Raccomandata
Incarto n. 38.2015.11
MT/RS/gm
Lugano 3 dicembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Matteo Tavian, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 gennaio 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 20 gennaio 2015, la CO 1 (in seguito: la Cassa), ha confermato la precedente decisione del 18 agosto 2014 (cfr. doc. 50 inc. 38.2015.10) con cui ad RI 1 sono state riconosciute 520 indennità di disoccupazione dal 1° ottobre 2012. In particolare la Cassa ha ritenuto adempiuto un periodo di contribuzione di soltanto 18.607 mesi e non di almeno 22 mesi, per cui ha negato all’assicurato il diritto completo a 640 indennità giornaliere (cfr. doc. D).
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento del provvedimento in questione e il conseguente riconoscimento di 640 (520 + 120) indennità giornaliere.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha adotto, in primo luogo, di avere realizzato un periodo contributivo di 24 mesi e, in secondo luogo, che il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, in caso di riscossione di una rendita d’invalidità corrispondente ad almeno il 40%, darebbe diritto a 120 indennità giornaliere in più rispetto alle 520 indennità giornaliere concesse dalla Cassa, qualora la persona, come nella fattispecie in questione, si sia ritrovata disoccupata nel corso degli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età pensionabile. Egli ha, in particolare, fatto valere di percepire ¾ di rendita AI per un grado di invalidità del 69% (cfr. doc. N) e che al momento in cui si è ritrovato disoccupato gli restavano tre anni al raggiungimento dell’età pensionabile. L’insorgente ha, pertanto, postulato il riconoscimento di 120 giorni di indennità giornaliere supplementari da aggiungere ai 520 riconosciuti dalla parte resistente (cfr. doc. I).
L’assicurato ha, al riguardo, rilevato che:
" (…)
Il signor RI 1 contesta recisamente la decisione su opposizione del 20 gennaio 2015, con la quale è stato confermato il termine di 520 giorni per il diritto all’indennità giornaliera, in quanto, come espressamente previsto dalla LADI, il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, in caso di riscossione di una rendita di invalidità, corrispondente almeno al 40%, da diritto a 120 indennità giornaliere in più se la persona si è ritrovata disoccupata nel corso degli ultimi 4 anni precedenti il raggiungimento dell’età pensionabile.
Nel caso di specie, il signor RI 1 percepisce un’invalidità nella misura del 69% (doc. N) e, al momento in cui si è ritrovato disoccupato gli restavano tre anni al raggiungimento dell’età pensionabile.
Quindi, a giusta ragione, il signor RI 1 chiede che vengano aggiunti 120 giorni di indennità giornaliere ai 520 sino ad oggi riconosciuti.” (cfr. doc. I)
1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’assicurato ha diritto a 520 indennità giornaliere, conformemente a quanto deciso dalla Cassa, oppure a 640 indennità giornaliere, così come invece richiesto dall’assicurato.
2.2. L’assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).
In una sentenza C 247/04 del 12 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 444, l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito, in primo luogo, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
In un'altra sentenza 8C_168/2007 del 17 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 515, il Tribunale federale ha così riassunto la propria giurisprudenza:
" 2.2 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI, en liaison avec les art. 13 et 14 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003). En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence considère que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI) présuppose qu'un salaire a été réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 228, C 329/00). Dans un arrêt récent (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral des assurances a précisé cette jurisprudence en indiquant qu'en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation. Aussi bien la jurisprudence exposée au DTA 2001 p. 225 ss (et les arrêts postérieurs) ne doit-elle pas être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été effectivement versé; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3 p. 449 ss).
2.3 L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité salariée soumise à cotisation a été exercée.
2.4 Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (GERHARD GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n. 8 ad art. 13 LACI p. 170). Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 113 V 352; DTA 1999 n° 18 p. 101 consid. 2a, C 291/98; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich Meyer [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 207 p. 2239; BORIS RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., n. 3.8.4.2, pag. 179)." (DTF 133 V 520-521)
In una sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 l'Alta Corte ha ribadito i medesimi concetti, rilevando:
" (...)
7.1 Al consid. 3 della sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di statuire che di principio la sola condizione per ammettere l'esistenza di un periodo contributivo è l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo previsto, precisando che la giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e nelle sentenze successive) non va intesa nel senso che, a titolo cumulativo, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante ai fini della determinazione dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
Il Tribunale ha altresì evidenziato che il testo dell'art. 13 LADI è chiaro e che non vi sono validi motivi per scostarsene, rinviando a quanto già statuito in DTF 113 V 352, secondo cui non è necessario che l'obbligo contributivo, il cui adempimento non può essere influenzato dal lavoratore, sia stato effettivamente rispettato. Da detta giurisprudenza la Corte ha dedotto che il fatto che al momento dell'insorgenza della disoccupazione non fossero ancora stati pagati dei salari (si confronti anche art. 165 CC, DLA 1999 no. 21 pag. 113) non deve svantaggiare il lavoratore, evidenziando che tale conclusione si deduce anche dal tenore dell'art. 29 LADI e degli art. 51 segg. LADI. È per contro ammissibile concludere diversamente nel caso in cui l'assicurato rinunci a percepire indennità salariali soggette a contribuzioni (DLA 1999 no. 8 pag. 34 consid. 3b).
La Corte ha quindi concluso che il pagamento effettivo del salario non può essere considerato quale presupposto indipendente per l'ammissione del periodo di contribuzione, ma quale indizio significativo e in casi limite determinante per l'ammissione dell'esercizio di un'attività soggetta a contribuzione (DTF 131 V 444 consid. 3.3 in fine pag. 453). (...)"
Al riguardo cfr. pure D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-78).
2.3. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), nella Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (Circolare ID), in vigore dal 1° gennaio 2007 ha emanato la seguente direttiva:
" PERCEZIONE EFFETTIVA DI UN SALARIO
B144 Oltre ad aver esercitato un'attività soggetta a contribuzione, l'assicurato deve aver effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto all'indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione.
Se l'assicurato non ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l'articolo 51 capoverso 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.
Persone che non occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
B145 Per le persone che, prima della disoccupazione, non occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, l'attestato del datore di lavoro e i conteggi mensili dello stipendio sono in genere sufficienti per dimostrare la riscossione effettiva del salario e, di conseguenza, l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione.
È irrilevante invece il fatto che il datore di lavoro abbia o meno versato i contributi alla cassa di compensazione.
Se ha dubbi giustificati riguardo all'esattezza dell'attestato allestito dal datore di lavoro o riguardo all'esistenza stessa di un rapporto di lavoro, la cassa deve effettuare le opportune verifiche. Simili dubbi sussistono, ad esempio, in presenza di un rapporto di lavoro tra parenti.
Persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
B146 Per le persone che, prima di annunciarsi alla disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e per i loro coniugi la cassa deve in ogni caso verificare il versamento effettivo del salario.
B147 Le ricevute di versamento sul conto postale o bancario sono in genere sufficienti, nell'ambito di tali verifiche da parte della cassa, a dimostrare il versamento del salario e l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione.
B148 Se il salario è stato versato in contanti, una dichiarazione fiscale corredata dei certificati di salario ottenuti presso l'amministrazione fiscale, le ricevute di salario o gli estratti di libri contabili forniti da una fiduciaria, unitamente a un estratto del conto individuale AVS, possono essere accettati a prova del versamento del salario. Se gli importi indicati sui documenti non corrispondono a quanto figura nell'estratto del conto individuale AVS, per il calcolo del guadagno assicurato viene preso in considerazione l'importo meno elevato.
L'assicurato il cui salario è versato in contanti può anche dimostrare con altri mezzi la riscossione effettiva del salario.
La riscossione del salario non può essere dimostrata soltanto con il conteggio mensile dello stipendio, la ricevuta di salario, il contratto di lavoro, la conferma della disdetta o l'inoltro del credito nell'ambito della procedura fallimentare. Questi documenti sono semplici allegazioni di parte, la cui veridicità può essere garantita unicamente dall'assicurato.
Se i giustificativi presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari effettivamente versati nel periodo in questione, l'assicurato deve subire le conseguenze dell'assenza di prove e il diritto all'ID deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione. La prova della percezione effettiva del salario è determinante per stabilire l'esistenza di un periodo di contribuzione e per determinare il guadagno assicurato. In assenza di una simile prova, il calcolo del guadagno assicurato non sarebbe possibile (cfr. cifra marg. C2)."
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, Procédures applicables aux requérants d'asile, in : RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber, La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale, in : RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni a una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
Nella già citata sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale ha stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e quindi non è applicabile.
Nel caso affrontato nella sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale, durante alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI ed ha in particolare rilevato:
" (...)
4.1 Die Vorinstanz hat in ausführlicher und differenzierter Würdigung des Sachverhaltes festgestellt, dass der Versicherte die Mindestbeitragszeit von zwölf Monaten im Rahmen seiner Tätigkeit für die Firma D.________ erfüllt hat. Insbesondere hat sie überzeugend dargelegt, die teilweise nur kurzen Zäsuren in der Lohnzahlung (Juni und Oktober 2004) über eine Zeitspanne von 17 Monaten berechtigten zur Annahme, der Versicherte sei zwar nicht durchgehend in der Lage gewesen, sich einen Lohn auszubezahlen, habe aber deshalb seine Tätigkeit für das Unternehmen nicht eingestellt. Andernfalls wäre er kaum in der Lage gewesen, sich anschliessend wieder einen Lohn auszurichten.
(...)
4.4 Schliesslich ändern auch allfällige anderslautende Kreisschreiben des seco nichts an diesem Ergebnis. Wenn auch das Gericht Verwaltungsweisungen bei seiner Entscheidung berücksichtigt, sofern diese eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmung zulassen, so ist es nicht an sie gebunden (BGE 132 V 121 E. 4.4 S. 125 mit Hinweisen). Eine Verwaltungsweisung, welche die Beitragszeit nur dann als erfüllt gelten lässt, wenn eine mindestens zwölfmonatige tatsächliche Lohnzahlung nachgewiesen ist, würde nicht der geltenden Praxis von BGE 131 V 444 entsprechen, so dass sie für die hier strittige Frage nicht massgebend wäre. (...)"
Al riguardo giova evidenziare che la Prassi LADI ID p.ti B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012 - che ha sostituito i p.ti B144-B148 della Circolare ID del 2007 - corrisponde sostanzialmente al tenore del testo precedente.
Ne discende, in applicazione della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 menzionata sopra, che anche la Prassi LADI ID p.ti B144-B148, valida dall’ottobre 2012, prevedendo che se un assicurato non stabilisce chiaramente di aver percepito il salario, il diritto all’indennità di disoccupazione deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e non è quindi applicabile.
In proposito giova rilevare che la Prassi LADI ID p.ti B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012, contempla quale elemento di novità rispetto alla Circolare ID del gennaio 2007 il riferimento a una sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 con l’unica annotazione che “in mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento dl salario non può essere formalmente dimostrato”.
Al riguardo il TCA si limita a rilevare che la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, riguarda, tuttavia, soltanto la determinazione del guadagno assicurato ed è stato evidenziato espressamente che non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività lavorativa.
Sul tema cfr. STCA 38.2012.5 del 10 dicembre 2012.
2.4. L’art. 27 cpv. 1, 2 e 3 LADI prevede:
" 1 Entro il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).
2 L’assicurato ha diritto a:
a. 260 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;
b. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi in totale;
c. 520 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e:
ha compiuto 55 anni, o
riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.
3 Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.”
Fondandosi su tale norma, il Consiglio federale ha emanato l’art. 41b OADI, secondo il quale, giusta il cpv. 1, l’assicurato che ha aperto un termine quadro per la riscossione della prestazione in base all’art. 13 LADI durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS, ha diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.
L’art. 41b cpv. 2 OADI enuncia che il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato fino alla fine del mese che precede quello del versamento della rendita AVS. Il cpv. 3 prevede, infine, che se il diritto all’indennità è esaurito, un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione viene aperto qualora i relativi presupposti siano adempiuti.
2.5. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente (nato il 25 febbraio 1950; cfr. doc. 1 inc. 38.2015.10) dal luglio 2010 era iscritto a Registro di commercio quale socio e gerente della società __________ con diritto di firma individuale (cfr. doc. F). Lo stesso deteneva pure quote sociali per un importo pari a fr. 110'000.-. Le restanti quote sociali appartenevano a __________, per un ammontare corrispondente a fr. 20'000.- (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch; doc. 12 inc. 38.2015.10).
Inoltre il 20 giugno 2010 l’assicurato ha concluso con la __________ un contratto di lavoro in qualità di “responsabile amministrativo e gestione del personale” con inizio dal 1° luglio 2010 (cfr. doc. 4 inc. 38.2015.10).
Dalla domanda di indennità di disoccupazione e dall’attestato del datore di lavoro, firmato da __________, si evince che il ricorrente svolgeva l’incarico percependo uno stipendio annuo di fr. 30'350.-. per il periodo dal 1 luglio 2010 al 31 dicembre 2010, di fr. 56’382.- per l’anno 2011 e di fr. 74'268.-. per il periodo dal 1 gennaio 2012 al 30 settembre 2012 (cfr. doc. 2; 3 inc. 38.2015.10; G).
Dalle carte processuali risulta, poi, una lettera di disdetta del rapporto d’impiego del 10 luglio 2012 redatta dalla __________, sottoscritta, per il datore di lavoro, da __________, con cui il rapporto d’impiego è stato disdetto con effetto al 30 settembre 2012, causa la delicata situazione economico-finanziaria della società (cfr. doc. I).
Il 15 ottobre 2012 è stato aperto il fallimento della società __________.
La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi con Decreto della Pretura di __________ del 18 febbraio 2013 (cfr. doc. 21; 12 inc. 38.2015.10).
In data 15 luglio 2013 la società è stata radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC; doc. 12 inc. 38.2015.10).
Il ricorrente si è iscritto alla disoccupazione il 5 settembre 2012 (cfr. doc. 1 inc. 38.2015.10).
Con sentenza 38.1012.69 del 9 gennaio 2013, cresciuta in giudicato incontestata, il TCA ha confermato il diniego del diritto dell’assicurato alle indennità per disoccupazione dal 1° settembre 2012, in quanto l’insorgente occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla __________, essendone socio e gerente. (cfr. doc. 17 inc. 38.2010.15).
Il diritto alle prestazioni LADI è poi stato riconosciuto all’assicurato dal 1° ottobre 2012 (cfr. doc. 49; 50 inc. 38.2015.10).
La Cassa, con decisione del 18 agosto 2014, ha riconosciuto all’assicurato 520 indennità giornaliere (cfr. doc. 50 inc. 38.2015.10).
Tale provvedimento è stato successivamente confermato dalla decisione su opposizione del 20 gennaio 2015.
La Cassa ha precisato che non è possibile concedere all’assicurato 640 indennità giornaliere, in quanto nel suo caso non risulta un periodo di contribuzione di 22 mesi, bensì soltanto di 18,607 mesi (cfr. doc. D).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia dapprima che il ricorrente sostiene che l’aggiunta di 120 indennità giornaliere alle 520 riconosciutegli, per un totale di 640 indennità, si giustificherebbe, nel suo caso, in considerazione del fatto di percepire ¾ di rendita AI per un grado di invalidità del 69% (cfr. doc. N), oltre che della circostanza che al momento in cui si è ritrovato disoccupato gli restavano tre anni al raggiungimento dell’età pensionabile (cfr. doc. I).
Al riguardo va osservato che la Cassa ha concesso all’assicurato 520 indennità giornaliere in applicazione degli art. 27 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 LADI e 41b OADI (cfr. consid. 2.4.).
Più specificatamente la parte resistente ha ritenuto comprovato nel termine quadro per il periodo di contribuzione (1° ottobre 2010- 30 settembre 2012) un periodo di contribuzione di 18 mesi ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 lett. b LADI, per cui ha concesso all’insorgente 400 indennità giornaliere, alle quali ha sommato ulteriori 120 indennità giornaliere giusta gli art. 27 cpv. 3 LADI e 41b OADI, visto che si è annunciato per il collocamento nei quattro anni precedenti l’età AVS, per complessive 520 indennità giornaliere (cfr. doc. D).
Ne discende che la Cassa ha già tenuto conto del fatto che l’assicurato ha dovuto ricorrere all’assicurazione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS ai sensi degli art. 27 cpv. 3 LADI e 41b OADI, concedendogli 120 indennità supplementari oltre le 400 secondo l’art. 27 cpv. 2 lett. b LADI (cfr. doc. D).
Per quanto attiene all’aspetto della rendita AI percepita dall’insorgente dal 2007 (cfr. doc. 39 inc. 38.2015.10), è utile invece ribadire che la riscossione di una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40% consente di avere diritto a 520 indennità giornaliere ex art. 27 cpv. 2 lett. c LADI.
L’art. 27 cpv. 2 lett. c LADI prevede, tuttavia, quali presupposti cumulativi, per riconoscere a un assicurato 520 indennità, oltre a al fatto di percepire una rendita di invalidità per un grado di invalidità di almeno il 40%, di avere compiuto 55 anni e di poter comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi (cfr. consid. 2.4.).
Se le tre condizioni appena menzionate sono adempiute, un assicurato ha diritto a 520 indennità giornaliere alle quali possono sommarsi, se l’assicurato è diventato disoccupato negli ultimi quattro anni precedenti l’età ordinaria AVS, ulteriori 120 indennità (art. 27 cpv. 3 LADI; 41b OADI), per complessive 640 indennità giornaliere.
2.7. In concreto, è pacifico che il ricorrente, essendo nato nel febbraio 1950 ed avendo ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione da ottobre 2012, ossia a 62 anni, ha diritto alle 120 indennità aggiuntive secondo gli art. 27 cpv. 3 LADI e 41b OADI, come deciso dalla parte resistente.
Litigiosa è, per contro, la questione di sapere se l’assicurato ha diritto, ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LADI a 400 indennità (lett. b), come stabilito dalla Cassa, oppure a 520 (lett. c) come richiesto dal medesimo.
Più nel dettaglio, in casu, visto che l’assicurato ha più di 55 anni, per avere diritto a 520 indennità come disposto dall’art. 27 cpv. 2 lett. c LADI occorre che lo stesso, oltre ad essere ancora nel 2012 al beneficio di una rendita di invalidità corrispondente a un grado di invalidità del 40% almeno, possa comprovare, nel termine quadro rilevante (1° ottobre 2010 – 30 settembre 2012), un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi.
La Cassa, in casu, ha considerato realizzato unicamente un periodo di contribuzione di 18,607 mesi nel termine quadro determinante (1° ottobre 2010 – 30 settembre 2012), in quanto da aprile a settembre 2012 l’assicurato non ha comprovato di avere effettivamente ricevuto gli stipendi dalla __________ (cfr. doc. D).
In proposito giova ribadire che il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF), con giudizio pubblicato DTF 131 V 444, ha stabilito che la sola condizione per ammettere l’esistenza di un periodo contributivo è l’esercizio di un’attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo previsto, mentre il pagamento effettivo del salario non può essere considerato quale presupposto indipendente per l’ammissione del periodo di contribuzione, ma quale indizio significativo ai fini delle determinazione dell’esercizio effettivo di un’attività dipendente.
Inoltre l’Alta Corte, in una sentenza C 267/05 del 19 dicembre 2006 relativa a un assicurato socio di una Sagl con scopo la gestione di esercizi pubblici, in particolare di un ristorante, presso la quale era stato pure alle dipendenze in qualità di gerente del ristorante dall’agosto 2000 al 31 maggio 2004 e iscrittosi in disoccupazione dal 1° luglio 2004, al quale il diritto alle indennità era stato negato, non avendo reso verosimile il versamento effettivo del salario durante il termine quadro di contribuzione, ha deciso che le condizioni concernenti il periodo di contribuzione erano ossequiate.
Al riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni, ricordando, in virtù della DTF 131 V 444, che la prova del versamento del salario non è decisiva per quel che attiene alla prova dell’esercizio di un’attività lavorativa e che dall’assenza di estratti bancari o postali non può essere dedotta la mancata corresponsione dello stipendio - imponendosi una tale conclusione solo nel caso di totale rinuncia a una remunerazione -, ha rilevato che in quel caso di specie né i documenti agli atti, né le circostanze permettevano di concludere che l’assicurato avesse rinunciato al salario, per cui il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione per il solo motivo che il versamento effettivo del salario non era stato comprovato tramite, segnatamente, un documento bancario o postale non risultava fondato.
La nostra Massima Istanza ha, inoltre, osservato che d’altronde sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale avevano considerato stabilito che quell’assicurato aveva lavorato presso la Sagl dall’agosto 2000 al 31 maggio 2004, come pure che tale fatto non era contestato e che i documenti agli atti non contenevano alcun elemento suscettibile di mettere in dubbio tale circostanza.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha, quindi, concluso che siccome in quel caso di specie il ricorrente non aveva rinunciato al suo salario, si doveva considerare che egli aveva effettivamente esercitato un’attività soggetta a contribuzione.
In proposito cfr. pure STCA 38.2012.58 del 6 maggio 2013.
2.8. Nel caso di specie dal contratto di lavoro concluso nel giugno 2010 tra l’assicurato e la __________ emerge che il salario lordo pattuito ammontava a fr. 4'000.-- al mese per tredici mensilità (cfr. doc. 4 inc. 38.2015.10).
Dalla domanda di indennità di disoccupazione e dall’attestato del datore di lavoro si evince, poi, che lo stipendio annuo del ricorrente per il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010 è stato di fr. 30'350.-, per l’anno 2011 di fr. 56’382.- e per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 settembre 2012 di fr. 74'268.- (cfr. doc. 2; 3 inc. 38.2015.10; G).
Dall’estratto conto individuale relativo all’insorgente emesso dalla Cassa __________ emerge che l’insorgente ha lavorato quale salariato per la __________, in modo continuativo, dal luglio 2007 al settembre 2012 (cfr. doc. 11 inc. 38.2015.10).
Per i mesi di contribuzione da luglio a dicembre 2010 è stato dichiarato un reddito di fr.30'350.--, per l’anno 2011 di fr. 56'382.-(fr. 16'000 + fr. 40'382), mentre per il lasso di tempo gennaio-settembre 2012 risulta un reddito di fr. 74’268.-- lordi (cfr. doc. 11 inc. 38.2015.10).
Al riguardo è utile evidenziare che in materia di assicurazione contro la disoccupazione la qualità di lavoratore deve, in linea di principio, essere definita facendo riferimento allo statuto di soggetto tenuto a pagare i contributi all’AVS (cfr. art. 2 LADI; STF C 72/06 del 16 aprile 2007 consid. 6.1.; Th. Nussbaumer, op. cit., n. 27 segg. (30); B. Rubin, op. cit., n. 3.3.3.2., pag. 120).
In concreto dalla sentenza 38.2012.69 consid. 2.7. emanata da questa Corte il 9 gennaio 2013, menzionata sopra, si evince, tuttavia, che “l’insorgente, il 12 settembre 2012, ha comunicato alla ditta di non essere più stato in azienda dal 1° settembre 2012 a seguito del licenziamento e del mancato pagamento dei salari dal mese di aprile 2012” (cfr. doc. 17 inc. 38.2010.15).
Inoltre dalla sentenza 14.2012.166 emessa il 25 ottobre 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello che ha respinto il reclamo interposto dalla __________ contro la pronuncia di fallimento a far tempo dal 12 ottobre 2012 del Pretore del Distretto di __________ emerge:
" (…) __________ ha in sintesi rilevato di trovarsi in una delicata situazione finanziaria e che nell’ambito di una riunione tenutasi il 19 gennaio 2012 con tutti i dipendenti è stata loro comunicata la cessazione dell’attività per il 31 marzo 2012. Per tale data gli stipendi di tutti i collaboratori erano stati pagati. (…)” (Doc. 18 inc. 38.2015.10)
In simili condizioni, da una parte, il TCA deve concludere che in ogni caso nel mese di settembre 2012 l’assicurato, per sua stessa ammissione risultante dalla STCA 38.2012.69, non ha svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione.
D’altra parte, questo Tribunale ritiene che per il periodo aprile-agosto 2012 le carte processuali - considerato, da un lato, quanto emerso dalla sentenza 14.2012.166 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, ossia che l’attività della Sagl, impresa di costruzioni, è cessata per il 31 marzo 2012, dall’altro, che l’occupazione dell’insorgente presso la ditta era quella di responsabile amministrativo e gestione del personale (cfr. doc. 4 inc. 38.2015.10) - non consentono, senza ulteriori accertamenti (in particolare audizione dell’assicurato che dovrà debitamente comprovare le proprie asserzioni, ed eventualmente di altri ex dipendenti della Sagl), né di ammettere né di escludere che il ricorrente abbia esercitato un’attività lavorativa soggetta a contribuzione.
2.9. Qualora dalle indagini supplementari (cfr. consid. 2.8.) dovesse emergere che il ricorrente da aprile ad agosto 2012 non ha esercitato un’attività lavorativa soggetta a contribuzione, il periodo di contribuzione comprovato nel termine quadro 1° ottobre 2010 – 30 settembre 2012 corrisponderà ai 18,607 mesi, come deciso dalla Cassa (cfr. doc. D; consid. 1.1.).
Pertanto, in tal caso, andrà confermato il diritto dell’insorgente a 520 indennità giornaliere complessive.
Nel caso in cui, per contro, risultasse che l’assicurato, nell’arco di tempo aprile – agosto 2012 abbia svolto un’attività lavorativa, dovrà ancora essere acclarato se l’insorgente ha oppure no rinunciato ai relativi stipendi.
Infatti, come esposto sopra, se è vero che allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non può essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, è altrettanto vero che è ammissibile concludere diversamente se viene stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato (cfr. DTF 131 V 444; consid. 2.2.).
2.10. Nel caso in esame dall’incartamento processuale risulta un documento intitolato “Atto di cessione di credito” e datato 10 ottobre 2012 con cui la __________ ha ceduto al ricorrente un credito di fr. 67'000.-- vantato nei confronti dei signori __________ e __________, inerenti lavori di capomastro sul mappale nr. __________ RFD __________, a saldo degli stipendi arretrati, indicati per i mesi da aprile a settembre 2013 - anziché 2012 -, dovuti al ricorrente dalla società stessa per fr. 64'768.85 lordi (cfr. doc. M=31 inc. 38.2015.10).
In data 3 agosto 2012, il ricorrente ha fatto spiccare un precetto esecutivo (esecuzione no. __________ dell’UE di __________) nei confronti di __________ e __________ per un importo pari a fr. 67'000.- con interessi al 5% dal 12 luglio 2012, contro il quale è stata fatta opposizione (cfr. doc. 32 inc. 38.2015.10).
In data 28 gennaio 2014, il ricorrente ha proposto istanza di conciliazione alla Pretura della Giurisdizione di __________ nei confronti di __________ e __________, volta ad incassare la somma contemplata nell’atto di cessione del credito.
Nell’istanza è stato tra l’altro indicato che:
" (…)
(…)” (cfr. doc. 33; M inc. 38.2015.10)
Non avendo trovato alcuna intesa, il ricorrente ha proposto azione creditoria al Pretore della Giurisdizione di __________ con petizione del 14 marzo 2014 (cfr. doc. 34 inc. 38.2015.10).
In risposta, il 22 aprile 2014, il patrocinatore di __________ e __________ ha comunicato al Pretore di __________ la loro volontà di proporre una denuncia penale al Ministero pubblico in relazione a “reati documentali, patrimoniali, fallimentari, nonché processuali”, con contestuale richiesta di sospendere il procedimento civile in attesa dell’esito di quello penale (cfr. doc. 35 inc. 38.2015.10).
Con scritto datato 2 ottobre 2014 la Cassa ha chiesto all’assicurato, tra le altre, copia della documentazione concernente la procedura eseguita per ottenere la riscossione del credito ricevuto dalla società __________ (cfr. doc. 54 inc. 38.2015.10).
La rappresentante del ricorrente, con scritto datato 12 ottobre 2014, si è limitata ad allegare copia del precetto esecutivo notificato ai signori __________ e __________ (cfr. doc. 55; 32 inc. 38.2015.10).
Con scritto 18 dicembre 2014 la Cassa ha nuovamente sollecitato la produzione della documentazione concernente la procedura eseguita per ottenere il rimborso del credito di fr. 64'768.85.- lordi ceduto dalla Sagl al ricorrente (cfr. doc. 61 inc. 38.2015.10).
Tale richiesta è rimasta senza seguito.
Dalla documentazione agli atti, quindi, non emerge l’esito della vertenza civile avviata presso la Pretura di __________ nel marzo 2014.
In particolare non è dato di sapere se la causa civile è ancora pendente, se si è conclusa con un giudizio nel merito o eventualmente se sia stata stralciata a seguito del ritiro della petizione.
La risposta a tali quesiti permetterà, se necessario (ovvero nell’ipotesi in cui sia risultato che l’assicurato nell’arco di tempo aprile – agosto 2012 ha svolto un’attività lavorativa), di decidere se il ricorrente ha rinunciato o meno ai relativi stipendi (cfr. consid. 2.9.).
Se dagli ulteriori accertamenti emergerà che l’assicurato dall’aprile all’agosto 2012 ha svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione e che non ha rinunciato ai rispettivi stipendi, occorrerà computare tali mesi quale periodo di contribuzione aggiuntivo.
Di conseguenza, in tali circostanze, si dovrà concludere che il ricorrente ha così adempiuto un periodo di contribuzione di almeno 22 mesi e, quindi, avendo più di 55 anni, che il medesimo può beneficiare di 520 indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 lett. c LADI, sempre che nel 2012 riscuotesse ancora una rendita AI per un grado di invalidità del 40% almeno, alle quali andranno aggiunte le 120 indennità supplementari di cui all’art. 27 cpv. 3 LADI e all’art. 41b OADI, per complessive 640 indennità.
2.11. Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione del 20 gennaio 2015 e il rinvio degli atti alla Cassa perché proceda come indicato ai considerandi precedenti ed emetta, in seguito, una nuova decisione in merito al numero di indennità giornaliere spettanti all’assicurato.
2.12. Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 20 gennaio 2015 è
annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda a un complemento istruttorio come indicato ai consid. 2.8., 2.9. e 2.10. ed emetta una nuova decisione in merito al numero di indennità giornaliere spettanti all’assicurato.
La Cassa verserà all’assicurato fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti