Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2013.73
Entscheidungsdatum
06.08.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2013.73

rs/sc

Lugano 6 agosto 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 novembre 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25 ottobre 2013 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 16 aprile 2013 la Sezione del lavoro ha stabilito che RI 1 non ha diritto alle indennità di disoccupazione dal 15 ottobre 2012, poiché egli non ha la residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in Italia (cfr. doc. 2/1).

1.2. Il 25 ottobre 2013 la Sezione del lavoro ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha parzialmente accolto l’opposizione interposta dall’assicurato personalmente il 7 maggio 2013 (cfr. doc. 2), stabilendo che quest’ultimo ha la residenza effettiva in Svizzera dal mese di agosto 2013 ed è idoneo e disponibile al collocamento dal 9 settembre 2013 (cfr. doc. B).

In particolare l’amministrazione ha rilevato che:

" (…) va precisato come il fatto di essersi regolarmente annunciato presso il Comune di __________, non sia sufficiente per ritenere l'interessato residente in Svizzera.

Infatti, per concludere circa l'esistenza di un'effettiva dimora in Svizzera non è dunque determinante il luogo nel quale l'assicurato si è annunciato, paga le imposte o adempie altri obblighi civici (cfr. sentenza 13 marzo 2002 del Tribunale federale delle assicurazioni [C 149/01], consid. 3; Prassi LADI B137). Non basta che l'assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STCA 38.2005.79 del 19 giugno 2006, consid. 2.6) e una dimora destinata unicamente alla ricerca di lavoro non costituisce una residenza ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (Boris Rubin, op. citata, pag. 173). Infatti, un assicurato che soddisfa l'obbligo di controllo in Svizzera, pur avendo il centro delle proprie relazioni personali all'estero, non ha diritto all'ID (Prassi LADI B141).

Anche il fatto che l'assicurato dall'8 giugno 2012 sia al beneficio di un permesso "B", non è sufficiente a comprovare che lo stesso sia residente in Svizzera, ai sensi delle disposizioni relative all'assicurazione contro la disoccupazione.

Come detto nei precedenti considerandi (cfr. consid. 2.3.) il riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a tre condizioni cumulative (dimora effettiva in Svizzera, intenzione di continuare a risiedervi e avervi il centro delle proprie relazioni personali).

Dagli accertamenti esperiti dalla Polizia di __________, è emerso chiaramente che nel periodo in cui essi sono stati effettuati, segnatamente dal

  1. luglio 2013 al 20 agosto 2013, ad eccezione dell'11 luglio 2013 (veicolo presente), non è mai stata riscontrata la presenza dell'interessato in via __________. Ammesso e non concesso che egli la prima settimana di luglio 2013 stesse lavorando per la __________ (tramite la __________), osserviamo che i controlli svolti in questa settimana sono avvenuti alla sera (3 luglio alle 19.15, 4 luglio alle 22.45 e 5 luglio alle 21.00) pertanto in orari in cui il lavoro era terminato. Dal 22 luglio 2013 fino a fine luglio 2013 (ndr periodo in relazione al quale non si dispone di nessuna documentazione) e dal 12 agosto per due settimane egli lavorava a __________ e pertanto non era possibile riscontrarne la presenza. Tuttavia, anche nel periodo in cui non era a __________, segnatamente il 2 agosto alle ore 17.50 ed il 7 agosto alle ore 21.30 egli era assente.

Non merita tutela la contestazione dell'assicurato riguardo al fatto che la Polizia non abbia controllato il posteggio corretto, considerato che se così fosse, non avrebbe allora dovuto riscontrare la presenza dell'automobile dell'interessato nemmeno l'11 luglio 2013 alle ore 10.00.

4.2 Per quanto riguarda il centro delle relazioni personali è necessario distinguere almeno due periodi.

In un primo periodo il centro delle relazioni deve essere collocato in Italia. Infatti, come risulta dalle dichiarazioni rilasciate dall'assicurato in occasione dell'audizione personale dell'8 marzo 2013, egli aveva chiaramente indicato di rientrare regolarmente al proprio domicilio in Italia per occuparsi dei figli (due minorenni) che vivevano con la moglie a __________), dove frequentavano la scuola, e dei suoi due cani. In tale circostanza, egli aveva pure dichiarato di non intrattenere alcuna relazione con la signora __________ e di essere semplicemente ospitato da quest'ultima. La pretesa separazione di fatto dalla moglie, ribadita in sede d'opposizione, non è stata - malgrado la richiesta dell'amministrazione – in alcuno modo comprovata e risulta essere una mera allegazione di parte.

Visto quanto precede, è necessario concludere che dall'iscrizione in disoccupazione almeno sino al momento in cui i famigliari dell'interessato risultano essersi trasferiti in __________ (agosto 2013), il centro degli interessi del signor __________ debba essere collocato in __________, dove risiedevano la moglie ed i figli in età scolastica e dove rientrava regolarmente.

4.3 Rimane ora da stabilire se il trasferimento in __________ della moglie e dei due figli minorenni modifichi la situazione dell'assicurato dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Con le osservazioni 3 ottobre 2013, l'assicurato ha prodotto gli scritti dell'ufficio jobcenter e dell'Ufficio per le famiglie di __________, dai quali risulta che almeno di fatto, egli è effettivamente separato dalla moglie, vivendo la stessa in __________ con i figli dall'agosto 2013. Anche durante l'audizione personale del 22 ottobre 2013, l'interessato ha dichiarato che la moglie si è trasferita con i figli minorenni in __________ e di essere separato di fatto dalla stessa, mentre i figli maggiorenni, vivono con i rispettivi compagni a __________ e in __________. Inoltre egli ha precisato di intrattenere, da qualche mese una relazione sentimentale con la signora __________.

Alla luce di questi elementi risulta sufficientemente verosimile che - almeno dall'agosto 2013 - siano venuti meno i legami famigliari che permettevano di collocare il centro degli interessi in Italia, a favore di un trasferimento e concentramento degli stessi in Ticino (residenza effettiva ai sensi dei considerandi 2.3 e 2.4). Va poi pure rilevato che nel mese di agosto, sebbene per un breve periodo, l'interessato ha lavorato in Svizzera per la società __________ di __________ (__________).

Tuttavia, considerato che l'assicurato si è reiscritto in disoccupa-zione solamente il 9 settembre 2013, sarà possibile, se la cassa di disoccupazione riterrà adempiuti gli ulteriori presupposti del diritto, ammettere il diritto alle indennità di disoccupazione esclusivamente da tale data. (…)." (Doc. B, pag. 8-10)

1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, patrocinato dall’avv. FRA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha postulato l’annullamento del provvedimento impugnato e che venga considerato senza limiti temporali residente in Svizzera e quindi idoneo al collocamento.

Il ricorrente ha, inoltre, postulato l’ammissione al beneficio della dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 5).

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto che:

" (…)

L'analisi effettuata dall'UG appare del tutto parziale: il risultato cui giunge è quindi assolutamente inaccettabile.

Quantomeno da quando dispone del permesso B, e quindi dall'8 giugno 2012, il ricorrente ha costituito la Svizzera quale centro della sua vita.

Di seguito vengono ripresi gli aspetti, che lo attestano e che purtroppo non sono stati considerati per nulla dall'UG.

  1. Innanzitutto, l'UG non considera che il ricorrente come titolare del permesso B ha lavorato in Svizzera prima di poi perdere il suo posto di lavoro.

Si fa in particolare riferimento all'attività che il ricorrente ha svolto dal 14 novembre 2011 al 28 ottobre 2012 presso alcune ditte attive nel settore dell'edilizia.

Egli allora confidava di poter continuare a lavorare come collaboratore temporaneo.

A giusto titolo l'8 giugno 2012 gli è quindi stato concesso il permesso di dimora B.

  1. Una volta perso il lavoro, il ricorrente ha continuato ad avere in Svizzera il centro del propri interessi, come lo aveva avuto in precedenza.

Nel 2012, rispettivamente nel 2013 i suoi rapporti con la moglie risultavano in effetti ormai compromessi - e ormai compromessi da tempo -, circostanza che egli ha sottolineato a più riprese anche nelle proprie deposizioni, ma che non è stata ripresa concretamente nella decisione impugnata.

Quando il ricorrente è rientrato dalla __________ nel 2009, la famiglia vi era dunque ad esempio rimasta per un ulteriore anno e mezzo (vedasi verbale di audizione 8 marzo 2013: "sono infatti ufficialmente coniugato con mia moglie __________ ma di fatto siamo separati. Anche quando abitavo ancora a __________ eravamo separati in casa. Anche nel periodo in cui siamo stati in __________ abbiamo avuto un periodo di separazione di quattro anni. Io ero infatti andato in __________ mentre lei era rimasta a __________.").

La famiglia era in effetti unita solo formalmente.

Già prima di dare avvio ufficialmente alle pratiche di separazione e di divorzio - ora pendenti come risulta dagli atti -, ognuno dei coniugi faceva vita a sé, come risulta evidente dal trasferimento della moglie del ricorrente in __________ a partire dall'agosto 2013.

E' d'altro canto impensabile che moglie e figli si siano trasferiti in agosto 2013 in __________, senza che già nei mesi precedenti il matrimonio fosse compromesso e quindi sussistesse solo formalmente.

Sin dai primi accertamenti la moglie del ricorrente ha quindi a giusta ragione dato atto che egli non viveva più in casa con lei.

  1. A sostegno delle tesi - contestate - dell'UG rimane quindi unicamente che egli rientrava di quando in quando in __________ per incontrare i figli e accudire i cani.

Giova quindi sottolineare che da subito il ricorrente ha precisato che pur rientrando di tanto in tanto in __________ per rendere visita ai figli e occuparsi dei cani, egli trascorreva prevalentemente il suo tempo in Svizzera.

E che ciò sia vero risulta tra l'altro dalla documentazione acquisita agli atti e relativa al conto postale aperto a nome del ricorrente.

Vi risultano regolari prelievi in Svizzera, per la maggior parte in Ticino.

Di certo, una persona che non risiede in Ticino, non può vantare un accesso tanto regolare al postomat.

La richiesta del ricorrente va quindi accolta riguardo pure alle seguenti precisazioni.

  1. In effetti con l'__________ il ricorrente ha da tempo interrotto i contatti: come risulta dal verbale di audizione 8 marzo 2013, dopo 17 anni passati a lavorare in __________, e meglio dal 1993 al 2009, nel 2013 (recte: 2010; cfr. doc. 3) il ricorrente ha infatti iniziato a lavorare in Svizzera, inizialmente come frontaliero e di seguito, appunto dal giugno 2012 a beneficio di un permesso B.

  2. Al ricorrente viene rimproverato di non svolgere in Svizzera attività in associazioni e/o sportive (vedasi pagina 6 della decisione impugnata).

In effetti, il ricorrente nella propria opposizione nel contempo precisa che "non ho nessun attaccamento particolare con l'__________, dove ho soggiornato per brevissimo tempo negli ultimi vent'anni e dove non svolgo nessun tipo di attività associativa, sportiva né tantomeno politica".

All'opposizione 7 maggio 2013 nella sua integralità si rinvia: nella stessa, le ragioni che oggi il ricorrente ribadisce, sono infatti già indicate con chiarezza.

  1. Nonostante il ricorrente l'abbia a più riprese richiesto, né la sua attuale compagna, nè la portinaia dello stabile ove egli risiede sono mai state sentite.

La loro audizione avrebbe potuto permettere tra l'altro di chiarire i riscontri forniti dalla polizia comunale, che attesta di non aver trovato l'auto del ricorrente in loco.

Ora in merito fanno innanzitutto stato le osservazioni che il ricorrente ha inoltrato il 2 ottobre 2013, ove egli precisa nel dettaglio dove si trovava quando è stato cercato (vedasi raccomandata 2 ottobre 2013, rispettivamente verbale di audizione 22 ottobre 2013, pagina 3).

Per ovviare all'accertamento lacunoso dei fatti, alla presente viene pure allegata la dichiarazione sottoscritta sia dalla signora __________ (doc. C).

Dalla stessa emerge che il ricorrente ha da tempo fatto della Svizzera il centro della propria vita, cosicché il suo ricorso va accolto. (…)" (Doc. I, pag. 2-4)

1.4. Nella sua risposta del 18 dicembre 2013 la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in diritto

2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’assicurato, tra il 15 ottobre 2012 e il 9 settembre 2013, abbia diritto oppure no a delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione per il periodo in cui era annunciato per il collocamento (15 ottobre 2012-12 luglio 2013; cfr. doc. 47; 48).

Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è l'esistenza non di un domicilio civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).

Questo Tribunale, in una sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con giudizio C 130/93 del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.

In un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata intorno all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).

Contestualmente il TFA ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.

Nel caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

" (…) Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

In una sentenza 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007 l’Alta Corte ha evidenziato quanto segue:

" (…)

2.1 Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG setzt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung u.a. voraus, dass der Versicherte in der Schweiz wohnt. Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist nicht im Sinne des zivilrechtlichen Wohnsitzes (Art. 23 ff. ZGB) zu verstehen, sondern setzt den gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraus; verlangt werden der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und die Absicht, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrechtzuerhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 465 E. 2a S. 467, 115 V 448 E. 1b S. 449). Daran hat das auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretene ATSG nichts geändert, weil der in Art. 13 Abs. 1 ATSG umschriebene Wohnsitzbegriff auf die Arbeitslosenversicherung nicht Anwendung findet. Eine ausdrückliche Abweichung von Art. 13 ATSG sieht Art. 12 AVIG zwar lediglich für die in der Schweiz wohnenden Ausländer vor. Mangels eines gegenteiligen gesetzgeberischen Willens hat die bisherige Praxis jedoch auch im Rahmen der Anspruchsvoraussetzung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG weiterhin Geltung (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. Auflage, Basel 2007, S. 2233 Rz 181; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich/Basel/Genf 2003, Rz 18 zu Art. 13).

2.2 Nach der Rechtsprechung setzt das Wohnen in der Schweiz im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht einen ununterbrochenen tatsächlichen Aufenthalt im Inland voraus. Es genügt der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz. Das Fortdauern des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz setzt aber unter anderem voraus, dass trotz Unterbrüchen des tatsächlichen Aufenthalts weiterhin eine enge Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht (Urteile C 153/03 vom 22. September 2003 und C 183/99 vom 30. November 1999). Im Urteil C 290/03 vom 6. März 2006 (SVR 2006 ALV Nr. 24 S. 82) stellte das Eidgenössische Versicherungsgericht (heute Bundesgericht) fest, dass die Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz auch während eines durch die Ausübung einer Erwerbstätigkeit im Ausland bedingten Auslandaufenthaltes erfüllt sein kann.“

In una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 5, l’Alta Corte ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera, rilevando:

" (…)

3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449). (…)

3.3 (…) Il convient donc, préalablement, de trancher le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé, même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme, résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de ses intérêts personnels se trouvait en France. Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse. (…)“

Al risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza 8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali. Il Tribunale federale si è così espresso:

" 5.2 Trotz offenkundig erheblicher Zweifel am konkreten Aufenthaltsort des Versicherten hat die Vorinstanz mit Blick auf Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG und die einschlägige Rechtsprechung (vgl. E. 3 hievor) ohne Verletzung von Bundesrecht zutreffend erkannt, dass der tatsächliche Lebensmittelpunkt des Beschwerdegegners im fraglichen Zeitraum angesichts der polizeilich gemeldeten Wohnadresse, des tatsächlichen Aufenthaltes des Versicherten anlässlich des nicht vorangemeldeten Kontrollbesuches sowie des von September bis 6. November 2011 in der Firma L.________ ausgeübten Zwischenverdienstes auch unter Berücksichtigung der übrigen Umstände (vgl. auch E. 4.2 hievor) nach wie vor im Raum Y.________ lag und demzufolge jedenfalls das Anspruchserfordernis von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG auch ab 2. September 2011 - entgegen der Kasse - erfüllt war. Nachdem auch die Eltern und die Schwester des Beschwerdegegners schriftlich dessen amtlich verzeichnete Wohnadresse in der elterlichen Wohnung an der Adresse Z.________ in Y.________ bestätigten, hat das kantonale Gericht in zulässiger antizipierter Beweiswürdigung und insbesondere ohne Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes (Art. 61 lit. c ATSG) auf die Befragung weiterer Auskunftspersonen und die Durchführung der beantragten mündlichen Verhandlung verzichtet, zumal die Beschwerdeführerin weder geltend macht noch entsprechende Anhaltspunkte ersichtlich sind, dass der Versicherte ab 2. September 2011 seinen Lebensmittelpunkt weg von seiner Wohnadresse an der Adresse Z.________ in Y.________ ins Ausland verlegt hätte. Der Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 29 Abs. 2 BV schliesst es nicht aus, dass das Gericht das Beweisverfahren schliesst, wenn es aufgrund bereits abgenommener Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener Beweiswürdigung annehmen kann, dass seine Überzeugung durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert würde (BGE 124 I 208 E. 4a S. 211; 131 I 153 E. 3 S. 157).”

In una sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che la medesima risiedeva in Svizzera rilevando:

" (…)

4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012, ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.

La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica Y., la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito a C., dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile, che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"

2.2. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), modificata nel luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI, ha indicato che:

" RISIEDERE IN SVIZZERA

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI

Principio ê

B135 Per aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in Svizzera.

Egli deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità giornaliera.

Nozione di “risiedere in svizzera” ê

B136 Secondo la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale. (Decisione del TFA del 6 marzo 2006, C 290/03).

Questa nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente dal loro permesso di soggiorno.

Il riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a tre condizioni:

● risiedere effettivamente in Svizzera;

● avere l’intenzione di continuare a risiedervi; e

● avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali.

Residenza e idoneità al collocamento ê

B137 Gli stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta, anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.

L’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (Prassi LADI ID B230 segg. e Circolare ID 883 E15).

Þ Giurisprudenza

8C_479/2011 del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in Svizzera)

Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID B342) ê

B138 Un soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel caso di un’assegnazione.

Valutazione dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê

B139 Si constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di residenza effettiva in Svizzera. In caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari in tal senso.

B140 Infatti, per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:

● cambiamento dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento o subito prima dell’inizio della disoccupazione;

● indirizzo presso terzi;

● indicazione nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero come indirizzo di contatto.

B141 Se la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).

Se la cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza amministrativa (art. 32 LPGA).

Þ Esempi

Un assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie altri obblighi civici.

Uno straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.

Þ Giurisprudenza

  • 8C_791/2011 del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)

  • 8C_658/2012 del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni personali altrove)

  • 8C_777/2010 del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato, nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”

Nella Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1° aprile 2012, la SECO ha invece stabilito che:

" (…)

Momento di acquisizione e durata dello status di lavoratore frontaliero

A34 Lo status di lavoratore frontaliero deve essere acquisito prima dell’insorgere (di fatto) della disoccupazione. Colui che, nel corso della sua ultima attività subordinata, trasferisce la propria residenza in un altro Stato membro e in seguito non rientra più nello Stato di occupazione per esercitarvi l’attività iniziale, non è un lavoratore frontaliero.

Costituiscono un’eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso dell’ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività; essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono stabiliti e in cui risiedono.

A35 Un trasferimento durante un periodo di disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliero.

A36 La durata dello status di lavoratore frontaliero o il pendolarismo tipico dei lavoratori frontalieri è, in linea di principio, irrilevante. Vanno tuttavia considerati con una certa attenzione i casi in cui un cambio di residenza avviene poco prima dell’insorgere della disoccupazione: è determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si tratta di una nuova residenza o soltanto di una nuova dimora.

(…)

RESIDENZA

Art. 1 lett. j RB; Art. 11 RA

Definizione

A76 Per residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente.

A77 La nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1 lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di lavoratori frontalieri).

A78 Anche il concetto di residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile.

Le nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in larga misura.

Importanza della residenza

A79 La nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della legislazione applicabile (capitolo D).

Per i disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente (lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano dal principio della competenza dello Stato dell’ultima attività. La determinazione della residenza e quindi la valutazione della condizione di lavoratore frontaliero diventa di importanza fondamentale nel quadro della determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).

Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza

A80 Poiché la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo 65 RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.

A81 La decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.

A82 In generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.

A83 Vale il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego fisso.

Determinazione della residenza

A84 La determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale, ecc. La determinazione della residenza compete alla cassa.

A85 Conformemente all’articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente:

• durata e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto: frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività autonoma;

• situazione della persona in oggetto, inclusi

• il tipo e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse pianificato.

Indicano ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:

a) l’attività all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale o del miglioramento delle competenze linguistiche;

b) l’attività all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio accademico);

c) l’attività era limitata fin dall’inizio a un determinato periodo.

• la situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro degli interessi vitali;

• lo svolgimento di un’attività non remunerata;

• nel caso degli studenti, la fonte di reddito;

• la situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a lungo nello stesso posto ed era ben integrata;

• lo Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

Se l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà della persona in base a una valutazione della situazione in generale, considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.

Þ Esempio

Un lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la Svizzera.

Mancato accordo fra Stati sul luogo di residenza

A86 Per stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri determinanti per trovare un accordo17.

A87 Se gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica l’articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per l’erogazione provvisoria di prestazioni.”

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.3. Nella presente fattispecie dagli atti dell'incarto emerge che RI 1, nato nel 1970, è stato al beneficio di un permesso per confinanti CE/AELS valido per tutta la Svizzera di tipo G dal 14 giugno 2010 e che quale suo indirizzo risultava dapprima __________, __________ (cfr. doc. 16/40; 16/46), in seguito, dal dicembre 2011, __________, __________ (cfr. doc. 16/31).

Dall’8 giugno 2012 l’assicurato ha poi beneficiato di un permesso B di dimora UE/AELS (cfr. doc. 41). Quale indirizzo in Svizzera egli ha indicato all’Ufficio della migrazione __________ __________ (__________; cfr. doc. 16/23) e nel mese di agosto 2012 __________ (cfr. doc. 16/20; 16/21; 41).

L’assicurato ha lavorato dal 15 marzo 2010 al 31 marzo 2011 e dal 24 ottobre al 10 novembre 2011 come operaio/aiuto lattoniere per la __________ (cfr. doc. 36/2; 36/4), da aprile a settembre 2011 in qualità di asfaltatore/aiuto lattoniere presso la __________ (cfr. doc. 36/3) e dal novembre 2011 all’ottobre 2012 quale lattoniere/isolatore presso __________ (cfr. doc. 36/5).

L’insorgente si è iscritto in disoccupazione il 15 ottobre 2012 con effetto dal 29 ottobre 2012, precisando di essere alla ricerca di un impiego al 100% (cfr. doc. 45).

Il 1° febbraio 2013 l’URC di __________ ha trasmesso alla Sezione del lavoro una richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento dell’assicurato del seguente tenore:

" (…)

Il 28 settembre riceve disdetta da __________ del contratto di incarico iniziato il 16 gennaio 2012. Il contratto che aveva firmato portava l'indirizzo del domicilio a __________ dove l'assicurato viveva con la famiglia. La disdetta invece al domicilio di __________. L'assicurato ha ottenuto un permesso B il 08.06.2012. Nel corso del colloquio del 15 gennaio abbiamo chiesto all'assicurato di inviarci copia del contratto di affitto che aveva firmato per l'appartamento in cui vive. L'assicurato ci ha risposto che lui condivide l'appartamento con una signora che è firmataria del contratto. Mi ha confermato che la moglie continua a vivere in __________ e che continuano ad essere sposati. Ho chiesto di inviarmi una documentazione che confermi il suo domicilio. Il 24 gennaio ha inviato una dichiarazione della Sig.ra __________ che conferma che il marito risiede in Svizzera. Una dichiarazione della Sig.ra di __________ che conferma che l'assicurato divide l'appartamento con lei. Da un controllo nella banca dati MovPop la __________ risulta titolare di un permesso G che scade nei prossimi mesi.

Domanda: quale è la residenza effettiva dell'assicurato? È da ritenersi idoneo al collocamento?" (Doc. 39)

L’8 marzo 2013 il ricorrente è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si evince che:

" (…)

In passato ed in particolare dal 1993 al 2009 ho lavorato in __________. Nel 2009 mi sono licenziato in quanto ero stato trasferito dalla ditta a __________ ma nel nuovo luogo di lavoro non mi trovavo bene in quanto il trattamento non era buono come nel precedente stabilimento.

Sono quindi rientrato in __________ inizialmente a __________ per poi trasferirmi a __________ dove ho reperito un appartamento nel sedime di una ditta (ex appartamento del custode) dove avevo la possibilità di tenere i miei cani di grossa taglia.

La mia famiglia, che si era trasferita in __________ con me, ha continuato ad abitare in __________ per un anno e mezzo allo scopo di permettere ai figli di finire le scuole ed in seguito si sono trasferiti a __________.

Dal 2010 al 2011 ho lavorato quale frontaliero per il tramite della __________ Dal quale 2011 al settembre 2011 sono stato assunto fisso dalla __________ ed in seguito dall'ottobre 2011 sono stato impiegato per mezzo della __________.

Dal giugno 2012 sono in possesso del permesso di dimora B. Inizialmente ho abitato a __________ presso una conoscente e dal 1. agosto 2012 ho trasferito il mio domicilio a __________o presso la signora __________.

Conosco la signora __________ da parecchi anni in quanto è una mia compaesana. Quando abitavo a __________, anche lei era ospitata dalla signora __________.

Essendosi sistemata con il lavoro, la signora __________ ha preso un appartamento a proprio nome a __________ e mi ha proposto di accogliermi presso di lei.

Il contratto d'affitto è intestato alla signora __________ e non sono in possesso di un'autorizzazione ad abitarvi in quanto nessuno ci ha mai richiesto una tale autorizzazione.

L'appartamento è composto da due locali. Vi è una sola stanza che condivido con la signora.

Non vi è alcun legame affettivo tra me e la signora __________ro.

Sono infatti ufficialmente coniugato con mia moglie __________ ma di fatto siamo separati.

Anche quando abitavo ancora a __________ eravamo "separati in casa".

Anche nel periodo in cui siamo stati in __________, abbiamo avuto un periodo di separazione di 4 anni.

Io ero infatti andato in __________ mentre lei era rimasta a __________.

Mi sono annunciato per la prima volta in disoccupazione nel corso del mese di ottobre 2012 in quanto ho ricevuto disdetta dalla __________. In seguito ho ancora ricevuto un incarico temporaneo, ma attualmente sono ancora senza impiego.

Da quanto sono iscritto in disoccupazione ho sempre ricevuto tutta la corrispondenza inviatami ad eccetto dell'unica lettera tornata al mittente il 02.01.2013.

Non so spiegare esattamente per quale motivo sia tornata indietro ma sono cosciente che l'accesso al condominio potrebbe sfuggire ad un eventuale postino nuovo.

Sono andato in posta a reclamare. Mi è stato indicato che è possibile che fosse stato un postino nuovo.

Sulla comunicazione il mio consulente di riferimento signor __________ ha indicato che la signora __________ ha un permesso G che scadeva entro qualche mese. In realtà la signora ha un permesso G con scadenza il 16.03.2017 (v. copia consegnata). Attualmente la signora è in possesso del permesso di dimora B.

La signora __________ ha il padre comunque domiciliato in Svizzera a __________.

Ho un natel che però non è intestato a me. Questo in quanto la signora __________ mi ha proposto di passarmi un natel poiché per mezzo di una promozione della __________ aveva la possibilità di averne lei due unitamente al pacchetto tv e internet.

Io non ricevo nulla intestato a me, ma pago la quota fissa di fr. 90.00 alla signora.

Per quanto concerne l'affitto non vuole che le dia nulla.

Partecipo alle spese comuni.

Consegno copia della mia iscrizione all'A.I.R.E. da me richiesta nel novembre 2012 non appena ricevuta una lettera in tal senso dalla Sezione degli stranieri.

Ho quattro figli. Due sono maggiorenni e due minorenni.

Il figlio grande, di 24 anni, vive con la sua compagna e non dipende da me.

La figlia di 20 anni abita con la madre e attualmente non lavora, ma dovrebbe iniziare prossimamente un impiego.

Il terzo figlio ha 13 anni ed è ancora agli studi così come l'ultimo figlio di 8 anni.

Mia moglie ha un impiego in prova in __________ quale badante.

Io devo contribuire al mantenimento di tutta la famiglia.

Ho un veicolo d'occasione acquistato in leasing e targato in Svizzera.

Rientro spesso a __________ per via dei figli e dei cani di cui mi devo occupare, ma di fatto risiedo più spesso in Svizzera.

La mia famiglia non si è trasferita in Svizzera in quanto sinora non ho avuto dei contratti sicuri.

Qualora dovessi trovare una situazione lavorativa stabile, è mia intenzione trasferire tutta la famiglia in Svizzera." (Doc. 23)

Con decisione del 16 aprile 2013 la Sezione del lavoro ha stabilito che RI 1 non ha diritto alle indennità di disoccupazione dal 15 ottobre 2012, poiché egli non ha la residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in Italia (cfr. doc. 2/1; consid. 1.1.).

A seguito dell’opposizione interposta personalmente il 7 maggio 2013 dall’insorgente (cfr. doc. 2), la Sezione del lavoro ha esperito alcuni accertamenti.

In particolare l’amministrazione, il 5 giugno 2013, ha chiesto a RI 1 di trasmettere, ritenuto che il medesimo ha affermato di essere separato dalla moglie, la sentenza di separazione o, nel caso in cui non fosse stata ancora emessa, l’istanza al Tribunale competente (cfr. doc. 20).

L’assicurato, il 7 giugno 2013, ha risposto di essere sì separato di fatto dalla moglie, ma di non avere ancora inoltrato ad alcun Tribunale una richiesta formale di separazione. Egli ha aggiunto che “(…) La speranza in effetti è sempre quella che a breve termine ci si possa riavvicinare e che lei possa, nel prossimo futuro poi venire qui in Ticino con me” (Doc. 19).

Il 26 giugno 2013 la Sezione del lavoro ha poi invitato la Polizia comunale di __________, in ragione dei dubbi riguardo alla residenza effettiva dell’insorgente, a svolgere dei controlli sull’arco di 2/3 settimane (cfr. doc. 16/3).

La polizia comunale di __________, il 31 agosto 2013, ha comunicato di aver effettuato degli accertamenti al domicilio dell’insorgente dal 1° luglio al 20 agosto 2013, in giorni e orari differenti senza tuttavia riscontrarne la presenza e che anche il suo veicolo targato TI 236209 è risultato presente in una sola occasione, e meglio l’11 luglio 2013 alle ore 10.00 (cfr. doc. 16/1; 16/2).

Il 2 ottobre 2013 l’assicurato, preso conoscenza del rapporto della Polizia comunale di __________ trasmessogli dall’amministrazione (cfr. doc.16), ha rilevato che:

" (…)

Le risultanze del controllo, che a prima vista ho trovato sorprendenti, sono verosimilmente da imputare alla circostanza che il controllo è stato effettuato nel luogo errato. In effetti, di fronte al palazzo c'è un parcheggio, ma tale parcheggio è utilizzato per lo più per il carico/scarico delle merci. La mia vettura invece è parcheggiata nel mio posteggio privato che è situato sulla parte dello stabile che si affaccia su via __________ (cfr. Cartina allegata). Dal documento relativo al controllo, risulta che lo stesso è stato effettuato su via __________. Pertanto, la mia vettura non è stata, né avrebbe potuto essere individuata in tale luogo, se non qualora vi fosse passata per qualche istante. Anche quando il controllo è stato esteso "nei paraggi", difficilmente gli agenti hanno potuto vedere il veicolo, visto che il posteggio è in posizione discosta.

In ogni caso, io sono sempre rimasto in Svizzera nel periodo indicato, peraltro anche andando a lavorare a __________, come la ditta potrebbe facilmente confermare.

Pur non capendo per quale ragione si dubiti della mia presenza in Svizzera e si svolgano indagini tanto approfondite, e peraltro, purtroppo, mal indirizzate, vi indico qui di seguito il dettaglio dei miei spostamenti nelle date dei controlli, sperando che ciò possa contribuire a risolvere ogni vostro eventuale residuo dubbio.

Qui di seguito, vi comunico i miei spostamenti nel periodo interessato:

Giorno

Ora

Data

Descrizione

Lunedì

12.30

1.7.2013

Al lavoro, alla__________

Mercoledì

19.15

3.7.2013

A __________o a prendere la signora __________i __________ al lavoro

Giovedì

22.45

4.7.2013

A via __________, a casa del padre della signora __________

Venerdì

21.00

5.7.2013

A __________, a prendere la signora __________ al lavoro

Martedì

16.35

9.7.2013

A casa

Giovedì

10.00

11.7.2013

A casa

Mercoledì

21.00

17.7.2013

A casa

Lunedì

9.30

22.7.2013

Al lavoro __________

Mercoledì

21.20

31.7.2013

A __________, a casa del padre della signora __________

Venerdì

17.50

2.8.2013

Portavo la signora signora __________ al lavoro

Venerdì

21.30

9.8.2013

A __________, a casa del padre della signora __________

Mercoledì

14.30

14.8.2013

Al lavoro a ____________________

Martedì

19.30

20.8.2013

Al lavoro __________

(…)" (Doc. 15)

Nel frattempo, il 22 agosto 2013 con effetto dal 12 luglio 2013, l’iscrizione per il collocamento dell’assicurato è stata annullata avendo il medesimo reperito un’occupazione a tempo determinato quale operaio di fabbrica per __________ (cfr. doc. 47; 13).

Egli si è riscritto in disoccupazione il 9 settembre 2013 (cfr. doc. 48).

Davanti alla Sezione del lavoro, il 22 ottobre 2013, ha nuovamente avuto luogo un’audizione del ricorrente, in occasione della quale è emerso che:

" (…)

Mio figlio __________ abita attualmente nell'appartamento a __________a insieme alla compagna __________ ed al figlio __________.

D: Chi si è trasferito in __________ della sua famiglia?

R: Mia moglie e i figli __________.

Mia figlia __________ si è trasferita in ____________________ con il fidanzato.

D: Chi è il proprietario dell'appartamento di __________?

R: si tratta di un appartamento del custode di una fabbrica.

D: Dove sono attualmente i suoi cani?

R: Sono ancora a __________a e se ne occupa mio figlio.

D: Quando e per quale motivo la moglie e i figli si sono trasferiti in __________?

R: Mia moglie se ne è andata in quanto noi eravamo separati. Eravamo già separati quando mio figlio __________ aveva tre anni. Mia moglie ha lasciato il lavoro in __________ ed in agosto 2013 verso il 10/11 se ne è andata in __________ dove ha un'occupazione lavorativa. So che lavora in una fabbrica ma non ho ulteriori informazioni. I miei figli hanno iniziato le scuole in __________.

Come mai agli atti abbiamo solo il contratto della __________ (in seguito: __________) del 16.07.2013 mentre in base alla nota telefonica 22.07.2013 del signor __________ risulta aver iniziato l'attività il 22.07.2013?

Ho trovato il nominativo dell'agenzia in internet e mi sono candidato. Ho quindi reperito l'occupazione per il 12.08.2013. Sono stato richiamato prima in quanto mi hanno proposto di fare una settimana di lavoro a luglio 2013 segnatamente dal 22.07.2013 come indicato nella nota telefonica (22.07.2013) del consulente del personale.

D: Come ha fatto per l'appartamento in Svizzera tedesca?

R: Il signor __________, dell'agenzia, il quale abita a __________, ha reperito una stanza presso l'Hotel __________ per alloggiarmi durante il periodo d'occupazione. Mi era stato indicato che quando avrei iniziato ad agosto 2013 mi avrebbero trovato un alloggio nelle vicinanze del luogo di lavoro. Ma così non è stato.

Ho iniziato a lavorare il 12.08.2013 per due settimane. Al venerdì sono rientrato a __________. Il sabato l'automobile si è rivelata rotta. Ho quindi chiamato la ditta indicando che si trattava presumibilmente di un problema limitato a qualche giorno. Mi hanno dato tempo sino al mercoledì per risolvere il problema. Purtroppo il problema era più grave ed ho quindi chiamato per avvisarli.

Non ho potuto riprendere il lavoro in quanto la stanza era a trenta chilometri dal posto di lavoro e non avevo un mezzo per recarmi sul posto di lavoro.

Viene osservato che vi è concomitanza tra l'inizio del lavoro a __________ ed il trasferimento della moglie in __________.

Dichiaro che si tratta solamente di una coincidenza e che non vi è alcun nesso tra le due cose.

Da due mesi non vedo i miei figli ma li sento solamente al telefono. Il figlio di 13 anni non vuole stare in __________ e vorrebbe trasferirsi da me.

D: In che rapporti è con la signora __________?

R: Da qualche mese siamo assieme.

La signora __________ ha tre figli. Il figlio più grande vive presso la nonna mentre gli altri due figli sono stati affidati.

Viene osservato che da tempo non svolge più ricerche d'impiego.

Dichiaro che sono senza soldi e che non ho i mezzi finanziari per prendere il bus ed andare a cercare l'impiego.

(…)

In merito ai controlli effettuati dalla polizia l'assicurato ribadisce che la prima settimana di luglio stava lavorando alla __________ SA. La polizia non ha controllato nel parcheggio privato sito in Via __________. Il parcheggio viene messo a disposizione gratuitamente dell'appartamento." (Doc. 5)

Con decisione su opposizione emessa il 25 ottobre 2013 la Sezione del lavoro ha parzialmente accolto l’opposizione interposta dall’assicurato il 7 maggio 2013 (cfr. doc. 2), stabilendo che quest’ultimo ha la residenza effettiva in Svizzera dal mese di agosto 2013 ed è idoneo e disponibile al collocamento dal 9 settembre 2013 (cfr. doc. B; consid. 1.2.).

2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte evidenzia, dapprima, che litigiosa è la residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI dell’assicurato nel periodo dal 15 ottobre 2012, quando si è iscritto per la prima volta in disoccupazione, al mese di luglio 2013.

In effetti, come visto, la Sezione del lavoro, con la decisione su opposizione impugnata, ha riconosciuto la residenza effettiva in Svizzera dell’insorgente dal mese di agosto 2013, ossia da quando quest’ultimo è effettivamente separato di fatto dalla moglie che con i due figli minorenni si è trasferita in __________ (cfr. doc. B).

Dalle carte processuali, da una parte, risulta che l’assicurato, perlomeno dall’agosto 2012 ha abitato in Svizzera, e meglio a __________ presso __________, come attestato dalla stessa (cfr. doc. C).

In occasione dell’audizione dell’8 marzo 2013 è, inoltre, emerso che egli possiede un’auto targata in Svizzera (cfr. doc. 23; consid. 2.3.). In Ticino, nel Locarnese e nel Luganese (__________), egli era poi solito prelevare denaro dal suo conto postale e pagare con la postcard acquisti effettuati presso stazioni di benzina prevalentemente a __________ (cfr. doc. 25; 7/1).

A quest’ultimo riguardo va osservato che il ricorrente, nel periodo ottobre 2012 – aprile 2013, ha acquistato carburante circa cinque volte al mese per importi singoli in media di fr. 50/60.-- (cfr. 25; 7/1).

D'altra parte, emerge dagli atti che in ogni caso il contratto di locazione relativo all’appartamento di __________ era stato concluso solo a nome di __________, che l’insorgente non riceveva alcunché intestato a lui in Svizzera e che nemmeno il telefono cellulare era a lui intestato, bensì alla signora __________ (cfr. doc. 23, consid. 2.3.).

Va, altresì, sottolineato che dai controlli effettuati ad orari differenti (mattino, pomeriggio o sera) nel periodo luglio-agosto 2013 la Polizia comunale di __________ ha appurato che l’assicurato non si trovava nell’abitazione in __________ (cfr. doc. 16/2).

E’ vero che il ricorrente, il 2 ottobre 2013, ha fornito delle spiegazioni in relazione alle sue assenze (cfr. doc. 15; consid. 2.3.).

E’ altrettanto vero, però, che anche nei giorni - il 9, l’11 e il 17 luglio 2013 - in cui egli ha indicato di essere stato “a casa”, la Polizia non ha riscontrato la sua presenza, ad eccezione dell’11 luglio 2013 allorché è stata rilevata la presenza della sua auto (cfr. doc. 16/1; 16/2).

La censura formulata dall’assicurato secondo cui il controllo sarebbe stato esperito nel luogo errato (cfr. doc. 15) risulta infondata nella misura in cui, come peraltro osservato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. B), la Polizia, l’11 luglio 2013, ha constatato la presenza della sua automobile. Se i controlli fossero stati svolti nel posto sbagliato, non sarebbe stato possibile vedere la sua auto neppure l’11 luglio 2013.

Decisivo, ai fini della soluzione della presente vertenza, è comunque il fatto che il ricorrente, come dichiarato da lui stesso (cfr. doc. 23; 5; consid. 2.3.), non aveva alcuna relazione sentimentale con __________ fino al mese di giugno/luglio 2013 (cfr. doc. C: dichiarazione del 26 novembre 2013 di __________).

Egli, al contrario, fino al mese di agosto 2013 quando la moglie e due (minorenni) dei quattro figli avuti dalla coppia si sono trasferiti in __________ (cfr. doc. 5; consid. 2.3.), si recava spesso in Italia, a __________ - che dista 37 km da __________o (cfr. www.it.viamichelin.ch/web/Itinerari) -, dove viveva la sua famiglia (cfr. doc. 5, 23) “… per via dei figli e dei cani di cui mi devo occupare” (cfr. doc. 23; consid. 2.3.).

In proposito è utile evidenziare che durante l’audizione dell’8 marzo 2013 l’assicurato ha puntualizzato, da un lato, che a quel momento i due figli minorenni - che si sono poi trasferiti in __________ con la madre - avevano 8, rispettivamente 13 anni ed erano entrambi ancora agli studi. Dall’altro che a quell’epoca anche la figlia di 20 anni abitava a __________ con la mamma e i fratelli (cfr. doc. 23; consid. 2.3.).

Per quanto attiene all’asserzione dell’insorgente dell’8 marzo 2013 secondo cui era già separato di fatto dalla moglie e che anche quando abitava a __________ erano “separati in casa” (cfr. doc. 23, consid. 2.3.), va osservato, in primo luogo, che l’assicurato, interpellato in merito dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. 20), il 7 giugno 2013 ha indicato di essere sì separato di fatto dalla moglie, ma di non avere ancora inoltrato ad alcun Tribunale una richiesta formale di separazione. Egli ha aggiunto che “(…) La speranza in effetti è sempre quella che a breve termine ci si possa riavvicinare e che lei possa, nel prossimo futuro poi venire qui in Ticino con me” (Doc. 19).

Del resto l’8 marzo 2013 davanti alla Sezione del lavoro il ricorrente aveva già affermato che:

" (…) La mia famiglia non si è trasferita in Svizzera in quanto sinora non ho avuto dei contratti sicuri. Qualora dovessi trovare una situazione lavorativa stabile, è mia intenzione trasferire tutta la famiglia in Svizzera.” (Doc. 23)

In secondo luogo, giova rilevare che l’assicurato ha precisato che già in passato avevano avuto dei periodi di separazione, ad esempio quando il primo dei loro quattro figli aveva tre anni (cfr. doc. 23; 5; consid. 2.3.).

Gli stessi si sono comunque sempre conclusi con un riavvicinamento della coppia.

In simili condizioni questo Tribunale, senza che si rivelino necessari ulteriori approfondimenti (valutazione anticipata delle prove; SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2; STFA H 180/03 dell’11 ottobre 2004 consid. 3.1.1.), deve concludere che nel periodo in questione (ottobre 2012-luglio 2013), anche volendo ammettere che l’assicurato risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ha continuato a essere in __________, a __________ dove vivevano la moglie e i suoi figli.

A ragione, dunque, nella

decisione su opposizione del 25 ottobre 2013 la Sezione del lavoro ha stabilito

che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12

LADI, così come definito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1) e

dalla prassi amministrativa (cfr. consid. 2.2), non è in concreto realizzato

fino al mese di agosto 2013 (cfr. al riguardo STF 8C_777/2010 del 20 giugno

2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF

125 V 465; STCA 38.2013.40 del 15 gennaio 2014; STCA 38.2013.37 dell’11

novembre 2013; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014

  1. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014
  2. 67 pag. 376; STCA 38.2011.12 del 22 giugno 2011; STCA 38.2011.10 del 16

giugno 2011).

2.5. Deve ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 5).

In primo luogo, va evidenziato che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione contro la disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

In secondo luogo, secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce della LADI e della giurisprudenza federale e cantonale pubblicata nel sito www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch, nonché in riviste specialistiche, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti, in particolare dalle dichiarazioni rilasciate dall’assicurato stesso l’8 marzo 2013 e il 7 giugno 2013, da un lato, circa il fatto che non avesse alcun legame affettivo con Sonia Di Mauro fino all’estate 2013 (cfr. doc. 23; consid. 2.3.), peraltro confermato dalla signora Di Mauro (cfr. doc. C), dall’altro, in merito alla circostanza che si recava spesso a Germignaga per via dei figli (due minorenni) e dei cani e alla sua speranza, nonostante l’indicazione di essere già separato, di un ravvicinamento a breve termine con la moglie e di un trasferimento di tutta la sua famiglia in Svizzera (cfr. doc. 23; 19; consid. 2.3.; 2.4.), emerge in modo indubbio che il ricorrente, nel periodo 15 ottobre 2012 – luglio 2013, non aveva il centro dei suoi interessi familiari in Svizzera, bensì ancora in Italia e che quindi non può vantare il diritto a prestazioni LADI per quel lasso di tempo.

Inoltre gli elementi fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del TCA.

Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2013.40 del 15 gennaio 2014 consid. 2.5., già citata al considerando precedente.

In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

17

ATSG

AVIG

BV

LACI

LADI

LAG

  • art. 2 LAG
  • art. 3 LAG

LPGA

OIL

  • art. 20 OIL

RA

  • art. 6 RA
  • Art. 11 RA

RB

  • Art. 1 RB
  • art. 65 RB

ZGB

  • Art. 23 ZGB

Gerichtsentscheide

73