Raccomandata
Incarto n. 38.2014.40
rs
Lugano 15 dicembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 giugno 2014 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 18 giugno 2014 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 6 febbraio 2014 (cfr. doc. 6) con la quale ha sospeso RI 1 per dodici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa della mancata partecipazione, il 9 gennaio 2014, al colloquio personale per la frequenza al corso di perfezionamento TRIS presso la fondazione __________.
L’amministrazione, al riguardo, ha precisato, da un lato, che l’assicurato è stato inserito nel corso in questione in occasione del colloquio di consulenza del 2 dicembre 2013 e che in seguito l’organizzatore del corso, non essendo riuscito a contattarlo telefonicamente, gli ha inviato, il 24 dicembre 2013, una convocazione scritta. Dall’altro, che l’assicurato non ha avvisato della sua assenza (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 18 giugno 2014 l’assicurato ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha addotto di non avere mai ricevuto alcuna convocazione relativa al corso TRIS. In proposito egli ha indicato che, del resto, nonostante le sue richieste, non gli avrebbero fornito la prova della notifica della convocazione (cfr. doc. I)
1.3. L’amministrazione, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Con scritto del 30 agosto 2014 l’assicurato ha formulato ulteriori osservazioni in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).
1.5. La Sezione del lavoro, il 4 settembre 2014, rilevando che il ricorrente non ha portato fatti nuovi rilevanti, si è riconfermata integralmente nelle considerazioni e conclusioni esposta nella risposta di causa (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato inviato per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l'assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per non essersi presentato, il 9 gennaio 2014, al colloquio personale per la frequenza al corso di perfezionamento TRIS presso la fondazione __________.
2.3. In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli. E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:
a. frequentare corsi appropriati di riqualificazione o di perfezionamento che migliorano la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare a discussioni o sedute d’orientamento; nonché
c. fornire i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.
Secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; STFA C 278/01 del 17 marzo 2003 consid. 1.3; STFA C 119/01 del 28 settembre 2001 consid. 3; STFA C 424/00 del 21 maggio 2001 consid. 2).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento son prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.
2.5. In una sentenza pubblicata in DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto occasione di chiarire quando un assicurato può non iniziare o interrompere un corso senza incorrere in nessuna sanzione.
Si trattava di un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso di 4 giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del lavoro". L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che dovendosi occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso a tempo pieno.
L'Alta Corte ha innanzitutto stabilito che sussiste un motivo che giustifica il mancato inizio o l’interruzione di un corso – e quindi permette di non sospendere un assicurato ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI – nel caso in cui la frequentazione del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85):
Il TFA ha poi aggiunto che un corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze personali o lo stato di salute (i motivi di salute devono essere debitamente comprovati mediante certificati medici, cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003; STFA C 80/03 del 17 giugno 2003; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238. Tali certificati devono essere realmente credibili, cfr. STFA C 320/98 del 14 aprile 1999) dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente di seguirlo (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; DLA 1999 N. 9 pag. 42 consid. 2b).
Questa interpretazione è, peraltro, conforme alle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza sociale:
" (…)
Diese Rechtsprechung steht im Einklang mit Art. 21 Abs. 2 des Übereinkommens Nr. 168 der Interkantonalen (n.d.r. in realtà: internazionale) Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8; AS 1991 S. 1914), wonach bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer Beschäftigung unter anderem die Auswirkungen dieser Beschäftigung auf die persönliche und familiäre Lage der Betreffenden zu berücksichtigen sind. (…)"(DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46)
Nel caso che era chiamata a giudicare la nostra Massima Istanza ha stabilito che, trattandosi di un'assicurata che cercava un impiego limitato al 25%, il corso era inadeguato visto che, da un lato, essa doveva occuparsi di tre figli di cui due in età scolastica mentre il terzo doveva essere allattato varie volte al giorno, dall’altro, doveva frequentare pure un altro corso d'informatica approvato dall'assicurazione contro la disoccupazione, che aveva luogo altrove rispetto al domicilio e che implica lo svolgimento di esercizi a casa. Il corso era, pertanto, inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17 cpv. 3 lett. a LADI (cfr. DLA 1999 N. 9 pag. 47 consid. 3).
In un'altra sentenza C 349/05 del 20 febbraio 2006 l'Alta Corte ha confermato una sanzione (5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione) inflitta a un assicurato che era stato assente in modo ingiustificato per alcuni giorni (cinque) da un corso (di accompagnamento al fine della ricerca di un impiego con Coaching personale per quadri e specialisti con funzioni quadro inferiori e medie) che si svolgeva per dieci giorni suddivisi dal 25 aprile al 3 giugno 2005.
In particolare la nostra Massima Istanza, relativamente alla critica formulata dall’assicurato circa il fatto che il corso non gli avesse procurato idee nuove, siccome aveva già cambiato spesso posti di lavoro e i colloqui di assunzione per lui non erano nulla di nuovo, ha indicato che il corso in questione consentiva di incrementare l’idoneità al collocamento dell’assicurato. In effetti sulla base del contenuto del corso quest’ultimo era perlomeno adatto ad aprire all’assicurato nuove prospettive e ad aiutarlo a trovare nuovi approcci nella ricerca di un’occupazione.
Inoltre il TFA, in merito all’obiezione dell’assicurato secondo cui nel suo caso avrebbero avuto più senso dei corsi di lingua con certificato, ha evidenziato che contestualmente alla disposizione di provvedimenti del mercato del lavoro esiste un potere di apprezzamento relativamente ampio.
Infine con sentenza 8C_154/2012 del 4 marzo 2013 il Tribunale federale ha confermato una sospensione di sedici giorni inflitta a un assicurato tedesco con permesso B, di formazione tecnico dentale, che non si era presentato a un corso di francese il cui inizio era già stato posticipato su richiesta del medesimo.
Al riguardo è stato ribadito che la giurisprudenza ammette dei validi motivi per non iniziare un corso assegnato a titolo di misura di formazione, secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, allorché la frequenza di questa misura non è considerata adeguata, ossia in particolare quando la situazione personale o familiare dell’assicurato non gli permette di seguire il provvedimento in questione.
In quel caso di specie l’Alta Corte ha ritenuto che i colloqui con potenziali datori di lavoro e le difficoltà personali dell’assicurato a reperire un alloggio non costituivano dei validi motivi per ritardare una seconda volta l’inizio del corso. In proposito è stato precisato che il corso si svolgeva su una mezza giornata quattro volte alla settimana, di modo che l’assicurato disponeva ancora di tempo sufficiente per organizzare il suo alloggio e prendere contatto con dei potenziali datori di lavoro.
2.6. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato, reiscrittosi in disoccupazione il 7 ottobre 2013 (5° termine quadro per la riscossione di prestazioni iniziato il 1° gennaio 2013; cfr. doc. 6; A; 16), in occasione del colloquio di consulenza del 2 dicembre 2013 è stato informato dalla consulente del personale che sarebbe stato inserito nel corso Tecniche di ricerca d’impiego e che, qualora non si fosse presentato, avrebbe provveduto a segnalarlo all’Ufficio giuridico.
Inoltre è stato fissato un nuovo colloquio di consulenza per il martedì 7 gennaio 2014 alle ore 14:30.
L’insorgente si è rifiutato di controfirmare il relativo verbale, in quanto in disaccordo con l’assegnazione del corso TRIS (cfr. doc. 11/5).
Il 2 dicembre 2013 l’URC ha pure consegnato all’assicurato il documento “Iscrizione alla misura Tecniche ricerca impiego e sostegno al collocamento (TRIS)” con cui gli è stato comunicato che il suo nominativo era stato indicato all’organizzatore Fondazione __________, ENTE Formazione Professionale di __________ ed è stato invitato a dare seguito alla convocazione che gli sarebbe stata notificata dallo stesso organizzatore.
Sullo stesso è stato specificato, quale indicazione importante, che era tenuto a dare seguito alla convocazione dell’organizzatore, che eventuali assenze dovevano essere annunciate tempestivamente all’organizzatore e che in caso di mancata frequentazione della misura assegnata senza valide giustificazioni, avrebbe potuto essere sospeso dal diritto all’indennità secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. doc. 11/4; 11/1).
Il 16 dicembre 2013 , responsabile segretariato corsi TRIS dell’, ha inviato alla consulente del personale dell’insorgente un messaggio di posta elettronica con cui, da una parte, le ha segnalato di aver provato a contattare telefonicamente l’assicurato, ma che il numero da lei fornito (078/3167410) non risultava valevole.
Dall’altra, le ha chiesto se aveva un altro numero di telefono o un indirizzo di posta elettronica dove poter rintracciare il ricorrente (cfr. doc. 11/3).
La collocatrice, il medesimo giorno, le ha risposto di non avere alcun altro numero telefonico e che l’assicurato non aveva informato di avere cambiato il numero del cellulare. Inoltre la medesima le ha chiesto di scrivergli all’indirizzo postale, in quanto non aveva alcun indirizzo di posta elettronica, come nemmeno un numero di telefono fisso (cfr. doc. 11/3).
Il 24 dicembre 2013 la coordinatrice dei corsi TRIS, __________, ha però redatto uno scritto all’attenzione dell’assicurato con il quale è stato convocato per un colloquio personale il giovedì 9 gennaio 2014 alle ore 8:30 presso la sede __________ di __________.
E’ stato precisato che in occasione di tale primo incontro (durata prevista circa 1 ½ ore) gli sarebbero stati forniti tutti i dettagli del corso.
Il ricorrente è, inoltre, stato reso attento che la presenza al colloquio era obbligatoria e che eventuali assenze erano da comunicare preventivamente al segretariato dei corsi TRIS e direttamente al proprio consulente del personale URC (cfr. doc. 8/2).
L’insorgente, il venerdì 3 gennaio 2014 alle ore 21:31, tramite posta elettronica, ha informato la propria consulente che non sarebbe stato presente al colloquio di consulenza presso l’URC del martedì 7 gennaio 2014 alle ore 14:30, in quanto sarebbe stato in vacanza da lunedì 6 gennaio 2014 come già avvisato.
Egli ha chiesto di posticipare l’appuntamento (cfr. doc. 10).
Il 7 gennaio 2014 alle ore 7:46 la collocatrice ha risposto che era il primo messaggio di posta elettronica che riceveva da parte sua e che non le era pervenuta alcuna comunicazione, nemmeno per quanto riguardava le vacanze, che vanno annunciate con un preavviso minimo di due settimane.
La medesima ha, altresì, evidenziato che sia l’URC che l’organizzatore del corso Tecniche di ricerca di impiego avevano provato a contattarlo sul numero di cellulare indicato sul curriculum vitae e in occasione del primo colloquio di consulenza, ma che risultava non raggiungibile. La consulente gli ha conseguentemente richiesto di comunicare un numero di telefono tramite il quale poteva essere preso contatto e che lasciava invariato l’appuntamento per quel pomeriggio (cfr. doc. 10).
Alle 10:33 del 7 gennaio 2014 l’assicurato ha ribadito di aver avvisato anche prima del 3 gennaio 2014 in merito alle vacanze e che l’appuntamento di quel giorno era, per quanto lo concerneva, rinviato (cfr. doc. 10).
La consulente, alle ore 10:44, ha confermato che le vacanze non erano mai state pianificate e neppure comunicate in un messaggio di posta elettronica precedente a quello inviato il 3 gennaio 2014 e letto il 7, visto che il 6 gennaio era festivo (cfr.doc. 10).
__________ dell’__________, il 9 gennaio 2014 alle ore 9:58, ha inviato alla consulente del personale del ricorrente un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:
" Dopo il nostro scambio di e-mail concernente il sig. RI 1, lo abbiamo convocato per iscritto al colloquio preliminare che era previsto per questa mattina alle ore 8.30.
Purtroppo non si è presentato e non ci ha nemmeno contattati per eventualmente giustificare l’assenza.
Vista l’impossibilità di reperire telefonicamente il sig. RI 1 e considerando che un’ulteriore convocazione scritta non porterebbe a nulla, chiedo la revoca dell’iscrizione al corso TRIS.” (Doc. 11/3)
Il 9 gennaio 2014 stesso l’URC ha revocato la decisione di far frequentare all’assicurato il corso TRIS (cfr. doc. 11/2) e ha invitato il ricorrente a formulare, entro cinque giorni, eventuali osservazioni in merito all’assenza al colloquio personale con l’organizzatore del corso TRIS del 9 gennaio 2014, indicandogli che in caso di rifiuto o abbandono di una misura assegnata, senza una giustificazione sufficiente, la pratica sarebbe stata trasmessa all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro per decisione riguardo a un’eventuale sospensione dal diritto all’indennità giusta l’art. 30 LADI (cfr. doc. 12).
