Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2016.25
Entscheidungsdatum
05.09.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2016.25

dc/gm

Lugano 5 settembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 aprile 2016 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 30 marzo 2016 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 30 marzo 2016 la Cassa Disoccupazione CO 1 ha confermato la decisione con la quale aveva sospeso RI 1 per 35 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. doc. 27), per avere fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di impiego.

Al riguardo la Cassa ha rilevato:

" (…)

Nello scritto del 21 ottobre 2015, l’avvocato __________ ribadisce che il 22 agosto 2015 il Sig. RI 1 ha inscenato un’altra “crisi” durante il servizio di sera (episodio che può essere confermato dal personale del __________).

Le motivazioni addotte dall'assicurato non sono né precise né esaustive, inoltre, le ore di lavoro straordinarie, motivo del suo continuo malcontento, non trovano conferma nella presa di posizione, come precedentemente ribadito, da parte dell'ispettrice del CCNL. Nel suo scritto sopra citato, l'assicurato non si è messo a disposizione del datore di lavoro per continuare a lavorare presso quest'ultimo né tantomeno ha richiesto la disdetta regolare del contratto di lavoro. La sua patrocinatrice comunica, in data 16 dicembre 2015, che l'avvocato del __________ ha respinto, a torto, con lettera del 18 novembre 2015, le pretese formulate dal suo assicurato. Tuttavia, quest'ultima non procederà giudizialmente contro la ex datrice di lavoro poiché il caso non è coperto.

Sia la protezione giuridica sia l'assicurato non hanno contestato con una regolare procedura legale la disdetta tra l'altro avvenuta con effetto immediato.

Considerato gli articoli di legge precedentemente citati, quanto sopra esposto e la successiva corrispondenza pervenutaci da entrambi le parti, si decide di confermare la decisione del 29 ottobre 2015 emanata dalla Sezione di __________ in quanto l'assicurato con il suo comportamento ha indotto il datore di lavoro a licenziarlo con effetto immediato malgrado l'ammonimento precedentemente effettuato. (…)” (doc. B)

1.2. Contro questa decisione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

Il suo rappresentante chiede la revoca della sanzione sostenendo che le affermazioni del datore di lavoro sono contraddittorie rispetto a quelle dell’assicurato, per cui una colpa non è stata provata (cfr. doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 6 maggio 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 20 maggio 2016 il rappresentante dell’assicurato ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare e si è confermato nel ricorso, facendo nuovamente rilevare che la Cassa si è basata solo sulle prese di posizione, non comprovate, dell’ex datore di lavoro (cfr. doc. V).

in diritto

2.1. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.

In questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).

La disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).

La giurisprudenza ha stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).

La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015 del 14 agosto 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre 2007).

Neppure è dunque necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).

La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

2.2. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore.

Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

2.4. Nella presente fattispecie RI 1, nato nel __________, di nazionalità __________ e in possesso di un permesso B (cfr. doc. 1; 2), ha lavorato dall’8 maggio al 17 dicembre 2014 e dal 1° marzo al 9 settembre 2015 come cameriere presso il __________ di __________ (cfr. doc. c e doc. 4).

In particolare il 28 novembre 2014 il datore di lavoro ha confermato la riassunzione, a partire dal 2 marzo 2015, dopo la chiusura invernale (cfr. doc. 7).

Il 24 agosto 2015 la Direzione del __________ ha inviato all’assicurato un ammonimento del seguente tenore:

" Gli spiacevoli episodi degli scorsi giorni rendono necessario chiarire alcuni punti:

In prima battuta e così come Le era stato pacificamente convenuto al momento della stipulazione del contratto, le ore di lavoro da svolgere possono essere distribuite nel periodo di durata, ciò che comporta un numero di ore di lavoro minimo nei giorni di scarsa frequentazione del __________ ed un numero di ore accresciuto nei giorni di grande attività.

L'importante, così come è sempre pacificamente avvenuto, è che le ore di lavoro si compensino.

In merito a questa questione si sono verificate delle incomprensioni che hanno condotto alla consegna di un preciso piano di lavoro.

Con la presente lettera Le si chiede di rispettare gli orari di lavoro secondo il piano di lavoro che le è stato consegnato

Le ricordiamo che ha abbandonato il posto di lavoro prima della fine del suo turno nelle giornate di sabato 22 agosto e domenica 23 agosto scorsi.

Se dovessero verificarsi nuovamente questi episodi in cui lei si allontana dal posto di lavoro senza esplicito permesso, la direzione si riserva di disdire con effetto immediato il suo contratto di lavoro.

NON VERRÀ INOLTRE PIÙ AMMESSO un comportamento come quello avuto da parte sua durante il servizio di sabato sera 22.08.2015. Un'altra aggressione verbale simile durante il servizio comporterà la rescissione del contratto di lavoro.

Spiace di dover giungere a questi estremi ma la situazione appare assai grave.” (doc. 9)

Questo scritto, inviato per raccomandata, non è stato ritirato dall’assicurato e gli è stato consegnato a mano il 10 settembre 2015 (cfr. doc. 11).

Il 1° settembre 2015 __________ ha licenziato RI 1, con effetto immediato, con questa motivazione:

" In riferimento a quanto accaduto precedentemente, al nostro scritto del 24 agosto 2015, al suo atteggiamento di lunedì scorso con una nuova aggressione verbale ai danni della responsabile della cucina Signora __________ e soprattutto all'abbandono del posto di lavoro prima della fine del suo orario di lavoro secondo il piano orario consegnatole, ci vediamo costretti a dover prendere i provvedimenti descritti nella nostra lettera del 24 agosto scorso.

Per quanto sopra la direzione disdice con effetto immediato il suo contratto di lavoro.

Spiace di dover giungere a questi estremi ma la situazione è diventata insostenibile.” (doc. 10)

La lettera di disdetta è stata consegnata a mano a RI 1 il 10 settembre 2015 (cfr. doc. 11).

Le ragioni che hanno portato allo scioglimento del rapporto di lavoro, con effetto immediato, sono dunque l’abbandono del posto di lavoro prima della conclusione dell’orario di lavoro secondo il piano prestabilito e le aggressioni verbali nei confronti della responsabile della cucina.

Sul formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione” RI 1 ha così risposto alla domanda relativa al motivo della disdetta:

" Il datore dice che io ho abbandonato il posto di lavoro. Non è assolutamente vero, non sono un pazzo e ogni volta che la sera finivo salutavo e andavo dopo che loro mi dicessero di andare. Abbiamo solo avuto diverbi sull’orario.” (doc. 4, pto. 20)

In uno scritto del 5 ottobre 2015 il ricorrente ha precisato che il rapporto di lavoro ed umano si è incrinato nel giugno 2015 quando la sera ha dovuto cessare il lavoro dopo mezzanotte, anziché alle ore 23:30. Egli ha inoltre sostenuto che __________ gli avrebbe imposto un orario lavorativo di 49 ore settimanali. Inoltre l’assicurato ha affermato di avere lasciato il lavoro alle 23:25 del 25 agosto 2015 in quanto aveva terminato la sua attività sebbene __________ gli avesse detto di restare ancora (“Il 25 agosto dopo tutta la giornata di lavoro svolta, verso le 23:25 sono andato da __________ e gli avevo chiesto di andare visto che avevo svolto tutte le mie competenze come ogni giorno. Lei mi risponde di aspettare ancora ed io le dico che avendo già fatto 11 ore di lavoro ed avendo finito potevo andare. Ho salutato e sono andato”; doc. 18).

Rispondendo alla Cassa di disoccupazione (cfr. doc. 21), l’avv. __________ per conto del __________, ha sottolineato che l’orario di lavoro è conforme a quanto stabilito nel CCNL della ristorazione che permette, nei momenti di punta di fare effettuare ai dipendenti delle ore supplementari, compensandole con tempo libero.

Egli ha spiegato che a partire dal mese di giugno il datore di lavoro ha chiesto ai dipendenti di lavorare di più in concomitanza con l’inizio dell’alta stagione. II ricorrente si sarebbe invece opposto chiedendo di lavorare 8.5 ore al giorno.

Il legale ha poi così illustrato gli episodi alla base del licenziamento:

" (…)

Per venire ora ai motivi del licenziamento, a partire dal 13.07.2015, data in cui è stato controfirmato il piano ore, l'atteggiamento del Signor RI 1 è andato degenerando.

Ogni giorno reclamava che, a suo dire gli sarebbe stato detto dai sindacati che doveva fare 8.5 ore al giorno.

In data 10.08.2015 ha cominciato a gridare contro la Signora __________ (al momento unica presente della famiglia __________) reclamando che le ore che doveva fare erano esagerate, che lui doveva lavorare solo 8.5 ore, che "non sono venuto da __________ per fare lo schiavo".

In conseguenza di questo episodio, in cui la signora __________ ha spiegato che essendo periodo di alta stagione bisognava, come da contratto, lavorare di più, si è deciso, a scanso di ulteriori equivoci, di mettere per iscritto il nuovo piano di lavoro.

In data 16.08.2015, per cercare di risolvere la situazione, la signora __________ ha presentato al Signor RI 1 il nuovo piano di lavoro con preghiera di prendere atto dei nuovi orari e di controfirmare il documento.

Ancora una volta il Signor RI 1 ha urlato a pieni polmoni, asserendo che non era giusto, affermando di essersi rivolto all'ispettorato del lavoro e che i signori __________ non immaginavamo nemmeno cosa sarebbe successo.

Durante questo alterco, urlando e continuando a camminare in avanti ed indietro, per 4 volte ha detto che lui avrebbe lavorato 8.5 ore e che se non andava bene non avevano che da licenziarlo (!!!).

L'episodio è accaduto alle 17.15 e nessun cliente era presente.

Un ulteriore episodio si è verificato il 22.08.2015 quando il Signor RI 1 ha inscenato un'altra "crisi" durante il servizio della sera.

Dopo questo caso, il __________ ha deciso di inviare per lettera raccomandata un ammonimento. Questa lettera non è peraltro mai stata ritirata dal signor RI 1, e gli è stata consegnata brevi manu in data 10 settembre 2015.

Tutti gli episodi che precedono potranno essere confermati dal personale del __________.

Durante l'alta stagione, più di una volta il Signor RI 1 si è allontanato dal posto di lavoro di sua iniziativa ed in maniera scorretta, salutando la signora __________ e dicendo che la signora __________ aveva detto che poteva andare o viceversa. Senza che questo fosse vero.

Egli ha abbandonato il posto di lavoro alcune volte il lunedì e più precisamente il 17.08.2015, 24.08.2015, 31.08.2015, oltre ad altri giorni: il 20.08.2015, sabato 22.08.2015 per 2 volte, 23.08.2015, 27.08.2015 ed il 30.08.2015.

Il 25 agosto era un martedì, giorno di chiusura del grotto. Nessuno ha lavorato e quindi non sappiamo a cosa si riferisca il signor RI 1 nel suo scritto.

Il 29.08.2015 è accaduto un ulteriore episodio gravissimo. Quella sera il signor RI 1 si è messo a gridare durante il servizio, più precisamente in cantina, che si trova vicino ad alcuni dei tavoli dove trovano posto i clienti.

Egli ha alzato la voce prima con la signora __________ e poi, visto l'arrivo in cantina della signora __________, con tutte e due e poi se ne è andato. Purtroppo in questa occasione i clienti del tavolo vicino alla cantina hanno sentito le urla e, a precisa richiesta, possono, se del caso, confermarlo.

La stessa scena si è ripetuta il 31.08.2015, quando durante le pulizie il Signor RI 1 si è nuovamente messo a gridare, sostanzialmente sempre le stesse cose, contro la signora __________, e ha poi abbandonato nuovamente il posto di lavoro. Il Signor RI 1 ha urlato a tal punto che perfino una signora che abita vicino al grotto, ha potuto sentire le urla.

La signora __________ ha quindi deciso il licenziamento in tronco che è stato confermato per iscritto con la lettera di licenziamento con effetto immediato.

La lettera di disdetta avrebbe dovuto essere consegnata al signor RI 1 al momento del suo rientro al lavoro il, giovedì successivo. Purtroppo ciò non è stato possibile, poiché quando l'attività è ripresa il signor RI 1 è rimasto a casa in malattia.

Non si è ritenuto utile spedire la lettera per posta visto che comunque il signor RI 1 non aveva ritirato la precedente lettera raccomandata.

La consegna è quindi intervenuta qualche giorno dopo, il giovedì 10 settembre, al rientro sul posto di lavoro. Anche in quella occasione il signor RI 1 non ha voluto ritirare a lettera.

Secondo il CCNL è obbligo del datore di lavoro tenere una lista con le ore di entrata e di uscita del personale e far controfirmare la stessa a fine mese. A questo proposito il signor RI 1 ha controfirmato le proprie ore fino a giugno e poi si è rifiutato di firmare quelle di luglio e agosto, come pure non ha mai firmato nessun documento che gli è stato consegnato in seguito.

Le signore __________ e __________ hanno fatto il possibile per venire incontro al signor RI 1, cercando di spiegare più volte il contratto, il monte ore e l'organizzazione del lavoro.

Addirittura gli è stato concesso di prendere vacanza per un matrimonio durante periodo di alta stagione e gli sono stati personati l’arrivo al lavoro sovente in ritardo.

Purtroppo gli sforzi sono risultati vani.

Il comportamento del signor RI 1 ha reso indispensabile la rescissione con effetto immediato del rapporto di lavoro, non da ultimo per mantenere un luogo di lavoro sereno per tutti gli altri dipendenti.” (doc. 23)

In uno scritto del 28 ottobre 2015 l’assicurato ha sostenuto in particolare che, se vi è stato qualche alterco, comunque “non in misura di quanto descritto, era dovuto ai ritmi serrati di lavoro, e alle ore stesse di lavoro che erano eccessive (11 ore al gg. lavorate) negli ultimi due mesi (luglio e agosto)” (doc. 25).

Il 23 ottobre 2015 __________, ispettrice del CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione ha inviato a RI 1 le risultanze del controllo effettuato, a seguito di una sua istanza, presso il __________ (doc. 26).

Il rapporto ha il seguente tenore:

" (…)

Constatazione:

Il __________ è un esercizio stagionale (da marzo a dicembre) aperto alla clientela dal giovedì alla domenica. Giorni di chiusura lunedì, martedì e mercoledì. Il lunedì di regola, i collaboratori lavorano mezza giornata per riordino e pulizia.

Il datore di lavoro ha concordato una media lavorativa di 42 ore settimanali, rispettivamente 182 ore mensili.

La scrivente allestirà i conteggi basandosi sulla media lavorativa concordata di 42 ore settimanali.

Per il periodo lavorativo, in applicazione dell'art. 35 d) CCNL, viene richiesta una verifica dei seguenti punti:

· Art. 15/21 Durata del lavoro/Straordinari/Registrazione delle ore

· Art. 17 Vacanze

L'ispettrice incaricata, in conformità alle prescrizioni del CCNL e del relativo commentario, espone quanto segue:

Art. 15 Durata del lavoro/Straordinari/Registrazione delle ore

Il datore di lavoro ha presentato una registrazione delle ore di lavoro a partire da marzo 2015 fino a settembre 2015, firmata dall'istante fino al mese di giugno 2015. A detta del datore di lavoro l'istante a partire dal mese di luglio 2015 si è rifiutato di firmare la registrazione delle ore perché queste ultime registravano un saldo di ore minori.

L'istante afferma che durante la validità del contratto non ha mai potuto visionare dei piani di lavoro come pure la registrazione delle ore lavorate.

Dalla registrazione presentata dal datore di lavoro, i saldi delle ore fatte, sono inclusivi di assenze per malattie/infortuni/assenza matrimonio. Il computo delle ore lavorative, dai documenti presentati dal datore, non rispetta le direttive del CCNL.

Il seguente conteggio si basa sulla registrazione delle ore (marzo-settembre 2015) presentata dal datore di lavoro:

Entrata

Uscita

Rap-porto di lavoro (giorni civili)

Ore dovute media settimanale senza assenze

42

Deduzione x vacanze/ malattia/ infortunio

13

Dedu-zione x festivi conces-si

3

Ore dovute rapporto di lavoro

Ore fatte

Straor-dinari

01.03.15

09.09.15

193

1 158.00

-78

-25.20

1 054.80

864,65

-190.15

Dal conteggio risulta che l'istante abbia lavorato ore minori per un totale di -190,15 ore.

Deduzioni di salario o/e compensazione tra averi, per mancata prestazione lavorativa non imputabile all'istante, non sono ammesse.

Per l'anno 2014 il datore non ha presentato nè la registrazione delle ore nè un piano di lavoro.

A sua detta i turni erano sempre gli stessi e pertanto non ha elaborato dei piani di lavoro.

Per l'anno 2014, causa mancanza di documentazione, la scrivente non è in grado di allestire un conteggio a bilancio delle ore lavorative. (…)” (doc. 26/A)

2.5. Chiamato ora a pronunciarsi il TCA, alla luce degli episodi descritti dal rappresentante dell’ex datore di lavoro (cfr. consid. 2.4.) sui quali non vi è ragione di dubitare (cfr. consid. 2.2.), ritiene che, con il suo comportamento, l'assicurato abbia contribuito a provocare il suo licenziamento (cfr. consid. 2.1.).

Infatti, innanzitutto, dal controllo effettuato dall’ispettorato del CCNL è emerso che egli nel periodo 1.3. – 9.9.2015 ha lavorato 190,15 ore in meno di quelle dovute (considerando una durata settimanale di lavoro di 42 ore).

Inoltre e soprattutto se egli intendeva contestare le imposizioni del datore di lavoro riguardo agli orari di lavoro nell’alta stagione (malgrado le spiegazioni più volte ricevute) avrebbe dovuto farlo nella forma scritta (se del caso mediante un sindacato o un altro rappresentante) e non in modo plateale, come è avvenuto in più occasioni, l’ultima volta il 31 agosto 2015 (gridando contro __________ e abbandonando prematuramente il posto di lavoro), ciò che ha portato al licenziamento.

Da questo profilo, dunque, come giustamente rilevato dall’amministrazione (cfr. consid. 1.1) il ricorrente ha fornito consapevolmente al datore di lavoro un motivo di disdetta (cfr. STF 8C-582/2014 consid.6.2 del 12 gennaio 2015 nella quale l’Alta Corte ha sottolineato la necessità di evitare le situazioni di conflitto anche verbali con i colleghi e di rivolgersi ai superiori; STF 2C_286/2015 del 6 agosto 2015; STCA 38.2015.3 del 22 aprile 2015. Vedi pure STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016 sulla puntualità).

In simili condizioni questo Tribunale ritiene pertanto che il ricorrente ha contribuito colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. in particolare DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha ricordato che basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015: “Sous l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4; arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”).

Di conseguenza l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17 dicembre 2009).

Anche l'entità della sanzione (35 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della colpa, tenuto conto dello scioglimento del rapporto di lavoro con effetto immediato (cfr. STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 consid. 4.3: “En lieu et place d'une faute grave, le tribunal cantonal a retenu une faute moyenne (art. 45 al. 3 let. c OACI). Il a pris en considération le fait que l'assuré n'avait pas été licencié immédiatement et que le juge pénal n'avait pas retenu à son encontre une violation grave des règles de la circulation routière”) e del precedente avvertimento (cfr. STCA 38.2015.38 del 10 settembre 2015 ; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016 ; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015).

In tale contesto si ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione del 30 marzo 2016 deve, quindi, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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