Raccomandata
Incarto n. 38.2015.13
DC/sc
Lugano 22 giugno 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 febbraio 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 gennaio 2015 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 20 gennaio 2015 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 22 ottobre 2014 (cfr. doc. 3/1) con la quale aveva negato a RI 1, iscrittosi per il collocamento l’11 luglio 2014, il diritto all’indennità di disoccupazione per non avere la propria residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in Italia.
Al riguardo l'amministrazione si è così espressa:
" (…)
In concreto, per quanto attiene al requisito di fare della dimora effettiva il centro delle proprie relazioni personali, si osserva che esse si trovano in Italia, nella provincia di __________, dove risiede la moglie dell'assicurato, i genitori ed i suoceri. È quindi necessario concludere, secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, che l'interessato abbia mantenuto il centro delle proprie relazioni personali in Italia, mentre i legami con la Svizzera appaiono essere di altra natura. Tant'è che l'opponente medesimo ha dichiarato di dimorare in Svizzera per motivi professionali e fiscali, ma di rientrare, durante i fine settimana dalla moglie e precedentemente dalla madre (verbale di audizione 2 ottobre 2014).
Durante il periodo in cui egli controllava la disoccupazione, ha indicato che durante il fine settimana, talvolta, anche la moglie lo raggiungeva. Tale abitazione non può certamente essere considerata come luogo dove costituire una residenza effettiva, se si pone mente al fatto che l'appartamento, conformemente al contratto di locazione sottoscritto il 21 dicembre 2010, era adibito ad abitazione familiare per una sola persona ed inoltre era ad uso foresteria. Pertanto, non si vede come il signor RI 1 potesse concretizzare una residenza effettiva con la moglie in un appartamento per una sola persona ed inoltre ad uso foresteria, ovvero un contratto di locazione di natura transitoria. Pertanto, egli aveva stabilito in Svizzera una dimora e non una residenza effettiva. A comprova di questo, vi è il fatto che agli atti non figura alcuna prova, che egli avesse cercato una soluzione abitativa definitiva, sapendo che la locazione dell'appartamento in parola, sarebbe terminata il 31 dicembre 2014.
Riguardo poi all'affermazione che nel verbale del 2 ottobre 2014 fossero state trascritte delle dichiarazioni inveritiere, si osserva quanto segue. Preliminarmente, si rileva che l'assicurato tenta di modificare o almeno ridimensionare le prime dichiarazioni rese durante il colloquio personale del 2 ottobre 2014. La nuova versione esposta nel gravame in esame e segnatamente che egli rientrava in Italia a __________ dalla moglie e dai genitori solamente alcuni fine settimana e non settimanalmente non merita tutela. Infatti, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche e che le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010 e riferimenti citati). Se fosse vero quanto sostenuto nell'opposizione, egli avrebbe potuto e dovuto rifiutarsi di sottoscrivere il verbale in questione o contestarne prontamente per iscritto il tenore. Inoltre, la versione pretesa dall'opponente non trova conferma né nelle ricevute fiscali, dalle quali, ad eccezione di un paio di scontrini, esse sono tutte state rilasciate durante la settimana e nemmeno dai tabulati telefonici. Infatti, dall'esame di questi ultimi, emerge che durante il mese di maggio 2014 è rimasto in Ticino un solo fine settimana, ma poi è rimasto in Italia dal 14 al 21 maggio e dal 27 al 31 maggio; il mese di giugno 2014 si è fermato in Svizzera due fine settimana; mentre luglio ed agosto 2015 ha soggiornato in Svizzera un solo weekend.
Nulla cambia il fatto che la moglie si sia attivata nella ricerca di un'occupazione in Ticino, considerato che ciò non si è poi concretizzato.
I motivi per cui egli è rientrato con una certa frequenza in Italia (problemi di salute della moglie), benché comprensibili, non sono suscettibili di modificare il centro dei propri interessi.
Anzi, confermano ancora di più che essi si trovano a __________.
L'assicurato non ha modificato la propria residenza, rimanendo il centro dei propri interessi in Italia, egli se del caso, ha cambiato solo il proprio luogo di dimora ed ha continuato a rientrare a __________, rispettivamente a __________, almeno una volta alla settimana, sia durante il periodo lavorativo che durante la disoccupazione. E' dunque in Italia anziché in Svizzera – essendo __________ solo il luogo di residenza secondaria – che l'opponente ha la sua residenza effettiva.
Inoltre, dal 28 novembre 2014 avendo reperito un lavoro in Italia, il signor RI 1 non possiede più nemmeno un luogo di dimora in Svizzera, considerato che egli dal 28 novembre 2014 ha lasciato il nostro Paese per rientrare in Italia a __________. (…)" (Doc. A)
1.2. Contro questa decisione l'assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto di essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione dal 1° agosto al 28 novembre 2014.
Il suo patrocinatore ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Dall'esame degli atti in nostro possesso, riteniamo di poter affermare che questa condizione è stata ottemperata dal nostro assistito fino al 28 novembre 2014, giorno nel quale è stato costretto dagli eventi a lasciare la Svizzera per trasferirsi in Italia a __________.
Egli risultava regolarmente iscritto all'AIRE (Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero) presso il comune italiano di __________.
La patente italiana era stata convertita con quella svizzera ed era regolarmente assicurato presso la cassa malati __________.
Godeva di alcuni benefit messi a disposizione dall'ex datore di lavoro, e meglio:
usufrutto dell'appartamento sito in via __________, __________ (spese di affitto, conguagli spese riscaldamento e energia elettrica a carico di __________);
Vettura aziendale targata Tl __________ (rimborso totale spese di gasolio e pedaggio);
Parcheggio __________.
Questi benefit si sommavano al suo stipendio lordo ed erano assoggettati alla tassazione alla fonte.
Nel verbale di audizione del 2 ottobre 2014, a detta dell'assicurato, sono riportati dei passaggi non del tutto veritieri.
Ci riferiamo, in particolare, all'affermazione secondo la quale l'assicurato ritornava in Italia ogni fine settimana.
Ciò non corrisponde al vero ed è facilmente riscontrabile analizzando:
• scontrini di spesa
• prelievi bancomat
• tabulati __________
Un controllo incrociato di questi documenti dimostra che l'assicurato (e spesso anche sua moglie) risiedeva in Ticino anche di sabato e domenica.
A tal proposito, uniamo al presente ricorso copia del calendario utilizzato dall'assicurato per evidenziare dove si trovava fisicamente giorno per giorno dal mese di maggio al mese di novembre 2014.
(…)
Appare di meridiana evidenza, pertanto, come già indicato in sede di opposizione, che fin dall'inizio della sua attività professionale in Svizzera, l'assicurato e anche sua moglie, hanno dimostrato con i fatti l'intenzione di vivere e soggiornare definitivamente in Svizzera, a prescindere dalla situazione che purtroppo ha coinvolto entrambi in seguito all'aborto e alla possibilità sfumato di iniziare una prova di lavoro in Svizzera anche per quest' ultima.
RI 1 ha prodotto una corposa documentazione per dimostrare la sua effettiva residenza in Svizzera: scontrini per i pasti, per l'acquisto di mobilia, estratti-conto bancomat, ecc..
Egli è attualmente al beneficio di un nuovo permesso di lavoro (G) in seguito alla sottoscrizione di un contratto di lavoro con la ditta __________ di __________.
L'assicurato desidera precisare, contrariamente a quanto affermato nella decisione su opposizione, che assolutamente non è sua intenzione tentare di modificare o ridimensionare le dichiarazioni rese durante il colloquio personale del 2 ottobre 2014.
A tale riguardo, egli postula a questo lodevole Tribunale di valutare la possibilità di essere sentito in un pubblico dibattimento per permettergli di chiarire la sua posizione. (…)" (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 9 marzo 2015 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa rilevando in particolare:
" (…)
Si sottolinea che I motivi per cui egli è rientrato con una certa frequenza in Italia (problemi di salute della moglie), benché comprensibili, non sono suscettibili di modificare il centro dei propri interessi. Anzi, confermano ancora di più che essi si trovano a __________.
In concreto, per quanto attiene al requisito di fare della dimora effettiva il centro delle proprie relazioni personali, si osserva che esse si trovano in Italia, nella provincia di __________, dove risiedono la moglie dell'assicurato, i genitori ed L suoceri. E quindi necessario concludere, secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, che l'interessato abbia mantenuto il centro delle proprie relazioni personali in Italia, mentre i legami con la Svizzera appaiono essere di altra natura. Tant'è che il ricorrente medesimo ha dichiarato di dimorare in Svizzera per motivi professionali e fiscali, ma di rientrare, durante i fine settimana dalla moglie e precedentemente dalla madre (cfr. doc. 10).
Inoltre, si evidenza che ad eccezione del breve periodo in cui ha lavorato per la ditta __________ (da marzo 2012 a luglio 2014), l'interessato ha lavorato quasi esclusivamente in Italia (segnatamente dal 1995 a gennaio 2012; doc. 29).
Per quanto riguarda l'affermazione relativa al fatto che all'URC gli avrebbero segnalato che doveva rendersi reperibile sul suolo Svizzero dal lunedì al venerdì, oltre che non comprovata; non significa ancora che poteva rientrare tutti i fine settimana, come di fatto faceva prima della disoccupazione e come ha continuato a fare anche dopo l'inizio del controllo della disoccupazione (doc. 14 e doc. 30). Si evidenzia inoltre, che tale dichiarazione non è mai stata rilasciata prima del presente ricorso.
in diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l’assicurato dal 1° agosto al 28 novembre 2014 abbia diritto oppure no a delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che "In deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riprodotta integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424), il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
Questo Tribunale, in una sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con giudizio C 130/93 del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.
In un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
Contestualmente il TFA ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.
Nel caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…) Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 5, l’Alta Corte ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera, rilevando:
" (…)
3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449). (…)
3.3 (…) Il convient donc, préalablement, de trancher le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé, même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme, résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de ses intérêts personnels se trouvait en France.
Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse. (…)“
Al risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza 8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali.
In una sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:
" (…)
4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012, ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.
La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica Y., la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito a C., dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile, che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"
Per una critica di questa sentenza federale, che non ha analizzato gli argomenti posti dal TCA alla base della sua decisione, cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois“ in Rèmy Wyler/Anne Meier/ Sylvain Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schultess Editions Romandes, pag.73 seg. (75-76). Vedi pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA 38.2014.31 del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a X per alcuni giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era visto che lavorava fuori. (…)"
In una sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione. Le motivazioni sono state così riassunte nella RtiD I-2014 pag. 376-377:
" (…)
In effetti, anche se da una serie di elementi (versamento mensile all'amico che lo ospitava di fr. 500.--; controllo di polizia – dal 15 al 29 novembre 2012 – da cui è emerso che l'assicurato risiedeva effettivamente in Ticino; separazione giudiziale chiesta dal medesimo e dalla moglie il 24 settembre 2012 postulando l'assegnazione dei figli congiunta e il collocamento stabile presso la residenza della madre; messa all'asta il 12 novembre 2012 della casa coniugale; autorizzazione rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di vivere separati; frequentazione da parte dell'assicurato in Ticino della chiesa evangelica e iscrizione in una palestra; visite regolari ai figli rientrando sempre la sera in Ticino) risulta che lo stesso, almeno dall'inoltro dell'istanza di separazione nel settembre 2012, risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.
Del resto in Svizzera l'assicurato non è membro di nessuna associazione o società, e non è abbonato a nessun giornale, salvo a quello sindacale che è peraltro destinato a tutti gli associati (e quindi anche ai lavoratori frontalieri).
Egli non ha, pertanto, diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2012, non essendo adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l'art. 12 LADI."
In un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014 il TCA è arrivato alla medesima conclusione nel caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua famiglia risiedeva in Italia. La condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è invece stata ammessa dall’amministrazione e dal Tribunale in un’ epoca posteriore quando sua moglie e i figli hanno lasciato l’Italia e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.
Questa giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in Italia, che ha un'abitazione di sua proprietà in Italia, presso la quale ritorna settimanalmente e in un'altra località, sempre in Italia, situata a pochi chilometri di distanza, vivono la moglie da cui è separato da molti anni, e i suoi due figli.
Con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014 questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione a un assicurato in quanto non aveva la residenza in Svizzera. Egli, avendo dichiarato di tornare presso la propria famiglia all’estero in un Paese UE durante il fine settimana, e quindi rientrando nel Paese UE una volta per settimana, andava considerato, come giustamente stabilito dalla Sezione del lavoro, quale vero lavoratore frontaliere.
L’assicurato aveva così diritto alle prestazioni di disoccupazione in quel Paese UE.
Del resto in quello Stato si trovava, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un‘assicurata non risiedeva in Svizzera.
In una sentenza 9C_729/2014 del 16 aprile 2015, in materia di assicurazione per l'invalidità, il Tribunale federale ha ribadito le nozioni alla base del concetto di residenza, con riferimento alla dimora abituale ai sensi dell'art. 13 LPGA ("Nach der Rechtsprechung ist für den "gewöhnlichen Aufenthalt" der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille, diesen Aufenthalt aufrechtzuerhalten, massgebend; zusätzlich dazu muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden (BGE 119 V 98 E. 6c S. 108, 111 E. 7b S. 117; 112 V 164 E. 1a S. 166)".
Sul tema, vedi pure: B. Rubin "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77:
" Le droit à l'indemnité suppose, pour l'assuré, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de l'assuré en Suisse (dans le sens d'un séjour habituel), ainsi que l'intention de s'y établir et d'y créer son centre de vie."
2.2. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), modificata nel luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI, ha indicato che:
" RISIEDERE IN SVIZZERA
Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI
Principio ê
B135 Per aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in Svizzera.
Egli deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità giornaliera.
Nozione di “risiedere in svizzera” ê
B136 Secondo la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale. (Decisione del TFA del 6 marzo 2006, C 290/03).
Questa nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente dal loro permesso di soggiorno.
Il riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a tre condizioni:
● risiedere effettivamente in Svizzera;
● avere l’intenzione di continuare a risiedervi; e
● avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali.
Residenza e idoneità al collocamento ê
B137 Gli stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta, anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.
L’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (Prassi LADI ID B230 segg. e Circolare ID 883 E15).
Þ Giurisprudenza
8C_479/2011 del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in Svizzera)
Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID B342) ê
B138 Un soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel caso di un’assegnazione.
Valutazione dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê
B139 Si constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di residenza effettiva in Svizzera (n.d.r. sottolineatura del redattore). In caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari in tal senso.
B140 Infatti, per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:
● cambiamento dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento o subito prima dell’inizio della disoccupazione;
● indirizzo presso terzi;
● indicazione nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero come indirizzo di contatto.
B141 Se la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).
Se la cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza amministrativa (art. 32 LPGA).
Þ Esempi
Un assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie altri obblighi civici.
Uno straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.
Þ Giurisprudenza
8C_791/2011 del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)
8C_658/2012 del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni personali altrove)
8C_777/2010 del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato, nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”
Nella Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1° aprile 2012, la SECO ha invece stabilito che:
" (…)
LAVORATORE FRONTALIERO
Art. 1 lett. F, art. 65 RB; art. 56 RA
Definizione
A24 Per lavoratore frontaliero, secondo l'articolo 1 lettera f RB si intende qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata (n. marg. A4 segg.) o autonoma (n. marg. A 52 segg.) in uno Stato membro (che non deve per forza coincidere con lo Stato membro competente) e che risiede in un altro Stato membro (n. marg. A76 segg.), nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
A25 L'articolo 65 paragrafo 2 RB opera inoltre una distinzione fra lavoratore frontaliero «falso». Quest'ultimo è definito all'articolo 65 paragrafo 2 ultimo periodo «[…] diverso dal lavoratore frontaliero». I dettagli per la differenziazione sono riportati ai n. marg. A27 segg.
Determinazione della residenza
A26 I lavoratori frontalieri, sia veri sia falsi, sono caratterizzati dal fatto che il luogo di lavoro differisce dal luogo di residenza. La determinazione della residenza è dunque di importanza decisiva. Essa avviene in base ai n. marg. A76 segg.
Veri lavoratori frontalieri: pendolari giornalieri e settimanali
A27 Pendolare giornaliero: è considerato vero lavoratore frontaliero colui che è attivo professionalmente in uno Stato ma risiede in un altro Stato, nel quale rientra ogni giorno. Tale lavoratore di norma non dimora (cfr. residenza secondaria; n. marg. A76 seg.) nello Stato in cui lavora e il luogo dell'attività professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina al confine.
A28 Pendolare settimanale: sono considerati veri lavoratori frontalieri anche i pendolari settimanali, che dimorano nello Stato in cui lavorano nei giorni lavorativi e tornano nello Stato di residenza solamente nei giorni liberi.
Per dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, a tali persone devono essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).
Falsi lavoratori frontalieri
A29 È considerato falso lavoratore frontaliero colui che è attivo professionalmente in uno Stato e risiede in un altro Stato nel quale non torna ameno una volta la settimana.
Per rientrare nella categoria di veri lavoratori frontalieri, a questi lavoratori manca il requisito dello spostamento giornaliero o settimanale (pendolare).
Per dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, anche a tali persone devono essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).
A30 Secondo la decisione U2 della Commissione amministrativa, rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in particolare:
· le persone che lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB);
· le persone che normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB);
· le persone cui si applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB,
se nel corso della loro ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (ai fini dell'obbligo di assicurazione).
A31 La decisioni U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari. Il presupposto – valido anche per questa categoria – che una persona risieda nello Stato in cui lavora (n. marg. A80 segg.) può essere confutata considerando tutte le circostanze per ogni singolo caso. Per una valutazione in merito devono essere osservati i criteri riportati al n. marg. A80.
A32 Se i falsi lavoratori frontalieri rivendicano un diritto alle prestazioni dell'AD nello Stato di provenienza, spetta a loro rendere verosimile il fatto che nello Stato dell'ultima attività non hanno fissato la propria dimora con l'intenzione di rimanervi durevolmente (= residenza).
A33 In ragione del presupposto che una persona abbia vissuto nello Stato in cui ha lavorato, in caso di disoccupazione completa la persona in questione ha diritto alle prestazioni dello Stato dell'ultima attività se si mette a disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato (art. 65 par. 2 terzo periodo in combinato disposto con par. 5 RB).
Momento di acquisizione e durata dello status di lavoratore frontaliero
A34 Lo status di lavoratore frontaliero deve essere acquisito prima dell’insorgere (di fatto) della disoccupazione. Colui che, nel corso della sua ultima attività subordinata, trasferisce la propria residenza in un altro Stato membro e in seguito non rientra più nello Stato di occupazione per esercitarvi l’attività iniziale, non è un lavoratore frontaliero.
Costituiscono un’eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso dell’ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività; essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono stabiliti e in cui risiedono.
A35 Un trasferimento durante un periodo di disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliero.
A36 La durata dello status di lavoratore frontaliero o il pendolarismo tipico dei lavoratori frontalieri è, in linea di principio, irrilevante. Vanno tuttavia considerati con una certa attenzione i casi in cui un cambio di residenza avviene poco prima dell’insorgere della disoccupazione: è determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si tratta di una nuova residenza o soltanto di una nuova dimora.
(…)
RESIDENZA
Art. 1 lett. j RB; Art. 11 RA
Definizione
A76 Per residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente.
A77 La nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1 lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di lavoratori frontalieri).
A78 Anche il concetto di residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile.
Le nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in larga misura.
Importanza della residenza
A79 La nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della legislazione applicabile (capitolo D).
Per i disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente (lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano dal principio della competenza dello Stato dell’ultima attività. La determinazione della residenza e quindi la valutazione della condizione di lavoratore frontaliero diventa di importanza fondamentale nel quadro della determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).
Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza
A80 Poiché la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo 65 RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.
A81 La decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.
A82 In generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.
A83 Vale il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego fisso.
Determinazione della residenza
A84 La determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale (n.d.r.: sottolineatura del redattore), ecc. La determinazione della residenza compete alla cassa.
A85 Conformemente all’articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente:
• durata e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto: frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività autonoma;
• situazione della persona in oggetto, inclusi
• il tipo e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse pianificato.
Indicano ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:
a) l’attività all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale o del miglioramento delle competenze linguistiche;
b) l’attività all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio accademico);
c) l’attività era limitata fin dall’inizio a un determinato periodo.
• la situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro degli interessi vitali;
• lo svolgimento di un’attività non remunerata;
• nel caso degli studenti, la fonte di reddito;
• la situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a lungo nello stesso posto ed era ben integrata;
• lo Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.
Se l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà della persona in base a una valutazione della situazione in generale, considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.
Þ Esempio
Un lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la Svizzera.
Mancato accordo fra Stati sul luogo di residenza
A86 Per stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri determinanti per trovare un accordo17.
A87 Se gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica l’articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per l’erogazione provvisoria di prestazioni.”
In una Direttiva del 24 ottobre 2013 denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico" la SECO si è così espressa:
" Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta orma senza eccezioni allo stato di residenza."
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.3. Nella presente fattispecie RI 1, nato nel 1976 e allora titolare di un permesso di dimora B, ha lavorato dal 12 marzo 2013 al 31 luglio 2014 presso la ditta __________, Succursale di __________.
Egli ha iniziato il controllo della disoccupazione dal 1° agosto 2014.
Il 4 settembre 2014 la polizia comunale di __________ ha allestito un verbale del seguente tenore:
" Come a richiesta succitata, dal 18.08.2014 al 04.09.2014, durante il servizio diurno e notturno, a orari diversificati sono stati eseguiti dei controlli onde accertare la presenza nell'appartamento del signor RI 1.
Durante i 7 giorni in cui è avvenuto il controllo, si è potuto costatare che unicamente in una occasione (vedi allegato) si è accertata la presenza dell'abitazione del rubricato.
Giorno
Ora
Presente
Non presente
18.08.2014
18.45
X
21.08.2014
13.30
X
23.08.2014
11.20
X
25.08.2014
16:30
X
26.08.2014
20.10
X
28.08.2014
19.00
X
04.09.2014
12.00
X
(Doc. 21)
Il 16 settembre 2014 l’URC di __________ ha chiesto alla Sezione del lavoro di verificare l’idoneità al collocamento dell’assicurato, rilevando quanto segue:
" L'assicurato si è iscritto per il collocamento in data 1.8.2014 di professione ingegnere, ha svolto la funzione di impiegato tecnico commerciale nell'azienda __________, succursale di , l'assicurato è entrato la prima volta in Svizzera con un permesso "B" in data 6.2.2013 valido fino al 05.02.2018 (in precedenza titolare del permesso G). L'assicurato vive a __________ in via __________ in un appartamento il cui affitto fino al 30.9.2014 è ancora assunto dall'ex datore di lavoro (), da notare che in data 31.8.2014 si è unito in matrimonio, verosimilmente con una sua connazionale che attualmente risiede nel suolo italiano. L'assicurato fino all’11 agosto 2014 circolava con un'autovettura immatricolata a nome dell'EX datore di lavoro. L'URC ha dato mandato all'Ufficio controllo abitanti della città di __________ che ha confermato la presenza nel suo appartamento in una sola occasione (27.8.2014) giorno in cui ha consegnato le sue ricerche di lavoro (gli altri controlli sono stati negativi).
Si rileva pure che una buona parte di ricerche di lavoro sono eseguite fuori dal nostro Cantone/Confederazione. Durante i colloqui di consulenza ha esibito due cellulari di cui uno di proprietà dell'azienda, di cui ha dichiarato essere stata chiusa." (doc. 19)
Il 2 ottobre 2014 RI 1 è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si evince che:
" (…)
Dal 12.03.2012 ho iniziato a lavorare in Svizzera per la ditta __________.
Sono venuto a lavorare in Svizzera per motivi professionali, in precedenza lavoravo sui cantieri e mi spostavo in base alle esigenze anche all'estero, ero alla ricerca di un lavoro che mi potesse permettere di condurre una vita più regolare in termini di tempo e luogo di lavoro.
Fino al 05.02.2013 avevo un permesso per frontalieri G.
Dall'inizio del rapporto di lavoro la ditta __________ mi ha messo a disposizione un appartamento a __________ in via __________ (seduta stante consegno la copia del contratto di locazione e la dichiarazione del datore di lavoro).
Questo appartamento mi è stato messo a disposizione come benefit (seduta stante consegno la relativa dichiarazione).
Ogni fine settimana (venerdì sera o sabato mattina), rientravo in Italia nel Comune di __________ in via __________.
A questo indirizzo abita mia madre.
Ho chiesto la modifica del permesso da G a B in quanto era mia intenzione stabilirmi in Svizzera e per motivi fiscali.
Dal 06.02.2013 ho ottenuto il permesso di dimora B e ho continuato ad abitare a __________ in via __________.
L'appartamento era in parte già arredato, personalmente ho acquistato un divano, una paretina, un divano letto, lampade e quadri.
Per le spese accessorie ho pagato soltanto la tassa rifiuti, il resto delle spese era a carico del datore di lavoro.
In questo appartamento ho sempre abitato da solo.
In accordo con il datore di lavoro l'affitto dei mesi di agosto e settembre 2014 è a loro carico.
Di regola rientravo in Italia nel Comune di __________ il venerdì sera o sabato mattina e rientravo a __________ la domenica sera o il lunedì mattina. Alcune volte restavo a __________ anche nel fine settimana oppure veniva a trovarmi la mia compagna (dal 30.08.2014 moglie).
In occasione del colloquio del 28.07.2014 avuto con la consulente del personale mi aveva avvertito di non avere una dimora fittizia.
Da quando controllo la disoccupazione (01.08.2014) continuo ad abitare a Bellinzona, fino al 15 tutti i giorni assieme alla mia compagna, in seguito nei fine settimana rientravo a __________ dove abita mia moglie.
ln merito al controllo di polizia ribadisco che in settimana ero a __________, non mi hanno trovato perché ero fuori alla ricerca di lavoro o per altri motivi.
L'11.08.2014 ho acquistato il veicolo aziendale, __________ targata TI __________.
Dal 01.10.2014 ho affittato un posteggio presso l'Autosilo __________ e pago fr. 194.- al mese.
Ho un cellulare con abbonamento __________ (__________).
Non ho un cellulare italiano.
Il mio medico curante è di __________, non mi ricordo il nome.
La mia cassa malati è la __________.
Dal 27/28.03.2013 sono iscritto all'A.I.R.E.
Dal 30.08.2014 sono sposato con la signora __________ (02.05.1977), maestra di asilo attualmente impiegata presso il Comune di __________ da 11 anni.
Sono in corso le pratiche a __________ per il riconoscimento del diploma che le permetterà di esercitare la sua professione in Svizzera.
Mia moglie non si è ancora trasferita in Svizzera perché non ha i requisiti per poter lavorare, essendo ancora in disoccupazione non potrei permettermi di mantenerla nel caso in cui dovesse rinunciare al suo impiego a __________ per raggiungermi in Svizzera.
Mia moglie attualmente vive da sola a __________.
Non abbiamo figli, in Italia abitano i miei genitori e i suoceri.
In Svizzera non ho parenti.
Svolgo le ricerche di lavoro principalmente in Svizzera, sono disposto anche a cercare lavoro all'estero.
Entro il 10.10.2014 dovrà inviarci la seguente documentazione:
Attestato A.I.R.E.
Estratto conto bancario __________ per il mese di agosto 2014
Tabulato telefonico __________ per il mese di agosto 2014." (Doc. 10)
Dal verbale, sottoscritto pure dal ricorrente, emerge dunque che l’assicurato, mentre svolgeva l’attività lavorativa e anche dopo l’inizio del controllo della disoccupazione, rientrava di regola tutti i fine settimana a __________ dove abitano sua madre e la sua compagna (dal 30 agosto 2014, sua moglie), la quale lavora da 11 anni come maestra d’asilo presso il Comune di __________.
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ricorda preliminarmente che, per costante giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1998 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Alla luce della giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni contenute nel verbale del 2 ottobre 2014 sottoscritto dall'assicurato hanno pertanto un'importanza decisiva.
Nell'evenienza concreta, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere che nel periodo in questione (1° agosto - 28 novembre 2014 ), conformemente a quanto stabilito dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. A), RI 1 deve essere ritenuto un vero lavoratore frontaliero, visto che rientrava in __________ una volta per settimana (cfr. i punti A24 e A28 della Circolare della SECO riprodotta al consid. 2.2).
L'art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce infatti che si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
L'art. 65 cpv. 2 del Regolamento n. 883/2004 prevede che la persona che si trova in disoccupazione completa (al riguardo cfr. decisione U3 emessa dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sciale il 12 giugno 2009, pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 106/45) e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.
L'art. 65 cpv. 5 lett. a del Regolamento n. 883/2004 stabilisce che il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.
In quanto lavoratore frontaliero che si trova in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. c LADI), situazione diversa da quella del lavoro ridotto (cfr. art. 1a lett. b LADI), l’insorgente ha così diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.
Va comunque rilevato che in quel paese si trova il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari (in particolare la moglie e la mamma), ciò che esclude la residenza in Svizzera dal profilo della LADI .
A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 20 gennaio 2015 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI, così come definito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1) e dalla prassi amministrativa (cfr. consid. 2.2), non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014; STCA 38.2014.15 del 6 ottobre 2014; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2013.73 del 6 agosto 2014; STCA 38.2013.40 del 15 gennaio 2014; STCA 38.2013.37 dell’11 novembre 2013; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376; STCA 38.2011.12 del 22 giugno 2011; STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011).
Il TCA non ignora il desiderio espresso dall’assicurato e dalla moglie di venire a lavorare e a risiedere in Svizzera e neppure gli sforzi compiuti a questo scopo (in particolare tentando di farsi riconoscere i diplomi ottenuti all’estero nel settore educativo, cfr. doc. 3). Resta il fatto che, al momento dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata ( nel caso concreto il 20 gennaio 2015 ) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2) tali opportunità non si erano ancora realizzate anche purtroppo a causa della nota triste vicenda.(cfr. doc. 3:
" (…)
Appare di meridiana evidenza, pertanto, che fin dall'inizio della sua attività professionale in Svizzera, l'assicurato e anche sua moglie, hanno dimostrato con i fatti l'intenzione di vivere e soggiornare definitivamente in Svizzera, a prescindere dalla situazione che purtroppo ha coinvolto entrambi in seguito all'aborto e alla possibilità sfumata di iniziare una prova di lavoro in Svizzera anche per quest'ultima. (…)" (Doc. 3)
Ulteriori accertamenti non sono necessari (valutazione anticipata delle prove; SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2; STFA H 180/03 dell’11 ottobre 2004 consid. 3.1.1.).
2.4. A titolo abbondanziale è utile rilevare che in una sentenza C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la sentenza 38.2005.88 del 28 marzo 2006 emessa da questa Corte, l’Alta Corte ha stabilito che un lavoratore frontaliere, cittadino svizzero residente in Italia, in disoccupazione completa, non ha diritto, dal profilo del diritto interno, di iscriversi in disoccupazione in Svizzera in quanto non vi risiede. In applicazione del diritto internazionale, e meglio del vReg. CEE 1408/71 e della relativa giurisprudenza della CGCE (giurisprudenza Miethe), invece, un assicurato può fare capo all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera – sempre che soddisfi gli ulteriori presupposti legali previsti dalla LADI – qualora abbia eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale. In una siffatta evenienza, il lavoratore va considerato diverso dal «vero» frontaliere di cui all’art. 71 n. 1 lett. a p.to ii, il quale beneficia esclusivamente delle prestazioni dello Stato di residenza. Egli è piuttosto assimilabile ai frontalieri «non veri» ai sensi dell’art. 71 n. 1 lett. b p.to ii, ossia a quelle persone per le quali il luogo di occupazione e quello di residenza non coincidono, ma che, a differenza dei frontalieri «veri», non rientrano almeno una volta alla settimana al loro luogo di residenza. I frontalieri «non veri» dispongono di un diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato di impiego e quelle dello Stato di residenza. Il frontaliere «vero» ma atipico non ha invece un incondizionato diritto di scelta, la decisione circa lo statuto applicabile essendo stata demandata alle autorità giudiziarie nazionali.
In quel caso di specie l’assicurato è stato ritenuto un frontaliere «vero» ma atipico e gli è stata, quindi, riconosciuta la possibilità di rivolgersi all’assicurazione disoccupazione svizzera, in quanto esistono stretti legami personali e professionali con la Svizzera. In particolare egli, sessantenne celibe, senza figli e, nonostante le conoscenze molto buone della lingua italiana, di madre lingua tedesca, è socio attivo di associazioni svizzere, è abbonato a giornali svizzeri che riceve presso un fermo posta in Svizzera, incontra regolarmente ex colleghi e amici in Svizzera, dove si trova peraltro anche il suo dentista. L’assicurato si è, del resto, trasferito in un paese in prossimità della frontiera svizzera dopo aver trascorso la maggior parte della sua vita in Svizzera. Inoltre egli, eccezione fatta per un breve periodo dal 1966 al 1969, ha effettuato tutta la sua formazione e la carriera professionale in Svizzera, prevalentemente nella Svizzera tedesca.
La giurisprudenza Miethe sviluppata quando era ancora in vigore il vReg. 1408/71 non è più applicabile ai lavoratori frontalieri che sottostanno al nuovo Reg. 883/2004 che ha sostituito, con effetto per la Svizzera dal 1° aprile 2012, il vReg. 1408/71.
Il versamento delle prestazioni ai veri frontalieri in disoccupazione spetta ormai senza eccezioni allo Stato di residenza.
Differente è la situazione per i veri lavoratori frontalieri che sottostanno alla Convenzione AELS a cui il Reg. 1408/71 e la giurisprudenza Miethe restano applicabili (cfr. sentenza C-443/11 dell’11 aprile 2013 emanata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea Direttiva della SECO del 24 ottobre 2013 relativa al Reg. 883/2004).
In una sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9 pag. 27, il Tribunale federale ha, del resto, osservato:
" (…)
2.4. On signalera au passage que la jurisprudence Miethe n'est que partiellement prise en compte sous le régime du nouveau règlement n° 883/2004. La CJUE a en effet jugé que, par suite de l'entrée en vigueur dudit règlement, les dispositions applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne devaient pas être interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe: s'agissant d'un travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec l'Etat membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu'il dispose dans cet Etat des meilleures chances de réinsertion professionnelle, l'art. 65 doit être compris en ce sens qu'il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi dudit Etat non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement; demeurent réservées les dispositions transitoires de l'art. 87 par. 8 du règlement n o 883/2004 (arrêt du 11 avril 2013 C-443/11 Jeltes et autres contre Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen destiné à la publication au Recueil). Cette jurisprudence, liée à l'application dudit règlement n'est toutefois pas applicable en l'espèce ( supra consid. 3.1). Il s'agit ainsi d'examiner si la jurisprudence Miethe peut s'appliquer en l'espèce."
In concreto l’assicurato, alla ricerca di un impiego quale responsabile servizio vendita, ingegnere civile, assistente di cantiere, operatore, impiegato commerciale e tecnico commerciale (cfr. doc. 1) contrariamente alla fattispecie di cui alla STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, non avrebbe potuto, in ogni caso, essere considerata un frontaliero “vero” ma atipico che poteva beneficiare dell’assicurazione disoccupazione svizzera, invece di quella dello Stato di residenza. Infatti non risulta che l’insorgente abbia conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) dei legami personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti