CO 1accomandata
Incarto n. 38.2014.33
DC/sc
Lugano 9 ottobre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 aprile 2014 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 3 aprile 2014 la Cassa disoccupazione CO 1 ha confermato la precedente decisione del 6 novembre 2013 ed ha negato a RI 1 il diritto all'indennità di disoccupazione, ritenendo che l'assicurata non può essere esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione argomentando:
" (…)
Nel caso concreto, emerge chiaramente che l'assicurata non ha modificato di molto la sua situazione finanziaria e quindi la necessità di reperire una nuova occupazione vi era nel periodo successivo alla separazione come in quello dopo il divorzio.
È vero che in Svizzera l'assicurata riceve un valido sostegno da parte dei genitori ma è altrettanto vero che nella sentenza di divorzio, ben sapendo che l'assicurata si trasferiva in Svizzera, viene praticamente confermata la situazione finanziaria vigente durante la separazione.
In simili circostanze, venendo quindi a mancare il requisito richiesto per ottenere il diritto alle indennità di disoccupazione, ossia una situazione finanziaria diversa rispetto al periodo precedente, purtroppo non è possibile accogliere l'opposizione presentata dall'Assicurata e quindi la decisione della Sezione di __________ viene confermata." (doc. A)
1.2. Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di essere esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione e rileva in particolare:
" (…)
Vorrei esporvi i seguenti avvenimenti in ordine cronologico per aiutarvi a comprendere il mio caso:
Periodo di separazione obbligatorio per procedere al divorzio in USA è stato adempito da febbraio 2012 a febbraio 2013
Richiesta di sentenza di divorzio inoltrata nel maggio del 2013
Domicilio ripreso in Svizzera il 7 luglio 2013
Annunciata all'ufficio regionale di collocamento il 19 luglio 2013
Sentenza di divorzio il 9 settembre 2013
Decisione finale da parte dellCO 1 di non,accettare la mia richiesta d'indennità di disoccupazione il 4 aprile 2014
(…)
Visto che secondo l'CO 1 la mia necessità di trovare un nuovo impiego vi era sia nel periodo successivo alla separazione come in quello dopo il divorzio, vorrei farvi notare che il periodo di separazione era terminato nel febbraio 2013 e non avevo la necessità di trovare un nuovo impiego visto che la maggior parte delle spese erano a carico dell'ex marito. Dopo aver inoltrato la richiesta di divorzio e dopo il trasloco per la Svizzera, la necessità di un'occupazione al 100% ha cominciato a riscontrarsi.
Vorrei pure premettere che ho dovuto rinunciare a qualsiasi obbligo di mantenimento da parte dell'ex marito anche se ne avevo pieno diritto visto la mia situazione finanziaria. Questa rinuncia è stata obbligata per poter avere il permesso dall'ex marito di rimpatriare con la figlia. Per questo motivo non è stato considerato nella sentenza di divorzio.
(…)
Dopo aver ripreso il domicilio in Svizzera avevo ancora delle risorse finanziarie ricavate dalla vendita dell'automobile in USA e con il lavoro al 20%, corrispondente a ca. un salario di 1000.- Frs./mese, mi
sono potuta arrangiare per i primi 2 mesi, con alloggio presso i miei genitori. Ma a settembre, dopo la sentenza del divorzio e la difficoltà nel trovare un'altra occupazione sono diventata ancora più dipendente dai miei genitori. Non vedo come una madre singola con una figlia minorenne possa vivere con un salario di ca. Frs. 1000.- al mese, ed è ovvia la necessità di un lavoro a tempo pieno per essere
finanziariamente autosufficiente. Questa necessità è nata con il divorzio. Prima del divorzio e durante la separazione questa necessità non esisteva.
Inoltre, anche se la sentenza del divorzio dichiara che ho il diritto di mantenimento figli da parte dell'ex coniuge, non ho ancora ricevuto nessun assegno.
Insomma, sono fortunata che ho genitori che mi hanno potuta aiutare ad evitare di andare in assistenza, ma spero almeno di poter ricevere il diritto all' indennità di disoccupazione come assistenza nel riprendere un'occupazione al 100%. Sono nata e cresciuta in Svizzera da genitori, nonni, bisnonni,... svizzeri. Non è facile ricominciare a farsi una vita da genitore singolo con una figlia a carico e speravo che almeno la mia nazione natale avrebbe potuto offrirmi un aiuto finanziario temporaneo. (…)" (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 26 maggio 2014 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Nell'atto di opposizione l'assicurata indicava che di fatto era avvenuto un peggioramento della sua situazione finanziaria con il divorzio. Precisava che durante la separazione era domiciliata negli USA con la figlia, usufruendo della casa famigliare e con la maggior parte delle spese d'alloggio pagate dall'ex coniuge, come pure le assicurazioni malattia ed infortuni. Le spese a suo carico erano principalmente per il vitto, le necessità casalinghe e le spese per l'utilizzo dell'automobile.
Dopo la sentenza di divorzio, indica l'assicurata che è domiciliata in Svizzera con la figlia, dove il costo della vita è più elevato, e lavora con la stessa ditta senza la possibilità di un aumento delle ore lavorative. Vive in casa dei genitori e usufruisce della loro automobile.
Su richiesta della Cassa, l'assicurata trasmetteva la tabella che illustra la sua situazione finanziaria durante la separazione e dopo il divorzio. Dalla tabella emerge che i costi a suo carico durante la
separazione ammontavano a USD 1'180.00 al mese, mentre dopo il divorzio ammontano a Chf. 1132.40 mensili grazie all'aiuto economico dei genitori. Nello scritto l'assicurata precisava che il
costo della vita negli USA è inferiore a quello in Svizzera ed aveva un mancato introito di USD 40.00 al mese utili per poter acquistare il necessario per l'abbigliamento della figlia.
La Cassa Disoccupazione, con decisione su opposizione del 3 aprile 2014, non accoglieva l'opposizione presentata dall'Assicurata in quanto veniva a mancare il requisito richiesto per ottenere il diritto alle indennità di disoccupazione, ossia una situazione finanziaria diversa rispetto al periodo precedente.
Nell'atto di ricorso l'assicurata, dopo una disamina cronologica dei suoi avvenimenti, evidenzia che malgrado la sentenza di divorzio preveda il diritto di mantenimento figli da parte dell'ex coniuge,
non ha ancora ricevuto alcun assegno da parte del marito.
A tale proposito si precisa che purtroppo la Cassa non può valutare il mancato incasso dell'assegno come giustificazione alle minori entrate percepite dall'assicurata in quanto la stessa può effettuare le corrette procedure legali, addebitando le spese alla controparte, per ottenere
quanto le spetta.
Secondo le disposizioni di legge sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che in seguito a separazione o divorzio sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente.
Se durante la separazione la persona interessata riesce a provvedere al proprio sostentamento e se la sentenza di divorzio non fa che conservare lo status quo, quest'ultima non costituisce motivo di esenzione.
Inoltre il motivo di esenzione in seguito a separazione o divorzio deve riguardare le persone che non sono pronte ad assumere un'attività lucrativa o a estendere la loro attività ma che, per necessità economiche, si trovano costrette a farlo in modo da far fronte alla nuova situazione.
Infine se una donna separata dal marito rinuncia ad applicare gli strumenti giuridici di cui dispone per far valere gli alimenti che il giudice le ha accordato, non può invocare il motivo di esenzione di
cui all'articolo 14 cpv. 2 LADI.
Secondo l'articolo sopra indicato sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente.
Dopo aver attentamente esaminato la documentazione, emerge chiaramente che, per ottenere il diritto alle prestazioni, occorre dimostrare che l'assicurata è costretta ad estendere la sua attività
lavorativa in seguito al divorzio.
Nel caso concreto, emerge chiaramente che l'assicurata non ha modificato di molto la sua situazione finanziaria in quanto la differenza non emerge in maniera sostanziale.
E' vero che in Svizzera l'assicurata riceve un valido sostegno da parte dei genitori ma è altrettanto vero che nella sentenza di divorzio, ben sapendo che l'assicurata si trasferiva in Svizzera, viene praticamente confermata la situazione finanziaria vigente durante la separazione." (Doc. III)
1.4. Il 5 giugno 2014 l'assicurata ha inviato uno scritto al TCA nel quale ha innanzitutto sottolineato che lavorava al 20% e non 20 ore settimanali.
L'assicurata si è poi così espressa a proposito della mancata richiesta di alimenti:
" (…)
C'è il fattore di mancanza da parte dell'ex coniuge di dovuto pagamento, sia di assegni figli che del rimborso alle spese di divorzio che il giudice aveva accordato nella sentenza finale. Vi ho allegato i
movimenti bancari sia del conto che doveva fare tramite per i versamenti di assegni figli, sia il conto postale che ho in Svizzera. Non sono il primo caso di moglie divorziata dove l'ex marito approfitta
della dimora in nazioni diverse e dalle difficoltà a procedere a vie legali, per non pagare il dovuto.
Vorrei pure precisare che non ho rinunciato agli alimenti che il giudice mi ha accordato come da scritto da parte dellCO 1. Non ho potuto chiederli per far in modo l'ex coniuge non mi obbligasse a stare negli USA con la figlia. Se avessi fatto valere gli alimenti di cui avrei potuto ricevere, e se effettivamente sarebbero stati pagati dall'ex coniuge, non avrei dovuto neanche cercarmi un lavoro e quindi non mi sarei neanche presentata all'URC. Quindi è un controsenso che l'CO 1 mi dice che avrei dovuto farli valere per poter invocare il motivo di esenzione di cui all'articolo 14 cpv. 2 LADI.
Vorrei pure precisare che non ero presente in corte al giorno della sentenza di divorzio perché non potevo permettermi il costo del volo, visto che io ero in Svizzera ed il divorzio è avvenuto in USA. (…)" (Doc. V)
Inoltre la ricorrente ha così spiegato i motivi per cui ha dovuto estendere l'attività dipendente dopo il divorzio:
" (…)
Come pure c'è il fattore che dopo il divorzio avevo la necessità di estendere l'attività dipendente, visto che non si può vivere con soli ca. 1'OOO Fr. al mese. Vi ho allegato la tabella delle spese che avevo inoltrato all'CO 1. Le entrate mensili sono pressoché le stesse durante la separazione e dopo il divorzio. Ovviamente non posso spendere più di quello che guadagno, ma le necessità sono aumentate. Dopo il divorzio non avevo più una casa, non avevo più un'automobile, non potevo pagare nessuna spesa medica o oculistica non coperta dall'assicurazione malattia e avevo pochissimo a disposizione per coprire fabbisogni necessari. Come possono dichiarare che con circa 1000 Fr. al mese, una madre con figlia minorenne, possano vivere indipendentemente e che non c'è nessuna necessità di un aumento di un'attività dipendente? (…)" (Doc. V)
RI 1 ha pure comunicato di avere ritrovato un lavoro a tempo pieno dal 1° febbraio 2014 (cfr. doc. V, doc. B3).
Il 18 giugno 2014 la Cassa al riguardo ha formulato le seguenti osservazioni:
" (…)
Confermiamo che la ditta __________ ha indicato, sull'attestato del datore di lavoro, che l'assicurata lavorava 20 ore settimanali rispetto alle 45 previste nell'azienda. Si precisa altresì che la stessa ricorrente, sul formulario "Domanda di indennità di disoccupazione" da lei compilato, ha indicato che è occupata il mattino (e non a ore o per singoli giorni) presso la ditta __________ in qualità di grafica e traduttrice.
Si riconferma che il fattore primordiale per permettere di stabilire il diritto alle indennità, è il fatto di essere costrette ad assumere o a estendere un'attività lavorativa dipendente in seguito a separazione o divorzio. Nel caso della ricorrente emerge dagli atti, a nostro avviso, che la richiesta di prestazioni viene presentata in seguito al trasferimento di domicilio con la conseguente impossibilità di beneficiare della casa, dell'automobile e di altre piccole agevolazioni che negli USA la Sig.ra __________ poteva usufruire.
Non si tratta di una contraddizione il fatto di indicare all'assicurata che doveva farsi maggiormente valere in giudizio, ma è una precisa indicazione contenuta nella Circolare emanata dalla Seco di Berna ed estrapolata da una sentenza del Tribunale Federale del 7 dicembre 2001 dove emerge che una donna separata dal marito che rinuncia ad applicare gli strumenti giuridici di cui dispone per far valere gli alimenti che il giudice le ha accordato non può invocare il motivo di esenzione di cui all'articolo 14 capoverso 2 LADI. (…)" (Doc. VII)
Il 30 giugno 2014 l'assicurata ha comunicato al TCA di essere stata licenziata il 27 giugno 2014 per ragioni economiche (cfr. doc. IX, e doc. C) ed ha in particolare rilevato:
" (…)
Confermo che ero occupata il mattino con una media di ca. 2 ore al giorno dal lunedì al venerdì. Mi gestivo io il tempo di lavoro lavorando da casa. Non ero occupata ad ore ma avevo un salario fisso mensile. Non potevo dichiarare che lavoravo ad ore sul formulario "Domanda d'indennità" visto che non ero pagata ad ore. Sul formulario non ho visto nessuna possibilità per specificare.
Come già spiegato precedentemente, il trasferimento di domicilio si è reso necessario dovuto al divorzio. Avevo bisogno di cominciare a lavorare a tempo pieno ed avevo bisogno di un sostegno famigliare per la cura della figlia in un ambiente più armonioso. Questa era la soluzione più ideale per la figlia.
Prego fate riferimento ai miei scritti precedenti che non ho rinunciato ad alimenti per ex coniuge accordati dal giudice. Potete pure fare riferimento agli atti di divorzio. Non vedo perchè io possa essere colpevolizzata ad aver rinunciato a richiedere alimenti per ex coniuge per poter offrire un futuro migliore e più armonioso a mia figlia. Il motivo in dettaglio era già stato spiegato. (…)" (Doc. IX)
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurata può essere esonerata oppure no dal periodo di contribuzione sulla base dell'articolo 14 cpv. 2 LADI.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione.
Sono, tra le altre, esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente. Questa norma è applicabile soltanto se l’evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 2 LADI, nuovo tenore dopo l'entrata in vigore della legge federale concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera da una parte, e la Comunità europea ed i suoi membri, dall'altra parte, sulla libera circolazione delle persone, modifica dell'8 ottobre 1999, in vigore dal 1° giugno 2002; cfr. RU N. 18 del 7 maggio 2002, pag. 720 e 722).
L'art. 14 cpv. 2 LADI è stato, ad esempio, previsto per le persone alle quali viene a mancare la persona che provvedeva al mantenimento della famiglia. In questo modo vengono protette le persone che non erano preparate a iniziare, riprendere o aumentare un'attività lucrativa e che una situazione finanziaria precaria obbliga a trovare dei redditi in un termine relativamente breve (cfr. DTF 137 V 133 consid. 4.2 pag. 135).
2.2. La Segreteria di Stato per l'economica (SECO) a proposito dell'esenzione dell'adempimento del periodo di contribuzione nell'ottobre 2012 ha emanato la seguente direttiva:
" (…)
B192 Questi motivi di esenzione riguardano le persone che non sono pronte ad assumere un'attività lucrativa o a estendere la loro attività ma che, per necessità economiche, si trovano costrette a farlo in modo da far fronte alla nuova situazione. L'assicurato può quindi essere esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione soltanto se esiste un rapporto di causalità tra il motivo di esenzione fatto valere e la necessità di assumere o estendere un'attività lucrativa dipendente. In questo caso il rapporto di causalità non deve essere dimostrato in modo rigoroso. Se risulta verosimile e logico che l'evento alla base del motivo di esenzione ha contribuito a motivare la decisione dell'assicurato di assumere o estendere un'attività lucrativa, la necessità economica e il rapporto di causalità devono in linea di principio essere riconosciuti.
Per rispondere all'intento di protezione espresso dall'art. 14 cpv. 2 LADI, ossia l'attenuazione delle situazioni causate dall'insorgere di eventi imprevedibili e inattesi, occorre stabilire se vi è necessità economica determinando se il reddito attuale dell'assicurato (compresi i redditi da capitale e tenendo adeguatamente conto del patrimonio non vincolato) gli permette di coprire le spese di mantenimento indispensabili.
Queste ultime non includono le spese destinate al comfort. Secondo la giurisprudenza, le riserve per acquisti futuri (p. es. mobili), vacanze, ecc. non possono far parte delle necessità a breve e a medio termine. L'assicurato deve, a seconda delle circostanze, ridurre il suo tenore di vita precedente (DTFA C 266/04 del 12.9.2004).
ð Giurisprudenza
DTF 121 V 336 (L'assicurato può essere esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 cpv. 2 LADI soltanto se esiste un rapporto di causalità tra il motivo di esenzione fatto valere e la necessità di assumere o estendere un'attività dipendente. In questo caso il rapporto di causalità non deve essere dimostrato scientificamente in modo rigoroso)
DTFA C 240/02 del 7.5.2004 (Se risulta che l'assicurato non è in grado di rispettare i propri impegni finanziari a breve e a medio termine, occorre partire dal presupposto che la decisione di assumere o estendere un'attività dipendente corrisponde a una delle fattispecie menzionate all'art. 14 cpv. 2 LADI)
DTFA C 369/01 del 4.8.2004 (È determinante il momento in cui il sostegno economico da parte del coniuge viene a mancare, il quale non corrisponde necessariamente con il momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato)
B193 Se uno degli eventi di cui all'art. 14 cpv. 2 LADI si verifica durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, l'assicurato non potrà far valere tale evento quale motivo di esenzione in un termine quadro successivo. Manca in effetti il rapporto di causalità in quanto l'assicurato era già alla ricerca di un lavoro prima del verificarsi di tale evento.
Il motivo di esenzione può tuttavia essere riconosciuto se, nel primo termine quadro per la riscossione della prestazione, l'assicurato si era messo a disposizione del mercato del lavoro soltanto a tempo parziale e se, al verificarsi di uno degli eventi menzionati all'art. 14 cpv. 2 LADI, è costretto ad aumentare il tasso di disponibilità.
ð Esempio
Durante il primo termine quadro per la riscossione della prestazione, un'assicurata si mette a disposizione del mercato del lavoro al 60 %. In tale termine quadro, essa non esercita alcuna attività soggetta a contribuzione. Nel termine quadro successivo l'assicurata è costretta, dopo essersi separata, a estendere la propria attività lucrativa al 100 %. Nel termine quadro successivo l'assicurata ha nuovamente diritto all'ID grazie al motivo di esenzione.
L'ammontare del guadagno assicurato viene limitato al 40 % dell'importo forfetario, corrispondente all'estensione dell'attività lucrativa.
B194 Se la situazione finanziaria (sostanza, reddito) o lo stato civile di un assicurato esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzioni l'art. 14 cpv. 2 LADI cambia durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, il diritto all'indennità non è rimesso in discussione.
Separazione o divorzio, morte o invalidità del coniuge (vale anche per il partner registrato)
B195 Nell'assicurazione contro la disoccupazione, la separazione è assimilata al divorzio. Si distingue la separazione di fatto e la separazione giudiziale. Una separazione di fatto può essere riconosciuta come motivo di esenzione se i coniugi hanno un domicilio separato e se le questioni finanziarie sono disciplinate chiaramente (p. es. accordo scritto dei coniugi). La cassa deve chiedere all'assicurato le prove di tale separazione (contratti di affitto, ecc.). In caso di separazione giudiziale, deve chiedere l'accordo di separazione ratificato dal giudice.
Se dopo la separazione i coniugi riprendono il domicilio comune, la copertura assicurativa decade a partire da tale momento. Se ha beneficiato di un motivo d'esenzione in seguito a separazione, in caso di divorzio successivo l'assicurato non potrà far valere questo evento quale motivo di esenzione.
Se un assicurato chiede prestazioni all'AD soltanto dopo il divorzio, occorre innanzitutto determinare quale evento abbia causato la situazione di necessità economica. Se la sentenza di divorzio non fa che confermare la situazione finanziaria vigente durante la separazione, essa non costituisce un motivo di esenzione.
ð Esempio
In seguito alla separazione l'assicurato chiede l'assistenza sociale. Esso si annuncia alla disoccupazione dopo essere entrato in possesso della sentenza di divorzio. L'evento che determina l'esenzione (ossia il momento in cui insorge la necessità economica) è la separazione e non il divorzio. Se però la coppia beneficiava dell'assistenza sociale già prima della separazione, nè la separazione nè la sentenza di divorzio costituiscono un. motivo di esenzione.
L'assicurato il cui coniuge è diventato invalido o è deceduto può far valere un motivo di esenzione soltanto se è costretto a intraprendere un'attività lucrativa dipendente a causa di un peggioramento della sua situazione finanziaria (cfr. B192).
ð Giurisprudenza
DTFA C 365/00 del 7.12.2001 (Una donna separata dal marito che rinuncia ad applicare gli strumenti giuridici di cui dispone per far valere gli alimenti che il giudice le ha accordato non può invocare il motivo di esenzione di cui all'art. 14 cpv. 2 LADI)
DTF 8C_372/2009 del 23.7.2009 (Avendo cercato [e per un breve periodo anche trovato] un impiego già prima del divorzio, l'assicurata ha contribuito a ridurre il danno e ciò non deve penalizzarla. Inoltre, se in seguito al divorzio l'assicurata si è trovata in una situazione di necessità economica ed è stata costretta ad assumere un'attività dipendente, il rapporto di causalità va riconosciuto)
DTF 8C_610/2009 del 28.7.2010 (La necessità di assumere un'attività dipendente deve verificarsi per uno dei coniugi all'improvviso)
DTF 8C_345/2011 del 12.7.2011 (La disposizione di cui all'art. 14 cpv. 2 LADI è prevista in primo luogo per i casi in cui la persona che contribuisce finanziariamente al mantenimento della famiglia scompare o che la-fonte di reddito di quest'ultima viene improvvisamente a mancare)." (cfr. Prassi LADI ID B192 – B195)
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25 gennaio 2007).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 9C_85/2014 del 31 luglio 2014; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 9C_85/2014 del 31 luglio 2014; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.3. Nella presente fattispecie è incontestato che l'assicurata, al momento del divorzio, era domiciliata in Svizzera.
Ella è infatti ritornata nel nostro Cantone nel luglio __________ dopo la separazione del marito (il periodo di separazione obbligatoria prima di poter chiedere il divorzio è durato dal febbraio 2012 al 2013) e poco prima della sentenza di divorzio, pronunciata il 9 settembre 2013.
La Cassa ha respinto la domanda sostenendo che l'estensione dell'attività lucrativa da parte dell'assicurata non è da ascrivere a motivi economici, sostenendo che tra il periodo della separazione e quello successivo al divorzio non è sostanzialmente avvenuta alcuna modifica a livello finanziario (cfr. il punto B 195 della direttiva della SECO riprodotta al consid. 2.2).
Questo Tribunale non può concordare con queste considerazioni dell'amministrazione.
L'assicurata ha dettagliatamente illustrato (cfr. consid. 1.2 e Doc. B2), e la Cassa non ha formulato al riguardo nessuna contestazione, le ragioni per cui ,rispetto a quando risiedeva negli __________ ( e segnatamente anche durante l'anno di separazione ), la sua situazione, dopo il divorzio, si è sostanzialmente modificata per quel che riguarda in particolare l'alloggio e le spese per malattia ed assicurazioni . Infatti, prima del divorzio., a queste spese provvedeva l'ex marito.
Il fatto che, come sostiene l'amministrazione, l'assicurata "non ha modificato di molto la sua situazione finanziaria" (cfr. consid. 1.3) è semplicemente da ascrivere all'aiuto che le forniscono i suoi genitori e che evidentemente, in questo contesto, non può essere determinante.
Decisiva è la circostanza che, dopo essere rientrata in Ticino, l'assicurata si è trovata obbligata ad estendere la propria attività lavorativa anche per poter reperire un alloggio diverso da quello attuale e per non dipendere finanziariamente dai suoi genitori.
Quanto al secondo elemento (la mancata richiesta di alimenti per lei stessa davanti al giudice del divorzio, cfr. doc. 19 punto 23, e la mancata richiesta di esecuzione della sentenza di divorzio per quel che concerne gli alimenti spettanti alla figlia (cfr. doc. 19 punto 21)), il TCA rileva che, da una parte, l'assicurata ha rinunciato a chiedere gli alimenti per sé stessa, con un valido motivo, e cioè al fine di poter rientrare in Svizzera con la figlia (per un diverso caso, cfr. STFA C 365/00 del 7 dicembre 2001) e d'altra parte, anche se la ricorrente incassasse gli alimenti fissati dal giudice americano per la figlia, resterebbe comunque la necessità di aumentare l'entità dell'attività lavorativa per poter provvedere al proprio mantenimento personale.
Per questi motivi il TCA ritiene, contrariamente a quanto stabilito dalla Cassa di disoccupazione, che sono dati nel caso concreto i motivi per esonerare l'assicurata dall'adempimento del periodo di contribuzione previsto dall'art. 14 cpv. 2 LADI.
Di conseguenza la decisione su opposizione del 3 aprile 2014 deve essere annullata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ RI 1 è esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 8 cpv. 1 lett. e LADI e 14 cpv. 2 LADI).
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti