Raccomandata
Incarto n. 38.2015.31
cl/rs
Lugano 27 luglio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, giurista
statuendo sul ricorso del 14 aprile 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 marzo 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con la decisione su opposizione del 2 marzo 2015 la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 1° dicembre 2014 (cfr. doc. 13; 17) mediante il quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità di insolvenza per non aver salvaguardato in maniera consona i propri crediti salariali non avendo intrapreso in tal senso sforzi adeguati e tempestivi.
Contestualmente l’amministrazione ha motivato la propria decisione su opposizione come segue:
" (…)
L’opponente ha prestato la propria attività lavorativa presso la __________ dal 01.04.2010 al 30.04.2014. Rivendica alla Cassa, con domanda del 30 ottobre 2014, un importo totale di fr. 21'666.60 concernente i salari e la tredicesima degli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro.
L’assicurato, a tutela dei suoi interessi salariali, durante il rapporto di lavoro consegna 2 raccomandate a mano, in data07.02.2014 e 07.03.2014; dopo la fine del rapporto di lavoro il signor RI 1 intima alla ditta, nuovamente con dei solleciti generici e poco incisivi, i pagamenti dei salari arretrati (sempre come raccomandate a mano) in data 16.05.2014, 19.05.2014 e 27.06.2014.
Il 23.10.2014, per il tramite del __________, insinua all’Ufficio fallimenti il suo credito salariale ammontante a fr. 47'199.95, per i salari arretrati a partire da agosto 2013.
In data 01.12.2014 la Cassa ha intimato all’assicurato una decisione negativa, denotando il fatto che il signor RI 1, benché non avesse ricevuto il salario negli ultimi 9 mesi del rapporto di lavoro, avesse intimato alla ditta unicamente una “Raccomandata a mano” datata 19.05.2014 e poi abbia atteso il fallimento senza più rivendicare alla __________ i suoi crediti.
Il 17 dicembre 2014 il signor RI 1 scrive alla nostra Cassa una lettera di contestazioni, allegando alla stessa un’ulteriore lettera di sollecito (Raccomandata a mano) inviata alla ditta il 27.06.2014 e restando in attesa di un nostro riscontro. Ritenendo questo scritto come un’opposizione, in data 12.01.2015 la Cassa invia all’assicurato la decisione su opposizione, riconfermando il diniego del diritto al percepimento delle indennità per insolvenza, poiché gli sforzi intrapresi a tutela degli interessi salariali non paiono consoni.
Il 15.01.2015 l’avv. RA 1, nuovo patrocinatore del signor RI 1, presenta formale opposizione alla nostra decisione allegando ulteriori lettere di sollecito, tutte “Raccomandate a mano”, datate 07.02.2014, 07.03.2014, 16.05.2014. L’avv. RA 1 chiede altresì l’audizione del suo assistito.
In data 12.02.2015 l’assicurato e il suo legale vengono sentiti presso i nostri uffici. L’avv. RA 1 torna a sottolineare come il suo patrocinato abbia sempre sollecitato, sia verbalmente che per iscritto, la ditta __________ affinché tenesse fede ai suoi impegni contrattuali. In considerazione del fatto che il signor __________, titolare della ditta, rassicurasse sempre il signor RI 1 ha fatto sì che l’assicurato si sentisse rassicurato sul fatto che le pendenze sarebbero state onorate. Si fa presente inoltre che durante il colloquio l’assicurato abbia comunicato alla Cassa che si occupava della direzione del personale e del coordinamento delle attività della ditta. Ciò presuppone quindi che conoscesse anche la situazione creditoria degli altri dipendenti, benché durante il verbale d’audizione abbia confermato di non essere a conoscenza della grave situazione finanziaria della __________.
La Cassa, preso atto delle osservazioni presentate sia in sede di opposizione sia durante il verbale di audizione del 12.02.2015, non può che riconfermarsi nella sua decisione di rifiuto in quanto l’opponente non ha salvaguardato in maniera consona i suoi crediti salariali. Infatti, in considerazione del fatto che il signor RI 1 aveva percepito l’ultimo salario in luglio 2013, mal si comprende il motivo per il quale non abbia agito più efficacemente nella rivendicazione e tutela dei suoi crediti salariali, sia durante ma soprattutto dopo la fine del suo rapporto di lavoro. (…)”
(cfr. doc. 1; A)
1.2. Contro la decisione su opposizione del 2 marzo 2015 (cfr. doc. 1; A) l’assicurato ha interposto, in data 14 aprile 2015, un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I).
A motivazione delle proprie pretese, l’assicurato, per il tramite del proprio legale, ha in particolare evidenziato quanto segue:
" (…)
Innanzitutto la Cassa Cantonale cade nell’arbitrio laddove, dal fatto che l’assicurato abbia asserito di occuparsi della direzione del personale e del coordinamento della attività della ditta, deduce ch’egli “conoscesse anche la situazione creditoria degli altri dipendenti” (cfr. decisione impugnata pag.3). Trattasi con tutta evidenza di un’interpretazione forzata e di comodo. Innanzitutto, la funzione del ricorrente è chiaramente indicata nel contratto di lavoro: egli è stato assunto in qualità di “responsabile alla vendita e gestione”. Il ruolo è chiaro ed è in relazione all’attività di vendita per la quale il ricorrente si occupava di dirigere e coordinare i venditori. Pertanto nulla a che vedere con l’ambito amministrativo e/o contabile: si contesta di conseguenza che il ricorrente sapesse della situazione creditoria degli altri dipendenti, affermazione non supportata da un benché minimo documento. Si conferma quanto dichiarato dal RI 1 durante l’audizione del 12 febbraio 2015 ossia ch’egli non era assolutamente al corrente della grave situazione finanziaria della __________.
Precisato quanto sopra, si rileva come già durante il rapporto di lavoro il signor RI 1 ha sollecitato al datore di lavoro (sia verbalmente che per iscritto) il versamento dei salari non pagati. Segnatamente il 7 febbraio 2014 e il 7 marzo 2014. In seguito, dopo la fine del rapporto di lavoro (30 aprile 2014), l’assicurato ha insistentemente preteso il versamento dei salari arretrati tramite l’invio delle seguenti raccomandate a mano: 16/19 maggio e 27 giugno 2014.
La Cassa Cantonale di disoccupazione ha ritenuto suddette diffide come “dei solleciti generici e poco incisivi” (cfr. decisione impugnata pag. 2). A torto. Al di là del tenore delle stesse, dalle quali si evince chiaramente che il ricorrente intendeva fermamente rivendicare le proprie legittime pretese salariali, non si può seriamente sostenere che una raccomandata a mano non sia equiparabile ad uno strumento incisivo. Al contrario, proprio per il fatto di pretenderne la conferma di ricezione, tale modus operandi costituisce agli occhi del ricorrente uno strumento inequivocabile e incontestabile per quanto attiene all’avvenuta o meno ricezione.
Purtroppo, i numerosi solleciti sopra citati non hanno dato i frutti sperati e, malgrado le continue rassicurazioni del responsabile di __________ (ora purtroppo irreperibile), il ricorrente si è visto inaspettatamente confrontato con il fallimento di __________ pronunciato il 10.09.2014. Per il tramite di __________, RI 1 ha in seguito insinuato il suo credito nel fallimento di __________ (il __________) e presentato la domanda oggetto della presente procedura in data 30.10.2014.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, appare oggettivamente sostenibile che il signor RI 1, non ha mai rinunciato ai suoi crediti salariali, intensificando i solleciti una volta terminato il rapporto di lavoro. Purtroppo le puntuali rassicurazioni del datore di lavoro, con cui intratteneva dei buoni rapporti e del quale si fidava, hanno sempre spinto l’assicurato a non avviare, per il momento, procedure esecutive. Se d’un canto è vero che dal mese di luglio 2013 il ricorrente non ha ricevuto alcun salario, risulta altrettanto vero che per oltre 3 anni RI 1 ha regolarmente percepito il salario ciò che ha inciso sulle sue strategie da adottare per incassare i salari non ancora pagati. Come detto, fra le parti vi era un chiaro rapporto di fiducia.
Non da ultimo il ricorrente segnala una disparità di trattamento nella misura in cui due dipendenti, in identica posizione e situazione, sembrerebbero avere ricevuto le indennità di insolvenza (…)”
(cfr. doc. I)
1.3. Nella propria risposta di causa del 22 aprile 2015, la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, riconfermandosi nella propria decisione su opposizione emessa il 2 marzo 2015 (cfr. doc. III).
1.4. Il 4 maggio 2015 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare (cfr. doc. V).
1.5. Il doc. V è stato immediatamente trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI)
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia negato, mediante la decisione del 1° dicembre 2014, confermata dalla decisione su opposizione del 2 marzo 2015, a Stefano Lazzoni il diritto a percepire le indennità per insolvenza (cfr. doc. 13; 17; 1; A).
Più precisamente andrà valutato se rettamente oppure no la Cassa ha considerato intempestivi e inadeguati gli sforzi compiuti dal ricorrente per recuperare il suo credito salariale nei confronti dell’ex datore di lavoro relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2014.
2.2. Secondo l'art. 51 cpv. 1 LADI:
" I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali."
L'art. 51 cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.3. L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al riguardo il TFA si è così espresso:
" 2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen, mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002 auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9. September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11. November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16. Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.- eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002 erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet und damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht nachgekommen."
In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.
A proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:
" 2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)
In un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione finanziaria."
Nel caso concreto l'Alta Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:
" 4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet, bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und hatte somit auch keine Mitarbeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.
Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete, kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen, damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."
(cfr. DLA 2007 pag. 55)
In una sentenza 8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.
In una sentenza 8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno, rilevando:
" 5.
Le recourant invoque une appréciation arbitraire des faits ainsi qu'une violation des art. 51 al. 1 et 55 al. 1 LACI. Il fait valoir que sur la base des faits établis par la juridiction cantonale, à savoir la conclusion d'une transaction extrajudiciaire le 7 février 2011 dans laquelle l'employeur s'est engagé à régler les salaires impayés, une mise en demeure écrite du 11 janvier 2012 par laquelle il a sommé l'employeur d'exécuter la transaction dans les 10 jours et les réclamations orales entre la fin du mois de juin 2011 et le mois de janvier 2012, il était arbitraire de considérer qu'il n'avait pas rempli son obligation de réduire le dommage.
En l'espèce, les rapports de travail ont initialement pris fin le 30 novembre 2010 et ce, pour des motifs économiques. L'assuré a cependant continué de travailler sans percevoir de salaire jusqu'au 31 janvier 2011. Le 7 février 2011, les parties ont signé une convention par laquelle l'employeur s'est engagé à payer jusqu'au 30 juin 2011 les salaires afférents aux mois de décembre 2010 et janvier 2011 ainsi que le 13 ème salaire de l'année 2010. Par lettre du 11 janvier 2012, le recourant a mis son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire tels que fixés dans la convention du 7 février 2011.
Il ressort de cet état de fait qu'entre le 30 juin 2011 et le 11 janvier 2012, le recourant est resté totalement inactif. L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage. Le recourant allègue toutefois qu'au cours de cette période, il a procédé à des réclamations orales. Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002). Compte tenu de ce qui précède, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit en retenant que l'absence de démarches de l'assuré pendant plus de six mois constituait une violation de l'obligation de réduire le dommage et, partant, entraînait la perte du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.
Mal fondé, le recours doit être rejeté."
In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno per avere atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.
Per quanto attiene ai rapporti personali intercorrenti tra il dipendente e l’ex datore di lavoro, giova ricordare che in una sentenza 8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia la situazione.
In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine langandauernde, das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn überhaupt keine, also auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der Sicht des Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann, dass sich bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im Einzelfall verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten Schritten aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand allein, dass zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche Beziehungen bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts jedenfalls nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben während eines halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das bestehende Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der Lohnansprüche abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich erscheinen, hat unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben (vgl. Urteil C 240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).
Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte, um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden, weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von einigen Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem während sechs Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht mehr als objektiv verständlich zu werten. Ausser der persönlich-verwandtschaftlichen Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat denn auch das kantonale Gericht keine weiteren Umstände genannt, welche das Verhalten des Beschwerdegegners einsichtig und nachvollziehbar erscheinen liessen, weshalb sein Entscheid in Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und der Anspruch des Versicherten auf Insolvenzentschädigung wegen Verletzung seiner Schadenminderungspflicht vor der Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010 pag. 48-49)
Infine, in una sentenza 8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV NV.2 pag. 3, la nostra Massima Istanza ha stabilito che nel caso di cui tra il lavoratore e l’ex datore di lavoro intercorrono buoni rapporti, ciò non esime il primo dall’esigere in modo incisivo, tempestivo ed adeguato il pagamento dei propri crediti salariali, non essendo quindi sufficienti, al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati, le rassicurazioni verbali dell’ex datore di lavoro. Contestualmente il Tribunale federale ha statuito quanto segue:
" (…)
3.2.4. Der Beschwerdeführer lässt zwar zu Recht darauf hinweisen, dass eine Verpflichtung zu einem schriftlichen oder weitergehenden Vorgehen bei laufendem Arbeitsverhältnis nicht vom Gesetz statuiert wird. Die Schadenminderungspflicht besteht indessen auch zu diesem Zeitpunkt. Dass nicht gleich viel verlangt werden kann wie nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, liegt daran, dass dieses nicht allzu stark belastet werden soll. Insbesondere soll der Arbeitnehmer seine Anstellung durch ein allzu forsches Vorgehen nicht gefährden. Diese Gefahr bestand aber für den Beschwerdeführer offenbar nicht, legt er doch selber dar, sein Chef habe ihn immer wieder vertröstet und damit bewirkt, dass er seine Stelle behalten habe. Das zeigt, dass er eine starke Position inne hatte. Entschiedeneres Handeln wäre somit in Nachachtung der Schadenminderungspflicht bei der vorliegenden Entwicklung praxisgemäss notwendig gewesen, weil die Wahrscheinlichkeit eines Lohnverlustes mit dem Zeitablauf stetig zunahm (vgl. Urteile C 231/06 vom 5. Dezember 2006 und C 264/04 vom 20. Juli 2005). In diesem Zusammenhang ist auf die offenkundige Tatsache hinzuweisen, dass Schuldner oftmals erst unter dem Druck einer schriftlichen Aufforderung ihren Zahlungspflichten nachkommen. Auf mündliche Zusicherungen hätte sich der Versicherte jedenfalls nicht während der langen Dauer und der Zunahme des Lohnausstandes verlassen dürfen. Daran kann auch das letztinstanzlich neu geltend gemachte besondere Vertrauens- und Loyalitätsverhältnis, welches der Beschwerdeführer in seiner Funktion als Verkaufsleiter empfunden haben will, nichts ändern. Es geht nicht an, mit dem blossen Hinweis auf ein besonderes persönliches Verhältnis auf die Durchsetzung von vertraglichen Ansprüchen zu verzichten, um diese später bei der Arbeitslosenversicherung und damit bei der Allgemeinheit geltend zu machen."
2.4. La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così espressa:
" (…)
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
art. 55 LADI
OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il danno.
Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario.
La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati.
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009 (
Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si è limitato a rivendicareil salario solo oralmente,dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela)TFA C231/06
del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il versamento del salario).
TFA C 109/04del 9.6.2005 (
Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).
TFA C 91/01del 4.9.2001 (
Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75).”
2.5. Nell’evenienza concreta, dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato alle dipendenze della __________ di __________ dal 1° aprile 2010 al 30 aprile 2014 in qualità di responsabile alle vendite e gestione (cfr. doc. 24; 18; 5;1; A).
Il salario pattuito ammontava a CHF 5'000.- lordi al mese (cfr. doc. 24; 20-22).
Non percependo alcun salario dal mese di agosto 2013, Stefano Lazzoni ha trasmesso al proprio ex datore di lavoro, sia prima del termine del rapporto lavorativo con la __________ che nei mesi successivi, dei solleciti di pagamento inerenti i propri crediti salariali in forma di raccomandata a mano (A; 1).
In particolare, per quanto attiene al periodo antecedente la cessazione del rapporto lavorativo, avvenuta il 30 aprile 2014 (cfr. doc. 18), al fine di recuperare i propri crediti salariali, il ricorrente ha trasmesso al proprio ex datore di lavoro due raccomandate a mano, e nello specifico in data 7 febbraio 2014 e 7 marzo 2014 (cfr. doc. 8; 9)
Dopo il termine dell’attività lavorativa svolta alle dipendenze della __________, e più in particolare dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento intimatagli in data 13 febbraio 2014 ed a valere dal 30 aprile 2014 (cfr. doc. 9; 29), RI 1, ha nuovamente richiesto, sempre nella forma di raccomandate a mano, il versamento degli arretrati salariali da parte della Radiomarelli SA (cfr. doc. 8; 9; 28; 29).
Con raccomandate a mano controfirmate da __________, presidente con diritto di firma individuale (confronta estratto del Registro di commercio reperibile al sito www.zefix.ch) del 16 e del 19 maggio 2014, nonché del 27 giugno 2014, l’insorgente si è nuovamente rivolto all’ex datore di lavoro, riconoscendo peraltro le problematiche legate alla ditta e rilevando di non aver ricevuto nessun pagamento inerente il lavoro prestato dal medesimo da agosto 2013, nonostante le numerose rassicurazioni (cfr. doc. 10; 11; 12; 30; 31).
Il 10 settembre 2014 la __________, ex datrice di lavoro dell’assicurato, è stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con Decreto della Pretura del Distretto di __________ in data 9 settembre 2014.
Un mese e mezzo circa dopo il fallimento della ditta, il ricorrente ha provveduto, in data 23 ottobre 2014, per il tramite dell’__________, allora sua rappresentante legale (cfr. doc. 33), ad insinuare nel fallimento della ditta il proprio c__________edito, ammontante a CHF 47'199.95, ottenendone la vidimazione da parte dell’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ il 28 ottobre 2014 (cfr. doc. 19).
Oltre un mese e mezzo dopo il fallimento della __________, e più in particolare il 30 ottobre 2014, RI 1 ha inoltrato la propria domanda di indennità per insolvenza relativa ai crediti salariali degli ultimi 4 mesi in cui ha lavorato alle dipendenze della medesima, per un totale di CHF 21'666.60 (cfr. doc. 18).
Con la decisione del 1° dicembre 2014 la Cassa ha respinto la domanda dell’insorgente, motivando il proprio provvedimento come segue:
" (…)
Lei ha prestato attività lavorativa presso la ditta dal 01.04.2010 al 30.04.2014 , ha percepito lo stipendio fino al 31.07.2013; rivendica alla nostra Cassa, con domanda del 30.10.2014, un importo di fr. 21'666.60 concernente gli stipendi e la relativa tredicesima degli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro.
In considerazione del fatto che la ditta è fallita il 10.09.2014 e che durante il suo rapporto di lavoro e dopo la fine del suo contratto lavorativo ha inoltrato unicamente delle lettere, l’ultima datata 19.05.2014, la sua richiesta deve essere respinta in quanto i suoi sforzi per recuperare il salario non possono essere considerati adeguati e tempestivi. (…)” (cfr. doc. 13; 17)
Avverso la decisione del 1° dicembre 2014 RI 1, per il tramite del proprio legale, avv. RA 1, ha interposto formale opposizione in data 15 gennaio 2015 sostenendo che, malgrado i numerosi solleciti scritti già citati e le continue rassicurazioni da parte dell’ex datore di lavoro, egli si è visto confrontato all’imprevisto ed inaspettato fallimento della , a seguito del quale egli si sarebbe tempestivamente rivolto all’ presentando la propria domanda di indennità per insolvenza del 30 ottobre 2014, senza nel frattempo mai rinunciare ai propri crediti salariali (cfr. doc. 5).
In sede di audizione davanti alla Cassa, il 12 febbraio 2015 il ricorrente ha precisato quale fosse il proprio ruolo alle dipendenze della __________; nello specifico RI 1, oltre a negare di essere al corrente delle difficoltà finanziare della ditta, ha affermato di occuparsi della direzione del personale e del coordinamento delle attività dell’azienda. L’insorgente ha poi asserito di aver sollecitato non solo verbalmente, bensì anche per iscritto, il proprio ex datore di lavoro, tramite raccomandate a mano per le quali ha preteso firma a conferma della loro ricezione da parte dell’ex datore di lavoro.
Contestualmente l’insorgente ha altresì posto in evidenza come un suo collega, apparentemente in una situazione analoga, sia stato posto al beneficio delle prestazioni di insolvenza (cfr. doc. 3).
Il 2 marzo 2015 la Cassa ha confermato la propria decisione del 1° dicembre 2014, sulla base delle motivazione esposte al considerando 1.1.
In data 14 aprile 2015 il ricorrente ha interposto un tempestivo ricorso al TCA ponendo a fondamento delle proprie argomentazioni le circostanze di cui al considerando 1.2.
2.6. Il TCA, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, precisa che, benché a RI 1 non sia stato versato alcun salario dal mese di agosto 2013, il medesimo ha atteso sino al 23 ottobre 2014, quindi oltre un anno dal versamento dell’ultimo salario, nonché sei mesi circa dopo il termine del rapporto lavorativo al 30 aprile 2014 ed un mese e mezzo dopo la pronuncia, il __________, del fallimento della ditta ex datrice di lavoro (cfr. Registro di commercio reperibile al sito www.zefix.ch), per agire in via esecutiva al fine di recuperare i propri crediti salariali, mediante l’insinuazione del credito di CHF 47'199.95 vidimata dall’Ufficio fallimento del Distretto di __________ in data 28 ottobre 2014 (cfr. doc. 19).
Si pone, inoltre, in particolare evidenza che per questa Corte, a prescindere dal fatto che il medesimo fosse o meno a conoscenza della situazione creditoria della ditta, non trova alcuna valida spiegazione il fatto che l’assicurato nell’arco temporale dall’agosto 2013 al 7 febbraio 2014, quindi per oltre sei mesi, non abbia mai preteso in modo più incisivo il versamento dei salariali arretrati, limitandosi a consegnare all’ex datore di lavoro delle raccomandate a mano, la prima d’altronde nel mese di febbraio 2014, ovvero sei mesi dopo l’inizio del mancato pagamento degli stipendi nell’agosto 2013.
Per quanto attiene al periodo seguente l’inoltro della prima raccomandata a mano del 7 febbraio, va osservato che l’assicurato ha a più riprese sollecitato per iscritto, mediante le raccomandate a mano del 7 marzo, 16 maggio, 19 maggio e 27 giugno 2014 (cfr. doc. 8; 9; 10; 11; 12; 28; 29; 30; 31), il proprio ex datore di lavoro affinché gli corrispondesse quanto dovuto, sia anteriormente che in seguito alla notifica da parte di quest’ultimo della lettera di licenziamento, datata 13 febbraio 2014, ed al termine effettivo del rapporto lavorativo, avvenuto il 30 aprile 2014 (cfr. doc. 29).
Tuttavia l’insorgente, come visto, ha lasciato trascorrere diversi mesi prima di agire in modo più incisivo nei confronti dell’ex datore di lavoro. Il ricorrente, al riguardo, ha precisato che ciò era dovuto, da un lato, al rapporto di fiducia intercorrente tra lo stesso RI 1 ed titolare della ditta, dall’altro, in quanto, in buona fede, a seguito delle rassicurazioni ricevute, nutriva la speranza di recuperare quanto gli spettava (cfr. doc. 5; I).
Il TCA, in proposito, osserva che però non risulta in ogni caso che alle richieste di RI 1 sia stato dato seguito.
Giova poi rilevare che nei mesi successivi al termine del rapporto lavorativo con la __________ l’assicurato, nonostante l’ex datore di lavoro non avesse dato il minimo seguito alle sue rassicurazioni, tramite versamenti anche solo parziali dei salari, non ha mai intensificato i metodi di recupero dei propri crediti salariali, limitandosi a trasmettere nuove raccomandate a mano al signor __________, titolare della ditta.
È pure utile sottolineare che il ricorrente ha continuato a lavorare da agosto 2013 fino ad aprile 2014, ossia per nove mesi, senza essere retribuito, nemmeno con degli acconti sugli stipendi dovuti.
Si sottolinea inoltre come dall’ultima raccomandata a mano, consegnata in data 27 giugno 2014 (cfr. doc. 12), all’insinuazione del credito di CHF 47'199.95 del 23 ottobre 2014 (cfr. doc. 19) l’insorgente abbia lasciato trascorrere quasi tre mesi rimanendo completamente inattivo nei confronti dell’ex datore di lavoro, per poi agire unicamente un mese e mezzo circa dopo la pronuncia del fallimento del __________ della __________ da parte della Pretura del Distretto di __________ (cfr. Registro di commercio reperibile al sito www.zefix.ch) e trasmettere all’amministrazione la propria domanda di indennità per insolvenza il 30 ottobre 2014 (cfr. doc 18).
Gli sforzi compiuti dall'assicurato per ottenere quanto dovuto sono quindi manifestamente insufficienti, anche in considerazione del fatto che già durante la sua attività lavorativa, benché durata alcuni anni, egli non ha percepito alcun salario per oltre nove mesi.
Al riguardo giova ribadire che secondo giurisprudenza costante, l’obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di impiego, quando il datore di lavoro non versa – o non versa interamente – il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita (cfr. STFA pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg.).
In particolare l'assicurato avrebbe dovuto procedere già antecedentemente alla pronuncia del fallimento con misure più incisive di carattere esecutivo e/o per via giudiziaria. Non avendolo fatto egli ha gravemente violato l'obbligo previsto all'art. 55 cpv. 1 LADI.
In merito alle rassicurazioni verbali fornite dal titolare della Radiomarelli SA, questa Corte, richiamando la giurisprudenza di cui al considerando 2.4., pone in particolare evidenza che le medesime non esimono il dipendente dall’esigere in modo incisivo, tempestivo ed adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e non sono quindi sufficienti al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati (cfr. STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011, consid. 2.7.).
Il TCA ritiene, dunque, che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave dell’obbligo di ridurre il danno previsto all’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).
La giurisprudenza esige, infatti, che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante, metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).
Di conseguenza, a ragione la Cassa ha negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.
2.7. Per quanto attiene alle osservazioni del ricorrente secondo cui a due ex dipendenti della __________ nella sua stessa posizione sarebbe stato riconosciuto il diritto alle indennità per insolvenza (cfr. doc. I), questa Corte rinuncia a richiamare gli incarti dei medesimi, che sarebbero stati nelle medesime condizioni del ricorrente ed ai quali l'amministrazione avrebbe riconosciuto il diritto alle prestazioni della LADI (cfr. doc. I).
Ciò, anche quando corrispondesse alla realtà dei fatti, considerato che non è dato a sapere se i due ex dipendenti della __________ citati dal ricorrente si trovassero effettivamente in condizioni pari a quelle dell’assicurato, non potrebbe comunque essere di alcuna utilità per l’insorgente.
Già solo per l'esiguità del numero di casi segnalati (cfr. doc. I) non esistono, infatti, gli estremi per applicare nel caso concreto il principio del diritto dell'uguaglianza nell'illegalità (cfr. STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 consid. 5).
Si ricorda peraltro che in una sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008 il Tribunale federale non ha confermato una sentenza del TCA che aveva riconosciuto ad un assicurato il diritto alle prestazioni della LADI per un corso di perfezionamento, proprio sulla base del principio citato.
L'Alta Corte si è al riguardo così espressa:
" 2.
In concreto la Corte cantonale ha in primo luogo stabilito che la qui opponente non adempiva i presupposti legali per il riconoscimento di prestazioni assicurative in relazione alla frequentazione del corso di collaboratrice sanitaria X.________. Questa conclusione è corretta e incontestata. Controversa è per contro la deduzione del primo giudice, secondo cui sarebbero soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza per beneficiare del diritto all'uguaglianza nell'illegalità.
Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia a divedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempreché ciò non leda altri interessi legittimi. Qualora un'autorità esplicitamente riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità, fermo restando comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; 126 V 390 consid. 6a pag. 392; 122 II 446 consid. 4a pag. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina).
A motivazione della decisione di riconoscere alla qui opponente il diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha rilevato il fatto, incontestato, che cinque altri assicurati avevano frequentato, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo corso seguito dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta tuttavia ancora per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti, come già è stato ricordato al precedente considerando, la circostanza che la legge non sia stata applicata o non sia stata applicata correttamente in un singolo caso o in pochi singoli casi - circostanza questa comunque contestata dall'amministrazione ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato diversamente da quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio cantonale, che riconosce un tale diritto a U.________, non può essere tutelato.
La procedura è onerosa (art. 65 seg. LTF). Le spese, che seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), andrebbero di conseguenza poste a carico dell'assicurata opponente. Tenuto conto delle particolari circostanze del caso, si prescinde tuttavia eccezionalmente dal prelevare simili spese."
Poiché l'amministrazione, a proposito del riconoscimento del diritto a indennità per insolvenza ad assicurati nella stessa posizione del ricorrente che hanno agito nei confronti del loro ex datore di lavoro secondo le medesime modalità dell’insorgente, non ha adottato nessuna prassi costante derogante alla legge con l'intenzione di mantenerla in futuro, il principio dell'uguaglianza di trattamento nell'illegalità non torna in concreto applicabile (cfr. STCA 38.2009.18 del 18 giugno 2009, STCA 38.2010.57 del 7 febbraio 2011).
2.8. In esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale ritiene che a ragione, quindi, la Cassa ha negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.
La decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 2 marzo 2015 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La vicecancelliera
Daniele Cattaneo avv. Raffaella Sartoris Vacchini