Raccomandata
Incarto n. 38.2014.26
MP/RS
Lugano 27 agosto 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Massimo Piemontesi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 aprile 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 11 marzo 2014 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione dell’11 marzo 2014 la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 13 febbraio 2013 (cfr. doc. 3) con il quale aveva negato a RI 1 il diritto alle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, in ragione del mancato rispetto dell’obbligo generale di diminuire il danno (cfr. doc. A).
1.2. Contro la citata decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha postulato l’erogazione delle indennità per insolvenza richieste.
In via eventuale l’assicurata ha chiesto a questo Tribunale - in previsione di un’eventuale futura azione di responsabilità civile nei confronti dell’avv. __________ -, di voler indicare a quanto ammonterebbe il diritto alle indennità per insolvenza a cui ella avrebbe diritto nel caso in cui la domanda fosse stata accolta (cfr. doc. I, pag. 4).
La patrocinatrice della ricorrente sostiene che all’assicurata non si possa rimproverare di non aver fatto il possibile per recuperare il suo credito salariale, in quanto ella aveva affidato questo compito al suo legale di allora, l’avv. __________. A sostegno della propria tesi, RI 1 afferma quanto segue:
“ (…)
Da tutti i documenti prodotti contestualmente alla domanda di indennità del 20/29 gennaio 2014 così come in sede di opposizione, e qui offerti in edizione, risulta evidente come la signora RI 1 avesse fatto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lei, e pure pagando un onorario al suo avvocato, per tutelare i propri diritti rispetto al datore di lavoro, e che l’avesse fatto tempestivamente. Essa non ha mai voluto rinunciare a fare valere i propri diritti, anzi, ha continuato invano a sollecitare il proprio avvocato perché li facesse valere. L’unico errore della signora RI 1 è quello di essersi fidata e di aver continuato a fidarsi di un professionista male informato, l’avv. __________ appunto.
Dal canto mio, non ero patrocinatrice né della signora RI 1, né del signor __________, quello che potevo fare per collaborare con l’avv. __________ ritengo di averlo fatto. Ho cercato di raggiungere il collega prima di promuovere la causa di fallimento in vista dello stralcio, e, quando mi ha infine richiamato, oltre un mese dopo la mia E-Mail e soltanto dopo che era stato sollecitato a farlo dalla sua mandante, l’ho pure edotto sul fatto che sarebbe bastato lo stralcio di una procedura di fallimento.
Risulta perciò palese che, da parte della signora RI 1, non c’è mai stata alcuna rinuncia al procedimento di esecuzione, e che essa ha continuato ad interessarsene e a sollecitare il proprio legale, purtroppo inutilmente. Essa sarebbe peraltro disposta tuttora a proseguire l’esecuzione (ex art. 88 cpv. 2 LEF, un’istanza di rigetto andrebbe inoltrata a breve), ma, stando alla E-Mail della signora __________ del 14 febbraio 2014, non servirebbe a nulla in quanto gli sforzi non sarebbero più tempestivi.” (cfr. doc. I pag.3-4).
La rappresentante dell’assicurata ha infine presentato istanza di gratuito patrocinio allegando all’atto ricorsuale della documentazione a comprova della ristrettezza economica della sua assistita (cfr. doc. I pag. 5 + F).
1.3. Nella sua risposta di causa del 2 ottobre 2013 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i seguenti punti:
a) in data 02 febbraio 2012 è stato sottoscritto un contratto di lavoro con la Spettabile __________; la società ha assunto la Signora RI 1 a decorrere dal 06 febbraio 2012 con un salario lordo di fr. 3'200 mensili ed un’occupazione pari al 100%;
b) l'attività si è protratta fino al 31 maggio 2013;
c) la Signora RI 1 non è stata retribuita per il periodo di lavoro svolto dal 01 gennaio 2013 al 31 maggio 2013
d) agli atti risulta che la ricorrente ha spiccato un precetto esecutivo il 29 aprile 2013;
e) Dal 30 aprile 2013 nulla è più stato fatto da parte della Signora RI 1 a tutela dei suoi interessi salariali;
f) Il 30 gennaio 2014 la ricorrente presenta alla Cassa una richiesta d’indennità per insolvenza in quanto, nel frattempo, un altro creditore della società aveva chiesto il fallimento della __________ ma la procedura era stata stralciata per mancato anticipo delle spese (manifesto indebitamento);
g) Con decisione di cassa del 13 febbraio 2014 è stato negato all’assicurata il diritto alle indennità per insolvenza poiché dalla fine del rapporto di lavoro non ha intrapreso sforzi sufficienti e tempestivi a salvaguardia dei suoi crediti salariali;
h) In sede di opposizione, patrocinata dall’avv. RA 1, comunica alla Cassa che lei si è sempre attivata verso il suo ex patrocinatore avv. __________ per sollecitare l’incasso del dovuto e che, in buona fede, si è sempre fidata dei consigli dell’avv. __________;
i) Tramite scritto dell’11 aprile 2014 è stato inoltrato a codesto lodevole Tribunale formale ricorso;
j) A mente della Cassa non sono emersi elementi atti a modificare il precedente giudizio e a giustificare il fatto di non aver intrapreso sforzi sufficienti e tempestivi a salvaguardia dei propri crediti salariali;
k) La Cassa non entra nel merito della verifica di eventuali colpe o negligenze di terzi, si limita a constatare che agli atti risultano insufficienti gli sforzi effettuati a salvaguardia dei crediti salariali;
l) Si ricorda, però, che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell’11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1.dell’8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).
Da quanto precede la Cassa trae il convincimento che la Signora RI 1, dopo aver cessato l'attività il 31 maggio 2013, non abbia salvaguardato i suoi interessi continuando la procedura esecutiva. Così facendo non ha ottemperato ai requisiti posti dall'art. 55 cpv. 1 LADI. (…)" (cfr. doc. III).
1.4. Con scritto del 12 maggio 2014 l'assicurata, per il tramite della sua rappresentante, ha trasmesso al TCA ulteriori mezzi di prova a sostegno della propria tesi (cfr. doc. V).
Il 21 maggio 2014 la Cassa si è riconfermata nelle sue tesi e allegazioni ed ha precisato che “per quanto riguarda la richiesta di definire l’ammontare delle indennità d’insolvenza che sarebbero state accordate (nel caso di diritto), possiamo confermare che l’importo complessivo sarebbe ammontato a fr. 11'854.70.” (cfr. doc. VII).
1.5. RI 1 ha trasmesso al TCA la decisione del 20 maggio 2014 della Pretura di __________ cresciuta in giudicato con la quale è stata rigettata l’opposizione al precetto esecutivo fatto spiccare da RI 1 nei confronti del suo ex datore di lavoro __________ di __________ (in seguito: __________), per l’incasso di parte del suo credito salariale (cfr. doc. IX).
La Cassa, preso atto del contenuto dello scritto 24 maggio 2014 della ricorrente e della decisione di rigetto dell’opposizione ivi allegata, ha confermato la propria posizione senza nulla aggiungere (cfr. doc. XII).
1.6. Il 23 luglio 2014 l’insorgente ha trasmesso a questo Tribunale la lettera d’insinuazione del credito da lei inoltrata all’Ufficio Esecuzione e Fallimenti di __________, nella procedura di fallimento aperta contro il suo ex datore di lavoro (cfr. doc. XIII).
Con scritto del 24 luglio 2014 il TCA ha trasmesso alla Cassa la lettera del 23 luglio 2014 dell’insorgente, con facoltà di presentare eventuali osservazioni (cfr. doc. XIV). La parte resistente, con scritto del 25 agosto 2014, ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni (cfr. doc. XV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. La giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente fattispecie la decisione su opposizione dell’11 marzo 2014 verte esclusivamente sul principio del diritto all’indennità per insolvenza dell’assicurata. Ogni altra questione, in particolare concernente l’entità delle indennità per insolvenza che potrebbe percepire l’assicurata in caso di diritto, esula dalla presente causa.
Il TCA rileva quindi che la richiesta eventuale formulata dalla ricorrente, non essendo una questione trattata nella decisione su opposizione, deve essere respinta in ordine in quanto irricevibile (cfr. STCA 38.2013.75 del 16 giugno 2014 consid. 2.2.).
Il TCA prende comunque atto che con scritto del 21 maggio 2014, la Cassa ha quantificato in fr. 11'854.70 le indennità per insolvenza che andrebbero accordate a RI 1 in caso di diritto (cfr. doc. VII).
Nel merito
2.3. L’art. 55 cpv. 1 LADI prevede che:
" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l’obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all’art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, quando il datore di lavoro non versa – o non versa interamente – il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L’obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l’assicurato avvii senza indugio un’esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un’azione contro quest’ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all’indennità per insolvenza, l’assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l’incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia i grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l’Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l’obbligo di ridurre il danno l’assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese.
In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2005, pubblicata in DLA 2007 p. 49 seg., l’Alta Corte ha stabilito che l’obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all’art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l’assicurato ha violato l’obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l’assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l’assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura d’esecuzione o intentando un’azione legale contro di lui.
In un’altra sentenza 8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2012 p. 46 seg., il Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato da una violazione dell’obbligo di ridurre il danno secondo l’art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all’assicurato una colpa intenzionale o una grave negligenza. L’assicurato che fa valere soltanto oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia la situazione.
In una sentenza 8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere nove mesi prima di fare valere le sue pretese salariali.
In una sentenza 8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno, rilevando:
" 5.
Le recourant invoque une appréciation arbitraire des faits ainsi qu'une violation des art. 51 al. 1 et 55 al. 1 LACI. Il fait valoir que sur la base des faits établis par la juridiction cantonale, à savoir la conclusion d'une transaction extrajudiciaire le 7 février 2011 dans laquelle l'employeur s'est engagé à régler les salaires impayés, une mise en demeure écrite du 11 janvier 2012 par laquelle il a sommé l'employeur d'exécuter la transaction dans les 10 jours et les réclamations orales entre la fin du mois de juin 2011 et le mois de janvier 2012, il était arbitraire de considérer qu'il n'avait pas rempli son obligation de réduire le dommage.
En l'espèce, les rapports de travail ont initialement pris fin le 30 novembre 2010 et ce, pour des motifs économiques. L'assuré a cependant continué de travailler sans percevoir de salaire jusqu'au 31 janvier 2011. Le 7 février 2011, les parties ont signé une convention par laquelle l'employeur s'est engagé à payer jusqu'au 30 juin 2011 les salaires afférents aux mois de décembre 2010 et janvier 2011 ainsi que le 13 ème salaire de l'année 2010. Par lettre du 11 janvier 2012, le recourant a mis son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire tels que fixés dans la convention du 7 février 2011.
Il ressort de cet état de fait qu'entre le 30 juin 2011 et le 11 janvier 2012, le recourant est resté totalement inactif. L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage. Le recourant allègue toutefois qu'au cours de cette période, il a procédé à des réclamations orales. Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002). Compte tenu de ce qui précède, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit en retenant que l'absence de démarches de l'assuré pendant plus de six mois constituait une violation de l'obligation de réduire le dommage et, partant, entraînait la perte du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.
Mal fondé, le recours doit être rejeté."
In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno per avere atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
Infine, in una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
2.4. La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° p. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:
" Direttiva
Campo: IDI
Rubrica: Obbligo di diminuire il danno
Articolo: 55 cpv. 1 LADI
Obbligo di diminuire il danno prima e dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro
Successivamente egli deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
In merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per giustificare ancora un diritto all’IDI se viene avviata una procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all’IDI potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che risultano da rapporti di lavoro previsti dall’articolo 128 cifra 3 CO costituisce pertanto l’unico limite temporale del diritto all’indennità per insolvenza.
Per contro, il versamento dell’IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere alcun influsso. Questa condizione deriva dall’obbligo generale di diminuire il danno che si concretizza nell’articolo 55 capoverso 1 LADI.
Adempiere il proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto esecutivo, ecc.).
Di conseguenza il diritto all’IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.
In linea di massima l’assicurato è soggetto all’obbligo di diminuire il danno già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non versa più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare l’obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione dello stesso.
Occorre che la cassa valuti nei singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è possibile attendersi che l’assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali per adempiere l’obbligo di diminuire il danno.
Dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l’assicurato adempie l’obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più certezza di incassare i crediti salariali.
Dalla giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione dell’obbligo di diminuire il danno.”
2.5. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che l'assicurata ha lavorato per la __________ (in seguito __________.) in qualità di impiegata amministrativa dal 6 febbraio 2012 al 31 maggio 2013, senza ricevere il salario per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013 (cfr. doc. 50).
RI 1, per il tramite dell’avv. __________, a partire dal mese di febbraio 2013 ha sollecitato a più riprese il datore di lavoro al versamento dei salari non pagati (cfr. doc. 5; 9; 15; 17; 19). A seguito del fallito tentativo di recuperare il proprio credito salariale in via extragiudiziale, la ricorrente, sempre rappresentata dall’avv. __________, ha fatto spiccare nei confronti della __________. un precetto esecutivo con richiesta di pagamento dei salari di gennaio, febbraio e marzo 2013 (cfr. doc. 27).
Il legale che allora patrocinava RI 1, l’avv. __________, con messaggio di posta elettronica del 13 maggio 2013 ha avvertito la sua mandante della necessità di promuovere alla Pretura di __________ un’istanza di rigetto dell’opposizione (cfr. doc. 26).
L’avv. __________, con e-mail del 15 maggio 2013 ha inoltre riferito alla sua cliente che:
" (…). Se non promuoviamo l’istanza di rigetto il precetto rimane fermo e interrompe la prescrizione del suo credito. Non continuando non otterremo il pagamento e/o il fallimento della società e quindi non potrà fare capo all’insolvenza.” (cfr. doc. 28).
Dagli elementi agli atti risulta, poi, che il patrocinatore della ricorrente con messaggio di posta elettronica del 3 giugno 2013 ha chiesto alla sua cliente di fornirgli la documentazione necessaria per l’allestimento dell’istanza di rigetto dell’opposizione (cfr. doc. 29). L’assistente dell’avv. __________ con messaggio di posta elettronica del 12 luglio 2013 ha confermato a RI 1 di aver ricevuto il versamento d’acconto delle spese legali e la documentazione richiesta in precedenza e che nei giorni seguenti il legale avrebbe trasmesso alla Pretura l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione (cfr. doc. 31).
L’avv. RA 1, che a quel tempo rappresentava il signor __________ il quale vantava anch’egli, RI 1, dei crediti salariali nei confronti della __________., con e-mail del 3 ottobre 2013 ha scritto all’avv. __________ quanto segue:
" Egregio Collega,
la sua assistente mi dice che attualmente è impegnato, percui mi permetto di scriverle due righe, chiedendole cortesemente di chiamarmi quando avrà tempo.
Il signor __________ si è rivolto a me perché difenda i suoi interessi. __________ mi riferisce che un trattamento analogo a quello che gli è stato riservato dal suo ex datore di lavoro lo avrebbero subito anche i signori __________ e RI 1, che il mio assistito mi dice essere rappresentati da Lei.
Dall’estratto UEF, stato 27.9.2013, che ho ricevuto lunedì, riguardo ai due signori di cui sopra risulta soltanto che la __________ A ha presentato opposizione ai rispettivi PE.
Mi sembrerebbe utile allinearsi per evitare azioni scoordinate o doppioni inutili. (…)” (cfr. doc. 33)
L’avv. RA 1 nell’ambito del mandato di patrocinio legale del signor __________, il 28 ottobre 2013 ha promosso alla Pretura di __________ un’istanza di fallimento senza preventiva esecuzione nei confronti della __________., in seguito stralciata dai ruoli il 21 novembre 2013 a causa del mancato pagamento dell’anticipo delle spese processuali da parte dell’istante (cfr. doc. 59).
Il 16 gennaio 2014, dopo aver saputo che il signor __________ in seguito allo stralcio della procedura di fallimento (cfr. doc. 59) era riuscito ad ottenere dalla Cassa le indennità per insolvenza, RI 1 si è rivolta all’avv. RA 1 al fine di ottenere anch’essa lo stesso trattamento.
Il 20 gennaio 2014 l’avv. SRA 1 ha formulato alla Cassa una domanda di indennità per insolvenza per conto di RI 1 (cfr. doc. 72), poi completata con gli scritti del 29 gennaio 2014 (cfr. doc. 56) e del 3 febbraio 2014 (cfr. doc. 41) con i relativi documenti allegati.
Con decisione formale del 13 febbraio 2014, l’Istituto delle Assicurazioni Sociali ha respinto la richiesta di indennità per insolvenza di RI 1 con la motivazione che gli sforzi da lei messi in atto per recuperare il credito salariale presso l’ex datore di lavoro non possono essere considerati adeguati e tempestivi (cfr. doc. 3).
Al fine di valutare se impugnare o meno la predetta decisione, la legale della ricorrente con e-mail del 14 febbraio 2014 ha chiesto alla signora __________, funzionaria incaricata della pratica, se la decisione fosse stata sempre negativa nel caso in cui i suoi assistiti (RI 1 e __________) avessero continuato in quel momento la procedura esecutiva per l’incasso del credito salariale (cfr. doc. 39 pag. 1-2).
La funzionaria, con messaggio di posta elettronica del 14 febbraio 2014 ha risposto come segue:
" (…) purtroppo continuare ora le esecuzioni non servirebbe a nulla. Con il precetto di aprile/maggio 2013 e un’eventuale istanza di febbraio 2014, vorrebbe dire che gli assicurati son stati inattivi per ben 9 mesi, pertanto la decisione sarebbe comunque negativa perché gli sforzi non sono stati tempestivi.” (cfr. doc. 39 pag. 1).
RI 1 ha quindi impugnato la predetta decisione dapprima mediante opposizione (cfr. doc. 2), poi, visto l’esito negativo, mediante ricorso al TCA (cfr. doc. I). Ella sostiene che non ci sia mai stata da parte sua alcuna rinuncia a procedere in via esecutiva e giudiziaria all’incasso del suo credito salariale, ma che a tal fine si fosse rivolta al suo legale di allora, l’avv. __________ (cfr. doc. 2 pag. 3; I pag. 3).
La ricorrente afferma in sostanza che l’ex mandatario, nonostante le continue sollecitazioni, non avrebbe agito prontamente a tutela dei suoi interessi a seguito dell’opposizione interposta al precetto esecutivo fatto spiccare a carico della __________. In particolare RI 1 si riferisce al mancato promovimento dell’istanza di rigetto dell’opposizione e/o dell’istanza di fallimento senza preventiva esecuzione ex art. 190 ss LEF con susseguente richiesta di stralcio, in quanto - come avvenuto nell’analogo caso del signor __________ (cfr. doc. 59) - ai fini dell’ottenimento delle indennità per insolvenza sarebbe stata sufficiente una tale decisione.
L’assicurata fonda inoltre il suo atto ricorsuale sul fatto che essendo lei cittadina __________ e non avendo esperienza in contenziosi con datori di lavoro, quindi, essendo più esposta rispetto ad una persona svizzera in simili condizioni, aveva un motivo accresciuto di riporre totale fiducia a un avvocato del posto (cfr. doc. I pag. 4). L’unico errore della ricorrente sarebbe stato “quello di essersi fidata e di aver continuato a fidarsi di un professionista male informato, l’avv. __________ appunto” (cfr. doc. I pag. 3).
2.6. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che gli sforzi compiuti dall'assicurata per ottenere quanto dovuto siano insufficienti.
Infatti, dal primo e unico atto esecutivo promosso dalla ricorrente il 29 aprile 2013 (cfr. doc. 27) al momento della richiesta di indennità per insolvenza inoltrata il 20/30 gennaio 2014 (cfr. doc. 72; 56) sono trascorsi ben 9 mesi, ciò che per giurisprudenza costante della nostra Massima Corte, oltre che per la Prassi LADI, consiste in una grave violazione dell’obbligo di diminuire il danno (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).
Lasciando trascorrere un così lungo lasso di tempo l’assicurata non ha infatti dato segnali inequivocabili che permettessero alla Cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati. L’assicurata avrebbe dovuto mettere in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
Giova inoltre ribadire che la nostra Alta Corte, in una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza a un’assicurata, la quale, inizialmente ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però seguito un periodo di inattività di 13 mesi (cfr. consid. 2.3.).
Nella concreta evenienza, tenuto conto dell’inattività di ben 9 mesi tra il precetto esecutivo fatto spiccare e la domanda di indennità per insolvenza, lo sforzo messo in atto dalla ricorrente per tutelare i suoi crediti salariali nei confronti dell’ex datore di lavoro non risulta essere né adeguato né sufficiente ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI.
L’argomento ricorsuale della ricorrente secondo cui ella non avrebbe mai rinunciato ai suoi crediti salariali, ma che avrebbe affidato l’incarico di far valere i suoi diritti nei confronti della __________ al legale di allora avv. __________, sollecitandolo ripetutamente ma invano a proseguire nella procedura esecutiva, non può portare ad una diversa soluzione.
Si ricorda infatti che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).
2.7. Deve ancora essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 5).
Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce della LADI e della giurisprudenza federale e cantonale pubblicata nel sito www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch, nonché in riviste specialistiche, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, l’assicurata - consapevole del lungo lasso di tempo trascorso tra il primo e unico atto esecutivo nei confronti della __________. e la domanda di indennità per insolvenza formulata ben 9 mesi più tardi – considerato, da un lato, la solida e severa prassi e giurisprudenza in ambito di indennità per insolvenza (cfr. consid. 2.3.; 2.4.), dall’altro, la costante giurisprudenza secondo cui gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. consid. 2.6.), doveva o poteva riconoscere di primo acchito che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2013.40 del 15 gennaio 2014 consid. 2.5. e STCA 38.2013.73 del 6 agosto 2014.
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
2.8. Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che la ricorrente non ha diritto alle indennità per insolvenza postulate con richiesta del 20/30 gennaio 2014.
La decisione su opposizione dell’11 marzo 2014 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3.Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti