Raccomandata
Incarto n. 38.2013.75
MP/RS/sc
Lugano 16 giugno 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Massimo Piemontesi, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2013 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 ottobre 2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 29 ottobre 2013 la Cassa di Disoccupazione CO 1 (di seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 16 settembre 2013 con la quale è stato comunicato a RI 1 l’esaurimento del numero massimo di 90 indennità giornaliere di disoccupazione il 31 luglio 2013 (cfr. doc. B). La Cassa ha così motivato la sua decisione:
" (…)
Nel caso concreto l’iscrizione a collocamento è avvenuta il 28 settembre 2013 (recte: 2012, n.d.r.), per 71 giorni ha scontato i giorni di attesa conformemente alle disposizioni già menzionate.
Dal 7 gennaio 2013 ha iniziato un periodo di pratica professionale che è durato fino al 5 luglio 2013.
Fino allo spirare dei giorni di attesa è stato calcolato un contributo di CHF 102.--, corrispondente all’indennità giornaliera minima (49 giorni corrispondenti al 19 marzo 2013).
Dal 20 marzo 2013 al 5 luglio 2013 ha usufruito delle 90 indennità di disoccupazione di CHF 101.60 e il supplemento di CHF 0.40 per raggiungere l’indennità giornaliera minima.
Infine ha usufruito dal luglio 2013 al 23 luglio 2013 le indennità giornaliere rimanenti con una indennità giornaliera di CHF 101.60.
A mente della cassa, con maggiore attenzione, avrebbe potuto accorgersi dai conteggi mensili che il suo saldo dei giorni di diritto diminuiva ad ogni pagamento del periodo di controllo.
Il conteggio di febbraio 2013 indica un diritto rimanente di 90 giorni, marzo 2013 82 giorni, aprile 2013 60 giorni, maggio 2013 37 giorni, giugno 2013 17 giorni fino all’esaurimento dei giorni di diritto avvenuto il luglio 2013.
Contrariamente a quanto indicato in sede di opposizione un periodo di pratica professionale non ha lo scopo di “prolungare” il diritto alle prestazioni ma bensì, come già indicato, mira a favorire la reintegrazione degli assicurati nel mondo del lavoro permettendo loro di acquisire esperienze professionali e allacciare contatti nell’ambito della loro professione o di un’attività.
In merito alla L-rilocc si tratta di un aiuto finanziario adottato dal Cantone a favore delle ditte che impiegano giovani nell’ambito delle PPP.
Tale aiuto copre la partecipazione finanziaria stabilita dalla LADI.
Dopo un esame approfondito dei fatti determinanti e in applicazione delle disposizioni di legge menzionate, la cassa respinge la sua opposizione. Il 31 luglio 2013 lei ha esaurito il numero massimo di 90 indennità giornaliere di disoccupazione. (…)” (cfr. doc. 3)
1.2. Con atto ricorsuale del 27 novembre 2013, RI 1, rappresentata dalla RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione del 29 ottobre 2013 davanti al TCA, chiedendo di riformare la predetta decisione nel senso di riconoscere l’inizio del suo diritto alle 90 indennità giornaliere a far tempo dal 6 luglio 2013, giorno seguente alla data in cui ha preso fine il suo periodo di pratica professionale (di seguito: PPP). In particolare il patrocinatore della ricorrente ha sostenuto che:
" (…)
Col 23.07.2013 sono cessate tutte le prestazioni di disoccupazione. E con grande sorpresa della signora RI 1 che, secondo quanto le era stato spiegato dal consulente della Cassa, il periodo lavorativo trascorso e remunerato in “modalità PPP”, non avrebbe “intaccato” le 90 indennità di disoccupazione “classica”. Dal 07.01.2013 al 05.07.2013 la signora RI 1 avrebbe ricevuto le indennità previste dalle misure attive, in regime di PPP e in seguito, al termine del PPP, avrebbe potuto beneficiare delle “normali” indennità di disoccupazione per un massimo di 90 indennità, cosa che l’avrebbe traghettata, in assenza di un posto di lavoro, almeno fino a novembre 2013. (…)” (cfr. doc. I, pag. 2).
L’insorgente inoltre ha affermato quanto segue:
" (…)
Posto che il periodo effettuato nell’ambito delle misure attive in regime di PPP, finalizzato a creare le premesse per trovare un impiego e evitare il cronicizzarsi di una disoccupazione di lunga durata – facile per i neolaureati alla ricerca del primo impiego e che, per giunta, debbono sottostare anche a un periodo d’attesa di 120 giorni – allunga il periodo alle prestazioni, siamo dell’avviso che alla signora RI 1 debbano essere corrisposte le indennità di disoccupazione pari a 90 indennità a partire dal 06.07.2013 in poi, a cessazione del PPP.
Se così non fosse, mal si capirebbe il senso di partecipare a un programma PPP. (…)” (cfr. doc. I, pag. 3)
Infine, nell’atto ricorsuale l’insorgente ha sostenuto di essere stata inserita in una classe d’indennità errata, essendo ella titolare di un diploma universitario professionale che le darebbe diritto a indennità giornaliere pari a fr. 153.--, invece dei fr. 102.--che le sono stati riconosciuti dalla Cassa (cfr. doc. I a pag. 3 e 4).
1.3. La Cassa in sede di risposta ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. La giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente fattispecie la decisione su opposizione del 29 ottobre 2013 verte esclusivamente sulla data dell’esaurimento del numero massimo di indennità giornaliere (cfr. doc. 3).
Ogni altra questione, in particolare concernente l’entità dell’importo forfetario attribuito all’assicurata (cfr. doc. I pag. 3 e 4), esula dalla presente causa.
Infatti, il TCA constata che la decisione formale della Cassa del 16 settembre 2013 riguarda unicamente la data dell’esaurimento delle indennità di disoccupazione dell’assicurata (cfr. doc. 1). Del resto, RI 1, nell’atto di opposizione del 11 ottobre 2013 (doc. 2), con le sue motivazioni e conclusioni si riferiva esclusivamente alla data d’inizio e alla durata delle sue indennità giornaliere di disoccupazione, senza alcun riferimento o contestazione in merito all’ammontare delle stesse.
Il TCA prende comunque atto che la Cassa nella risposta di causa ha dichiarato quanto segue:
" (…)
In merito alla questione della quota globale stabilita dalla Cassa si rileva che questo argomento è nuovo e non è stato trattato nell’opposizione.
Al momento dell’iscrizione al collocamento e l’istruzione della pratica di disoccupazione il diploma datato 27.09.2012 (indicato come Doc. C) non è mai stato consegnato alla cassa.
La stessa, nello stabilire la quota globale si è basata sull’attestazione fatta dalla scuola in data 2 agosto 2012 e l’attestato di frequenza SUPSI dell’8 gennaio 2013 dove viene indicata la frequenza ma non il conseguimento del diploma.
Non appena in possesso del citato diploma la cassa provvederà ad riesaminare la pratica. (…)” (doc. II, pag. 5)
Nel merito
2.3. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa ha stabilito la data dell’esaurimento delle indennità giornaliere di disoccupazione della ricorrente al 31 luglio 2013.
Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Anche la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011, non ha apportato sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Pertanto, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA
C 56/04 del 10 gennaio 2005).
2.4. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
L’art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:
" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.
1quater Su richiesta del Cantone, l'ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell'ambito di licenziamenti collettivi.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."
2.5. Secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se, tra l’altro, ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione.
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L’art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1 che:
" sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:
a. formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;
b. malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
c. soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.”
In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero.
Cfr. pure STF C 25/07 del 22 novembre 2007.
2.6. La persona che intende beneficiare delle indennità di disoccupazione, deve inoltre rispettare i periodi di attesa imposti dall’art. 18 LADI, il quale dispone che:
" 1Il diritto all’indennità inizia dopo un periodo di attesa di cinque giorni di disoccupazione controllata. Per le persone che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni il periodo di attesa è differenziato ed è di:
a. 10 giorni per un guadagno assicurato compreso tra 60 001 e 90 000 franchi;
b. 15 giorni per un guadagno assicurato compreso tra 90 001 e 125 000 franchi;
c. 20 giorni per un guadagno assicurato superiore a 125 000 franchi.
1bis Per evitare casi di rigore, il Consiglio federale eccettua dal periodo di attesa determinati gruppi di assicurati.
2 Le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 14) possono riscuotere per la prima volta l’indennità di disoccupazione nel termine quadro soltanto dopo un periodo di attesa di 12 mesi al massimo stabilito dal Consiglio federale. Questo periodo di attesa speciale si aggiunge al periodo di attesa generale fissato nel capoverso 1.
3 Se l’assicurato diventa disoccupato alla fine di un’attività stagionale o alla fine di un’attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata, la perdita di lavoro non è computata durante un periodo di attesa stabilito dal Consiglio federale.
4 …
5 …"
L’art. 6 cpv. 1 - 1ter OADI definisce la durata dei periodi di attesa speciali ai quali devono sottostare gli assicurati esonerati dall’obbligo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI in connessione se del caso con un motivo di cui all’art. 14 cpv. 1 lett. b o c LADI (cfr. art. 18 cpv. 2 LADI). Essi, a norma del cpv. 1 di questo articolo, devono compiere un periodo di attesa di 120 giorni.
Il cpv. 1 dell’art. 6 OADI prevede che gli assicurati esonerati dall’obbligo di contribuzione (art. 14 LADI), durante i periodi di attesa speciali di 120 giorni, possono partecipare a dei periodi di pratica professionale ai sensi dell’art. 64a cpv. 1 lett. b LADI, a condizione che il tasso di disoccupazione medio degli ultimi 6 mesi in Svizzera sia superiore al 3,3%.
Il summenzionato articolo 64a LADI definisce i provvedimenti di occupazione temporanea previsti dalla LADI ed ha il seguente tenore:
" 1Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione; in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l’articolo 18 capoverso 2 partecipino a pratiche professionali;
c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine della scuola dell’obbligo sono alla ricerca di un posto di formazione, se non dispongono di una formazione professionale completa e hanno concluso la scuola senza aver conseguito un diploma di maturità.
2L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c.
5Il Consiglio federale fissa il contributo mensile per le persone che partecipano a un semestre di motivazione durante il periodo di attesa."
Ai sensi dell’art. 59b cpv. 1 LADI, relativo a prestazioni in caso di partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e in vigore dal 1° luglio 2003, l’assicurazione versa agli assicurati indennità giornaliere per i giorni durante i quali, in virtù di una decisione del servizio competente, partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione o si dedicano a preparare un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 71a.
L’art. 98 OADI, riferito all’art. 64a cpv. 1 lett. b LADI, dispone che:
" Gli assicurati di cui all'articolo 6 capoverso 1ter che partecipano a un periodo di pratica professionale hanno diritto a un contributo corrispondente all'indennità giornaliera minima di cui all'articolo 81b durante il periodo di attesa."
L’art. 81b OADI fissa le indennità giornaliere minime riservate agli assicurati che partecipano a un programma di occupazione ai sensi dell’art. 64a cpv. 1 lett. a o b. in fr. 102.--.
2.7. Una volta superato il periodo di attesa, l’assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione, il cui numero dipende dal periodo di contribuzione e dall’età dell’assicurato, così come definito nell’art. 27 LADI:
" 1Entro il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).
2L’assicurato ha diritto a:
a. 260 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;
b. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi in totale;
c. 520 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 24 mesi e:
ha compiuto 55 anni, o
riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.
3Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.
4Le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 90 indennità giornaliere al massimo.
5...
5bisLe persone minori di 25 anni che non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli hanno diritto a 200 indennità giornaliere al massimo."
2.8. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata, la quale ha concluso la sua formazione Bachelor in lavoro sociale presso la SUPSI nell’estate 2012 (cfr. docc. 7 e 8), il 28 settembre 2012, si è iscritta in disoccupazione presso l’URC di __________, rivendicando il diritto all’indennità di disoccupazione da quella data (cfr. docc. 4 e 5).
L’8 gennaio 2013 l’URC di __________ ha assegnato alla ricorrente un periodo di pratica professionale (di seguito: PPP) presso il Comune di __________ a far tempo dal 7 gennaio 2013 per la durata di sei mesi, ovvero fino al 5 luglio 2013 (cfr doc. 11).
In data 16 gennaio 2013 la Cassa ha trasmesso alla ricorrente la comunicazione delle principali condizioni del diritto all’indennità di disoccupazione dalla quale risulta, tra le altre cose, che RI 1 doveva sottostare a un periodo di attesa speciale di 120 giorni giusta gli artt. 18 cpv. 2 LADI e 6 cpv. 1 OADI (cfr. consid 2.6), allo scadere del quale aveva diritto a 90 indennità giornaliere di disoccupazione (doc. 10).
L’assicurata ha quindi trascorso una prima parte del periodo di attesa speciale, dal 28 settembre 2012 a inizio gennaio 2013, senza percepire alcuna indennità di disoccupazione, ai sensi degli art. 18 LADI e 6 OADI (cfr. doc. 17.1-4).
Dal 7 gennaio 2013, mentre il periodo di attesa speciale non era ancora finito, l’assicurata ha iniziato a percepire le indennità giornaliere minime pari a fr. 102.-- (art. 81 b OADI) per il PPP svolto, così come disposto dall’art. 98 OADI (cfr. docc. 11 e 17.5).
Scaduti i 120 giorni di attesa in data 20 marzo 2013, per l’assicurata ha preso inizio il suo diritto alle 90 indennità giornaliere, che, come da decisione della Cassa del 16 settembre 2013, confermata dalla decisione su opposizione del 29 ottobre 2013, si sono esaurite in data 31 luglio 2013 (cfr. doc. 1 e B).
L’assicurata contesta l’operato della convenuta, affermando che il suo diritto alle indennità giornaliere doveva iniziare il 6 luglio 2013 ed essere protratto fino al mese di novembre 2013, poiché, come le avrebbe confermato un consulente della Cassa, il suo diritto alle 90 indennità giornaliere “ordinarie” di disoccupazione sarebbe dovuto cominciare soltanto al termine del PPP (cfr. doc. I pag. 2).
2.9. Chiamato ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA ritiene innanzitutto utile evidenziare che con la terza revisione della LADI, entrata in vigore nel 2003, il legislatore ha soppresso la distinzione tra indennità giornaliere “ordinarie” e indennità giornaliere speciali che venivano erogate in favore degli assicurati che prendevano parte a dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (di seguito: PML; cfr. RU 2003 p. 1728 ss; STF 8C_796/2007 del 22 ottobre 2008 consid.5.2.4.).
Prima della terza revisione della legge, l’art. 59b vLADI prevedeva che:
" 1Gli assicurati riscuotono indennità giornaliere speciali per i giorni durante i quali partecipano a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro su ordine o con l’accordo del servizio ufficiale competente.
2Le indennità giornaliere speciali sono calcolate conformemente all’articolo 22; sono indipendenti dal numero massimo d’indennità di cui all’articolo 27 capoverso 2 lettera a. Sono versate fino alla scadenza del termine quadro per la riscossione delle prestazioni per quanto la presente legge non disponga altrimenti.
3Se partecipa a un programma di occupazione temporanea ai sensi dell’articolo 72 e con una quota di formazione inferiore al 40 per cento, l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera minima di 102 franchi. Se il tasso di occupazione in un programma di occupazione temporanea è inferiore al 100 per cento, l’indennità giornaliera minima è ridotta in modo corrispondente."
Con l’abolizione delle indennità giornaliere speciali il legislatore ha voluto abolire la consuetudine - sbagliata - delle Casse di disoccupazione, che consisteva nell’esaurire le indennità “ordinarie” di disoccupazione, prima di mettere in atto i PML, con i quali erano erogate all’assicurato le indennità giornaliere speciali (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1975).
Questa prassi aveva quale conseguenza negativa di svuotare di portata gli obbiettivi attesi dai PML descritti all’art. 59 cpv. 2 LADI, i quali, per essere efficaci, devono essere messi in atto appena possibile e a prescindere dal diritto dell’assicurato a percepire le indennità giornaliere ordinarie.
A tal proposito il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 13/05 del 24 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 286, si è così espresso:
" La soppressione delle indennità giornaliere speciali è stata voluta per eliminare la prassi, precedentemente troppo spesso adottata, di assegnare un assicurato a un provvedimento inerente al mercato del lavoro soltanto quando questi esauriva le sue indennità normali. Si è quindi voluto fare in modo che l’assicurato potesse partecipare quanto prima a un provvedimento inerente al mercato del lavoro (FF 2001 2009)."
Come menzionato in precedenza (cfr. consid. 2.3), tra i principali obbiettivi della LADI vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Il periodo di PPP di cui ha beneficiato l’assicurata è stato introdotto dalla LADI con lo scopo di facilitare l’entrata nel mondo del lavoro delle persone disoccupate al termine del loro periodo di formazione scolastica o universitaria. Conformemente all’art. 59 cpv. 2 LADI tale misura è finalizzata a migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole integrazione nel mondo del lavoro (cpv. 2 lett. a) e a diminuire il rischio di una disoccupazione giovanile di lunga durata (cpv. 2 lett. c). Inoltre i disoccupati al termine del loro periodo formativo, con la partecipazione ai PPP hanno la possibilità di acquisire esperienza professionale (art. 59 cpv. 2 lett. d), che va certamente a vantaggio della loro competitività sul mercato del lavoro in cui cercano collocamento.
A fronte di quanto precede, è a torto che la ricorrente sostiene che i PML e nel caso concreto dei PPP prolunghino il diritto degli assicurati alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. I pag. 3). Come già evidenziato in precedenza, con la terza revisione della LADI il legislatore ha voluto evitare il persistere dell’errata consuetudine messa in atto dalle Casse, proprio per permettere di garantire l’efficienza dei PML e dei suoi obbiettivi prefissi dall’art. 59 cpv. 2 LADI, tra i quali non figura quello di prolungare il diritto alle indennità giornaliere dell’assicurato.
Giova inoltre segnalare che la nostra massima Corte, in merito alle indennità giornaliere versate all’assicurato durante il periodo di PML, nella STF 8C_796/2007 del 22 ottobre 2008, al consid. 5.2.4., ha sostenuto che le indennità versate durante il un provvedimento inerente al mercato del lavoro sono computate nel numero massimo di indennità giornaliere previste dall’art. 27 LADI.
2.10. Nel caso in esame, questo TCA ritiene che la Cassa a giusta ragione abbia stabilito la data della fine del diritto dell’assicurata alle indennità di disoccupazione al 31 luglio 2013.
Il diritto alle 90 indennità giornaliere spettanti a RI 1, a norma dell’art. 27 cpv. 4 LADI, essendo stata esonerata dal periodo di contribuzione per formazione scolastica (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a LADI), ha rettamente preso inizio alla fine del suo periodo di attesa speciale di 120 giorni (art. 6 OADI), ovvero al 20 marzo 2013, quando l’assicurata stava ancora svolgendo il PPP iniziato il 7 gennaio 2013 e della durata di 6 mesi. Le 90 indennità giornaliere di cui ha beneficiato l’assicurata si sono quindi esaurite in data 23 luglio 2013.
Nel periodo precedente, ossia dal 7 gennaio al 20 marzo 2013, durante il suo periodo di attesa - in cui, per definizione, l’assicurato non avrebbe diritto ad alcun compenso – la ricorrente ha beneficiato dell’opportunità di partecipare a un PPP, percependo le indennità giornaliere minime a norma degli art. 81 e 98 OADI.
Come già menzionato, il periodo di PPP non ha l’obiettivo di prolungare il periodo di indennità giornaliere di disoccupazione spettanti a un assicurato giusta l'art. 27 LADI, tant’è che la giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che le indennità percepite durante questo periodo vanno computate nel numero massimo di indennità giornaliere a cui ha diritto l’assicurato (cfr. STF 8C_796/2007 del 22 ottobre 2008, consid. 5.2.4.).
La circostanza che il 7 gennaio 2013 la ricorrente, durante il periodo di attesa speciale (120 giorni), abbia iniziato un PPP, percependo nei 120 giorni le indennità giornaliere minime, non implica, perciò, né il prolungamento del suo diritto alle indennità giornaliere (che è iniziato a decorrere dalla fine del periodo di attesa speciale di 120 giorni), né l’aumento del numero massimo delle stesse che, a norma dell’art. 27 cpv. 4 LADI, è pari a 90 (cfr. doc. 10).
A tal proposito, il TCA ritiene utile rilevare che la nostra massima Corte nella STF 8C_754/2012 del 15 marzo 2013, pubblicata al DTF 139 V 212, relativa a un assicurato al quale è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, in quanto non aveva ossequiato il periodo di contribuzione minimo essendo stato occupato presso un’associazione di integrazione professionale e sociale, il Tribunale federale ha stabilito che, nonostante l’art.23 cpv. 3bis LADI secondo il suo tenore letterale e la sistematica della legge si riferisca soltanto alla determinazione del guadagno assicurato, è incontestato che una persona che svolge un’attività compresa nel campo d’applicazione di tale disposto (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro finanziati dall’ente pubblico), non adempie alcun periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.
L’Alta Corte, dopo aver ricordato che lo scopo della LADI è di combattere la disoccupazione esistente e favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro, ha precisato che l’art. 23 cpv. 3bis LADI deve impedire che le autorità sociali organizzino programmi occupazionali finalizzati, invece che al reinserimento lavorativo, soltanto a generare periodi di contribuzione.
Il TF ha, inoltre, sottolineato, da un lato, che gli assicurati che partecipano a un provvedimento inerente al mercato del lavoro secondo gli art. 59 segg. LADI non percepiscono un salario, bensì delle indennità giornaliere giusta l’art. 59b cpv. 1 LADI.
Dall’altro, che è ovvio che una tale indennità giornaliera anche senza l’art. 23 cpv. 3bis LADI non influisce sul calcolo del guadagno assicurato, né fa sorgere un periodo di contribuzione.
L’Alta Corte ha così concluso che l’art. 38 cpv. 1 LADI secondo cui tutti i provvedimenti di integrazione completamente o parzialmente finanziati dall’ente pubblico rientrano nel campo di applicazione dell’art. 23 cpv. 3bis LADI è conforme alla legge.
Applicando questa giurisprudenza alla presente fattispecie, come è stato giudicato dall’Alta Corte che con la partecipazione a un PML l’assicurato non adempie alcun periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 LADI, in quanto lo scopo di tali provvedimenti è quello di integrare la persona nel mondo del lavoro e non quello di generare periodi di contribuzione, analogamente e a maggior ragione, l’assicurato che prende parte a un periodo di PPP (provvedimento facente parte dei PML), non può ragionevolmente pretendere che ciò abbia quale scopo di posticipare l’inizio del suo diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione ex art. 27 LADI, prolungando in questo modo la durata complessiva delle prestazioni LADI a suo favore.
2.11. Nell’atto ricorsuale l’insorgente ha sostenuto che durante un colloquio con l’URC, il suo consulente __________ le avrebbe spiegato che “il periodo lavorativo trascorso e remunerato in modalità PPP, non avrebbe “intaccato” le 90 indennità di disoccupazione “classica”. Dal 07.01.2013 al 05.07.2013 la signora RI 1 avrebbe ricevuto le indennità previste dalle misure attive, in regime di PPP e in seguito, al termine del PPP, avrebbe potuto beneficiare delle “normali” indennità di disoccupazione per un massimo di 90 indennità, cosa che l’avrebbe traghettata, in assenza di un posto di lavoro, almeno fino a novembre 2013” (cfr. doc. I pag. 2).
L’insorgente ha quindi sostenuto di aver ricevuto un’errata informazione o una carente consulenza da parte degli organi competenti, in merito alla durata effettiva del suo diritto alle indennità di disoccupazione.
L’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Il TF, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.
Dall’art. 27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.
2.12. In concreto, dagli elementi agli atti risulta in primo luogo che con un e-mail del 8 settembre 2013 trasmessa al consulente dell’URC, __________, la ricorrente ha affermato:
" (…)
Ritengo che il mio diritto alle indennità giornaliere non possa essersi esaurito al termine della mia Pratica Professionale (PPP), e che queste debbano essermi riconosciute solo a partire dal termine del PPP.
Questo in linea con quanto indicato nel art. 4a della L-Rilocc e sul relativo regolamento d’applicazione; nonché espressamente specificato sul relativo sito del Cantone Ticino (http://www4.ti.ch/dfe/de/sdl/servizi/periodo-di-pratica-professionale-ppp-per-giovani-al-primo-impiego/), dove si menziona che questa misura di inserimento professionale è integralmente finanziata dalla Confederazione e dal Cantone:
"La Confederazione, con la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e il Cantone Ticino, con la Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-Rilocc), si assumono integralmente i costi derivanti dai PPP per la durata massima di 6 mesi."
Come tale il mio regolare diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione non sarebbe dunque dovuto essere intaccato durante il periodo dal 7.1.2013 al 5.7.2013. (…)” (cfr. doc. 15 pag. 2).
L'assicurata non ha però rimproverato al consulente di aver ricevuto da lui informazioni errate (cfr. doc. 15 pag. 2-3).
In secondo luogo, dagli atti risulta che nella dichiarazione scritta del 24 ottobre 2013 rilasciata alla Cassa nell’ambito della procedura di opposizione (cfr. doc 14), il consulente dell’URC __________ ha affermato che:
“(…) In riferimento alle osservazioni della signora RI 1 posso dire che probabilmente ho dato delle informazioni relative ai giorni di attesa all’assicurata (non ricordo quando).
Di regola, quando spiego agli assicurati che si annunciano per studio, comunico che durante i giorni attesa si può partecipare a delle pratiche professionali e che durante questi giorni si riceve un’indennità e nel contempo si consumano i giorni di attesa.
Mi ricordo che per un caso (potrebbe essere quello della signora RI
(cfr. doc. 14, la sottolineatura è del redattore).
In simili condizioni, anche volendo considerare che sia stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA o che sia stata fornita un’informazione errata, ipotesi in ogni caso scarsamente verosimili considerato quanto appena esposto (cfr. doc. 15 pag 2-3 e doc. 14), ciò non implica automaticamente che all’assicurata vada riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.2.).
Infatti, un’informazione sbagliata fornita da un’autorità permette, solo a determinate condizioni, la tutela della buona fede di un assicurato.
La violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA va equiparata al rilascio di un’informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.
(cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio in una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così precisata:
" (…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob Dispositionen getroffen wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 102 f.; dies. , Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242)."
Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.
L’Alta Corte non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata informazione da parte dell’autorità.
2.13. Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non sarebbe comunque soddisfatto il presupposto secondo cui la mancata informazione deve avere indotto l’assicurata ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.
In concreto, infatti, non si vede in cosa possa essere consistito il comportamento pregiudizievole assunto dall’insorgente, nella misura in cui la conoscenza o meno della durata massima del diritto alle indennità di disoccupazione non deve avere effetti sul comportamento che l'assicurata è tenuta ad adottare.
L'atteggiamento dell'assicurata non poteva essere diverso a seconda che sapesse o meno che il suo diritto alle 90 indennità giornaliere si sarebbe esaurito al 23 luglio 2013. Ella doveva, in effetti, comunque fare il suo possibile per ridurre il danno nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Al riguardo va ricordato che l'obbligo della riduzione del danno è un importante principio del diritto delle assicurazioni sociali, in particolare dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323; DTF 129 V 460; DTF 123 V 39; STFA C 213/03 del 6 gennaio 2004).
Di transenna va rilevato che il TFA in una sentenza C 18/03 del 13 febbraio 2004, concernente l'inidoneità al collocamento di un'assicurata che voleva dedicarsi completamente a un'attività in proprio e la negazione del diritto a indennità speciali ai sensi dell'art. 71a LADI, in quanto la fase di progettazione dell'attività lucrativa indipendente era già stata attuata, ha deciso che anche nell'ipotesi in cui la consulente del personale dell'assicurata le avesse effettivamente rilasciato un'informazione erronea, ovvero di poter richiedere delle indennità speciali retroattivamente, la buona fede dell'assicurata non doveva essere tutelata, poiché essa non aveva comunque adottato alcuna disposizione particolare confidando nell'indicazione ricevuta dall'amministrazione.
Inoltre questo TCA non ritiene adempiuto nemmeno il presupposto secondo cui l’assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta.
RI 1 è stata informata dalla Cassa tramite scritto del 16 gennaio 2013 - data in cui aveva già iniziato il suo periodo di PPP – che avrebbe avuto diritto alle 90 indennità giornaliere allo spirare dei 120 giorni di attesa (cfr. doc. 10).
Dagli atti di causa non è chiaro il momento in cui l’assicurata avrebbe ricevuto l’asserita informazione errata da parte del consulente (né se l’abbia effettivamente ricevuta, cfr. doc. 15 pag. 2-3). Comunque sia, a partire dal 16 gennaio 2013, l’assicurata - essendo a conoscenza del contenuto del predetto scritto, ovvero dell’inizio e della durata delle sue indennità di disoccupazione - avrebbe dovuto e potuto riconoscere che l’eventuale informazione del consulente discordava con quanto contenuto nella comunicazione ufficiale della Cassa (doc. 10). L’assicurata, in simili condizioni, avrebbe quindi perlomeno dovuto interpellare quanto prima la Cassa, chiedendo delle precisazioni circa l’inizio e la durata massima del suo diritto alle indennità di disoccupazione (doc. 10).
La ricorrente è invece restata inattiva fino al mese di settembre 2013 (doc. 15 pag. 2-3), pertanto, anche per questo motivo, ella non può prevalersi della protezione della buona fede ai sensi dell’art. 9 Cost.
Infine, occorre evidenziare che RI 1 non poteva ignorare la durata massima del suo diritto alle indennità giornaliere, poiché ogni mese il saldo delle indennità di disoccupazione residue era riportato nei conteggi originali ricevuti dalla Cassa alla fine di ogni periodo di controllo (cfr. doc. 17.1-11).
La censura sollevata dalla ricorrente, secondo la quale il saldo dei conteggi durante il periodo in cui svolgeva la PPP era sempre pari a 90 non può essere seguita (cfr. doc. I pag. 2 + E). Va piuttosto condivisa la constatazione esposta dalla convenuta in sede di risposta, ovvero che i conteggi attraverso i quali l’assicurata avrebbe dovuto controllare il saldo decrescente delle indennità residue, sono quelli originali inviati ogni mese alla ricorrente e prodotti agli atti dalla Cassa al doc. 17.1-11, i quali riportano il saldo delle indennità di disoccupazione rimanenti alla fine di ogni periodo di controllo. I conteggi prodotti dall’insorgente al doc. I + E, sono infatti delle copie richieste dall’assicurata durante il mese di agosto 2013, come si può notare dal fatto che per ogni mese di controllo, da gennaio a luglio 2013, i contatori sono sempre fermi al mese di agosto 2013, data in cui la ricorrente ha chiesto le copie dei conteggi alla Cassa (cfr. doc. I + E in fondo a ogni mese).
2.14. Alla luce di tutto quanto esposto, il TCA ritiene che a giusta ragione la Cassa ha stabilito l’esaurimento del numero massimo di 90 indennità giornaliere di disoccupazione della ricorrente al 31 luglio 2013.
La decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
Non si percepiscono tassa di giustizia, mentre le spese son poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti