Raccomandata
Incarto n. 38.2016.24
DC/gm
Lugano 25 agosto 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 marzo 2016 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 15 marzo 2016 (cfr. doc. 1) la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (in seguito: la Cassa) ha confermato la decisione dell’8 febbraio 2016 (cfr. doc. 3) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, non avendo rivendicato i propri crediti salariali in modo sufficientemente tempestivo.
L’amministrazione ha così motivato la propria decisione:
" (…)
L'opponente ha prestato la propria attività lavorativa presso la ditta __________ dal 27.06.2014 al 25.09.2014. Rivendica alla Cassa, con domanda del 20.01.2016, un importo lordo di fr. 14'319.45.
Con decisione dell'8 febbraio 2016 è stato negato all'assicurato il diritto alle indennità per insolvenza poiché, dalla fine del suo rapporto di lavoro, aveva sollecitato le sue spettanze salariali personalmente in data 25 settembre 2014 e per il tramite del Sindacato RA 1 il 26 settembre 2014, il 16 dicembre 2014 e il 18 marzo 2015. Unicamente in ottobre 2015 è stato emesso il precetto esecutivo.
L'assicurato, con opposizione del 2 marzo 2016, comunica di aver atteso fino al 14 ottobre 2015 prima di inviare un precetto esecutivo poiché il datore di lavoro aveva contattato - già dopo la prima lettera di sollecito
1.2. Contro la citata decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dal Sindacato RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA. La sua patrocinatrice chiede il versamento dell’indennità per insolvenza, sostenendo che non vi è stata nessuna violazione dell’obbligo di ridurre il danno, con le seguenti argomentazioni:
" (…)
Dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il ricorrente, rappresentato dal Sindacato RA 1, ha fatto tempestivamente e energicamente tutti i passi necessari per "ridurre il danno". Nel caso che ci occupa, egli non è assolutamente restato inattivo, ma già dal giorno successivo la fine del rapporto di lavoro ha sollecitato quanto dovuto.
A questo primo sollecito ne sono seguiti altri in risposta ai quali l'ex datore di lavoro ha fatto promesse alle quali il ricorrente ha dato credito, memore anche dei pagamenti rateali ottenuti in passato, nella speranza di risolvere la vertenza in ambito extragiudiziario. Quando, poi, ha dovuto arrendersi all'evidenza che le promesse fatte sarebbero restate vane, ha inoltrato un precetto esecutivo.
La Cassa cantonale disoccupazione rimprovera all'assicurato il fatto che entro la prima richiesta scritta e l'inoltro del precetto esecutivo sia trascorso un lungo lasso di tempo. A questo proposito, attiriamo nuovamente l'attenzione sul fatto che durante questo periodo l'assicurato non è rimasto inattivo, anche se, purtroppo, i suoi tentativi per recuperare i salari dovuti non sono stati coronati di successo. Inoltre, ribadiamo che l'essere entrato nel merito di soluzioni extragiudiziarie è in assoluto rispetto della lettera e dello spirito delle norme e della giurisprudenza in materia.
Visto quanto precede, in base ai tempi e agli usi riconosciuti dalla giurisprudenza come normali nell'ambito delle procedure d'incasso, il comportamento dell'assicurato, rispettivamente del suo rappresentante legale non può essere ritenuto come lesivo dell'obbligo di ridurre il danno, in effetti, sin da prima della fine del rapporto di lavoro essi hanno agito per recuperare i salari dovuti e, successivamente, non vi hanno mai rinunciato, né il loro comportamento permette di pensarlo.
Secondo la giurisprudenza (8C_466/2008) "il rifiuto di assegnazione delle prestazioni in questione a dipendenza della violazione, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di diminuire il danno di cui all'art. 55 cpv.1 LADI presuppone, per giurisprudenza, che gli si possa rimproverare una colpa grave. Occorre quindi verificare, a seconda dei casi e sulla base delle circostanze concrete, se l'assicurato abbia preso, tempestivamente e in misura sufficiente, i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 231/06 del 5 dicembre 2006, in DTA 2007 no 3 pag. 49).".
Nel caso di specie, come detto, alla luce della giurisprudenza in materia, il ricorrente ha adempiuto a sufficienza il suo obbligo di diminuire il danno, poiché egli ha dato, sia prima della risoluzione del rapporto di lavoro che dopo, dei segnali inequivocabili che permettono di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non pagati. (…)” (cfr. doc. I)
1.3. Nella risposta di causa del 4 maggio 2016 la Cassa, riconfermandosi nella propria decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, sottolineando che “l’aver atteso oltre un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro per intraprendere le vie esecutive dimostra come il ricorrente non abbia salvaguardato in maniera tempestiva i suoi crediti salariali” (cfr. doc. III).
1.4. Il 17 maggio 2016 la rappresentante del ricorrente ha comunicato al TCA di non avere altri mezzi di prova da produrre (cfr. doc. V).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza , sostenendo che egli ha violato l’obbligo di ridurre il danno.
Ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LADI:
" I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali."
L'art. 51 cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente
Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese
In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.
In un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione finanziaria."
In quel caso l'Alta Corte ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.
In una sentenza 8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.
In una sentenza 8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage”) .
Il Tribunale federale ha perlatro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ». )
In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.
2.3. La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così espressa:
" (…)
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
art. 55 LADI
OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il danno.
Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario.
La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati.
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009
(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente,dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il versamento del salario).
TFA C 109/04del 9.6.2005
(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).
TFA C 91/01del 4.9.2001
(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75)."
2.4. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.5. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato alle dipendenze della ditta __________, dal 27 giugno al 25 settembre 2014, in qualità di muratore a tempo pieno (cfr. doc. 6 e doc 13) .
Dalla fine del rapporto di lavoro l’assicurato ha rivendicato personalmente il versamento del salario con scritto del 25 settembre 2014, informando l’ex datore di lavoro “di aver dato mandato al Sindacato RA 1 di adire le vie legali nel caso in cui non dovessi ricevere quanto sopra entro il 3.10.2014” (cfr. doc. 21).
Il Sindacato RA 1 ha effettivamente rivendicato il versamento di fr. 5'224.35, con scritto del 26 settembre 2014 (cfr. doc. 22).
Il 16 novembre 2014 __________ del Sindacato RA 1 ha inviato alla ditta uno scritto intitolato “RI 1 – Mancato versamento spettanze salariali (2° richiamo)”, del seguente tenore:
" Dopo la sua telefonata abbiamo atteso invano il versamento di un primo acconto (parti a CHF 2500.00) che secondo le sue affermazioni avrebbe dovuto avvenire entro la fine di novembre.
A seguito del suo mancato riscontro e nel caso questo dovesse perdurare con la presente la informiamo di adire le vie legali al più tardi a partire dal 1 febbraio 2015.” (doc. 30)
Il 18 marzo 2015 __________ ha inviato alla __________ il seguente terzo richiamo:
" Ancora una volta abbiamo atteso un riscontro alla sua nuova promessa di versamento ma ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna conferma di versamento.
A questo punto non ci riteniamo più costretti ad attendere le sue promesse e adiremo le vie legali.” (doc. 31)
La domanda di esecuzione è stata inoltrata dal Sindacato RA 1 il 9 ottobre 2015 (cfr. doc. 32 e 33) ed il precetto esecutivo è stato notificato il 15 ottobre 2015 (cfr. doc. 11).
Vista l’assenza di opposizione, il Sindacato RA 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione il 24 novembre 2015 (cfr. doc. 8) e la ditta è stata dichiarata in fallimento il 26 novembre 2015 (cfr. doc. 7).
Con domanda del 15 gennaio 2016, l’assicurato ha rivendicato alla Cassa un importo lordo di fr.14'319.45 (cfr. doc. 6 e doc. 29), avendo ricevuto per il periodo in questione solo fr. 6'456.- netti.
2.6. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere quanto dovutogli dalla __________ siano insufficienti e che quindi correttamente la Cassa ha negato al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza.
In effetti, l’assicurato dopo un primo sollecito (datato 25 settembre 2014) ed altri solleciti con fissazioni di termini per il pagamento del salario, accompagnati dall’indicazione che, in caso contrario, avrebbe adito le vie legali, ha fatto spiccare il precetto esecutivo soltanto nell’ottobre 2015, vale a dire più di un anno dopo.
Si tratta di un periodo troppo lungo, secondo la giurisprudenza federale qui sopra riprodotta (cfr. consid. 2.2).
In simili condizioni il TCA ritiene che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).
La giurisprudenza esige, infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).
Nel caso concreto il ricorrente, per molti mesi, ha invece dato credito alle promesse (cfr. consid.1.2), non mantenute, del suo ex datore di lavoro.
In tale contesto si ricorda infine che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015;STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).
Alla luce di tutto quanto appena eposto, a ragione, la Cassa ha quindi negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.
La decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 15 marzo 2016 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti