Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2014.67
Entscheidungsdatum
25.02.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2014.67

rs

Lugano 25 febbraio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 novembre 2014 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 14 ottobre 2014 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 14 ottobre 2014 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 25 agosto 2014 (cfr. doc. 114) con cui aveva sospeso RI 1 per nove giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche nei mesi di maggio, giugno e luglio 2014 precedenti l’annuncio per il collocamento del 4 agosto 2014 (cfr. doc. A1).

1.2. Contro la decisione su opposizione del 14 ottobre 2014 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione inflittagli.

A motivazione della propria pretesa ricorsuale l’insorgente, dopo aver precisato di essere un ingegnere civile diplomato e di aver presentato le dimissioni dal proprio posto di lavoro presso la __________ di __________ il 26 febbraio 2014 per il 30 aprile 2014, poi diventate effettive dal 4 luglio 2014 a causa della difficoltà del suo datore di lavoro di trovare un sostituto, ha indicato di aver presentato all’URC 17 ricerche di impiego effettuate da febbraio fino al 31 luglio 2014 nell’ambito della costruzione edile o simile rispondendo a degli annunci apparsi su vari quotidiani.

L’assicurato ha evidenziato che l’art. 20 cpv. 1 OADI, se, da un lato, prevede che annunciandosi al servizio competente l’assicurato deve fornire la prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro, dall’altro, non specifica la quantità delle ricerche da effettuare.

Egli ha osservato che quindi non poteva sapere il numero di ricerche richiesto dall’URC, visto che né la LADI, né l’OADI danno indicazioni al riguardo (cfr. doc. I).

Infine a mente del ricorrente quanto sostenuto dall’URC di __________, ovvero che un ingegnere civile senior debba presentare quattro ricerche qualitativamente valide al mese, appare improponibile e molto lontano dalla realtà del mercato del lavoro concernente la professione.

1.3. Nella sua risposta del 5 dicembre 2014 l'URC ha confermato la correttezza della propria decisione di sospensione con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di maggio, giugno e luglio 2014 precedenti l’iscrizione in disoccupazione.

2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524.

Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.6. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato (11 febbraio 1966; cfr. doc. 12; 15), ingegnere civile Supsi (cfr. doc. 2, 7), ha lavorato presso lo __________ di __________ dal gennaio 2013 agli inizi di luglio 2014 (cfr. doc. 2; I).

L’insorgente ha, infatti, dato le dimissioni dal suo posto di impiego a __________ il 26 febbraio 2014 con effetto dal 30 aprile 2014 (cfr. doc. 8). Il contratto di lavoro si è poi protratto fino agli inizi di luglio 2014 a causa della difficoltà del suo datore di lavoro di trovare un sostituto (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

Il 4 agosto 2014 il ricorrente si è iscritto in disoccupazione, rivendicando il diritto alle prestazioni LADI con effetto da quella data (cfr. doc. 12).

Al momento dell’annuncio per il collocamento l’URC ha rilevato che il ricorrente, per quanto concerne gli ultimi tre mesi precedenti la disoccupazione, ha comprovato tre ricerche di lavoro per il mese di maggio 2014, una ricerca per il mese di giugno 2014 e tre ricerche per il mese di luglio 2014 (cfr. doc. 75).

Il consulente del personale, il 14 agosto 2014, gli ha quindi inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 25 agosto 2014, il fatto di avere intrapreso, dal profilo quantitativo, insufficienti sforzi al fine di reperire una nuova occupazione nei mesi da maggio a luglio 2013, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 72-73).

Il 20 agosto 2014 all’URC è pervenuta la risposta dell’assicurato in cui quest’ultimo ha indicato, da un lato, di aver svolto da febbraio a luglio 2014 17 ricerche di impiego quale ingegnere civile, architetto, direttore lavori, tecnico di cantiere e impresario costruttore. Dall’altro, che nel settore della costruzione il numero di posti di lavoro offerti sul mercato del lavoro è ridotto a causa di svariati motivi (presenza di frontalieri, diminuzione delle commesse di lavoro, ecc.). Al riguardo egli ha precisato che di conseguenza i suoi sforzi erano mirati unicamente al settore della costruzione dove vi erano effettivamente posti di occupazione e in relazione ai quali aveva i requisiti richiesti negli annunci presenti sui quotidiani ticinesi a cui ha fatto riferimento per compiere le proprie ricerche (cfr. doc. 76).

Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione, con decisione formale del 25 agosto 2014, indicando di non poter prendere in considerazione quanto esposto nella risposta alla “Richiesta di giustificazione”, ha sospeso il ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione per nove giorni (cfr. doc. 114; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 14 ottobre 2014 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.7. In concreto l’URC ha considerato insufficienti dal profilo quantitativo le ricerche intraprese dall’assicurato nei mesi da maggio a luglio 2014 precedenti l’annuncio per il collocamento del 4 agosto 2014 (cfr. doc. 72-73; 114).

In effetti dalle carte processuali emerge che l’insorgente ha svolto tre ricerche nel mese di maggio 2014, e meglio l’11 maggio 2014 sia presso __________, quale ingegnere civile senior (cfr. doc. 52; 54; A20) che rispondendo a un’offerta di lavoro quale tecnico edile pubblicata nel Corriere del Ticino sotto cifra (cfr. doc. 52; A23) e il 18 maggio 2014 presso __________ come direttore lavori (cfr. doc. 52; A26; 57).

Nel mese di giugno 2014 egli ha intrapreso un solo sforzo, in data 25, candidandosi per un impiego quale ingegnere civile di impresa apparso sotto cifra nel Giornale del Popolo (cfr. doc. 52; A28).

Il ricorrente, nel mese di luglio 2014, ha poi svolto tre ricerche di impiego l’8, il 14 e il 31, rispondendo a degli annunci pubblicati sotto cifra nel Giornale del Popolo come architetto, rispettivamente nel Corriere del Ticino in qualità di architetto direzione lavori e nel quotidiano La Regione quale architetto impresario (cfr. doc. 52; A29-A31).

Al riguardo è dapprima utile ribadire (cfr. consid. 2.4.) che la LADI e l’OADI, come peraltro evidenziato dall’insorgente (cfr. doc. I), non prevedono un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005 consid. 2.12.).

L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha comunque precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; DTF 139 V 524 consid. 2.1.4.; STF 8C_306/2013 del 5 giugno 2013; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.7.; STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.11.; STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.9.

Ne discende che gli sforzi intrapresi dall’assicurato nell’arco di tempo maggio-luglio 2014 volti al reperimento di un’occupazione, ritenuto che, come visto sopra, nel mese di maggio 2014 ha svolto tre ricerche di lavoro, nel mese di giugno 2014 ha compiuto una sola ricerca e nel mese di luglio 2014 ha effettuato tre ricerche di impiego, non si rivelano sufficienti quantitativamente.

Per quanto concerne la circostanza che l’assicurato abbia compiuto alcune ricerche di lavoro anche nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2014 (cfr. doc. A6; A14) precedenti il periodo in questione di tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione, giova segnalare che la costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo periodo di controllo e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese (periodo di controllo), fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).

Tale principio non risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).

Infine le difficoltà del mercato del lavoro per quanto attiene al settore edile menzionate dall’insorgente (cfr. doc. I) non consentono di attenuare l’obbligo degli assicurati di ricercare un impiego. Al contrario richiedono sforzi maggiori al fine di reperire una nuova occupazione, ritenuto che determinante non è la prospettiva di successo delle ricerche di lavoro, bensì l’intensità con la quale le stesse vengono compiute (cfr. STF C 16/07 del 22 febbraio 2007 consid. 3.1.; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.3; DTF 124 V 234).

In simili condizioni occorre concludere che il ricorrente, nei mesi di maggio, giugno e luglio 2014, ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).

Tale violazione implica, di principio, la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.3.).

2.8. Il ricorrente ha fatto valere di non aver potuto sapere il numero di ricerche da effettuare visto che né la LADI, né l’OADI fanno riferimento a tale aspetto (cfr. doc. I).

Questo Tribunale deve, perciò, esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente in relazione ai mesi da maggio a luglio 2014.

L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

Questo Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.

In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione - implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.

Inoltre, in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.

2.9. Nel caso di specie non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’URC.

In primo luogo, non risulta che l’assicurato abbia contattato l’amministrazione nel periodo di disdetta per ottenere delucidazioni circa i diritti e gli obblighi dei disoccupati.

In secondo luogo, in ogni caso l'Alta Corte ha stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 citata al consid. 2.10.; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, la nostra Massima istanza ha deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

In particolare è stato stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza.

Inoltre nel giudizio 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già citato sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può discolparsi dal non avere compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere saputo di dovere cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di non essere stato reso attento a tale obbligo.

L’insorgente non può, conseguentemente, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, da un’eventuale non conoscenza del dovere di effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione.

2.10. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di maggio, giugno e luglio 2014.

2.11. Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato nove giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.; doc. A1;114).

Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).

Tutto ben considerato, la penalità di nove giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche nei tre mesi precedenti l’annuncio per il collocamento, ossia nei mesi di maggio, giugno e luglio 2014, in concreto, risulta quindi conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2).

La decisione su opposizione del 14 ottobre 2014 contestata deve, pertanto, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

10

Gerichtsentscheide

65
  • DTF 139 V 52422.10.2013 · 785 Zitate
  • DTF 137 V 7112.04.2011 · 3.405 Zitate
  • DTF 136 V 115
  • DTF 136 V 124
  • DTF 131 V 47201.01.2005 · 1.344 Zitate
  • DTF 131 V 476
  • DTF 125 V 19701.01.1999 · 358 Zitate
  • DTF 124 V 125
  • ATF 124 V 22501.01.1998 · 1.254 Zitate
  • DTF 124 V 228
  • DTF 124 V 231
  • DTF 124 V 23401.01.1998 · 832 Zitate
  • DTF 123 V 151
  • DTF 123 V 152
  • DTF 120 V 7401.01.1994 · 267 Zitate
  • DTF 120 V 76
  • 8C_180/201004.08.2010 · 116 Zitate
  • 8C_278/201322.10.2013 · 785 Zitate
  • 8C_306/201305.06.2013 · 11 Zitate
  • 8C_320/201014.12.2010 · 255 Zitate
  • 8C_452/201112.03.2012 · 1.160 Zitate
  • 8C_589/200928.06.2010 · 661 Zitate
  • 8C_800/200808.04.2009 · 865 Zitate
  • 8C_855/201011.07.2011 · 1.882 Zitate
  • 9C_211/201018.02.2011 · 2.503 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 10/05
  • C 106/04
  • C 138/05
  • C 14/06
  • C 144/05
  • C 153/06
  • C 157/05
  • C 16/07
  • C 176/05
  • C 192/04
  • C 199/05
  • C 208/03
  • C 210/04
  • C 221/02
  • C 241/04
  • C 252/00
  • C 254/00
  • C 255/00
  • C 258/06
  • C 275/02
  • C 280/01
  • C 286/02
  • C 301/05
  • C 33/87
  • C 338/01
  • C 49/00
  • C 50/06
  • C 58/05
  • C 6/05
  • C 77/91
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 347/98