Raccomandata
Incarto n. 38.2014.39
rs/DC
Lugano 4 dicembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 maggio 2014 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione dell’8 maggio 2014 (cfr. doc. A3) la CO 1 (di seguito la Cassa) ha confermato la propria decisione dell’8 ottobre 2013 (cfr. doc. 115) con cui aveva chiesto a RI 1, a seguito dell’emanazione il 29 maggio 2013 da parte della Sezione del lavoro di una decisione nei suoi confronti di inidoneità al collocamento dal 20 luglio 2009 (cfr. doc. 121), la restituzione della somma di fr. 3'222.15 corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite nei mesi di luglio e agosto 2009.
1.2. Contro la decisione su opposizione dell’8 maggio 2014 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto, oltre alla sospensione della causa finché la Sezione del lavoro non avesse emanato una decisione in relazione alla sua domanda di riconsiderazione del provvedimento del 29 maggio 2013 interposta il 6 giugno 2014, l’annullamento della stessa (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, con la risposta del 20 giugno 2014, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando che la decisione di inidoneità al collocamento alla base dell’ordine di restituzione è stata emanata dalla Sezione del lavoro ed è cresciuta in giudicato (cfr. doc. III).
1.4. RI 1, dopo aver consultato gli atti prodotti dalla Cassa (cfr. doc. V; VI), ha presentato delle osservazioni in merito alla fattispecie con scritto del 25 luglio 2014 (cfr. doc. VII).
1.5. L’8 agosto 2014 la Cassa si è pronunciata al riguardo (cfr. doc. IX).
1.6. Con decisione del 22 ottobre 2014 la Sezione del lavoro ha accolto la domanda di riconsiderazione interposta dall’insorgente il 6 giugno 2014 in relazione alla decisione del 29 maggio 2013. Quest’ultima è stata modificata nel senso che l’assicurato è stato ritenuto idoneo al collocamento a far tempo dal 20 luglio 2009 (cfr. doc. XVIII1).
1.7. Il ricorrente, il 31 ottobre 2014, ha chiesto di attendere la decorrenza del termine di opposizione contro la decisione di riconsiderazione del 22 ottobre 2014 e che la Cassa si esprima in merito, in modo da permettergli di valutare come procedere, ossia se mantenere il ricorso o ritirarlo (cfr. doc. XX).
1.8. Il 4 novembre 2014 la Cassa ha comunicato che avrebbe annullato la decisione di restituzione non appena la decisione di riconsiderazione del 22 ottobre 2014 fosse cresciuta in giudicato (cfr. doc. XXI).
1.9. L’assicurato, l’11 novembre 2014, si è espresso su questo aspetto (cfr. doc. XXIV).
1.10. Il 1° dicembre 2014 la Cassa, da un lato, ha trasmesso una nuova decisione su opposizione del 1° dicembre 2014 che annulla e sostituisce la precedente emanata l’8 maggio 2014 con cui era stato confermato l’ordine di restituzione dell’8 ottobre 2013 (cfr. doc. XXVbis).
Dall’altro, ha chiesto a questo Tribunale di stralciare la causa dai ruoli in quanto divenuta priva di oggetto e di non fissare tasse e spese (cfr. doc. XXV).
1.11. Il doc. XXIV è stato inviato alla Cassa per conoscenza, mentre i doc. XXV e XXVbis sono stati trasmessi per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XXVI; XXVII).
in diritto
2.1. In ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’art. 6 Lptca stabilisce che:
“ 1 L’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato.
2 Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.
3 Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione.”
L'art. 53 cpv. 3 LPGA prevede che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
L'art. 58 cpv. 1 PA ha un tema analogo.
Per costante giurisprudenza una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013 consid. 3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale", in RJN 1984, p. 23).
La riconsiderazione pendente lite permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).
La modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale (cfr. U. Kieser, op. cit., n. 47 ad art. 53 pag. 682).
L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (cfr. STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 1; DTF 130 V 138 consid. 4.2.; U. Kieser, op. cit., n. 48 ad art. 53 pag. 682).
2.3. Nel caso di specie dagli atti risulta che la Cassa, a seguito dell’emanazione il 22 ottobre 2014 da parte della Sezione del lavoro di una decisione con cui ha riconsiderato la propria precedente decisione del 29 maggio 2013 di inidoneità al collocamento, ritenendo l’assicurato idoneo al collocamento dal 20 luglio 2009 (cfr. doc. XVIII1), il 1° dicembre 2014 ha emesso una nuova decisione su opposizione con la quale ha annullato la precedente emanata l’8 maggio 2014 che aveva confermato l’ordine di restituzione dell’8 ottobre 2013 (cfr. doc. XXVbis).
Come esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al giudice (cfr. consid. 2.2.).
Nel caso in esame, l’11 giugno 2014, il TCA ha assegnato alla Cassa 20 giorni per presentare la risposta al ricorso dell'assicurato del 6 giugno 2014 (cfr. doc. II).
Il 20 giugno 2014 la parte resistente ha peraltro presentato la propria risposta di causa, postulando la reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. III).
La nuova decisione su opposizione del 1° dicembre 2014 emessa dalla Cassa con cui ha annullato la richiesta di restituzione è stata, pertanto, emanata ampiamente dopo la scadenza del termine per la risposta.
Di conseguenza il provvedimento del 1° dicembre 2014 è nullo e vale unicamente quale proposta al giudice (cfr. consid. 2.2.; DTF 133 V 530 consid. 2. e 5).
Ne discende che nella presente fattispecie oggetto del ricorso resta, in ogni caso, la decisione su opposizione dell’8 maggio 2014 che ha confermato la decisione dell’8 ottobre 2013 con la quale la Cassa aveva chiesto a RI 1, a seguito dell’emanazione il 29 maggio 2013 da parte della Sezione del lavoro di una decisione nei suoi confronti di inidoneità al collocamento dal 20 luglio 2009 (cfr. doc. 121), la restituzione della somma di fr. 3'222.15 corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite nei mesi di luglio e agosto 2009 (cfr. doc. A3; 115; consid. 1.1.).
2.4. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis capoverso 4.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.5. Nella presente evenienza, come visto nei fatti, la Cassa, l’8 ottobre 2013, ha emesso un ordine di restituzione di fr. 3'222.15 corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite nei mesi di luglio e agosto 2009 (cfr. doc. 115), poi confermato dalla decisione su opposizione dell’8 maggio 2014 (cfr. doc. A3), in quanto la Sezione del lavoro, con decisione del 29 maggio 2013 - cresciuta in giudicato incontestata -, ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento dal 20 luglio 2009 (cfr. doc. 121).
A seguito di una domanda di riconsiderazione della decisione del 29 maggio 2013 interposta il 6 giugno 2014 dall’insorgente alla Sezione del lavoro, quest’ultima il 22 ottobre 2014 ha modificato il proprio provvedimento del 29 maggio 2013, considerando l’assicurato idoneo al collocamento dal 20 luglio 2009 (cfr. doc. XVIII1).
La decisione del 22 ottobre 2014 è cresciuta in giudicato incontestata.
Di conseguenza risulta che l’assicurato nei mesi di luglio e agosto 2009, in cui era idoneo al collocamento, ha percepito a ragione le indennità di disoccupazione versategli.
Pertanto una restituzione delle stesse non è più giustificata.
Conformemente a quanto proposto dalla Cassa (cfr. doc. XXVbis), la decisione su opposizione dell’8 maggio 2014 impugnata che ha confermato l’ordine di restituzione dell’8 ottobre 2013 deve essere annullata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione dell’8 maggio 2014 impugnata è annullata.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti