Raccomandata
Incarto n. 38.2014.63
rs
Lugano 15 aprile 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 ottobre 2014 emanata da
altre parti:
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
Segreteria di Stato dell'economia SECO – Mercato del lavoro / AD, 3003 Berna
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 15 aprile 2014 la Sezione del lavoro ha ritenuto, a favore della quale è stato aperto un termine quadro per la riscossione di prestazioni a far tempo dal 1° settembre 2013 e che il 25 settembre 2013 ha iniziato un Master in __________ presso l’Università __________ della durata di due anni, idonea al collocamento.
L’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento, rilevando, da un lato, che l’assicurata non è obbligata a seguire le lezioni. Dall’altro, che la stessa è disponibile ad assumere un impiego a tempo pieno, con disponibilità pure all’insegnamento per corsi serali e al sabato (cfr. doc. 19).
1.2. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), il 27 maggio 2014, ha interposto opposizione contro la decisione del 15 aprile 2014, non mettendo in discussione l’idoneità al collocamento dell’assicurata, ma ritenendo che il suo grado di disponibilità riguardo al mercato del lavoro non sia del 100% bensì di circa il 20% (cfr. doc. 18).
La SECO si è espressa come segue:
" (…)
Il tasso di disponibilità di un assicurato che frequenta una formazione deve essere calcolato come di seguito:
Nella fattispecie, l’assicurata frequenta, dal mese di settembre 2013, il master in __________ presso l’Università __________, descritto sul sito Internet qui di seguito: . Secondo le informazioni disponibili sulla citata fonte, il corso di formazione ha una durata usuale di due anni accademici – dal 25 settembre 2013 al mese di giugno 2015 secondo la descrizione del calendario accademico (), quindi circa 22 mesi -, durante i quali devono essere conseguiti 120 crediti detti ECTS (30 ECTS a semestre).
Come indicato nel sito Web della Conferenza dei rettori delle Università Svizzere (http://www.crus.ch/information-programmes/bologne-enseignemen/themes/ects.html?L=1), un credito ECTS rappresenta circa 25-30 ore complessive di carico di lavoro concernente lo studio. E’ quindi possibile calcolare il totale delle ore consacrate al Master durante i 4 semestri di formazione:
120 crediti x 25-30 ore = tra 3000 e 3600 ore dedicate allo studio durante circa 22 mesi.
Per quanto riguarda il calcolo delle ore a settimana complessivamente riservate allo studio durante le 91 settimane (25 settembre 2013 – fine giugno 2015) di durata del master:
tra 3000 e 3600 ore complessive: 91 settimane = tra 32.97 e 39.56 ore a settimana.
Pertanto, secondo il sistema di crediti ECTS, l’assicurata dovrà dedicare al minimo 32.97 ore a settimana allo studio.
42 – 32.97 = 9.03 ore (al massimo) effettivamente disponibili in settimana
(9.03 : 42) x 100 = 21.5 21.5% di disponibilità al collocamento
Ovvero il grado attuale di disponibilità al collocamento dell’assicurata è di circa 20%.
(…)" (Doc. 18)
1.3. Con decisione su opposizione del 29 ottobre 2014 la Sezione del lavoro ha accolto l’opposizione interposta dalla SECO, modificando il provvedimento del 15 aprile 2014 nel senso che RI 1 è stata considerata idonea al collocamento con una disponibilità del 20% dal 25 settembre 2013 a fine giugno 2015 (cfr. doc. A1).
L’amministrazione ha, segnatamente, osservato:
" (…)
Ora, nel caso di un assicurato intento a conseguire in 3 anni un Bachelor universitario (a tempo pieno), con 60 crediti ECTS da ottenere annualmente, il Tribunale federale, premettendo come un punto credito corrispondesse a 30 ore di studio e quindi a 42 ore settimanali, ha ritenuto che l’interessato – vista l’intensità dello studio – non era in grado (né disposto) di svolgere accessoriamente ed in modo durevole un’occupazione a tempo pieno o parziale, malgrado gli fossero stati riconosciuti complessivi 24 crediti ECTS, e la presenza ai corsi, salvo un pomeriggio, non fosse obbligatoria (cfr. C 116/06 dell’8 agosto 2006).
Considerata la formazione intrapresa dall’assicurata (cfr. punto 4) e conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale poc’anzi citata in merito al carico di lavoro connesso al conseguimento di ogni credito ECTS, appare necessario aderire al calcolo relativo alla disponibilità dell’interessata proposto dall’autorità di vigilanza. Pertanto, la disponibilità lavorativa durante la formazione (dal 25 settembre 2013 a fine giugno 2015) va fissata al 20% di un impiego a tempo pieno.
A margine va poi osservato che un’eventuale rinuncia al Master in oggetto a favore di un’occupazione adeguata ai sensi della LADI appare improbabile. Infatti, va considerato da un lato che tale formazione - così come ha più volte riferito l’assicurata - è necessaria per integrare i crediti formativi per l’insegnamento negli istituti superiori, mentre dall’altra parte, che l’impegno finanziario sopportato per la formazione (complessivamente CHF 8'000.--) è indubbiamente importante." (Doc. A1)
1.4. Contro la decisione su opposizione del 29 ottobre 2014 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere in buona sostanza di essere disponibile per il mercato del lavoro al 100%.
L’assicurata, al riguardo, ha precisato che:
" - Dal settembre 2012 a giugno 2013 ho svolto una supplenza di
Italiano presso la Scuola __________ con sede a __________ e __________.
La supplenza è stata tramutata in incarico e ho recepito lo stipendio fino ad Agosto 2013.
Nel settembre del 2013 mi sono iscritta alla disoccupazione presso l’Ufficio Regionale di collocamento di __________ con una disponibilità al collocamento pari al 100%.
Mi sono inoltre iscritta al Decs per le supplenze.
Dato l’esperienza professionale maturata nell’ambito dell’insegnamento medio-superiore ho valutato a fondo l’ipotesi concreta di partecipare al concorso scolastico del Decs per poter ottenere la nomina di insegnante per le scuole professionali superiori.
Il mio titolo di Laurea in Lingue e Culture Straniere è composto di:
75 crediti di Tedesco
60 crediti di francese
54 crediti di italiano
superiori professionali sono necessari 120 crediti formativi per la materia che si intende insegnare.
Dato l’esperienza maturata presso la Scuola __________ a __________ e __________ e avendo insegnato per molti anni lingua italiana a stranieri presso Scuola __________ ho preso la decisione di completare i crediti formativi in Italiano.
Il 1° ottobre 2013 ho deciso di iscrivermi al Master __________ all’__________ di __________ poiché geograficamente vicino e non vi è l’obbligo di frequenza alle lezioni.
Da una attenta e rigorosa valutazione risulta compatibile ad una disponibilità al collocamento pari 100%, soprattutto nell’ambito dell’insegnamento dove la percentuale massima di impiego corrisponde a 24 ore lavorative. Tale decisione è stata comunicata alla mia consulente di disoccupazione.
L’iscrizione al master non comporta alcun limite alla disponibilità al collocamento al 100%. Nel caso ricevessi un incarico di supplenza sono nelle condizioni di poterlo accettare senza che il master comporti limitazione alcuna.
In comune accordo, a rigore di trasparenza, con la mia consulente di disoccupazione il mio caso, nel marzo 2014, è stato sottoposto all’ufficio giuridico di Bellinzona, che ha confermato la mia idoneità al collocamento al 100%:
(…)" (Doc. I)
1.5. Il 28 novembre 2014 la SECO ha preso posizione in merito al ricorso dell’assicurata, confermando la propria valutazione del tasso effettivo di disponibilità riguardo al mercato del lavoro di quest’ultima.
In particolare è stato indicato che il fatto che nell’ambito dell’insegnamento la percentuale massima di impiego corrisponda a 24 ore lavorative non può portare a una riconsiderazione del tasso di disponibilità lavorativa dell’assicurata, in quanto la durata di 24 ore si riferisce unicamente all’orario di cattedra e non è inclusiva delle ore impiegate per altre attività connesse al’insegnamento, come possono essere la preparazione delle lezioni e delle verifiche, la correzione dei compiti, il ricevimento dei genitori e altre attività funzionali. Il totale complessivo dell’insieme delle attività appena menzionate è equivalente o persino superiore a 40 ore settimanali (cfr. doc. III).
1.6. Nella sua risposta del 4 dicembre 2014 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa, per quanto non divenuta priva di oggetto.
A quest’ultimo proposito l’amministrazione ha rilevato che:
" (…)
Tenuto conto che già in occasione del colloquio del 3 luglio 2013 (doc. 24) viene fatto riferimento ad una formazione supplementare per completare “i crediti che servono x fare la domanda di concorso c/o il DECS (….)” e che il 5 dicembre 2013 l’interessata ha prodotto la copia dell’attestazione di immatricolazione poc’anzi citata (doc. 25), si ritiene che la riduzione della disponibilità al collocamento debba avere effetto dal momento in cui l’URC ha in concreto rilevato il possibile problema riguardo alla disponibilità e sottoposto il caso per esame alla Sezione del lavoro, ossia dal 3 marzo 2014 e non dall’inizio della formazione. Sulla scorta di queste considerazioni in data odierna la decisione su opposizione del 29 ottobre 2014 è stata modificata e la disponibilità lavorativa dell’assicurata fissata al 20% di un impiego a tempo pieno dal 3 marzo 2014 a fine giugno 2015.” (Doc. IV)
In effetti la Sezione del lavoro, il 4 dicembre 2014, ha emanato una decisione su opposizione (cfr. doc. 1), con la quale ha sostituito la decisione su opposizione del 29 ottobre 2014 (cfr. doc. A1), ritenendo RI 1 idonea al collocamento con una disponibilità lavorativa del 20% dal 3 marzo 2014 a fine giugno 2015.
1.7. L’assicurata si è espressa in merito alla decisione su opposizione del 4 dicembre 2014 con scritto dell’11 dicembre 2014, nel quale ha chiesto che la riduzione del grado della sua disponibilità lavorativa dal 100% al 20% non abbia perlomeno valore retroattivo, ciò per poter valutare il suo futuro professionale, e meglio se proseguire sulla strada intrapresa o cercare impiego in altri settori (cfr. doc. VI).
1.8. La Sezione del lavoro, il 18 dicembre 2014, ha presentato delle osservazioni e ha postulato la conferma della decisione su opposizione del 4 dicembre 2014 (cfr. doc. VIII).
1.9. Il 3 marzo 2015 l’assicurata ha comunicato di trovarsi in una situazione economica difficile, di aver ricevuto nel febbraio 2015 un incarico per 8 giorni di supplenza presso la scuola __________ con sede a __________ e __________ dove aveva già lavorato in passato sempre quale supplente e di aver partecipato al concorso per l’insegnamento nel gennaio 2015, ma che riceverà un incarico definitivo, se tutto andrà per il meglio, soltanto a settembre 2015.
La medesima ritiene, inoltre, il provvedimento della Sezione del lavoro iniquo, poiché ha deciso di seguire il Master quando era iscritta in disoccupazione.
L’insorgente ha, infine, asserito che, se avesse saputo in anticipo della limitazione della sua disponibilità lavorativa, non avrebbe mai intrapreso tale formazione che, vista la sua età, ha comportato sacrifici alti e considerevoli (cfr. doc. X).
1.10. Il doc. X è stato trasmesso per conoscenza alla Sezione del lavoro e alla SECO (cfr. doc. XI; XII).
in diritto
2.1. L’art. 6 Lptca stabilisce che:
“ 1 L’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato.
2 Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.
3 Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione.”
L'art. 53 cpv. 3 LPGA prevede che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
Per costante giurisprudenza una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013 consid. 3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale", in RJN 1984, p. 23).
La riconsiderazione pendente lite permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).
La modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale (cfr. U. Kieser, op. cit., n. 47 ad art. 53 pag. 682).
L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (cfr. STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 1; DTF 130 V 138 consid. 4.2.; U. Kieser, op. cit., n. 48 ad art. 53 pag. 682).
2.2. Nel caso di specie dagli atti risulta che la Sezione del lavoro, a seguito del ricorso interposto da RI 1 contro la decisione su opposizione del 29 ottobre 2014 con cui è stata ritenuta idonea al collocamento con una disponibilità lavorativa del 20% dal 25 settembre 2013 a fine giugno 2015 (cfr. consid. 1.3.), ha riesaminato la correttezza del proprio provvedimento, concludendo nella risposta di causa del 4 dicembre 2014 che la riduzione della disponibilità sul mercato del lavoro dal 100% al 20% doveva avere effetto non già dal 25 settembre 2013, bensì dal 3 marzo 2014, ovvero dal momento in cui l’URC - che era al corrente dall’autunno 2013 dell’inizio del Master - ha in concreto rilevato il possibile problema riguardo alla disponibilità e le ha sottoposto il caso (cfr. doc. IV; consid. 1.6.).
La Sezione del lavoro, il 4 dicembre 2014, ha in effetti emesso una decisione su opposizione che ha sostituito la decisione su opposizione del 29 ottobre 2014, ritenendo l’assicurata idonea al collocamento con una disponibilità lavorativa del 20% dal 3 marzo 2014 a fine giugno 2015 (cfr. doc. 1).
Come esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al giudice (cfr. consid. 2.1.).
Nel caso in esame il 17 novembre 2014 il TCA ha assegnato alla Sezione del lavoro un termine di 20 giorni per presentare la risposta al ricorso dell'assicurata del 10 novembre 2014 (cfr. doc. II).
Tale termine spirava il 9 dicembre 2014, per cui la nuova decisione su opposizione del 4 dicembre 2014 è stata emanata prima della scadenza del termine per la risposta.
Pertanto la riconsiderazione pendente lite del 4 dicembre 2014 adempie i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza.
Ritenuto, poi, che con la nuova decisione su opposizione la disponibilità per il mercato del lavoro dell’assicurata è stata ridotta dal 100% al 20% non più dal 25 settembre 2013, bensì dal 3 marzo 2014, la vertenza per quanto concerne il lasso di tempo 25 settembre 2013 - 2 marzo 2014, è divenuta priva di oggetto.
Il litigio sussiste ancora, quindi, limitatamente al periodo a far tempo dal 3 marzo 2014 a fine di giugno 2015 nel quale la ricorrente, contrariamente a quanto stabilito dalla Sezione del lavoro, si considera idonea al collocamento con una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. I; VI).
2.3. Ai sensi dell’art. 8 LADI l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione, segnatamente, se è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10 LADI), ha subito una perdita di lavoro computabile (art. 11 LADI) ed è idoneo al collocamento (art. 15 LADI).
A quest’ultimo proposito giova rilevare che l'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
In una sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni, in proposito, ha rilevato che:
" (…)
1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen) Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG)."
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Il TFA ha, pure, stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF 8C_126/2014 dell’8 luglio 2014 cosid. 3.1.; STF 8C_187/2010 del 3 dicembre 2010 consid. 3.1.; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
E' dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).
2.4. In una decisione pubblicata in DLA 2001 N. 29 pag. 230 la nostra Massima Istanza si è confermata nella propria giurisprudenza pubblicata in DTF 122 V 265 e DLA 1990 N. 22 pag. 139, ribadendo che un assicurato che frequenta un corso che non soddisfa le condizioni previste all’articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto all’indennità di disoccupazione se adempie i presupposti del diritto secondo l’art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto ad interrompere senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta un’opportunità d’impiego. In caso contrario, egli non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro, per cui l’idoneità al collocamento deve essere negata.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_524/2009 dell’11 gennaio 2010 consid. 4.1.; STFA C 132/04 dell’11 ottobre 2004 e STFA C 122/04 del 17 novembre 2004.
Nella sentenza 8C_524/2009 dell’11 gennaio 2010, già menzionata, l’Alta Corte ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione che aveva ritenuto un assicurato, titolare di un attestato d’esame di licenza in francese e filosofia, iscrittosi in disoccupazione al 100% dal 27 dicembre 2004 e che nel settembre 2006 aveva iniziato a sue spese una formazione quale formatore per adulti che sarebbe terminata nel giugno 2008, idoneo al collocamento con una disponibilità lavorativa dell’80% dal 13 settembre 2006, ma inidoneo nei giorni di formazione supplementare del 13, 14 e 28 settembre, 2 e 30 novembre 2006 e così di seguito secondo l’orario dei corsi.
Il TF ha osservato che a ragione i primi giudici avevano accordato più peso a un certo numero di fatti (investimento di tempo di studio personale necessario, visto che erano richieste letture e la realizzazione di lavori, durata della formazione di 21 mesi, costo elevato non rimborsabile di fr. 10'000, dichiarazioni ambigue dell’assicurato in occasione di un colloquio di consulenza in cui aveva indicato di non desiderare veramente di rinunciare a tale formazione se un datore di lavoro avesse voluto assumerlo, ma piuttosto avrebbe voluto negoziare le condizioni dell’assunzione) rispetto alle semplici allegazioni in senso contrario dell’assicurato, ossia che era pronto a non seguire più i corsi per accettare un impiego a tempo pieno.
Sulla base dei fatti elencati i primi giudici potevano ritenere che l’assicurato non era disposto ad abbandonare la formazione per accettare una nuova occupazione a tempo pieno nel caso in cui ne avesse avuto l’opportunità. La sola circostanza che il medesimo avesse cercato degli impieghi a tempo pieno non era sufficiente a rimettere in discussione questa conclusione.
Con giudizio 8C_126/2014 dell’8 luglio 2014 consid. 3.2., citato sopra, la nostra Massima istanza ha poi ricordato, da un lato, che la disponibilità di un assicurato ad abbandonare un corso che non adempie i presupposti di cui all’art. 59 LADI per assumere un’attività lavorativa deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi. Dall’altro, che le dichiarazioni di volontà dell’assicurato di per sé non sono sufficienti a dimostrare la sua disponibilità in tal senso e che quest’ultima, nonché la sua flessibilità vanno esaminate sulla scorta di esigenze più severe.
In proposito cfr. pure STF 8C_246/2014 del 24 giugno 2014 consid. 2.
Infine la nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C_704/2014 dell’8 gennaio 2015, con cui ha confermato un giudizio di questa Corte (STCA 38.2014.35 del 25 agosto 2014) che aveva considerato inidoneo al collocamento dal 16 settembre 2013 al 16 febbraio 2014 e idoneo con una disponibilità lavorativa del 40% dal 17 febbraio al 14 settembre 2014 un assicurato che aveva già effettuato degli studi universitari all’estero e che nel settembre 2013 aveva iniziato un Bachelor presso una scuola universitaria, ha evidenziato in particolare che:
" (…)
4.4. L'asserita mancanza dell'obbligo di frequenza dei corsi alla Scuola universitaria B.________ non è sufficiente a mettere in dubbio gli accertamenti della Corte cantonale. Il ricorrente pare dimenticare che i primi giudici abbiano considerato l'inidoneità al collocamento soprattutto alla luce dei crediti ECTS, i quali sono concepiti in modo tale da includere non solo il tempo delle lezioni, bensì anche quello dedicato alla preparazione al corso e allo studio in vista dell'esame. Al riguardo il ricorrente non mette in luce alcunché per contestare questo accertamento, se non la sua disponibilità soggettiva. Giova altresì ricordare che le dichiarazioni dell'assicurato, il quale sarebbe sempre stato disponibile ad assumere un impiego, malgrado uno studio a tempo pieno, non sono sufficienti a confermare una sua collocabilità nel mercato del lavoro (consid. 4.2). L'eventualità per il ricorrente di poter essere collocabile in occupazioni al di fuori dei normali orari nemmeno è confermata da indizi oggettivi. È vero, in passato il ricorrente ha esercitato un lavoro nel campo della ristorazione, tuttavia non tenta nemmeno di dimostrare che un simile impiego possa essere compatibile con il curricolo scelto, la preparazione dei corsi e lo studio per gli esami. Il giudizio della Corte ticinese non può quindi essere ritenuto fondato su accertamenti manifestamente inesatti.”
2.5. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a p. 61), nella Prassi LADI ID valida dal 1° ottobre 2012 ai punti B264-265 ha indicato che:
" Idoneità al collocamento dei disoccupati che partecipano a un corso
Art. 60 cpv. 4 LADI
B264 Nella misura in cui un corso autorizzato dall’assicurazione
contro la disoccupazione lo esiga, durante il medesimo l’assicurato che vi partecipa non è tenuto ad essere idoneo al collocamento.
B265 Se durante la disoccupazione l’assicurato frequenta un corso che non è stato autorizzato dall’assicurazione contro la disoccupazione, l’idoneità al collocamento gli viene rico-nosciuta unicamente se è stabilito che egli è disposto e in grado di interrompere in qualsiasi momento tale corso per assumere un impiego. Non è sufficiente che l’assicurato si dichiari disposto a interrompere il corso, egli deve inoltre presentare un attestato della direzione della scuola in cui siano attestate anche le conseguenze finanziarie di tale interruzione.
ð Giurisprudenza
DTFA C 136/02 del 4.2.2003 (Un assicurato che durante la disoccupazione segue di propria iniziativa un corso di formazione in ambito medico è idoneo al collocamento. Esso deve tuttavia continuare le sue ricerche di lavoro ed essere disposto a interrompere il corso per assumere un impiego)
DTFA C 132/04 dell’11.10.2004 (Un assicurato che si reca temporaneamente all’estero ha diritto all’ID anche durante il soggiorno all’estero se può essere contattato nell’arco di una giornata, se può essere collocato entro un termine ragionevole e se adempie le altre prescrizioni di controllo. L’adempimento di queste condizioni non è mai garantito nel caso di un corso di 4 mesi negli USA)”
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.6. Nell'evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 - nata il 2 ottobre 1967 (cfr. doc. 27) - ha aperto un termine quadro per la riscossione di prestazioni dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2015 (cfr. doc. A1; 29).
L’assicurata, dopo aver conseguito nel 1987 la maturità linguistica in __________, aver frequentato nel 1994-1995 dei corsi di tedesco in __________, aver conseguito nel 2006 il diploma di lingua tedesca “Mittelstufenprüfung” a __________, aver ottenuto nel 2008 il certificato FSEA livello 1 per formatori di adulti presso l’Istituto __________ e aver frequentato l’Università di __________ (Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea in lingue e culture straniere; cfr. doc. 26), nel settembre 2013 ha iniziato presso l’Università __________ un Master in __________ (cfr. doc. 25).
La ricorrente ha così motivato la scelta di iscriversi al menzionato Master:
" (…)
Sono stata sempre impiegata nell’ambito dell’insegnamento, prima nel Cantone __________ e poi da qualche anno nel Cantone Ticino. Ho insegnato lingua e cultura italiana a studenti stranieri, presso scuole private. A causa delle condizioni contrattuali poco chiare e non garantiste, ho maturato la scelta di passare all’insegnamento nelle scuole medio superiori cantonali.
Ho effettuato alcune supplenze e lo scorso anno ho ricevuto una supplenza annuale alla Scuola __________ a __________ e a __________, per la sostituzione di una maternità, che si è poi tramutata in incarico. Ho ricevuto lo stipendio fino al mese di agosto.
Affinché io possa ottenere una assegnazione di nomina da docente è necessario che partecipi al concorso per l’insegnamento al Decs. Allo stato attuale non è possibile, poiché il mio titolo di studio, Laurea in Lingue e Culture Straniere non possiede il numero sufficiente di crediti formativi necessario per insegnamento dell’italiano, del tedesco e francese negli istituti superiori.
Ho deciso quindi di procedere al completamento crediti con l’iscrizione al Master di __________, l’unico poi che si trovi ad una distanza geografica conciliabile anche con una eventuale attività lavorativa.
(…)” (Doc. 20)
Il Master in __________ presso l’__________, a tempo pieno, comprende 120 ECTS (European Credit Transfer System) per una durata usuale di 2 anni (4 semestri), ossia 60 ECTS all’anno e 30 ECTS per ogni semestre, anche per l’ultimo dedicato alla tesi. Tale Master equivale alla Laurea Magistrale (cfr. doc. 11; 25; 31; __________).
La tassa semestrale per gli studenti con domicilio legale in Svizzera (compresi Liechtenstein e Campione d'Italia) è di fr. 2000.--, per un costo complessivo per il biennio del Master di fr. 8'000.-- (cfr. doc. 11; 25; __________).
L’assicurata ha versato il 1° ottobre 2013 la tassa del semestre autunnale 2013 di fr. 2'000.-- e il 28 febbraio 2014 la tassa per il semestre primaverile 2014 di fr. 2'000.-- (cfr. doc. 16).
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), a sostegno della propria opposizione alla decisione del 15 aprile 2014 con cui la Sezione del lavoro aveva ritenuto l’insorgente idonea al collocamento senza alcuna limitazione della disponibilità lavorativa (cfr. doc. 19; consid. 1.1.), ha osservato che, siccome, da una parte, il Master __________ implica il conseguimento di 120 ECTS, dall’altra, un credito ECTS rappresenta 25-30 ore complessive di carico di lavoro concernente lo studio, il totale delle ore da consacrare al Master è tra le 3000 e le 3600 ore, ossia, tenendo conto di 91 settimane dal settembre 2013 al giugno 2015, tra un minimo di 32.97 e un massimo di 39.56 ore a settimana.
La SECO ha così ritenuto che, con un impegno di 32.97 ore alla settimana per lo studio, la disponibilità al collocamento dell’assicurata sia limitata a 9.03 ore al massimo (42 ore – 32.97), e meglio a circa un 20% (9.03 : 42 x 100; cfr. doc. 18; consid. 1.2.).
La Sezione del lavoro, seguendo le argomentazioni dell’autorità di vigilanza, con decisione su opposizione del 29 ottobre 2014 ha modificato il provvedimento del 15 aprile 2014 nel senso che RI 1 è stata considerata idonea al collocamento con una disponibilità del 20% dal 25 settembre 2013 a fine giugno 2015 (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).
Tale decisione su opposizione è stata sostituita dalla decisione su opposizione del 4 dicembre 2014, oggetto della presente lite (cfr. consid. 2.2.), con cui l’assicurata è stata ritenuta idonea al collocamento con una disponibilità lavorativa del 20% dal 3 marzo 2014 a fine giugno 2015 (cfr. doc. 1, consid. 1.6.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile rilevare che in una sentenza C 116/06 dell'8 agosto 2006, peraltro menzionata dalla Sezione del lavoro nella decisione su opposizione del 4 dicembre 2014, l'Alta Corte ha confermato l’inidoneità al collocamento dal 20 ottobre 2003 di un assicurato, insegnante di scuola secondaria che si era iscritto all'Università - facoltà di matematica e scienze naturali - a tempo pieno con inizio dal semestre invernale 2003/2004.
La nostra Massima Istanza, da un lato, ha ricordato che uno studio Bachelor a tempo pieno comporta 60 ECTS punti per anno e viene conseguito dopo sei semestri (180 ECTS punti). Dall'altro, ha indicato che l'ottenimento di un punto ECTS presuppone 30 ore di lavoro, corrispondenti a una settimana di 42 ore.
Vista l'intensità dello studio dal profilo del tempo richiesto, il TFA ha pertanto deciso che l'assicurato, benché l'Università gli avesse riconosciuto 24 crediti in matematica e biologia ritenuta la sua formazione di docente di scuola secondaria e la sua presenza fosse obbligatoriamente richiesta soltanto il lunedì pomeriggio per un corso pratico di chimica, non era nella condizione, né era disposto a dedicarsi a un'attività lavorativa, duratura, nemmeno a tempo parziale.
Nella presente fattispecie la Sezione del lavoro, come visto, con la decisione su opposizione del 4 dicembre 2014 ha aderito al calcolo relativo alla disponibilità lavorativa dell’assicurata proposto dalla SECO, che si è fondata, adottando la soluzione più favorevole all’insorgente, su un credito ECTS di 25 ore di lavoro (invece di 30 ore indicato nella STFA C 116/06 dell'8 agosto 2006), ovvero 3000 ore per l’intero Master di 120 ECTS su 91 settimane (cfr. doc. 18; consid. 2.6.), rispettivamente 32.97 ore alla settimana di studio, fissando così la disponibilità per il mercato del lavoro dell’insorgente al 20% di un impiego a tempo pieno (cfr. doc. 1).
Il TCA, in considerazione della giurisprudenza federale e del fatto che in ogni caso la Sezione del lavoro abbia tenuto conto di una soluzione più favorevole all’assicurata, ossia di un credito ECTS corrispondente a 25 ore di lavoro, anziché 30 ore come stabilito dal Tribunale federale, non ha motivo per non fare proprie le conclusioni dell’amministrazione circa il tempo settimanale di 32.97 ore da dedicare allo studio Master in __________ presso l’__________ comprendente 120 ECTS per una durata usuale di 2 anni (4 semestri) da parte dell’assicurata.
In effetti le censure sollevate dalla ricorrente, e meglio che la sua esperienza professionale quale insegnante ha reso meno impegnativo, dal profilo del tempo necessario allo studio, il Master e che il suo caso non è paragonabile a quello di uno studente di Bachelor menzionato dall’amministrazione e di cui alla STFA C 116/06 dell’8 agosto 2006 (cfr. doc. VI), non risultano fondate.
In primo luogo, contrariamente a quanto affermato dall’assicurata, la fattispecie di cui alla sentenza C 116/06 è analoga a quella della ricorrente, siccome si trattava di un insegnante di scuola secondaria che si era iscritto all’Università, Facoltà di matematica e scienze naturali. L’esperienza come docente di quell’assicurato è stata considerata tramite il riconoscimento di alcuni crediti in relazione alle materie di matematica e biologia.
In secondo luogo, l’insorgente non ha minimamente sostanziato le proprie allegazioni quantificando le ore da lei dedicate al Master o comunque precisando in quali corsi è stata concretamente facilitata. Del resto non risulta che l’__________ le abbia riconosciuto alcun credito alla luce delle sue esperienze professionali e formative precedenti.
L’assicurata, poi, mai ha dichiarato di essere disposta a terminare il Master anticipatamente nel caso in cui reperisse un’occupazione a tempo pieno.
La stessa si è limitata ad affermare che il Master presso l’__________ di __________ è conciliabile con un’attività al 100% “soprattutto nell’ambito dell’insegnamento dove la percentuale massima di impiego corrisponde a 24 ore lavorative” (cfr. doc. I).
Anche quando la Sezione del lavoro, il 12 marzo 2014, l’ha esplicitamente invitata a esprimersi in merito alla sua disponibilità a interrompere la formazione qualora avesse trovato un impiego a tempo pieno (cfr. doc. 21), l’insorgente non ha risposto, affermando unicamente, da una parte, che le sue ricerche di impiego erano indirizzate all’insegnamento, dall’altra, che riteneva compatibili con l’impegno di studio per il Master incarichi quale docente (cfr. doc. 20).
La ricorrente nemmeno ha asserito di cercare un impiego anche in settori differenti da quello dell’insegnamento.
Al riguardo giova evidenziare che nel formulario “Analisi del profilo della persona in cerca di impiego e Piano d’azione” quali professioni ricercate è stato indicato unicamente “docente di scuola medie e di lingua” (cfr. doc. 27). L
L’11 dicembre 2014 la medesima, quando ha postulato che la riduzione del grado di disponibilità lavorativa, stabilito con decisione su opposizione del 4 dicembre 2014, non abbia effetto retroattivo dal mese di marzo 2014, ha altresì asserito che così avrebbe potuto valutare se proseguire sulla strada della formazione oppure cercare impiego in altri settori (cfr. doc. VI). Ciò implica l’assenza di sforzi finalizzati al reperimento di un’occupazione in ambiti differenti da quello dell’insegnamento perlomeno fino al mese di dicembre 2014.
Inoltre da uno studio “ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE SUISSE ROMANDE ET DU TESSIN - TEMPS DE TRAVAIL, MANDAT, STATUT, FORMATION ET PERFECTIONNEMENT” relativo all’anno scolastico 2011 e 2012 allestito dall’Istituto di ricerca e documentazione pedagogica di Neuchâtel emerge che le ore di insegnamento - inteso come presenza in aula - alla settimana per un docente delle scuole medie in Ticinio varia da 20 ore e 50 minuti a 23 ore e 20 minuti (cfr. www.irdp.ch).
Il tempo di lavoro dei docenti di scuola media e di scuola media superiore, come sottolineato dalla SECO (cfr. doc. III), si divide fra tempo di insegnamento e di presenza a scuola (partecipazione alle attività del corpo docenti e dell'istituto, contatto con i genitori) e tempo di preparazione delle lezioni e di correzione di compiti e verifiche (cfr. www.orientamento.ch).
Ne consegue che l’orario di un docente delle scuole medie e delle scuole medie superiori è ben maggiore delle 24 ore indicate dalla ricorrente (cfr. doc. I).
L’assicurata, in ogni caso, non è comunque a disposizione di un posto al 100% o comunque superiore al 20% neppure come docente, visto che il tempo che le resta, escluse le ore dedicate al Master (lezioni + studio personale), corrisponde, tenendo conto, a suo favore, di crediti ECTS di 25 ore di lavoro, a circa 9 ore alla settimana (cfr. consid. 2.6.).
D’altronde la circostanza che la frequenza ai corsi non sia obbligatoria, come attestato da __________ del __________ della Facoltà di __________ (cfr. doc. 11), non si rivela decisiva in casu nella misura in cui, analogamente al caso di cui alla sentenza 8C_704/2014 dell’8 gennaio 2015, citato al consid. 2.4., la disponibilità lavorativa va determinata in ragione dell’impegno di studio dovuto al Master soprattutto alla luce dei crediti ECTS, i quali sono concepiti in modo tale da includere non solo il tempo delle lezioni, bensì anche quello dedicato alla preparazione al corso e allo studio in vista dell’esame.
In simili condizioni, considerato inoltre che RI 1 è da anni attiva nell’ambito dell’insegnamento e ha deciso di iscriversi al Master in __________ nel settembre 2013, poiché i suoi titoli di studio non sono sufficienti ad ampliarle la possibilità di insegnare, ad esempio nelle scuole medio superiori (cfr. doc. 20, consid. 2.6.) e che tra il mese di ottobre 2013 e il mese di febbraio 2014 la medesima aveva già corrisposto fr. 4'000.-- a titolo di tasse universitarie (cfr. doc. 16), questa Corte ritiene, in applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che l’assicurata nel periodo 3 marzo 2014 - fine giugno 2015 non è disposta a interrompere la formazione presso l’USI che la impegna per circa 32 ore alla settimana ed è pertanto disponibile per il mercato del lavoro in misura del 20%.
La decisione su opposizione del 4 dicembre 2014, relativamente al grado di disponibilità lavorativa del 20% considerato dalla Sezione del lavoro, si rivela di conseguenza corretta.
2.8. Per quanto attiene all’aspetto temporale, la Sezione del lavoro ha ritenuto che l’assicurata presenti una disponibilità per il mercato del lavoro ridotta al 20% dal 3 marzo a fine giugno 2015 (cfr. doc. 1; consid. 1.6.; 2.2.).
La ricorrente, con scritto dell’11 dicembre 2014, ha contestato l’inizio, nel marzo 2014, della riduzione della disponibilità lavorativa dal 100% al 20%, chiedendo che la decisione su opposizione del 4 dicembre 2014 non abbia effetto retroattivo al fine di poter valutare se proseguire sulla strada della formazione o cercare impiego in altri settori (cfr. doc. VI).
Implicitamente l’assicurata ha fatto, quindi, valere di non essere stata, nel marzo 2014 e fino al mese di dicembre 2014, nella condizione di poter decidere se continuare il Master o interromperlo per cercare un’occupazione in ambiti professionali differenti da quello dell’insegnamento.
Questa Corte deve, perciò, esaminare se l’amministrazione ha violato o meno il proprio dovere di informazione e consulenza.
L’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), in vigore dal 1° gennaio 2003, che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, op.cit., ad art. 27 pag. 401 e pag. 402-407).
In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).
Il TF, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.
Dall’art. 27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.
2.9. In concreto va osservato che il 12 marzo 2014 la Sezione del lavoro, da un lato, ha informato l’assicurata del fatto che l’URC le aveva sottoposto il suo caso in relazione alla verifica della sua idoneità al collocamento. Dall’altro, le ha dato la possibilità di esprimersi al riguardo e le ha posto alcuni quesiti concernenti la frequenza del Master, il relativo costo, i giorni in cui era disposta ad assumere un impiego e la sua disponibilità a interrompere il Master qualora avesse reperito un’occupazione a tempo pieno (cfr. doc. 21).
L’insorgente ha peraltro risposto il 24 marzo 2014 (cfr. doc. 20).
E’ vero che in prima battuta, con decisione del 15 aprile 2014, la Sezione del lavoro ha ritenuto la ricorrente idonea al collocamento senza limitarne la disponibilità lavorativa (cfr. doc. 19; consid. 1.1.).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che in ogni caso tale decisione non è cresciuta incontestata in giudicato, visto che la SECO, il 27 maggio 2014 ha interposto opposizione chiedendo che il suo grado di disponibilità riguardo al mercato del lavoro fosse ridotto dal 100% al 20% (cfr. doc. 18; consid. 1.2.) e in seguito l’amministrazione ha proceduto all’istruttoria del caso, interpellando l’assicurata stessa (cfr. doc. 17; 15; 8) e l’__________ (cfr. doc. 12), che ha condotto all’emanazione della decisione su opposizione del 29 ottobre 2014 con cui è stata accolta l’opposizione della SECO (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).
In simili condizioni, occorre concludere, in primo luogo, che l’amministrazione dal marzo 2014 ha reso attenta l’assicurata del fatto che la frequenza del Master poteva pregiudicare la sua idoneità al collocamento o comunque la sua disponibilità lavorativa a tempo pieno.
Ne discende che l’amministrazione non ha violato l’art. 27 LPGA.
In secondo luogo, che la ricorrente dal marzo 2014 non era nella condizione di legittimamente credere che la formazione da lei intrapresa non avesse alcuna ripercussione sulla sua disponibilità per il mercato del lavoro.
La buona fede della ricorrente ai sensi dell’art. 9 Cost. - che tutela essenzialmente la fiducia riposta dal cittadino in un'assicurazione ricevuta dall'autorità nell'ambito di una situazione concreta (cfr. STF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 consid. 5.1.; 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.) - nel caso di specie non può, perciò, in ogni caso essere tutelata.
Del resto la Sezione del lavoro ha già tenuto conto di quanto disposto dall’art. 27 LPGA per il periodo 25 settembre 2013 – 2 marzo 2014, ossia per il lasso di tempo in cui l’URC era già stato informato da parte dell’assicurata della sua iscrizione al Master, ma la medesima non era stata avvisata del possibile problema connesso con la sua disponibilità lavorativa, annullando e sostituendo la decisone su opposizione del 29 ottobre 2014 con la decisione su opposizione del 4 dicembre 2014 con cui il grado di disponibilità è stato considerato del 20%, non più dal 25 settembre 2013, bensì dal 3 marzo 2014 a fine giugno 2015 (cfr. doc. 1; consid. 1.6.; 2.2.).
2.10. Alla luce di tutto quanto esposto, il TCA ritiene che a giusta ragione la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurata idonea al collocamento con una disponibilità del 20% dal 3 marzo 2014 a fine giugno 2015.
La decisione su opposizione del 4 dicembre 2014 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, in quanto non divenuto privo di oggetto, è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti