Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2014.60
Entscheidungsdatum
11.12.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2014.60

rs

Lugano 11 dicembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2014 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 30 settembre 2014 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, _________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 30 settembre 2014 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 9 settembre 2014 con cui aveva sospeso RI 1 per cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva, l’8 luglio 2014, senza valida giustificazione, delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di controllo del mese di giugno 2014 (cfr. doc. A1).

1.2. Contro la decisione su opposizione del 30 settembre 2014 l’assicurata, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I), nel quale si è assunta la piena responsabilità di non avere rispettato il termine di consegna delle ricerche di impiego del primo mese in cui era iscritta per il collocamento, evidenziando tuttavia di avere reperito un’occupazione quale cameriera al 30% già dopo nove giorni di controllo della disoccupazione.

L’insorgente ha fatto valere di essersi sempre impegnata nelle ricerche di lavoro, consegnando più di otto ricerche al mese e di essere quindi una persona seria che si dà da fare ma che ha commesso un errore relativamente alla consegna delle ricerche del mese di giugno 2014.

Infine la ricorrente ha asserito che una sanzione di cinque giorni, ritenuta la sua paga da cameriera, la metterà maggiormente in difficoltà finanziaria, rischiando un pignoramento anche di salario alla luce dei debiti a suo carico nei confronti della cassa malati (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 24 ottobre 2014 l'URC ha chiesto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. L’11 novembre 2014 al TCA sono pervenuti da parte dell’assicurata alcuni documenti. Inoltre la ricorrente ha osservato che l’informazione fornita dall’amministrazione nella risposta di causa riguardante la sanzione inflittale il 22 luglio 2014 a causa dell’assenza ingiustificata a un colloquio di consulenza fissato per il 16 giugno 2014 è incompleta, nel senso che lei si sarebbe presentata all’appuntamento ma all’orario sbagliato (cfr. doc. V +1-2).

1.5. Con scritto del 19 novembre 2014 la parte resistente ha comunicato di non avere particolari osservazioni da aggiungere (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato inviato per conoscenza all’assicurata (cfr. doc. VIII).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’URC ha sospeso l’assicurata per cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver consegnato tardivamente le ricerche di impiego relative al periodo di controllo del mese di giugno 2014.

2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L’art. 26 cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1 emanata dalla SECO nell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.5. Nel caso concreto l’URC ha sospeso l’assicurata, iscrittasi in disoccupazione dal 1° giugno 2014 (4° termine quadro per la riscossione di prestazioni 1.6.2014 - 31.5.2016), per cinque giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto ha inoltrato la prova delle ricerche di lavoro compiute nel mese di giugno 2014 soltanto l’8 luglio 2014, ossia oltre il termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI, senza nessuna valida giustificazione.

In una sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:

" (…)

Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.

In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"

Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare nessuna considerazione circa la sua conformità alla legge.

In quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando:

" (…)

La juridiction cantonale a considéré que l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011. Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition

  • une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août
  1. De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).

4.1 L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2 OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être déterminé avec certitude.

4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).

4.3 L'ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.

4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de l'intéressé. (…)"

Con sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.

L’Alta Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena di essere sanzionato).

Inoltre il TF ha deciso che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.

2.6. Nella presente evenienza le ricerche d’impiego del mese di giugno 2014, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione entro il lunedì 7 luglio 2014.

L'amministrazione, come visto sopra, ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in quanto esse sono state da lei ricevute solo in data 8 luglio 2014 (cfr. doc. 1, timbro ricevuta).

In concreto, è incontestato il fatto che la ricorrente ha consegnato tardivamente le proprie otto ricerche d’impiego relative al mese di giugno 2014 (cfr. doc. 1).

L’insorgente stessa ha, peraltro, da subito indicato di essere in ritardo con la consegna degli sforzi intrapresi nel mese di giugno 2014 per reperire un’occupazione (cfr. doc. 1; 3).

L’assicurata ha, tuttavia, motivato il suo ritardo facendo valere di non avere più trovato, in un primo tempo, la mappetta con le ricerche di lavoro (cfr. doc. 1; 3).

2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che, a ragione, l'URC ha considerato che non esistono in concreto valide giustificazioni per la consegna tardiva delle ricerche di giugno 2014.

In effetti il fatto di riuscire a trovare inizialmente la mappetta contenente il formulario relativo alle ricerche compiute nel mese di giugno 2014 che era scivolata sotto il divano (cfr. doc. 3) non può rappresentare un valido motivo per non consegnare tempestivamente le ricerche di lavoro.

Gli assicurati devono, in effetti, conservare con cura e diligenza il materiale concernente l’assicurazione contro la disoccupazione e in particolare modo quello relativo alla ricerca di un’occupazione, attività determinante per cercare di ridurre lo stato di disoccupazione (cfr. consid. 2.3.).

La ricorrente che ha svolto le ultime ricerche del mese di giugno 2014 il 25 giugno (cfr. doc. 1) non ha d’altronde nemmeno avvisato l’URC di non riuscire più a reperire il relativo formulario da consegnare.

Al riguardo è utile evidenziare che l’assicurata, nel reclamo e nel ricorso, non ha più menzionato il fatto di aver perso in un primo tempo il modulo relativo alle ricerche compiute, bensì ha unicamente ammesso di aver commesso un errore nel consegnare tardivamente i propri sforzi del mese di giugno 2014 (cfr. doc. 4; I).

Ne discende che la ricorrente, avendo prodotto in ritardo le ricerche di giugno 2014 a causa di una sua disattenzione, ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve, conseguentemente, essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

Infatti, come già esposto in precedenza (cfr. consid. 2.3.; 2.5.), l’assicurato è tenuto a fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Il termine stabilito dall’art. 26 cpv. 2 OADI entro il quale consegnare all’amministrazione le ricerche di lavoro effettuate, deve essere considerato come una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr. STCA 38.2011.64 del 24 maggio 2012).

2.8. Per quanto attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie l’amministrazione ha inflitto all’assicurata cinque giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.).

L’insorgente ha consegnato delle valide ricerche di lavoro per il mese di giugno 2014 con un giorno di ritardo a seguito di una sua disattenzione (formulario “Prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro” scivolato sotto il divano, cfr. consid. 2.7.).

La ricorrente, inoltre, già nel mese di giugno 2014 ha reperito un impiego al 30% (cfr. doc. I), come d’altronde indicato anche dalla parte resistente (cfr. doc. A1).

In proposito va ricordato che il Tribunale federale ha stabilito che non si deve necessariamente infliggere una sanzione di durata identica all'assicurato che non effettua sufficienti ricerche di lavoro in un determinato periodo di controllo e a quello che compie sforzi sufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo e consegna tuttavia le ricerche con un lieve ritardo.

Nella sentenza 8C_64/2012 del 26 giugno 2012 l'Alta Corte si è così espressa:

" 3.1 Sous l'empire de l'ancien droit, quand un assuré ne respectait pas le délai de l'art. 26 al. 2bis OACI, mais faisait parvenir ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (cf. arrêt 8C_183/2008 du 27 juin 2008 consid. 3).

Depuis le 1er avril 2011, la sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non prise en compte des recherches d'emploi - intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Toutefois, cela ne signifie pas encore, quoi qu'en dise le recourant, qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle.

3.2 En l'espèce, les premiers juges ont constaté qu'en remettant la preuve de ses recherches d'emploi avec un jour de retard, pour la première fois, l'intimé avait commis une faute très légère. Aussi, la suspension de l'indemnité pendant cinq jours ne respectait-elle pas le principe de proportionnalité, de sorte qu'il y avait lieu de s'écarter du barème du seco et de prononcer une suspension d'un seul jour de l'indemnité. Les éléments retenus par la juridiction cantonale pour justifier une réduction de la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans le cas d'espèce n'excèdent pas les limites de son pouvoir d'appréciation. Du reste, le recourant ne démontre pas que la juridiction cantonale aurait exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit (cf. supra consid. 2.2) en réduisant la durée de la suspension au minimum prévu par l'art. 45 al. 3 OACI. Partant, le recours est mal fondé."

In concreto giova, poi, rilevare che all’assicurata è stata inflitta un’ulteriore sanzione di un giorno per essersi presentata al colloquio di consulenza del 16 giugno 2014 non alle ore 14.30 come stabilito, bensì alle 16.30, con decisione del 22 luglio 2014 (cfr. doc. 7), ossia posteriormente al termine per la consegna delle ricerche di giugno 2014 .

La sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione decisa il 22 luglio 2014, pertanto, non può essere considerata in casu quale elemento aggravante (cfr. STCA 38.2014.37 del 23 ottobre 2014 consid, 2.13.; STCA 38.2001.158 del 12 dicembre 2001 consid. 2.9.).

E’, comunque, utile ricordare che la penalità da infliggere a un assicurato viene commisurata secondo la colpa di quest’ultimo (cfr. consid. 2.4.; art. 30 cpv. 3 LADI; STF 8C_257/2014 del 10 giugno 2014 consid. 4.3., pubblicata in DLA 2014 N. 11 pag. 219; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg., consid. 2.3.).

La relativa durata non dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche.

Pertanto, nella presente fattispecie, ai fini dell’entità della sanzione i problemi di natura finanziaria fatti valere dalla ricorrente risultano ininfluenti (cfr. doc. I).

In simili condizioni, tutto ben considerato, a mente del TCA, alla luce della giurisprudenza federale, si giustifica la riduzione della sanzione da cinque a un giorno di penalità (cfr. STF 8C_64/2012 del 26 giugno 2012; STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012; STF 8C_33/2012 del 26 giugno 2012).

La decisione su opposizione del 30 settembre 2014 è, dunque, modificata nel senso che RI 1 è sospesa per un giorno dal diritto all'indennità di disoccupazione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 30 settembre 2014 è modificata nel senso che l'assicurata è sospesa per 1 giorno dal diritto all'indennità di disoccupazione.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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