente al mercato del lavoro, alla quale accetta comunque di partecipare (cfr. STFA del 6 dicembre 1999, nella causa M.M.; STCA 38.2015.18 del 2 giugno 2015; STCA 38.2011.72 del 30 novembre 2011).
L'URC di __________ nella sua decisione del 27 giugno 2016 ha del resto precisamente indicato che: "Contro la presente decisione è possibile inoltrare opposizione scritta, ma solamente per le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico (…)" (cfr. consid. 1.1; doc. VIII1).
Di conseguenza la decisione su opposizione del 5 luglio 2016 deve essere confermata.
A titolo abbondanziale riguardo alla richiesta del ricorrente di poter frequentare corsi formativi mirati al suo miglioramento professionale (cfr. doc. I), giova ricordare che secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2015.34 del 7 settembre 2015 consid. 2.5.; 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti