Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2014.61
Entscheidungsdatum
30.11.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2014.61

dc/sc

Lugano 30 novembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7 ottobre 2014 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1963, ha lavorato come vice-direttore presso la __________ dal 7 gennaio 2013 al 21 marzo 2014 (cfr. doc. 12, punto 2).

Il 20 dicembre 2013 egli è stato licenziato per il 30 giugno 2014 “per le ragioni che le sono state spiegate verbalmente” (cfr. doc. 24).

L’assicurato è poi stato licenziato con effetto immediato per il 21 marzo 2014 con la motivazione di “reiterata e manifesta violazione degli obblighi contrattuali” (cfr. “Attestato del datore di lavoro”, doc. 12, punto 10).

Sul formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione” RI 1 ha indicato quale motivo della disdetta la “violazione del regolamento” (cfr. doc. 1 n. 20).

RI 1 si è iscritto per il collocamento e ha rivendicato le prestazioni di disoccupazione dal 14 aprile 2014 (cfr. doc. 1 punto 1 e doc. III/2).

1.2 Con decisione su opposizione del 7 ottobre 2014 la CO 1 ha confermato la precedente decisione del 15 luglio 2014 (doc. III/8) con la quale ha sospeso l’assicurato per 45 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere colpevolmente perso il proprio impiego.

Al riguardo l’amministrazione si è così espressa:

" (…)

Per quanto riguarda le motivazioni che hanno spinto la Cassa Disoccupazione all'applicazione di una sospensione di 45 giorni, riteniamo di aver sufficienti elementi per giustificare la nostra decisione.

Dal contratto di lavoro con inizio attività 07.01.2013 con __________, nell'orario di lavoro vi è chiaramente indicato che la sua presenza in ufficio doveva essere dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.15. (doc. A1)

Il datore di lavoro ha provveduto a richiamarla verbalmente e per iscritto in data 24.01.2014 per quanto riguarda il rispetto delle norme contrattuali. (vedi doc C).

In data 12.02.2014 il sig. __________ le ha inviato un mail con cui le rammentava nuovamente il regolamento rispetto agli orari di lavoro e alle autorizzazioni delle missioni. (doc. P)

Inoltre dai conteggi di salario si evince chiaramente che lei ha fatto diverse assenze dal posto di lavoro nei mesi di febbraio e marzo, in quanto dal salario mensile vi sono delle deduzioni dovute alle sue assenze (doc.Q)

Inoltre il datore di lavoro con lettera del 10.06.2014 ha provveduto a confermarci che le motivazioni della disdetta immediata erano dovute al fatto che il signor RI 1 aveva trasgredito ai suoi obblighi contrattuali (doc. R)

La cassa disoccupazione ritiene che al momento ci sono sufficienti elementi per constatare che vi sono state delle assenze dal posto di lavoro in quanto c'è una deduzione salariale di fr. 2976.20 sul mese di febbraio e fr. 5'291.65 sul mese di marzo 2014. (doc. S)

Dal momento che non abbiamo elementi che provano che queste assenze erano autorizzate e conformi alle disposizioni contrattuali, la cassa ritiene che questo sarà poi stabilito in sede Giudiziaria.

Di fatto lei in data 18.08.2014 ha presentato alla Pretura di __________ una petizione ( ex art. 219 e sett. CPC) per l'ottenimento del salario dal 21.03.2014 al 30.06.2014.

Nel caso che la sua richiesta verrà accolta, il periodo di sospensione della Cassa Disoccupazione le sarà quasi interamente coperto dal suo ex datore di lavoro e lei dovrà rimborsare alla Cassa Disoccupazione le indennità di disoccupazione del mese di giugno 2014 di fr. 1'926.10 (doc. T).” (Doc. A)

1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

Il suo patrocinatore chiede l’annullamento della sanzione.

Egli ritiene, da una parte, che la disdetta ordinaria è stata inoltrata dall’ex datore di lavoro in quanto RI 1 non ha accettato di sottoscrivere un nuovo contratto di lavorato (a partire dal 1° giugno 2014) a condizioni estremamente peggiorative rispetto a quelle fissate nel contratto di lavoro in vigore.

Il rappresentante dell’assicurato ritiene inoltre ingiustificata la rescissione del contratto di lavoro con effetto immediato in quanto gli orari di lavoro flessibili erano stati concordati con il datore di lavoro (cfr. doc. I).

1.4. Nella sua risposta del 10 novembre 2014 la Cassa propone di respingere il ricorso (cfr. doc. III).

1.5. Il 27 settembre 2014 il rappresentante dell’assicurato ha chiesto l’assunzione di alcuni mezzi di prova (cfr. doc. V).

1.6. Il 18 dicembre 2014 il Presidente del TCA ha sospeso la causa in attesa della sentenza del giudice civile (cfr. doc. VIII).

Il 17 novembre 2015 il rappresentante dell’assicurato ha chiesto alla Pretura del Distretto di __________ (__________) “a che punto sia la pratica citata in entrata, visto che presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni pende un ricorso che è stato sospeso ormai da quasi un anno proprio nell’attesa dell’esito della procedura aperta presso la vostra Lodevole Pretura” (doc. IX).

1.7. Il 29 dicembre 2015 il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA la citata sentenza, precisando quanto segue:

" (…)

Le trasmetto la sentenza 23 dicembre 2015 del Pretore di __________ avv. __________. A nome del signor RI 1 anticipo già che essa, nel termine che verrà a scadere il 1° febbraio 2016, sarà oggetto di ricorso al Tribunale d'Appello. In effetti essa è fondata a nostro parere su:

a) un'interpretazione sbagliata dell'accordo del 24 gennaio 2014;

b) su un errato accertamento circa un presunto ammonimento con comminatoria di disdetta il 10 febbraio 2014, la cui esistenza abbiamo concretamente contestato sulla base di tutta una serie di concrete evidenze (cfr. conclusioni, pag. 12);

c) sul mancato rilievo dato alle contraddizioni circa il "valore" attribuito alle ore di assenza per missioni non giustificate (alcuni dei loro testi dicono che valgono come ore retribuite; altri come assenze non giustificate) con le relative conseguenze per la tardiva giustificazione e per la tesi che tali missioni sarebbero state usate dal nostro mandante per "nascondere" un presunto mancato rispetto dell'orario.” (cfr. doc. X)

Il 26 gennaio 2016 la Cassa si è riconfermata nella risposta di causa (cfr. doc. XIII).

1.8. Il 2 febbraio 2016 (cfr. doc. XV) il rappresentante dell’assicurato ha inviato al TCA copia dell’appello inoltrato il 1° febbraio 2016 (cfr. doc. M).

1.9. Il 3 febbraio 2016 il Segretario del TCA ha informato le parti di mantenere sospesa la causa in attesa dell’esito della procedura presso il Tribunale di appello.

1.10. Il 21 ottobre 2016 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha emesso la sua sentenza relativa all’incarto 12.2016.24, che è stata trasmessa al TCA dal patrocinatore dell’assicurato il 7 novembre 2016 (cfr. doc. XVII+1).

1.11. Con decreto del 28 novembre 2016 il presidente del TCA ha riattivato la causa (cfr. doc. XX).

in diritto

2.1. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.

In questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).

La disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).

La giurisprudenza ha stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).

La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015 del 14 agosto 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre 2007).

Neppure è dunque necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).

La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

2.2. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore.

Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

2.4. Nella presente fattispecie, l’assicurato è stato licenziato il 20 dicembre 2013 per il 30 giugno 2014 rispettando il regolare termine di disdetta.

Egli è poi stato licenziato con effetto immediato durante il normale periodo di disdetta e ha rivendicato le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione dal 14 aprile 2014.

Per costante giurisprudenza federale, il concetto di disoccupazione colpevole ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI presuppone un comportamento dell’assicurato che sia causale per l’inizio della disoccupazione e una violazione dell’obbligo di evitare che ciò avvenga (cfr. STF 8C_121/2016 del 2 settembre 2016 consid. 4).

Nel caso concreto ciò significa che il TCA deve stabilire se per sua colpa l’assicurato è entrato prematuramente in disoccupazione già il 14 aprile 2014 a seguito del licenziamento con effetto immediato.

Nella sua sentenza del 23 dicembre 2015 il Pretore del Distretto di , dopo avere ricordato “che il mancato rispetto degli orari di lavoro rappresenta una grave mancanza ai propri obblighi lavorativi, che per definizione si sommano nella messa a disposizione del datore di lavoro della forza produttiva del lavoratore, entro i limiti dell'orario prescritto nel contratto e riserva fatta del regime delle ore supplementari. Di conseguenza, violare gli orari di lavoro rappresenta un inadempimento che può finanche divenire grave a dipendenza delle circostanze concrete, della sua persistenza e degli avvertimenti indirizzati dal datore di lavoro al lavoratore …” (pag. 4), ha stabilito che nel caso concreto “dal punto di vista giuridico si realizzano senz'altro i presupposti dell'art. 337 CO per giustificare un licenziamento in tronco per gravi motivi (cfr. DTF 108 H 301 consid. 3). Difatti, dopo la violazione di così tanti richiami fattigli dal datore di lavoro, con riferimento ad un obbligo così importante com'è quello del rispetto degli orari di lavoro e del Regolamento, non soltanto per il rapporto bilaterale RI 1/, ma anche per il buon funzionamento di tutta l'organizzazione produttiva di quest'ultima, è comprensibile quella grave perdita di fiducie che ha determinato la convenuta a sciogliere il rapporto lavorativo con effetto immediato in data 21 marzo 2014. …” (pag. 6) (cfr. sentenza OR.2014.156 del 23 dicembre 2015).

Con sentenza 12.2016.24 del 21 ottobre 2016 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto l’appello dell’assicurato, nella misura in cui è ricevibile, sottolineando in particolare quanto segue (consid. 6.2.2.):

" (…)

È poi a torto che l’attore ha preteso che la convenuta, notificando il 20 dicembre 2013 la disdetta ordinaria del contratto di lavoro con l’attore, si sarebbe preclusa la possibilità di licenziarlo in tronco per quegli identici motivi. Il principio secondo cui il datore di lavoro che notifica una disdetta ordinaria rinuncia ad avvalersi di un licenziamento in tronco per quei medesimi motivi è di per sé corretto (cfr. DTF 123 III 86 consid. 2b). Sennonché, nel caso di specie l’attore misconosce il fatto che i motivi alla base dei due licenziamenti, quello ordinario e quello straordinario, non erano gli stessi, nel senso che oltre a quelli che avevano dato origine al primo se ne sono poi aggiunti altri, sicuramente analoghi ma verificatisi in epoca successiva, tali da far venir meno la necessaria fiducia tra le parti (AUBERT, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 13 ad art. 337 CO; TF 1° ottobre 2004 4C.265/2004 consid. 3.2). Il licenziamento in tronco non è in effetti dovuto al fatto, posto alla base del licenziamento ordinario (cfr. interrogatorio __________ verbale 7 maggio 2015 p. 7), che l’attore sino al 20 dicembre 2013 avesse avuto un rendimento nullo o avesse violato in modo tutto sommato non grave gli orari di lavoro (ritenuto in particolare che egli, oltre a non aver sino ad allora giustificato preventivamente le sue assenze per vacanze e missioni fuori ufficio e a non aver badato più di tanto al rispetto delle fasce orarie di presenza obbligatoria, disattese comunque non tutti i giorni e in misura tutto sommato moderata [cfr. doc. 4], aveva accumulato nei 12 mesi di lavoro precedenti un saldo negativo delle ore mensili di “sole” 52.57 ore [56.46 ore al 31 dicembre 2013 dedotte le 3.49 ore accumulate il 23 dicembre 2013, cfr. doc. 4], pari mediamente ad un saldo negativo mensile di “sole” circa 4 ore e mezza); esso è invece dovuto al fatto, che il Pretore ha ben definito essere un “climax ascendente” del suo disimpegnato lavorativo riferito al rispetto degli orari lavorativi, che nonostante i richiami e gli avvertimenti ricevuti le sue violazioni contrattuali erano continuate anche in seguito senza alcun miglioramento, nemmeno dal punto di vista del rendimento, ed anzi con un netto peggioramento in tema di orari lavorativi sia da un punto di vista qualitativo (ritenuto in particolare che egli, oltre a persistere nel non giustificare preventivamente le sue assenze per vacanze e missioni fuori ufficio e a non rispettare le fasce orarie di presenza obbligatoria [cfr. doc. 5], aveva tentato di “ingannare” la convenuta nei termini di cui si è detto) sia da un punto di vista quantitativo (ritenuto che il mancato rispetto delle fasce orarie di presenza obbligatoria si verificava ora praticamente tutti i giorni e in modo sfacciato, tant’è che ad esempio diversamente che in precedenza in quel periodo i suoi arrivi mattutini avvenivano spesso e volentieri solo delle 11.00 [cfr. doc. 5; interrogatori __________ verbale 7 maggio 2015 p. 8 e __________ verbale 7 maggio 2015 p. 12 e doc. N], ed oltretutto - circostanza questa di cui non andava invero tenuto conto per la questione del licenziamento immediato siccome la stessa doveva essere sanzionata con la decurtazione della retribuzione - l’attore dal 20 dicembre 2013 al 21 marzo 2014 aveva accumulato un saldo negativo delle ore mensili di addirittura 82.08 ore [78.29 ore al 21 marzo 2014 aumentate delle 3.49 ore accumulate il 23 dicembre 2013, cfr. doc. 4 e 5], pari mediamente ad un saldo negativo mensile di circa 27 ore) (…)”.

In precedenza la seconda Camera civile del Tribunale d’appello, al consid. 6.1.1., aveva precisato quanto segue:

" (…)

6.1.1. L’assunto dell’attore, asseritamente fondato sulle deposizioni rese da __________ e __________, secondo cui il suo licenziamento in tronco era stato motivato dalla convenuta solo dal suo presunto inganno (a suo dire inesistente) nella registrazione delle missioni fuori ufficio e non invece, come ritenuto dal Pretore, dalle sue reiterate violazioni dell’orario di lavoro rispettivamente dalle sue assenze per ragioni ingiustificate e senza autorizzazione, non può essere condiviso.

Esso è innanzitutto irricevibile in ordine essendo stato sollevato per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC).

E comunque sarebbe stato infondato anche nel merito. Negli allegati preliminari (petizione p. 7 seg., replica p. 10) lo stesso attore aveva in effetti evidenziato, riferendosi alla comunicazione fornitagli dalla controparte l’11 aprile 2014 (doc. N), che la disdetta immediata era stata motivata dalle sue “costanti e ripetute assenze durante gli orari di lavoro per ragioni ingiustificate e senza autorizzazione”, dal sistematico mancato rispetto dell’orario di presenza obbligatoria al mattino alle 9.00 e dalla mancata preventiva autorizzazione delle missioni fuori ufficio, rispettivamente (replica p. 3) aveva poi preso atto “che le ragioni del licenziamento ordinario sono le stesse asserite e contestate motivazioni poste alla base del licenziamento immediato, ossia usando le parole di controparte: “condotta da indipendente”, “saldo orario lavorativo negativo” e asserito contestato mancato rispetto del regolamento aziendale”, per cui, di fronte a una tale pacifica ammissione, il contenuto della motivazione addotta dalla convenuta a sostegno del licenziamento immediato nemmeno avrebbe dovuto essere dimostrato. Non è per altro vero che i testimoni ora menzionati dall’attore si sarebbero espressi nel senso da lui proposto: __________, sentito in sede di interrogatorio, ha sì riferito che la disdetta in tronco era dovuta al fatto che il diretto superiore dell’attore aveva constatato che quest’ultimo “annunciava delle missioni che di fatto apparentemente non faceva” e che dunque “qui siamo entrati in una situazione dove c’era un inganno”, ma ha allora aggiunto che ciò si sommava “alle problematiche precedenti, assenza totale di risultati e scarso rispetto delle regole” (verbale 7 maggio 2015 p. 7), tanto più che in seguito ha pure dichiarato di aver spiegato all’attore al momento della consegna della lettera di licenziamento che “oltre alla serie di problemi precedenti non avremmo potuto tollerare che vi fosse da parte sua una situazione di abuso nelle timbrature, nei termini che ho descritto sopra [n.d.R. relativi al mancato rispetto dell’orario di presenza obbligatoria al mattino alle 9.00 ed alla mancata preventiva autorizzazione delle missioni fuori ufficio]” e con riferimento allo scritto di cui al doc. N di aver “ripetuto per l’ennesima volta delle spiegazioni che già gli avevamo dato …” riferite “a costanti e ripetute assenze per ragioni ingiustificate e senza autorizzazioni da parte del superiore” (verbale 7 maggio 2015 p. 8); __________, sentito pure in sede di interrogatorio, ha sì indicato che ciò che aveva portato la convenuta a disdire in tronco il contratto era stata l’utilizzazione in maniera sistematica da parte dell’attore dell’assenza per missioni fuori ufficio, mai approvate, mai comunicate, prive di qualsiasi senso commerciale e di cui non era stato ricevuto alcun rapporto, ma a ben vedere, alla luce delle violazioni dell’orario lavorativo da parte dell’attore riportate dall’interrogato in precedenza, quella circostanza parrebbe essere solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, tant’è che egli ha poi aggiunto che la disdetta “gli è stata spiegata così come figura” sul doc. 12 (verbale 7 maggio 2015 p. 13). (…)”

2.5. Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale, alla luce delle motivazioni della disdetta del contratto di lavoro con effetto immediato, confermate dal Pretore del Distretto di __________ e poi della seconda Camera civile del Tribunale d’appello (cfr. consid. 2.4), ritiene che, con il suo comportamento, in particolare non rispettando gli orari di lavoro malgrado i numerosi avvertimenti, l'assicurato abbia provocato il suo licenziamento (cfr. consid. 2.1.).

Questo Tribunale ritiene pertanto che il ricorrente ha contribuito colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. in particolare DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha ricordato che basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015: “Sous l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4; arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”).

Di conseguenza l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17 dicembre 2009).

Anche l'entità della sanzione (45 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della colpa, tenuto conto dello scioglimento del rapporto di lavoro con effetto immediato (cfr STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 consid. 4.3: “En lieu et place d'une faute grave, le tribunal cantonal a retenu une faute moyenne (art. 45 al. 3 let. c OACI). Il a pris en considération le fait que l'assuré n'avait pas été licencié immédiatement et que le juge pénal n'avait pas retenu à son encontre une violation grave des règles de la circulation routière”), degli avvertimenti (cfr. STCA 38.2015.38 del 10 settembre 2015 ; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg. ; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_22/2015 del 3 marzo 2016), del ruolo dirigenziale, del salario elevato e del fatto che il contratto di lavoro si sarebbe comunque concluso il 30 giugno 2014.

In tale contesto si ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione del 7 ottobre 2014 deve, quindi, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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