Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2013.68
Entscheidungsdatum
20.02.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2013.68

rs

Lugano 20 febbraio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 novembre 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 10 ottobre 2013 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. La CO 1 (di seguito la Cassa) con conteggio del 4 aprile 2012 ha stabilito che RI 1 non aveva diritto a indennità giornaliere indennizzabili per il mese di febbraio 2012, in quanto, da un lato, il guadagno assicurato ammontava a fr. 4'586.-- indennizzabile al 70%, dall’altro, il guadagno intermedio calcolato facendo capo al salario conforme agli usi professionali e locali era pari a fr. 3'360.-- (cfr. doc. 12).

1.2. A seguito della contestazione del conteggio formulata dall’assicurata il 3 luglio 2012 (cfr. doc. 13), la Cassa, il 2 agosto 2012, ha emesso una decisione con cui ha confermato il calcolo del guadagno intermedio di febbraio 2012 e il relativo conteggio del 4 aprile 2012.

La Cassa ha in particolare rilevato che:

" (…)

Nel suo caso concreto, Lei stessa sul formulario “indicazioni della persona assicurata” del mese di febbraio ha dichiarato di aver svolto una attività indipendente, alla nostra richiesta di indicare il suo guadagno nello stesso mese lei ci ritornava l’attestato sul guadagno intermedio con l’annotazione di nessun guadagno.

In base alla giurisprudenza in vigore la cassa ha calcolato un guadagno fittizio così come stabilito dal Tribunale federale nella sentenza sopracitata.

Ora lei in sede di contestazione del conteggio afferma che al contrario le sarebbe stato garantito il pagamento della disoccupazione e che in febbraio non ha minimamente lavorato quindi una dichiarazione differente da quanto dichiarato in data 29.02.2012 sul formulario “indicazioni della persona assicurata”. Dalla documentazione in nostro possesso risulta che il consulente del personale non le abbia confermato che avrebbe percepito le indennità sottoforma di guadagno intermedio, in quanto questo calcolo è di esclusiva competenza della cassa. Non ci risulta nemmeno che lei abbia richiesto informazioni alla cassa sul come sarebbe stata trattata l’attività indipendente annunciata.

(…)” (Doc. 19).

1.3. Con decisione su opposizione del 10 ottobre 2013 la Cassa ha accolto parzialmente l’opposizione interposta dall’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, contro il provvedimento del 2 agosto 2012 (cfr. doc. 20), modificando quest’ultimo nel senso che il guadagno intermedio conteggiato ammonta a fr. 2'260.--.

La Cassa ha motivato la decisione su opposizione come segue:

" (…)

Sulla base della documentazione presente nell’incarto, in particolare l’attestato su guadagno intermedio emerge chiaramente che l’assicurata ha formalmente dichiarato di aver svolto un’attività lavorativa indipendente durante l’intero mese di febbraio 2012. Viene altresì indicato che tale attività non ha prodotto alcun reddito in quanto si è trattato di lavori preparatori per l’ufficio, creare i testi per il sito, ricerche su internet e all’AVS ecc. ecc.

Queste attività devono essere considerate come procedure di lavoro effettuate durante il tentativo di apertura dell’attività indipendente e quindi devono comunque essere conteggiate come salario anche se non ha prodotto un reddito da attività indipendente.

Partendo da un reddito minimo nel settore (Frs. 3'360.--) dividendolo per le ore medie di un mese (168) e moltiplicandolo per le ore dichiarate dall’assicurata (113) emerge un salario fittizio di Frs. 2'260.-- che deve essere computato nel calcolo del guadagno intermedio.

In considerazione di quanto sopra, la Cassa accoglie quindi parzialmente l’opposizione presentata dall’avv. RA 1 e quindi modifica la decisione emanata dalla Sezione di __________.

La Sezione dovrà quindi rivedere il conteggio elaborato per l’assicurata del mese di febbraio 2012 inserendo il nuovo calcolo sopra elaborato. Scaturisce un versamento in favore dell’assicurata ammontante a Frs. 1'523.90 lordi per il periodo di controllo del mese di febbraio 2012 che dovranno essere versati alla Sig.ra RI 1.” (Doc. A)

1.4. RI 1, sempre assistita dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato davanti al TCA in lingua tedesca la decisione su opposizione (cfr. doc. I).

1.5. Il Presidente del TCA, il 18 novembre 2013, ha assegnato alla parte ricorrente un termine di quindici giorni per presentare la traduzione dell’impugnativa in lingua italiana con l’avvertenza che, trascorso infruttuoso il termine concesso, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito (cfr. doc. II).

1.6. La traduzione in italiano del ricorso è pervenuta a questa Corte il 26 novembre 2013.

L’assicurata, tramite il proprio patrocinatore, ha impugnato la decisione su opposizione del 10 ottobre 2013 limitatamente al mancato riconoscimento delle ripetibili, e meglio la medesima ha chiesto a titolo di spese di patrocinio l’assegnazione dell’importo di fr. 2'270.--. In via subordinata ha postulato il rinvio della causa alla Cassa affinché esamini se le debba essere concessa l’assistenza giudiziaria nella procedura di opposizione (cfr. doc. III pag. 2)

Al riguardo l’insorgente, da una parte, ha evidenziato di essere di madrelingua ungherese, di padroneggiare solo in parte la lingua italiana e soprattutto di non essere in grado di capire un testo legale in lingua italiana.

Dall’altra, ha asserito che, benché abbia spiegato al signor __________ di avere l’intenzione di occuparsi della mediazione di posti di lavoro per cittadini ungheresi, il medesimo non l’avrebbe resa attenta che per tale attività necessitava di un’autorizzazione da parte della SECO.

L’assicurata ha aggiunto che ciò ha reso i suoi preparativi inutili.

La stessa ha, infine, osservato che la Cassa ha commesso un diniego di giustizia, in quanto non si è pronunciata in merito alla sua richiesta di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata con l’opposizione del 12 settembre 2012 (cfr. doc. III).

1.7. La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.8. Il patrocinatore dell’assicurata si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie con scritto del 30 dicembre 2013 (cfr. doc. VII).

1.9. La Cassa ha preso posizione al riguardo il 13 gennaio 2014 (cfr. doc. IX).

1.10. Il 27 gennaio 2014 l’avv. RA 1 ha sottolineato che la sua assistita era costretta a consultare un avvocato, in quanto non è in grado di capire un testo giuridico complesso in italiano e, pur parlando abbastanza bene il tedesco, non può intrattenere una corrispondenza difficile in tale lingua.

Il legale ha, inoltre, fatto valere che la situazione giuridica del caso di specie non era facile.

Infine egli ha evidenziato che il signor __________ per l’assicurata, anche rendendosi conto che non era un impiegato della Cassa (bensì dell’URC), era una persona di fiducia sulla cui correttezza delle informazioni poteva contare (cfr. doc. XI).

1.11. La Cassa, il 7 febbraio 2014, ha formulato delle osservazioni in relazione allo scritto del 27 gennaio 2014 della parte ricorrente e ha trasmesso, in particolare, il proprio provvedimento emesso il 6 febbraio 2014 con cui ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio dell’assicurata (cfr. doc. XIII; 30).

1.12. Il doc. XIII e i relativi allegati sono stati inviati per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. XIV).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA).

L’art. 58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv. 1). Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2). L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3).

Secondo l’art. 58 cpv. 1 LPGA, quindi, la data decisiva per stabilire la competenza ratione loci del tribunale delle assicurazioni è quella dell’inoltro del ricorso e non quella dell’emanazione della decisione impugnata (cfr. STF 8C_466/2011, 8C_565/2011, 8C_832/2011 del 10 maggio 2012 consid. 4.1.; U. KIESER, ATSG-Kommentar, 2e ed., 2009, n° 9 ad art. 58).

2.3. L’art. 100 cpv. 3 LADI enuncia, poi, che il Consiglio federale può disciplinare la competenza per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga all’art. 58 capoversi 1 e 2 LPGA.

Giusta l’art. 128 cpv. 1 OADI la competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è disciplinata in analogia con l’articolo 119 dell’Ordinanza.

L’art. 119 OADI, relativo alla competenza locale, prevede che:

" 1 La competenza locale del servizio cantonale è determinata:

a. secondo il luogo in cui l’assicurato adempie l’obbligo di controllo, riguardo all’indennità di disoccupazione e al controllo in caso di lavoro ridotto (art. 40 LADI) e perdita di lavoro dovuta ad intemperie (art. 49 LADI);

b. secondo il luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per lavoro ridotto;

c. secondo il luogo di lavoro, riguardo all’indennità per intemperie in Svizzera; secondo il luogo dell’azienda, se il luogo di lavoro si trova all’estero;

d. secondo il luogo dell’ufficio d’esecuzione e di fallimento competente, riguardo all’indennità per insolvenza. Se il datore di lavoro non sottostà all’esecuzione forzata in Svizzera, la competenza è determinata secondo il precedente luogo di lavoro dell’assicurato;

e. secondo la sede dell’istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione temporanea;

f. per le persone giusta l’articolo 20a, secondo il Cantone nel quale la persona in cerca di lavoro deve adempiere le prescrizioni di controllo;

g. secondo il luogo di domicilio dell’assicurato, in tutti gli altri casi.

2 Determinante è il momento in cui è presa la decisione.

3 Competente a decidere su una domanda di condono è il servizio cantonale del Cantone in cui l’assicurato era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la decisione di restituzione.

4 Un servizio, se ha dubbi riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio che potrebbe essere parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali servizi si rivolgono all’ufficio di compensazione; questi designa il servizio competente.”

2.4. Nel caso in esame, alla luce degli art. 128 cpv. 1 e 119 cpv. 1 lett. g e cpv. 2 OADI, determinante per stabilire la competenza territoriale del tribunale delle assicurazioni è, dunque, il luogo di domicilio dell’assicurata al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione del 10 ottobre 2013 contestata per quanto attiene al rifiuto di ripetibili e al diniego di giustizia in merito alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata con opposizione del 12 settembre 2012 (cfr. doc. 20).

RI 1 risulta essere partita dal Ticino il 2 marzo 2012 (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino). La stessa, perlomeno dall’inizio di luglio 2012 (cfr. doc. 13), è domiciliata a __________ (__________), come del resto risulta anche dalla decisione su opposizione del 10 ottobre 2013 (cfr. doc. A pag. 1).

Pertanto la ricorrente già al momento dell’emissione della decisione su opposizione impugnata non era più domiciliata in Ticino, bensì nel Cantone __________.

Competente a trattare la causa che vede l’assicurata opposta alla Cassa è, pertanto, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone __________.

Il ricorso in esame si rivela, di conseguenza, irricevibile per mancanza di competenza ratione loci (cfr. STCA 38.2010.71 del 8 aprile 2011).

Gli atti vanno trasmessi al Tribunale delle assicurazioni del Canton __________ per ragione di competenza (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA).

Il termine di ricorso è in ogni caso salvaguardato in applicazione del principio della buona fede, visto che la Cassa nella decisione su opposizione del 10 ottobre 2013 ha erroneamente indicato quale rimedio di diritto la facoltà di inoltrare un ricorso davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino (cfr. STF 8C_184/2010 del 27 aprile 2010 consid. 3.2.; STCA 38.2010.71 del 8 aprile 2011; STCA 42.2010.41 del 23 febbraio 2011 consid. 2.3.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi, per competenza, al Tribunale delle assicurazioni del Canton __________, __________, __________.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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