Raccomandata
Incarto n. 38.2016.44
dc/gm
Lugano 25 novembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 maggio 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 30 maggio 2016 la CO 1 ha confermato (doc. H) il rifiuto delle indennità di disoccupazione a RI 1, in quanto la moglie è socia e gerente unica con firma individuale della __________, presso la quale l’assicurato ha lavorato per diversi anni.
Al riguardo l’amministrazione si è così espressa:
" (…)
Preso atto delle osservazioni formulate dal Signor RI 1 nella sua opposizione del 17 marzo 2016 la Cassa ha proceduto ad ulteriori verifiche.
Dagli accertamenti esperiti la Cassa ha potuto constatare che l'opponente ha effettivamente proceduto dal 2011 ad affiliarsi come salariato presso la ditta della moglie, la __________. La società stessa ha sottoscritto un contratto di lavoro con la ditta __________, come ditta prestanome, che, a sua volta, ha stipulato un contratto di lavoro con __________.
L'assicurato, convocato in data 12 aprile 2016, presso gli uffici della Cassa, dichiara di aver deciso personalmente di regolarizzare la sua situazione quale salariato tramite la società della moglie, ma nulla gli è stato imposto. Ha fatto questa scelta perché si è accorto che sua situazione a livello di contributi sociali personali non era correttamente definita. La prima opzione che ha valutato era di sottoscrivere un contratto tramite __________ (__________), ma questo implicava che il contratto fosse stipulato come indipendente. La ditta __________ Io ha quindi invitato a farsi integrare da una ditta a garanzia limitata. Ha quindi sottoscritto un contratto di lavoro con la __________, società della moglie già esistente, cambiando unicamente lo scopo societario della società in ditta di pulizie, attuando così la soluzione più semplice e veloce al problema di poter versare i contributi in Svizzera.
Nella presente fattispecie il cambiamento dello scopo della società non esclude la possibilità da parte della moglie dell'assicurato di poter influenzare in modo significativo le decisioni della ditta stessa e quindi di poter riassumere l'assicurato in qualsiasi momento, anche come semplice dipendente e di modificare nuovamente lo scopo della ditta quando lo desiderasse. Di conseguenza sussiste il rischio di un abuso e l'assicurato deve essere escluso dal diritto all'indennità di disoccupazione. (…)” (cfr. doc. B)
1.2. Contro questa decisione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. La sua patrocinatrice ha innanzitutto così illustrato i motivi per cui è stato stipulato un contratto di lavoro con la __________:
" (…)
RI 1, nato __________ 1954, è pilota di aerei di linea, con la qualifica di comandante, ed ha svolto la sua professione sull'arco di diversi anni per differenti compagnie di navigazione, come __________, __________ e __________.
L'ultima in ordine di tempo è __________, (in seguito __________), presso la quale ha lavorato a partire dal 2005 fino a fine febbraio 2016.
Con __________, RI 1 aveva sottoscritto un contratto di lavoro di diritto irlandese, a partire dall'8 agosto 2005 (doc. C: contratto di lavoro con __________).
Tale contratto, per conto di __________, è stato in seguito ripreso da un broker, cioè un intermediario nel settore delle compagnie di navigazione aerea, la società __________ (in seguito __________), (doc. D: contratto di intermediazione con __________).
Prove: doc. C: contratto di lavoro con __________; doc. D: contratto di intermediazione con __________.
L'interessato, che da sempre risiede in Ticino con la famiglia, nell'intento di regolare la sua situazione in merito al versamento dei contributi sociali in Svizzera, dopo aver raccolto il parere verbale presso diverse istanze cantonali competenti, ha sottoscritto, in data 22 dicembre 2010, un contratto di lavoro con la __________ (doc. F: contratto di lavoro 22.12.2010 con __________), società che la moglie aveva costituito da tempo quale impresa di pulizie.
Infatti, per poter usufruire di un rapporto contrattuale quale salariato dipendente, RI 1 ha ritenuto che il modo più semplice fosse avvalersi proprio della società della moglie, che di conseguenza ha modificato lo scopo sociale, aggiungendo segnatamente la possibilità di assumere personale di volo (doc. E: estratto 28.06.2016 del Registro di commercio di __________).
In sostanza, RI 1 ha sottoscritto un contratto di lavoro in qualità di pilota con __________ e la società __________ ha fatto da intermediaria con __________.
Nonostante la complicata costellazione contrattuale, ciò che importa evidenziare che l'interessato è sempre stato legato unicamente a __________, quale pilota comandante, come si evince peraltro proprio dal contratto con __________, dove è chiaro il riferimento a tale compagnia di navigazione: "Einsatzort nach Einsatzplan __________.
Concretamente, egli aveva la sua base all'aeroporto di __________, essendo il suo domicilio in Ticino, a __________.
Prove: doc. E: estratto Registro di commercio della __________; doc. F: contratto di lavoro 22.12.2010 con __________. (…)”
(Doc. I pag. 2)
La rappresentante dell’assicurato ha poi sottolineato che dal 22 giugno 2016 “è stata iscritta a Registro di commercio la modifica degli statuti di __________, la quale ha provveduto a far cancellare dal suo scopo sociale l’attività legata alla gestione e fornitura di prestazioni attinenti alla navigazione aerea e in particolare l’assunzione di personale di volo. Tale modifica è stata la conseguenza diretta della rescissione del rapporto contrattuale con RI 1. Pertanto la società è ritornata a svolgere la propria attività esclusivamente nell’ambito dell’impresa di pulizia, per il quale peraltro era stata costituita originariamente” (cfr. doc. I pag. 4).
La patrocinatrice dell’assicurato postula il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2016 in quanto il suo impegno presso __________ si è concluso a seguito della disdetta del contratto di lavoro del 22 dicembre 2015 per il 29 febbraio 2016 da parte di __________ (cfr. doc. G), ma decisa dalla compagnia aerea.
Inoltre, il fatto che la moglie dell’assicurato fosse titolare della ditta non è in concreto rilevante in quanto “RI 1 si è avvalso della società della moglie unicamente per poter stipulare un contratto di base al diritto svizzero, onde regolarizzare il versamento degli oneri sociali come salariato” e “l’assicurato è ricorso a questo espediente “per mettersi in regola” con il pagamento dei contributi di legge, ma nulla è cambiato al suo rapporto professionale, che intratteneva, già in precedenza, con la compagnia __________, di fatto unica vera datrice di lavoro” (cfr. doc. I pag. 5).
Infine la rappresentante dell’assicurato nega che in concreto vi sia un rischio di abuso per i seguenti motivi:
" (…)
Il ricorrente ha perso il proprio impiego presso __________, e di riflesso presso la ditta di cui la moglie è titolare. Non v'è chi non veda come quest'ultima non è affatto in grado di riassumere il marito, in ogni momento, nell'ambito di competenze che gli è proprio, senza la sua contestuale riassunzione quale pilota presso un'altra compagnia di
navigazione.
Anche se lo volesse, la titolare di __________ non potrebbe impiegare il marito presso la propria ditta nella professione che ha sempre svolto, e cioè quella di pilota d'aerei, in assenza di una corrispondente assunzione presso una compagnia di navigazione aerea. Altrettanto inverosimile che lo possa impiegare per svolgere mansioni di pulizia, come tutto il rimanente personale alle sue dipendenze.
Quale pilota con il grado di comandante, egli aspira unicamente ad un impiego a tempo pieno presso una un'altra compagnia di navigazione aerea e sicuramente non in veste di dipendente della ditta di pulizie della moglie.
RI 1 sta pertanto concretamente ricercando un'analoga occupazione, come peraltro a conoscenza della Cassa __________ competente.
Egli si trova costretto a ricorrere al libero mercato e a proporre la propria candidatura presso compagnie di navigazione in Svizzera e all'Estero.
Non è quindi data alcuna possibilità di influenza della ditta della moglie in questo ambito di competenza.
Il ricorrente sottolinea di non aver mai lavorato alle dirette dipendenze della ditta della moglie, ma di aver sempre prestato la sua attività professionale per __________, realtà totalmente estranea alla società a garanzia limitata.
Con la disdetta del rapporto di lavoro, egli ha interrotto ogni legame con __________ e conseguentemente con __________.
Non appaiono pertanto date quelle circostanze concrete (non potendo risultare determinanti i soli criteri formali) per cui egli possa di fatto esercitare un qualsivoglia potere di decisione nei confronti di detta società, neppure in qualità di marito della titolare della stessa.
L'affermazione, contenuta nella decisione avversata, generica e priva di ogni riferimento al caso di specie, secondo cui la moglie dell'assicurato potrebbe influenzare in modo significativo le decisioni della ditta, nel senso di riassumere l'assicurato in qualsiasi momento, anche come semplice dipendente, è pertanto del tutto inconsistente.
Inoltre, con la partenza di RI 1, unico pilota ad essere stato assunto da __________, la medesima ha fatto cancellare dal proprio scopo l'attività di gestione e fornitura di prestazioni attinenti alla navigazione aerea e in particolare l'assunzione di personale di volo, e ciò per ovvi motivi.
Risulta evidente, infatti, che __________ non è più intenzionata a svolgere un'attività in questo ambito, dopo la rescissione del contratto di lavoro con il ricorrente.
Di conseguenza per RI 1 non c'è più alcuna possibilità di essere riassunto dalla ditta della moglie in qualità di pilota, come in precedenza. La sua uscita dalla ditta è da considerarsi definitiva.
Il rischio che venga ancora perseguito da parte del ricorrente lo scopo sociale sopra descritto, ora decaduto, non appare concretamente dato e dimostrato.
La giurisprudenza dell'Alta Corte federale più sopra citata non trova pertanto applicazione nel caso di specie, in assenza di rischio d'abuso, risultando la disoccupazione di RI 1 perfettamente controllabile.
Affermare il contrario è un puro eccesso di formalismo.
La situazione del ricorrente, come sufficientemente dettagliata, è diversa sotto tutti i punti di vista da quella contemplata da una tale prassi giurisprudenziale.
Non è pertanto ammissibile negare in modo generico al ricorrente il diritto alle indennità di disoccupazione per il solo fatto che al momento della sua assunzione si trovava in una posizione particolare nei confronti della datrice di lavoro, e ciò soprattutto in considerazione del fatto che è esclusa in realtà ogni decisiva partecipazione da parte sua alla formazione della volontà sociale. (…)” (cfr. doc. I pag. 6-7)
1.3. Nella sua risposta del 14 luglio 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso.
Dopo avere ricordato che, secondo la giurisprudenza federale e cantonale, per i membri del consiglio di amministrazione e per i loro coniugi il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da loro esercitate in seno alla società, l’amministrazione si è così espressa:
" (…)
Nell'evenienza concreta emerge che il ricorrente è stato impiegato della società __________ dal 01 gennaio 2011 al 29 febbraio 2016 in qualità di pilota. In data 27 dicembre 2015 la società ha disdetto il contratto di lavoro del ricorrente con effetto al 29 febbraio 2016 (cfr. domanda d'indennità di disoccupazione 02.03.2016, attestato del datore di lavoro 02.03.2016 e lettera di disdetta 22.12.2015).
La lettera di licenziamento è stata vidimata dalla moglie del ricorrente: infatti, dall'estratto del Registro di commercio dalla __________, si evince che la moglie del ricorrente, __________, è iscritta in qualità di socia e gerente con firma individuale ed in possesso della totalità delle quote.
È pertanto pacifico che la Signora __________, in qualità di socia e gerente con firma individuale, goda di un notevole potere decisionale ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Ai sensi della giurisprudenza sopraccitata, la posizione occupata dalla moglie in seno alla società è una circostanza che la esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Si ribadisce che l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI si applica anche in casi in cui non vi è un abuso effettivo delle prestazioni di disoccupazione e che, in un caso come quello in esame - dove la moglie della persona che richiede le prestazioni di disoccupazione è socia e gerente con firma individuale e possiede il 100% del capitale sociale - non è necessario che la Cassa esperisca ulteriori accertamenti in merito al potere decisionale della moglie in seno alla società. Infatti, quale socia e gerente con firma individuale, la moglie del ricorrente gode ex lege di un notevole potere decisionale ai sensi della precitata disposizione, con la conseguenza di escludere il marito dal diritto alla prestazione di disoccupazione fintanto che ella ricopre tale posizione nella società. (…)” (cfr. doc. III)
1.4. Il 25 agosto 2016 la patrocinatrice del ricorrente ha comunicato al TCA di non avvalersi della facoltà di presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V) e l’8 novembre 2016 ha chiesto ragguagli in merito al ricorso (cfr. doc. VII).
in diritto
2.1. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) che rinviano all' art. 10 LADI).
L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
I disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.
Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.
Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha infatti esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.
Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).
Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. (…)"
Essa è stata ribadita in una sentenza 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014.
Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Questi principi sono stati riconfermati in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2. Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12).
En résumé, les premiers juges ont retenu que rien au dossier ne laissait supposer qu'une fermeture de C.________ AG était envisagée. En outre, la conjointe du recourant était toujours inscrite au registre du commerce en tant que présidente du conseil d'administration de la société. Par conséquent, cette dernière occupait toujours une fonction dirigeante auprès de la société qui continuait d'exister. L'épouse du recourant était donc à même de le réengager ou, du moins, d'influencer une décision dans ce sens, de sorte qu'un risque d'abus ne pouvait être exclu au sens de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, le recourant n'avait pas conclu de contrat de travail avec une autre société depuis la résiliation de ses rapports de travail. Par conséquent, la demande d'indemnités de l'assurance-chômage faisait suite à celle-ci et l'on ne pouvait retenir une rupture des liens entre le recourant et la société au sein de laquelle son épouse occupait une position assimilable à celle d'un employeur. De ce fait, un risque de contournement de la clause d'exclusion de l'art. 31 al. 3 let. c LACI et de la jurisprudence y relative ne pouvait être écarté au regard des circonstances du cas d'espèce.
En l'occurrence, les moyens soulevés par le recourant ne justifient pas que l'on s'écarte de la solution retenue par les juges cantonaux, qui correspond à la jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas décisif que son épouse ne soit pas actionnaire majoritaire de la société ou qu'elle n'ait pas participé, pour des raisons d'incapacité de travail, à la séance du conseil d'administration au cours de laquelle le licenciement du recourant a été décidé. De même, le fait que la société aurait engagé un autre personne pour remplacer le recourant au début août 2015 n'est pas non plus déterminant. En sa qualité de présidente du conseil d'administration de la société C.________ AG toujours active, B.________ a gardé à tout moment la faculté de réengager son mari. (…)"
2.2. Nella presente fattispecie emerge dagli atti che RI 1, nato nel 1954, di professione pilota d’aerei di linea, si è iscritto per il collocamento dal 1° marzo 2016 dopo avere lavorato da ultimo per la compagnia aerea __________ dal 2005 (cfr. doc. C) al 2016.
Egli è stato licenziato il 27 dicembre 2015 per il 29 febbraio 2016 a “causa di prestazioni non adeguate” (cfr. “domanda d’indennità di disoccupazione” e “attestato del datore di lavoro”).
Nel periodo 1° gennaio 2011 – 29 febbraio 2016 l’assicurato è stato attivo presso __________, ma formalmente dipendente dalla ditta __________ (cfr. doc. F in particolare punto 12: “Einsatzort nach Einsatzplan __________”).
La __________ è una società, creata nel 2006, della quale socio gerente con firma individuale è la moglie dell’assicurato. La società fino al 2012 aveva il seguente scopo:
" (…)
L'esercizio dell'attività d'impresa di pulizia e sgombero, può svolgere servizi di custodia e di manutenzione di case, nonché comperare e vendere prodotti alimentari; può mettere a disposizione di terzi il proprio personale di fiducia per qualsiasi tipo di attività per posti fissi, temporanei e a tempo parziale; può partecipare a tutti gli affari o concludere contratti che siano adatti a favorire lo scopo della società o che siano in rapporto con essi; può detenere, acquistare e vendere partecipazioni e quote di ogni tipo di società ed impresa. (…)”
(doc. E)
Il 18 luglio 2012 lo scopo della società è stato così modificato:
" (…)
Esercizio dell'attività d'impresa di pulizia e sgombero; servizi di custodia e di manutenzione di case in generale; compravendita di prodotti alimentari di ogni genere; gestione e fornitura di prestazioni attinenti alla navigazione aerea e in particolare l'assunzione di personale di volo. La società può mettere a disposizione di terzi il proprio personale per qualsiasi tipo di attività commerciale e non commerciale, per posti fissi, temporanei e a tempo parziale. Essa può inoltre partecipare a tutti gli affari o concludere contratti che siano adatti a favorire lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente in rapporto con essi; può detenere, acquistare e vendere partecipazioni e quote di ogni tipo di società e impresa in Svizzera e all'estero; può aprire succursali in Svizzera e all'estero. (…)” (doc. E)
Infine, una nuova modifica ha avuto luogo il 22 giugno 2016:
" (…)
Esercizio dell'attività d'impresa di pulizia e sgombero; servizi di custodia e di manutenzione di case in generale; compravendita di prodotti alimentari di ogni genere. La società può partecipare a tutti gli affari o concludere contratti che siano adatti a favorire lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente in rapporto con essi; può detenere, acquistare e vendere partecipazioni e quote di ogni tipo di società e impresa in Svizzera e all'estero; può aprire succursali in Svizzera e all'estero.” (doc. E)
Dagli atti risulta inoltre che la ditta __________ ha sottoscritto un contratto con la ditta __________ (cfr. doc. D), come ditta prestanome, la quale ha funto da intermediaria con la __________. Nell’opposizione del 17 marzo 2016 contro la decisione negativa del 16 marzo 2016 (cfr. doc. 16), l’assicurato ha così riassunto le ragioni di questa particolare costruzione contrattuale:
" (…)
E' vero che il mio contratto di lavoro era con la "__________.", ditta della mia moglie. In pratica non svolgevo mai un lavoro in quella Sagl. nel senso che; il mio campo di lavoro; come pilota comandante, era di eseguire voli di linea per la compagnia __________.
Nel 2011, già volando per __________ dal 2005, ho dovuto cambiare da un contratto __________ a un contratto di __________. Così, non essendo in regola con la legislazione Svizzera, avendo mio punto di riferimento qui in Ticino con più di 129 giorni annuali, vuol dire abitare – Famiglia, tempo libero eccetera.
Dopo lunghe ricerche, assieme all’ufficio AVS e il Dipartimento giuridico delle Imposte del Cantone Ticino a Bellinzona, è stata trovata la soluzione di integrarmi in una ditta con sede in svizzera. Quella ditta poi stipulava il contratto con la __________, e la __________ come __________ a suo turno ha un contratto con la compagnia aerea __________.
Come esisteva già la ditta __________, essa era la più vicina di stipulare un contratto di lavoro con la submenzionata ditta. Chiaramente avrei potuto fare quel contratto con qualsiasi ditta che non ha niente da fare con me. Ma era il più logico e semplice da fare (non essere informato dalle possibile conseguenze da andare incontro, come si vede adesso). (…)” (Doc. 15)
Il 12 aprile 2016 RI 1 è stato sentito dalla Cassa. In quell’occasione è stato allestito un verbale del seguente tenore:
" (…)
Volevo specificare un paio di cose in merito alla sua lettera, probabilmente ci sono stati dei "malintesi".
In primo luogo voglio dire che __________ non mi ha imposto nulla, è stata una mia scelta di mettermi in regola per la legislazione Svizzera o meglio, quando sono stato assunto da __________ era il 2005 e avevo un contratto direttamente con la loro sede a __________, ho subito capito che i contributi e queste cose non venivano riversati alla Svizzera e dunque volevo rendere il mio contratto regolare anche per il paese dove vivevo, mi hanno allora offerto un contratto tramite __________; lo stesso però era stipulato quale indipendente, anche in questo caso non ero assicurato nel modo corretto (Assicurazione infortuni, trattenute di legge ecc...); a questo punto mi sono informato per sapere come potevo muovermi per pagare regolarmente i contributi di legge e assicurarmi nel modo corretto; __________ mi ha costretto (vd. lettera allegata) a farmi integrare in una ditte a garanzia limitata.
A questo punto, visto che la ditta di mia moglie era già costituita e attiva, abbiamo unicamente cambiato lo scopo societario e così la soluzione è stata la più veloce e semplice da applicare.
Si, vi è un contratto di prestito tra __________ e __________, chiaramente ci sarà anche un contratto tra __________ e __________ ma io non posso esserne in possesso;
I contatti avuti con i vari uffici (AVS, ecc...) sono stati tutti orali per telefono;
Ho usato solamente un termine errato, intendevo dire che ho lavorato per __________ ma come pilota;
Si, gli stipendi mi venivano versati su un conto, ho portato la comprova.” (Doc. 7)
Il 29 aprile 2016 __________, capo gruppo dell’Ufficio delle prestazioni della CO 1 si è rivolta alla SECO ponendo i seguenti quesiti:
" (…)
· Vista la particolarità della fattispecie è possibile stabilire che al momento attuale l'assicurato non può più svolgere tale attività e per questo motivo, anche se la ditta per la quale "lavorava" era delle moglie, può essere riconosciuto il diritto alle indennità?
· Per poter riconoscere il diritto, va richiesto all'assicurato di modificare nuovamente lo scopo societario della __________?
· Nel caso affermativo, il diritto andrebbe riconosciuto solamente in seguito alla modifica?” (Doc. 12)
Il 10 maggio 2016 la giurista della SECO, __________, ha così risposta:
" (…)
Un assicurato con una posizione analoga a quella di un datore di lavoro ha diritto all'ID soltanto se ha lasciato definitivamente l'azienda o se ha cessato definitivamente di occupare tale posi-zione. Ciò deve poter essere dimostrato in base a criteri chiari che non lasciano sussistere alcun dubbio. La disdetta dei rapporti di lavoro non permette di concludere che l'assicurato non occupa più una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. Prassi LADI ID B25). Anche se perde il proprio impiego nell'azienda della moglie, il marito non ha diritto all'ID in quanto la moglie può influenzare considerevolmente l'andamento degli affari dell'azienda e riassumerlo in qualsiasi momento (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 150/04 del 7 dicembre 2004). La giurisprudenza relativa alle persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non intende solamente limitare gli abusi comprovati ma già il rischio di abuso inerente al versamento di ID a tali persone (cfr. DTF 123 V 234).
Nella fattispecie, il cambiamento dello scopo non esclude la possibilità della moglie dell'interessato di influenzare in modo significativo le decisioni della ditta e quindi di riassumere l'assicurato in qualsiasi momento, anche come semplice dipendente, e di modificare nuovamente lo scopo della società quando vuole. Di conseguenza sussiste il rischio di un abuso e l'assicurato deve essere escluso dal diritto all'indennità di disoccupazione.” (Doc. 2)
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, ritiene che vista l’estrema particolarità del caso (assicurato di 62 anni che ha sempre svolto l’attività di pilota d’aerei, assunzione presso la società della moglie attiva in un settore – quello delle pulizie – del tutto differente esclusivamente per comodità, anziché creare una nuova società), il rischio di abuso non esista più dal momento in cui lo scopo della società è stato modificato nel giugno 2016 eliminando quello di “gestione e fornitura di prestazioni attinenti alla navigazione aerea e in particolare l’assunzione di personale di volo”). Sul tema STCA 38.2015.28 del 7 luglio 2015; STCA 38.2006.22 del 24 luglio 2006; STCA 38.2006.29 del 1° febbraio 2007.
Infatti, come giustamente rilevato nel ricorso, la moglie, quale titolare di __________, non potrebbe riassumere il marito “senza la sua contestuale riassunzione quale pilota presso un’altra Compagnia”.
L’assicurato, in sede di opposizione, ha peraltro dichiarato che “dopo lunghe ricerche, assieme all’ufficio AVS e il Dipartimento giuridico delle Imposte del Cantone Ticino a Bellinzona, è stata trovata la soluzione di integrarmi in una ditta con sede in Svizzera.” (cfr. doc. 15).
La rappresentante dell’assicurato ha poi sottolineato che RI 1 sta concretamente cercando un’occupazione quale pilota “come peraltro a conoscenza dalla Cassa CO 1” (cfr. consid. 1.2 e Doc. I pag. 4: “Il suo impiego in forze a __________ è terminato ed egli ha già intrapreso le ricerche in vista di una nuova assunzione quale pilota a tempo pieno presso un’altra compagnia di volo”). Queste affermazioni non sono state contestate dalla Cassa (cfr. STF 9C_696/2009 del 15 marzo 2010: “la teneur de ces allégations n’a pas véritablement été remise en cause par le service recourant qui n’a pas exigé que la preuve soit administrée à leur propos.”; STCA 38.2016.5 del 29 settembre 2016; STCA 39.2010.13-14 del 21 marzo 2011).
Infine, vista la formazione del ricorrente e la piccola dimensione della ditta è inverosimile che l’assicurato venga impiegato nella società della moglie, la quale lavora a tempo pieno e svolge anche l’attività di direttrice (cfr. Doc. 8-5, dall’organigramma risulta che vi è pure un’impiegata di pulizie a tempo parziale ed altro personale stagionale).
Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30 settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
Nella presente fattispecie, subito dopo la decisione su opposizione e ancora prima dell’inoltro del ricorso, lo scopo sociale della RI 1 è stato modificato.
Questa fondamentale circostanza, sulla quale le parti hanno potuto esprimersi, deve dunque essere presa in considerazione.
Di conseguenza, la decisione su opposizione del 30 maggio 2016 è modificata nel senso che RI 1 dal 28 giugno 2016 - data della pubblicazione nel FUSC (cfr. doc. E pag. 2) - ha diritto all’indennità di disoccupazione, se gli altri presupposti del diritto sono adempiuti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono rinviati alla Cassa CO 1 affinché, se sono dati gli ulteriori presupposti, versi all'assicurato le indennità di disoccupazione richieste.
La Cassa CO 1 verserà a RI 1 fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti