Raccomandata
Incarto n. 38.2015.80 38.2016.19
rs
Lugano 21 novembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 23 dicembre 2015 e del 29 marzo 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 novembre 2015 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona
e
contro
la decisione su opposizione del 2 marzo 2016 emanata da Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 26 novembre 2015 l’Ufficio delle misure attive ha confermato la propria decisione del 6 ottobre 2015 (cfr. doc. 6 inc. 38.2015.80) con cui aveva revocato il proprio provvedimento del 17 settembre 2015 (cfr. doc. 5 inc. 38.2015.80) di accoglimento della domanda di assegni per il periodo di introduzione per il mese di settembre 2015 interposta il 7 settembre 2015 da RI 1, in quanto al momento della richiesta la medesima non risultava più iscritta
1.2. Il 23 dicembre 2015 RI 1, rappresentata dallo Studio legale RA 1, ha interposto un tempestivo ricorso al TCA contro la decisione su opposizione del 26 novembre 2015, chiedendo:
" La decisione del 6 ottobre dell’Ufficio delle misure attive è annullata e la decisione n. 330685161 del 17 settembre 2015 confermata, previo annullamento dell’estromissione della signora RI 1 dal sistema COLSTA.” (Doc. I pag. 9 inc. 38.2015.80)
A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha segnatamente addotto che dal verbale del colloquio di consulenza del 14 luglio 2015 che ha preceduto la conferma di annullamento dell’iscrizione nel sistema COLSTA del medesimo giorno non risulta alcun riferimento al fatto che chiudendo la pratica l’assicurata avrebbe rinunciato all’ottenimento degli assegni per il periodo d’introduzione.
Al riguardo la patrocinatrice ha precisato, da un lato, che l’insorgente sarebbe stata indotta dalla consulente a chiudere la pratica visto che aveva terminato le sue indennità di disoccupazione all’inizio di luglio 2015 e che aveva trovato un lavoro da settembre.
Dall’altro, che la conferma d’annullamento del sistema COLSTA mette solo in evidenza che a seguito dello stralcio del suo nominativo dalla banca dati COLSTA la medesima non era più sottoposta agli obblighi di controllo e non adempiva più ai presupposti per beneficiare delle indennità di disoccupazione, lasciando così intendere che non rinunciava ad alcunché ritenuto che il suo diritto alle indennità di disoccupazione si era già esaurito il 6 luglio 2015.
A mente della ricorrente è pertanto evidente di non essere stata informata circa il suo diritto di rimanere iscritta presso l’URC anche dopo l’esaurimento del diritto alle indennità e dopo aver trovato un lavoro con inizio 1° settembre 2015 e di conseguenza circa il suo diritto di chiedere gli API.
E’ stato indicato che del resto nemmeno la lettera del 21 luglio 2015 dell’__________, in merito a cosa fare quando il diritto all’indennità è esaurito, fa accenno al fatto che è necessario restare iscritti all’URC per poter beneficiare degli API.
La parte ricorrente ritiene che il modo di procedere dell’URC, ossia indurla a chiudere la pratica a seguito dell’esaurimento del diritto a indennità senza avvisarla che così rinunciava agli altri aiuti al collocamento previsti dalla legge, in particolare dagli art. 65 e 66 LADI e 5a L-rilocc, sia contrario ai principi degli art. 26 cpv. 1 e 2 LC e 2a cpv. 1 lett. a RL-rilocc e come tale non vada tutelato.
Infine la patrocinatrice dell’insorgente sostiene che in tali condizioni l’accordo dato dalla sua assistita in occasione del colloquio del 14 luglio 2015 a chiudere la sua pratica era inficiato di errore essenziale, in quanto espresso senza essere stata adeguatamente informata sulle relative conseguenze, per cui lo stesso non può considerarsi valido per la cancellazione del suo nominativo dal sistema COLSTA (cfr. doc. I inc. 38.2015.80).
1.3. Nella propria risposta di causa del 21 gennaio 2016 l’Ufficio delle misure attive ha postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando quanto segue:
" (…)
Nello specifico la signora RI 1 ha chiuso la disoccupazione a contare dal 14 luglio 2015, e pertanto da tale data non è più sottoposta agli obblighi di controllo (art. 17 LADI) e contemporaneamente non adempie più i presupposti per beneficiare delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Considerato che la richiesta di concessione dell’assegno per il periodo d’introduzione è stata inoltrata dopo oltre 1 mese e mezzo dalla chiusura della disoccupazione, il sussidio non può essere accordato.
Diversamente da quanto sostenuto dal rappresentante legale della signora __________ quest’ultima è stata diligentemente informata sull’esistenza del sussidio in oggetto e di altre misure a sostegno del reinserimento nel mondo del lavoro, informazione ricevuta durante la giornata informativa “Diritti & Doveri” del 3 marzo 2015 (cfr. allegato 10). (…)” (Doc. III inc. 38.2015.80)
1.4. Con replica del 1° febbraio 2016 la ricorrente, sempre assistita dallo Studio legale RA 1, ha affermato innanzitutto che in occasione della giornata “Diritti & Doveri” sono state date informazioni molto generiche.
Inoltre che l’assicurata non è stata esaustivamente informata in merito agli API, in particolare con specifico riguardo al fatto che la fine delle indennità di disoccupazione comportasse l’esclusione automatica dal sistema COLSTA e che tra le conseguenze vi fosse quella della perdita del diritto a tali sussidi.
Infine è stato puntualizzato che neppure durante il primo colloquio personale con la consulente del 14 aprile 2015 era stata esplicitamente messa al corrente della possibilità di poter usufruire degli API. Al riguardo viene precisato che l’insorgente in quell’occasione aveva comunicato alla consulente di svolgere uno stage presso l’attuale datrice di lavoro, ovvero la __________, riferendo che se avesse avuto l’opportunità di effettuare un corso base di computer, avrebbe potuto essere assunta al 100% (cfr. doc. V inc. 38.2015.80).
1.5. Il 4 febbraio 2016 l’Ufficio delle misure attive ha prodotto la propria duplica da cui emerge:
" (…)
L’Ufficio delle misure attive, diversamente da quanto sostenuto dal rappresentante legale della signora RI 1, ritiene che l’assicurata sia stata debitamente e tempestivamente informata dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) anche in merito ai provvedimenti del mercato del lavoro.
Nello specifico facciamo riferimento al momento un cui la signora RI 1 si è presentata allo sportello per l’iscrizione all’URC di __________, il 19 febbraio 2015. In tale data l’assicurata ha sottoscritto un documento intitolato “convocazione all’appuntamento per la registrazione in Colsta” (cfr. documento 1), documento quest’ultimo che tra l’altro informa sull’esistenza di alcuni opuscoli informativi reperibili all’Ufficio di collocamento e sul sito internet www.area-lavoro.ch.
Uno di questi opuscoli, quello intitolato “Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (716.800i)”, informa anche sulle condizioni da soddisfare per poter beneficiare di un assegno per il periodo d’introduzione (API). (…)” (Doc. VII inc. 38.2015.80)
1.6. Pendente causa il TCA ha invitato l’Ufficio delle misure attive a trasmettere l’incarto completo relativo all’assicurata, in particolare i documenti allegati all’opposizione del 5 novembre 2015 (cfr. doc. IX inc. 38.2015.80).
L’amministrazione ha dato seguito alla richiesta il 3 marzo 2016 (cfr. doc. X + 1/10 inc. 38.2015.80).
1.7. Il 15 marzo 2016 la parte ricorrente ha prodotto copia della decisione del 2 marzo 2016 emanata dall’Ufficio regionale di collocamento di __________ in merito alla cancellazione del nominativo dell’assicurata dal sistema COLSTA (cfr. doc. XII +1/2 inc. 38.2015.80), che è stata inviata per conoscenza all’Ufficio delle misure attive (cfr. doc. XIII inc. 38.2015.80).
1.8. In effetti l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito URC) il 2 marzo 2016 ha emesso una decisione su opposizione in risposta allo scritto inoltrato l’8 febbraio 2016 all’URC da RI 1 personalmente e intitolato “Domanda di iscrizione retroattiva al servizio pubblico di collocamento e al sistema COLSTA”.
L’assicurata, nella domanda citata, ha postulato l’iscrizione retroattiva per il periodo 14 luglio - 1° settembre 2015 per poter avere diritto agli assegni per il periodo d’introduzione, visto che quando è avvenuta la cancellazione dal sistema COLSTA, il 14 luglio 2015, non era stata adeguatamente informata in merito alle relative conseguenze, in particolare alla perdita del diritto agli API (cfr. doc. 145 inc. 38.2016.19).
L’URC, considerando lo scritto dell’assicurata dell’8 febbraio 2015 quale opposizione contro la conferma di annullamento della sua iscrizione al sistema COLSTA del 14 luglio 2015 (cfr. doc. A e P inc. 38.2015.19), il 2 marzo 2016 ha emanato una decisione su opposizione con cui ha respinto la richiesta di iscrizione retroattiva dal 14 luglio al 1° settembre 2015.
L’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento rilevando che l’annullamento dell’iscrizione ha avuto luogo il 14 luglio 2015 in modo corretto in accordo con l’assicurata, in quanto aveva ricevuto il contratto di lavoro firmato con la __________ di __________ il 19 maggio 2015 con inizio il 1° settembre 2015 ed erano terminate le indennità di disoccupazione (cfr. doc. A inc. 38.2016.19).
1.9. Contro la decisione su opposizione del 2 marzo 2016 l’assicurata, rappresentata dallo Studio legale RA 1, ha interposto un tempestivo ricorso al TCA con il quale ha chiesto, in via preliminare, che l’istruttoria della causa venga riunita con quella di cui all’inc. 38.2015.80 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.) e nel merito l’annullamento del provvedimento impugnato e conseguentemente l’annullamento della sua estromissione dal sistema COLSTA.
La ricorrente, a sostegno della propria pretesa, ha proposto argomentazioni identiche a quelle esposte nel ricorso contro la decisione su opposizione del 26 novembre 2016 (cfr. doc. I inc. 38.2016.19; doc. I inc. 38.2015.80; consid. 1.2.).
1.10. Con risposta dell’8 aprile 2016 l’URC ha confermato la correttezza della propria decisione su opposizione del 2 marzo 2016, osservando:
" (…)
al momento della chiusura del caso in luglio 2015 né l’assicurata né la consulente del personale potevano sapere che in settembre 2015 il datore di lavoro avrebbe fatto richiesta di un API (Assegni per il per il Periodo di Introduzione), non vi era pertanto nessun elemento concreto che avrebbe dovuto indurre la consulente del personale a discutere in modo specifico degli API;
l’URC aveva appena approvato e sostenuto l’assicurata con una misura di formazione ritenuta indispensabile per l’impiego con inizio il 1° settembre 2015 e non vi erano elementi che indicassero la necessità di ulteriori provvedimenti del mercato del lavoro (vedi condizioni di assunzione elencate nella lettera del datore di lavoro __________ del 5 maggio 2015);
l’assicurata durante la disoccupazione controllata ha ricevuto tutte le usuali informazioni, tra cui anche la segnalazione degli opuscoli pubblicati dalla seco su www.area-lavoro.ch (vedi documento Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione del 5 marzo 2015);
riteniamo pertanto che non vi sia stata violazione dell’obbligo d’informare o fornire consulenza da parte dell’URC (art. 27 LPGA).” (Doc. III inc. 38.2016.19)
1.11. Il 14 aprile 2016 il legale della ricorrente ha presentato una replica del medesimo tenore della replica inoltrata contestualmente alla vertenza 38.2015.80 (cfr. doc. V inc. 38.2016.19; doc. V inc. 38.2015.80; consid. 1.4.).
1.12. L’URC, il 19 aprile 2016, ha comunicato di ritenere che in base alle argomentazioni addotte non sussistono nuovi elementi rilevanti tali da modificare la proprio decisione (cfr. doc. VII).
1.13. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi presentati dalla medesima insorgente sono diretti contro due decisioni su opposizione che concernono fatti, perlomeno parzialmente di ugual natura, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale, le procedure ricorsuali 38.2015.80 e 38.2016.19 sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è, innanzitutto, la questione di sapere se la ricorrente possa o meno essere iscritta retroattivamente al collocamento per il periodo 14 luglio – 1° settembre 2015.
Il TCA deve inoltre verificare se rettamente o meno l’Ufficio delle misure attive abbia revocato la propria decisione del 17 settembre 2015 con la quale all’insorgente erano stato concessi degli assegni per il periodo d’introduzione per il mese di settembre 2015.
2.3. Come visto nei fatti, l’URC ha considerato la “Domanda di iscrizione retroattiva al servizio pubblico di collocamento e al sistema COLSTA” per il periodo 14 luglio – 1° settembre 2015 inoltrata dall’assicurata l’8 febbraio 2016 quale opposizione contro la “Conferma di annullamento della sua iscrizione al sistema COLSTA” del 14 luglio 2015 (cfr. consid. 1.8.).
Al riguardo va innanzitutto rilevato che la giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che costituisce una decisione l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica concreta e individuale in maniera imperativa (cfr. art. 5 cpv. 1 PA; STF 8C_141/2009 del 2 luglio 2009 consid. 2; DTF 122 V 189 consid. 1, 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463; KNAPP, Précis de droit administratif. Ed. Helbing & Lichtenhahn. Quarta edizione. Basilea 1991, n. 936-955, pag. 214-217; GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale" in Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail en pratique. Vol. 3. Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren im Bund, seconda edizione, pag. 27).
Inoltre questa Corte osserva che la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” presenta in generale le caratteristiche di una decisione informale (cfr. STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012 consid. 2.3.segg.; STCA 38.2008.41 del 4 dicembre 2008 consid. 2.4. e STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305 segg. in cui l’Alta Corte ha implicitamente avallato quanto stabilito da questa Corte circa la natura di decisione informale della “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA”).
In concreto con la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 14 luglio 2015 (cfr. doc. P inc. 38.2016.19) è stata regolata una situazione concreta e individuale, ossia è stata fissata la data a partire dalla quale l’assicurata non risultava più quale persona in cerca di impiego e quindi non figurava più iscritta all’URC.
Di conseguenza anche tale provvedimento, analogamente alla “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA”, presenta le caratteristiche di una decisione informale (cfr. STF 8C_627/2009 dell’8 giugno 2010 consid. 3.1.).
In simili condizioni contro la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 14 luglio 2015 poteva essere interposta opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA.
Rettamente, quindi, l’URC ha considerato lo scritto dell’8 febbraio 2016 con cui l’insorgente ha chiesto l’iscrizione al sistema COLSTA con effetto retroattivo dal 14 luglio al 1° settembre 2015, ovvero ha contestato lo stralcio del suo nominativo dal 14 luglio 2015, quale opposizione alla decisione informale “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 14 luglio 2015 e il 2 marzo 2016 ha emanato una decisione su opposizione.
L’opposizione dell’8 febbraio 2016 è stata peraltro giustamente considerata tempestiva e quindi ricevibile, visto che l’assicurata ha manifestato il proprio disaccordo con la data dell’annullamento dell’iscrizione quale persona in cerca di impiego di cui alla decisione informale del 14 luglio 2015 entro il termine di un anno dall’emanazione di quest’ultima.
In proposito giova evidenziare che con la DTF 134 V 145 il Tribunale federale, nel settore dell’assicurazione contro gli infortuni, ha stabilito, in particolare, che se l'assicuratore ha comunicato a torto il rifiuto (parziale o integrale) di prestazioni non già nella forma di una decisione, ma in modo informale, e la persona interessata non accetta il disposto rifiuto, quest'ultima deve di principio manifestare il proprio disaccordo entro il termine di un anno. Senza tempestiva reazione, la decisione informale diventa valida, così come se fosse stata resa correttamente a norma dell'art. 51 cpv. 1 LPGA.
Per quanto concerne il termine di un anno per interporre opposizione contro decisioni informali nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione cfr. STF 8C_627/2009 dell’8 giugno 2010 consid. 3.1.; STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012 consid. 2.7.
A ragione, pertanto, l’URC è entrato nel merito dello scritto dell’assicurata dell’8 febbraio 2016.
2.4. RI 1, di nazionalità __________ e __________ in possesso di un permesso C UE/AELS (cfr. doc. 23; 30 inc. 38.2016.19), dall’agosto 2008 all’aprile 2013 ha lavorato quale operaia di fabbrica pressa la __________ di __________ (cfr. doc. 23 inc. 38.2016.19).
Dal 13 aprile 2013 al 10 ottobre 2014 la ricorrente è stata incarcerata nelle strutture carcerarie cantonali (cfr. doc. 13 inc. 38.2016.19).
Il 19 febbraio 2015 ella si è iscritta in disoccupazione dichiarando di cercare un’occupazione al 100% quale operaia, aiuto cucina, cameriera (cfr. doc. 28 inc. 38.2016.19).
Nel verbale di colloquio del 14 aprile 2015 è stato indicato:
" La signora sta effettuando uno stage come archivista presso __________ dal 13.04.2015 al 24.04.2015.__________ Potrebbe esserci la possibilità di un’assunzione al 100% se potesse fare un corso base di computer: aspetto dopo lo stage per sapere come è andato. (…)” (Doc. 52 inc. 38.2016.19)
Il 19 maggio 2015 l’insorgente ha concluso con la __________ di __________ un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale archivista al 100% con inizio dal 1° settembre 2015 e una retribuzione di fr. 3'000 al mese (cfr. doc. 97 inc. 38.2016.19).
Il 12 giugno 2015 l’URC ha accolto la richiesta dell’assicurata di frequentare un corso di informatica Windows e Office Base dal 18 giugno al 2 luglio 2015 a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 112; 110 inc. 38.2016.19).
In occasione del colloquio del 14 luglio 2015 con la consulente del personale, __________, è stato steso un verbale, sottoscritto senza osservazioni particolari dall’assicurata, del seguente tenore:
" La signora ha frequentato il corso di informatica come richiesto dal suo futuro datore di lavoro dove inizierà a lavorare al 100% dal 01.09.2015 come archivista segretaria. Visto che ha terminato le sue indennità di disoccupazione nei primi quattro giorni lavorativi di luglio (ultimo giorno il 6 luglio) e visto che ha trovato lavoro da settembre, la signora concorda sul fatto di chiudere la sua pratica in data odierna così verrà pagata le restanti indennità che le spettano.” (Doc. O inc. 38.2016.19)
In effetti il diritto dell’assicurata alle indennità che all’apertura del termine quadro il 19 febbraio 2015 era stato fissato a 90 indennità si è esaurito il 6 luglio 2015 (cfr. doc. 34 inc. 38.2016.19).
L’URC, sempre il 14 luglio 2015, ha poi allestito la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” in cui è stato indicato, da una parte, che il nominativo dell’assicurata veniva stralciato dalla banca dati COLSTA quale persona in cerca d’impiego e quindi che la medesima non figurava più iscritta all’URC dal 14 luglio 2015. Dall’altra, che la ricorrente dal 1° settembre 2015 aveva reperito un’occupazione quale archivista (cfr. doc. P inc. 38.2016.19).
Nel mese di settembre 2015 la ricorrente e __________ hanno inoltrato domanda per l’ottenimento degli assegni per il periodo di introduzione per il mese di settembre 2015 (cfr. doc. 94 inc. 38.2016.19).
L’8 settembre 2015 __________ dell’URC ha formulato al riguardo un preavviso favorevole (cfr. doc. 102 inc. 38.2016.19).
L’Ufficio delle misure attive, con decisione del 17 settembre 2015, ha concesso all’assicurata assegni per il periodo di introduzione in relazione al mese di settembre 2015 (cfr. doc. 85 inc. 38.2016.19).
Il 6 ottobre 2015 l’Ufficio delle misure attive ha revocato il proprio provvedimento del 17 settembre 2015, in quanto l’insorgente al momento della richiesta degli assegni per il periodo di introduzione non risultava più iscritta - dal 14 luglio 2015
2.5. Come esposto sopra, l’URC ha stralciato il nominativo dell’assicurata dalla lista COLSTA dal 14 luglio 2015, poiché la stessa aveva terminato il suo diritto alle indennità di disoccupazione il 6 luglio 2015 e dal 1° settembre 2015 avrebbe iniziato a lavorare a tempo pieno quale archivista presso la __________.
Dal verbale del colloquio del 14 luglio 2015 emerge, peraltro, che l’insorgente era d’accordo di chiudere la pratica (cfr. doc. O inc. 38.2016.19).
In linea di principio quanto effettuato dall’URC risulta corretto, visto che l’assicurata, da un lato, aveva terminato il diritto alle indennità LADI e, dall’altro, aveva reperito un impiego al 100% dal settembre 2015.
2.6. L'assicurata, nel ricorso, ha fatto valere di non aver saputo del suo diritto di rimanere iscritta presso l’URC anche dopo l’esaurimento del diritto alle indennità e soprattutto che per poter avere diritto agli assegni per il periodo di introduzione occorreva essere iscritti all’URC (cfr. doc. I inc. 38.2016.19).
L’insorgente ha asserito che la consulente non l’avrebbe resa attenta sul fatto che sia necessario essere iscritti nelle liste delle persone in cerca di impiego per poter beneficiare degli API e che nemmeno la Cassa __________ nello scritto del 21 luglio 2015 “Esaurimento del diritto all’indennità – cosa fare?” accenna alle condizioni del diritto agli API (cfr. doc. I inc. 38.2016.19).
Questo Tribunale deve, perciò, esaminare se l’eventuale non conoscenza del requisito dell’iscrizione all’URC per poter beneficiare degli assegni per il periodo di introduzione possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per annullare lo stralcio del nominativo dell’assicurata dalla lista COLSTA fino al 1° settembre 2015, ossia per ritenerla ancora iscritta all’URC nel periodo 14 luglio al 1° settembre 2015, come richiesto dalla medesima.
L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).
In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 3° ed., Berna-San Gallo-Zurigo 2015, ad art. 27 n. 40 pag. 436).
Riguardo, più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006.
Secondo il Tribunale federale, tuttavia, fintanto che, prestando l'usuale attenzione, l'assicuratore sociale non può riconoscere che la situazione è tale da pregiudicare il diritto alle prestazioni della persona interessata, egli non è obbligato a fornire informazioni ai sensi dell'art. 27 LPGA (cfr. DTF 133 V 249 = DLA 2007 N. 10 pag. 193; STF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.; STF 9C_787/2011 del 20 aprile 2012 consid. 5.2.).
L'esistenza di un obbligo di consulenza dipende dal fatto se l'assicuratore disponga, alla luce della situazione concreta di cui è a conoscenza, di indizi sufficienti, tali da imporgli di informare l'assicurato (STF 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009 consid. 3.3).
Dall'assicuratore sociale però non ci si può aspettare che fornisca delle informazioni ritenute generalmente note. In tale ipotesi l'amministrazione rischierebbe preventivamente di sommergere l'assicurato di dati non necessari o addirittura indesiderati (cfr. STF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.; STF 9C_894/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 pag. 132, e 9C_1005/2008 del 5 marzo 2009 consid. 3.2.2, in RSAS 2009 pag. 398).
2.7. Nel caso di specie non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 cpv. 1 e 2 LPGA da parte dell’URC e nemmeno della Cassa.
In primo luogo, come evidenziato dall’Ufficio delle misure attive (cfr. doc. VII inc. 38.2015.809), nello scritto del 19 febbraio 2015 con cui l’URC ha convocato l’assicurata all’appuntamento per la registrazione COLSTA, sottoscritto dalla medesima, è espressamente indicato che nel suo ufficio erano a disposizione degli opuscoli informativi, consultabili pure sui siti internet www.area-lavoro.ch e www.seco.admin.ch, fra i quali quello concernente i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cfr. doc. 11 inc. 38.2015.80).
Quest’ultimo opuscolo emesso dalla Segreteria di Stato dell’economia SECO nel 2013 alla pagina 18 indica chiaramente che uno dei presupposti per ottenere gli assegni per il periodo di introduzione è essere iscritti all’URC.
In effetti dalla pagina 18 risulta quanto segue:
" A QUALI CONDIZIONI SI POSSONO OTTENERE GLI ASSEGNI PER IL PERIODO DI INTRODUZIONE?
Per avere diritto agli assegni per il periodo di introduzione bisogna essere disoccupati, essere iscritti all’URC e presentare una richiesta all’URC in collaborazione con un datore di lavoro interessato. (…)” (www.area-lavoro.ch/dateien/Broschuere/716-800_I_WEB-2013.pdf).
Inoltre, conformemente a quanto osservato dall’URC nella risposta di causa (cfr. doc. III inc. 38.2016.19), anche l’Analisi profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione, firmato dalla ricorrente il 5 marzo 2015, alla pagina 10 riporta che ulteriori opuscoli, oltre a quelli consegnati (Indicazioni generali d’iscrizione all’URC, Previdenza professionale delle persone disoccupate, Disoccupazione e infortunio e un opuscolo per i disoccupati – Disoccupazione), erano consultabili ai siti internet www.area-lavoro.ch e www.seco.admin.ch e potevano essere richiesti all’URC (cfr. doc. 62 inc. 38.2016.19).
Siccome la ricorrente è stata resa attenta dell’esistenza dell’opuscolo relativo ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e vista la facilità con cui la medesima poteva accedervi, tramite internet o chiedendone una copia all’URC, occorre concludere che l’obbligo generale dell’amministrazione di informare indipendentemente da una richiesta specifica dell’assicurata di cui all’art. 27 cpv. 1 LPGA è stato adempiuto (cfr. consid. 2.5.; STFA C 44/05 del 19 maggio 2006 consid. 3.2.; STF 9C_582/2014 del 17 dicembre 2014 consid. 3.3.).
In secondo luogo, da una parte, non risulta che prima del settembre 2015, allorché è stata interposta la domanda di assegni per il periodo di introduzione, l’assicurata abbia mai chiesto agli organi che applicano la LADI delucidazioni circa il provvedimento inerente al mercato del lavoro in questione, ossia gli assegni per il periodo di introduzione.
L’insorgente del resto non pretende il contrario.
D’altra parte, nel luglio 2015, quando è stata chiusa la pratica dell’assicurata, la consulente era sì al corrente della fine del suo diritto alle indennità di disoccupazione avendo esaurito le 90 indennità spettantile. Decisivo è comunque il fatto che la collocatrice fosse pure a conoscenza della circostanza che dal 1° settembre 2015 l’assicurata avrebbe iniziato a lavorare quale archivista a tempo pieno presso la __________ in virtù di un contratto di durata indeterminata la cui conclusione è stata favorita dalla misura di formazione auspicata dal potenziale datore di lavoro e assunta dalla LADI (corso di informatica nei mesi di giugno e luglio 2015; cfr. consid. 2.4.).
Al riguardo giova evidenziare, come del resto sottolineato dall’URC nella risposta di causa (cfr. doc. III inc. 38.2016.19), che il datore di lavoro, la __________, il 5 maggio 2015 ha dichiarato la propria intenzione di assumere la ricorrente a tempo indeterminato a seguito dello stage che la medesima aveva effettuato presso l’azienda nel mese di aprile 2015 (cfr. doc. 52 inc. 38.2016.19), indicando quali condizioni unicamente che l’attività della SA fosse economicamente positiva e che l’assicurata fosse in possesso di una certificazione informatica relativa a un corso office (cfr. doc. 8 inc. 38.2016.19).
Pertanto prima della richiesta esplicita di API del settembre 2015 né l’URC né la Cassa avevano indizi sufficienti tali da poter riconoscere che l’insorgente era nella situazione di postulare la concessione di assegni per il periodo d’introduzione e quindi da imporre loro di informarla in merito a questa misura con particolare attenzione alle relative condizioni, specificatamente alla necessità di essere iscritti all’URC.
Ne discende che l’amministrazione non era tenuta a fornire informazioni al riguardo ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA.
In simili condizioni la censura della ricorrente secondo cui il mancato avviso del fatto che chiudendo la pratica presso l’URC avrebbe rinunciato agli altri aiuti al collocamento costituirebbe una violazione degli art. 2a cpv. 1 lett. a RL-rilocc e 26 cpv. 1 e 2 Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC; cfr. doc. I inc., 38.2016.19; consid. 1.9.; 1.2.) risulta infondata.
In effetti l’art. 2a RL-rilocc riguarda le competenze degli URC. Il cpv. 1 lett. a, facendo riferimento all’art. 85 cpv. 1 lett. a LADI, contempla la competenza degli URC in merito alla consulenza e al collocamento dei disoccupati la cui ampiezza però viene definita dall’art. 27 LPGA. L’URC offre consulenza ai disoccupati nei limiti, dunque, previsti dall’art. 27 LPGA.
L’art. 26 cpv. 1 e 2 LC (“1Gli uffici del lavoro mettono imparzialmente i loro servizi a disposizione di tutti gli svizzeri che cercano lavoro e dei datori di lavoro domiciliati in Svizzera; 2 Essi collocano e consigliano gli stranieri in cerca di lavoro che dimorano in Svizzera e vi sono autorizzati ad esercitare un'attività lucrativa e a cambiare impiego e professione.”), dal canto suo, si riferisce piuttosto all’obbligo degli uffici del lavoro svizzeri di collocare i disoccupati svizzeri e stranieri e all’imparzialità con cui devono eseguire il loro compito.
Il TCA non ignora che nell’impugnativa (cfr. doc. I inc. 38.2015.80) è stata menzionata l’interrogazione del 10 aprile 2015 n. 36.15 del Granconsigliere Luca Pagani “Disoccupati in assistenza; quale la situazione?” nella quale viene evidenziato in particolare quanto segue:
" (…)
Sembra infatti, da un lato, che in Ticino la prassi degli URC sia quella di mantenere l’iscrizione delle persone in cerca di impiego unicamente per la durata del diritto alle indennità LADI, rispettivamente per la durata del contratto di inserimento professionale (1 anno).
Al termine di tali periodi l’iscrizione presso gli URC verrebbe formalmente stralciata d’ufficio.
Al riguardo occorre evidenziare come le disposizioni federali concernenti il servizio pubblico di collocamento prevedano che gli Uffici Regionali di Collocamento registrino tutte le persone in cerca di impiego.
In merito alla registrazione esse non operano dunque alcuna differenza fra chi ha diritto alle indennità in base alla Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione e chi dovesse avere già esaurito questo diritto. (…)” (Doc. F inc. 38.2015.80)
In proposito va, tuttavia, sottolineato che il Consiglio di Stato, il 21 ottobre 2015, ha segnatamente risposto all’interrogazione che:
" (…)
Alla fine del mese di marzo 2015 gli iscritti agli uffici regionali di collocamento (URC) erano 10'310. Di questi solo 7’326 erano al beneficio di indennità di disoccupazione LADI: ciò significa che i restanti (quasi) 3'000 iscritti non erano beneficiari LADI.
Infatti tra di essi vi erano 112 beneficiari di prestazioni cantonali AFI/API (assegni famigliari integrativi/assegni prima infanzia), 257 beneficiari di prestazioni assistenziali con contratto di inserimento professionale (strategia interdipartimentale) e molte altre persone iscritte al collocamento senza essere beneficiarie di indennità o di prestazioni sociali.
Queste cifre confermano pertanto che gli URC, diversamente da quanto indicato nei quesiti 1 e 2, si occupano anche delle persone che hanno esaurito il diritto alle indennità LADI e ne gestiscono le richieste.
In questo contesto occorre precisare che ogni persona disoccupata che sta per esaurire il diritto alle indennità di disoccupazione LADI viene informata sulla possibilità di rimanere iscritta al collocamento anche dopo la fine del diritto. Essa riceve un promemoria (cfr. documento allegato alla presente), contenente tutte le informazioni utili a chiarire la sua situazione, che deve compilare indicando se desidera rimanere iscritta all’URC oppure no. La scelta di rimanere iscritti all’URC è quindi lasciata all’utente. In nessun caso l’URC impedisce a persone che lo desiderano e che dimostrano di essere idonee al collocamento di rimanere iscritte.
Precisiamo poi che qualsiasi persona in cerca d’impiego che si annuncia all’URC viene iscritta e registrata, a condizione che essa sia atta al collocamento e che desideri essere collocata (cfr. art. 56 cpv. 1 Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito - OC).
(…)” (cfr. www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=69441&user_gcparlamento_pi8[ricerca]=disoccupati+in+assistenza&user_gcparlamento_pi8[tat109]=109)
In concreto è utile ricordare che l’assicurata, al momento dell’esaurimento del diritto alle indennità di disoccupazione nel luglio 2015, aveva già reperito un impiego al 100% a tempo indeterminato con inizio dal 1° settembre 2015.
La sua situazione era, perciò, ben differente rispetto a quella di disoccupati che, dopo aver beneficiato del numero massimo di indennità LADI riconosciute loro, si trovano ancora senza un’occupazione e che di conseguenza desiderano restare iscritti all’URC per avere maggiori opportunità di collocamento.
2.8. Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che l’annullamento del nominativo dell’assicurata dal sistema COLSTA a partire dal 14 luglio 2015 non presta il fianco a critica alcuna. Un’iscrizione retroattiva per il periodo 14 luglio – 1° settembre 2015 non si giustifica nel caso concreto.
La decisione su opposizione del 2 marzo 2016 deve, pertanto, essere confermata.
2.9. Considerato che, come stabilito ai considerandi precedenti, l’annullamento dell’iscrizione della ricorrente all’URC e al sistema COLSTA dal 14 luglio 2015 è risultato corretto, occorre ora verificare se a ragione o meno l’Ufficio delle misure attive, il 6 ottobre 2015, ha revocato la propria decisione del 17 settembre 2015 con cui aveva accolto la domanda dell’assicurata e della __________ di poter beneficiare di assegni per il periodo di introduzione relativamente al mese di settembre 2015 (cfr. consid. 1.1.; 6 e 94 inc. 38.2016.19).
Gli assegni per il periodo di introduzione sono regolati agli art. 65, 66 LADI e 90 OADI.
Nella sentenza C 13/05 del 24 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 286, l’Alta Corte ha stabilito che esaurito il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione, l'assicurato non può più pretendere prestazioni per la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro anche se il termine quadro per la riscossione della prestazione è ancora aperto. Le relative Direttive della SECO concernenti la revisione della LADI e dell'OADI valide dal 1° luglio 2003 sono conformi alla legge.
Il 1° aprile 2011 è entrato in vigore il cpv. 3bis dell’art. 59 LADI secondo cui gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all'indennità di disoccupazione.
La SECO, nella Prassi LADI PML del gennaio 2014 p.to A45, in riferimento all’art. 59 cpv. 3bis LADI ha indicato che:
" Questa disposizione intende in linea di principio permettere di continuare un provvedimento di formazione e di occupazione iniziato prima dell'esaurimento del diritto all’indennità e non di concedere un nuovo provvedimento.”
Per quanto concerne gli assegni per il periodo di introduzione, la Prassi LADI PML del gennaio 2014 al p.to J4 prevede in ogni caso che gli assicurati che hanno esaurito il diritto all’indennità ma il cui termine quadro per la riscossione della prestazione è ancora aperto possono beneficiare di questa prestazione fino alla fine del loro termine quadro.
Pertanto l’esaurimento del diritto alle indennità di disoccupazione non preclude in sé la possibilità di usufruire degli API.
L’iscrizione all’URC è, invece, un presupposto indispensabile per poter avere diritto agli API.
Ciò deriva dai principi generali applicabili ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro di cui all’art. 59 LADI.
In effetti l’art. 59 cpv. 3 prevede che:
" Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60-71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.”
L’art. 8 cpv. 1 lett. g LADI enuncia che l’assicurato deve soddisfare le prescrizioni di controllo, rinviando all’art. 17 LADI.
Giusta l’art. 17 cpv. 2 LADI l’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
L’art. 20 LADI, relativo all’annuncio presso il servizio competente, al cpv. 3 prevede che il servizio competente inserisce i dati d’iscrizione nel sistema di informazioni in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) e affida all’assicurato la copia per la cassa.
Anche la SECO, d’altronde, nell’opuscolo emesso nel 2013 concernente i “Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro” indica che una delle condizioni per ottenere i medesimi, e in particolare gli assegni per il periodo d’introduzione, è l’iscrizione all’URC (cfr. consid. 2.7.; www.area-lavoro.ch/dateien/Broschuere/716-800_I_WEB-2013.pdf).
La parte resistente ha revocato la propria decisione del 17 settembre 2015 di concessione degli API il 6 ottobre 2015, ovvero allorché il termine di trenta giorni per interporre opposizione non era ancora scaduto (cfr. art. 52 LPGA; doc. 85 inc. 38.2016.19).
Pertanto la revoca della decisione del 17 settembre 2015 non era subordinata all’adempimento dei rigorosi presupposti della revisione o della riconsiderazione di cui all’art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA, diversamente dalla modifica di decisioni cresciute in giudicato (cfr. DTF 134 V 257 consid. 2.2.; STF 2C_1080/2012 del 17 maggio 2013 consid. 7.2.; STFA C 253/06 del 6 novembre 2007 consid. 3.3.).
L’Ufficio delle misure attive, venendo a conoscenza del fatto che non era adempiuto un presupposto essenziale del diritto agli API, e meglio l’iscrizione all’URC, poteva quindi, in linea di principio, revocare la decisione del 17 settembre 2015 di concessione degli assegni.
Per inciso va osservato che nella presente fattispecie risultano comunque adempiute pure le condizioni della riconsiderazione (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA).
In effetti, visto che l’assicurata, nel settembre 2015 al momento della richiesta degli API, non era più iscritta nelle liste delle persone in cerca di impiego dal luglio 2015, avendo esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione e avendo iniziato dal 1° settembre 2015 un impiego al 100%, la decisione del 17 settembre 2015 risulta manifestamente errata. Inoltre l’API riconosciuto ammonta a fr. 1'800 per il mese di settembre 2015, per cui una rettifica riveste una notevole importanza.
2.10. La ricorrente, a tutela del proprio diritto agli assegni per il periodo di introduzione per il mese di settembre 2015, non può invocare una violazione da parte dell’amministrazione del dovere di informazione e consulenza ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 e 2 LPGA (cfr. consid. 2.6.) per il fatto di non essere stata avvertita al momento dell’annullamento del suo nominativo dalla lista dell’URC relativa alle persone che cercano un impiego che tale stralcio le avrebbe precluso il diritto di ricevere degli assegni per il periodo di introduzione (cfr. doc. I inc. 38.2015.80).
Come visto sopra (cfr. consid. 2.7.), infatti, da un lato, l’assicurata, all’inizio della disoccupazione, è stata informata dell’esistenza di opuscoli specifici riguardanti gli API e le relative condizioni, specificando dove poteva reperire gli stessi.
Dall’altro, prima dell’inoltro della richiesta di API nel settembre 2015 l’amministrazione non disponeva di elementi sufficienti tali da imporle di fornire informazioni dettagliate circa il fatto che lo stralcio dal sistema COLSTA avrebbe implicato il diniego di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Al contrario i fatti a conoscenza, in particolare, della consulente del personale erano che l’insorgente aveva sì esaurito il diritto alle indennità LADI, ma che la medesima avrebbe iniziato dal 1° settembre 2015 a lavorare a tempo pieno in virtù di un contratto a tempo indeterminato concluso con la __________, avendo la LADI provveduto a finanziare un corso di informatica, come richiesto, quale condizione di assunzione, dal datore di lavoro.
Pertanto a ragione l’Ufficio delle misure attive, il 6 ottobre 2015, ha revocato la decisione del 17 settembre 2015 di concessione degli API per il mese di settembre 2015.
2.11. In esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale non può che confermare le decisioni su opposizione impugnate del 26 novembre 2015 e del 2 marzo 2016.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Le cause 38.2015.80 e 38.2016.19 sono congiunte.
I ricorsi sono respinti.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti