Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2015.71
Entscheidungsdatum
25.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2015.71

DC/sc

Lugano 25 gennaio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 novembre 2015 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 30 settembre 2015 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 30 settembre 2015 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la decisione del 7 agosto 2015 con la quale ha sospeso RI 1 per 16 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere abbandonato un impiego (cfr. Doc. A1).

1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha precisato di avere lasciato l’occupazione in quanto l’esercizio pubblico dove aveva iniziato a lavorare come gerente non rispettava tutte le norme di legge (“… norme di sicurezza non appropriate, conservazione e trasporto degli alimenti non conforme, personale che si lamenta per il mancato pagamento del salario, permessi di lavoro non richiesti, ecc. …” (cfr. Doc. I)).

1.3. Nella sua risposta del 23 novembre 2015 la Cassa propone di respingere il ricorso e rileva che l’assicurato ha lasciato il suo impiego adducendo ragioni di salute e altri motivi che avrebbero dovuto restare confidenziali:

" (…)

Nel presente caso il rapporto di lavoro è stato disdetto dall’assicurato in data 13 luglio 2015 con effetto 19 luglio 2015.

Quale motivo della disdetta l’assicurato ha indicato che l’utilizzo di una imbarcazione per recarsi sul posto di lavoro gli provocava panico a seguito di esperienze negative in gioventù.

In sede di istruzione della pratica indica che il suo medico curante non è al corrente di tale situazione.

Come altro motivo l’assicurato indica essere venuto a conoscenza di situazioni all’interno dell’esercizio che non davano garanzie per il proseguimento del rapporto di lavoro.

Solo in sede di opposizione l’assicurato presenta un certificato medico che attesta:

“ … Si certifica che il signor RI 1, __________, __________, ha dovuto lasciare l’ultimo posto di lavoro causa malattia e per non compromettere il suo stato di salute …”

A mente della cassa il certificato medico non ha valore probante in quanto è stato redatto a posteriori (disdetta del rapporto di lavoro 13 luglio 2015, certificato medico 24 agosto 2015) ed inoltre, in precedenza era stato indicato che il medico non era a conoscenza della situazione.

Con scritto del 14 settembre 2015 indica in modo dettagliato le circostanze che le avrebbero fatto intendere che non vi era garanzia del posto di lavoro, indicando inoltre alcune violazioni delle norme di igiene.

L’assicurato ha inviato il citato scritto ma puntualizzando che doveva essere trattato in modo confidenziale e non voleva nessun confronto con il datore di lavoro.

Alla cassa quindi non è stata data la possibilità di poter verificare le informazioni fornite dall’assicurato.

Indipendentemente da questo fatto la cassa ha ritenuto che vi fossero i presupposti per applicare una sanzione in quanto si ritiene che l’assicurato avrebbe dovuto, prima di sciogliere il rapporto di lavoro, indicando le anomalie riscontrate nell’esercizio pubblico dando possibilità di porvi rimedio.

In data 27 ottobre 2015 l’assicurato ha trasmesso un ulteriore scritto dove ribadisce le proprie motivazioni che vengono confermate da un ex dipendente (__________).

Non avendo portato nuovi elementi la cassa ha notificato una decisione di non entrata in materia.

Si precisa che all’assicurato non è stata mai imposta una denuncia, nelle conversazioni telefoniche che è stato spiegato della necessità di poter chiedere al datore di lavoro una presa di posizione in merito alle motivazioni indicate dall’assicurato.

Il fatto che un ex dipendente abbia confermato lo scritto del 27 ottobre (doc. 24) non porta la cassa ad altra conclusione in quanto come ribadito in precedenza avrebbe potuto, prima di prendere la decisione di scogliere il rapporto di lavoro, indicare al datore di lavoro in modo formale le inadempienze dell’esercizio.

Occorre ricordare che l’assicurato, inizialmente, ha indicato altri motivi che lo hanno portato alla decisione di sciogliere il rapporto di lavoro.

Motivi che sono stati comprovati (tramite un certificato medico a posteriori) unicamente in sede di opposizione ma non di istruzione della pratica alla cassa al momento dell’annuncio alla cassa.

L’assicurato indica che le motivazioni non sono state prese in considerazione, le disposizioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione prevedono che vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo, abbandona un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova e che la colpa grave prevede minimo 31 giorni di sospensione.

La cassa ha ritenuto la disoccupazione imputabile all’assicurato sanzionandolo con 16 giorni di penalità.

La sospensione, tenuto conto delle diverse circostanze (età, posto di lavoro, ecc…), appare proporzionata.” (Doc. III)

1.4. Il 4 dicembre 2015 il ricorrente ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" Io mi chiedo, se un Gerente non si può licenziare da un Esercizio Pubblico dove è evidente che le cose non funzionano, 3 dipendenti hanno lasciato il posto di lavoro prima che io venissi assunto, e il socio del Sig. __________ era stato Ospite alla __________. Mi chiedo quando un disoccupato Gerente di 61 anni lo può fare.” (Doc. V)

Il 14 dicembre 2015 la Cassa ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni (doc. VII).

in diritto

2.1. L'assicurato che è disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. a LADI).

È segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).

Secondo costante giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STF 8C_629/2014 del 15 ottobre 2014; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013; STF 8C_958/2008 del 30 aprile 2009; STFA C 22/04 dell'8 ottobre 2004; STFA C 170/02 del 24 febbraio 2003; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag. 95).

La costante giurisprudenza del Tribunale Federale esige invece che un assicurato mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. STF 8C_225/2009 del 30 luglio 2009; STF C 153/06 del 12 marzo 2007).

Analogamente, il TFA ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5

  • tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi soggettivi").

L'assicurato deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri (cfr. STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009).

Nella già citata sentenza C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a proposito dell'art. 44 lett. b OADI:

" (...)

Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).

Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention, les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a quitté volontairement son emploi sans motif légitime.

Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive LACI qu'un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44). (...)"

Va ancora precisato che la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.

2.2. La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).

L’art 16 cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

A livello federale, in una sentenza C 160/03 del 18 maggio 2006 l'Alta Corte ha annullato la sanzione inflitta ad un'assicurata che aveva abbandonato il proprio impiego, ed ha ritenuto che l'occupazione era divenuta inadeguata vista la sua situazione personale (difficoltà nello svezzamento del figlio).

In una sentenza pubblicata nella DLA 1999 pag. 42 seg. la nostra Massima Istanza ha annullato la sospensione di 36 giorni inflitta ad un'assicurata precisando che se un assicurato non ha iniziato o ha interrotto senza motivi plausibili un corso al quale gli è stato detto di partecipare, egli è sospeso dal diritto all'indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI). Il motivo è plausibile se la frequentazione del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in questione. Un corso è infatti ritenuto inadeguato quando le circostanze personali o lo stato di salute dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente di seguirlo.

In quell'occasione l'Alta Corte ha sottolineato che nel caso di un'assicurata che cerca un impiego limitato il 25%, un corso è quindi considerato inadeguato se essa deve occuparsi di tre figli, di cui due in età scolastica e il terzo che deve essere allattato diverse volte al giorno, e se deve inoltre frequentare un altro corso d'informatica approvato dall'assicurazione contro la disoccupazione.

In un’altra sentenza C 60/05 del 18 aprile 2006 l’Alta Corte ha annullato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un’assicurata che aveva rifiutato un’occupazione, che l’avrebbe impegnata anche la sera, ciò che non poteva fare visti i suoi impegni familiari.

Infine, in una sentenza 8C_958/2008 del 30 aprile 2009, il Tribunale federale, ritenendo che la prosecuzione del rapporto di lavoro non fosse più ragionevolmente esigibile in quanto divenuto inadeguato da profilo dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, ha annullato la sanzione di 31 giorni inflitta ad un'assicurata che ha lasciato il proprio impiego per raggiungere, con suo figlio, il marito che si era trasferito, sei mesi prima, in un altro Cantone per ragioni di lavoro.

A livello cantonale, in una sentenza 38.2011.43 del 22 settembre 2011 questo Tribunale ha annullato una sanzione inflitta ad un’assicurata che aveva abbandonato un’occupazione durante il periodo di prova in quanto l’occupazione in questione non era conforme alla situazione personale dell’assicurata (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI).

Infatti a causa del tempo di lavoro (attività, almeno all’inizio, a tempo pieno quando la ricorrente aveva dichiarato una disponibilità al 90%), degli orari di lavoro irregolari e più lunghi di quanto pattuito (con a volte, anche l’impossibilità di essere raggiunta telefonicamente) e della distanza tra luogo di lavoro e luogo di domicilio (con utilizzo di mezzi pubblici di trasporto) tale attività non le permetteva di occuparsi convenientemente della figlia (che aveva meno di 15 anni) e di essere presente nella misura richiesta dalle condizioni di salute di quest’ultima.

Il TCA ha poi ritenuto non conforme ad un contratto normale di lavoro un’occupazione presso un call-center in una sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).

Infine, in una sentenza 38.2015.43 del 2 dicembre 2015 il TCA ha invece ritenuto conforme all’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI l’occupazione nella quale un’assicurata, assunta quale aiuto cucina – lavapiatti, doveva pure occuparsi della pulizia delle toilettes e disponeva inoltre del necessario materiale disinfettante ed inoltre metteva a disposizione il materiale di lavoro (spugne e guanti).

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

Nonostante il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza federale ha tuttavia stabilito che, trattandosi di un assicurato che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr. RtiD I- 2004 pag. 212 seg.; DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA C 288/02 dell'11 novembre 2003; STFA C 221/02 del 4 agosto 2003; STFA C 278/01 del 17 marzo 2003).

Ad esempio in una sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il TFA ha confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che aveva lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla malattia di sua madre.

In una sentenza C 278/01 del 17 marzo 2003, citata in RtiD I-2004 pag. 213 il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato una sospensione di 25 giorni inflitta ad un'altra assicurata che, senza essersi previamente garantita una nuova occupazione, aveva lasciato il proprio posto di lavoro oltre Gottardo per seguire il fidanzato - con il quale aveva convissuto per tre anni -, trasferitosi in Ticino per intraprendere un'attività professionale.

In un'altra sentenza C 288/02 dell'11 novembre 2003 pubblicata in RtiD I-2004 pag. 212 l'Alta Corte ha stabilito che deve essere fissata in 25 giorni la sospensione concernente un'assicurata che, pendente la procedura di divorzio, ha abbandonato senza aver previamente reperito un nuovo impiego, il suo posto di lavoro in Svizzera interna, ritenuto ancora adeguato, per venire a vivere in Ticino dove risiedono i suoi genitori - apparentemente non bisognosi d'assistenza -, non documentando con attestati medici la necessità di lasciare impellentemente il tessuto socio-lavorativo nel quale ha vissuto per molti anni, né di prevenire un possibile esaurimento nervoso.

Per altri casi cantonali cfr. STCA 38.2004.51 del 25 gennaio 2005; STCA 38.2004.92 del 9 marzo 2005; STCA 38.2007.76 del 5 dicembre 2007; STCA 38.2008.30 del 17 settembre 2008.

2.4. A proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191).

(…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed

ha rilevato:

" (…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

2.5. Nella presente fattispecie è incontestato che l'assicurato ha sciolto di propria iniziativa il contratto di lavoro senza essersi preventivamente procurato un altro impiego.

Il ricorrente deve dunque venire sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la prosecuzione del rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento di una nuova occupazione, non fosse più ragionevolmente esigibile.

Dagli atti dell’incarto risulta che RI 1, nato nel __________, di professione gerente, si è iscritto in disoccupazione dal 1° novembre 2013 dopo avere perso un impiego presso il __________ di __________ (cfr. Doc. 1 – Doc. 3).

Nel periodo successivo egli ha in particolare lavorato dall’8 al 30 giugno 2015 come gerente presso il __________ di __________ dal quale è stato licenziato per motivi economici e di organizzazione aziendale (cfr. Doc. 4 – Doc. 9).

Dopo essersi riannunciato in disoccupazione dal 1° luglio 2015 RI 1 ha subito reperito un nuovo impiego alle dipendenze della __________, quale gerente del __________, a partire dall’11 luglio 2015 (cfr. doc. 11).

Il 13 luglio 2015, durante il periodo di prova (cfr. punto 11 del CCNL, doc. 11), l’assicurato ha disdetto il contratto di lavoro per il 20 luglio 2015 con la seguente motivazione:

" … per raggiungere il luogo di lavoro, è necessario utilizzare una imbarcazione; tale mezzo a seguito di mia esperienza giovanile mi provoca stati di panico che mi impediscono il regolare svolgimento del mio compito di lavoro.” (Doc. 12)

Anche sull’attestato del datore di lavoro del 28 luglio 2015 figura l’indicazione “fobia utilizzo imbarcazione per raggiungere il posto di lavoro” (cfr. doc. 13).

Il 3 agosto 2015 il ricorrente ha ribadito di avere disdetto l’impiego per ragioni di salute, precisando che, da ragazzo, ha rischiato di annegare e che per recarsi a __________ doveva prendere la barca. Ora questa paura di andare in barca, specialmente di notte, gli provoca del tremore e sente il sangue arrivare al cervello.

Egli ha dichiarato la sua disponibilità a che l’amministrazione si metta in contatto con il medico curante per eventuali informazioni supplementari, precisando comunque che quest’ultimo non è a conoscenza della sua fobia.

RI 1 ha inoltre precisato di essere venuto a conoscenza, nei due giorni di lavoro, di alcune cose che, quale responsabile del locale pubblico come gerente, non gli “hanno ispirato nessuna garanzia” e ha invitato la Cassa a rintracciare il cuoco, il cameriere e il gerente chiedendo i motivi delle loro dimissioni (cfr. doc. 15).

In sede di opposizione l’assicurato ha ancora precisato le ragioni della disdetta del rapporto di lavoro:

" (…)

Il 11.7.2015 chiudo la disoccupazione per iniziare un nuovo posto di lavoro. Subito vedo che il tragitto per recarmi al posto di lavoro prevede una tratta in barca. Cerco di farmi forza malgrado le mie fobie dovute a brutte esperienze in barca in gioventù.

Dopo i primi giorni finisco il lavoro alle 24.00 e sono costretto a salire su un’imbarcazione piccola e traballante per di più senza giubbotto di protezione (non so nemmeno nuotare) e mi sento male. Parlo in seguito con il mio medico e purtroppo non riesco a superare lo stress che mi causa il tragitto in barca (ho paura di fare crisi di panico), in accordo con il medico (vedi certificato), il mio stato di salute non mi permette di proseguire con quel posto di lavoro, mio malgrado inoltro le dimissioni per il 20.07.2015.” (Doc. 20)

In un certificato medico del 24 agosto 2015, il dr. __________, specialista FMH in medicina generale, ha attestato che RI 1 “ha dovuto lasciare il posto di lavoro causa malattia e per non compromettere il suo stato di salute” (cfr. doc. 21).

In data 14 settembre 2015 (cfr. doc. 22) e successivamente il 27 ottobre 2015, il ricorrente ha poi enumerato i seguenti altri motivi che l’hanno spinto a dimissionare:

" … visto e considerato che in forma confidenziale (come mi è stato suggerito da lei non è stato preso minimamente in considerazione) adesso lo richiedo in modo formale di denuncia.

Ci sono nuovi fattori a mio favore, il cameriere __________ che lavorava nel locale __________ è disposto adesso di sottoscrivere tutto quel che segue:

  1. Domenica 12 luglio vedo un sacchetto di plastica sul molo che gocciolava, ho chiesto a un dipendente cosa fossero e mi rispose che erano delle cozze e vongole, arrivato il socio del titolare ho chiesto spiegazioni come mai non erano contenuti in un contenitore adatto con del ghiaccio, di tutta risposta “non ti preoccupare non succede niente non è la prima volta”, mi ha detto che l’aveva comprato in Italia la mattina verso le h 9.00, siamo arrivati al ristorante alle h 11.45, ho ordinato allo chef di buttarli via ma ho visto che li puliva, in mia presenza nessuno li ha serviti ai clienti.

  2. Arrivati al __________ alle h 11.45, con mio grande stupore vedo la sala tutta in disordine e sporca, anche i bagni erano sporchi, ho chiesto spiegazioni al personale presente e una aiuto cucina mi ha risposto che se non la pagano non era più disposta a fare questi lavori.

  3. Il giorno prima controllando i congelatori e i frigo ho fatto notare che erano incrostati di ghiaccio, lo chef mi ha riferito che spesso rimanevano senza corrente perché avevano la tessera della __________. Ho fatto in modo esplicito la necessità di avere una tessera di riserva (ho saputo che a fine luglio non l’avevano ancora acquistata).

  4. Nel viaggio di ritorno domenica ho sentito che quasi si vantava di essere stato in __________ e si lamentava che una mezza giornalista li ha messo su Facebook dicendo che il locale era diventato un bistro.

Quanto ero partito dal locale ero deluso, ma tutto il discorso che ho sentito al ritorno mi ha fatto riflettere, (avevo lasciato i pantaloni neri e le scarpe) essendo il Gerente tutta la responsabilità sarebbe caduta su di me, tutta la notte non ho dormito e la mattina ho deciso di dimettermi.

Prego di accelerare la vostra decisione.” (Doc. 24)

Queste dichiarazioni sono state confermate da __________, (cfr. doc. 24: “confermo tutto ciò che ha scritto il sig. RI 1”).

Da notare che la Cassa, dopo avere ricevuto la lettera del 27 ottobre 2015, ha emesso, il 2 novembre 2015, una nuova decisione con la quale ha respinto la domanda di revisione/riesame (cfr. doc. 25).

In realtà l’amministrazione non avrebbe dovuto emanare nessuna nuova decisione visto che la decisione su opposizione del 30 settembre 2015 non era ancora cresciuta in giudicato ed è infatti stata impugnata presso il TCA con ricorso del 3 novembre 2015.

Lo scritto dell’assicurato del 27 ottobre 2015 verrà dunque considerato nell’ambito della presente vertenza.

Chiamato, ora a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata l’occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STF 8C_943/2012 del 13 marzo 2013; STF 8C_12/2010 del 4 maggio 2010; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002, STF I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238).

Ora, nel caso concreto, l’assicurato ha immediatamente indicato i motivi di salute alla base dello scioglimento del contratto di lavoro (per un diverso caso, a proposito di un programma occupazionale, cfr. STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013).

In sede di opposizione l’assicurato ha poi allegato un certificato del medico curante, il quale ha attestato che il ricorrente ha lasciato l’impiego per motivi di salute.

Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che le affermazioni dell’assicurato, sessantunenne, relative ai problemi di salute da lui riscontrati per recarsi sul posto di lavoro siano credibili. Tali problemi sono stati peraltro confermati dal medico curante (cfr. STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013, consid. 5).

In simili condizioni, siccome l’occupazione in questione non era conforme all’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, essa non era adeguata.

RI 1 non può dunque essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere abbandonato tale occupazione durante il periodo di prova.

Può così rimanere aperta la questione di sapere se l’impiego in questione poteva essere abbandonato senza incorrere in alcuna penalità (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. a LADI e consid. 2.2), anche alla luce degli argomenti sollevati nello scritto del 27 ottobre 2015, che avrebbero dovuto comunque essere approfonditi dall’amministrazione (cfr. consid. 2.5).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 30 settembre 2015 è annullata.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

8

Gerichtsentscheide

30