L’insorgente nemmeno si è presentato al colloquio di consulenza del 7 gennaio 2014 (cfr. doc. 13).
L’URC, visto che l’assicurato è rimasto silente, il 28 gennaio 2014, ha sottoposto il suo caso alla Sezione del lavoro per valutare se l’assenza al colloquio preliminare e quindi il mancato inizio del corso comportava una penalità (cfr. doc. 11/1).
Il 31 gennaio 2014 l’assicurato, a seguito dello scritto del 29 gennaio 2014 con cui la Sezione del lavoro lo invitava a formulare eventuali osservazioni (cfr. doc. 11), ha asserito di non avere ricevuto alcuna lettera di convocazione in relazione al corso TRIS.
Egli ha poi indicato di non avere firmato il verbale del 2 dicembre 2013, poiché aveva seguito quel corso più volte e chiedeva qualcosa di diverso, più specifico per il suo settore professionale, siccome da diversi anni lavorava come aiuto cuoco ma senza attestato (cfr. doc. 9).
Il ricorrente, il 5 febbraio 2014, dopo che la Sezione del lavoro gli ha sottoposto la lettera di convocazione al corso TRIS del 24 dicembre 2013 (cfr. doc. 8), ha ribadito di non avere mai ricevuto tale scritto da parte della __________ (cfr. doc. 7).
La Sezione del lavoro, con decisione del 6 febbraio 2014, ha sospeso RI 1 per dodici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa della mancata partecipazione, senza valida giustificazione, al colloquio personale del 9 gennaio 2014 per la frequenza al corso di perfezionamento TRIS presso la fondazione __________ a __________ (cfr. doc. 6; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 18 giugno 2014 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
Nel frattempo, e meglio il 12 marzo 2014, l’iscrizione in disoccupazione dell’assicurato è stata annullata con effetto dal 1° aprile 2014, in quanto ha concluso un contratto stagionale quale aiuto cuoco con il centro __________, presso il quale aveva peraltro lavorato prima dell’ultimo annuncio in disoccupazione del 7 ottobre 2013 (cfr. doc. 17; 15; 5).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce, innanzitutto, che secondo l'art. 17 cpv. 3 LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro che gli vengono ufficialmente assegnati (cfr. DTF 121 V58; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 86-87). Colui che non partecipa o che interrompe il corso o il programma di occupazione, senza validi motivi, deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. DTF 125 V 360; DLA 1999 pag. 45-47; STFA C 60/05 del 18 aprile 2006 consid. 3.; consid. 2.2.).
Inoltre, per quanto attiene al desiderio dell’insorgente di frequentare un corso più strettamente inerente alla sua professione di aiuto cuoco (cfr. doc. 9; V), va ricordato che spetta ai consulenti degli URC decidere di volta in volta quali siano le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle capacità e attitudini dell'assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STFA C 349/05 del 20 febbraio 2006 consid. 2.2.1; DLA 2001 p. 86; STFA C 121/92 del 13 maggio 1993 non pubblicata; STCA 38.2010.24 del 19 gennaio 2011 consid. 2.9.; 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000).
In concreto è incontestato che l’assicurato non si è presentato, il 9 gennaio 2014, al colloquio preliminare con la __________ e non ha così iniziato il corso TRIS (cfr. consid. 2.6.).
Il ricorrente, in proposito, ha fatto valere di non avere mai ricevuto la convocazione del 24 dicembre 2013 al colloquio del 9 gennaio 2014 (cfr. doc. I; 4; 7).
Per costante dottrina e giurisprudenza l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale; cfr. STFA C 171/05 del 16 settembre 2005 , pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 10 pag. 36; STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001; DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, pag. 65 segg. Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche; cfr. E. Catenazzi, op. cit., pag. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288. Nel caso di un invio raccomandato non ritirato sussiste la finzione di notifica, ossia un invio è reputato notificato l’ultimo giorno del termine di giacenza di sette giorni, a meno che venga provato il contrario. Qualora, per contro, un invio non avvenga per posta raccomandata, in caso di dubbio sulla notifica ci si deve attenere alle dichiarazioni del destinatario; cfr. STFA C 171/05 del 16 settembre 2005 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 10 pag. 36.
Nel caso di specie non risulta che la convocazione del 24 dicembre 2013 sia stata spedita per raccomandata. In effetti agli atti non vi sono attestazioni in tale senso da parte né dell’amministrazione, né dell’organizzatore __________.
In simili condizioni, non potendo essere fornita la prova dell’invio, occorre attenersi alle affermazioni dell’insorgente secondo cui la convocazione del 24 dicembre 2013 non gli sarebbe stata notificata.
2.8. La conclusione secondo cui l’assicurato non ha ricevuto lo scritto del 24 dicembre 2013 con il quale è stato convocato a un colloquio preliminare, il 9 gennaio 2014, con l’organizzatore del corso TRIS non permette, tuttavia, di esentare l’assicurato da una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per la sua assenza del 9 gennaio 2014.
Infatti l’insorgente è venuto a conoscenza della decisione di inserirlo in un corso di tecniche di ricerca d’impiego in occasione del colloquio di consulenza del 2 dicembre 2013 (cfr. doc. 11/5).
E’ vero che il verbale non risulta firmato dall’assicurato – la consulente ha comunque motivato tale omissione con il fatto che il medesimo non sarebbe stato d’accordo con l’assegnazione del corso TRIS (cfr. doc. 11/5).
E’ altrettanto vero, però, che l’insorgente stesso, nello scritto del 31 gennaio 2014 alla Sezione del lavoro, ha indicato di avere rifiutato di sottoscrivere il verbale del 2 dicembre 2013, in quanto chiedeva un corso nel suo ramo professionale (cfr. doc. 9).
Ne discende che egli era, in ogni caso, al corrente dell’inserimento nel corso TRIS dal 2 dicembre 2013.
Inoltre nel documento “Iscrizione alla misura Tecniche ricerca impiego e sostegno al collocamento (TRIS)” consegnato a mano all’assicurato in occasione del colloquio del 2 dicembre 2013 (cfr. doc. A) è stato precisato che la convocazione sarebbe avvenuta direttamente dall’organizzatore __________ (cfr. doc. 11/4).
Nel caso di specie, come visto (cfr. consid. 2.6.), l’organizzatore del corso, nella prima metà di dicembre 2013, ha dapprima tentato di contattare l’insorgente telefonicamente senza esito, poiché il numero di cellulare fornito dall’assicurato risultava non valevole (cfr. doc. 11/3).
In seguito __________ ha inviato il 24 dicembre 2013 una convocazione scritta per il 9 gennaio 2014 all’indirizzo dell’assicurato a __________, __________ (cfr. doc. 8/2).
Il ricorrente non ha potuto essere raggiunto all’unico numero di telefono (078/3167410) fornito all’URC al momento dell’iscrizione al collocamento (cfr. doc. 15), in quanto il numero non risultava valevole.
L’assicurato, l’8 febbraio 2014, ha asserito che in una prova effettuata con la consulente del personale a quest’ultima il numero risultava non valevole, mentre a lui funzionava (cfr. doc. 4).
Nonostante le affermazioni del ricorrente, il TCA non ha motivi per non dare seguito a quanto sostenuto dall’amministrazione, ovvero che effettivamente il numero di cellulare dell’assicurato, nel periodo di dicembre fino al giorno 16 quando l’__________ ha contattato l’URC per segnalare che il ricorrente non era raggiungibile, non risultava valevole.
Non si vede, infatti, la ragione per la quale l’organizzatore del corso debba aver dichiarato una tale circostanza se non fosse stata vera. La __________ aveva l’interesse a che l’assicurato partecipasse al corso organizzato dalla medesima e non il contrario.
Il ricorrente, però, sapendo comunque che avrebbe dovuto essere contattato direttamente dall’organizzatore del corso (cfr. doc. 11/4), contrariamente a quanto previsto dagli art. 21 cpv. 1 OADI (l’assicurato deve garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente; cfr. STFA C 171/05 del 16 settembre 2005 in cui l’Alta Corte ha considerato l’art. 21 cpv. 1 OADI conforme alla legge) e 22 cpv. 4 OADI (Il servizio competente stabilisce d’intesa con l’assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno), nel mese di dicembre 2014 non ha tempestivamente provveduto a informare l’URC - che avrebbe avvertito l’organizzatore __________ - che il numero di cellulare che aveva fornito allorché si è iscritto in disoccupazione non era, perlomeno a quel momento, valevole e in merito alle nuove modalità per contattarlo (cfr. STCA 38.2000.224 del 3 luglio 2001).
Sorprende, poi, che il ricorrente, benché sapesse dal 2 dicembre 2013 di essere stato inserito in un corso TRIS e abbia asserito di non aver ricevuto alcuna convocazione, dopo un mese, ossia nei messaggi di posta elettronica del 3 gennaio, come pure del 7 gennaio 2014, non abbia posto alcun quesito alla consulente circa l’inizio di tale corso.
Il TCA non ignora a questo proposito che dagli atti si evince che l’assicurato aveva manifestato disaccordo in relazione al corso.
Tuttavia, visto che ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è obbligato a dare seguito alle istruzioni del servizio competente, anche riguardo specificatamente alla frequentazione di corsi che migliorino l’idoneità al collocamento, egli era tenuto, non essendo raggiungibile tramite il cellulare e non avendo ricevuto alcunché al riguardo, a chiedere ragguagli afferenti all’inizio del corso impartitogli.
Se, da un lato, quindi non è stata comprovata la notifica tempestiva all'assicurato della convocazione del 24 dicembre 2013 (cfr. consid. 2.7.), dall’altro, il ricorrente, non informando l'amministrazione dell'impossibilità di raggiungerlo telefonicamente e non chiedendo delucidazioni, perlomeno a inizio gennaio 2014, circa la data di inizio del corso nel quale era stato inserito il 2 dicembre 2013, ha contribuito in modo decisivo alla sua assenza dal colloquio preliminare del 9 gennaio 2014 e dunque alla revoca della decisione inerente al corso TRIS.
Il corso in questione non risultava peraltro inadeguato ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.5.).
L’assicurato stesso non ha, del resto, mai sollevato obiezioni in tal senso.
Pertanto a ragione la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.9. Per quanto attiene all'entità della sanzione, va osservato che la giurisprudenza federale prevede di regola che un assicurato che per la prima volta non inizia un corso impartitogli dall'amministrazione o lo interrompe incorre in una colpa di gravità media, per cui la durata della sospensione si situa tra i 16 e i 30 giorni (cfr. consid. 2.4.; art. 45 cpv. 3 OADI; STFA C 136/01 del 9 ottobre 2002 consid. 5.2.).
Inoltre la prassi amministrativa contempla per l'assenza o l'interruzione ingiustificata a un corso della durata inferiore a 10 giorni un numero di giorni di sospensione corrispondente al numero effettivo di giorni di assenza. Se il corso è di circa tre settimane è prevista una sanzione da 10 a 12 giorni, una sanzione da 13 a 15 giorni se il corso è di circa quattro settimane, una sanzione da 16 a 18 giorni se la durata del corso è di circa cinque settimane e di 19-20 giorni nel caso di un corso di circa dieci settimane. Per corsi di durata superiore il numero di giorni di penalità è da aumentare in maniera appropriata (cfr. Prassi LADI/D72 emanata dalla SECO nel gennaio 2014).
In concreto all’assicurato che non ha svolto il corso assegnatogli della durata di sedici giorni (cfr. doc. A; 2) è stata inflitta una sospensione di dodici giorni (cfr. doc. 6; A).
A mente di questo Tribunale in concreto, tutto ben considerato, segnatamente il fatto che, in ogni caso, non è stata comprovata la notifica tempestiva all'assicurato della convocazione del 24 dicembre 2013, si giustifica una riduzione della sanzione da dodici a dieci giorni di penalità.
La decisione su opposizione del 18 giugno 2014 è, dunque, modificata nel senso che RI 1 è sospeso per dieci giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 18 giugno 2014 è modificata nel senso che l'assicurato è sospeso per 10 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti