Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2015.24
Entscheidungsdatum
30.07.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2015.24

rs

Lugano 30 luglio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso del 20 marzo 2015 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 febbraio 2015 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, ___________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 20 febbraio 2015 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 9 gennaio 2015 (cfr. doc. A3) con cui aveva sospeso RI 1 per un giorno dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva, il 6 novembre 2014, senza valida giustificazione, delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di controllo del mese di ottobre 2014 (cfr. doc. A1).

1.2. Contro la decisione su opposizione del 20 febbraio 2015 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto:

" (…)

A seguito di malattia, ho consegnato il formulario delle ricerche di lavoro di ottobre 2014 il 6 novembre 2014 anziché il 5 novembre 2014.

Purtroppo con febbre a 40 e forti dolori alle ossa ero bloccato a letto e non sono riuscito a completare la scheda in tempo utile per poterla consegnare entro il 5° giorno.

Ho chiesto il certificato medico a seguito della richiesta di giustificazione inoltratami dall’Ufficio Regionale di Collocamento. Purtroppo non ho pensato di chiederlo prima perché inesperto nell’ambito della legge a cui fa riferimento detto ufficio avendo sempre lavorato e non avendo mai avuto bisogno prima delle prestazioni di disoccupazione.

Segnalo comunque che sul formulario IPA che viene recapitato alla fine di ogni mese vi è la domanda “ siete stati inabili al lavoro per malattia?” e sul formulario di novembre questa malattia è stata regolarmente notificata.

Sono sempre stato onesto e sincero con l’Ufficio Regionale di Collocamento e mi aspettavo un po’ di fiducia e flessibilità.

Questo episodio è stato l’unico. Tengo a comunicare che ogni giorno di indennità per la mia famiglia di 4 persone è fondamentale perché il mio stipendio serve per il fabbisogno della stessa. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 3 aprile 2015 l'URC ha chiesto di confermare la decisione su opposizione contestata con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 17 aprile 2015 l’assicurato si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie, rilevando in particolare di aver avvisato della consegna tradiva a causa di malattia il 6 novembre 2014 tramite un’esplicita indicazione sulla scheda delle ricerche, che ha allegato in copia, unitamente a un certificato medico rilasciato il 17 aprile 2015 dal Dr. med. __________ (cfr. doc. V + B1-2).

1.5. Con scritto del 30 aprile 2015 la parte resistente ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato inviato per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VIII).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’URC ha sospeso l’assicurato per un giorno dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver consegnato tardivamente le ricerche di impiego relative al periodo di controllo del mese di ottobre 2014.

2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L’art. 26 cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1 emanata dalla SECO nell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.5. Nel caso concreto l’URC ha sospeso l’assicurato, iscrittosi in disoccupazione dal 1° settembre 2014 (1° termine quadro per la riscossione di prestazioni; cfr. doc. 40; 95 inc. 38.2015.23), per un giorno dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto ha inoltrato la prova delle ricerche di lavoro compiute nel mese di ottobre 2014 soltanto il 6 novembre 2014, ossia oltre il termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI, senza alcuna valida giustificazione.

In una sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:

" (…)

Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.

In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"

Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge.

In quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando:

" (…)

La juridiction cantonale a considéré que l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011. Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition

  • une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août
  1. De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).

4.1 L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2 OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être déterminé avec certitude.

4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).

4.3 L'ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.

4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de l'intéressé. (…)"

Con sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.

L’Alta Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena di essere sanzionato).

Inoltre il TF ha deciso che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.

2.6. Nella presente evenienza le ricerche d’impiego del mese di ottobre 2014, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione entro mercoledì 5 novembre 2014.

L'amministrazione, come visto sopra, ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in quanto esse sono state da lei ricevute solo in data 6 novembre 2014 (cfr. doc. B2, timbro ricevuta = doc. 88 inc. 38.2015.23).

In concreto, è incontestato il fatto che il ricorrente abbia consegnato tardivamente le proprie quattordici ricerche d’impiego relative al mese di ottobre 2014 (cfr. doc. B2=doc. 88 inc. 38.2015.23).

L’insorgente stesso ha, peraltro, da subito indicato, nel formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” del mese di ottobre 2014, di aver consegnato le ricerche di impiego soltanto il 6 novembre 2014 (cfr. doc. B2=doc. 88 inc. 38.2015.23).

L’assicurato ha, tuttavia, motivato il suo ritardo facendo valere di essere stato malato con forte febbre e giramento di testa (cfr. doc. B2=doc. 88 inc. 38.2015.23).

2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che il ricorrente, in merito alla giustificazione fornita relativamente alla consegna tardiva delle ricerche di ottobre 2014, ha precisato di essere stato malato con febbre alta, giramenti di testa, forti emicranie e forti dolori alle ossa che gli hanno quasi impedito di alzarsi dal 28 ottobre al 7 novembre 2014 (cfr. doc. B2=doc. 88 inc. 38.2015.23, 117; A2; I).

Questa Corte, al riguardo, constata che tuttavia il dr. med. __________, specialista in medicina interna, ha compilato il certificato medico di inabilità lavorativa del 100% a causa di malattia dal 28 ottobre al 7 novembre 2014 solo in data 17 novembre 2014 (cfr. doc. 117).

E’ vero che il Dr. med. __________, il 17 aprile 2015, ossia dopo la risposta di causa, ha attestato di aver curato l’insorgente per malattia dal 28 ottobre al 7 novembre 2014 (cfr. doc. B1).

E’ altrettanto vero, però, che dal modulo relativo alle ricerche di lavoro compiute nel mese di ottobre 2014 emerge che l’assicurato si è candidato per iscritto presso la __________ quale specialista indennità giornaliere il 29 ottobre 2014 (cfr. doc. B2=doc. 88 inc. 38.2015.23), ovvero il secondo giorno di malattia.

Inoltre, in ogni caso, considerato che il termine di cui all’art. 26 cpv. 2 OADI per la consegna delle ricerche spirava il 5 novembre 2014, e meglio nove giorni dopo l’inizio della malattia e due giorni prima della fine dell’incapacità lavorativa attestata dal Dr. med. __________ il 17 novembre 2014, occorre ritenere che perlomeno poco prima della scadenza del termine lo stato di salute del ricorrente - ritenuto che a quel momento è altamente verosimile che lo stato acuto dell’affezione fosse stato superato - non gli impedisse di completare il formulario degli sforzi effettuati nel mese di ottobre 2014 e di trasmetterlo (ad esempio spedendolo per posta) all’URC - eventualmente tramite una terza persona di sua fiducia.

In proposito giova rilevare che in una sentenza 8C_33/2012 del 26 giugno 2012 l’Alta Corte ha confermato una sospensione di 3 giorni per consegna tardiva - il 19 maggio 2011

  • delle ricerche di lavoro del mese di aprile 2011 inflitta a un’assicurata che si era fratturata un braccio il 25 aprile 2011 e che era in possesso di un certificato medico di inabilità lavorativa totale fino al 7 maggio 2011, osservando, segnatamente, che un ritardo di 14 giorni, ossia dal 5 maggio al 19 maggio 2011 non poteva essere qualificato come lieve.

Il TF, dunque, nonostante l’incapacità al lavoro del 100% fino al 7 maggio 2011 dell’assicurata, ha valutato che la medesima fosse comunque in grado di consegnare le ricerche entro il termine del 5 maggio 2011.

Il ricorrente non ha d’altronde nemmeno avvisato l’URC anticipatamente, nel lasso di tempo dal 28 ottobre al 5 novembre 2014, di essere malato.

Ne discende che il ritardo con cui l’insorgente ha prodotto le ricerche di ottobre 2014 non risulta essere giustificato da alcuna valida ragione, come rettamente deciso dall’URC.

Il ricorrente ha, pertanto, violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve, di conseguenza, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

Infatti, come già esposto in precedenza (cfr. consid. 2.3.; 2.5.), l’assicurato è tenuto a fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Il termine stabilito dall’art. 26 cpv. 2 OADI entro il quale consegnare all’amministrazione le ricerche di lavoro effettuate, deve essere considerato come una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr. STCA 38.2011.64 del 24 maggio 2012).

2.8. Per quanto attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie l’amministrazione ha inflitto all’assicurato un giorno di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.).

L’insorgente ha consegnato delle valide ricerche di lavoro per il mese di ottobre 2014 con un giorno di ritardo.

Visto quanto precede, la lieve sanzione di un giorno di sospensione dalle indennità di disoccupazione risulta proporzionata al leggero ritardo con cui l’assicurato ha consegnato le ricerche di lavoro del mese di ottobre 2014 e al fatto che si tratti dell’unico episodio di ritardo (cfr. doc. I; STF 8C_425/2014 del 12 agosto 2014; STF 8C_257/2014 del 10 giugno 2014; STF 8C_537/2013 del 16 aprile 2014; STF 8C_194/2013 del 26 settembre 2013; STF 8C_838/2013 del 30 dicembre 2013; STF 8C_64/2012 del 26 giugno 2012; STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012; STF 8C_33/2012 del 26 giugno 2012; STCA 38.12.28 del 2 agosto 2012).

E’, infine, utile ricordare che la penalità da infliggere a un assicurato viene commisurata secondo la colpa di quest’ultimo (cfr. consid. 2.4.; art. 30 cpv. 3 LADI; STF 8C_257/2014 del 10 giugno 2014 consid. 4.3., pubblicata in DLA 2014 N. 11 pag. 219; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg., consid. 2.3.).

La relativa durata non dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche.

Pertanto, nella presente fattispecie, ai fini dell’entità della sanzione la situazione finanziaria del ricorrente e della sua famiglia (cfr. doc. I) è ininfluente.

La decisione su opposizione del 20 febbraio 2015 deve, conseguentemente, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente La vicecancelliera

Daniele Cattaneo avv. Raffaella Sartoris Vacchini

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