Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2015.16
Entscheidungsdatum
21.05.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2015.16

rs

Lugano 21 maggio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2015 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5 gennaio 2015 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 13 ottobre 2014 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sospeso RI 1 per otto giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nei mesi di luglio e agosto 2014 precedenti l’iscrizione in disoccupazione del 29 settembre 2014 (cfr. doc. 5c).

1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. 5d), l’amministrazione, il 5 gennaio 2015, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto la sospensione inflittale a sei giorni, motivando come segue:

" (…)

  1. Nel caso concreto era tenuta a svolgere le proprie ricerche nei tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione, ovvero dal 1.7.2014 al 30.9.2014. Da una nostra verifica risulta che ella ha svolto le proprie ricerche di lavoro come segue:

luglio 2014, una ricerca di lavoro, da considerare insufficiente, 3 giorni di sospensione

agosto 2014 una ricerca di lavoro, da considerare insufficiente, 3 giorni di sospensione

settembre 2014 sette ricerche di lavoro, da considerare sufficienti.

La sospensione sarà quindi ridotta proporzionalmente.” (Doc. A1)

1.3. Contro la decisione su opposizione del 5 gennaio 2015 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha chiesto la completa riduzione della penalità inflittale.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:

" (…)

Come precedentemente annunciato, in data 17 maggio 2014 ho fatto rientro in Ticino, dopo un soggiorno linguistico in __________. Esattamente 10 giorni dopo il mio rientro, ho fatto il necessario al fine di trovare uno o più impieghi estivi.

Grazie alle svariate ricerche da me effettuate, ho quindi avuto modo di impiegare i mesi di giugno ad agosto, svolgendo contemporaneamente e non, 4 differenti lavori.

Nel mese di giugno 2014 mi è stata data conferma verbale di un’assunzione come cameriera per l’intero mese di agosto 2014.

Nel mese di luglio 2014 ho lavorato come monitrice di nuoto e promoter.

Tra la fine del mese di giugno 2014 e l’inizio del mese di luglio 2014 ho avuto conferma verbale per un posto di lavoro a tempo indeterminato in __________ o __________ presso la filiale __________, a partire da settembre 2014.

Vogliate gentilmente trovare in allegato la conferma scritta da parte di __________.

Considerando quindi che avevo trovato un impiego per il mese di agosto 2014 e un altro per il mese di settembre 2014 a tempo indeterminato, vorrete costatare anche voi, gentili signori, che effettuare ulteriori ricerche nel mese di luglio 2014 e agosto 2014 sarebbe stato alquanto superfluo.

(…)” (Doc. I)

1.4. Nella sua risposta del 13 marzo 2015 l'URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando che il ricorso ribadisce sostanzialmente le motivazioni già esposte in sede di opposizione aggiungendo un documento estero difficilmente verificabile che di fatto non modifica la valutazione dell’amministrazione (cfr. doc. IV).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di luglio e agosto 2014 precedenti l’iscrizione in disoccupazione, rispettivamente se l’entità della sanzione inflittale (sei giorni di sospensione) è corretta oppure no.

2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.

Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.6. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata, nata il 17 gennaio 1992, dopo aver conseguito nel giugno 2012 la maturità professionale commerciale (cfr. doc. 2g; 2i), ha svolto, dall’ottobre 2012 al luglio 2013, un periodo di stage nel settore __________, dipartimento delle __________ presso __________, __________ (cfr. doc. 2g). Inoltre nel mese di settembre 2013 ha lavorato sempre presso il dipartimento delle __________ della __________ a __________ quale assistente amministrativa al beneficio di un contratto di lavoro di durata determinata (cfr. doc. 2g; 2k).

Dal mese di ottobre 2013 al mese di maggio 2014 la ricorrente ha effettuato un soggiorno linguistico in __________ (cfr. doc. 2g; 2j) dove nei mesi di aprile e maggio 2014 ha pure compiuto uno stage in un’azienda nel settore del turismo (cfr. doc. 2g; 2j).

Successivamente al suo rientro in Svizzera alla fine del mese di maggio 2014 (cfr. doc. 5d), l’insorgente ha svolto delle attività lavorative di breve durata: nel periodo giugno e luglio 2014 quale promoter per __________ e quale monitrice di nuoto presso la __________, __________, nei mesi di luglio e agosto 2014 quale cameriera presso un esercizio pubblico di __________ e nel mese di agosto 2014 quale babysitter presso una famiglia a __________ (cfr. doc. 2g).

Il 29 settembre 2014 l’insorgente si è iscritta in disoccupazione, rivendicando il diritto alle prestazioni con effetto da quella data (cfr. doc. 1).

Al momento dell’annuncio per il collocamento l’URC ha rilevato che la ricorrente, per quanto concerne gli ultimi tre mesi precedenti la disoccupazione, e meglio i mesi da luglio a settembre 2014, non ha documentato alcuna ricerca di impiego per i mesi di luglio e agosto 2014, mentre ha comprovato sette ricerche per il mese di settembre 2014 (cfr. doc. 5a).

La consulente del personale, il 13 ottobre 2014, le ha quindi consegnato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitata a motivare, entro il 23 ottobre 2014, il fatto di non avere intrapreso sforzi al fine di reperire una nuova occupazione nei mesi di luglio e agosto 2014, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 5a).

L’assicurata, in quella medesima data, ha risposto quanto segue:

" Non ho svolto alcuna ricerca durante il mese di luglio e agosto perché avevo intenzione di ritornare a lavorare presso l’azienda __________ o in una delle filiali estere, nel mese di settembre/ottobre. Ho quindi ritenuto poco sensato iscrivermi per 2 mesi.” (Doc. 5b)

Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione, con decisione formale del 13 ottobre 2014, indicando che le motivazioni presentate in risposta alla Richiesta di giustificazione non giustificavano le mancate ricerche dei mesi di luglio e agosto 2014, ha sospeso la ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione per otto giorni (cfr. doc. 5c; consid. 1.1.).

Con decisione su opposizione del 5 gennaio 2015 l’URC, sulla base delle verifiche esperite a seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. 5d), ha ridotto la sanzione a sei giorni per insufficienti sforzi intrapresi nei mesi di luglio e agosto 2014. L’amministrazione ha, in effetti, considerato che la ricorrente ha effettuato una ricerca di lavoro nel mese di luglio 2014 e una nel mese di agosto 2014 (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

2.7. L’assicurata, nel ricorso, ha motivato il fatto di avere compiuto insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di luglio e agosto 2014, asserendo che tra fine giugno e inizio luglio 2014 avrebbe ricevuto conferma verbale per un posto di lavoro a tempo indeterminato a partire da settembre 2014 in __________ o __________ presso una filiale __________ (cfr. doc. I).

Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che il TFA ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

" Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004):

" Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."

Al riguardo cfr. pure STF 8C_194/2014 del 4 febbraio 2015 e la Prassi LADI ID p.to B320 emessa dalla SECO nell’ottobre 2012 ivi citata.

2.8. Nel caso di specie la ricorrente, il 13 ottobre 2014, rispondendo alla Richiesta di giustificazione dell’URC (cfr. doc.5a), ha indicato di non avere svolto ricerche nei mesi di luglio e agosto 2014, poiché aveva intenzione di ritornare a lavorare presso l’azienda __________ - dove era stata impiegata a __________ nel 2012/2013 (cfr. doc. 2g; consid. 2.6.) - o presso una delle filiali estere dal mese di settembre o dal mese di ottobre 2014 (cfr. doc. 5b; consid. 2.6.).

Nell’opposizione interposta il 20 ottobre 2014 contro la decisione di sanzione del 13 ottobre 2014 (cfr. doc. 5a) l’insorgente ha poi precisato :

" (…) tra il mese di giugno e luglio sono venuta a conoscenza della possibilità di un posto di lavoro presso una filiale __________, in __________ o in __________, che purtroppo ho scoperto, per vie ufficiose, non essere più disponibile verso la metà di settembre 2014 e ho quindi iniziato immediatamente una nuova ricerca d’impiego.

(…)” (Doc. 5d)

L’assicurata ha, dunque, fatto riferimento unicamente alla sua intenzione di tornare a lavorare presso la __________ o presso una delle sue filiali estere, rispettivamente alla possibilità di un posto in una filiale estera della __________, in __________ o __________.

Soltanto nel mese di dicembre 2014 la ricorrente ha affermato che “alla fine di giugno/inizio luglio 2014 ho avuto conferma per un posto di lavoro in __________ o in __________ presso la filiale __________, che purtroppo ho scoperto per vie ufficiose non essere più disponibile verso la metà di settembre 2014 e di conseguenza mi sono iscritta in disoccupazione” (Doc. 5f).

Nel ricorso la medesima ha ribadito quanto dichiarato nel dicembre 2014, puntualizzando che la conferma è stata verbale e che si trattava di un impiego a tempo indeterminato in __________ o __________ presso una filiale __________ a partire da settembre 2014 (cfr. doc. I).

All’impugnativa l’assicurata ha, inoltre, allegato un’attestazione del 26 gennaio 2015 da parte della __________ filiale del __________ in cui si certifica che la ricorrente avrebbe dovuto lavorare per la __________ __________ dal 1° settembre 2014, ma che a causa di una riorganizzazione interna il posto di lavoro che lei avrebbe dovuto occupare non era più richiesto (cfr. doc. A2).

Tale attestazione che riporta il nominativo di __________, General Manager, non risulta però essere firmata. Nella stessa nemmeno viene indicato se e, se del caso, quando sia stata confermata all’assicurata la sua assunzione.

Risulta, invece, che l’eventuale assunzione sarebbe stata con effetto dal 1° settembre 2014.

Pertanto l’impossibilità a iniziare tale attività avrebbe dovuto essere nota perlomeno dalla fine di agosto 2014.

L’assicurata, nel dicembre 2014, ha tuttavia asserito di aver saputo che il posto non era più disponibile verso la metà di settembre 2014.

La ricorrente ha, altresì, specificato, sia nello scritto del dicembre 2014 che nel ricorso, di aver appreso che non avrebbe potuto lavorare presso una delle filiali __________, __________ o in __________, tramite vie ufficiose (cfr. doc. 5f; I).

Nel caso in cui l’occupazione fosse stata realmente garantita all’assicurata, non si comprende il motivo per il quale non sia stato chiarito l’effettivo luogo di lavoro, se __________ o __________.

Inoltre, in tale ipotesi, l’avviso della soppressione del posto avrebbe dovuto esserle comunicato in maniera ufficiale dall’azienda stessa e non in modo ufficioso.

In simili condizioni, tenuto peraltro conto del principio della priorità della dichiarazione della prima ora secondo cui, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche, considerato che le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546), questa Corte ritiene che all’assicurata sia stata semplicemente prospettata un’assunzione presso una filiale della ditta __________.

La semplice possibilità di una futura assunzione o il fatto di prospettarla non sono, però, circostanze atte a garantire un’occupazione. Questa situazione non può, infatti, essere assimilata alla conclusione di un accordo verbale.

Essa poteva semmai ingenerare nell'assicurata una semplice speranza, non sufficiente, per ritenere garantita un’occupazione (secondo la costante giurisprudenza federale).

Pertanto l’insorgente, nei mesi di luglio e agosto 2014, avrebbe dovuto intensificare i suoi sforzi volti al reperimento di un’occupazione.

2.9. Quanto affermato dall’assicurata nell’opposizione, e meglio di aver svolto svariate ricerche nei mesi di giugno e luglio 2014 (cfr. doc. 5d), non le può del resto essere di ausilio alcuno.

In primo luogo, il mese di giugno 2014 precede l’inizio del periodo di tre mesi antecedente l’iscrizione in disoccupazione (da luglio settembre 2014) esaminato dall’URC.

Le ricerche di giugno 2014 sarebbero in ogni caso ininfluenti, siccome la costante giurisprudenza federale sancisce che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo periodo di controllo e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese (periodo di controllo), fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).

Tale principio non risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).

In secondo luogo, relativamente alle asserite ricerche svolte nel mese di luglio 2014, va osservato che considerato che la ricorrente ha avuto a più riprese (a seguito della richiesta di giustificazione da parte dell’URC, in sede di opposizione e in sede ricorsuale) la possibilità di elencare dettagliatamente le ricerche che avrebbe effettuato nel mese di luglio 2014, come pure di comprovarle, la sua omissione configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

In proposito giova evidenziare che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali, nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.

Contestualmente il TFA ha rilevato:

" (…)

4.2 Ob trotz vorgängiger behördlicher Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."

(STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2)

L’assicurata deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo alle asserite ricerche che avrebbe compiuto nel mese di luglio 2014 (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

Le ricerche che l’insorgente ha indicato di avere compiuto nel mese di luglio 2014 senza precisazione alcuna non vanno, quindi, considerate valide ai fini della presente vertenza.

In proposito cfr. STCA 38.2011.5 del 22 giugno 2011; STCA 38.2007.15 del 7 maggio 2007.

2.10. Alla luce di tutto quanto esposto, la ricorrente nei mesi di luglio e agosto 2014, avendo svolto delle ricerche di impiego insufficienti dal profilo quantitativo, ha violato l’obbligo di ridurre il danno e deve essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.11. Per quanto concerne l’entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurata sei giorni di sospensione dal diritto alle indennità per disoccupazione (3 giorni di sospensione a causa delle insufficienti ricerche di lavoro nel mese di luglio 2014 + 3 giorni di sospensione per insufficienti ricerche nel mese di agosto 2014; cfr. doc. A1).

Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta ad un minimo di tre giorni di sospensione.

Tutto ben considerato, la penalità di sei giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti sforzi volti al reperimento di un’occupazione nei mesi di luglio e agosto 2014, in concreto, risulta conforme al principio di proporzionalità.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 cconsid. 2.2.)

La decisione su opposizione del 5 gennaio 2015 deve, conseguentemente, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

11

Gerichtsentscheide

64
  • DTF 139 V 52422.10.2013 · 785 Zitate
  • DTF 137 V 7112.04.2011 · 3.405 Zitate
  • DTF 136 V 115
  • DTF 136 V 124
  • DTF 125 V 195
  • DTF 125 V 19701.01.1999 · 358 Zitate
  • ATF 124 V 22501.01.1998 · 1.254 Zitate
  • DTF 124 V 228
  • DTF 124 V 231
  • DTF 123 V 151
  • DTF 123 V 152
  • DTF 121 V 47
  • DTF 120 V 7401.01.1994 · 267 Zitate
  • DTF 120 V 76
  • 8C_180/201004.08.2010 · 116 Zitate
  • 8C_194/201404.02.2015 · 6 Zitate
  • 8C_219/201230.07.2012 · 22 Zitate
  • 8C_278/201322.10.2013 · 785 Zitate
  • 8C_452/201112.03.2012 · 1.160 Zitate
  • 8C_544/201426.11.2014 · 52 Zitate
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  • 8C_800/200808.04.2009 · 865 Zitate
  • 8C_855/201011.07.2011 · 1.882 Zitate
  • 9C_211/201018.02.2011 · 2.503 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 10/05
  • C 106/04
  • C 107/04
  • C 110/86
  • C 138/05
  • C 153/06
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  • H 180/06
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  • U 347/98