Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2015.17
Entscheidungsdatum
23.11.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2015.17

RS/DC/sc

Lugano 23 novembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 30 gennaio 2015 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 30 gennaio 2015 (cfr. doc. A1) la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 13 giugno 2014 (cfr. doc. 16) con la quale aveva negato ad RI 1, retroattivamente dal 23 dicembre 2013 (l’assicurato aveva controllato la disoccupazione dal 23 dicembre 2013 al 10 marzo 2014), il diritto all’indennità di disoccupazione per non avere la propria residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in Italia.

Al riguardo l'amministrazione ha sottolineato che l’assicurato ha mantenuto il centro delle sue relazioni personali in Italia, a __________ in provincia di __________, luogo in cui la moglie e la figlia risiedono nell’abitazione di comproprietà dei coniugi e in cui egli rientra regolarmente nei fine settimana. La Sezione del lavoro si è così espressa:

" (…)

  1. Pertanto alla luce della giurisprudenza e dottrina citate, tenuto conto del fatto che l’assicurato utilizza un veicolo immatricolato in Italia, che il proprio medico curante è a __________ considerata la soluzione abitativa chiaramente precaria, di natura sussidiaria, dell’acquisto recente della casa coniugale a __________ e dei relativi costi di mutuo sopportati, la durata e la continuità della residenza in Italia prima del trasferimento in Svizzera, degli importanti ed attuali legami famigliari in Italia, l’insieme degli elementi esposti dall’assicurato ed accertati dall’UG non permettono di concludere ch’egli abbia costituito la residenza effettiva in Svizzera ai sensi dei disposti summenzionati. Il signor RI 1 non adempie quindi i presupposti per poter essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione.

  2. A margine va rilevato che con la presentazione della domanda d'indennità (dicembre 2013) l'interessato aveva fornito all'Ufficio regionale di collocamento ed alla cassa disoccupazione delle informazioni circa la propria residenza in Italia, oltre che della figlia minorenne (2006) e della coniuge (scheda dati personali, analisi del profilo della persona in cerca di impiego e piano d’azione e obbligo di mantenimento nei confronti di figli). Se e in quale misura questo aspetto potrà incidere sul diritto ad esigere la restituzione delle indennità percepite a torto, dovrà essere esaminato dalla competente autorità nell'ambito di un'eventuale procedura di condono (art. 95 LADI, 25 LPGA, 3 e 4 0PGA)." (doc. A1, pag. 7).

1.2. Contro la decisione su opposizione del 30 gennaio 2015 l'assicurato, rappresentato dal Sindacato RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ne ha chiesto l’annullamento, sottolineando di risiedere in Svizzera, di avere nel nostro Paese il centro dei propri interessi e di essere separato dalla moglie.

Il ricorrente ha precisato, inoltre, che “(…) Pur avendo l’intenzione di incentrare la propria vita sul suolo svizzero, il susseguirsi di contratti di lavoro a tempo determinato e la conseguente incertezza economico-lavorativa, non gli ha consentito di stabilirsi in un’abitazione per proprio conto. (…)” e che a causa di tale situazione di instabilità egli ha preferito continuare a condividere l’appartamento con altri lavoratori (cfr. doc. I pag. 2).

1.3. Nella sua risposta del 13 marzo 2015 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 26 marzo 2015 l’assicurato ha inviato uno scritto al TCA (cfr. doc V), in merito al quale l’amministrazione ha preso posizione il 17 aprile 2015 (cfr. doc. VII).

1.5. Il Presidente del TCA ha interpellato l’avv. __________, capo Servizio giuridico della Segreteria di Stato dell’economia SECO, come segue:

" il TCA è confrontato con il caso di un assicurato straniero, in possesso del permesso L al momento del controllo della disoccupazione (dal 23 dicembre 2013 al 10 marzo 2014) e che si è iscritto per il collocamento nell’interstagione (la nuova attività lavorativa è iniziata il 10 marzo 2014).

I suoi familiari (moglie e figlia minorenne) abitano in Italia, a 95 km dalla frontiera, in una casa di loro proprietà.

Egli sostiene di recarsi saltuariamente e non settimanalmente presso la sua famiglia.

In Ticino l’assicurato condivide un’abitazione con altri colleghi.

La sua domanda è stata retroattivamente respinta per carenza del presupposto degli artt. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI.

L’art. 12 LADI prevede che in deroga all’articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale.

Nella sentenza pubblicata in DTF 133 V 169 (176) il Tribunale federale ha sottolineato che:

“(…)

I lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri"), il cui statuto è disciplinato dall'art. 71 n. 1 lett. b del regolamento n. 1408/71, sono per contro persone, per le quali il luogo di occupazione e di residenza non coincide ugualmente, ma che però, a differenza dei frontalieri "veri", nemmeno rientrano almeno una volta alla settimana al loro luogo di residenza. Fanno parte di questa categoria segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (decisione n. 160 del 28 novembre 1995 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti concernente l'applicabilità dell'art. 71 n. 1 lett. b punto ii del regolamento n. 1408/71 [GU 1996 L 49 pag. 31-33]; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni DTF C 227/05 dell'8 novembre 2006, consid. 1.4, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, nonché la Circolare del seco relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS [C-AD-LCP], cifra marg. B46). (…)”.

Nella Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 (Circ. ID 883), figurano in particolare le seguenti indicazioni:

“(…)

A30 Secondo la decisione U2 della Commissione amministrativa, rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in particolare:

•le persone che lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB);

•le persone che normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB);

•le persone cui si applica un accordo come quello menzionato all’articolo 16 paragrafo 1 RB,

se, nel corso della loro ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (ai fini dell’obbligo di assicurazione).

A31 La decisione U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari. Il presupposto - valido anche per questa categoria - che una persona risieda nello Stato in cui lavora (n. marg. A80 segg.) può essere confutata considerando tutte le circostanze per ogni singolo caso. Per una valutazione in merito devono essere osservati i criteri riportati al n. marg. A80.

A32 Se i falsi lavoratori frontalieri rivendicano un diritto alle prestazioni dell’AD nello Stato di provenienza, spetta a loro rendere verosimile il fatto che nello Stato dell’ultima attività non hanno fissato la propria dimora con l'intenzione di rimanervi durevolmente (= residenza).

(…)

A80 Poiché la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo 65 RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.

A81 La decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.

(…)

A90 Il diritto alle prestazioni non può essere messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve derogare ai requisiti restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI. (…)”

Al fine di evadere il presente ricorso mi occorre sapere se ritenete che il lavoratore in questione (come peraltro numerosi altri nella stessa situazione che si annunciano in disoccupazione in Svizzera al termine di un’attività stagionale) può essere considerato un falso frontaliere oppure no.

In caso di risposta negativa, andrebbero applicati al caso in questione i requisiti fissati all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (e cioè: avere la residenza effettiva in Svizzera nonché l’intenzione di conservarla per un certo periodo e di farne il centro delle relazioni personali).

In una sentenza pubblicata in DTF 125 V 465 pag. 469, il Tribunale federale aveva precisato che:

“La giurisprudenza di questa Corte che subordina il diritto all’indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in Svizzera, anche all’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne – durante questo tempo – il centro delle proprie relazioni personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l’interessato la possibilità di avere il domicilio all’estero presso la propria famiglia.

(...).

Le considerazioni che precedono appaiono tanto più valide quando si ritenga come l'art. 20 della Convenzione, oltre al requisito di trovarsi nello Stato membro (lett. a), prevede una serie di situazioni nelle quali il diritto a prestazioni è subordinato alla condizione che il richiedente abbia fatto tutto quanto da lui esigibile per non essere disoccupato (lett. b - h).

  1. Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente sul mercato del lavoro svizzero.

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.”

Mi occorre sapere se e in che misura le vostre direttive sull’indennità di disoccupazione tengono conto della giurisprudenza federale appena citata. In particolare ritenete corretto che, in tale ipotesi (annuncio in disoccupazione dopo un’attività di carattere stagionale in Svizzera; famiglia rimasta in Italia, a meno di 100 km dal confine con la Svizzera), venga negato il diritto all’indennità di disoccupazione nel nostro paese in quanto il centro delle relazioni personali dell’assicurato è rimasto all’estero oppure per questi lavoratori avete previsto delle condizioni meno rigorose? (sul tema cfr. la sentenza S 13 155 del 29 aprile 2014 del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, consid. 2 e 3b).

Il 25 agosto 2015 l’avv. __________ ha risposto:

" con lettera del 19 agosto ci ha chiesto di prendere posizione in merito ad un caso di specie e di stabilire se l’assicurato può essere considerato falso frontaliere o meno.

In assenza dell’incarto completo, non possiamo che rimandare alle pertinenti disposizioni relative ai falsi frontalieri di cui alla Circolare ID 883, cifre marg. A88 e A92, nonché D25.

Per quanto concerne l’attualità della giurisprudenza, rileviamo che le direttive relative alla nozione di domicilio in Svizzera figurano, oltre nella citata Circolare ID 883, nella prassi LADI ID B139 e segg. In quest’ultimo documento, aggiornato nel 2013, viene indicata la giurisprudenza più recente in materia.

Va oltretutto rammentato che la giurisprudenza relativa al caso “Miethe” (DTF 133 V 169) non è applicabile nell’ambito del regolamento 883/04 (cfr. sentenza della Corte Europea n°C-443/11 dell’11 aprile 2013), come pure quella relativa all’applicazione della Convenzione OIL (DTF 125 V 465).

Relativamente ai falsi frontalieri, va rilevato che tali assicurati hanno la possibilità di scegliere in quale Stato percepire le indennità di disoccupazione. Una volta la scelta effettuata, essi devono sottoporsi al diritto dello Stato in questione. Ora, nel diritto svizzero, il soggiorno effettivo in Svizzera rappresenta una condizione essenziale del diritto alle indennità di disoccupazione.

Conseguentemente, agli stagionali provenienti dall’UE/AELE viene concesso il diritto alle indennità di disoccupazione se tutte le condizioni dell’art. 8 LADI sono adempite, compresa la residenza effettiva in Svizzera.” (Doc. X)

1.6. La Sezione del lavoro ha preso posizione riguardo all’esito dell’accertamento esperito da questa Corte presso la SECO con scritto del 4 settembre 2015, nel quale ha osservato che:

" (…)

La valutazione dello statuto di falso lavoratore frontaliero da parte della Sezione del lavoro avviene alla luce di quanto indicato nella sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2010 e meglio in base all’argomentazione sviluppata al considerando 2.4.:

“(…) Chiamato ora a pronunciarsi il TCA rileva innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione (cfr. consid. 1.1.), l’assicurato, che si è trasferito a -omissis- dal mese di aprile 2012 e che è in possesso di un permesso B valido fino al 30 giugno 2017 (cfr. doc. 23), non deve essere qualificato come falso frontaliero ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 terza frase del Reg. 883/2004.

(…)

Come ricorda il Tribunale federale della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno infatti parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 176; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).

Questo non è manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012, si è stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi (cfr. Doc. 19 punto 2A).”

Nel caso concreto il signor RI 1 è stato ritenuto un vero lavoratore frontaliere da parte della Sezione del lavoro. Anche volendo esaminare l’alternativo riconoscimento dello statuto di falso lavoratore frontaliere, applicando la linea di ragionamento sopra esposta, andrebbe comunque esclusa la possibilità di considerare il signor RI 1 un falso lavoratore frontaliero e sarebbe da valutare la sua situazione in base alle disposizioni nazionali (art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).”(Doc. XII)

1.7. Il Sindacato RA 1, al quale il TCA, a seguito di una sua esplicita richiesta (cfr. doc. XIII), in data 10 settembre 2015 ha concesso una proroga di trenta giorni per esprimersi in merito all’accertamento effettuato presso la SECO (cfr. doc. XIV), il 9 ottobre 2015 a nome e per conto del ricorrente ha rilevato, segnatamente, che la valutazione della situazione personale/familiare dei lavoratori in generale e, del ricorrente in particolare, svolta dalla Sezione del lavoro allo scopo di stabilire l'esistenza o meno della loro/sua "residenza effettiva" in Ticino ai sensi della LADI, estromette tutti quegli elementi che parlano in favore dell'esistenza della stessa.

Inoltre la parte ricorrente ha osservato che nell'applicazione delle norme giuridiche a codeste conclusioni la Sezione del lavoro fa prova di una severità tale da essere in violazione non solo con lo scopo delle stesse ma anche con i principi della buona fede e della proporzionalità.

Al riguardo, dopo aver ricordato che per l'ottenimento delle indennità di disoccupazione devono essere cumulativamente soddisfatti tre criteri: risiedere effettivamente in Svizzera, avere l'intenzione di continuare a risiedervi almeno per un certo periodo e avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali, è stato precisato che per la Sezione del lavoro, già solo il fatto di avere la famiglia in Italia confermerebbe l'assenza di una residenza in Svizzera durante il periodo di disoccupazione determinante, sorvolando così su gli altri criteri che, ricordiamo, vanno applicati cumulativamente.

A mente dell’insorgente la presenza della famiglia in un altro Stato, nello specifico l'Italia, non depone necessariamente per l'assenza di legami con la Svizzera e quindi di una residenza effettiva in detto paese, sottolineando che, del resto, anche per l'Alta Corte il fatto che la famiglia di un richiedente risieda all'estero non esclude automaticamente la possibilità di costituire una residenza in Svizzera ai sensi della LADI, come evidenziato nella DTF 125 V 465 considerando 5 in fine.

Il ricorrente ha asserito, da una parte, che nella denegata ipotesi in cui, nel caso specifico, le prerogative dell'art. 12 LADI non siano adempiute, si deve come minimo accertare se il ricorrente può essere considerato un "falso lavoratore frontaliero" con diritto d'opzione.

Dall’altra, che poiché la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l'art. 65 Reg. CE 883/2004 costituisce un'eccezione al principio della competenza dello Stato dell'ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite un'interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una famiglia che risiede in un altro Stato membro (Circ. ID 883 marginale A80). Secondo l’insorgente sarebbe, infatti, inaccettabile che, estendendo eccessivamente il concetto di "residenza", il campo d'applicazione dell'art. 65 Reg. CE 883/2004 venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che esercitano abbastanza stabilmente un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro, lasciando le loro famiglie nel paese d'origine (Circ. ID 883 marginale A80 segg.).

La parte ricorrente ha sottolineato, in primo luogo, facendo riferimento sempre all’art. 65 Reg. CEE 883/2004, che l'unico criterio per l'applicazione di un'eccezione al principio in base al quale un richiedente non ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione nel paese in cui ha lavorato previsto dalle norme applicabili è il seguente: la persona richiedente deve essere definita in qualità di "frontaliere vero".

In secondo luogo, che come correttamente riportato dalla Circolare ID 883 della SECO la nozione di "frontaliero vero" deve essere applicata alle persone che sono attive professionalmente in uno Stato ma risiedono in un altro Stato, nel quale rientrano ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Tale lavoratore di norma non dimora nello Stato in cui lavora e il luogo dell'attività professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina al confine.

E’, poi, stato specificato che nel presente caso non è possibile ammettere che il ricorrente risponda ai criteri per essere definito "frontaliere vero" ai sensi delle norme applicabili. L'unica categoria nella quale sarebbe quindi possibile inserirlo, se contrariamente a quanto richiesto in sede di ricorso e quindi seguendo la logica della Sezione del lavoro in base alla quale egli disponga di una residenza all'estero, è quella del lavoratore frontaliere cosiddetto "falso", poiché tali lavoratori sono attivi professionalmente in uno Stato e risiedono in un altro Stato nel quale non tornano almeno una volta la settimana.

In proposito l’insorgente ha osservato che in base alla giurisprudenza della massima Corte tali lavoratori dispongono di un diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato d'impiego e quelle dello Stato di residenza.

In fine la parte ricorrente ha fatto valere che un'applicazione della LADI come viene suggerita nella decisione su opposizione impugnata contravviene al diritto federale, ai principi di diritto quali l'uguaglianza di trattamento e la proporzionalità, al diritto costituzionale, violando il diritto all'uguaglianza di trattamento e alla protezione dall'arbitrio e, infine agli obblighi previsti dagli Accordi bilaterali che la Svizzera ha stipulato con l'Unione Europea e in particolare all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. In effetti, restringerebbe in modo contrario agli accordi la possibilità dei cittadini europei di spostarsi e di lavorare nei Paesi dell'Unione nonché in Svizzera, poiché se da una parte tale diritto deve essere riconosciuto e accordato, diverrebbe privo di senso nel momento in cui venisse esclusa la possibilità di usufruire dei sistemi di protezione sociale nei paesi d'impiego.

Il Sindacato RA 1 ha concluso chiedendo, quindi, che RI 1 sia posto al beneficio delle indennità di disoccupazione come minimo considerandolo come un "falso frontaliero" (cfr. doc. XV).

1.8. Il 16 ottobre 2015 la Sezione del lavoro, contestando integralmente le allegazioni contenute nello scritto del 9 ottobre 2015 della parte ricorrente e confermando la richiesta di reiezione del ricorso, ha precisato:

" (…) si ribadisce che il signor RI 1 è stato ritenuto un vero lavoratore frontaliere da parte della sezione del lavoro e pertanto ci si riconferma nelle conclusioni espresse nei nostri precedenti scritti.

Per quanto attiene agli argomenti di carattere generale esposti dalla controparte circa la valutazione dello statuto di falso lavoratore frontaliere, ci si conferma nello scritto del 4 settembre 2015.

In merito alle considerazioni di controparte riguardanti la valutazione della residenza effettiva da parte dell’amministrazione, si precisa che gli elementi che sono stati considerati nel caso specifico del signor RI 1, sono quelli indicati sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, come pure dalla Prassi LADI.

Ritenuto che il ricorrente va annoverato nella categoria dei veri lavoratori frontalieri così come definita dalle norme europee applicabili in materia, non si può che contestare la tesi del ricorrente, secondo cui la decisione su opposizione impugnata contravverrebbe agli obblighi previsti dagli accordi bilaterali. Non è pertanto possibile riconoscere lo statuto di falso lavoratore frontaliere al ricorrente.

(…) (Doc. XVIII)

1.9. Il rappresentante dell’insorgente, il 19 ottobre 2015, ha comunicato che gli argomenti di cui alla lettera del 4 settembre 2015 della parte resistente non permettono di scostarsi da quanto sostenuto nel ricorso e nelle osservazioni del 9 ottobre 2015 (cfr. doc. XIX).

1.10. Il doc. XIX è stato inviato per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. XX).

Il doc. XVIII è, invece, stato trasmesso per conoscenza al rappresentante del ricorrente (cfr. doc. XXI).

in diritto

2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l’assicurato abbia diritto oppure no a indennità di disoccupazione per il periodo dal 23 dicembre 2013 al 10 marzo 2014.

Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

L'art. 12 LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".

In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riprodotta integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424), il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).

In un'altra sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465 il TFA ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).

L’Alta Corte ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:

" (…)

Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione. Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente, equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.” (…)”

In quell’occasione, il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

" (…)

Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente sul mercato del lavoro svizzero.

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

In una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71, il Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera, rilevando:

" (…)

3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449). (…)

3.3 (…) Il convient donc, préalablement, de trancher le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé, même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme, résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de ses intérêts personnels se trouvait en France.

Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse. (…)“

Al risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza 8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali.

Il Tribunale federale ha ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato annunciato alla polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente nell’abitazione durante un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno confermato per iscritto la presenza nell’appartamento in questione.

In un’altra sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione soltanto per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:

" (…)

4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012, ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.

La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica Y., la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito a C., dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile, che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"

Per una critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg. (75-76: “(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal (notamment le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien employeur de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de l’autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et payements avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA 38.2014.31 del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a _________ per alcuni giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era visto che lavorava fuori. (…)".

In un’altra sentenza, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l’intenzione di conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il centro delle proprie relazioni personali.

Questo presupposto è stato negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sottolineato che appare difficilmente credibile l’affermazione secondo cui quella all’estero è una residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.

In una sentenza 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010 soddisfa il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

Egli infatti, dopo avere beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi ben prima del momento in cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il suo ritorno all’indirizzo del padre.

L’Alta Corte ha confermato la sentenza dell’autorità di ricorso, rilevando:

" (…)

4.2. La caisse de chômage se plaint d'une constatation arbitraire des faits et de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

Elle fait valoir que lorsque l'assuré a annoncé son retour en Suisse, au mois d'août 2012, son droit aux indemnités était épuisé et que les mesures auxquelles il aurait pu prétendre, selon la législation cantonale en matière de chômage, requièrent un domicile en Suisse. La recourante soutient, par ailleurs, que le centre des intérêts de l'assuré est là où habite sa famille, soit à E.. Elle fait valoir que cette commune ne se situe qu'à 12 kilomètres de l'appartement de C. et que celui-ci ne constituait qu'un pied-à-terre lui facilitant ses recherches d'emploi et lui permettant de retrouver les siens aisément, à tout le moins le weekend. En outre, le fait que des travaux ont été entrepris pour accueillir l'ensemble de la famille ne serait pas déterminant. Cet élément ne ressortirait, au demeurant, que de simples déclarations de l'intimé. Par ailleurs, l'implication de celui-ci dans la vie associative du canton et de Suisse ne serait pas non plus pertinente.

4.3. De son côté, l'intimé fait valoir qu'en janvier 2015 sa famille a emménagé à C.________, comme il s'y était engagé, et que son fils cadet y a débuté sa scolarité.

5.1. Par son argumentation, la recourante se limite à contester la pertinence des faits retenus pour l'appréciation juridique du cas. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par la juridiction cantonale.

5.2. S'agissant du grief tiré de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI, il est mal fondé. En effet, le seul fait que la famille de l'assuré résidait à E.________ ne permet pas en soi d'exclure que celui-ci ait eu sa résidence effective en Suisse. Il ne s'agit pas du seul critère à prendre en considération pour déterminer le centre des relations personnelles de l'assuré (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). A ce propos, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir tenu compte du fait que l'intéressé est membre de plusieurs associations dans le canton de Genève et en Suisse. En effet, cet élément tend à montrer que l'assuré s'est créé des attaches particulières avec la Suisse et constitue un critère pertinent pour apprécier la question de la résidence (cf. supra consid. 3). On ajoutera, par ailleurs, que le point de savoir si en 2012, l'assuré avait un intérêt - sur le plan de l'assurance-chômage - à être domicilié en Suisse, n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause. En effet, l'intimé ne sollicite l'octroi d'une indemnité de chômage qu'à compter du 1 er janvier 2014, de sorte que les raisons qui l'ont poussé à annoncer son retour en Suisse en 2012 ne sont pas décisives. Vu ce qui précède, la cour cantonale pouvait donc admettre, sans violer l'art. 8 al. 1 let. c LACI, que l'intimé résidait effectivement à C.________, qu'il avait l'intention d'y rester et d'en faire le centre de ses relations personnelles. Le recours est mal fondé. (…)”

In una sentenza pubblicata in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale) viene determinato sulla base esclusivamente di criteri oggettivi e anche di quelli soggettivi.

La situazione familiare è soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione; la durata e la modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.

2.2. A livello cantonale in una sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag. 376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica) risiedeva all’estero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore frontaliero a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo modalità inabituali nell’imminenza del licenziamento e per di più quando il datore di lavoro era già fallito.

Secondo il TCA, anche se da una serie di elementi (versamento mensile all'amico che lo ospitava di fr. 500.--; controllo di polizia – dal 15 al 29 novembre 2012 – da cui è emerso che l'assicurato risiedeva effettivamente in Ticino; separazione giudiziale chiesta dal medesimo e dalla moglie il 24 settembre 2012 postulando l'assegnazione dei figli congiunta e il collocamento stabile presso la residenza della madre; messa all'asta il 12 novembre 2012 della casa coniugale; autorizzazione rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di vivere separati; frequentazione da parte dell'assicurato in Ticino della chiesa evangelica e iscrizione in una palestra; visite regolari ai figli rientrando sempre la sera in Ticino) risultava che l’assicurato, almeno dall'inoltro dell'istanza di separazione nel settembre 2012, risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.

Del resto in Svizzera l'assicurato non era membro di nessuna associazione o società, e non era abbonato a nessun giornale, salvo a quello sindacale che era peraltro destinato a tutti gli associati (e quindi anche ai lavoratori frontalieri).

Dal 23 maggio 2013 questo assicurato si è trasferito all’estero per occuparsi direttamente dei figli e ha riacquistato lo statuto di frontaliero.

Il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del 30 settembre 2013 massimata in RtiD I-2014 n. 68 pag. 377-379, ad un assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo.

Questa Corte ha rilevato in primo luogo che l’assicurato, perlomeno nell’ultimo periodo di impiego all’estero (iniziato nel gennaio 2010 e concluso nel febbraio 2011) e nei mesi di marzo e aprile 2011, abitava in un proprio appartamento preso in locazione in tale Paese estero.

In secondo luogo, nella Scheda dati personali del 21 marzo 2011 e nel proprio curriculum vitae egli ha peraltro indicato quale indirizzo estero quello dell’abitazione appena menzionata e un numero telefonico con prefisso estero. Durante un colloquio di consulenza dell’11 aprile 2011 ha pure comunicato di avere in quel momento il domicilio in Ticino ma di trasferirsi regolarmente all’estero dove era in affitto in appartamento. Anche una sua amica, nel dicembre 2011, ha affermato che fino al marzo 2011 l’indirizzo dell’assicurato all’estero corrispondeva a quello dell’appartamento citato.

Nei suoi scritti di candidatura presso potenziali datori di lavoro in Svizzera e all’estero egli, inoltre, ha sempre indicato di essere «based» all’estero.

Infine, allorché la Sezione del lavoro l’ha convocato il 22 novembre 2011 per il 24 novembre 2011, egli ha chiesto di posticipare l’appuntamento al 5 dicembre 2011 poiché la documentazione da raccogliere era copiosa. Visto che l’amministrazione ha risposto, da un lato, che aveva cercato di contattarlo telefonicamente al domicilio in Ticino senza esito e, dall’altro, che lo invitava comunque a presentarsi precisando che per i documenti gli avrebbe assegnato un ulteriore termine, egli, sempre il 23 novembre 2011, ha comunicato che non avrebbe potuto presenziare poiché aveva dovuto recarsi urgentemente all’estero per un colloquio professionale.

Va, d’altra parte, considerato che dall’estratto del suo conto bancario è emerso che nel periodo 1° settembre-5 dicembre 2011, quali addebiti, oltre agli importi destinati alla cassa malati, risultavano unicamente delle transazioni effettuate con la carta di credito. Dalle stesse non si poteva evincere dove la carta di credito fosse stata utilizzata, se in Svizzera o all’estero.

Per comprovare la residenza effettiva in Svizzera neppure è sufficiente pagare le imposte in Svizzera.

La presenza dell’assicurato in Ticino il 7 ottobre 2011, attestata da un certificato del Pronto Soccorso, e l’essere in cura presso un medico specialista del Cantone Ticino non hanno consentito di comprovare, poi, una sua residenza effettiva in Svizzera.

Neppure sono risultati sufficienti a dimostrare una residenza effettiva in Svizzera l’abbonamento svizzero del cellulare e l’affiliazione a una cassa malati. Per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato sia ritornato regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato, ad esempio recandosi puntualmente ai colloqui con il consulente del personale.

Il TCA è arrivato alla medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014, cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag. 781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.

Questa giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr. 55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese, presso la quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la moglie e i loro due figli.

Alla medesima conclusione il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.

In primo luogo, l’assicurato, che si era trasferito in Ticino dal mese di aprile 2012 e che era in possesso di un permesso B non doveva essere qualificato come falso frontaliere.

Della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno infatti parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera.

Questo non era manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi.

In secondo luogo, anche ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30 giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle proprie relazioni personali.

L’assicurato, infatti, fino al momento dell'iscrizione per il collocamento, aveva sempre lavorato all’estero, salvo per il periodo 1° aprile 2012 – 30 giugno 2013 con dispensa dal prestare la propria attività lavorativa dal 10 dicembre 2012.

L’assicurato, inoltre, dopo il licenziamento, durante il mese di dicembre 2012 aveva soggiornato all’estero e pochi giorni in Svizzera.

Dall'incarto URC era emerso, poi, che le ricerche di lavoro erano state svolte soprattutto sul mercato del lavoro estero

Nel mese di febbraio 2014 egli aveva sì reperito un impiego a tempo parziale da esercitare in Svizzera ma per un datore di lavoro estero.

Per quel che riguarda le relazioni personali del ricorrente, è emerso d’altronde che la moglie e la figlia ventenne dell'assicurato e i suoi genitori vivevano all’estero, mentre in Svizzera non aveva parenti ma solo alcune amicizie nate con l'impiego.

Al momento in cui nel febbraio 2014 ha avuto problemi di salute il ricorrente si è, infine, fatto curare all’estero pur essendo assicurato presso una cassa malati svizzera.

Su questo tema B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

9 L'exigence de la résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449; FF 1950 11 546). Si l'exportation des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02] consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30 novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en

Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).

10 Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents offi-ciels ont été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).

11 II convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril 2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et inin-terrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre 2007 [8C_270/2007] consid. 2.2). “

2.3. I criteri fissati dalla giurisprudenza federale per ammettere la residenza in Svizzera sono riassunti dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), (modificata su questi punti nel luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI):

" RISIEDERE IN SVIZZERA

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI

Principio ê

B135 Per aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in Svizzera.

Egli deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità giornaliera.

Nozione di “risiedere in svizzera” ê

B136 Secondo la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale. (Decisione del TFA del 6 marzo 2006, C 290/03).

Questa nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente dal loro permesso di soggiorno.

Il riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a tre condizioni:

● risiedere effettivamente in Svizzera;

● avere l’intenzione di continuare a risiedervi; e

● avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali.

Residenza e idoneità al collocamento ê

B137 Gli stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta, anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.

L’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (Prassi LADI ID B230 segg. e Circolare ID 883 E15).

Þ Giurisprudenza

8C_479/2011 del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in Svizzera)

Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID B342) ê

B138 Un soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel caso di un’assegnazione.

Valutazione dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê

B139 Si constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di residenza effettiva in Svizzera (n.d.r. sottolineatura del redattore). In caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari in tal senso.

B140 Infatti, per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:

● cambiamento dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento o subito prima dell’inizio della disoccupazione;

● indirizzo presso terzi;

● indicazione nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero come indirizzo di contatto.

B141 Se la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).

Se la cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza amministrativa (art. 32 LPGA).

Þ Esempi

Un assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie altri obblighi civici.

Uno straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.

Þ Giurisprudenza

  • 8C_791/2011 del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)

  • 8C_658/2012 del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni personali altrove)

  • 8C_777/2010 del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato, nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.4. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;

B. Rubin, op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2014 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883 (2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

" Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza."

Sul tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg..

In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato in quanto non aveva la residenza in Svizzera. Avendo dichiarato di tornare presso la propria famiglia in Italia durante il fine settimana, e quindi rientrando all’estero una volta per settimana, egli andava considerato come, giustamente stabilito dalla Sezione del lavoro, un vero lavoratore frontaliere.

L’assicurato aveva così diritto alle prestazioni di disoccupazione nel suo paese di residenza.

Del resto in quello Stato si trovava, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana.

Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi sul contenuto di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata.

Da quel documento emergeva in particolare che suo marito viveva a X. (IT) in una casa monofamiliare, che la ricorrente non viveva con suo marito per motivi professionali (e meglio per evitare lunghe trasferte giornaliere), che ella, ancora nel settembre 2014, rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale durante i giorni di libero, che l'assicurata aveva con la Svizzera legami professionali, che non era membro di società, associazioni o altri enti con e senza scopo di lucro e che non era abbonata a giornali e riviste.

Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato “che la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana. Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.

Il 28 agosto 2015 l’assicurato ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale contro la citata sentenza. Il 1° settembre 2015 l’Alta Corte ha chiesto al TCA di trasmettere l’incarto completo, (ciò che è stato fatto il 4 settembre 2015), precisando che “per il momento non vengono richieste osservazioni al ricorso”.

2.5. Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).

Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.

Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).

In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.2, questo Tribunale, contrariamente al parere della Sezione del lavoro (che comunque gli aveva negato il diritto d’opzione sostenendo che difettasse la dimora in Svizzera), ha ritenuto che un assicurato non poteva essere qualificato come falso frontaliere vista la tipologia del lavoro svolto.

Egli, infatti, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa.

Quell’assicurato ha, peraltro, trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.

La situazione di quell’assicurato è dunque totalmente diversa dai lavoratori attivi presso il cantiere __________.

2.6. Nella Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1° aprile 2012, la SECO ha invece stabilito che:

" (…)

LAVORATORE FRONTALIERO

Art. 1 lett. F, art. 65 RB; art. 56 RA

Definizione

A24 Per lavoratore frontaliero, secondo l'articolo 1 lettera f RB si intende qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata (n. marg. A4 segg.) o autonoma (n. marg. A 52 segg.) in uno Stato membro (che non deve per forza coincidere con lo Stato membro competente) e che risiede in un altro Stato membro (n. marg. A76 segg.), nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

A25 L'articolo 65 paragrafo 2 RB opera inoltre una distinzione fra lavoratore frontaliero «falso». Quest'ultimo è definito all'articolo 65 paragrafo 2 ultimo periodo «[…] diverso dal lavoratore frontaliero». I dettagli per la differenziazione sono riportati ai n. marg. A27 segg.

Determinazione della residenza

A26 I lavoratori frontalieri, sia veri sia falsi, sono caratterizzati dal fatto che il luogo di lavoro differisce dal luogo di residenza. La determinazione della residenza è dunque di importanza decisiva. Essa avviene in base ai n. marg. A76 segg.

Veri lavoratori frontalieri: pendolari giornalieri e settimanali

A27 Pendolare giornaliero: è considerato vero lavoratore frontaliero colui che è attivo professionalmente in uno Stato ma risiede in un altro Stato, nel quale rientra ogni giorno. Tale lavoratore di norma non dimora (cfr. residenza secondaria; n. marg. A76 seg.) nello Stato in cui lavora e il luogo dell'attività professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina al confine.

A28 Pendolare settimanale: sono considerati veri lavoratori frontalieri anche i pendolari settimanali, che dimorano nello Stato in cui lavorano nei giorni lavorativi e tornano nello Stato di residenza solamente nei giorni liberi.

Per dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, a tali persone devono essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).

Falsi lavoratori frontalieri

A29 È considerato falso lavoratore frontaliero colui che è attivo professionalmente in uno Stato e risiede in un altro Stato nel quale non torna almeno una volta la settimana.

Per rientrare nella categoria di veri lavoratori frontalieri, a questi lavoratori manca il requisito dello spostamento giornaliero o settimanale (pendolare).

Per dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, anche a tali persone devono essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).”

L’autorità di sorveglianza cita esplicitamente una vecchia sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee – dal 1° dicembre 2009 Corte di giustizia dell’Unione europea – del 17 febbraio 1977 Silva di Paolo c/Office national de l’emploi consid. 12 e 13 (reperibile al sito www.eur-lex.europa.eu) nella quale la Corte ha sottolineato i motivi per i quali il concetto di falso frontaliero non può essere applicato in modo esteso (e non dunque a tutti i lavoratori migranti), in considerazione soprattutto del fatto che non è corretto fare assumere i costi per il rischio disoccupazione allo Stato di residenza mentre i contributi sono stati versati nello Stato dell’ultimo impiego.

In quell’occasione la Corte di giustizia aveva in particolare rilevato:

" L'elemento determinante, per l'applicazione dell'art. 71 nel suo complesso, è la residenza dell'interessato in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione egli era soggetto durante la sua ultima occupazione.

Il trasferimento dell'onere delle prestazioni di disoccupazione dallo Stato membro dell'ultima occupazione allo Stato membro di residenza è giustificato per talune categorie di lavoratori che conservano stretti legami col paese in cui essi si sono stabiliti e dimorano abitualmente; esso non lo sarebbe più nel caso in cui, con un'interpretazione troppo lata della nozione di residenza, si arrivasse ad ammettere l'eccezione di cui all'art. 71 del regolamento n.

1408/71 per tutti i lavoratori migranti che sono occupati in uno Stato membro, mentre la loro famiglia continua a dimorare abitualmente in un altro Stato membro.

Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 71, n. 1, lett. b), ii), vanno interpretate restrittivamente.

Tali considerazioni hanno indotto la commissione amministrativa (per la previdenza sociale dei lavoratori migranti) istituita in forza dell'art. 80 del regolamento n. 1408/71, ad ammettere, nel suo parere 24 gennaio 1974, n. 94 (GU 1974, n. C 126, pag. 22), la possibilità di applicare l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), solo per i lavoratori stagionali ed inoltre, per quelli contemplati all'art. 14, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n. 1408/71.

Tale decisione, tuttavia, pur se fornisce alcune indicazioni, non si può intendere nel senso ch'essa si riferisca a tutte le categorie di lavoratori atte a fruire della disposizione, né che essa escluda da tale beneficio talune altre categorie, comprendenti lavoratori che hanno conservato analoghi stretti legami col loro paese di dimora abituale.

Coi termini «in cui risiede o che ritorna in tale territorio» l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), contempla due categorie di lavoratori la cui situazione è sostanzialmente la medesima.

La nozione di «Stato membro in cui risiede» va riferita unicamente allo Stato in cui il lavoratore, pur se occupato in un altro Stato membro, continua a dimorare abitualmente e nel quale trovasi anche il centro principale dei suoi interessi.

All'uopo, la circostanza che il lavoratore abbia lasciato la propria famiglia nel suddetto Stato costituisce un indice del fatto che egli vi ha conservato la propria residenza, ma non potrebbe, di per sé sola essere sufficiente a giustificare l'applicazione della norma di cui all'art. 71, n. 1, lett. b), ii).

Non appena, infatti, il lavoratore abbia un'occupazione stabile in uno Stato membro, si presume ch'egli vi risieda, anche se abbia lasciato la propria famiglia in un altro Stato.

Vanno quindi presi in considerazione, oltre alla situazione familiare del lavoratore, anche i motivi che l'hanno indotto a spostarsi, e la natura del lavoro.

L'aggiunta dei termini «o che ritorna in tale territorio» implica semplicemente che la nozione di residenza, come sopra definita, non esclude necessariamente la dimora non abituale in un altro Stato membro.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), del regolamento n.

1408/71, vanno quindi presi in considerazione la durata e la continuità della residenza nel periodo precedente lo spostamento dell'interessato, la durata e lo scopo della sua assenza, la natura dell'occupazione trovata nell'altro Stato membro, nonché l'animus dell'interessato quale risulta dal complesso delle circostanze

del caso.”

Nella sua Circolare la SECO ricorda inoltre che:

A30 Secondo la decisione U2 della Commissione amministrativa, rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in particolare:

· le persone che lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB);

· le persone che normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB);

· le persone cui si applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB,

se nel corso della loro ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (ai fini dell'obbligo di assicurazione).

A31 La decisioni U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari. Il presupposto – valido anche per questa categoria – che una persona risieda nello Stato in cui lavora (n. marg. A80 segg.) può essere confutata considerando tutte le circostanze per ogni singolo caso. Per una valutazione in merito devono essere osservati i criteri riportati al n. marg. A80.

A32 Se i falsi lavoratori frontalieri rivendicano un diritto alle prestazioni dell'AD nello Stato di provenienza, spetta a loro rendere verosimile il fatto che nello Stato dell'ultima attività non hanno fissato la propria dimora con l'intenzione di rimanervi durevolmente (= residenza).

A33 In ragione del presupposto che una persona abbia vissuto nello Stato in cui ha lavorato, in caso di disoccupazione completa la persona in questione ha diritto alle prestazioni dello Stato dell'ultima attività se si mette a disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato (art. 65 par. 2 terzo periodo in combinato disposto con par. 5 RB).

Momento di acquisizione e durata dello status di lavoratore frontaliero

A34 Lo status di lavoratore frontaliero deve essere acquisito prima dell’insorgere (di fatto) della disoccupazione. Colui che, nel corso della sua ultima attività subordinata, trasferisce la propria residenza in un altro Stato membro e in seguito non rientra più nello Stato di occupazione per esercitarvi l’attività iniziale, non è un lavoratore frontaliero.

Costituiscono un’eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso dell’ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività; essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono stabiliti e in cui risiedono.

A35 Un trasferimento durante un periodo di disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliero.

A36 La durata dello status di lavoratore frontaliero o il pendolarismo tipico dei lavoratori frontalieri è, in linea di principio, irrilevante. Vanno tuttavia considerati con una certa attenzione i casi in cui un cambio di residenza avviene poco prima dell’insorgere della disoccupazione: è determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si tratta di una nuova residenza o soltanto di una nuova dimora.

(…)

RESIDENZA

Art. 1 lett. j RB; Art. 11 RA

Definizione

A76 Per residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente.

A77 La nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1 lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di lavoratori frontalieri).

A78 Anche il concetto di residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile.

Le nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in larga misura.

Importanza della residenza

A79 La nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della legislazione applicabile (capitolo D).

Per i disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente (lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano dal principio della competenza dello Stato dell’ultima attività. La determinazione della residenza e quindi la valutazione della condizione di lavoratore frontaliero diventa di importanza fondamentale nel quadro della determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).

Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza

A80 Poiché la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo 65 RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.

A81 La decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.

A82 In generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.

A83 Vale il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego fisso.

Determinazione della residenza

A84 La determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale (n.d.r.: sottolineatura del redattore), ecc. La determinazione della residenza compete alla cassa.

A85 Conformemente all’articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente:

• durata e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto: frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività autonoma;

• situazione della persona in oggetto, inclusi

• il tipo e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse pianificato.

Indicano ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:

a) l’attività all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale o del miglioramento delle competenze linguistiche;

b) l’attività all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio accademico);

c) l’attività era limitata fin dall’inizio a un determinato periodo.

• la situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro degli interessi vitali;

• lo svolgimento di un’attività non remunerata;

• nel caso degli studenti, la fonte di reddito;

• la situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a lungo nello stesso posto ed era ben integrata;

• lo Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

Se l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà della persona in base a una valutazione della situazione in generale, considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.

Þ Esempio

Un lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la Svizzera.

Mancato accordo fra Stati sul luogo di residenza

A86 Per stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri determinanti per trovare un accordo17.

A87 Se gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica l’articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per l’erogazione provvisoria di prestazioni.

Falsi lavoratori frontalieri con residenza all’estero: residenza in Svizzera non necessaria

A88 I falsi lavoratori frontalieri che avevano un’attività subordinata in Svizzera ma sono residenti all’estero possono far valere il proprio diritto all’ID in Svizzera in virtù della facoltà di scelta concessa all’articolo 65 RB.

A89 Per l’esercizio di tale facoltà si presuppone unicamente che la persona si metta a disposizione del servizio pubblico di collocamento dello Stato nel quale richiede le prestazioni.

Sono competenti gli organi esecutivi (URC, cassa) del territorio nel quale si trovava il luogo di dimora della persona in oggetto. Se non è presente un luogo di dimora, è determinante la sede dell'ultimo datore di lavoro della persona.

A90 Il diritto alle prestazioni non può essere messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere vana la facoltà di scelta.

In tal caso si deve derogare ai requisiti restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.

A91 L’articolo 7 RB prevede in combinato disposto con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, l’abolizione delle clausole di residenza.

A92 Il requisito della residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in Svizzera. Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l'autorità cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera.”

Per quanto attiene al valore delle direttive cfr. consid. 2.4.

2.7. Nella presente fattispecie RI 1, nato nel 1980, nei periodi dal 14 marzo al 31 dicembre 2011, dal 12 marzo al 31 ottobre 2012, dal 7 gennaio al 31 ottobre 2013, dal 1° al 30 novembre 2013, dal 1° al 13 dicembre 2013 e dal 14 al 20 dicembre 2013 (cfr. doc. 25) ha lavorato in Svizzera presso l’impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di macchinista, ragnista, capo squadra con diversi contratti di durata determinata. Durante questi periodi e fino al 18 agosto 2014 egli ha beneficiato di un permesso di dimora temporanea tipo L (cfr. doc. 10; 25; 24; 20). Il 9 ottobre 2014 all’assicurato è, in effetti, stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS di tipo B valido dal 18 agosto 2014 (cfr. doc. 10).

L’insorgente si è iscritto in disoccupazione il 20 dicembre 2013 ed ha beneficiato delle indennità di disoccupazione dal 23 dicembre 2013 fino al 10 marzo 2014, data in cui è stato riassunto dalla ditta __________ (cfr. doc. 19 e doc. 17).

A seguito del colloquio di consulenza, in cui l’assicurato ha dichiarato di condividere la sua abitazione di __________ con altri due lavoratori, il 17 marzo 2014 l’Ufficio regionale collocamento di __________ ha inviato all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro una richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento di RI 1 (cfr. doc. 18).

Il 14 aprile 2014 l’assicurato è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si evince che:

" (…)

D: Dove ha lavorato prima della sua iscrizione al collocamento?

R: presso la ditta __________ di __________

D: Durante quale periodo è stato occupato?

R: dal 7 gennaio 2013 al 20 dicembre 2013

D: Quale è il motivo della disdetta del rapporto di lavoro?

R: fine contratto a termine

D: In precedenza dove ha lavorato? Durante quali periodi?

R: presso la ditta __________, dal 14 marzo 2011 al 31 dicembre 2011. Mi sono quindi annunciato in disoccupazione in Italia e dal 12 marzo 2012 al 31 ottobre 2012 ho lavorato ancora presso la ditta __________.

D: Con quale tipo di permesso è stato occupato presso la ditta __________?

R: sono sempre stato occupato con un permesso L

D: Dove risiedeva quando lavorava presso la ditta __________ di __________?

R: all’inizio dell’attività, nel 2011, ero residente a __________, in __________ e abitavo con mio padre, il quale, in seguito al pensionamento è rientrato in __________. Da inizio 2013 mi sono spostato in __________ a __________.

D: Dove risiede normalmente dal 23 dicembre 2013?

R: in __________ a __________

D: Dove risiedeva prima di trasferirsi a __________?

R: a __________, prima ancora a __________, Comune presso il quale ho ancora la residenza.

D: Quale è il suo indirizzo estero?

R: , __________ (IT)

D: È iscritto all’AIRE? Da quale data?

R: no

D: Di quanti locali è composto l’appartamento di __________?

R: di 3 ½ locali. Vi sono due camere, una cucina, un bagno e un salotto.

D: Vive da solo nell’appartamento di __________?

R: no, con i signori __________ e il signor __________. Lavorano anche loro presso la ditta __________.

D: Dispone di una camera da letto? Dove dorme?

R: Una camera la divido con il signor __________, l’altra è a disposizione del signor __________

D: A quanto ammonta l’affitto mensile?

R: l’affitto ammonta a CHF 921.85 mensili, suddiviso in parti uguali con gli altri coinquilini.

D: È stato sottoscritto un contratto di locazione? Se si, chi lo ha stipulato?

R: si, lo ha sottoscritto il signor __________

D: È coniugato?

R: si, dal 10.05.2005 con __________

D: Ha figli? può precisare nome e data di nascita?

R: si, abbiamo una figlia, __________ (n. 10.01.2006)

D: Dove risiede la sua famiglia?

R: a __________ (__________), in __________

D: In casa propria oppure in locazione?

R: in casa propria. La casa è stata acquistata tre anni fa ed è stata parzialmente ristrutturata. Sono proprietario unitamente a mia moglie. Il mutuo è stato stipulato unitamente a mia moglie. Il canone trimestrale a euro 1'000.00 mensili.

D: Durante quali giorni era occupato presso la ditta __________?

R: di regola l’occupazione era prevista dal lunedì al venerdì

D: Durante quali giorni soggiornava a __________ quando era occupato presso la ditta __________ prima della sua iscrizione al collocamento?

R: soggiorno regolarmente a __________, rientro saltuariamente a __________ dalla mia famiglia

D: Durante quali giorni soggiornava presso la sua famiglia a __________ quando (IT__________) quando era occupato presso la ditta __________?

R: rientro saltuariamente presso la mia famiglia a __________, non settimanalmente. Spesso mia moglie e mia figlia mi raggiungono a __________.

D: Durante quali giorni ha soggiornato, quando era iscritto preso l’Ufficio regionale di collocamento, a __________?

R: Ho risieduto quasi regolarmente a ___________.

D: Durante quali giorni soggiornava, quando era iscritto all’Ufficio regionale di collocamento presso la sua famiglia a __________ (IT__________)?

R: mi sono recato dalla mia famiglia solo saltuariamente, indicativamente un paio di fine settimana.

D: Qual è di norma la durata settimanale del suo soggiorno in Ticino?

R: sono regolarmente in Ticino.

D: Ha un veicolo? Quale è l’immatricolazione?

R: si ho un veicolo __________ immatricolato in Italia.

D: Quale è la sua Cassa malattia?

R: Sono affiliato alla cassa malati __________

D: Chi è il suo medico curante?

R il dr. __________ di __________

D: Quali legami ha con la Svizzera?

R: professionali

D: È membro di società, associazioni o altri enti? quali?

R: no

D: È abbonato a giornali o riviste? quali?

R: sono abbonato alla rivista del sindacato __________.

D: Come effettuava le sue ricerche di lavoro?

R: ho sempre effettuato ricerche di lavoro di persona.

D: Conferma che dal 10 marzo 2014 ha ripreso l’attività presso la ditta __________? Quale è la durata del suo contratto di lavoro?

R: si, il contratto di lavoro scade il 31 ottobre 2014.

Osservazioni

Preciso che, visto che dal 2011 lavoro dalla ditta __________, sarebbe mia intenzione trasferirmi con la famiglia in Ticino, così da essere più vicino al posto di lavoro. Sarebbe tuttavia auspicabile ottenere un permesso di dimora (B), ma i contratti di lavoro stipulati finora con la ditta __________ sono sempre stati di durata determinata.

(…)” (cfr. doc. 14.1)

Da questo documento del 14 aprile 2014, firmato anche dall’assicurato, emerge in particolare che la moglie, __________, e la loro figlia __________, nata nel gennaio 2006, risiedono nella casa di proprietà dei coniugi situata a __________ in provincia di __________ (ossia a pochi chilometri dal confine con la Svizzera), acquistata nel 2011 e parzialmente ristrutturata. L’assicurato, che non si è iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E), ha inoltre dichiarato che il suo legame con la Svizzera è di tipo professionale ma che in futuro sarebbe sua intenzione trasferirsi in Ticino con la famiglia.

Egli ha, inoltre, precisato di essersi, dopo la conclusione del rapporto lavorativo con la __________ durato dal 14 marzo al 31 dicembre 2011, annunciato in disoccupazione in Italia per riprendere in seguito l’attività stagionale presso il medesimo datore di lavoro per il periodo 12 marzo – 31 ottobre 2012.

Dagli atti dell’incarto emerge poi che, in data 9 ottobre 2014, pendente la procedura di opposizione interposta dall’assicurato contro la decisione del 13 giugno 2014 con cui gli è stato negato il diritto all’indennità di disoccupazione dal 23 dicembre 2013 (cfr. consid. 1.1.), la Sezione del lavoro ha posto alcune domande a __________, persona con cui RI 1 condivide l’appartamento di 3 ½ locali di __________ a __________ unitamente a __________ (cfr. doc. 9).

In risposta a tali quesiti egli, con scritto del 15 ottobre 2014, ha in particolare affermato di essere il titolare del contratto di locazione dell’appartamento, che da inizio 2013 RI 1 abita nel suo appartamento in una camera condivisa con __________ e che la pigione e le spese di consumo dell’appartamento sono condivise in parti uguali tra i tre abitanti. __________ ha, poi, dichiarato che RI 1 è sempre presente nell’appartamento di __________ durante tutta la settimana e lo è stato anche nel periodo in cui era in cerca di occupazione. Tuttavia, essendo egli assente durante i fine settimana, il dichiarante non ha potuto confermare in che grado durante i fine settimana RI 1 rimanga nell’appartamento di __________. Infine __________ ha affermato che la moglie e la figlia dell’assicurato si recano spesso a trovarlo a __________, anche due volte al mese, a dipendenza degli impegni che ha la moglie in Italia, senza tuttavia precisare in quali giorni della settimana ciò avviene (cfr. doc. 7).

L’amministrazione ha, quindi, sentito personalmente __________ il 7 novembre 2014. In quella sede l’interessato ha rettificato in parte quanto affermato nel suo scritto del 15 ottobre 2014 (doc. 7) e, meglio, ha dichiarato che RI 1 si è trasferito nel suo appartamento a inizio settembre 2013 e non a inizio 2013, come invece ha affermato nel predetto scritto. Per il resto egli ha in sostanza confermato il contenuto di quest’ultimo pur precisando di essere a conoscenza che RI 1 è separato dalla moglie e che quando la moglie e la figlia vanno a trovarlo a __________ non si fermano mai a dormire, in quanto non vi è spazio (cfr. doc. 6).

Il 16 gennaio 2015 la Sezione del lavoro ha sottoposto le seguenti domande alla rappresentante dell’assicurato:

" (…)

  1. In occasione del verbale del 7 novembre 2014 del signor __________ (copia già trasmessa con nostro scritto del 12 novembre 2014) lo stesso dichiara che il signor RI 1 alloggia presso l’abitazione di cui è conduttore da settembre 2013 e non da inizio del 2013 come indicato nello scritto del 15 ottobre 2014. Constatato che nell’opposizione in esame, viene indicato che il signor RI 1 alloggia nell’appartamento in questione da inizio 2013, vogliate cortesemente confermare e/o precisare il momento effettivo d’inizio e prendere posizione su quanto affermato dal teste __________.

  2. Dalla documentazione agli atti, in particolare dal contratto di lavoro fornitoci dall’Ufficio della migrazione (copia già trasmessa il 12 novembre

  1. siglato il 4 luglio 2014 con la ditta __________ di __________, emerge che il rapporto lavorativo col signor RI 1 è iniziato il 18 agosto 2014. Tenuto conto del contratto di lavoro a tempo determinato con la ditta __________ di __________ che prevedeva l’inizio al 10 marzo 2014 e la fine al 31 ottobre 2014, vogliate cortesemente indicare la data esatta in cui è terminato il rapporto d’impiego con quest’ultima ditta.
  1. Vogliate cortesemente comunicarci di cosa si occupa la coniuge del signor RI 1, signora __________.” (cfr. doc. 3).

In risposta a tali quesiti, la patrocinatrice dell’assicurato, per quanto concerne la data del trasferimento di RI 1 nell’appartamento di __________ a __________, il 20 gennaio 2015 ha affermato che:

" (…) In effetti il signor RI 1 ha risieduto dal 2011 a inizio 2013 a __________; dal 1° maggio 2013 al 31 agosto 2013 in __________, __________. Il trasferimento presso __________ è avvenuto il 1 settembre 2013. L’inesattezza riportata nella nostra opposizione deriva senz’altro dal fatto che ho inteso male quanto affermato dal signor RI 1. Per dirimere in modo definitivo la questione sull’ingresso del signor RI 1 nel suo attuale appartamento, produciamo l’attestazione da parte del Comune di __________ del cambio indirizzo. (…)” (cfr. doc. 2).

Riguardo alle altre due domande, la rappresentante del ricorrente ha risposto che il rapporto di lavoro tra la ditta __________ e RI 1, inizialmente previsto per il periodo tra il 10 marzo 2014 e il 31 ottobre 2014, si è interrotto di comune accordo per il 31 luglio 2014, così da permettere all’insorgente di iniziare un nuovo rapporto d’impiego con l’impresa __________ e, per quanto attiene alla moglie del suo rappresentato, che ella è senza attività lucrativa (cfr. doc. 2).

2.8. Attentamente esaminate le carte processuali, questo Tribunale osserva, innanzitutto, che dal profilo del diritto interno un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).

Nella presente evenienza, da una parte, l’assicurato, in Ticino, condivide un appartamento di tre locali e mezzo con due ex colleghi a __________ (cfr. doc. 14/1; 6; 7).

Tale situazione alloggiativa non può essere definita precaria, né non commisurata alle esigenze di tre persone, ritenuto anche il fatto che __________, per sua stessa ammissione, durante i fine settimana non era presente (cfr. doc. 6; 7).

Inoltre l’insorgente ha dichiarato, dinanzi alla Sezione del lavoro nell’aprile 2014, di soggiornare regolarmente a __________ e di rientrare a __________ dalla sua famiglia saltuariamente, un paio di fine settimana al mese (cfr. doc. 14/1).

Come testimoniato anche dal coinquilino, __________, poi, la moglie e la figlia vengono regolarmente a trovarlo in Svizzera (cfr. consid. 2.8.; doc. 14/1; 6).

L’assicurato ha, peraltro, dichiarato di essere separato dal febbraio 2014 (cfr. doc. 4; I), ciò che è stato confermato anche da __________ (cfr. consid. 2.8.; doc. 6; STF 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014 citata al consid. 2.1.).

Nel marzo 2015 l’insorgente ha, altresì, prodotto una dichiarazione di __________ del seguente tenore:

"lo sottoscritto __________ conosco personalmente il signor RI 1 il quale frequenta il bar di __________ __________

abitualmente da due anni e io da tre mesi l'ho ritirato e continua a essere presente. Si è integrato con la popolazione e tutti i

frequentatori del mio bar si dimostra socievole con tutti." (Doc. B)

D’altra parte, tuttavia, dagli atti emerge che il ricorrente lavorava presso la __________ di __________ dal lunedì al venerdì (cfr. doc. 14/1).

In , a __________ () - che dista da __________ 94/95 km (cfr. www.tcs.ch; www.viamichelin.it) -, egli è proprietario (con la moglie) di una casa acquistata nel 2011 e parzialmente ristrutturata per la quale deve provvedere, in relazione al mutuo, al pagamento di Euro 1'000 trimestrali. Nell’abitazione di __________ abitano la moglie dell’assicurato e la loro figlia, nata nel 2006 (cfr. doc. 14/1).

Inoltre, per quanto riguarda il matrimonio del ricorrente contratto nel maggio 2005, giova evidenziare, come appena esposto, che è vero che nel ricorso ha indicato di essersi separato di fatto un anno prima e di essere in attesa di una sentenza di separazione dalla moglie dall'aprile 2014 (cfr. doc. l).

L’insorgente ha, però, fatto implicito riferimento a un'eventuale separazione tra i coniugi, indicando "l'ex moglie" soltanto con le osservazioni del 19 novembre 2014 (cfr. doc. 4).

Precedentemente l’assicurato, e meglio, in occasione dell’audizione del 14 aprile 2014 (cfr. doc. 14/1), come pure nella scheda dati personali e nel formulario individuale di domanda di soggiorno con attività lucrativa in Svizzera, nei quali in relazione allo stato civile sono prestampate differenti possibili risposte (celibe, coniugato, separato, divorziato, vedovo e unione domestica registrata; cfr. doc. 10; 21), ha sempre dichiarato di essere coniugato.

Dal verbale del 14 aprile 2014 si evince, per di più, che l'insorgente ha precisato che avrebbe voluto trasferirsi in Ticino con la famiglia (cfr. doc. 14/1), intenzione ribadita nell'opposizione interposta contro la decisione di diniego del diritto all'indennità di disoccupazione del 13 giugno 2014 (cfr. doc. 12).

__________, il 7 novembre 2014, ha asserito di essere a conoscenza del fatto che RI 1 è separato dalla moglie (cfr. doc. 6).

Tale affermazione, tuttavia, nulla indica riguardo al periodo determinante – 23 dicembre 2013-10 marzo 2014.

Va, pure, evidenziato che fino al 23 dicembre 2014 l'automobile del ricorrente era immatricolata in Italia (cfr. doc. A2; 14/1) e che, benché sia stato affermato che non essendo un lavoratore frontaliere l'assicurato non ha esercitato alcun diritto d'opzione ed è conseguentemente obbligatoriamente assicurato contro le malattie in Svizzera presso la cassa malati __________ (cfr. doc. 12; 14), il suo medico curante è il Dr. __________ di __________ (cfr. doc. 14/1).

Nell'aprile 2014 l'assicurato ha pure dichiarato di non essere iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e nemmeno in seguito risulta aver documentato un'eventuale regolarizzazione di tale aspetto, come specificato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. Ill).

II ricorrente, davanti all'amministrazione nell'aprile 2014, alla domanda "Quali legami ha con la Svizzera?" ha d'altronde solamente risposto "professionali" (cfr. doc. 14/1).

Da quanto precede risulta che in concreto gli elementi fattuali agli atti non permettono né di ammettere, né di escludere che la residenza dell’assicurato sia in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, con particolare riferimento all’aspetto del centro dei propri interessi personali in Svizzera (cfr. consid. 2.1.).

L’amministrazione, infatti, nonostante siano emerse circostanze divergenti non ha approfondito tale problematica con accertamenti supplementari, in particolare sentendo la moglie del ricorrente per chiarire, da un lato, in merito all’asserzione di __________ che la medesima veniva con la figlia a trovare il marito a __________, in quali giorni ciò avveniva e con che frequenza. Dall’altro, la questione relativa alla asserita separazione, se è effettiva e da quando sarebbe iniziata.

La questione di sapere se il presupposto della residenza in Svizzera giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sia adempiuto oppure no può, in casu, comunque restare insoluta.

In effetti, anche considerando che il ricorrente non ha il centro degli interessi personali in Svizzera, la Svizzera deve essere riconosciuta quale Stato competente ad erogargli le prestazioni di disoccupazione in applicazione del diritto internazionale, e meglio dell’ALC (cfr. consid. 2.4. segg.).

2.9. Come visto, il ricorrente, da una parte, lavorava in Svizzera, a __________, presso la __________ nei giorni feriali.

Dall’altra, egli in Italia, a __________ (__________) - che dista da __________ 94/95 km (cfr. www.tcs.ch; www.viamichelin.it) -, è proprietario con la moglie di una casa acquistata nel 2011 dove abitano la moglie e la figlia, nata nel 2006 (cfr. doc. 14/1).

Dal profilo del diritto internazionale occorre, in primo luogo, chiedersi se l’assicurato, nel periodo in questione (23 dicembre 2013 – 10 marzo 2014), non debba essere effettivamente considerato quale vero lavoratore frontaliero (cfr. consid. 2.4.; 2.6.) che rientra settimanalmente in Italia, come deciso dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. A1).

Qualora fosse da considerare quale lavoratore frontaliero che si trova in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. c LADI), situazione diversa da quella del lavoro ridotto (cfr. art. 1a lett. b LADI), l’insorgente avrebbe diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

Questa Corte, tutto ben considerato, ritiene che gli elementi fattuali del caso di specie non permettano di concludere, nemmeno in applicazione dell’usuale principio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che l’assicurato sia un vero lavoratore frontaliere.

In effetti l’insorgente ha dichiarato, dinanzi alla Sezione del lavoro nell’aprile 2014, di soggiornare regolarmente a __________ e di rientrare a __________ dalla sua famiglia saltuariamente, un paio di fine settimana al mese (cfr. doc. 14/1).

Il suo coinquilino, __________, del resto, il 15 ottobre 2014 e il 7 novembre 2014, ha affermato, da un lato, che visto che egli era assente durante i fine settimana, non sapeva dire in che grado il ricorrente fosse assente o presente, specificando che in ogni caso quando rientrava la domenica sera a volte l’assicurato era già presente nell’appartamento. Dall’altro, come visto, che la moglie e la figlia si recano spesso a trovarlo a __________, anche due volte al mese - senza però specificare in quali giorni della settimana - benché non si fermino a dormire, non essendoci spazio a sufficienza (cfr. doc. 6; 7).

Inoltre l’alloggio in Svizzera, costituito dal settembre 2013 (cfr. doc. 2; 3; 6) da un appartamento di tre locali e mezzo che divideva a __________ con due colleghi (cfr. doc. 14/1; 6, 7), può essere definito stabile (cfr. consid. 2.8.).

2.10. Nel caso in esame l’assicurato, al beneficio di un permesso tipo L fino al 18 agosto 2014 (cfr. consid. 2.8.; doc. 10), dal marzo 2011 ha concluso contratti di lavoro di durata determinata stagionali presso la __________ di __________ (cfr. doc. 14/1).

Egli si è sposato nel 2005 e nel gennaio 2006 dall’unione coniugale è nata la figlia __________ (cfr. doc. 14/1). Nel 2011 il ricorrente e la moglie hanno acquistato e parzialmente ristrutturato una casa a __________ (cfr. doc. 14/1), dove rientra saltuariamente (cfr. doc. 14/1; consid. 2.8.).

In simili condizioni, occorre ora chiedersi se l’insorgente, volendo considerare la sua residenza in Italia (in proposito va osservato che il Tribunale federale ha stabilito che nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si trova il centro principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; Patricia Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in: Thomas Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38; consid. 2.9.), come effettuato dalla parte resistente (cfr. doc. A1; III), vada trattato quale lavoratore falso frontaliere.

Il Presidente di questa Corte, come visto nei fatti (cfr. doc. IX; consid. 1.5.), pendente causa ha interpellato l’avv. __________, caposettore del Servizio giuridico della Segreteria di Stato dell’economia SECO, riguardo ai falsi frontalieri.

L’avv. __________, il 25 agosto 2015, ha affermato:

" (…)

Relativamente ai falsi frontalieri, va rilevato che tali assicurati hanno la possibilità di scegliere in quale Stato percepire le indennità di disoccupazione. Una volta la scelta effettuata, essi devono sottoporsi al diritto dello Stato in questione. Ora, nel diritto svizzero, il soggiorno effettivo in Svizzera rappresenta una condizione essenziale del diritto alle indennità di disoccupazione.

Conseguentemente, agli stagionali provenienti dall’UE/AELE viene concesso il diritto alle indennità di disoccupazione se tutte le condizioni dell’art. 8 LADI sono adempite, compresa la residenza effettiva in Svizzera.” (Doc. X; consid. 1.5.)

L’8 settembre 2015 il Presidente del TCA, nel contesto di un’altra vertenza in ambito LADI (cfr. inc. 38.2015.30), ha posto all’avv. __________ i seguenti quesiti:

" (…)

Nella Circolare ID 883 viene precisato quanto segue:

“Falsi lavoratori frontalieri con residenza all’estero: residenza in Svizzera non necessaria

(…)

A90 Il diritto alle prestazioni non può essere messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve derogare ai requisiti restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.”

A91 L’articolo 7 RB prevede in combinato disposto con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, l’abolizione delle clausole di residenza.

A92 Il requisito della residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in Svizzera. Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l’autorità cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera. (…)”.

Le domande sono le seguenti:

Alla luce delle vostre chiare direttive, in presenza di un falso frontaliere, ritiene che il requisito dell’art. 8 capoverso 1 lettera c LADI debba comunque essere ancora esaminato oppure no?

Se sì, tale requisito deve essere realizzato in misura completa oppure in una forma attenuata (ad esempio: basta la costante presenza sul mercato del lavoro svizzero)?

(…)” (Inc. 38.2015.30 doc. XII)

L’avv. __________, aggiunto scientifico della SECO, il 21 settembre 2015, ha risposto:

" (…) possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliero non può essere preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva è nondimeno necessario al fine di percepire le indennità di disoccupazione (art. 12 LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.).

Infatti, considerato lo scopo dell’iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro nel nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l’assicurato risieda all’estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per recarsi al colloquio di consulenza presso l’URC. Spetta comunque all’autorità cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un assicurato adempie correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori indicazioni generiche i merito.” (Inc. 38.2015.30 doc. XIV)

2.11. Attentamente valutate tutte le circostanze del caso di specie, questa Corte ritiene che la situazione del ricorrente (al beneficio di contratti di durata determinata stagionali dal 2011 e che rientra saltuariamente in Italia; cfr. consid. 2.7.), considerando la sua residenza all’estero (cfr. consid. 2.10.), è assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).

Va evidenziato che per i lavoratori falsi frontalieri decade la condizione della residenza secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ma devono in ogni caso dimostrare di dimorare regolarmente in Svizzera cercandovi attivamente lavoro (cfr. consid. 2.10.).

L’assicurato, pertanto, che dimora regolarmente in Svizzera (al riguardo cfr. le considerazioni sviluppate al consid. 2.9.), può rientrare nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri.

La presente fattispecie nella quale l’assicurato, in possesso di un permesso di tipo L fino al 18 agosto 2014, era al beneficio in Svizzera di contratti di durata determinata stagionali quale macchinista, ragnista, capo squadra presso un’impresa edile (guadagno assicurato di fr. 5'940; cfr. doc. 1) si distingue, peraltro, dal caso di cui alla STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata In RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 e citata ai consid. 2.2 e 2.5 ., in cui questa Corte non ha considerato quel ricorrente quale lavoratore falso frontaliere, contrariamente a quanto deciso dalla Sezione del lavoro che però gli aveva comunque negato il diritto di opzione ritenendo che difettasse la condizione della dimora in Svizzera.

Egli, infatti, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile 2012-giugno 2012), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Quell’assicurato, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.

Il ricorrente, quale lavoratore falso frontaliere, può, dunque beneficiare del diritto di opzione.

Ne consegue che l’assicurato, essendosi annunciato per il collocamento in Svizzera a far tempo dal 20 dicembre 2013 (cfr. consid. 2.3.), ha diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi della LADI dal 20 dicembre 2013 al 10 marzo 2014.

2.12. L'assicurato, vincente in causa, rappresentato da un sindacato, ha diritto all'importo di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione del 30 gennaio 2015 è annullata.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Sezione del lavoro verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

20

ALC

  • art. 8 ALC
  • art. 15 ALC

LACI

LADI

LPGA

PA

RA

  • art. 6 RA
  • Art. 11 RA
  • art. 56 RA

RB

  • Art. 1 RB
  • art. 7 RB
  • art. 13 RB
  • art. 63 RB
  • art. 65 RB

Gerichtsentscheide

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