Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2016.40
Entscheidungsdatum
07.11.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2016.40

dc/gm

Lugano 7 novembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 giugno 2016 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 23 maggio 2016 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 27 febbraio 2015, cresciuta incontestata in giudicato, la Sezione del lavoro ha dichiarato RI 1 inidoneo al collocamento dal 1° febbraio al 19 agosto 2013, in quanto durante il periodo in questione egli aveva già esercitato un’attività lucrativa indipendente.

Con decisione del 29 aprile 2015 cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa __________ ha poi richiesto all’interessato la restituzione di fr. 17'327.10.

1.2. Con decisione su opposizione del 23 maggio 2016 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 24 luglio 2015 ed ha rifiutato di condonare all’assicurato l’importo da restituire, non essendo realizzato il presupposto della buona fede.

Al riguardo l’amministrazione ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

In concreto emerge dalla documentazione agli atti che il signor RI 1 ha lavorato in qualità di architetto d'interni presso la __________, da maggio 2011 a fine gennaio 2013, inoltrando poi disdetta in ragione del mancato versamento dello stipendio di dicembre 2012. Emerge inoltre che egli è stato attivo quale indipendente nel settore della fornitura di cucine segnatamente durante il periodo gennaio - giugno 2013 (ovvero prima dell'apertura del proprio __________ in data 19 agosto 2013), elaborando in particolare delle offerte ed emettendo delle fatture in relazione a detta attività, ragione per cui è stata dichiarata la sua inidoneità al collocamento dall'iscrizione in disoccupazione (cfr. p.to 1). Risulta pure accertato e nemmeno contestato che egli non abbia compilato correttamente i formulari Indicazioni della persona assicurata (IPA) relativi ai mesi febbraio 2013 - agosto 2013, consegnandoli poi alla cassa in vista del versamento delle indennità di disoccupazione.

Eppure la semplice e chiara domanda n. 2 di detti formulari non lascia alcuno spazio a dubbio esitazioni. Ha infatti il seguente tenore: Ha esercitato un'attività indipendente? Il signor RI 1 ha invece risposto negativamente, salvo per quanto attiene ai giorni dal 19 al 31 agosto 2013, ovvero al periodo dopo l'annullamento della sua iscrizione in disoccupazione.

Il fatto che l'Ufficio delle misure attive (UMA) avesse accolto la richiesta di indennità speciali del 9 aprile 2013 ai sensi dell'art. 71a LADI dell'assicurato - le quali sono state versate in luogo delle indennità di disoccupazione e non ad integrazione delle medesime - non esimeva il medesimo dal rispondere correttamente alla domanda precitata. Peraltro, dette indennità erano finalizzate al sostegno durante la progettazione e non allo svolgimento di un'attività indipendente.

Pure la circostanza che l'assicurato non avrebbe ricevuto il pagamento di due mensilità oltre alle provvigioni e rimborsi spese dal precedente datore di lavoro, e nemmeno il rimborso AVS (peraltro formalmente non chiesto all'UMA) poteva dispensarlo dal compilare correttamente i formulari IPA in questione.

Per quanto attiene all'affermazione dell'opponente, di essersi "attenuto alle direttive di cui il consulente URC era pienamente al corrente", si osserva che - a prescindere dal fatto che nei confronti del consulente il signor RI 1 parlava in termini di progettazione e non di svolgimento di un'attività indipendente - la buona fede deve essere negata anche quando l'avente diritto alle prestazioni ha annunciato all'URC una circostanza suscettibile di influenzare l'ammontare delle proprie prestazioni, mentre il canale di informazione previsto per tale informazione è un formulano destinato unicamente alla Cassa (cfr. BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2014 ad art. 95 LADI nr. 42; STF 8C_448/2007 del 2 aprile 2008).

In conclusione, determinante è il fatto che l'interessato non ha indicato l'attività indipendente svolta durante il periodo in questione nei rispettivi IPA e non ha quindi permesso all'amministrazione né di tener conto del reddito così realizzato, né di valutare tempestivamente la sua idoneità al collocamento, negata poi con decisione del 29 febbraio 2015, cresciuta incontestata in giudicato. L'omissione in questione deve essere ritenuta una negligenza grave che esclude quindi (cfr. p.to 2.3.) il riconoscimento della buona fede. (…)” (Doc. A)

1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede l’accoglimento della sua richiesta di condono e rileva:

" (…)

Si precisa che viene menzionata eventuale malafede alla quale mi oppongo in modo categorico in quanto l'attività che mi viene contestata è stata intrapresa e concordata con l'Ufficio delle misure Attive e per iniziare la procedura ho registrato la ditta e su richiesta di AVS e __________ ho dovuto presentare le prove di inizio attività anche se all'inizio come presentazione di preventivi.

Si ricorda inoltre di aver continuato nello svolgimento delle ricerche di lavoro ed interrotte solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accettazione da parte dell'Ufficio Misure attive e in accordo con il consulente dell'URC.

Avendo intrapreso la scelta di poter iniziare una attività in proprio solo ed esclusivamente perchè le indennità di disoccupazione non coprivano il fabbisogno familiare, avessi saputo della decisione di dover restituire o di sospendere le stesse, non avrei certamente iniziato la procedura.

Si contesta pertanto il fatto che nel frattempo avrei fatto impresa nel periodo contestato ma solo ed esclusivamente rispettato le procedure del caso; inoltre dopo aver avuto il colloquio con il sig. __________ delle misure attive , il quale mi concesse 40 indennità speciali ad integrazione e mai riscosse mi concesse appunto un timing del 20 Agosto per l'inizio attività e totalmente rispettato.

Si richiede pertanto l'annullamento della decisione di negare l'opposizione in oggetto in quanto avendo rispettato tutte le indicazioni e le procedure in essere in accordo con il consulente URC e con l'Ufficio Misure Attive.” (Doc. I)

1.4. Nella sua risposta del 5 luglio 2016 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

In merito all'indicazione del signor RI 1, secondo cui nella decisione su opposizione sarebbe "menzionata eventuale malafede" si precisa che, per negare la buona fede non è necessario che l'interessato abbia agito con l'obiettivo di ingannare (cfr. STF C 103/06 del 2 ottobre 2006 consid. 3) e quindi in malafede. Una negligenza grave commessa dall'assicurato, segnatamente l'omissione di indicare fatti importanti all'amministrazione in violazione al proprio dovere d'informare (come in concreto) è sufficiente per non permettere il riconoscimento della buona fede (cfr. al riguardo p. 2 e 3 decisione su opposizione, doc. 34).

Per quanto riguarda la contestazione da parte del ricorrente di aver "fatto impresa nel periodo contestato" si rammenta che la decisione di inidoneità al collocamento resa in ragione dell'attività indipendente in parola (doc. 25) è cresciuta incontestata in giudicato e non è più oggetto della presente procedura di condono.

In conclusione, si ribadisce come, per negare la buona fede, decisivo sia fatto che il signor RI 1 non abbia indicato l'attività indipendente svolta nei rispettivi IPA (doc. 3), circostanza che ha reso impossibile all'amministrazione sia di tener conto del reddito così realizzato, sia di valutare tempestivamente l'idoneità al collocamento dell'interessato.” (Doc. III)

1.5. Il 22 luglio 2016 l’Ufficio controllo abitanti della Città di __________ ha comunicato al TCA che RI 1 è partito per __________ (__________) il 6 luglio 2016 (cfr. doc. VI).

1.6. L’8 agosto 2016 l’assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" (…)

In primo luogo vorrei precisare come da allegato dell'Ufficio delle Misure Attive che il consulente dell'Urc ha sempre seguito passo dopo passo la procedura per la domanda di poter avviare un'attività indipendente.

La decisione in merito era stata presa dal sottoscritto ed in comune accordo con il consulente, in quanto l'indennità di disoccupazione non copriva il fabbisogno minimo familiare.

Sempre in accordo con il consulente Urc, ho iniziato l'attività parzialmente, ovvero alcuni preventivi e 3 fatture, esclusivamente su richiesta di Avs e __________ per poter completare l'iscrizione ad esse e non sapendo certamente che avrebbero annullato il diritto di disoccupazione non avendo altri mezzi di sostentamento.

Mi furono concesse 40 indennità speciali ad integrazione e mai ricevute e quando l'attività fu realmente pronta per iniziare ho comunicato al consulente dell'inizio attività.

Ne consegue che ho rispettato le indicazioni del consulente Urc e le procedure __________ ed Avs e certamente non ho cercato di sottrarre fondi non dovuti, anzi, l'attività in pratica è stata esclusivamente finanziata in modo personale, ovvero da famigliari e in minima parte dalle risorse ottenute tramite alcuni piccoli lavori.

La domanda di condono fu presentata perchè ho smarrito la prima comunicazione in merito ed essendo troppo tardi per presentare ricorso fui costretto a richiedere il condono oltre al fatto che non avevo comunque i fondi necessari essendo tornato prima in disoccupazione e successivamente al sostegno sociale.” (Doc. VII)

Egli ha allegato una decisione dell’Ufficio delle misure attive (UMA) del 6 maggio 2013 con la quale è stata accolta la domanda di indennità giornaliere speciali inoltrata il 9 aprile 2013 e gli vengono concesse 40 indennità giornaliere nel periodo dal 6 maggio al 30 giugno 2013 per la fase di pianificazione del progetto (cfr. doc. B).

1.7. Al riguardo la Sezione del lavoro il 17 agosto 2016 ha formulato le seguenti osservazioni:

" (…)

Si contesta che il signor RI 1 abbia informato tempestivamente il proprio consulente del personale in merito all'esercizio della sua attività indipendente.

Come esposto al punto 3 della decisione su opposizione qui impugnata (doc. 34), il ricorrente, nei confronti del consulente, ha parlato tutt'al più in termini di progettazione e non di svolgimento di un'attività indipendente.

A prescindere da eventuali procedure della __________ rispettivamente AVS, peraltro non sostanziate dal ricorrente, si ribadisce come in ogni caso sia determinante il fatto che l'interessato non ha indicato l'attività indipendente svolta durante il periodo in questione nei rispettivi IPA e che l'omissione in questione deve essere ritenuta una negligenza grave che esclude il riconoscimento della buona fede (cfr. p.to 3 decisione su opposizione, doc. 34).

Pertanto, si propone la reiezione del ricorso in esame e la conferma della decisione impugnata.” (Doc. IX)

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione o meno negato a RI 1 il diritto al condono della restituzione della somma di fr. 17’327.10, corrispondenti alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione percepite indebitamente per i mesi compresi dal 1° febbraio al 19 agosto 2013 a causa dell’omessa dichiarazione relativa allo svolgimento di un’attività lucrativa indipendente da parte del ricorrente nel medesimo periodo.

2.2. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59 c cpv. 4.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

La giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA C 174/04 del 27 aprile 2005; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 25, n. 45).

L'art. 4 OPGA regola il condono.

Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

  1. quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC,

  2. quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;

c. per tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

3 La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3 c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4 Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

  • l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

  • la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi, qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.

2.3. La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

2.4. Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).

Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

2.5. Per quanto attiene alle obiezioni sollevate dall’assicurato in merito all’esercizio effettivo di un’attività indipendente nel periodo febbraio - agosto 2013 che ha portato dapprima la Sezione del lavoro a decretare la sua inidoneità al collocamento e successivamente la Cassa di disoccupazione a formulare la richiesta di restituzione, il TCA ricorda che i fatti in base ai quali una cassa di disoccupazione ha preso la decisione di restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse non possono più essere riesaminati in occasione di una procedura di condono dell’obbligo di restituzione (cfr. DLA 2003 N. 12 pag. 122).

In effetti, il principio del rimborso di prestazioni percepite, dal profilo oggettivo, indebitamente, come pure l’entità dell’importo da rimborsare viene stabilita nella procedura di restituzione.

Nel caso concreto va comunque sottolineato che l’assicurato, di professione architetto d’interni, che ha lavorato presso la __________ di __________ dal 10 maggio 2011 al 25 gennaio 2013, è stato sentito da un funzionario dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro.

In quell’occasione egli ha sottoscritto un verbale nel quale figurano in particolare le seguenti indicazioni:

" (…)

L’affiliazione all’AVS è stata effettuata dal 1° aprile 2013, la richiesta d’iscrizione a registro di commercio dal 18 marzo 2013. Dal 9 aprile 2013 ho pure stipulato la polizza assicurativa presso __________ per quanto riguarda la mia attività.

Prendo visione dei documenti formanti il mio incarto, in particolare delle fatture e delle offerte relative alla fornitura di cucine durante il periodo da gennaio a giugno 2013 e dichiaro quanto segue.

In pratica ho ereditato il pacchetto clienti della __________ e mi sono occupato della fornitura di cucine alla __________ di __________, amministratori e proprietari di diversi stabili. Quindi in buona sostanza ho proseguito l'attività iniziata con la __________, fin dalla mia iscrizione al collocamento, tuttavia non disponevo di uno show room e svolgevo l'attività direttamente dal mio domicilio.

Elaboravo il progetto a domicilio, contattavo i fornitori sia in Svizzera (apparecchi), sia in __________ (cucine) ed elaboravo la relativa offerta al committente. Seguivo in seguito il lavoro di montaggio delle cucine e dei relativi apparecchi.

Non ho informato il consulente URC e la Cassa disoccupazione circa l'emissione di queste fatture in quanto non credevo fosse necessario visto che l'attività non era formalmente partita visto che lo show room non era ancora disponibile ma l'attività la svolgevo dal mio domicilio.

Nel periodo precedente l'annullamento della mia iscrizione confermo di avere emesso le quattro fatture prodotte dalla cassa per un ammontare complessivo di CHF 34650.00. Mi sono comunque occupato di elaborare altre offerte alla __________ e alla __________, società affiliata alla __________.

Il guadagno medio su questa tipologia di cucine è di circa il 20%. Questo guadagno mi ha permesso di poter far fronte alle prime spese, in particolare per quanto concerne l'apertura dello show room.

Con l'acquisizione dello show room ho potuto incrementare parecchio il fatturato e pure la clientela. Non lavoro quindi solo con __________, anche se quest'ultima rappresenta il 70% del mio fatturato. Il fatturato di quest'anno è in particolare raddoppiato rispetto allo scorso anno.

Per poter allestire lo show room ho investito un importo di ca CHF 40000.00.

Preciso che fino ad agosto 2013 non avevo trovato ancora dei locali adeguati con un prezzo equo, anche se la ricerca dello stesso era iniziata fin dalla cessazione dell'attività presso la ditta Ev__________.

Preciso che non ero azionista della società, ma ero l'unico dipendente. Gli azionisti erano due cittadini domiciliati a __________, i signori __________ e __________.

Per quanto concerne le ricerche di lavoro preciso che, come richiesto dal consulente URC, ho effettuato le mie ricerche di lavoro fino a maggio 2013.” (Doc. 22)

Con decisione del 27 aprile 2015, cresciuta incontestata in giudicato, la Sezione del lavoro ha poi dichiarato l’assicurato inidoneo al collocamento, argomentando:

" (…)

Nel caso concreto visti i passi intrapresi e considerato che fin dalla sua iscrizione al collocamento, avvenuta il 1° febbraio 2013, l’assicurato era già attivo con la propria attività indipendente nel settore della fornitura di cucine, ancora prima dell’apertura dello show room, non può essere ritenuto disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste da un datore di lavoro durante il periodo dal 1° febbraio 2013 al 19 agosto 2013.” (Doc. 25)

La Cassa cantonale di disoccupazione, il 29 aprile 2015, con decisione cresciuta incontestata in giudicato, ha chiesto la restituzione di fr. 17'327.10, pari alle indennità di disoccupazione indebitamente versate nel periodo febbraio - agosto 2013 (cfr. doc. 26).

Dalla documentazione agli atti emerge che sui formulari “indicazione della persona assicurata” relativi al periodo gennaio - agosto l’assicurato ha risposto “no” alla domanda n° 2 “Ha esercitato un’attività indipendente?” salvo che per il periodo 19 - 31 agosto 2013 (cfr. doc. 3).

In realtà egli ha esercitato un’attività indipendente, e avrebbe pertanto dovuto rispondere positivamente al quesito posto nel formulario.

Questo comportamento costituisce una grave negligenza che, per costante giurisprudenza, esclude la buona fede quale presupposto del condono (cfr. STCA 38.2012.64 del 21 gennaio 2013; STCA 38.2011.92 del 18 aprile 2012, STCA 38.2008.29 del 9 dicembre 2008; STCA 38.2007.2 del 21 marzo 2007).

L’Alta Corte, in una sentenza C 103/06 del 2 ottobre 2006, ha peraltro ribadito che per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso, né fraudolento.

La decisione su opposizione del 23 maggio 2016 deve così essere confermata, tanto più che il consulente del personale __________ ha attestato di non essere stato informato dall’assicurato di avere iniziato un’attività lucrativa già dal 1° febbraio 2013 (cfr. doc. 23) e neppure il segretario __________ dell’Ufficio delle misure attive sapeva che quando l’assicurato è stato posto al beneficio di indennità speciali per la fase di progettazione dal 6 maggio al 30 giugno 2013 (cfr. art. 71 a seg. LADI; STCA 38.2014.29 del 3 settembre 2014; STCA 38.2012.47-48 del 3 ottobre 2013), il ricorrente aveva in realtà già iniziato la sua attività indipendente (cfr. doc. 24).

In tale contesto è comunque utile evidenziare che il Tribunale federale, in una sentenza C 288/06 del 27 marzo 2007, ha stabilito, nel caso di un assicurato sospeso per 20 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere violato il proprio obbligo di informare e annunciare, che era irrilevante che lo stesso avesse informato il consulente del personale presso l’URC in merito al guadagno intermedio conseguito. In effetti la menzione dell’attività svolta a un organo incompetente non esonerava l’assicurato dal dovere di informare la competente cassa di disoccupazione (cfr. al riguardo cfr. anche DLA 2006 N. 5 pag. 69).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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Gesetze

9

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10