Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2014.6
Entscheidungsdatum
14.07.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2014.6

DC/sc

Lugano 14 luglio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2014 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 16 gennaio 2014 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. La società AC 1che gestisce il __________ di __________ ha assunto __________ come gerente/cuoco dal 1° settembre 2013, con un salario lordo mensile di fr. 5'200.-- (cfr. doc. IX/2).

Con decisione su opposizione del 16 gennaio 2014 l’Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA ) ha confermato il rifiuto di versare assegni per il periodo di introduzione dell’assicurato presso quella ditta, argomentando:

" (…)

Nel caso in esame, tenuto conto della documentazione in nostro possesso, delle esperienze lavorative prima dell'assunzione, delle dinamiche con cui avviene la formazione dell'assicurato (intervento di terze persone esterne all'azienda che sono già occupate presso altri datori di lavoro nel settore della ristorazione); siamo giunti alla conclusione che il signor __________, oltre che possedere già delle competenze nel settore della ristorazione ed aver già ricoperto a più riprese la posizione di gerente diplomato/cuoco, vi sono degli aspetti che non garantiscono la formazione.

In primo luogo sulla domanda di ottenimento degli assegni per il periodo d'introduzione, come responsabile della formazione viene citato unicamente il nome del signor __________, fratello maggiore del signor __________, i quali in passato hanno già gestito il Ristorante __________ durante il periodo 2004-2011. Secondo quanto dichiarato dal signor __________, proprietario del ristorante, sulla domanda API viene anche indicato che il signor __________ avrebbe seguito il fratello __________ con frequenza quotidiana, compito assai arduo secondo l'Ufficio delle misure attive,

se calcoliamo che colui che dovrebbe formare il signor __________ è già occupato altrove a tempo pieno.

Stando all' opposizione del 18 ottobre 2013 il datore di lavoro, probabilmente resosi conto che l'occupazione a tempo pieno del signor __________ comprometteva la formazione del fratello

assicurato, il datore di lavoro ha fatto emergere un nuovo "formatore" nel nome di __________, mai citato in precedenza sui documenti presentati. Anche in questo caso si è potuto constatare che il signor __________ è già occupato presso un altro datore di lavoro nel settore della ristorazione e che andrebbe ad affiancare il neo assunto dopo la conclusione giornaliera del lavoro, presumibilmente dalle 17.00/18.00 in avanti.

Si fa inoltre notare che a livello formativo, secondo quanto presentato, il signor __________ durante il servizio di pranzo non è affiancato da nessuno. Si ritiene quindi che lo stesso signor __________ abbia già le competenze per poter essere operativo in azienda e che di fatto non viene garantita un'introduzione.

In conclusione il parere dell'Ufficio delle misure attive, in merito al caso sovraesposto è relativamente semplice, ovvero che per garantire una corretta e efficace formazione dell'assicurato, il personale dev'essere parte integrante della società e il neo assunto dev'essere seguito costantemente durante il periodo sussidiato ed è giusto far presente che durante il periodo d'introduzione, la formazione del personale assunto deve avvenire all'interno dell'azienda, deve essere svolta da personale qualificato, da dipendenti sotto contratto e con comprovata esperienza nella professione e nella società che beneficia degli API; come d'altronde avviene durante un normale apprendistato." (doc. A1)

1.2. Contro la decisione su opposizione la società AC 2ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale rileva in particolare:

" (…)

  • il Signor __________ non è in possesso di un diploma di cuoco. Dal 13 gennaio 2014 sta frequentando il corso di preparazione agli esami finali di tirocinio nella professione di cuoco/a in base all'art. 33 della legge federale sulla formazione il quale dovrebbe

consentirgli di ottenere tale attestato nel 2015;

  • contrariamente a quanto asserito dall'UMA, le conoscenze di cucina del Signor__________ non gli consentono attualmente di proporre piatti di particolare complessità;

  • contrariamente a quanto asserito dall'UMA nella sua decisione su opposizione datata 16 gennaio 2014, il Signor __________ in passato ha ricoperto unicamente la funzione di gerente, ma non di cuoco;

  • in seguito al diniego di erogazione degli assegni a causa degli aspetti che, a detta dell'UMA, non ne garantiscono la formazione, dal 1. gennaio 2014 abbiamo proceduto all'assunzione di un cuoco qualificato al 50% nella persona del Signor __________ con l'obiettivo di garantire al Signor __________ l'adeguato accompagnamento nella formazione (ed evitarne il previsto licenziamento). Questa assunzione costituisce quindi una concreta risposta ai fatti contestati dall'UMA e consente una corretta ed efficace formazione dell'assicurato mediante personale che è parte integrante della società. Così facendo il Signor __________ può essere seguito costantemente durante il periodo sussidiato da personale qualificato." (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta dell'11 febbraio 2014 l'UMA chiede di respingere il ricorso e rileva:

" (…)

Nel caso in esame, tenuto conto della documentazione in nostro possesso, dell'esperienze lavorative del signor __________, ed in particolare dalla modalità presentata dall'azienda per formare/introdurre il nuovo dipendente (intervento di terze persone esterne all'azienda, occupati a tempo pieno presso altri datori di lavoro nel settore della ristorazione); siamo giunti alla conclusione che il signor __________, oltre che possedere delle competenze nel settore della ristorazione ed aver già ricoperto a più riprese la posizione di gerente diplomato/cuoco, di fatto non è stato introdotto in azienda.

Si fa notare che sulla domanda per l'ottenimento degli assegni per il periodo d'introduzione, come responsabile della formazione viene indicato il signor __________, fratello del signor __________

che, assieme a quest'ultimo, ha gestito il Ristorante __________ durante il periodo 2004-2011.

Secondo quanto indicato sulla domanda per la richiesta del sussidio dal signor __________, proprietario del __________, il signor __________ avrebbe seguito il fratello __________ con frequenza

quotidiana, configurazione poco credibile dato che il signor __________ è occupato professionalmente a tempo pieno presso un altro datore di lavoro.

Nell'opposizione del 18 ottobre 2013 la ricorrente menziona una nuova persona, mai citata in precedenza, il signor __________, il quale avrebbe dovuto occuparsi dell'introduzione del signor __________

. Anche in questo caso si è constatato che il signor __________ è già occupato a tempo pieno presso un altro datore di lavoro nel settore della ristorazione, quindi anche in questo caso si ritiene poco verosimile che venga garantita una formazione-introduzione speciale in azienda.

Si fa inoltre notare che secondo quanto presentato dall'azienda, il signor __________ durante il servizio di pranzo non è affiancato da nessuno. Si ritiene quindi che lo stesso abbia già le competenze

per poter essere operativo in azienda e che di fatto non gli venga garantita un'introduzione speciale tale da giustificare l'assegno per il periodo d'introduzione.

Nel corso del mese di gennaio 2014 il __________ ha assunto il signor __________ che, a detta della ricorrente, avrebbe dovuto occuparsi dell'introduzione in azienda del signor __________.

Considerato che l'assegno per il periodo d'introduzione è stato richiesto per il periodo dal 01.09.2013 al 30.11.2013 (scadenza termine quadro), e che in questo intervallo l'azienda non ha

garantito un'introduzione speciale al signor __________, l'Ufficio misure attive ritiene che non ci siano le premesse per il riconoscimento della misura, si chiede pertanto al lodevole Tribunale di voler respingere

il ricorso, confermando la decisione impugnata." (Doc. III)

1.4. Il 19 febbraio 2014 la società ricorrente ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale si è così espressa:

" (…)

  • constatiamo che l'UMA insiste sul fatto che il Signor __________ è capace di cucinare in maniera indipendente e che durante gli orari di pranzo è in grado di autogestirsi. In effetti questa affermazione è veritiera, considerato il fatto che si tratta di cucinare semplici piatti del giorno. Precisiamo tuttavia che il Signor __________ è stato assunto con obiettivi più ambiziosi e l'assunzione del Signor __________ si è resa necessaria non tanto per istruire il signor __________ ma per affiancarlo, considerato che fino a quando non avrà ultimato la formazione non sarà in grado di operare in maniera autosufficiente;

  • l'assunzione del Signor __________ si è pertanto resa necessaria per evitare il licenziamento del signor __________ il quale, considerato l'impegno profuso, è meritevole di fiducia;

  • se non fosse stato assunto da parte nostra il Signor __________ avrebbe dovuto far capo all'assistenza essendo giunto al termine del periodo di disoccupazione;

  • precisiamo infine che durante il periodo settembre-dicembre 2013 il signor __________ ha affiancato il signor __________ durante gli orari serali, ragione per la quale il sussidio viene richiesto per un grado del 60% ca. (per il rimanente 40-50% si può ritenere il Signor __________ all'altezza della situazione)." (Doc. V)

Al riguardo il 4 marzo 2014 l’amministrazione ha rilevato:

" (…)

In data 19 febbraio 2014 il __________ c/o AC 3di __________, ha inoltrato una replica al lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, con delle osservazioni che in sostanza non modificano

la valutazione delle Ufficio misure attive.

Si ribadisce che l'Ufficio misure attive ha respinto la richiesta di assegni per il periodo d'introduzione per il signor __________ perché si ritiene che quest'ultimo abbia già delle competenze nel settore per poter svolgere il nuovo lavoro, ma soprattutto perché l'introduzione al nuovo posto di lavoro non è stata garantita nel periodo in cui è stato richiesto il provvedimento API (01.09.2013 - 30.11.2013).

Visto quanto precede si chiede piaccia giudicare come richiesto con la risposta di causa dell'11 febbraio 2014." (Doc. VII)

1.5. Il 14 maggio 2014 l'UMA, su richiesta del TCA ha fatto pervenite in forma completa la "Domanda per l'ottenimento degli assegni per il periodo d'introduzione" (cfr. doc. IX/1-4).

in diritto

2.1. Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):

" (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata (…)."

Pertanto, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI (cfr. la STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI, la STFA

C 56/04 del 10 gennaio 2005 e la STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004.

2.2. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a – 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:

" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."

All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

2.3. In particolare, quale provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli stessi.

Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati, consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un nuovo lavoro.

I presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati all'art. 65 LADI:

" Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per il periodo d’introduzione se:

a. ...

b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e

c. l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta."

Nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60 capoverso 1 lettera b”.

Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:

" (…)

Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione

La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata.

(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013)

L'OADI, al cpv. 1 dell'art. 90, fino al 31 marzo 2011 così definiva la nozione di "assicurato difficilmente collocabile":

" 1Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;

c. ha cattivi precedenti professionali;

d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere."

Dal 1° aprile 2011 (entrata in vigore della quarta revisione della LADI del 19 marzo 2010) il cpv. 1 dell’art. 90 OADI è invece così formulato:

" 1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;

c. ha requisiti professionali insufficienti;

d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere;

e. dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata

disoccupazione secondo l’articolo 6 capoverso 1ter”

Gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 % del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).

La legge pone dunque una serie di condizioni affinché possano essere concessi gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 467 e seg.).

Innanzitutto deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).

Poi, deve trattarsi di persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).

Inoltre tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione, devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).

Secondo l'art. 66 cpv. 2 LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per disoccupati in una certa età, per dodici mesi al massimo.

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Secondo l'art. 90 cpv. 1 bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.

Dal 1° aprile 2011 l’art. 66 cpv.2 LADI è stato modificato nel senso che durante il termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo.

L’art. 66 cpv. 2 bis precisa tuttavia che gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12 mesi.

L’art. 90 cpv. 1 bis OADI prevede ora che gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla situazione personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell’introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi

2.4. In una sentenza C 332/99 del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato che:

" (…)

Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati, per evitare una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag. 660, nota 20).

Tali prestazioni possono essere concesse solo se la collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252 consid. 3b). (…)."

La nostra Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:

" (…)

Tutta la documentazione agli atti testimonia per contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.

Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di introduzione possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la Z. SA l'ha considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.

c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)." (cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)

2.5. Nella presente fattispecie l’UMA ha respinto la richiesta di assegni per il periodo d’introduzione sostenendo, da una parte, che l’assicurato non necessita di un periodo di introduzione avendo già ricoperto a più riprese la posizione di gerente diplomato / cuoco e che, d'altra parte, le persone indicate dal datore di lavoro, non possono occuparsi della formazione del ricorrente in quanto già impiegati presso altri datori di lavoro.

Dagli atti dell'incarto emerge che gli assegni per il periodo di introduzione presso il __________ sono stati chiesti per il periodo 1° settembre – 30 novembre 2013.

____________________, nato nel 1984, che ha appreso la formazione di montatore di impianti sanitari e che da ultimo ha lavorato quale esercente di ristorante, doveva essere introdotto quale cuoco e esercente di ristorazione diplomato dal fratello __________.

L'assicurato è in possesso del certificato di capacità per esercente Tipo 1.

Dal gennaio 2014 (e quindi dopo la conclusione del periodo di introduzione annunciato all’UMA), l’assicurato sta frequentando il corso di preparazione agli esami finali di tirocinio nella professione di cuoco (cfr. doc. IX/3, consid. 1.2).

Il ricorrente vanta le seguenti esperienze professionali nel settore della ristorazione:

" (…)

2013 Cameriere, cuoco

ALBERGO RISTORANTE __________

2013 Gerente, Cuoco


2012 Cuoco


2012 Cuoco

RISTORANTE PIZZERIA __________

2004-2011 Gerente, cameriere e aiuto cucina


■ Gestione e organizzazione

■ Preparazione aperitivi. (…)" (Doc. 4)

Nell'opposizione del 18 ottobre 2013 la AC 1 / __________ si è così espressa:

" (…)

  • contrariamente a quanto da voi asserito, allo stato attuale le conoscenze di cucina del Signor ____________________ sono basilari e non gli consentono pertanto di proporre piatti di particolare complicazione ed elevato livello qualitativo (obiettivo del "nuovo" __________, ex-Ristorante __________). Le sue conoscenze professionali attuali sono sufficienti unicamente per proporre il menu del giorno durante l'orario di pranzo;

  • considerato quanto sopra risulta evidente che il Signor __________, in particolare durante i pasti serali, presenti parecchie lacune nel proporre pietanze "à la carte";

  • il gestore del __________ ha rinunciato a far eseguire al Signor __________ uno stage preliminare con lo scopo di evitare che quest'ultimo continuasse ad essere registrato presso la Cassa disoccupazione ed a gravare pertanto sui conti dello Stato.

Aggiungiamo inoltre che il pre-contratto è stato sottoscritto unicamente in seguito alla esplicita richiesta fatta al Signor __________ da parte della sua collocatrice Signora __________.

Considerato quanto suesposto cogliamo l'occasione per informarvi sui passi che intendiamo intraprendere (tuttavia unicamente qualora vengano riconosciuti gli assegni richiesti):

  • il Signor __________, cuoco con att. prof. fed. il quale, dopo la conclusione del suo lavoro quotidiano nel corso del pomeriggio, andrebbe ad affrancare il Signor __________ durante la preparazione dei pasti serali (dalle 17.00-18.00 in avanti);

  • all'infuori degli orari lavorativi il fratello __________ anch'egli cuoco diplomato, accompagnerà il signor __________ nel percorso formativo." (Doc. 6)

Nella domanda per l'ottenimento degli assegni per il periodo d'introduzione viene indicato che il __________ di __________ è un esercizio pubblico (ristorante e bar) e che "inizialmente l'azienda occuperà 4 persone, ma è ipotizzabile un incremento nei prossimi mesi".

Il neo dipendente doveva occuparsi della gestione dell'esercizio pubblico e della cucina.

Il datore di lavoro ha indicato che __________ manca di competenze quale cuoco e dovrà essere formato / seguito per il "60-70% per quanto attiene la conduzione e gestione amministrativa del personale e la professione di cuoco”.

La formazione avviene ad opera di __________, cuoco diplomato (cfr. doc. 1).

Il 13 settembre 2013 __________, consulente del personale presso l'URC di __________, ha espresso un preavviso favorevole alla richiesta di assegni per il periodo d'introduzione, così motivata:

" Il signor __________ negli ultimi anni ha lavorato come gerente di bar, ogni tanto si è dilettato nella cucina ma non è per niente autonomo per quanto attiene la gestione della cucina di un ristorante. Nel posto di lavoro presso il __________ che dovrebbe diventare un ristorante di un certo livello, dovrà occuparsi della totale gestione amministrativa e della conduzione del personale nonché della cucina. Durante un periodo da definire verrà affiancato da un cuoco qualificato giornalmente e parallelamente frequenterà un corso di formazione di cui trovate la documentazione allegata. Riteniamo pertanto che la richiesta dell'aiuto all'inserimento è giustificata e il nostro preavviso, della consulente di riferimento e mio, è favorevole. Chiesto anche assegno per assicurati il cui collocamento è problematico in quanto finisce il termine quadro al 30.11.2013."

(Doc. IX/4)

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata innanzitutto che per ammissione dello stesso datore di lavoro, l'assicurato è stato in grado di preparare autonomamente i pranzi.

Egli era dunque in grado di svolgere l'attività di cuoco, ciò che non sorprende tenuto conto dell'esperienza professionale di cui dispone.

Inoltre e soprattutto egli non poteva ricevere una formazione del 60-70% durante la giornata, in quanto il responsabile della formazione era occupato altrove.

In altri termini l'assicurato nello svolgimento della sua attività come cuoco non è stato costantemente seguito dal responsabile della formazione.

Che il Ristorante, aperto da pochi mesi, avesse quale obiettivi di proporre pietanze di elevato livello di qualità (cfr. doc. 9) è del tutto legittimo.

Non spetta tuttavia all'assicurazione contro la disoccupazione sostenere le aziende che affidano tale compito particolare a persone, che come il ricorrente, non hanno un'adeguata esperienza e si limitano a fare "supervisionare" l'attività da persone esterne, negli orari in cui queste ultime non esercitano la loro abituale occupazione.

Infine va sottolineato che gli assegni per il periodo d'introduzione sono stati chiesti dal 1° settembre al 30 novembre 2013 (cfr. doc. IX/1). D'altra parte l'assicurato si è iscritto al Corso di preparazione agli esami finali di tirocinio nella professione di Cuoco in base all'art. 33 LFPr le cui lezioni teoriche e pratiche hanno avuto inizio nel gennaio 2014 (cfr. doc. IX/3) e che gli permetteranno di conseguire l’attestato nel 2015 (cfr. consid. 1.2).

È pertanto evidente che alla conclusione dell'introduzione, nel novembre 2013, l'assicurato non poteva contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, come richiesto dall'art. 65 lett. c LADI.

La decisione su opposizione del 16 gennaio 2014 deve dunque essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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