Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2015.50
Entscheidungsdatum
15.02.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2015.50

rs

Lugano 15 febbraio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2015 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 26 maggio 2015 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 26 maggio 2015 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 28 aprile 2015 (cfr. doc. 4C) con cui aveva sospeso RI 1 per otto giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione del 17 marzo 2015 (cfr. doc. A13).

Al riguardo l’amministrazione ha rilevato:

" (…) dagli atti a nostra disposizione risulta che l’assicurato durante il periodo precedente l’annuncio all’URC (3 mesi), ha fornito insufficienti prove di una nuova occupazione (quattro ricerche di lavoro datate 22.02.2015, 26.02.2015, 4.03.2015, 9.03.2015).

(…)

  1. Nel caso concreto ho personalmente contattato l’assicurato per verificare se vi fossero ulteriori giustificazioni plausibili al mancato rispetto della legge. Il sig. RI 1 ha dichiarato di voler intraprendere un possibile progetto di autoimprenditorialità tramite una start-up e poi di aver deciso diversamente in quanto non era in grado di intraprendere una sfida così importante in questo momento della sua vita.” (Doc. A13)

1.2. Contro la decisione su opposizione del 26 maggio 2015 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha chiesto l’annullamento della penalità inflittagli.

Nella sua impugnativa l’insorgente ha, dapprima, indicato di aver ripreso gli studi dopo un periodo lavorativo terminato nel settembre 2012, di aver ottenuto il diploma universitario nel settembre 2014, nonché di aver lavorato da settembre all’8 dicembre 2014 in __________ nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e all’aiuto umanitario, come pure di essersi recato il 10 dicembre 2014 a __________ per la consegna dei diplomi da parte della sua università dove è stato premiato per il suo lavoro finale di tesi con tra l’altro diversi riconoscimenti.

Egli ha precisato che in quell’occasione alcuni professori dell’università e membri della società civile gli avrebbero consigliato di continuare con il suo progetto sviluppato nella tesi e di valutare la possibilità di iniziare un’attività imprenditoriale propria.

Il ricorrente ha, poi, osservato, in particolare, di aver quindi deciso di non cercare lavoro e di focalizzarsi sul suo progetto personale, organizzando incontri con persone che credevano nella sua idea e prendendo contatto con la __________ () e con il __________ ().

Egli ha rilevato, da una parte, che durante gli incontri con la __________ il 5 febbraio 2015 e con il __________ dell’11 febbraio 2015 i consulenti gli hanno spiegato i passi da intraprendere, come si sarebbe dovuto comportare e cosa significa iniziare un’attività imprenditoriale. Dall’altra, che queste conversazioni lo hanno portato a decidere di non continuare con il progetto, in quanto il percorso sarebbe stato molto lungo e non sarebbe riuscito a entrare in profitto prima di due-tre anni.

L’insorgente ha asserito che di conseguenza dopo l’11 febbraio 2015 ha iniziato a cercare lavoro, come comprovato dalla prima ricerca inviata il 22 febbraio 2015, e di aver inviato la quarta ricerca il 9 marzo 2015 prima di iscriversi in disoccupazione (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 24 giugno 2015 l'URC ha postulato la conferma della decisione su opposizione impugnata con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 29 giugno 2015 l’assicurato si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).

1.5. Con scritto del 6 luglio 2015 l’URC ha indicato di non avere altre osservazioni da formulare (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato immediatamente trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).

in diritto

In ordine

2.1. Questa Corte rileva che RI 1, nel ricorso, ha affermato, da un lato, di non essere assistito da un avvocato, dall’altro, di non avere i mezzi finanziari per pagare un avvocato (cfr. doc. I pag. 1, 11).

Il ricorrente non ha formulato esplicita richiesta di un patrocinatore d’ufficio. Il TCA osserva, in ogni modo, che il medesimo, in possesso peraltro di un Bachelor (__________; cfr. doc. 1K), ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri interessi. Egli, di conseguenza, non necessita in ogni caso di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 42.2006.16 dell’8 febbraio 2007; 35.2005.53 del 27 febbraio 2006).

2.2. La giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nella presente fattispecie la decisione su opposizione del 26 maggio 2015 verte esclusivamente sulla sospensione di 8 giorni giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per ricerche di lavoro non sufficientemente valide dal profilo quantitativo nel periodo precedente l’annuncio per il collocamento del 17 marzo 2015.

Ogni altra questione, in particolare concernente la responsabilità dei funzionari URC per il loro operato nei suoi confronti, segnatamente per determinati comportamenti ritenuti inadeguati e per l’asserito abuso di potere, come pure riguardante l’auspicato cambiamento di consulente, nonché le contestazioni attinenti all’assegnazione di un posto di lavoro del 13 maggio 2015 (cfr. doc. I pag. 9, 10, 11), esula dalla presente causa.

Di conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da quella che attiene alla correttezza o meno di sospendere l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per 8 giorni a causa di insufficienti sforzi volti al reperimento di un’occupazione.

Per quanto concerne la richiesta di risarcimento danni a causa del comportamento dei funzionari dell’URC e torto morale, come pure la domanda formulata dal ricorrente di chiarimento dei suoi diritti al riguardo (cfr. doc. I pag. 1, 11), giova in ogni caso rilevare che l'art. 78 LPGA (Responsabilità) stabilisce al cpv. 1 che "gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari" e al cpv. 2 che "l'autorità competente emette una decisione sulle pretese di risarcimento".

Competenti a emanare decisioni in materia di rivendicazioni di risarcimento danni da parte di assicurati e terzi sono quelle autorità dalle quali viene preteso un indennizzo (cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar". Ed. Schultess 2009, ad art. 78 n. 56 pag. 998; FF 1999 pag. 4031, 4033).

In particolare l’art. 85h LADI, concernente la responsabilità dei Cantoni nei confronti degli assicurati e di terzi, prescrive al cpv. 1 "gli assicurati o i terzi devono presentare le loro pretese di risarcimento secondo l’articolo 78 LPGA all’autorità competente; quest’ultima statuisce sulle domande mediante formale decisione" (cfr. FF 1999 pag. 4033, 4109; FF 2001 pag. 2021, 2082).

L'art. 85h cpv. 2 LADI prevede che "la responsabilità si estingue se l’assicurato o il terzo leso non presenta la sua domanda entro un anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno".

Infine va osservato, in relazione alla domanda formulata nel ricorso da RI 1 di consultare tutti gli atti che lo riguardano concernenti la vertenza con l’URC (cfr. doc. I pag. 11), che questa Corte, il 22 giugno 2015, ha richiamato dall’URC l’incarto completo concernente l’insorgente che è stato prodotto unitamente alla risposta di causa (cfr. doc. II; III).

Nel merito

2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per ricerche di lavoro quantitativamente insufficienti nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione.

2.4. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

2.5. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.

Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.7. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che RI 1, che ha conseguito la maturità commerciale presso la Scuola __________ di __________ nel giugno 2005 (cfr. doc. 1k), dopo aver effettuato un praticantato __________ presso __________ di __________ dal marzo 2007 all’agosto 2008 ha continuato a lavorare per tale __________ a __________ fino al settembre 2012 (cfr. doc. 1F; 1H; 1J; 1I).

L’assicurato ha disdetto il contratto di lavoro con la __________ al fine di proseguire i propri studi (cfr. doc. 1I; I pag. 2).

Nel settembre 2014 egli ha conseguito il “Bachelor ” presso l’ di __________ (cfr. doc. 1K).

In seguito per tre mesi, fino all’8 dicembre 2014, ha lavorato in __________ per una ONG svizzera nell’ambito del servizio civile (cfr. doc. 1F; I pag. 2).

Il 17 marzo 2015 l’insorgente si è iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 1L).

Al momento dell’annuncio per il collocamento l’URC ha rilevato che il ricorrente, per quanto concerne il periodo precedente l’annuncio in disoccupazione, e meglio il lasso di tempo dal 17 dicembre 2014 al 17 marzo 2015, ha documentato complessivamente quattro ricerche di impiego, tutte compiute nell’ultimo mese prima dell’iscrizione in disoccupazione, e meglio il 22 e il 26 febbraio 2015, nonché il 4 e il 9 marzo 2015 (cfr. doc. 3B; 3D).

Il consulente del personale, il 25 marzo 2015, gli ha quindi consegnato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 4 aprile 2015, il fatto di avere intrapreso insufficienti sforzi, dal profilo quantitativo, al fine di reperire una nuova occupazione durante il periodo antecedente l’annuncio all’URC, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4A; 2D pag. 5).

L’assicurato, con risposta del 25 marzo 2015 pervenuta all’URC il 31 marzo 2015, ha asserito:

" Al fine di portare tutte le mie argomentazioni con dati e fatti ho bisogno di molto più spazio e vi chiedo per cui di leggere quanto scritto nella tabella Excel e il documento descrittivo.

Come potrete notare dal documento allegato, ho svolto le attività secondo la mia situazione personale al meglio.

Capisco che la legge ha delle regole ben precise, ma io meglio di così non potevo fare.

Il mio obiettivo è di trovare lavoro nel tempo più breve possibile e i miei ultimi 3 mesi hanno avuto come obiettivo unico solo quello di mettermi in condizione e di prepararmi al meglio per la ricerca di lavoro.” (Doc. 4B)

Nella tabella allegata il ricorrente ha precisato, da una parte, di essersi recato il 10 dicembre 2014 a __________ per la consegna del diploma e di avere ricevuto in tale occasione dei premi.

Dall’altra, di avere valutato, prima di lanciarsi direttamente nella ricerca di un lavoro, di fondare una start-up, informandosi sulle possibilità di potenziali finanziatori e sulle varie opzioni mediante incontri con la __________ e il __________ di __________, rispettivamente di continuare gli studi con un master, nonché la situazione del mercato del lavoro tramite una pre-analisi per capire le opportunità di lavoro.

Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione, con decisione formale del 28 aprile 2015, indicando che le motivazioni presentate in risposta alla Richiesta di giustificazione non potevano essere accolte, ha sospeso il ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione per otto giorni (cfr. doc. 4C; consid. 1.1.).

Con decisione su opposizione del 26 maggio 2015 l’URC ha confermato il proprio precedente provvedimento, osservando che l’assicurato ha dichiarato di voler intraprendere un possibile progetto di autoimprenditorialità tramite una start-up e poi di aver deciso diversamente in quanto non era in grado di intraprendere una sfida così importante in quel momento della sua vita (cfr. doc. A13; consid. 1.1.).

2.8. Nella presente evenienza l’URC ha considerato sufficienti le quattro ricerche intraprese dall’assicurato nell’ultimo mese precedente l’annuncio per il collocamento, ossia dal 17 febbraio al 17 marzo 2015 (cfr. consid. 2.7.), mentre ha sanzionato l’assenza di sforzi volti al reperimento di un’occupazione nel periodo dal 17 dicembre 2014 al 16 febbraio 2015 (cfr. doc. 3D; 4C; A13).

In effetti dalle carte processuali emerge, da una parte, che l’insorgente ha svolto, nel lasso di tempo 17 febbraio - 17 marzo 2015, quattro ricerche di impiego, e meglio il 22 febbraio 2015 ha postulato presso la __________ di __________ per il settore , il 26 febbraio 2015 presso __________ di __________ () quale direttore vendite, il 4 marzo 2015 si è proprosto presso __________ di __________ per un __________ e il 9 marzo 2015 presso la __________ di __________ (__________) quale Junior Project Manager (cfr. doc. 3B).

Dall’altra, che il medesimo non ha indicato sul formulario Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro relativo ai tre mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione di aver effettuato alcuna altra ricerca di lavoro, in particolare nel periodo dal 17 dicembre 2014 al 16 febbraio 2015 (cfr. doc. 3B).

Il ricorrente ha motivato le mancate ricerche nell’arco di tempo menzionato, asserendo di aver dapprima valutato la possibilità di iniziare un’attività imprenditoriale propria, siccome durante la consegna del diploma a __________ nel dicembre 2014 in occasione della quale è stato premiato per il suo lavoro finale di tesi alcuni professori e membri della società civile gli avrebbero consigliato di continuare con il suo progetto sviluppato nella tesi.

Egli ha puntualizzato di essersi, quindi, focalizzato sul suo progetto personale e di avere a tal fine organizzato degli incontri, in particolare il 5 febbraio 2015 con la __________ (cfr. : “) e l’11 febbraio 2015 con __________ (cfr. : “”) i cui consulenti gli avrebbero spiegato i passi da intraprendere, come si sarebbe dovuto comportare e cosa significa iniziare un’attività imprenditoriale.

Infine l’assicurato ha affermato che queste conversazioni lo hanno portato a decidere di non continuare con il progetto, in quanto il percorso sarebbe stato molto lungo e non sarebbe riuscito a entrare in profitto prima di due-tre anni. Egli ha, perciò, iniziato a cercare lavoro, come dimostrato dalla prima ricerca del 22 febbraio 2015 (cfr. doc. I; 4B).

Dalla documentazione agli atti, segnatamente da alcuni messaggi di posta elettronica (cfr. doc. A1; A2; A3), si evince che effettivamente il ricorrente nel periodo 22 dicembre 2014 - 6 febbraio 2015 ha provveduto a informarsi, organizzando incontri con persone competenti nell’ambito delle start-up, in merito alle possibilità di avviare un’attività in proprio.

Il 6 febbraio 2015 __________ della __________ ha scritto all’assicurato quanto segue:

" faccio seguito al nostro incontro e, come ti spiegavo, ti confermo che per un’idea di start-up in fase embrionale come nel tuo caso in Ticino la struttura che può seguirti al meglio è il centro promozione start-up di __________, diretto da __________. Ti metto in copia un suo collaboratore, __________, che ti invito a contattare per concordare un incontro dove spiegare il tuo progetto e valutare eventuali passi successivi.” (Doc. A3)

Il ricorrente, con messaggio di posta elettronica dell’11 aprile 2015, ha comunicato alla __________:

" vi informo che ho deciso di non continuare con il mio progetto individuale. Dopo un’attenta analisi e riflessione ho deciso che, malgrado sono convinto di avere un’idea molto valida, non sono in grado di intraprendere una sfida così importante in questo momento della mia vita.

(…)” (Doc. A8)

Nonostante la comunicazione ufficiale alla __________ sia stata data soltanto nel mese di aprile 2015, come già visto sopra, è l’insorgente stesso ad avere indicato che a seguito dei colloqui avuti con consulenti del ramo, l’ultimo l’11 febbraio 2015 con __________, i quali gli hanno illustrato i passi da intraprendere, come si sarebbe dovuto comportare e cosa significa iniziare un’attività imprenditoriale, ha deciso di non continuare con il suo progetto di autoimprenditorialità e di iniziare a cercare un impiego, come attestato dagli sforzi intrapresi dal 22 febbraio 2015 (cfr. doc. I pag. 3).

Da tutto quanto esposto discende che l’assicurato, quando ha deciso di rinunciare al suo progetto di attività in proprio, ossia nel mese di febbraio 2015, non aveva iniziato la fase di progettazione vera e propria dell’attività, ossia la pianificazione e la preparazione della stessa (cfr. art. 95a OADI). Egli è piuttosto rimasto nella fase embrionale e di assunzione delle informazioni concernenti le possibili modalità da seguire per dare avvio all’effettiva preparazione dell’attività.

In proposito giova rilevare che l’art. 71a cpv. 1 LADI enuncia che l’assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un’attività lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione (cfr. art. 95a OADI: pianificazione e preparazione dell’attività). L’art. 71b cpv. 1 lett. d LADI contempla, dal canto suo, che gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell’articolo 71a capoverso 1 se, tra l’altro, presentano un progetto schematico di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e duratura.

Del resto ai sensi dell’art. 95b OADI la domanda di indennità giornaliere ex art. 71a LADI deve contenere, in particolare, indicazioni concernenti il progetto schematico, segnatamente:

  1. la configurazione dell’attività commerciale indipendente con indicazioni relative all’offerta di prodotti e di servizi prevista nonché ai possibili mercati di sbocco e alla cerchia di clienti,

  2. i costi e i finanziamento del progetto,

  3. la fase del progetto (Stand des Projekts; état de l’avancement; cfr. STFA C 100/03 del 26 gennaio 2004).

Ne consegue che l’inizio della fase di progettazione che permette, a determinate condizioni, il riconoscimento d’indennità giornaliere speciali per intraprendere un’attività indipendente implica, in ogni caso, che sia già stato allestito un progetto schematico, comprensivo segnatamente della configurazione dell’attività commerciale indipendente, dell’organigramma, delle indicazioni sulla logistica, sull’infrastruttura, sui locali, sulla forma giuridica e sul luogo in cui ha sede l’azienda, come pure dei possibili mercati di sbocco e della cerchia di clienti, nonché dei costi, incluso il costo globale approssimativo della commercializzazione dei prodotti o dei servizi previsti, e dei finanziamenti del progetto (cfr. Prassi LADI PML p.to K36 emanata dalla SECO nel gennaio 2014).

Tutto ciò non ha avuto luogo nel caso di specie.

Al riguardo è utile evidenziare che il servizio competente, nel caso di un assicurato che intende intraprendere un’attività lucrativa indipendente a carattere duraturo, rinuncia alla prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro unicamente durante la fase di progettazione (cfr. Prassi LADI ID p.to B320 emessa dalla SECO nel gennaio 2014; Prassi LADI PML p.ti K1 e K5 emanata dalla SECO nel gennaio 2014).

In concreto l’assicurato, non avendo ancora iniziato la fase di progettazione, avrebbe dovuto a maggior ragione prendere in considerazione il fatto che dalle informazioni che stava assumendo avrebbe potuto giungere alla conclusione che non era ragionevole nel suo caso proseguire con l’idea di autoimprenditorialità, come in effetti si è poi verificato.

Egli, conseguentemente, avrebbe dovuto svolgere almeno qualche ricerca di lavoro al fine di reperire un’occupazione quale dipendente anche nel periodo dal 17 dicembre 2014 al 16 febbraio 2015.

2.9. Ad ogni modo al ricorrente deve essere comunque riconosciuto l’impegno profuso nel periodo 17 dicembre 2014 - 16 febbraio 2015 per valutare la possibilità di creare una propria attività indipendente.

A tale proposito questa Corte osserva che gli sforzi compiuti da un assicurato per reperire un'occupazione indipendente non devono essere trattati diversamente dalle ricerche per ottenere un'attività salariata, nella misura in cui non ostacolano l'idoneità al collocamento (cfr. DLA 1999 pag. 24; SVR 1998 ALV N. 22; STFA C 310/96 del 26 novembre 1996; DTF 112 V 326; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 30).

In proposito il TCA in una sentenza 38.99.194 del 21 settembre 1999, citata anche in D. Cattaneo, op. cit., pag. 30, ha precisato:

" (…)

Nella presente fattispecie il rapporto di lavoro è stato sciolto il 12 febbraio per il 15 maggio 1999 (cfr. Doc. 4 ). L'assicurato si è iscritto per il collocamento il 14 giugno 1999. Durante questi quattro mesi, egli non ha compiuto ricerche di lavoro quale dipendente (cfr. dichiarazione del ricorrente, doc. 14).

Il ricorrente afferma di avere comunque cercato di svolgere un'attività indipendente.

A comprova di ciò egli ha allegato un volantino pubblicitario

(cfr. Doc. B1) ed alcuni preventivi, che non hanno dato esito positivo. Questi preventivi sono datati 26 aprile 1999 (cfr. Doc. B2); 7 giugno 1999 (cfr. Doc. B3) e 9 luglio 1999 (Doc. B4).

Il TCA, pur considerando positivamente il fatto che l'assicurato abbia stampato e distribuito il volantino pubblicitario, non può ritenere sufficienti gli sforzi compiuti dal ricorrente nel periodo in questione: da una parte, egli non comprova di alcun modo di avere effettuato una propaganda in modo mirato (indicando quando e a chi ha inviato il volantino pubblicitario), d'altra parte e soprattutto, metà dei preventivi prodotti si riferiscono a un periodo successivo all'inizio del controllo della disoccupazione.

Gli sforzi compiuti dall'assicurato per reperire un'attività indipendente non sono così sufficienti dal profilo quantitativo e qualitativo.

Su quest'ultimo aspetto, il TFA in una sentenza del 26 novembre 1996 nella causa A. (C 310/96) ha avuto modo di precisare che l'assicurato non può limitarsi a offrire genericamente le sue prestazioni quale indipendente senza tenere conto delle esigenze dei suoi potenziali clienti, argomentando:

"Indes gibt es keinen Zweifel, dass diese Bemühungen qualitativ nicht mit den in der Zeit zuvor erfolgten Bewerbungen verglichen werden können. Denn der Beschwerdeführer reagierte damit nicht auf ein vorhandenes Angebot auf dem Arbeitsmarkt, sondern trat seinerseits als Anbieter gegenüber ausgewählten Auftraggebern auf, ohne deren Bedürfnislage genau zu kennen."

In simili condizioni la decisione con la quale l'URC di X. ha sospeso D. per 6 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge non può che essere confermata.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, poiché l'assicurato ha sciolto il contratto di lavoro per mettersi in proprio (cfr. verbale del colloquio di consulenza, Doc. 12), potrebbero esserci giustificati dubbi riguardo alla sua idoneità al collocamento." (STCA 38.99.194 del 21 settembre 1999 consid. 2.7.)

In proposito cfr. pure STCA 38.2005.9 del 14 aprile 2005.

Alla luce della giurisprudenza menzionata, quindi, gli sforzi intrapresi dal ricorrente per valutare se fosse possibile organizzare un'attività indipendente non sono a priori ininfluenti.

Essi devono, però, essere esaminati analogamente alle ricerche di un impiego dipendente.

In casu quanto effettuato dall’assicurato dal 17 dicembre 2014 al 16 febbraio 2015, essendosi questi in buona sostanza limitato a informarsi, anche se interpellando diverse persone (cfr. doc. A1-A3), circa l’iter da seguire per avviare un’attività in proprio, non può essere ritenuto valido dal profilo quantitativo e qualitativo.

Gli sforzi intrapresi nei due mesi menzionati risultano, pertanto, in ogni caso insufficienti.

L’insorgente ha conseguentemente violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.4.).

Tale violazione implica, di principio, la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.4.).

2.10. RI 1, nel ricorso, ha censurato il fatto che __________, capo-gruppo dell’URC di __________, e la sua consulente del personale avrebbero omesso di informarlo in merito alla possibilità contemplata dagli art. 71a segg. LADI di beneficiare di un sostegno, tramite indennità giornaliere, al fine di intraprendere un’attività lucrativa indipendente. In particolare egli ha indicato che __________ non ne avrebbe fatto menzione durante il colloquio del 12 maggio 2015. L’assicurato ha specificato di non essere comunque sicuro che, qualora fosse stato al corrente del diritto di cui agli art. 71a segg. LADI, avrebbe continuato il progetto di autoimprenditorialità, però avrebbe avuto un ulteriore elemento per valutare se proseguire con lo stesso (cfr. doc. I pag. 5, 6).

Questo Tribunale deve, perciò, esaminare se l’eventuale non conoscenza della possibilità di ricevere un sostegno da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione per intraprendere un’attività lucrativa indipendente - e quindi la conseguente decisione di non continuare con l’idea di un’attività in proprio - possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente a causa di insufficienti ricerche di impiego (cfr. consid. 2.9.) nel periodo 17 dicembre 2014 – 16 febbraio 2015.

L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

Questo Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.

In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione - implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.

Inoltre, in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.

2.11. Nel caso di specie non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’URC.

In primo luogo, non risulta che l’assicurato abbia contattato l’amministrazione nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione del 17 marzo 2015 per ottenere, illustrando la propria idea di autoimprenditorialità, delucidazioni circa i suoi diritti e i suoi obblighi.

In secondo luogo, ritenuta l’asserita mancanza di informazioni durante il colloquio del 12 maggio 2015 (cfr. doc. I pag. 5; consid. 2.10.), va osservato che in tale data l’insorgente era annunciato per il collocamento già dal 17 marzo 2015 e quindi un’informazione in merito al provvedimento inerente al mercato del lavoro di cui agli art. 71a segg. con l’eventuale conseguente domanda d’indennità speciali, non avrebbe comunque potuto mutare la situazione relativa alle insufficienti ricerche di lavoro nel periodo 17 dicembre 2014 – 17 febbraio 2015.

In proposito giova osservare che il ricorrente, in occasione del primo colloquio del 25 marzo 2015 con la propria consulente del personale, non ha accennato a un eventuale progetto di attività indipendente. Al contrario egli ha risposto negativamente sia alla domanda “Attualmente svolge un’attività accessoria?”, che alla domanda “Attualmente svolge un’attività indipendente?” senza formulare alcuna precisazione (cfr. doc. 2D pag. 2, 3).

L’insorgente da un’eventuale non conoscenza della possibilità di ottenere delle indennità giornaliere speciali per intraprendere un’attività indipendente non può, conseguentemente, trarre vantaggio alcuno ai fini della presente lite (nel senso che non può essere esentato da una sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, in quanto, se avesse saputo delle indennità di cui agli art. 71a segg.LADI e ne avesse beneficiato, non gli sarebbero state controllate le ricerche di lavoro).

2.12. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI a causa delle insufficienti ricerche di lavoro nel periodo 17 dicembre 2014 – 16 febbraio 2015.

2.13. Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato otto giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per non avere svolto ricerche di impiego dal 17 dicembre 2014 al 16 febbraio 2015 (4 giorni per il mese dal 17 dicembre 2014 al 16 gennaio 2015 + 4 giorni per il mese dal 17 gennaio al 16 febbraio 2015; cfr. doc. 3D).

Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre la penalità minima prevista per insufficienti ricerche durante un mese precedente l’annuncio per il collocamento corrisponde a tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.6.).

Nel caso di specie, come visto (cfr. consid. 2.9.), per i due mesi - dal 17 dicembre 2014 al 16 febbraio 2015 - antecedenti l’annuncio per il collocamento deve essere considerato che l’insorgente, attivandosi per valutare se fosse possibile creare un’attività in proprio in Ticino, ha effettuato degli sforzi volti al reperimento di un’occupazione, anche se gli stessi risultano insufficienti.

Di conseguenza a mente di questa Corte, tutto ben considerato, la sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione di otto giorni inflitta al ricorrente dall'URC non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.) e deve pertanto essere ridotta a sei giorni (3 giorni per il periodo dal 17 dicembre 2014 al 16 gennaio 2015 + 3 giorni per il periodo dal 17 gennaio al 16 febbraio 2015).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto.

La decisione su opposizione del 26 maggio 2015 emessa dall'URC di __________ è riformata nel senso che RI 1 è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 6 giorni.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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16

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48