Raccomandata
Incarto n. 38.2015.29
rs
Lugano 24 settembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 aprile 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 aprile 2015 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, _____________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 9 aprile 2015 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 10 marzo 2015 (cfr. doc. A3) con la quale ha sospeso RI 1 per 5 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per non essersi presentato a un colloquio di consulenza previsto per il 2 marzo 2015 alle ore 15:30 senza avvisare della sua assenza.
L’amministrazione per stabilire l’entità della penalità ha tenuto conto, inoltre, di una sanzione già ricevuta dall’assicurato riguardante le ricerche di lavoro (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della medesima.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto che:
" A mio giudizio, la decisione non tiene conto del principio di proporzionalità della sanzione ritenuto che riconosco di non essermi presentato al colloquio di consulenza del 02.03.2015 e di non aver avvisato il consulente appunto perché mi sono completamente dimenticato dell’appuntamento.
Sempre a mio giudizio, ritengo che la sospensione del diritto di 5 giorni sia sproporzionata anche per quanto riguarda la prestazione che l’URC eroga durante i colloqui di consulenza: 10/15 minuti con domande di routine e, nel mio caso, senza mai aiuto concreto.
L’osservazione dell’URC di __________ che richiama una sanzione precedente riguardo le ricerche d lavoro riguarda il primo mese di disoccupazione. Avevo fatto le ricerche ma tutte nella stessa data. Non mi sembra una negligenza così grave.
(…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 30 aprile 2015 l'URC ha comunicato che non sussistono nuovi elementi rilevanti tali da modificare la decisione su opposizione.
L’amministrazione ha, poi, precisato quanto segue:
" (…)
Precisiamo inoltre che i giorni di sanzione sono stati decisi tenendo conto delle precedenti sanzioni ottemperando alla lista sospensioni della Sezione del lavoro (1a assenza senza avvisare ma nessuna precedente sanzione da 1 a 4 giorni, assenza senza avvisare con precedenti sanzioni per altri motivi da 5 a 8 giorni). Nel presente caso è stata applicata la sanzione minima di 5 giorni prevista per il caso in oggetto. (…)” (Doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’URC, a ragione oppure no, ha sospeso l’assicurato per cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per non essersi presentato al colloquio di consulenza del 2 marzo 2015 senza previamente avvertire della sua assenza.
L'art. 17 cpv. 2 LADI stabilisce in particolare che l'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
L'art. 17 cpv. 3 lett. b LADI precisa che, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato a partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5.
L'art. 21 OADI ("consulenza e controllo") prevede che:
" Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente fissa le date dei colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)
Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui risultati di ciascun colloquio. (cpv. 3)
Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"
L'art. 22 OADI precisa quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di controllo":
" Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro 15 giorni dalla data in cui l’assicurato si è annunciato per il collocamento al Comune o al servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato a intervalli adeguati, ma almeno ogni due mesi. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 3)
Il servizio competente stabilisce d'intesa con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno. (cpv. 4)."
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.
2.3. In una sentenza del 2 settembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.
I medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una seduta informativa.
Le principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.
Nella decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato. Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.
In una successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.
In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale.
Per contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.
Considerando in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata.
In un'altra sentenza C 327/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittima l'assenza a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni per non aver presenziato ad un appuntamento.
Nella sentenza sopra citata del 2 settembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì 17. L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del personale, non era stato adeguatamente informato circa la data dell'appuntamento.
Il TFA ha accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione, egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.
Il TFA, in una sentenza C 206/03 del 4 dicembre 2003, ha confermato la sospensione di 6 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a un colloquio di consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato convocato per iscritto l'11 dicembre 2002. La circostanza addotta dall'assicurato a sua discolpa, relativa al fatto che durante le feste natalizie del 2002, trascorse in X, lo avessero derubato, oltre che dei soldi e delle carte di credito, anche della sua agenda, non è infatti stata ritenuta una valida giustificazione, in quanto egli, dopo il furto, avrebbe dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di collocamento in merito ai suoi appuntamenti e provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003 all'assicurato era comunque stato inviato per posta A un ulteriore avviso riguardante il colloquio del 13 febbraio 2003.
In una sentenza C 123/04 del 18 luglio 2005 l'Alta Corte, nel caso di un assicurato che non si era presentato a un colloquio presso l'URC a causa di una dimenticanza, ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità non era giustificata.
Infatti, nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione, il suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il giorno seguente l’appuntamento, egli si era scusato spontaneamente per la sua assenza.
In una sentenza C 241/06 dell'11 gennaio 2007 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e si è così espresso:
" 2.2 Wohl kommt den Beratungs- und Kontrollgesprächen eine wichtige Bedeutung zu. Davon hängt indessen nicht ab, ob und wie ein Fristversäumnis allenfalls zu ahnden ist (vgl. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, Bern 1988, N 29 zu Art. 30; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 87 und 146).
Nach der Rechtsprechung liegt ein mit einer Einstellung zu sanktionierendes Verhalten insbesondere dann vor, wenn ein Termin aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde, nicht aber, wenn ein Versicherter den Termin irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit nicht eingehalten und durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine Pflichten als Arbeitsloser
und Leistungsbezüger ernst nimmt (ARV 2000 Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen)."
In quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di penalità inflitta ad un'assicurata per non essersi presentata ad un nuovo appuntamento fissato su sua richiesta e per non essersi neppure tempestivamente scusata.
In una sentenza 8C_469/2010 del 9 febbraio 2011 l'Alta Corte ha annullato la sospensione inflitta ad un'assicurata che è arrivata in ritardo ad un colloquio di consulenza avvertendo in anticipo telefonicamente il suo consulente ed ha rilevato:
" 2.2 Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271).
2.3 Selon les constatations cantonales, l'après-midi du 12 février 2009, l'intimée a appelé l'ORP à 15 heures 10 pour annoncer qu'elle se présenterait avec dix minutes de retard. Or elle est arrivée sur place à 15 heures 30, moment auquel le conseiller devait recevoir une autre personne, de sorte que l'entretien n'a pas pu avoir lieu. L'assurée a expliqué avoir pris du retard lors de son rendez-vous à l'Association X., lequel avait été fixé au début du même après-midi. On doit admettre, contrairement à ce qu'allègue l'office recourant que la situation de l'intimée est comparable à celle d'un assuré qui a oublié de se rendre à un entretien. L'intimée a pris la peine de prévenir par téléphone l'ORP du fait qu'elle arriverait avec un certain retard. Certes le retard en question a fait échouer l'entretien avec son conseiller de l'ORP. Cet échec résulte d'une mauvaise planification de ses activités, dès lors qu'elle a agendé deux rendez-vous en début d'après-midi le même jour. Comme l'expose l'office recourant, rien n'aurait empêché l'intéressée d'abréger sa visite à l'Association X. pour se rendre à temps à l'ORP, quitte à y revenir plus tard pour terminer son entretien. Cependant, la situation de l'intimée ne saurait être appréciée de manière plus sévère que celle d'un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément (cf arrêt 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.2). Par ailleurs, le seul manquement connu de l'assurée remonte au 16 août 2007 (cf. décision sur opposition du 28 août 2009, p. 3 avant dernier paragraphe). L'office recourant indique que l'assurée a été également sanctionnée pour insuffisance de recherches d'emploi au mois de janvier 2009. Il s'agit là d'un fait nouveau au sens de l'art. 99 al. 1 LTF qui ne peut être présenté dès lors qu'il ne résulte pas du jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Dans la mesure où le manquement à retenir remonte à plus d'une année, il découle des principes exposés ci-dessus, qu'aucune sanction ne saurait être infligée à l'intimée pour l'échec de l'entretien de conseil du 12 février 2009."
Su questo tema cfr. pure la STCA 38.2010.59 del 10 gennaio 2011.
In una sentenza 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185 seg., il Tribunale federale ha stabilito che secondo la giurisprudenza il fatto di non presentarsi a un colloquio di consulenza e di controllo senza giustificazione non costituisce di per sé un comportamento passibile di sospensione se l'assicurato nei dodici mesi precedenti a tale inadempimento ha rispettato i propri obblighi di disoccupato e a posteriori si è scusato spontaneamente per l'assenza. Nella fattispecie, tuttavia, nel corso dell'anno che ha preceduto la mancata presenza al colloquio di consulenza e di controllo, per due volte l'assicurato non aveva soddisfatto i propri obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni, non presentandosi a due colloqui, anche se non è stato sanzionato al riguardo.
La nostra Massima Istanza ha, pertanto, accolto il ricorso dell’amministrazione contro il giudizio di prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di sanzione e ha confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato.
In una sentenza 8C_125/2013 del 29 agosto 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 350 seg., il Tribunale federale ha stabilito che se nel quadro dei provvedimenti inerenti al mondo del lavoro l’URC iscrive il disoccupato a un corso di lingua tedesca e fissa un colloquio di consulenza e controllo nell'orario del corso, al disoccupato non può essere imputata la violazione degli obblighi poiché era inevitabile che una delle due misure previste non potesse essere assolta. Se l'assicurato adduce un valido motivo per l'assenza al colloquio di consulenza, non sussiste una violazione degli obblighi ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera d LADI.
L'Alta Corte ha così annullato la sanzione inflitta ad un'assicurata che non si è presentata ad un appuntamento di consulenza in quanto doveva partecipare a un corso di tedesco. Inoltre, secondo il Tribunale federale, visto che l'assicurata aveva inviato al consulente del personale un messaggio di posta elettronica a tale proposito, non era necessario che gli telefonasse.
Con giudizio 8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 la nostra Massima Istanza ha, poi, respinto il ricorso di un assicurato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 7 giorni per non avere avvisato, senza valida giustificazione, il proprio collocatore della sua assenza a un colloquio di consulenza previsto per il 18 luglio 2011 alle ore 10:45, in quanto aveva dovuto recarsi in modo imprevedibile e straordinario nel luogo dove la figlia stava svolgendo una colonia per portarle degli effetti personali che aveva dimenticato.
Il TF ha precisato che per applicare la giurisprudenza secondo cui l’assicurato che ha dimenticato di recarsi a un appuntamento con l’URC e che si scusa spontaneamente non va sanzionato nel caso in cui prenda sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni occorre che il medesimo abbia agito spontaneamente e immediatamente.
L’Alta Corte ha ritenuto che tale giurisprudenza non fosse applicabile in quella fattispecie, nella misura in cui si doveva ammettere che l’assicurato sapeva perfettamente che aveva appuntamento con l’URC e che ha deliberatamente atteso le ore 15:33 del 18 luglio 2011 prima di scusarsi.
In una sentenza 8C_928/2014 del 5 maggio 2015 il TF ha stabilito che a ragione la Corte cantonale aveva annullato una sospensione di 5 giorni nel caso di un’assicurata che non si era presentata a un colloquio di consulenza credendo che la data del medesimo fosse stata posticipata e che nemmeno si era giustificata spontaneamente.
In effetti, siccome l’assicurata era convinta che la data dell’appuntamento fosse un’altra e perciò non poteva rendersi conto della sua mancanza, non le si poteva rimproverare di non essersi scusata spontaneamente.
Inoltre la parte ricorrente (Servizio del lavoro del Canton Vaud) neppure aveva messo in discussione il fatto che l’assicurata avesse comunque preso molto sul serio i suoi obblighi di disoccupata e di beneficiaria di prestazioni.
Infine è utile segnalare che il TCA, nella sentenza 38.2013.70 del 26 marzo 2014, ha confermato la sospensione di 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitti a un’assicurata per non aver tempestivamente annunciato la sua assenza al colloquio di consulenza del 18 ottobre 2013 alle ore 9:00 a causa di malattia (influenza intestinale).
Questa Corte, in primo luogo, ha osservato che la ricorrente non solo non aveva avvisato (o direttamente o tramite un conoscente o familiare, visto che aveva indicato di essersi sentita male mentre era al lavoro il 17 ottobre 2013 e di essere stata portata a casa nel pomeriggio) ma aveva preso contatto telefonico con l’amministrazione il 21 ottobre 2013 alle 10:52 soltanto dopo avere ricevuto la richiesta di giustificazione del 18 ottobre 2013.
In secondo luogo, il TCA ha rilevato che anche l’entità della sospensione di 5 giorni doveva essere confermata, in quanto quattro mesi prima, l’assicurata era già stata sanzionata per non avere iniziato un provvedimento relativo al mercato del lavoro.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato senza valido motivo ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.
2.5. Riguardo alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le direttive dell'UFSEL (oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da applicare per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 53-54).
In una sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, l'Alta Corte ha in particolare rilevato:
" (…)
Aus dem Umstand, dass die Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist. Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen. Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht bundesrechtskonform." (STFA C 268/98 Hm del 22 dicembre 1998)
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 101 e segg.
2.6. Va riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande importanza (cfr. STFA C 268/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 327/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998).
Infatti, la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI; consid. 2.2.). Per questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.
La giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare (mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del 7 agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).
Il compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla Sezione del lavoro (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).
Infine, ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano "timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui di consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 OADI il servizio competente effettua a intervalli adeguati, ma almeno ogni due mesi (cfr. consid. 2.2.).
2.7. Nella presente evenienza l’assicurato non si è presentato al colloquio di consulenza fissato per il 2 marzo 2015 alle ore 15:30 presso l’URC di __________ senza previamente avvertire della sua assenza.
Il suo consulente del personale, il 3 marzo 2015, gli ha, quindi, trasmesso una ”Richiesta di giustificazione”, con cui l’ha invitato a motivare, entro il 12 marzo 2015, la propria assenza al colloquio e la mancanza di avviso in anticipo, sottolineando inoltre che giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale comportamento poteva comportare una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 153).
L’assicurato, il 6 marzo 2015, ha risposto:
" Purtroppo mi sono dimenticato dell’appuntamento. Mi scuso.” (Doc. 148)
Al riguardo il TCA rileva che l'URC, inviando al ricorrente la "Richiesta di giustificazione" citata, gli ha dato l'opportunità di giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.
Di conseguenza, dal profilo procedurale, l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, non ritenendo valida la motivazione fornita dal ricorrente, con decisione formale del 10 marzo 2015, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per cinque giorni per non essersi presentato al colloquio del 2 marzo 2015 senza dare alcun avviso (cfr. doc. A3; consid. 1.1.).
Con decisione su opposizione del 9 aprile 2015 l’URC ha poi confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.8. Nel caso di specie è incontestato che l’insorgente non ha presenziato al colloquio di consulenza del 2 marzo 2015.
In effetti il medesimo ricorrente ha, al riguardo, affermato di essersi dimenticato di tale appuntamento (cfr. doc. 148; 142; I).
Come stabilito dalla giurisprudenza federale (consid. 2.3.), in ben precise situazioni, una semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente da sanzioni. Occorre, in particolare, che il suo comportamento generale dimostri che prende sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni.
In concreto l’assicurato non si è, tuttavia, scusato spontaneamente per non aver partecipato all’appuntamento con l’URC del 2 marzo 2015, bensì ha atteso la “Richiesta di giustificazione” dell’amministrazione del 3 marzo 2015, rispondendo il 6 marzo 2015 (cfr. doc. 153; 148).
Tale circostanza non è peraltro stata contestata dal ricorrente (cfr. doc. A1; I).
Inoltre l’insorgente, la cui iscrizione in disoccupazione risale al 14 aprile 2014 con effetto dal 1° maggio 2014 (cfr. doc. 72), nell’anno precedente l’assenza al colloquio del 2 marzo 2015 è già stato sanzionato in due occasioni.
Più precisamente, il 4 luglio 2014 egli è stato sospeso per tre giorni a causa di ricerche di lavoro qualitativamente insufficienti nel mese di maggio 2014 (tutti i 13 sforzi sono stati effettuati il 12 maggio 2014; cfr. doc. 169).
L’11 agosto 2014 l’assicurato è, poi, stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 1 giorno a seguito della consegna tardiva, il 6 agosto 2014, delle ricerche di impiego del mese di luglio 2014 (cfr. doc. 160).
Il 21 agosto 2014 l’URC ha emesso una decisione su opposizione con la quale ha confermato la decisione dell’11 agosto 2014 (cfr. doc. 156).
In simili condizioni, questo Tribunale ritiene che, nel caso concreto, esistono gli estremi per sanzionare l'assicurato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.2.; 2.3.).
2.9. Per quanto attiene all’entità della sanzione, come visto (cfr. consid. 1.1.), l’URC ha inflitto al ricorrente una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione di cinque giorni.
L’amministrazione ha giustificato tale penalità, asserendo di aver applicato la sanzione minima prevista dalla lista sospensioni della Sezione del lavoro nel caso di prima assenza senza avvisare e con precedenti sanzioni (cfr. doc. III; consid. 1.3.).
In effetti la “Lista sospensioni SdL (URC/Ufficio giuridico)” del 23 dicembre 2011, enuncia che la penalità da infliggere a un assicurato che per la prima volta resta assente senza valida giustificazione da una giornata di informazione o da un colloquio di consulenza o di controllo senza avvisare, ma che non ha ricevuto precedenti sanzioni varia da 1 a 4 giorni. Qualora sia già stato sanzionato per altri motivi la penalità va da 5 a 8 giorni.
Giova, del resto, evidenziare che la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Prassi LADI – ID al p.to D72 dell’ottobre 2011 ha precisato che in caso di mancata presentazione senza un motivo valido alla giornata d’informazione, al colloquio di consulenza o di controllo debba essere applicata una sospensione la prima volta di 5-8 giorni e la seconda volta di 9-15. La terza volta l’incarto va rinviato al servizio cantonale per decisione.
In concreto, ritenuto che l’assicurato - che non si è presentato per dimenticanza al colloquio del 2 marzo 2015 non scusandosi spontaneamente - è già stato sanzionato due volte negli ultimi dodici mesi, la prima volta a causa di ricerche insufficienti qualitativamente per il mese di maggio 2014 e la seconda volta a causa della consegna tardiva degli sforzi intrapresi nel mese di luglio 2014 (cfr. consid. 2.8.), la sospensione di cinque giorni inflittagli dall’URC risulta conforme al principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2.)
La decisione su opposizione del 9 aprile 2015 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti