Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2016.11
Entscheidungsdatum
12.09.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2016.11

KE/gm

Lugano 12 settembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 febbraio 2016 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 19 gennaio 2016 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1 si è iscritto in disoccupazione presso l’Ufficio regionale di collocazione di __________ (in seguito: URC) il 19 settembre 2013 a far tempo dal 1° ottobre 2013 (cfr. doc. 51), dopo essere stato licenziato dalla __________ presso la quale ha lavorato come dipendente dal settembre 2012 fino alla fine di settembre 2013. Egli è stato al beneficio delle indennità di disoccupazione dal 1° ottobre 2013 fino al 31 luglio 2014 (cfr. doc. I).

1.2. Con decisione del 3 dicembre 2015 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha sospeso l’assicurato per 35 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° novembre 2015, per avere omesso di informare la Cassa di essere proprietario unico dell’intero pacchetto azionario della __________ (cfr. doc. 4 pag. 41).

In particolare l’amministrazione ha rilevato che:

" (…)

L’assicurato, in data 22.10.2013, ha presentato alla Cassa Disoccupazione una domanda di indennità di disoccupazione a far data dal 01.10.2013, durante i dovuti accertamenti risultava che il Sig. RI 1 era iscritto a RC quale direttore con firma individuale della ditta __________; in data 31.10.2013 l’assicurato informava la Cassa di essersi stralciato dal Registro di Commerico.

Prima di accordare il diritto a prestazioni di disoccupazione la cassa ha richiesto al Sig. RI 1 le prove del reale versamento dello stipendio mensile unitamente alla documentazione contabile confermata anche dallo studio fiduciario __________ di __________.

Il caso è stato pure oggetto di revisione 2013 da parte della SECO che, dopo l’ottenimento di ulteriori prove del reale versamento dello stipendio, prove trasmesse dalla citata fiduciaria e confermate da parte dello studio __________ di __________, non ha contestato il caso.

Tuttavia l’assicurato ha omesso di informare la Cassa che era l’unico proprietario della __________ e che ne deteneva l’intero pacchetto azionario; infatti alla domanda N. 28 della “Domanda di indennità di disoccupazione” l’assicurato ha risposto negativamente inducendo la Cassa Disoccupazione a determinare il diritto a prestazioni di disoccupazione e di conseguenza di versare indennità a partire dal 1.10.2013.

Anche se l’assicurato si è di fatto stralciato dal RC non gli ha tolto il potere decisionale in seno alla __________ in quanto ha continuato ad essere l’unico titolare e a detenere l’intero pacchetto azionario e di conseguenza avere il pieno potere decisionale.

I fatti accertati e la nuova situazione della ditta __________, che non ha mai di fatto cessato le sue attività e che dal 01.07.2014 l’assicurato ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro con la medesima per un’occupazione del 50% e che dal 17.08.2015 risulta essere ancora iscritto a Registro di Commercio in qualità di amministratore unico con firma individuale, si ritiene che l’assicurato Sig. RI 1 non avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione in quanto parificato a persona con attività indipendente.” (cfr. doc. 4 pag. 41).

1.3. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 2 pag. 8), la Cassa, il 19 gennaio 2016, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazioner per un periodo di 35 giorni (cfr. doc. A).

1.4. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere preliminarmente che la sospensione del diritto all’indennità dovesse valere unicamente per i giorni in cui il disoccupato soddisfava i presupposti per il diritto all’indennità. Al momento della decisione di sospensione l’assicurato non beneficiava più dell’indennità di disoccupazione e pertanto la decisione sarebbe contraria all’art. 30 LADI.

Egli ha, inoltre, osservato che con convenzione del 24 agosto 2012 aveva acquistato l’intero pacchetto azionario della __________ a titolo fiduciario. Quindi egli non sarebbe mai diventato proprietario di questo pacchetto azionario. Egli dunque ritiene di non aver fornito informazioni inveritiere indicando alla domando n° 28 sul formulario “Domanda di indennità di disoccupazione” che non partecipava finanziariamente alla __________.

In via subordinata, l’assicurato sostiene che la sospensione di 35 giorni fosse contraria alla proporzionalità indicando che da parte sua non vi era mai l’intenzione di percepire indebitamente delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. I pag. 7).

1.5. In risposta la Cassa ha chiesto la reiezione del ricorso con sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).

1.6. In data 21 marzo 2016, l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA le dichiarazioni di __________ (__________) e di altri due __________, detentori a titolo personale dell’integralità del pacchetto azionario della __________ dalla costituzione fino al 14 agosto 2015. La trasmissione è avvenuta per dimostrare il fatto che il signor RI 1 ha detenuto il pacchetto azionario della società a titolo fiduciario e non personale (cfr. doc. V, B-D).

1.7. In data 4 aprile 2016, dopo aver ricevuto per conoscenza le dichiarazioni della controparte, la Cassa si è riconfermata nella risposta, non avendo ulteriori osservazioni nel merito (cfr. doc. VII).

1.8. Il 5 aprile 2016 è stato trasmesso alla parte ricorrente lo scritto del 4 aprile 2016 della Cassa, per conoscenza (cfr. doc. VIII).

In diritto

2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere fornito alla Cassa delle indicazioni inveritiere in merito alla sua partecipazione finanziaria alla __________.

2.2. L’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di informare o di annunciare.

Il dovere di informare deve essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio 2001 consid. 2 in fine).

Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DLA 2007 N. 13 pag. 210; DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, pag. 191; DTF 123 V 150 consid. 1b, pag. 151; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, pag. 21).

2.3. Ai sensi dell’art. 30 cpv. 3 LADI la sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto all’indennità.

Nella decisione 126 V 520 il TF ha osservato che la sospensione dal diritto all’indennità secondo l’art. 30 LADI è unicamente possibile quando siano adempiuti tutti i presupposti legali del diritto a prestazioni. Tali condizioni sono enunciate all’art. 8 cpv.1 LADI. Con la negazione dell’idoneità al collocamento a partire dal 1° luglio 1998 veniva a mancare uno dei presupposti all’indennità di disoccupazione. Ciò ha comportato che in quel momento non aveva ancora cominciato a decorrere il termine quadro per la riscossione della prestazione. Pertanto non vi era nessuna base legale per la sospensione a partire dal 1 luglio 1998 e di conseguenza non era nemmeno possibile eseguirla entro sei mesi. In effetti, l’obiettivo della sospensione è la partecipazione dell’assicurato al danno causato dallo stesso. Quindi se il ricorrente non aveva diritto alle prestazioni per i mesi di luglio e agosto, non ha nemmeno causato un danno al quale dovrebbe partecipare.

Con decisione 8C_951/2011 del 9 marzo 2012 il TF ha confermato questa giurisprudenza, precisando che la sospensione può essere effettuata unicamente quando tutte le condizioni di cui all’art. 8 LADI sono adempiute, ossia quando un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione. Invece il comportamento sanzionabile dell’assicurato non deve necessariamente essere avvenuto durante il termine quadro per la riscossione delle prestazioni.

2.4. Secondo l’art. 30 cpv. 3 ultima frase LADI l’esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l’inizio del termine di sospensione. L’art. 45 cpv. 1 lett. b OADI specifica che tale termine inizia a decorrere dal primo giorno dopo l’atto o l’omissione per cui è stata decisa la sospensione.

Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) con sentenza pubblicata in DTF 114 V 350 ha confermato la propria giurisprudenza secondo cui una sospensione può essere pronunciata dopo la scadenza del termine di esecuzione di sei mesi, nella misura in cui i giorni di sospensione siano stata scontati durante detto termine di perenzione di sei mesi. Il termine di sei mesi decorre indipendentemente dalla circostanza che l’assicurato adempie i presupposti per il diritto all’indennità.

Con giudizio C 343/05 del 20 dicembre 2005 la nostra massima Istanza ha ribadito che:

" 3.2 Selon une jurisprudence constante, l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACI fixe un délai d'exécution de la sanction : après l'écoulement du délai, le droit d'exiger l'exécution d'une mesure de suspension est périmé, de sorte que celle-ci devient caduque (ATF 114 V 352 consid. 2b, 113 V 73 consid. 4b; cf. également ATF 124 V 88 consid. 5b). La péremption du droit d'exiger l'exécution n'est pas sans effet sur la possibilité, pour les organes de l'assurance-chômage, de suspendre après coup le droit à l'indemnité. En effet, si les indemnités litigieuses ont été payées à l'assuré, il n'y a plus lieu de prendre une mesure de suspension après l'échéance du délai d'exécution, la restitution des prestations indûment versées (art. 95 LACI) ne pouvant plus être exigée en vue de faire exécuter la sanction. En revanche, si l'assuré n'a pas encore perçu les indemnités litigieuses, rien ne s'oppose au prononcé d'une mesure de suspension après l'échéance du délai de l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACI. Tel sera par exemple le cas lorsque l'aptitude au placement a été longtemps niée, avant d'être finalement admise (ATF 114 V 352 sv. consid. 2b).”

Il TF nella decisione DTF 124 V 82 del 30 gennaio 1998 ha rilevato che secondo l’art. 30 cpv. 3 frase 4 LADI la sospensione decade sei mesi dopo l’inizio del termine per la sospensione. Questa norma esprime la volontà del legislatore secondo cui il comportamento sanziabile dell’assicurato non viene più ritenuto causale decorso il termine dei sei mesi. Secondo la giurisprudenza si tratta di un termine di perenzione e il diritto all’esecuzione decade se il termine non viene ossequiato.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015; STF 8C_642/2007 del 4 agosto 2008; STFA C 412/00 del 25 settembre 2001; STCA 38.2011.58 del 26 ottobre 2011 consid. 2.2.

2.5. Nell’evenienza concreta, dagli atti emerge che l’assicurato si è annunciato all’URC il 19 settembre 2013 con effetto dal 1° ottobre 2013 ricercando un’occupazione al 100% (cfr. doc. 50 pag. 249). Egli ha beneficiato dalle indennità di disoccupazione dal 1° ottobre 2013 fino al 31 luglio 2014. Infine, in data 20 ottobre 2014, l’URC ha provveduto ad annullare il caso del ricorrente (cfr. doc. 13 pag. 79).

Quando l’assicurato, il 19 settembre 2013, ha compilato il formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione” alla domanda n° 28 di questo formualario che recita “Lei o sua moglie partecipa finanziariamente all’azienda dell’ultimo datore di lavoro o fa parte di un organo decisionale supremo dell’azienda (p.es. azionista, consigliere d’amministrazione in una SA o socio, gerente in una Sagl, ecc.)?” ha risposto negativamente (cfr. doc. 51).

In data 28 settembre 2015 la Cassa ha ricevuto il rapporto di costatazione da parte dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, con il quale le è stato comunicato che l’assicurato era (ed era ancora a quel momento) proprietario unico dell’intero pacchetto azionario della __________, azienda del suo ultimo datore di lavoro (cfr. doc. 6).

Dopo aver esaminato il rapporto, il 3 dicembre 2015 la Cassa ha notificato al ricorrente la decisione di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per un periodo di 35 giorni a decorrere dal 1° novembre 2015 (cfr. doc. 4 pag. 41). Contro questa decisione è stata interposta opposizione dall’assicurato, ma la Cassa si è riconfermata nel suo modus operandi e l’ha riconfermata con decisione su opposizione il 19 gennaio 2016 (cfr. doc. A).

2.6. Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi in merito alla sospensione del diritto all’indennità, rileva che l’assicurato non ha mai adempiuto i presupposti legali del diritto all’indennità di disoccupazione, poiché egli rivestiva in seno alla __________ una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (art. 31 cpv. 3 LADI), essendo detentore dell’intero pacchetto azionario della __________.

La Cassa gli ha chiesto la restituzione di quanto versato a titolo di indennità di disoccupazione (cfr. doc. 7 pag. 68), ciò che questa Corte ha confermato con sentenza 38.2016.12 del 5 settembre 2016.

Alla luce della giurisprudenza sopramenzionata (cfr. consid. 2.3.) la Cassa in virtù dell’art. 30 cpv. 3 LADI non poteva sospendere l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione, perché, anche se il ricorrente ha fornito un’informazione inveritiera - relativa alla sua partecipazione finanziaria nell’azienda dell’ultimo datore di lavoro -, essa non ha causato nessun danno alla Cassa non avendo avuto diritto alle indennità di disoccupazione.

La decisione su opposizione emessa il 19 gennaio 2016 dalla Cassa deve, pertanto, essere annullata.

2.7. Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della parte resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione del 19 gennaio 2016 impugnata è annullata.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà all’assicurato fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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