Raccomandata
Incarto n. 38.2014.37
rs
Lugano 23 ottobre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 maggio 2014 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, _________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 12 maggio 2014 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 26 marzo 2014 (cfr. doc. 3) con cui aveva sospeso RI 1 per 19 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1° marzo 2014 a causa di mancate ricerche di lavoro nel mese di febbraio 2014 (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 12 maggio 2014 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha chiesto una riduzione della sanzione inflittagli per il mese di febbraio 2014, nonché della penalità irrogatagli per il mese di gennaio 2014.
A motivazione delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto che:
" (...)
In febbraio 2014 ho trovato un posto di lavoro in modo autonomo e
senza nessun aiuto da parte dell’ufficio di collocamento, in una
località che mi richiede una maggiore mobilità a partire dal 1° marzo
Nei mesi di gennaio 2014 e febbraio 2014 ho avuto una situazione
personale particolarmente difficile ed eventuali negligenze da parte mia non sono state intenzionali, in quanto avendo avuto il primo figlio per me era importante trovare al più presto un’occupazione. Per questi due mesi attualmente non ho ancora percepito nessuna indennità, in parte a causa di un errore di inoltro alla cassa di disoccupazione sbagliata da parte dell’Ufficio di collocamento.
(…)” (doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 4 giugno 2014 l'URC ha rilevato segnatamente che:
" (…) il nostro Ufficio è incorso in un errore, in particolare riguardo all’entità della sanzione, secondo le disposizioni l’URC può pronunciare delle sanzioni per un massimo di 18 giorni e non di 19 (doc. 3).
Nella presente si ritiene pertanto di mitigare l’entità della stessa riducendo da 19 a 15 giorni (doc. 4a)
In effetti l’amministrazione il 2 giugno 2014 ha emanato una decisione di sanzione (cfr. doc. 4a), che ha sostituito la decisione del 26 marzo 2014 (cfr. doc. 3), sospendendo l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per 15 giorni a far tempo dal 1° marzo 2014.
E’ stato, inoltre, osservato:
" Come indicato nella risposta di causa inoltrata in data 3 giugno 2014 al Lodevole TCA, al fine di rispecchiare maggiormente il principio di proporzionalità, il nostro ufficio modifica la decisione da 19 a 15 giorni (motivazioni vedi risposta al TCA).” (Doc. 4a)
1.4. L’assicurato si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie con scritto del 24 giugno 2014 (cfr. doc. VI; B).
1.5. L’URC, il 9 luglio 2014 ha presentato le proprie osservazioni al riguardo (cfr. doc. VIII; 5 1/5)).
1.6. Il doc. VIII + 5 1/5 è stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. IX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. A norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
Questa norma corrisponde all'art. 58 PA.
Inoltre la giurisprudenza relativa a questo principio sviluppata precedentemente alla LPGA resta valida (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 2009, ad. Art. 53 dal n. 46 al 49 pag. 681-682).
In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha stabilito che una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013 consid. 3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale", in RJN 1984, p. 23).
La riconsiderazione pendente lite permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).
La modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 53 n. 47 pag. 682).
L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 53 n. 48 p. 682).
L'art. 6 Lptca enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art. 58 PA.
Nel caso di specie dagli atti risulta che l’amministrazione, a seguito del ricorso interposto dall’insorgente contro la decisione su opposizione del 12 maggio 2014 con cui è stata confermata la sospensione di 19 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche nel mese di febbraio 2014 inflittagli con decisione del 26 marzo 2014 (cfr. consid. 1.1.), ha riesaminato la correttezza dell’entità della sanzione, concludendo, nella risposta di causa del 4 giugno 2014, che una sospensione di 15 giorni in concreto rispecchi meglio il principio di proporzionalità (cfr. doc. III; consid. 1.3.).
L’URC, il 2 giugno 2014, ha in effetti emesso una decisione che sostituisce la decisione del 26 marzo 2014, riducendo i giorni di sospensione per mancate ricerche nel mese di febbraio 2014 da 19 a 15 (cfr. doc. 4a).
Come esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al giudice.
Nel caso in esame, il 21 maggio 2014, il TCA ha assegnato all’URC 20 giorni per presentare la risposta al ricorso dell'assicurato del 19 maggio 2014 (cfr. doc. II).
Tale termine spirava l’11 giugno 2014, per cui la nuova decisione del 2 giugno 2014 è stata emanata prima della scadenza del termine per la risposta.
Pertanto, dal profilo temporale, la riconsiderazione pendente lite del 2 giugno 2014 adempie i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza.
Va, tuttavia, segnalato che l'art. 53 cpv. 3 LPGA prevede la possibilità per l'amministrazione di riconsiderare pendente lite il provvedimento contro il quale è stato inoltrato ricorso alla competente autorità.
L'art. 6 Lptca, dal canto suo, enuncia che l’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato.
In concreto l’URC avrebbe, quindi, dovuto emettere una decisione in sostituzione della decisione su opposizione del 12 maggio 2014 e non della decisione del 26 marzo 2014. Impugnata dinanzi al TCA è infatti la decisione su opposizione del 12 maggio 2014, che ha confermato, a seguito dell'inoltro dell'opposizione da parte dell'assicurato, la decisione del 26 marzo 2014.
Nel caso di specie tale modo di procedere non può essere considerato una svista, e dunque un errore veniale, dato che la decisione del 2 giugno 2014 è stata emanata dal consulente del personale dell’URC, __________, che aveva emesso la decisione del 26 marzo 2014 (cfr. doc. 4a; 3), e non dal capoufficio dell’URC di __________, __________, che ha firmato la decisione su opposizione del 12 maggio 2014 (cfr. doc. A).
L'intervento del funzionario __________ evidenzia, dunque, che l'amministrazione ha espressamente voluto modificare il primo provvedimento emanato e non la successiva decisione su opposizione, oggetto dell'impugnazione inoltrata al TCA dal ricorrente (cfr. STCA 38.2003.40 del 19 novembre 2003).
Ne consegue che in casu oggetto del ricorso resta, in ogni caso, la decisione su opposizione del 12 maggio 2014 che ha confermato la decisione del 26 marzo 2014 con la quale l’URC ha sospeso l’insorgente per 19 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° marzo 2014 (cfr. doc. I; A; 3).
2.3. La giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente fattispecie la decisione su opposizione del 12 maggio 2014 verte esclusivamente sulla sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta all’assicurato a causa di mancate ricerche nel mese di febbraio 2014.
Ogni altra questione, in particolare concernente l’entità della sanzione relative ai mancati sforzi volti al reperimento di un’occupazione nel mese di gennaio 2014 (cfr. doc. I; 2), esula dalla presente causa.
Di conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da quella che attiene alla correttezza o meno della penalità inflitta all’insorgente in relazione alle mancate ricerche di impiego nel mese di febbraio 2014.
In ogni caso, per quanto attiene alla contestazione espressa nel ricorso in relazione alla sanzione di dieci giorni di sospensione per mancate ricerche nel mese di gennaio 2014 inflitta all’assicurato con decisione del 19 febbraio 2014, il TCA rileva, da una parte, che dalle carte processuali non risulta essere stata emessa una decisione su opposizione al riguardo.
In proposito l’amministrazione ha indicato che l’assicurato non ha interposto opposizione contro il provvedimento del 19 febbraio 2014 (cfr. IV; 2).
Dall’altra, che il ricorrente ha affermato di nemmeno aver ricevuto la decisione del 19 febbraio 2014 (cfr. doc. VI), la quale, come riconosciuto dall’URC (cfr. doc. VIII), gli è peraltro stata inviata tramite posta B.
In simili condizioni, gli atti vanno trasmessi all’URC affinché si pronunci in relazione alla ricevibilità e, se del caso, al merito dell’opposizione (formulata nell’atto ricorsuale del 19 maggio 2014; cfr. doc. I) dell’assicurato riguardo alla sospensione per il mese di gennaio 2014.
Va, per inciso, rilevato che secondo la giurisprudenza la prova dell'avvenuta notifica di una decisione amministrativa e della data in cui ha avuto luogo incombe, di principio, all’amministrazione, la quale sopporta le conseguenze della mancata dimostrazione. In caso di contestazione della notifica di un atto inviato mediante posta semplice ci si deve infatti fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (cfr. STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 5.3.; STF C 171/05 del 16 settembre 2005 consid. 4.2., pubblicata n SVR 2006 ALV N. 10 pag. 36; STF H 345/01 del 9 gennaio 2003 consid. 2.2.; DTF 124 V 400 consid. 2a).
Nel merito
2.4. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
2.5. La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
2.6. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524.
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.7. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 del gennaio 2014; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.8. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato ha aperto un primo termine quadro per la riscossione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2013 , ricercando un’occupazione a tempo pieno quale selvicoltore, aiuto giardiniere (cfr. doc. A).
Il 13 maggio 2013 l’insorgente è stato sospeso per 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel mese di marzo 2013 (cfr. doc. 1).
Un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni è stato aperto il 1° gennaio 2014 (cfr. doc. III).
Il 10 febbraio 2014 il consulente del personale, __________, ha inviato all’assicurato una Richiesta di giustificazione, con cui l’ha invitato a motivare, entro il 20 febbraio 2014, le mancate ricerche di lavoro relative al mese di gennaio 2014, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2).
Dal verbale del colloquio di consulenza del 17 febbraio 2014 emerge che:
" (…)
Dichiara di averci inoltrato le ricerche di lavoro per la mensilità di gennaio alla fine della scorsa settimana. Attendiamo quanto esposto prima di procedere in merito.
(…)” (Doc. 2=B)
Il ricorrente non ha peraltro preso posizione in altro modo alla Richiesta di giustificazione del 10 febbraio 2014 (cfr. doc. 2).
Con decisione del 19 febbraio 2014 l’URC, evidenziando di non aver mai ricevuto le ricerche di impiego afferenti al mese di gennaio 2014, ha sospeso l’assicurato per 10 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. doc. 2).
Il 7 marzo 2014 l’amministrazione ha trasmesso all’insorgente una nuova Richiesta di giustificazione, in quanto non ha presentato alcuna prova delle ricerche di lavoro che avrebbe dovuto svolgere nel mese di febbraio 2014 (cfr. doc. 3).
L’assicurato non ha risposto entro il termine fissato per il 17 marzo 2014 dall’amministrazione (cfr. doc. 3).
Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con decisione del 26 marzo 2014, ha sospeso il ricorrente dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di impiego nel mese di febbraio 2014 per 19 giorni, avendo già subito due penalità (cfr. doc. 3; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 12 maggio 2014 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che il TFA ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
" Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"
Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004):
" Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."
Nel caso di specie il ricorrente l’11 marzo 2014 ha comunicato, tramite un messaggio di posta elettronica, al consulente del personale di avere trovato lavoro presso la ditta __________ di __________ e che il giorno seguente avrebbe firmato il contratto di impiego (cfr. doc. 3).
In effetti egli è stato assunto da questa azienda quale selvicoltore qualificato con effetto dal 1° marzo 2014 (cfr. doc. 4).
Nell’opposizione contro la decisione di sanzione del 26 marzo 2014 l’assicurato ha, poi, addotto:
" (…)
Credo che la miglior prova dei miei sforzi di ricerca, in particolare per il mese di febbraio, sia il fatto che a partire dal 1 marzo 2014 ho sottoscritto un contratto a tempo indeterminato come selvicoltore presso la ditta Impresa Forestale __________; posto di lavoro che mi sono procurato personalmente con le mie ricerche. Non trovo corretto di venire sanzionato a causa di un formulario quando nella pratica al momento in cui vi scrivo ho ricominciato a lavorare da più di un mese.
(…)” (Doc. 3)
L’URC, a seguito dell’opposizione, ha domandato all’assicurato di indicare con precisione quando ha saputo della sua assunzione presso la ditta Impresa Forestale __________, comprovando con una dichiarazione scritta da parte di quest’ultima (cfr. doc. 3).
L’insorgente ha trasmesso uno scritto di __________ datato 5 febbraio 2014 e pervenuto all’amministrazione l’8 maggio 2014 del seguente tenore:
" dando seguito al colloquio degli scorsi (n.d.r.. giorni?) le confermo la nostra disponibilità per la sua assunzione.
Come d’accordo l’aspettiamo per una settimana di prova lunedì 24.2.2014.
In attesa, sperando che l’ambiente e il lavoro sia di suo interesse colgo l’occasione per porgerle cordiali saluti.” (Doc. 3)
Anche dal verbale del colloquio di consulenza del 17 febbraio 2014 emerge che in occasione di un colloquio con __________ si erano accordati per una prova lavorativa di una settimana a partire dal lunedì successivo (24 febbraio 2014; cfr. doc. 2=B).
Il 10 marzo 2014 l’assicurato e la ditta __________ hanno firmato un contratto individuale di lavoro di durata indeterminata. Il ricorrente è stato assunto con effetto dal 1° marzo 2014 (cfr. doc. 4).
Come visto, non è strettamente necessaria la stipula di un contratto in forma scritta per ritenere garantita un’occupazione.
Pertanto nella presente fattispecie il ricorrente, nel caso in cui al medesimo, che ha svolto una settimana lavorativa di prova presso __________ dal 24 al 28 febbraio 2014, l’impiego di durata indeterminata a partire dal 1° marzo 2014 presso tale ditta sia stato garantito ancora nel mese di febbraio 2014, andrebbe esentato da una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione anche se le ricerche di lavoro per quel mese non risultano sufficienti.
2.10. La procedura in materia di assicurazioni sociali e di assistenza sociale è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
A proposito dell'obbligo di accertamento dei fatti da parte dell'amministrazione, fondato sull'art. 43 LPGA, in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 il Tribunale federale ha rilevato:
" (…)
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Sull'art. 43 LPGA cfr. pure DTF 136 V 113, consid. 5.2.
Giova, in ogni caso, rilevare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
2.11. Dalle carte processuali non risulta quando di preciso, se negli ultimi giorni di febbraio 2014 o soltanto in seguito nel mese di marzo 2014, l’azienda __________ ha dichiarato all’insorgente che l’avrebbe assunto dal 1° marzo 2014.
Gli atti vanno, quindi, rinviati all’URC affinché, interpellando direttamente il datore di lavoro, verifichi la data in cui all’assicurato è stata garantita l’assunzione con effetto dal 1° marzo 2014.
Qualora dagli accertamenti che esperirà l’amministrazione emergesse che il posto di lavoro gli è stato assicurato ancora nel mese di febbraio 2014, il ricorrente sarà esonerato da una sanzione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
Nel caso in cui, per contro, l’occupazione presso la Sagl gli sia stata garantita dopo la prova lavorativa effettuata alla fine di febbraio 2014 ma già nel mese di marzo 2014, al ricorrente dovrà essere applicata una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
2.12. Il TCA evidenzia che dal verbale del 17 febbraio 2014 risulta che il ricorrente, da un lato, avrebbe avuto un colloquio “presso il consorzio” il giorno seguente, dall’altro, ha dichiarato “di essere in contatto con __________ per un’attività lavorativa” (cfr. doc. 2=B).
L’amministrazione non ha preso in considerazione tali sforzi, senza approfondire, perlomeno invitando l’assicurato a produrre delle attestazioni dei potenziali datori di lavoro (cfr. STF 8C_239/2009 del 14 agosto 2009), se gli stessi fossero o meno stati effettivamente compiuti nel periodo determinante.
In concreto certo sorprende che l’insorgente non abbia più menzionato nell’opposizione e nel ricorso i due potenziali datori di lavoro “consorzio e __________” in relazione alle ricerche del mese di febbraio 2013, soprattutto visto che l’URC l’ha sanzionato per non avere effettuato alcuna ricerca di impiego in questo mese.
In ogni caso, per maggiore tranquillità su questo punto, qualora l’impiego presso __________ non sia stato garantito all’insorgente ancora nel mese di febbraio 2014, l’URC appurerà con la collaborazione del ricorrente quando questi ha offerto la propria disponibilità lavorativa presso __________ e il consorzio in questione – chiarendo dapprima di quale ente si tratti (al riguardo cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013; STCA 38.2012.41 del 13 dicembre 2012; STCA 38.2011.78 del 19 gennaio 2012; STCA 38.2010.74 del 27 gennaio 2011).
Se una o entrambe le ricerche sono state effettuate nel mese di febbraio 2014, l’assicurato sarà sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro e non per mancate ricerche di lavoro come invece effettuato con la decisione su opposizione impugnata.
2.13. In simili condizioni, si giustifica, dunque, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’URC perché proceda come indicato ai considerandi 2.11. e, se del caso, 2.12. e si pronunci nuovamente innanzitutto sul principio della sospensione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
Per quanto concerne l’entità della penalità da applicare ex art. 30 cpv. 1 lett. c LADI al ricorrente nel caso in cui l’occupazione presso __________ non gli sia stata garantita ancora nel mese di febbraio 2014 (cfr. consid. 2.11. in fine), va osservato, in primo luogo, che dalla Prassi LADI/ID D72 punto 1 del gennaio 2014 (cfr. consid. 2.7.) risulta segnatamente che nel caso di ricerche insufficienti durante il periodo di controllo vengono inflitti giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI la prima volta 3-4 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione, la seconda volta 5-9 giorni, la terza volta 10-19 giorni e la quarta volta il caso viene rinviato al servizio cantonale per decisione.
Inoltre la Lista delle sospensioni emessa il 23 dicembre 2011 dalla Sezione del lavoro (cfr. consid. 2.7.) prevede che in caso di insufficienti ricerche in un periodo di controllo l’URC applichi la prima volta una penalità di 3-4 giorni di sospensione, la seconda volta di 5-9 giorni, la terza volta di 10-18 giorni con l’avvertimento che verrà esaminata l’idoneità al collocamento in caso di recidiva. La quarta volta l’incarto viene trasmesso all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro per decisione. Quest’ultimo di regola applica una sospensione da 19-30 giorni e in casi particolari nega il diritto alle prestazioni.
In secondo luogo, il TCA sottolinea che, ai fini della commisurazione della durata della sospensione che verrà inflitta al ricorrente, andrà tenuto conto del fatto che il 13 maggio 2013 il medesimo era già stato sanzionato per mancate ricerche nel mese di controllo di marzo 2013 (cfr. doc. 1; consid. 2.8.).
La decisione relativa a mancate ricerche per il mese di gennaio 2014 è, invece, stata emessa il 19 febbraio 2014 (cfr. doc. 2), ossia dopo la metà del mese determinante per la nuova penalità.
L’insorgente sostiene peraltro di non avere ricevuto tale provvedimento (cfr. doc. VI) trasmesso, come ammesso dell’amministrazione (cfr. doc. VIII), mediante posta B.
In proposito è utile ribadire che in caso di contestazione della notifica di un atto inviato mediante posta semplice ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (cfr. consid. 2.3.).
La decisione del 19 febbraio 2014, pertanto, non può essere considerata in casu quale elemento aggravante (cfr. STCA 38.2001.158 del 12 dicembre 2001 consid. 2.9.).
Infine va rilevato che la giustificazione addotta dall’insorgente secondo cui nei mesi di gennaio e febbraio 2014 avrebbe commesso delle negligenze, in quanto diventato padre del suo primo figlio (cfr. doc. I), non è tale da influire sull’entità della penalità.
Da una parte, se è vero che la nascita di un figlio comporta un notevole cambiamento nel proprio ritmo di vita, è altrettanto vero che in concreto, essendo il figlio dell’assicurato nato nel mese di gennaio 2014 (cfr.doc. I; III), nel mese di febbraio 2014 erano in ogni caso già trascorse alcune settimane dal lieto evento.
Dall’altra, il ricorrente stesso ha indicato che la nascita del primo figlio ha reso importante per lui trovare al più presto un’occupazione (cfr. doc. I).
Di conseguenza, come evidenziato dall’URC (cfr. doc. III), egli avrebbe dovuto osservare con maggiore diligenza i suoi obblighi di disoccupato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Per quanto concerne il mese di febbraio 2014, gli atti sono rinviati all’URC per complemento istruttorio e nuova decisione sulla base di quanto stabilito ai consid. 2.11. e 2.12.
Per quanto concerne il mese di gennaio 2014, gli atti sono trasmessi all’URC affinché esamini l’opposizione dell’assicurato in relazione alla decisione del 19 febbraio 2014.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti